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Modulo autocertificazione domicilio

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Academic year: 2022

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Modulo autocertificazione domicilio

Autore: Sabrina Mirabelli | 24/08/2019

Dichiarazione sostitutiva di certificazione: in cosa consiste, come farla, i soggetti legittimati, la validità e le sanzioni. In particolare quella relativa al domicilio.

Ti sei trasferito in una città diversa dalla tua. Per comunicare il nuovo domicilio

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cosa devi fare? Occorre una registrazione presso gli uffici comunali o puoi scrivere un’autocertificazione? Stai impazzendo per via dei mille adempimenti legati all’inizio di un nuovo lavoro in una città diversa da quella dove sei nato ed hai vissuto fino ad ora. Devi prima cercare una casa, poi affrontare il trasloco e la sistemazione nella nuova abitazione, quindi, provvedere all’allaccio delle utenze.

Per non parlare dell’inserimento nell’ufficio dove sei stato assunto. A ciò si aggiungono anche i vari adempimenti burocratici come ad esempio quello relativo alla scelta di un altro medico di famiglia e la comunicazione alla posta per l’invio della tua corrispondenza nel nuovo domicilio. In relazione a quest’ultima, però, non ti preoccupare: se richiesta, basta scrivere un’apposita dichiarazione, compilando il modulo per l’autocertificazione del domicilio, che troverai allegato in calce a questo articolo. Ciò perché il domicilio non segue alcuna formalità tanto che non è prevista una registrazione pubblica.

Il domicilio si individua eleggendolo, cioè rilasciando una dichiarazione scritta con la specificazione del luogo scelto come tale. Pertanto, quando è necessario accertare l’indirizzo completo del posto in cui un determinato soggetto studia, lavora o più in generale svolge i propri interessi ed affari, è sufficiente scrivere un’autocertificazione nella quale vanno riportati la via, il numero civico e la città che si sono scelti come nuova sede.

Qual è la differenza tra domicilio e residenza

Confondere il domicilio con la residenza è una cosa all’ordine del giorno. Infatti, spesso erroneamente, si adoperano questi due termini come sinonimi laddove in realtà indicano cose differenti.

Il domicilio è il luogo in cui un soggetto ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi mentre la residenza è il posto in cui la persona ha la sua dimora abituale.

Sostanzialmente, quindi, la residenza è il posto in cui si abita abitualmente, mentre il domicilio è il luogo in cui si svolgono i principali affari. Di conseguenza, una persona può avere la residenza a Roma, ma il domicilio a Milano, in quanto si è trasferito per motivi lavorativi o di studio.

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Più semplicemente i requisiti richiesti per aversi il domicilio sono:

la stabilità in un determinato luogo;

l’intenzione di stabilire in quel luogo la sede principale ed esclusiva dei propri affari ed interessi.

Quali sono i diversi tipi di domicilio

Esistono diversi tipi di domicilio:

volontario, che è quello che risulta dalla volontà dell’individuo che lo stabilisce nei modi sopra indicati;

legale, che è espressamente stabilito dalla legge per talune persone, come nel caso dell’incapace o del minore il cui domicilio è stabilito presso la residenza della famiglia o del tutore;

generale, che è il luogo in cui il soggetto stabilisce la sede principale e esclusiva dei propri interessi e affari (si pensi ad un medico che elegge il proprio domicilio nello studio dove svolge la sua attività);

speciale, che è il luogo in cui il soggetto stabilisce la sede di determinati affari o atti (ad esempio nell’ipotesi in cui un soggetto si rivolge ad un avvocato per una causa, elegge domicilio presso quest’ultimo. Ciò comporta che il legale riceverà tutte le comunicazioni e le notificazioni relative alla controversia, direttamente presso il suo studio).

Come effettuare il cambio di domicilio e di residenza

Al pari della scelta del domicilio anche per il suo cambio non sono richieste particolari formalità. Basta il trasferimento perché abbia effetto. Anche la comunicazione del cambio può avvenire mediante un’autocertificazione.

Per la residenza invece, bisogna seguire una procedura specifica in quanto occorre presentare un’apposita denuncia presso l’ufficio anagrafe del Comune nel cui territorio ci si trasferisce. Sono inoltre, previsti degli accertamenti anagrafici che vengono effettuati dalla polizia municipale o da altro personale comunale a ciò autorizzato, nei 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di trasferimento, diretti ad accertarne la veridicità.

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Cos’è l’autocertificazione

Posto che sia per la scelta sia per il cambio di domicilio è sufficiente il ricorso ad un’autocertificazione, vediamo più nel dettaglio in cosa consiste quest’ultima.

L’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione è stata prevista dal legislatore italiano al fine di semplificare i rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione. Introdotta nell’ordinamento italiano nel 1968 ed attuata soltanto nel 1997, ha trovato una sua definitiva collocazione in un decreto del Presidente della Repubblica del 2000 [1].

Si tratta di una dichiarazione redatta e firmata dall’interessato attraverso la quale lo stesso attesta stati, fatti e requisiti personali propri o relativi ad altri soggetti di cui abbia una diretta conoscenza. E’ questo il caso dei minorenni o degli incapaci per i quali la dichiarazione viene fatta dal tutore o dal curatore ma nell’interesse dei primi.

Quando viene utilizzata

l’autocertificazione

L’autocertificazione viene utilizzata quando sono stati richiesti certificati dagli uffici della Pa ovvero da gestori di servizi pubblici (come ad esempio le società che forniscono i servizi di luce o gas, Eni o Enel, le Poste Italiane, ecc.) o anche da soggetti privati (si pensi alle banche o alle assicurazioni, ecc.), che intendono acquisire informazioni relative a qualità personali e fatti concernenti il dichiarante.

Si prenda l’ipotesi in cui bisogna consegnare un certificato di residenza in banca per il mutuo o occorre presentare un certificato di stato di famiglia all’Inps.

In questi casi, dunque, è possibile ricorrere all’autocertificazione, allegando una fotocopia del proprio documento di identità. Successivamente, non sarà necessario presentare il certificato vero e proprio in quanto la dichiarazione lo sostituisce in tutto e per tutto.

Cosa può avvenire nel caso di rifiuto

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dell’autocertificazione

La mancata accettazione dell’autocertificazione o la richiesta dei certificati rilasciati dalla Pa costituisce una violazione ai doveri d’ufficio. Ne consegue che i funzionari pubblici i quali dovessero rifiutarsi di accettare la dichiarazione sostitutiva, richiedendo il certificato rilasciato agli uffici della Pubblica amministrazione, saranno punibili ai sensi del Codice penale [2].

Diversamente dai soggetti pubblici i privati non sono obbligati ad accettare l’autocertificazione; la stessa inoltre, non può essere utilizzata per presentare atti o documenti richiesti dall’autorità giudiziaria.

Quali sono le ipotesi in cui è possibile ricorrere all’autocertificazione

La legge prevede espressamente quando è consentita l’autocertificazione.

Volendo fare solo qualche esempio con l’autocertificazione il dichiarante può sostituire i documenti che attestano:

la data e il luogo di nascita;

la residenza;

la cittadinanza;

lo stato di famiglia;

l’iscrizione in albi o in elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni.

Chi sono i soggetti che possono rilasciare un’autocertificazione

I soggetti che possono rilasciare la dichiarazione sostitutiva sono:

tutti i cittadini italiani;

tutti i cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea;

tutti i cittadini extra comunitari purché in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Tuttavia, vi sono delle ipotesi in cui il soggetto che rilascia l’autocertificazione è

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diverso da quello al quale fanno riferimento gli stati, i fatti e i requisiti personali attestati; nei casi di:

un minore, la dichiarazione sostitutiva viene rilasciata da colui che esercita la potestà genitoriale (padre, madre, tutore o genitore affidatario);

un interdetto, cioè del soggetto che è stato riconosciuto incapace di intendere e di volere per infermità di mente, la dichiarazione va redatta dal tutore;

un inabilitato, ovvero del soggetto che è stato riconosciuto tale in quanto dedito abitualmente all’abuso di sostanze stupefacenti o di alcol, e un minore emancipato, cioè quello che è stato ammesso a contrarre matrimonio anche se non ancora maggiorenne, l’autocertificazione può essere scritta personalmente ma con l’assistenza del curatore;

un analfabeta o un soggetto che non può firmare ad esempio per un grave deficit alle mani, la dichiarazione va rilasciata davanti ad un pubblico ufficiale;

un soggetto temporaneamente impedito per motivi di salute, l’autocertificazione può essere resa davanti ad un pubblico ufficiale dal coniuge o dai figli, in assenza del coniuge, o in mancanza di questi, da un parente in linea retta (padre, madre) o in linea collaterale fino al terzo grado (fratello, sorella, ecc.).

Come si rilascia l’autocertificazione e la sua validità

Per il rilascio dell’autocertificazione è richiesta la forma scritta, nel senso che la stessa può essere scritta di proprio pugno dal dichiarante o mediante computer. E’

indispensabile poi, che l’interessato la firmi.

La presentazione può avvenire personalmente, tramite fax, e-mail o posta elettronica certificata (pec). In questi due ultimi casi occorre la firma digitale.

La validità dell’autocertificazione è analoga a quella del certificato che sostituisce.

Ne discende che per:

quella la quale attesta fatti e qualità personali non soggette a modificazioni, la validità è illimitata (si pensi ad una dichiarazione

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sostitutiva relativa al luogo e alla data di nascita);

quella che certifica situazioni e requisiti personali modificabili, la validità è di sei mesi o più, se previsto da leggi e regolamenti ( è questo il caso ad esempio della dichiarazione relativa alla residenza, allo stato civile o ai carichi pendenti).

Chi è responsabile per quanto dichiarato con l’autocertificazione

Colui che sottoscrive l’autocertificazione assume la responsabilità sia civile sia penale di quanto nella stessa dichiarato. E’, quindi, importante fornire dati corretti.

Infatti, gli uffici della Pa alla quale viene presentata l’autocertificazione, possono verificarne la veridicità. Pertanto, nel caso di dichiarazioni false o mendaci, il dichiarante sarà punito a norma del codice penale [3].

Come si scrive l’autocertificazione del domicilio

Relativamente alle modalità per redigere l’autocertificazione del domicilio, si è già detto precedentemente che la stessa può essere scritta personalmente dal dichiarante o anche tramite computer e poi, va firmata.

Non è necessario autenticare la firma né questa va rilasciata dinanzi all’ufficiale che ha richiesto la dichiarazione sostitutiva ma è sufficiente allegare un fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Non occorre pagare alcuna imposta di bollo in quanto l’autocertificazione è completamente gratuita.

Com’è il modulo di autocertificazione domicilio

Il modulo di autocertificazione del domicilio qui allegato, presenta una struttura molto semplice da riprodurre.

Si compone di più parti e più precisamente:

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al centro del rigo ed in lettera maiuscola va scritta l’intestazione

“Autocertificazione domicilio”;

sotto in lettera minuscola e tra parentesi, va riportato l’articolo di legge che prevede l’autocertificazione, cioè “Art. 46 – lettera b) D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000”;

seguono i dati anagrafici del dichiarate (nome, cognome, luogo e data di nascita), la sua residenza (città, provincia, via, numero civico) con il recapito telefonico;

poi, viene la dichiarazione relativa all’assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni false e mendaci;

quindi, nuovamente al centro del rigo e tutto maiuscolo va scritto

“Dichiara”;

segue la dichiarazione relativa al domicilio con la specificazione dell’indirizzo (via, numero civico, cap, città e provincia) e la menzione relativa all’allegazione della fotocopia del documento di identità in corso di validità;

per finire vanno riportate la data e la firma del dichiarante nonché la dicitura relativa all’autorizzazione al trattamento dei dati personali, alla violazione dei doveri d’ufficio nel caso di mancata accettazione della dichiarazione e all’esenzione dell’imposta di bollo.

Note

[1] D. P. R. n. 445/2000. [2] Art. 328 cod. pen. [3] Art. 483 cod. pen. per come richiamato dall’art. 76 del DPR 445/2000.

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