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Patteggiamento: ultime sentenze

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Patteggiamento: ultime sentenze

written by Redazione | 13/04/2022

Facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il patteggiamento; reati contro la Pubblica Amministrazione; sospensione condizionale della pena.

L’errore del giudice nella sentenza di patteggiamento può determinare la rinegoziazione dell’accordo? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze.

La sentenza di patteggiamento

In tema di elettorato passivo, i requisiti negativi ostativi al mantenimento della carica di consigliere regionale, idonei a determinare ipso iure la decadenza ex art.

8, comma 6, d.lg. n. 235/2012 per difetto della dignità morale del soggetto desunto da condanne irrevocabili per determinati reati, sono i medesimi che determinano l’incandidabilità di cui all’art. 7 dello stesso decreto legislativo, in base all’interpretazione letterale, sistematica e finalistica della relativa disciplina, e pertanto alla sentenza penale di condanna è equiparata quella di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., come previsto dall’art. 15 del già citato decreto legislativo.

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Cassazione civile sez. I, 30/03/2022, n.10224

Carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova

In tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all’imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato.

Cassazione penale sez. IV, 17/02/2022, n.8531

Sentenza di patteggiamento: è elemento di prova per il giudice civile?

La sentenza di applicazione di pena patteggiata rappresenta un valido elemento di prova per il giudice civile del merito che pertanto, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, deve spiegare le ragioni di tale valutazione; pertanto la sentenza di patteggiamento, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall’onere della prova.

Tribunale Bolzano sez. I, 11/02/2022, n.157

Elemento di prova presuntivo per il giudice civile

La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha efficacia di giudicato, né inverte l’onere della prova nel giudizio civile di risarcimento, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri, se ricorrono i tre requisiti previsti dall’art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano

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previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l’inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.).

Tribunale Civitavecchia sez. I, 25/01/2022, n.112

La sentenza di patteggiamento a carico di un coniuge

Nel giudizio civile di separazione personale dei coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento.

Cassazione civile sez. I, 20/12/2021, n.40796

Estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento

L’estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, c.p.p., opera “ipso iure” e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione, sicché non può tenersi conto di tale reato ai fini della contestazione della recidiva.

Cassazione penale sez. II, 25/11/2021, n.994

Riduzione sanzionatoria fino ad un terzo

In tema di patteggiamento, nel caso di reati puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, la riduzione sanzionatoria “fino ad un terzo” deve riferirsi ad entrambe le pene, pur potendo adottarsi una diversa misura di riduzione in relazione, rispettivamente, alle due specie di pena.

Cassazione penale sez. IV, 14/10/2021, n.42144

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Sentenza penale di patteggiamento e giudizio civile

La sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di vincolo né di giudicato nel giudizio civile di risarcimento e restituzione e neppure inverte l’onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall’art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa (art. 444 cpp) che ne proclama l’inefficacia agli effetti civili.

Tribunale Cosenza sez. II, 09/10/2021, n.1944

Le parti possono modificare o sostituire l’accordo?

In caso di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile una volta intervenuto il consenso del pubblico ministero e nelle more della ratifica giudiziale dell’accordo così perfezionatosi, ma prima della ratifica del giudice e della pronuncia sentenza le parti possono congiuntamente modificare l’originario accordo o sostituirlo con un nuovo accordo, per cui la sentenza che recepisca il primo accordo, venuto meno, non corrisponde alla richiesta effettiva ed attuale di applicazione della pena.

Cassazione penale sez. IV, 06/10/2021, n.37968

Come modificare l’accordo già raggiunto

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’imputato e il pubblico ministero possono congiuntamente modificare l’accordo già raggiunto, sostituendolo con un nuovo accordo, finché il primo non venga recepito con la sentenza, con la conseguenza che la pronuncia del giudice che recepisca il primo accordo, già concordemente sostituito dalle parti, è affetta da difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.

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Cassazione penale sez. IV, 06/10/2021, n.37968

Patteggiamento in appello

In tema di “patteggiamento in appello”, è irrilevante l’eventuale difformità tra l’itinerario commisurativo della pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti, allorché, comunque, la pena finale corrisponda a quella su cui è intervenuto l’accordo.(In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso con cui l’imputato si doleva della diversa misura dell’aumento di pena determinato in sentenza per la continuazione, nonostante la pena finale fosse conforme a quella oggetto di accordo).

Cassazione penale sez. V, 29/09/2021, n.668

Patteggiamento e costituzione della parte civile

In tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell’imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato, come nel caso di specie, non sia stato notiziato dell’intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese.

Cassazione penale sez. IV, 22/09/2021, n.36168

Patteggiamento per una pluralità di reati

In caso di patteggiamento per una pluralità di reati, qualora nel corso del giudizio il reato base o una delle violazioni “satellite” vengano depenalizzati, il venir meno di uno dei termini essenziali del contenuto dell’accordo che ha portato al

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patteggiamento travolge l’intero provvedimento e impone l’annullamento della sentenza per una nuova valutazione delle parti, poiché l’abolizione incide in modo significativo in ordine sia alla determinazione dell’aumento in continuazione, che alla valutazione complessiva della condotta contestata.

Cassazione penale sez. IV, 14/06/2019, n.27897

Ricorso in Cassazione contro le sentenze di patteggiamento

Va rimessa alle sezioni Unite la questione se, a seguito dell’entrata in vigore del comma 2-bis dell’articolo 448 del Cpp (introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.

103), siano ricorribili o no per cassazione e, nell’affermativa, entro quali limiti (se cioè, ove sia riconosciuta la ricorribilità, rientri nel novero dell’illegalità l’ipotesi di motivazione inesistente, e non già meramente incongrua), le sentenze di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Cpp che applicano ovvero che omettono di applicare sanzioni amministrative accessorie (fattispecie relativa al reato di guida in stato di ebbrezza, definito con il patteggiamento, in ordine al quale il procuratore generale aveva proposto ricorso lamentando il

“mancato raddoppio” della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, che avrebbe dovuto essere effettuato in ragione del fatto che il giudice non aveva disposto la confisco dell’autoveicolo condotto dall’imputato perché risultato di proprietà di terzi).

Cassazione penale sez. IV, 16/05/2019, n.22113

Errore del giudice nella sentenza di patteggiamento: cosa comporta?

In tema di ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che, ritenendo erroneamente l’istituto della continuazione, abbia illegittimamente qualificato come plurimi reati fatti distinti suscettibili di integrare un’unica fattispecie incriminatrice, all’error in iudicando non può porsi rimedio con l’eliminazione della relativa frazione di pena applicata in aumento, dovendosi invece annullare la sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice procedente per consentire alle parti di rinegoziare l’accordo.

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Cassazione penale sez. III, 17/04/2019, n.23150

Mancata previsione della facoltà per l’imputato di chiedere il patteggiamento

È illegittimo l’articolo 517 del Cpp laddove non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il patteggiamento relativamente al reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e che forma oggetto di nuova contestazione.

La Corte costituzionale si pronuncia così nuovamente sul tema delle nuove contestazioni in corso di dibattimento, da sempre uno dei punti deboli del nuovo codice di rito per gli attriti con il diritto di difesa e con le possibilità di scelta sui riti alternativi che del diritto di difesa sono parte essenziale.

Corte Costituzionale, 11/04/2019, n.82

Patteggiamento: quando è ammissibile il ricorso del p.g.?

È ammissibile il ricorso del p.g. contro la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444, comma 1, c.p.p. nel caso in cui il reato rientri tra quelli per i quali è espressamente escluso l’accesso al “patteggiamento allargato” perché, per effetto della non dovuta riduzione, la pena applicata è illegale. (Fattispecie in tema di violenza sessuale aggravata).

Cassazione penale sez. III, 03/04/2019, n.20483

Processo civile: valore della sentenza di patteggiamento

La sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., costituisce un importante elemento di prova nel processo civile. Ciò perché la richiesta di patteggiamento dell’imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato.

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Il Giudice civile, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.

Infatti, la sentenza di applicazione di pena patteggiata “pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini)’, presuppone “pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall’onere della prova.

Tribunale Ancona sez. II, 21/03/2019, n.562

Reati contro la PA: cosa preclude il patteggiamento?

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il patteggiamento di una pena detentiva, anche nella forma cosiddetta allargata, preclude l’applicazione della riparazione pecuniaria di cui all’articolo 322-quater del codice penale (che costituisce una sanzione civile accessoria dalla indubbia con· notazione punitiva), presupponendo essa la pronuncia di una sentenza di condanna propriamente detta, cioè resa a seguito di rito ordinario o abbreviato (la Corte, a supporto, ha evidenziato che la sentenza di applicazione della pena, nel prescindere, dall’accertamento positivo della penale responsabilità dell’imputato, è solo equiparata ad una pronuncia di condanna, giusta l’espressa previsione dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, e, inoltre, plurime disposizioni del codice, a differenza proprio dell’articolo 322-quater del codice penale, proprio sulla base di tale diversità, richiamano espressamente sia la sentenza di condanna che quella di patteggiamento ai fini dell’applicazione degli Istituti di volta in volta previsti: cfr., ad esempio, gli articoli 322-ter, 466-bis e 644, ultimo comma, del codice penale; da queste premesse, rispetto all’impugnata sentenza di patteggiamento, la Corte ha annullato senza rinvio la riparazione pecuniaria disposta in favore della persona offesa ex articolo 322-quater del codice penale).

Cassazione penale sez. VI, 14/03/2019, n.12541

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Sentenza di patteggiamento

Costituisce condizione ostativa al riconoscimento della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, la sussistenza del precedente penale in capo ad un vigile urbano, anche se definito con una sentenza di patteggiamento, potendo la stessa essere equiparata ad una sentenza di accertamento della responsabilità penale.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 07/03/2019, n.696

Revoca della protezione sussidiaria

La revoca della protezione sussidiaria non opera qualora il richiedente sia stato condannato per rapina aggravata a un anno e tre mesi di reclusione, con la diminuzione del rito del patteggiamento e risulti aver risarcito il danno causato e non risulti aver commesso altri reati.

In sostanza, in virtù del tempo trascorso dalla commissione del reato, senza che siano stati commessi altri reati, tenuto conto della condotta riparatrice del danno, tenuto conto che la pena commissionata è rientrata nel beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo sotto i due anni, non si può ritenere che il richiedente protezione sussidiaria possa essere un pericolo per la sicurezza dello Stato ovvero per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica.

Tribunale Catania sez. I, 15/02/2019

Reati fiscali e patteggiamento

AI fini della revoca della licenza per porto d’armi, l’Amministrazione deve esprimere una motivazione adeguata, dovendo ritenersi insufficiente il mero riferimento al patteggiamento per i reati fiscali, nel caso di revoca della licenza al legale rappresentante di una società, detentore di armi per decenni per l’esercizio della caccia, al quale non è imputabile alcun atteggiamento negativo relativo alla correttezza ed attenzione nella custodia e nel maneggio delle armi stesse.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 08/02/2019, n.357

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