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REFERTO SULLE SPESE ELETTORALI

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Academic year: 2022

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(art. 12, c. 3, legge 10 dicembre 1993, n. 515; art. 13, c. 6, legge 6 luglio 2012, n. 96)

SEZIONE DI CONTROLLOPER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO SULLE SPESE ELETTORALI ELEZIONI DEL 20, 2I SETTEMBRE 2020

Comune di Trento (TN)

Deliberazione n. 10/2021/CSE

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REFERTO SULLE SPESE ELETTORALI ELEZIONI DEL 20, 2I SETTEMBRE 2020

Comune di Trento (TN)

(art. 12, c. 3, legge 10 dicembre 1993, n. 515; art. 13, c. 6, legge 6 luglio 2012, n. 96)

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

Deliberazione n. 10/2021/CSE

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Relatore:

Referendario Paola CECCONI

Hanno collaborato:

Mariacristina Lever Alessia Stanisci

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Deliberazione n. 10/2021/CSE

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020

composta dai Magistrati:

Alessia DI GREGORIO Presidente del Collegio Tullio FERRARI Consigliere

Paola CECCONI Referendario

Nella Camera di consiglio del 27 gennaio 2021

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante disposizioni sulla disciplina delle campagne elettorali alla Camera ed al Senato;

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali” e successive modifiche e variazioni, la quale, a seguito dell'introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTO l’art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che modifica l’art. 12 della legge n. 515/1993 e l’art. 13, c. 7, della legge n.

96/2012;

VISTO l’art. 33, comma 3, lett. b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

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2 VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 24/2013 che approva i “Primi indirizzi interpretativi inerenti l’applicazione dell’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/2014 che enuncia principi di diritto a cui si devono conformare le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6 co. 4 decreto-legge n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012;

VISTO il decreto n. 1/2020 del 19 agosto 2020 del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento con il quale è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali;

VISTA la nota prot. 1681 del 20 agosto 2020 trasmessa al Comune di Trento con la quale sono state fissate le linee di indirizzo sulla rendicontazione delle entrate e delle spese, al fine di informare i rappresentanti delle liste dell’obbligo di trasmissione del consuntivo relativo alle spese sostenute per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento;

VISTA la delibera n. 206/2020/CSE di insediamento del Collegio di controllo sulle spese elettorali in data 22 ottobre 2020;

VISTA la delibera n. 207/2020/CSE con la quale sono state formulate richieste istruttorie al Presidente del Consiglio comunale di Trento ed in particolare per acquisire il numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali, l’elenco dei partiti, movimenti o liste partecipanti alle elezioni, la data di convocazione dei comizi elettorali, la certificazione dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale;

VISTA la nota di risposta del Segretario generale del Comune di Trento prot. 262028 del 17/11/2020, acquisita al prot. Corte dei conti n. 2646 di pari data;

VISTE le ulteriori richieste istruttorie formulate dal Presidente del Collegio e dal Magistrato istruttore ai rappresentanti di lista, nonché le relative risposte, quali risultano illustrate nella relazione allegata;

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella l. 24 aprile 2020, n. 27 e s.m., concernente: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi” ed in particolare l’art. 85, c. 8-bis, secondo il quale “Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174”, disposizione da ultimo confermata dall’art. 26 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176;

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RITENUTO pertanto opportuno svolgere l’odierna Camera di consiglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti in videoconferenza (pc con programma Microsoft Teams), con la possibilità di intervento, di visione e scambio degli atti, tutti liberamente disponibili in formato digitale, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19;

DATO ATTO che tutti i componenti del Collegio hanno assicurato l’esclusiva loro presenza nella stanza dalla quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione;

VISTA l’ordinanza n. 2/2021 del 22 gennaio 2021 con la quale il Presidente del Collegio di controllo delle spese elettorali ha convocato il Collegio per l’odierna Camera di consiglio con svolgimento mediante collegamento da remoto;

UDITO il relatore, Referendario Paola Cecconi, designato con decreto del Presidente del Collegio di controllo delle spese elettorali n. 1/2021 del 22 gennaio 2021, ed esaminata la documentazione agli atti

DELIBERA

di approvare l’unito referto, quale parte integrante della presente deliberazione, che espone gli esiti dei controlli sulle spese elettorali e relative fonti di finanziamento rendicontate dalle formazioni politiche che hanno preso parte alle consultazioni elettorali del 20 – 21 settembre per il rinnovo degli Organi elettivi nel Comune di Trento;

ORDINA

la trasmissione di copia della presente deliberazione e dell’allegato referto, a cura del Servizio di supporto della Sezione:

1. al Presidente del Consiglio Comunale di Trento al fine di curarne la trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

2. al Collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all’art. 13 della L. 10/12/1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), presso la Corte di Appello di Trento.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021.

Il Magistrato relatore F.to digitalmente Paola CECCONI

Il Presidente del Collegio

F.to digitalmente Alessia DI GREGORIO

Depositata in segreteria Il Dirigente

F.to digitalmente Dirigente Anna Maria GUIDI

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INDICE

1. Premessa ... 1

2. Soggetti passivi e termine per la presentazione del rendiconto ... 3

3. Contenuti del rendiconto ... 4

4. Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale ... 5

5. Termini per la conclusione del controllo e regime sanzionatorio ... 6

6. Attività svolta ... 7

7. Il controllo dei consuntivi delle spese elettorali ... 15

7.1 Liste con dichiarazione di assenza di entrate e di spese (3 liste)... 15

7.1.1. Trento unita Merler Sindaco (lista n. 14) ... 15

7.1.2. Rinascimento Trento (lista n. 17)... 15

7.1.3. Onda Civica Trentino (lista n. 19) ... 16

7.2 Liste con dichiarazione di spese e fonti di finanziamento (16 liste) ... 16

7.2.1. MoVimento 5 stelle (lista n. 1) ... 16

7.2.2. La catena (lista n.2) ... 17

7.2.3. Europa verde Trento (lista n. 3) ... 17

7.2.4 Insieme per Trento (lista n. 4) ... 18

7.2.5. Azione – Unione (lista n. 5) ... 19

7.2.6. PATT (lista n. 6) ... 21

7.2.7. + Trento Viva (lista n. 7) ... 22

7.2.8. Trento Futura - Partecipazione e solidarietà (lista n. 8) ... 23

7.2.9. PD-PSI (lista n. 9) ... 23

7.2.10. Rifondazione comunista - Altra Trento (lista n. 10) ... 24

7.2.11. Si può fare! (lista n. 11) ... 25

7.2.12. Forza Italia (lista n. 12) ... 26

7.2.13. Fratelli d’Italia –AN (lista n. 13) ... 27

7.2.15. Lega Trentino per Salvini Premier (lista n. 15) ... 28

7.2.16. Agire per il Trentino (lista n. 16) ... 29

7.2.17. UDC (lista n. 18) ... 29

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1. Premessa

La materia del finanziamento dei partiti e dei movimenti politici ha registrato una significativa evoluzione, inizialmente con le disposizioni introdotte dalla legge 10 dicembre 1993 n. 515, e successivamente in forza della legge 6 luglio 2012 n. 96 e del d.l. 28 dicembre 2013 n. 149 (convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13).

La riforma del sistema che ha condotto all’abolizione del finanziamento pubblico diretto (v. art. 1 cit., d.l. n. 149/2013), disciplinando analitiche modalità di contribuzione volontaria e indiretta che possono essere disposte in favore delle formazioni partitiche, ha prescritto l’introduzione di canoni di trasparenza e pubblicità a tutela dei controlli dei loro rendiconti, nonché a tutela della democraticità degli stessi partiti1. I consuntivi delle diverse organizzazioni politiche devono essere redatti nel rispetto dei canoni dettati dalla richiamata normativa e devono indicare compiutamente le fonti di finanziamento e le relative spese sostenute per le competizioni elettorali.

Con riguardo alle elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, l’art. 13, c. 6, n. 96/2012, modificato dall’art. 33, c. 3, lett. a), d.l. 24 giugno 2014, n. 91, che ha esteso l’applicazione della disciplina dettata dalla legge n. 515/19932 prevede che i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati devono presentare alla Corte dei conti il consuntivo relativo alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale (v. art. 12, c. 1, legge 515/1993 e s.m.i.).

In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte di partiti o movimenti politici, delle liste o di gruppi di candidati, o di mancata indicazione delle fonti di finanziamento, ovvero di violazione dei limiti di spesa (come disposti dall’art. 13, c. 5, legge n. 96/2012) è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (v. art. 15, legge n. 515/1993 e s.m.i.).

La normativa richiamata, inoltre, ha operato una decisa separazione tra l’obbligo di rendicontazione da parte della formazione politica e quello cui è obbligato il singolo candidato, affidando i relativi controlli ad Organi diversi, rispettivamente al Collegio istituito presso la Sezione di controllo della Corte dei

1 L’art. 1, commi 11 e seguenti, legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, ha dettato, tra l’altro, disposizioni in merito al consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori di contributi, in qualsiasi forma elargiti nell’anno superiori a 500 euro e in ordine al divieto di ricevere elargizioni o altre forme di sostegno da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.

2L’art. 13, legge n. 96/2012 “Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali”, al comma 6, estende, con alcune limitazioni e specificazioni, l’applicazione della legge n. 515/1993 con riferimento: all’art. 7, cc. 2, 3 e 4, 6, 7 e 8; art. 11; art. 12, c. 1, 2 e c 3 primo e secondo periodo, 3-bis; 4; art. 13; art. 14; art. 15, cc.

3 e 5, 6, 7, 8; 9, 10, 11 primo periodo, 15; 16 primo periodo, 19.

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Referto spese elettorali – Elezioni amministrative Comune di Trento 2020

2 conti e al Collegio regionale di garanzia presso la Corte d’Appello del capoluogo di Regione (v. artt. 12 e 13, legge n. 515/1993 e s.m.i).

Il controllo sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti è affidato ad un apposito Collegio, composto da tre magistrati, istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti territorialmente competente.

In occasione delle elezioni amministrative comunali che si sono tenute nel 2020, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, ha istituito il Collegio con decreto del Presidente della Sezione n. 1/2020 in data 19 agosto 2020.

I controlli demandati alla Corte dei conti “devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse” (v.

art. 12, c. 3, legge n. 515/1993 e s.m.i.).

I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei rendiconti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, salvo termine ulteriore stabilito dal Collegio (v. art. 12, c. 3, legge n.

515/1993 e s.m.i.).

Il Collegio ha orientato la propria attività agli indirizzi adottati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR del 29 ottobre 2013. Alla luce di tali indirizzi, il Collegio è considerato quale “articolazione organizzatoria della Sezione di controllo regionale e risulta dotato di competenza riservata o funzionale”; a cui compete “eseguire una verifica della legittimità e della regolarità dei consuntivi presentati dai partiti e dalle altre formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale per il rinnovo degli organi rappresentativi dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 [ora 30.000] abitanti facenti parte dei rispettivi ambiti territoriali di competenza”; la verifica allo stesso intestata “verte fondamentalmente sul controllo dell’ammissibilità e dell’effettività delle spese elettorali sostenute dalle formazioni politiche, oltre che sulla regolarità della documentazione prodotta e sull’acquisizione degli ulteriori elementi necessari”.

Secondo il dettato della legge, deve essere perciò verificata dal Collegio la conformità delle spese sostenute dagli aventi diritto e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse, nell’ambito delle tipologie di spesa ammesse dalla stessa legge (ai sensi dell’art. 11, legge n. 515/1993).

Tale controllo accerta “in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 art. 11 legge 515 del 1993, la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità anche sotto il profilo temporale” (deliberazione n. 24/2013 Sezione Autonomie citata).

Sotto il profilo sostanziale, trattasi di accertare la effettività e l’inerenza delle spese, laddove l’effettività attiene alla corrispondenza tra le poste di entrata e di spesa indicate nel rendiconto e quelle

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effettivamente documentate (in termini di fatturazioni e pagamenti effettuati) e dichiarate3, mentre l’inerenza attiene alla funzionalità alla campagna elettorale delle spese sostenute e alla coerenza con le tipologie previste dalla legge.

L’attività del Collegio di controllo, espletata osservando le garanzie del contradditorio, si è concretizzata nell’acquisizione dei consuntivi e della documentazione allegata e nelle successive richieste istruttorie alle formazioni politiche interessate.

Il presente referto è stato redatto ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, c. 6, legge n. 96/2012, e dell’art. 12, cc. 2 e 3, legge n. 515/93, e riassume l’esito dei controlli eseguiti dal Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, relative al rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Trento.

2. Soggetti passivi e termine per la presentazione del rendiconto

I rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, partecipanti alle consultazioni elettorali devono presentare il rendiconto, relativo alle spese per la campagna elettorale e alle correlate fonti di finanziamento, al Collegio di controllo sulle spese elettorali istituito presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio, entro quarantacinque giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale (art. 12, c. 1, legge n. 515/1993 nel testo riformato dall’art. 14-bis del decreto-legge n. 149/2013, come richiamato dall’art. 13, c. 6, legge n. 96/2012). L’obbligo descritto riguarda i procedimenti elettorali dei Comuni con più di 30.000 abitanti. Soggetti destinatari della trasmissione dei conti consuntivi, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge n. 149/2013, convertito in legge n. 13/2014, sono le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, presso le quali viene costituito il predetto Collegio di controllo.

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione di controllo di Trento con decreto n. 1 del 19 agosto 2020 del Presidente della Sezione medesima, seguendo la giurisprudenza in materia, ha fatto propria una nozione ampia del termine “rappresentante”, ritenendo valida la

3 Al riguardo occorre rammentare che non tutte le entrate e non tutte le spese relative alla campagna elettorale devono essere documentate dalle formazioni politiche. La sentenza della Corte di Cassazione n. 1352 del 18 febbraio 1999, infatti, ha affermato che il controllo di legittimità e di regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie (provenienti dai bilanci dei singoli partiti) e, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con “mezzi propri” è sufficiente a provare la copertura delle spese. Inoltre, con riferimento alle tipologie di spese previste dal comma 2 dell’art. 11, legge n. 515/1993, per le quali il legislatore ha previsto l’imputazione di una quota pari al 30% delle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1 del medesimo articolo, dato il loro carattere forfettario, secondo un orientamento prevalente, non vi è bisogno di documentazione a supporto ma è sufficiente la dichiarazione della lista che consenta di verificare il rispetto del limite e delle tipologie di spesa indicate dalla norma richiamata.

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Referto spese elettorali – Elezioni amministrative Comune di Trento 2020

4 sottoscrizione del rendiconto da parte di un qualsiasi soggetto avente un rapporto funzionale con la lista (cfr. in argomento ex plurimis Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 279/2014).

In relazione al termine ultimo (45 giorni) per la presentazione del rendiconto si evidenzia che lo stesso decorre dall’insediamento del Consiglio comunale, e il Collegio, nel far propria la natura ordinatoria del termine, ne ha verificato il rispetto attraverso il controllo della data di trasmissione o della data di deposito brevi manu del consuntivo, salva la proroga del termine stesso, nel caso di coincidenza con giorno prefestivo, al primo giorno feriale utile4.

3. Contenuti del rendiconto

Il rendiconto riporta l’indicazione delle spese sostenute dal partito, movimento o lista per la campagna elettorale. Le spese di cui al comma 1 dell’art. 11, legge n. 515/1993 devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse, e il totale complessivo delle spese, incluse quelle di cui al comma 2 del citato art. 11, devono trovare idonea copertura nelle fonti di finanziamento correlate indicate nel rendiconto stesso (art. 12, c. 1, legge n. 515/1993).

Qualora la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nel caso che le spese siano state sostenute direttamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati ricevuti direttamente da essi, si ritiene che essa debba comunque darne formale comunicazione al Collegio al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione (c.d. “dichiarazione negativa”).

Relativamente alle fonti di finanziamento, l’orientamento è stato quello di ritenere che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne. Ciò in quanto la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha espresso l’avviso che “…il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici.

In tal senso, il controllo … si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi.”

(deliberazione n. 24/2013). In argomento rileva, altresì, la sentenza della Corte di Cassazione n. 1352 del 18 febbraio 1999, secondo la quale il controllo di legittimità e di regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie (provenienti dai bilanci dei singoli partiti) e, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con “mezzi propri” è sufficiente a provare la copertura delle spese.

4 Ciò anche tenendo conto degli orari di apertura degli uffici della Sezione, che rimangono chiusi il sabato.

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Relativamente alle spese, l’art. 13, c. 5, legge n. 96/2012 e successive modifiche e integrazioni, prevede il limite massimo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

L’art. 11, c. 1, legge n. 515/93 indica le tipologie di spese documentate e ammissibili relative alla campagna elettorale quelle relative a:

a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda;

b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;

c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla Legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Il secondo comma del predetto art. 11 prevede che: “Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate” di cui al comma 1 dell’art. 11 sopra citato. Per le suddette spese, dato il loro carattere forfettario, non vi è bisogno di documentazione a supporto ma è sufficiente la dichiarazione della lista che consenta di verificare il rispetto del limite e delle tipologie di spesa indicate dal comma 2 dell’art.

11 richiamato. Pertanto, laddove tali spese siano state effettivamente sostenute, esse devono essere imputate per un ammontare non superiore al 30% del totale delle spese ammissibili e documentate previste dall’art. 11, c. 1, legge n. 515/1993, e devono essere coperte dalle entrate; in caso di esplicita dichiarazione di assenza di spese riconducibili alle previsioni di cui all’art. 11, c. 2, legge n. 515/1993, è ammessa la rendicontazione a zero della relativa voce nel prospetto di rendicontazione.

Il Collegio ha ritenuto che, se la lista o il partito/movimento ha documentato analiticamente le spese che pur potendo rientrare per loro natura tra le spese forfettarie, siano riferibili ad una delle tipologie previste dal comma 1, esse possono essere conteggiate per il loro intero ammontare (al riguardo si veda Sezione regionale di controllo Abruzzo delibera n. 155/2018/CSE).

4. Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale

Con riguardo al periodo temporale di riferimento della campagna elettorale (nel quale le spese effettuate possono essere considerate inerenti alla consultazione), in mancanza di una disciplina specifica per le elezioni comunali e non operando l’art. 13, legge n. 96/2012 alcun rinvio alla definizione di cui all’art. 12, c. 1-bis, legge n. 515/1993, in base al quale “il periodo della campagna elettorale sì intende compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo

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Referto spese elettorali – Elezioni amministrative Comune di Trento 2020

6 svolgimento della votazione”, questo Collegio, tenuto conto delle specificità della elezioni comunali, ritiene che il periodo da prendere in considerazione sia quello ricompreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali (nel caso specifico il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 13 luglio 2020) ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente lo svolgimento dell’eventuale turno di ballottaggio.

Per le elezioni amministrative 2020 del Comune di Trento il periodo elettorale è pertanto ricompreso tra le date del 13 luglio 2020 e del 19 settembre 2020, tenuto conto che nei giorni 20 e 21 settembre si sono svolte le elezioni e non si è tenuto il turno di ballottaggio.

Occorre però considerare che il Presidente della Giunta regionale con decreto n. 2 del 27 gennaio 2020 aveva inizialmente convocato i comizi elettorali per il giorno 3 maggio 2020, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 17 maggio 2020. Tali date sono state successivamente rinviate con il d.P.Reg.

n. 16 del 27 marzo 2020 a causa dell’emergenza COVID-19.

Il quadro normativo costituito dal Codice degli Enti Locali (CEL) di cui alla l.r. n. 2/2018 e s.m., all’art.

217, c. 1, prevede che le elezioni del sindaco e del consiglio di tutti i comuni della Regione si svolgano in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno dell’anno di scadenza del mandato. Con la l.r. 23 giugno 2020, n. 1, concernente. “Norme urgenti di rinvio del turno elettorale generale 2020 per l’elezione del sindaco e dei consigli comunali”, ed in particolare con il c. 1 dell’art. 1, in deroga a quanto stabilito dall’art. 217 del CEL è stata differita la data delle elezioni in una domenica compresa tra il 1° settembre 2020 e il 15 dicembre 2020. Inoltre, con la medesima legge è stato modificato anche l’art. 218 CEL per permettere le elezioni degli organi comunali contemporaneamente alle consultazioni referendarie, anche confermative di modifiche costituzionali. In questa evenienza la legge regionale stabilisce che si applichino le disposizioni statali sulle modalità di svolgimento contemporaneo dei referendum con le elezioni comunali.

In relazione a ciò, il Collegio ha ritenuto ammissibili le spese sostenute anche in un periodo precedente il 13 luglio 2020 per tener conto della tempistica fissata con il primo decreto di convocazione dei comizi elettorali.

5. Termini per la conclusione del controllo e regime sanzionatorio

Per effetto dell’espresso richiamo operato dall’art. 13, c. 6, legge n. 96/2012 e dall’art. 12, c. 3, legge n.

515/1993 le attività di controllo devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi, salvo che il Collegio con delibera motivata non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. In argomento la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha osservato che “…il dies a quo del termine ordinatorio previsto per la conclusione dei compiti del Collegio deve intendersi riferito alla data in cui, sulla base dell’elenco delle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale e che

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hanno l’obbligo di presentare il conto consuntivo delle spese sostenute, l’ultimo dei consuntivi perviene, nei termini, alla competente sezione regionale”. (cfr. delibere n. 24/2013 e n. 12/2014).

Circa la disciplina del regime sanzionatorio va premesso che per effetto della modifica normativa recata dall’art. 14-bis del citato decreto-legge n. 149/2013, convertito in legge n. 13/2014, il Collegio di controllo ha il potere di applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (art. 13, c. 7, legge n. 96/2012);

b) da euro 5.164,57 a euro 51.645,69, in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art. 15, c. 15, legge n. 515/1993 richiamato dall’art. 13 c. 6 lettera f) della legge n.

96/2012);

c) in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell’importo eccedente in caso di superamento del limite massimo di spesa previsto, per le elezioni comunali, dal comma 5 dell’art.

13, legge n. 96/2012 (art. 15, c. 16, legge n. 515/1993 richiamato dall’art. 13 c. 6 lettera f) della legge n. 96/2012).

In ogni caso, in relazione all’applicazione della disciplina sanzionatoria, l’art. 15, c. 19, legge n. 515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, pertanto, trovano applicazione le garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo.

Infine, si rileva che i conti consuntivi devono essere presentati dai rappresenti di lista direttamente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, non essendo quindi necessaria l’intermediazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale.

Il Collegio, con riferimento alle rendicontazioni presentate da partiti, movimenti e liste partecipanti all’elezione 2020 degli organi del Comune di Trento, a fine istruttoria non ha riscontrato in alcun caso la mancata presentazione della documentazione delle spese ammesse, rilevando tuttavia che, in vari casi, la documentazione completa è stata trasmessa solo a seguito delle richieste del Collegio oltre il termine di scadenza per l’invio dei rendiconti. Non ha riscontrato altresì, nella documentazione per le spese ammesse ricevuta gravi irregolarità, salve le osservazioni evidenziate nella trattazione delle singole liste di seguito riportata.

6. Attività svolta

Il Presidente del Collegio di controllo ha trasmesso una nota prot. n. 1681 del 20 agosto 2020 al Comune di Trento con la quale ha fissato le linee di indirizzo sulla rendicontazione delle entrate e delle spese, al fine di informare i presentatori/responsabili delle liste dell’onere della trasmissione al Collegio del consuntivo relativo alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale.

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Referto spese elettorali – Elezioni amministrative Comune di Trento 2020

8 Per agevolare la compilazione del rendiconto, alla citata nota sono stati allegati a titolo esemplificativo degli schemi di consuntivo riguardanti sia la dichiarazione positiva, sia l’ipotesi di dichiarazione negativa (ovvero di assenza di spese e di finanziamenti).

Al fine di assicurare la necessaria collaborazione istituzionale e la speditezza dell’attività di controllo, è stato rappresentato l’invito al Comune di Trento a formulare ogni necessario avviso ai presentatori/responsabili delle liste, con riferimento:

a) al necessario rispetto dei termini previsti dalla legge per la trasmissione del consuntivo alla Corte dei conti;

b) all’obbligo di rendicontazione che sussiste anche nelle ipotesi di carenza di raccolta fondi e di assenza di spese;

c) alla necessità di specificare, in sede di predisposizione e trasmissione del consuntivo, è con chiarezza tutte le notizie e i dati necessari, tra cui: le generalità e il recapito del presentatore/responsabile (residenza anagrafica; indirizzo di posta elettronica e di PEC, ove presenti; numero telefonico);

d) alla necessità di rendere tutte le dichiarazioni indispensabili al Collegio per l’attività di controllo e verifica della conformità a legge dei finanziamenti e delle spese sostenute e in particolare:

− elencare l’ammontare dei finanziamenti, con il dettaglio delle singole fonti, e i nominativi degli eventuali finanziatori, con specificazione dei contributi dagli stessi erogati;

− allegare la documentazione idonea a comprova degli accrediti delle fonti di finanziamento;

− specificare l’ammontare delle spese sostenute, classificate sulla base delle categorie previste dall’art. 11, legge n. 515/1993 e s.m.i.;

− allegare le fatture e i documenti di spesa intestati con il nome del partito, della lista o del movimento con copia dei rispettivi bonifici bancari, dando conto, qualora i pagamenti siano stati effettuati in nome e per conto della lista da singoli candidati (evento che deve risultare dalla documentazione di spesa), di idonea documentazione atta a dimostrare l’avvenuto rimborso delle spese medesime;

− trasmettere le fatture elettroniche in formato PDF scaricate dall’apposito servizio dell’Agenzia delle Entrate trasmesse dai fornitori tramite il Sistema di Interscambio (SDI), nel caso di titolarità di codice fiscale da parte del partito, della lista o del movimento;

− trasmettere la restante documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto (scontrini fiscali parlanti, ecc.) in copia conforme;

(19)

− tracciare i pagamenti delle spese sostenute, nonché gli incassi delle relative fonti di finanziamento tramite “… specifico conto corrente dedicato” (cfr. ex plurimis, delibera n.

3/2014/CSE del Collegio di controllo presso questa Sezione di controllo per le elezioni Comune di Pergine Valsugana).

Il Collegio di controllo si è insediato con deliberazione n. 206 in data 22 ottobre 2020 e con deliberazione n. 207, di pari data, trasmessa con nota n. 2372 del 26 ottobre 2020, ha chiesto al Presidente del Consiglio comunale di Trento:

1. il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali alla data di svolgimento delle elezioni amministrative 2020, al fine di poter quantificare i limiti massimi delle spese elettorali dei partiti, movimenti o liste;

2. la data del decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol di convocazione dei comizi elettorali, al fine di individuare con esattezza il periodo della campagna elettorale;

3. l’elenco dei partiti, movimenti o liste partecipanti alle elezioni, dettagliando per ogni formazione politica anche l’elenco dei candidati consiglieri ed il nominativo del candidato alla carica di sindaco, nonché dei delegati di lista, al fine di poter verificare i soggetti obbligati al deposito dei consuntivi, nonché la legittimazione alla trasmissione del rendiconto stesso. È stato chiesto, inoltre, di indicare il recapito telefonico e l’indirizzo mail di un referente della lista;

4. la data di insediamento del nuovo Consiglio comunale per la definizione del termine ultimo relativo alla trasmissione dei rendiconti da parte dei rappresentanti dei partiti, movimenti o liste partecipanti alle elezioni.

Alla richiesta del Collegio è stato dato riscontro con nota del Segretario generale del Consiglio comunale di Trento prot. n. 262028 del 17 novembre 2020, prot. Corte dei conti n. 2646 di pari data, con la quale è stato precisato:

1. il numero dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Trento alla data di svolgimento delle elezioni amministrative 2020 pari a 99.140;

2. il decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol n. 33 del 13 luglio 2020 di convocazione dei comizi elettorali;

3. la data del 7 ottobre 2020 di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Trento.

Inoltre, in relazione ai candidati Sindaco e Consigliere, alle liste elettorali e ai delegati di lista, è stata fornita la nota del Presidente della Commissione elettorale circondariale di Trento prot. 178508 del 14 ottobre 2020 con la quale è stato comunicato l’ordine dei Sindaci e delle liste ammesse alla competizione

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Referto spese elettorali – Elezioni amministrative Comune di Trento 2020

10 elettorale del Comune di Trento; l’elenco di tutti i candidati per l’elezione del Consiglio comunale di Trento; l’elenco dei delegati delle relative liste, come da richiesta, con i rispettivi riferimenti telefonici e di posta elettronica.

Con riferimento al Comune di Trento, a conclusione della preliminare attività istruttoria è emerso quanto segue:

a. in relazione alla consultazione elettorale hanno rendicontato le seguenti n. 19 liste5: lista 1 “MoVimento 5 stelle”;

lista 2 “La catena”;

lista 3 “Europa verde Trento”;

lista 4 “Insieme per Trento;

lista 5 “Azione - Unione”;

lista 6 “PATT”;

lista 7 “+ Trento viva’”;

lista 8 “Trento futura - Partecipazione e solidarietà”;

lista 9 “Pd - Psi”;

lista 10 “Rifondazione comunista – Altra Trento”;

lista 11 “Si può fare!”;

lista 12 “Forza Italia”;

lista 13 “Fratelli d’Italia- AN”;

lista 14 “Trento unita Merler Sindaco”;

lista 15 “Lega Trentino per Salvini premier”;

lista 16 “Agire per il Trentino”;

lista 17 “Rinascimento Trento Carli Sindaco”;

lista 18 “UDC”

lista 19 “Onda civica Trentino”

b. con l’eccezione di una lista, i predetti soggetti politici hanno adempiuto all’obbligo di rendicontazione (così come previsto dall’art. 13, c. 6, lett. c), legge n. 96/2012 che richiama l’art.

12, c. 1, legge n. 515 del 1993) entro il previsto termine di 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto in data 7 ottobre 2020. Tale termine, ricadente il giorno 21 novembre sabato, è stato individuato nel primo giorno feriale successivo, coincidente con il lunedì 23 novembre 2020. La lista “Forza Italia” ha presentato il rendiconto in ritardo in data 17 dicembre

5 La denominazione e la numerazione delle liste sopra riportata sono le stesse adottate nella nota della Commissione elettorale circondariale di Trento prot. 178508 del 14 agosto 2020, trasmesse dal Segretario comunale del Comune di Trento con nota prot. n. 262028 del 17 novembre 2020, contenente l’ordine di sorteggio dei candidati sindaci e delle liste ammesse alla competizione elettorale del 20-21 settembre 2020 per il Comune di Trento.

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2020. Si evidenzia che la lista “Azione – Unione” ha presentato due rendiconti per le entrate e le relative spese sostenute per la campagna elettorale, l’uno dal partito Azione, sottoscritto dal presidente e legale rappresentante, l’altro dal partito Unione, sottoscritto dal legale rappresentante6. Pertanto, delle 19 liste sopra elencate, il controllo ha riguardato complessivamente 16 liste e 17 rendiconti, mentre 3 liste hanno dichiarato assenza di spese.

c. dalla documentazione ricevuta, risulta che tutte le formazioni politiche che hanno presentato il rendiconto hanno sostenuto spese nel limite previsto dall’art. 13, c. 5, legge n. 96/2012, che per il Comune di Trento è pari ad euro 99.140, secondo i dati forniti dal Comune medesimo.

L’attività di verifica è stata svolta con riguardo ai seguenti profili:

a. individuazione di tutte le formazioni partecipanti alle elezioni e dei rappresentanti di lista o del partito/movimento tenuti alla presentazione del rendiconto;

b. titolo legittimante il soggetto che ha sottoscritto e presentato il rendiconto;

c. rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei consuntivi;

d. rispetto del limite massimo di spesa correlato al numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

e. conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge;

f. riferibilità delle spese al periodo di campagna elettorale;

g. connessione funzionale (inerenza) delle spese con la campagna elettorale;

h. dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione;

i. verifica delle fonti di finanziamento, in particolare con riferimento alle fonti esterne (indicazione documentata dei soggetti finanziatori);

j. controllo della effettività della spesa attraverso la documentazione attestante i pagamenti effettuati.

Inoltre, per le formazioni che hanno presentato i rendiconti con la valorizzazione di entrate e spese è stata richiesta al/i presentatore/i, una dichiarazione di inerenza alla campagna elettorale del Comune di Trento di tutte le spese rendicontate, nonché una dichiarazione attestante che la documentazione presentata è costituita da copie del tutto corrispondenti alla documentazione originale conservata dalla lista e che, per i documenti digitali, è stata fornita la riproduzione a stampa dei contenuti dei relativi documenti informatici. Il Collegio ha ritenuto pertanto ammissibili le copie delle fatture.

Tutte le liste e i partiti/movimenti hanno presentato le dichiarazioni richieste debitamente sottoscritte.

6 Per i precedenti relativi alla presentazione di due rendiconti riferibili alla stessa lista, si veda il paragrafo relativo alla lista Azione – Unione.

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Referto spese elettorali – Elezioni amministrative Comune di Trento 2020

12 Nell’ambito del controllo, infine, sono state considerate le seguenti norme: art. 7, c. 2, legge 2 maggio 1974, n. 195 in tema di contributi erogati da società; art. 4, c. 3, legge 18 novembre 1981, n. 659 in tema di contributi di importo superiore a euro tremila e art. 49, c. 1, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in tema di limitazioni all’uso di denaro contante.

Sono stati formulati rilievi istruttori e richiesta documentazione a 17 sottoscrittori dei rendiconti (legale rappresentate del partito/movimento, segretario amministrativo o rappresentante di lista) che hanno trasmesso i chiarimenti e le integrazioni richieste, in virtù delle quali si è riscontrata, nel complesso, una sostanziale regolarità della rendicontazione presentata dalle formazioni politiche rispetto alle disposizioni normative richiamate nel presente capitolo.

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Elezioni comunali Trento 2020 – Controllo spese elettorali

Sintesi presentazione rendiconti o dichiarazioni di assenza di spese per 19 Liste

(1) Il ritardo è relativo al mancato rispetto del termine di presentazione dei rendiconti fissato a lunedì 23 novembre 2020, primo giorno feriale dopo la scadenza dei 45 giorni coincidente con sabato 21 novembre 2020.

(2) Il ritardo è stato attribuito dalla lista ad un disguido rappresentato per le vie brevi.

Considerato che la data di presentazione dell’ultimo rendiconto relativo alla campagna elettorale del Comune di Trento pervenuto nei termini, come si evince dalla tabella precedente, è il 20 novembre 2020, il Collegio ha ritenuto di individuare in tale data il dies a quo per calcolare il periodo di sei mesi di

Lista

Rappresentante del partito o della lista

firmatario del rendiconto

Data Presentazione

rendiconto

Ritardo presentazione (1)

Richiesta elementi istruttori

Movimento 5 Stelle Walter Pellegrini 05/11/2020 No

Movimento La Catena Bruno Franco 06/11/2020 No

Europa Verde Trento Giorgio Pedrotti 06/11/2020 No

Insieme per Trento Donatella Cintura, Renzo Fracalossi e Guglielmo Mattedi

18/11/2020 No

Azione - Unione (due rendiconti)

Carlo Calenda (Azione) Annalisa Caumo (Unione per il Trentino)

19/11/2020

20/11/2020 No

No

Partito Autonomista

Trentino Tirolese

(PATT) Simone Marchiori 19/11/2020 No

+Trento Viva Roberto Sani 10/11/2020 No

Futura - Partecipazione

e Solidarietà Claudia Merighi 20/11/2020 No

PD - PSI

Sara Ferrari, Marta Frassoni, Fabrizio

Sannicolò

18/11/2020 No

Rifondazione Comunista - Altra

Trento Giuliano Pantano 16/11/2020 No

Si Può Fare! Francesco Agnoli 19/11/2020 No

Forza Italia (2) Alfredo Messina 17/12/2020 Si

Fratelli D'Italia - Alleanza Nazionale

Mauro Caldini (segretario

amministrativo) 13/11/2020 No

Trento Unita Merler

Sindaco Maurizio Roat e Diego

Fadanelli 20/10/2020 Dichiarazione

assenza di spese No Lega Trentino per

Salvini Premier

Paoli Demis, Paccher Roberto e Centenero

Giulio

20/11/2020 No

Agire per il Trentino Claudio Cia 13/11/2020 No

Rinascimento Trento Casari Carlo e Raoul

Pontalti 10/11/2020 Dichiarazione

assenza di spese No Unione dei

Democratici Cristiani Vito Bertè e Roberto

Campana 18/11/2020 No

Onda Civica Trentino Cologna Nicola 22/10/2020 Dichiarazione

assenza di spese No

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Referto spese elettorali – Elezioni amministrative Comune di Trento 2020

14 cui all’art.12, c. 3, legge n. 515/1993 per la conclusione dei controlli sulle spese sostenute dai partiti/movimenti e dalle liste per le elezioni amministrative del Comune di Trento.

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7. Il controllo dei consuntivi delle spese elettorali

Alle elezioni comunali di Trento, tenutesi il 20-21 settembre 2020, hanno preso parte complessivamente 19 liste. Tre liste hanno dichiarato l’assenza di entrate e l’assenza di spese, sedici liste hanno presentato il rendiconto7 dando dimostrazione delle fonti di finanziamento a copertura totale delle spese rendicontate e documentate.

7.1 Liste con dichiarazione di assenza di entrate e di spese (3 liste)

7.1.1. Trento unita Merler Sindaco (lista n. 14)

La dichiarazione nella quale la lista ha attestato di non aver sostenuto spese elettorali, né ottenuto finanziamenti e contributi, è pervenuta il 20 ottobre 2020, prot. Corte n. 2337 del 21 ottobre 2020 ed è regolarmente sottoscritta dai sigg. Maurizio Roat e Diego Fadanelli (documenti d’identità correttamente allegati), qualificatisi come “delegati di lista”.

La presentazione della dichiarazione è quindi avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett. c), legge 6 luglio 2012, n. 96.

In conclusione, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett.

c), legge n. 96/2012.

7.1.2. Rinascimento Trento (lista n. 17)

La dichiarazione nella quale la lista ha attestato di non aver sostenuto spese elettorali, né ottenuto finanziamenti e contributi, è pervenuta il 10 novembre 2020, prot. Corte n. 2585 del 10 novembre 2020 ed è regolarmente sottoscritta dai sigg. Carlo Casari e Raoul Pontalti (documenti d’identità correttamente allegati), qualificatisi come “rappresentanti di lista” nella dichiarazione di assenza di spese.

La presentazione della dichiarazione è quindi avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett. c), legge 6 luglio 2012, n. 96.

In conclusione, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett.c), legge n. 96/2012.

7 La lista Azione-Unione ha presentato due rendiconti, uno del partito Azione e uno del partito Unione.

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Referto spese elettorali – Elezioni amministrative Comune di Trento 2020

16

7.1.3. Onda Civica Trentino (lista n. 19)

La dichiarazione nella quale la lista ha attestato di non aver sostenuto spese elettorali, né ottenuto finanziamenti e contributi, è pervenuta il 22 ottobre, prot. Corte n. 2350 del 23 ottobre 2020 ed è regolarmente sottoscritta dal sig. Nicola Cologna (documento d’identità correttamente allegato), qualificatisi come “presidente dell’associazione” nella dichiarazione di assenza di spese.

La presentazione della dichiarazione è quindi avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett. c), legge 6 luglio 2012, n. 96.

In conclusione, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett.

c), legge n. 96/2012.

7.2 Liste con dichiarazione di spese e fonti di finanziamento (16 liste)

7.2.1. MoVimento 5 stelle (lista n. 1)

Il rendiconto è stato trasmesso il 5 novembre 2020, prot. Corte n. 2471 del 5 novembre 2020 ed integrato il 23 novembre 2020, prot. Corte n. 2681 del 23 novembre 2020 ed è regolarmente sottoscritto dal sig.

Walter Pellegrini (documento d’identità correttamente allegato), qualificatosi come “mandatario elettorale del candidato sindaco”.

La presentazione del consuntivo è quindi avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett. c), legge 6 luglio 2012, n. 96.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, sono stati chiesti chiarimenti con nota prot. Corte n.

3027 del 23 dicembre 2020 in ordine alla corretta imputazione della quota parte del canone di locazione di un immobile che era riferito anche ad un periodo successivo al termine della campagna elettorale.

Sono stati richiesti, inoltre, l’invio di una fattura mancante e la presentazione di un unico rendiconto riassuntivo di tutte le spese sostenute, dato che inizialmente ne sono stati presentati tre, di cui uno risultante ad integrazione del primo e l’altro relativo al candidato sindaco.

Con nota del 30 dicembre 2020 (prot. Corte n. 3160 di pari data) il mandatario del candidato sindaco ha provveduto a trasmettere la documentazione mancante e ha riformulato il rendiconto aggregando i due rendiconti precedentemente trasmessi, escludendo le spese sostenute direttamente dal candidato sindaco.

Le spese complessivamente sostenute ammontano ad euro 4.046,40 e sono state finanziate, come risulta dalla documentazione inviata, da donazioni da parte dei candidati. Tali spese sono ascrivibili alla fattispecie di cui alla lett. a), dell’art. 11, c. 1, legge n. 515/1993.

(27)

In conclusione, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett.

c), legge n. 96/2012.

7.2.2. La catena (lista n.2)

Il rendiconto è stato presentato il 6 novembre 2020, prot. Corte n. 2550 di pari data ed è regolarmente sottoscritto dal sig. Bruno Franco, in qualità di “candidato sindaco” (documento d’identità correttamente allegato).

La presentazione del consuntivo è quindi avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett. c), legge 6 luglio 2012, n. 96.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, è stato richiesto con nota prot. Corte n. 3029 del 23 dicembre 2020 l’invio della documentazione mancante (fatture e ricevute di pagamento) in ordine a spese rendicontate per euro 1.200,00. A seguito del mancato adempimento alla predetta richiesta, con nota prot. 45 del 5 gennaio 2021 del Presidente del Collegio e del Magistrato istruttore è stato ribadito che in mancanza di idonea documentazione, le spese rendicontate non possono essere considerate ammissibili alla rendicontazione.

Il candidato sindaco ha quindi inviato un nuovo rendiconto in data 14 gennaio 2021 (prot. Corte n. 128 di pari data) dal quale risultano eliminate le spese non documentate sopra menzionate.

La lista ha pertanto riepilogato nel rendiconto definitivo euro 505,17 per spese relative alla fattispecie di cui alla lettera a) dell’art. 11, c. 1, legge n. 515/1993, di cui è stata fornita documentazione, finanziate da “risorse proprie” della lista.

In conclusione, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett.

c), legge n. 96/2012.

7.2.3. Europa verde Trento (lista n. 3)

Il rendiconto è stato trasmesso il 6 novembre 2020, prot. Corte n. 2539 di pari data ed è sottoscritto dal sig. Giorgio Pedrotti qualificatosi come “Tesoriere dei Verdi del Trentino/Europa Verde”.

La presentazione del consuntivo è quindi avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett. c), legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il consuntivo è stato presentato in un unico prospetto relativo a campagne elettorali di cinque Comuni diversi, con entrate indicate complessivamente e spese distinte per singolo Comune.

(28)

Referto spese elettorali – Elezioni amministrative Comune di Trento 2020

18 Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, è stata inviata una nota istruttoria con nota prot. Corte n. 3031 del 23 dicembre 2020 con la richiesta di fornire un rendiconto con l’esposizione della corretta suddivisione delle fonti di entrata in modo da individuare in maniera univoca le entrate a copertura delle spese sostenute per la campagna elettorale del solo Comune di Trento. Sono stati chiesti inoltre chiarimenti in ordine alla reale effettuazione di spese riferite alla tipologia forfettaria (art. 11, c. 2, legge n. 515/1993) riepilogate dalla lista per un importo, non coperto dalle relative entrate, pari alla quota del 30% delle spese documentate di cui all’art. 11, c. 1, legge n. 515/1993, con la precisazione che le spese a forfait, entro la percentuale sopra menzionata, devono essere riepilogate solo se effettivamente sostenute e trovare copertura nelle entrate, mentre, in caso contrario è necessario che vengano espunte dal rendiconto della lista. È stato pertanto richiesto un rendiconto riformulato accompagnato dal documento di identità del sottoscrittore.

Con nota del 30 dicembre 2020 (prot. Corte n. 3170 del 31 dicembre 2020) il Tesoriere dei Verdi del Trentino/Europa Verde ha adempiuto interamente alle richieste sopra riportate.

Le spese complessivamente riepilogate, pertanto, ammontano ad euro 7.334,75 e sono relative alle sole tipologie elencate dalle lettere di cui al comma 1 dell’art. 11, legge n. 515/1993 e sono state finanziate, come risulta dalla documentazione inviata, da disponibilità di bilancio dei Verdi del Trentino e da contributi versati da Sinistra Italiana, èViva e Volt. Tali spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui al comma dell’art. 11, c. 1, legge n. 515/1993, in particolare per euro 2.743,52 alle tipologie della lett. a);

per euro 1.527,55 della lettera b); per euro 596,50 della lettera c); per euro 467,18 della lettera d). La lista ha esposto, “nella lettera f)” del rendiconto8, il contributo erogato al candidato sindaco sostenuto (euro 2.000,00). Tutte le spese risultano regolarmente documentate da fatture quietanzate (da fatture e bonifici) e da scontrini parlanti pagati per contanti.

In conclusione, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett.

c), legge n. 96/2012.

7.2.4 Insieme per Trento (lista n. 4)

Il rendiconto è stato trasmesso il 18 novembre 2020, prot. Corte n. 2652 di pari data ed è stato regolarmente sottoscritto dai signori Donatella Cintura e Renzo Fracalossi, qualificatisi come “delegati di lista” e dal rag. Guglielmo Mattedi, qualificatosi come “mandatario”. I documenti d’identità dei sottoscrittori, inizialmente mancanti, richiesti con nota prot. Corte n. 3034 del 23 dicembre 2020, sono

8 Da intendersi lettera e) in quanto la lettera f) non è prevista dall’art.11, c. 1, legge n.515/1993.

(29)

stati trasmessi, ai fini della regolare sottoscrizione del rendiconto, con nota del 4 gennaio 2021 (prot.

Corte n. 63 del 7 gennaio 2021).

La presentazione del consuntivo è quindi avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett. c), legge 6 luglio 2012, n. 96.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, sono stati chiesti chiarimenti con nota prot. Corte n.

3034 del 23 dicembre 2020 in ordine alla puntuale dimostrazione dell’inerenza alla campagna elettorale della spesa sostenuta per “materiali campagna elettorale” di cui alla fattura n. 98 del 21 settembre 2020, emessa in data successiva al termine della campagna elettorale del 19 settembre 2020, nonché di due spese riepilogate per annunci Facebook, di cui una mancante della documentazione contabile.

Con nota del 4 gennaio 2021 (prot. Corte n. 63 del 7 gennaio 2021) il mandatario ha chiarito che l’evento al quale si riferisce la fattura n. 98 del 21 settembre 2020 è avvenuto in data 14 settembre 2020 e quindi prima del termine della campagna elettorale. È stata, inoltre, inviata una dichiarazione in merito all’inerenza di una delle due spese Facebook, mentre l’altra è stata stralciata dal rendiconto perché non afferente alla campagna elettorale e conseguentemente è stato riformulato il rendiconto.

Pertanto, le spese complessivamente sostenute ammontano ad euro 8.404,68 e sono state finanziate, come risulta dalla documentazione inviata, da contributi da parte dei candidati. Tali spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui al comma dell’art. 11, c. 1, legge n. 515/1993, in particolare alle tipologie della lettera a) per euro 4.852,69, della lettera b) per euro 2.932,80, della lettera c) per euro 600,00 e della lettera e) per euro 19,19, e risultano regolarmente documentate da fatture quietanzate (da fatture e bonifici) e da scontrini parlanti pagati per contanti.

In conclusione, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ritiene che la lista abbia assolto all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 12, c. 1, legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett.

c), legge n. 96/2012.

7.2.5. Azione – Unione (lista n. 5)

La lista Azione-Unione ha presentato due separati rendiconti sottoscritti dai legali rappresentanti, rispettivamente, del partito Azione e del partito Unione per il Trentino, relativi alle spese sostenute per la campagna elettorale per le elezioni amministrative del Comune di Trento

Il rendiconto di Unione per il Trentino è stato trasmesso il 20 novembre 2020, prot. Corte n. 2686 del 23 novembre 2020 ed è regolarmente sottoscritto dalla sig.ra Annalisa Caumo (documento d’identità correttamente allegato), qualificatisi come legale rappresentante del partito Unione per il Trentino.

La presentazione del consuntivo è quindi avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett. c), legge 6 luglio 2012, n. 96.

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Referto spese elettorali – Elezioni amministrative Comune di Trento 2020

20 Le spese complessivamente indicate ammontano ad euro 16.397,25 e sono state finanziate da risorse proprie. Tali spese sono ascrivibili alle fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 11, legge n. 515/1993, in particolare alle tipologie della lettera a), per euro 13.033,37, della lettera b) per euro 2.747,68, della lettera c) per euro 616,20. La documentazione delle spese indicata è risultata regolare ma non completa.

Nel merito del controllo eseguito sul consuntivo, sono stati quindi chiesti, con nota prot. Corte n. 177 del 19 gennaio 2021, documenti attestanti l’avvenuto pagamento di tre fatture.

Con nota del 22 gennaio 2021 (prot. Corte n. 314 di pari data), Unione ha trasmesso la documentazione richiesta, costituita dai bonifici di pagamento delle tre fatture segnalate nella nota istruttoria.

Il rendiconto di Azione è stato trasmesso il 19 novembre 2020, prot. Corte n. 2766 del 26 novembre 2020 ed è sottoscritto dal sig. Carlo Calenda, Presidente del partito Azione. Il documento d’identità del sottoscrittore, inizialmente mancante, è stato trasmesso con nota del 7 gennaio 2021 (prot. Corte n. 69 dell’8 gennaio 2021).

La presentazione del consuntivo, così regolarmente sottoscritto, è quindi avvenuta entro il termine previsto dall’art. 12, c. 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, c. 6, lett. c), legge 6 luglio 2012, n. 96.

Nel merito del controllo eseguito, sono stati chiesti chiarimenti con nota prot. Corte n. 3035 del 23 dicembre 20209 in ordine all’inerenza di una spesa relativa ad un evento tenutosi fuori dal Comune di Trento, all’importo di una ritenuta d’acconto inserita in rendiconto con un valore (euro 71,26) superiore a quello riportato nella relativa parcella proforma (euro 68,12), ai pagamenti delle ritenute d’acconto rendicontate e ad un probabile refuso che incide anche sull’importo complessivo delle spese.

Con nota del 7 gennaio 2021 (prot. Corte n. 69 dell’8 gennaio 2021), il Presidente di Azione ha inviato la risposta istruttoria10, con la quale è stata giustificata l’inerenza della spesa per un evento tenuto in territorio extra comunale, motivando l’ubicazione dell’evento stesso con la necessità di disporre di un ampio spazio all’aperto in grado di consentire il raduno di numerosi partecipanti nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e distanziamento imposte dall’emergenza sanitaria Covid 19. È stato, inoltre, chiarito che l’importo versato a titolo di ritenuta d’acconto, pari euro 71,26, come da parcella pro forma per prestazione notarile, è stato successivamente corretto con nuova parcella pro forma in euro 68,1211, pertanto, in considerazione del fatto che il maggior importo versato potrà essere recuperato, è stato

9 L’invio è stato effettuato all’indirizzo email segnalato dal Comune di Trento nell’elenco dei delegati di lista, non riportando la nota di invio del rendiconto da parte del partito Azione l’indirizzo email del mittente.

10 Con riferimento alla data in cui il partito ha effettuato la risposta, Azione ha precisato che la richiesta di chiarimenti è pervenuta al partito politico Azione solo in data 7 gennaio 2021 “…in quanto trasmessa ad un recapito mail (segreteria@azioneunione.it) non riferito al partito politico Azione, ma esclusivamente ai soggetti delegati alla presentazione della lista dei candidati che hanno partecipato alla competizione elettorale in oggetto.”

11 Al riguardo Azione ha dichiarato che “…tenuto conto che tale maggiore importo versato potrà essere recuperato e che pertanto l’eccedenza versata non resterà a carico del partito politico Azione, si è provveduto a rettificare l’importo della ritenuta inerente alla campagna elettorale comunali di Trento in euro 68,12 nel rendiconto riformulato”.

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