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Modulo autocertificazione assegni familiari

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Modulo autocertificazione assegni familiari

written by Daniele Bonaddio | 24/12/2018

Compilazione del modulo autocertificazione assegni familiari: ecco come fare per scaricare e inviare il modulo al tuo datore di lavoro o all’Inps

Hai finalmente trovato un lavoro a tempo indeterminato e vorresti chiedere al tuo datore di lavoro o all’Inps la corresponsione degli assegni familiari. Non sai però come muoverti e quali sono le procedure da seguire per avere diritto alla prestazione assistenziale. Non preoccuparti, richiedere gli assegni familiari è più semplice di quanto tu possa pensare. Ti anticipo che basterà semplicemente compilare un apposito modulo autocertificazione assegni familiari e presentarlo al tuo datore di lavoro o all’Inps.

Ma chi ha diritto agli assegni familiari? Dove si scaricare la modulistica per compilare il documento? Come va compilato? Quali redditi bisogna inserire nel modulo? A quanto ammontano gli assegni familiari? Facciamo un passo indietro e vediamo nel dettaglio come fare per avere diritto agli assegni familiari

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Cosa sono gli assegni familiari?

Gli assegni familiari [1] sono una prestazione economica di tipo assistenziale corrisposta materialmente dal datore di lavoro in busta paga al proprio dipendente, il quale conguaglia successivamente l’importo nel mod. F24 con i contributi previdenziali dovuti all’Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale). La prestazione è rivolta ai lavoratori dipendenti o titolari di pensione e spetta in misura differenziata in funzione della composizione e al reddito complessivo del nucleo familiare. Gli importi sono annualmente forniti dall’INPS con apposita Circolare, che tiene anche conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo Istat (Istituto nazionale di statistica).

Chi ha diritto agli assegni familiari?

Gli assegni familiari spettano ai:

lavoratori dipendenti;

lavoratori dipendenti agricoli;

lavoratori domestici;

lavoratori iscritti alla Gestione Separata;

titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;

titolari di prestazioni previdenziali;

lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Sono invece esclusi dalla prestazione: i piccoli coltivatori diretti, esclusivamente per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente; i coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed in fine i pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Come si compone il nucleo familiare?

Secondo l’Inps il nucleo familiare sé composto dai seguenti soggetti:

il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;

il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non

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abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia;

i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;

i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;

i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di nuclei numerosi, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;

i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;

i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.

Da notare che queste persone fanno parte del nucleo anche se:

non sono conviventi con il richiedente;

non sono a carico del richiedenti;

non sono residenti in Italia (se il richiedente è cittadino italiano o di uno Stato memo dell’Unione Europea o di altro Stato estero con il quale esiste apposita Convenzione: Capo Verde, Stati della ex Jugoslavia, Liechtenstein;

Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, Tunisia).

Quali soggetti escludere dal nucleo familiare?

Non fanno parte del nucleo familiare del richiedente:

il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

il coniuge che ha abbandonato la famiglia;

i figli affidati all’altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);

i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia;

i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;

i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua

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famiglia legittima;

i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili, anche se studenti o apprendisti;

i figli minorenni o maggiorenni inabili che sono coniugati;

i fratelli, le sorelle e i nipoti – anche se minorenni o inabili – che sono orfani di un solo genitore o titolare di pensione ai superstiti o sposati;

i genitori o equiparati, e gli altri ascendenti.

Quando fare domanda di assegni familiari?

Ai fini del riconoscimento dell’assegno familiare, la domanda va presentata per ogni anno a cui si ha diritto, e decorre dal mese di luglio dell’anno di richiesta fino a fine giugno dell’anno successivo. I redditi da prendere in riferimento si riferiscono all’anno solare precedente a quello della richiesta di assegni familiari (es. per le domande di ANF decorrente dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, occorre basarsi sui redditi prodotti nell’anno d’imposta 2017).

A tal fine, bisogna considerare solo quelli assoggettabili all’IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva. Inoltre, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

Dove trovare l’autocertificazione assegni familiari?

Per avere diritto agli assegni familiari, il richiedente deve presentare il mod.

ANF/DIP (COD. SR16) reperibile sul sito dell’INPS digitando il nome del modulo nel box in alto all’home page. Nei casi di inclusione di componenti nel nucleo familiare (es. genitori separati, componenti maggiorenni inabili, etc.) o ai fini dell’aumento dei limiti reddituali (es. componente minorenne inabile) è necessario allegare anche l’autorizzazione ANF precedentemente richiesta all’Inps, ossia il mod. ANF43.

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È importante ricordare che qualunque variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

A chi presentare la domanda di assegni familiari?

La domanda di assegni familiari può essere presentata:

al datore di lavoro, ovvero;

all’Inps.

In particolare, l’invio deve essere fatto al datore di lavoro se il richiedente svolge attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.

Mentre la richiesta va fatta all’Inps se lo stesso è:

addetto ai servizi domestici;

operaio agricolo dipendente a tempo determinato;

lavoratore iscritto alla gestione separata;

ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

In quest’ultimo caso, è possibile utilizzare uno dei seguenti canali:

online sul sito internet dell’Inps, previo possesso di Pin, grazie al servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;

Contact Center, attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;

Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Quali redditi dichiarare nel modulo

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autocertificazione assegni familiari?

È bene specificare che il richiedente deve indicare solamene i redditi assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da prendere in considerazione anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva.

Non bisogna considerare invece:

i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;

i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;

le rendite vitalizie erogate dall’Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;

le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;

le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;

gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;

gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;

l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;

gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Chi paga gli assegni familiari?

Come accennato in precedenza, l’assegno viene corrisposto generalmente dal datore di lavoro, per conto dell’Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. Ma esistono anche dei casi nei quali gli assegni familiari vengono pagati direttamente dall’Inps, ossia nei casi di:

addetti ai servizi domestici;

operai agricoli dipendenti a tempo determinato;

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lavoratore di ditte cessate o fallite.

Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

Da quando decorre il diritto agli assegni familiari?

Il diritto agli assegni familiari decorrono dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l’erogazione accessoria degli assegni familiari, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es. celebrazione o riconoscimento del matrimonio, nascita o adozione di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es. separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Riferimenti

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