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C O M U N E D I M O L A D I B A R I (Città Metropolitana di Bari)

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1 All. “B”

C O M U N E D I M O L A D I B A R I

(Città Metropolitana di Bari)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL CENTRO DIURNO SOCIO – EDUCATIVO E RIABILITATIVO E DELLA CASA FAMIGLIA IN VIA DE GASPERI per la durata di tre anni.

CIG: 7361945533 – CUP: E49J17000420002

Art. 1 - Finalità della concessione

La concessione è finalizzata alla attivazione e gestione di un centro diurno riabilitativo per persone diversamente abili e di una casa famiglia per disabili con orientamento alle autonomie, in edificio di proprietà del Comune, nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento, definiti dalle leggi di settore vigenti e future, dal presente capitolato e dal progetto organizzativo e gestionale presentato in sede di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire per conto dell'Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa, il personale e le forniture necessarie al completo ed efficace funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria, la gestione amministrativa in ordine all'introito a propria cura, rischio e spese del costo del servizio dovuto da parte dei beneficiari.

La Ditta aggiudicataria sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie di tutti gli ambienti e lavorazioni eseguite all'interno del servizio. Durante l'esecuzione del contratto sarà responsabile per infortuni e danni derivanti a terzi dall'operato dei propri operatori, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire tutte le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni.

Art. 2 - Oggetto della concessione

Il Comune di Mola di Bari intende concedere a terzi la gestione del Centro Diurno Riabilitativo per persone diversamente abili con annessa Casa Famiglia per le autonomie, in edificio di proprietà del Comune di Mola di Bari,

L' affidamento per la gestione globale del Centro Diurno Riabilitativo per persone diversamente abili con annessa Casa Famiglia per le autonomie, é qualificato come concessione di servizi e disciplinato dalla Parte III del D.Lgs. 50/2016 - CPV 85311200 “Servizi sociali“ .

Il Centro Diurno Riabilitativo rientra nella categoria di strutture per disabili definite dalla L.R. 10 luglio 2006 n.

19 "Disciplina del Sistema Integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" e viene intesa quale struttura residenziale socio assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti diversamente abili, di cui all'art. 60 del Regolamento Regione Puglia n.4/2007 e ss. mm. ii;

La Casa Famiglia per le autonomie, definita dalla L.R. 10 luglio 2006 n. 19 "Disciplina del Sistema Integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" rientra nella categoria di strutture socio-assistenziale a carattere familiare destinata prevalentemente a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, con disabilità intellettiva o psichica o con patologia psichiatrica stabilizzata di cui all'art. 60 bis del Regolamento Regione Puglia n.4/2007 e ss. mm. ii.

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2 Il Servizio sarà garantito a soggetti diversamente abili residenti prioritariamente nei Comuni dell'Ambito Sociale n. 11 (Mola di Bari, Noicattaro e Rutigliano).

Il Centro Diurno Riabilitativo per persone diversamente abili con annessa Casa Famiglia per le autonomie, mira alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione con l’obiettivo da un lato, di sviluppare le capacità residue, dall’altro di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti attraverso spazi educativi e ricreativi diversificati consentendo alla famiglia di mantenere al proprio interno la persona disabile e, quindi, contrastandone l’istituzionalizzazione e l’emarginazione.

Art. 3 – Luogo di esecuzione del servizio

Le attività del Servizio saranno espletate presso la struttura ubicata in Via Alcide De Gasperi n. 27 a Mola di Bari (BA), contraddistinta catastalmente da F. 8 p.lla 631-633, di n. 2 piani; un piano rialzato di circa mq. 631 destinato a Centro Diurno Riabilitativo per persone diversamente abili e un seminterrato di circa mq. 450 destinato a Casa Famiglia, oltre allo spazio esterno di circa 1.400 mq come da allegata planimetria (all. A1).

L’ immobile è stato ristrutturato, nel rispetto degli standard strutturali previsti dal Regolamento Regionale n.4/2007, con fondi di bilancio comunale e con finanziamento regionale ( PO – FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse III – “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattiva territoriale).

I suddetti locali sono muniti degli arredi, attrezzature, materiali e strutture ludico-didattiche risultanti dall’allegato elenco arredi (allegati A2).

Art. 4 - Condizioni della concessione

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio del Centro Diurno Riabilitativo per persone diversamente abili con annessa Casa Famiglia per le autonomie, d’ora in avanti CDD, con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, in coerenza con il progetto educativo ed organizzativo di base presentato in sede di gara. Il progetto di base sarà valutato anche ai fini del ricorso alla procedura di rinnovo del contratto di concessione ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016.

La gestione del CDD, con annessa Casa Famiglia, è unica ed inscindibile ed è affidata in esclusiva al Concessionario che ne assume la titolarità e le connesse responsabilità.

In caso di Concessionario che concorre nella forma di R.T.I. la titolarità sarà richiesta a favore del soggetto che partecipa con la maggiore percentuale di responsabilità nell’esecuzione del servizio.

Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti, poteri, oneri, obblighi e responsabilità inerenti alla titolarità dell’unità di offerta, sia per gli aspetti socio sanitari sia per le attività funzionali e connesse alla gestione della struttura, con assunzione dei relativi oneri e fatta eccezione per quanto posto a carico del Concedente o di terzi in base al presente capitolato o alla vigente normativa.

In seguito all’aggiudicazione definitiva, il Concessionario si impegna a inoltrare la domanda di autorizzazione al funzionamento e accreditamento secondo le modalità definite dalla Regione Puglia.

La presente Concessione obbliga il Concessionario:

- al rispetto degli standard richiesti dalla normativa nazionale e regionale vigente durante il periodo della Concessione; in particolare il Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii, “Regolamento attuativo delle Legge Regionale n. 19/2006”

- al rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti da altre leggi di settore e da eventuali successive disposizioni che potrebbero essere emanate in materia;

- al mantenimento degli impegni secondo quanto definito dal presente capitolato e quanto proposto nell’offerta tecnico qualitativa senza, aggravi economici per l’Amministrazione Comunale, anche in caso di eventuali variazioni che possano intervenire (a titolo esemplificativo: per eventi contingenti, norme prescrittive, condizioni strutturali e gestionali) e che possa influire sul numero degli utenti in termini di sospensione dei servizi;

- all’attenzione per il nucleo familiare di riferimento e alla persona ospite;

- al benessere lavorativo oltre che al rispetto delle norme della sicurezza per gli ospiti e i lavoratori;

- all’adozione di criteri di monitoraggio e valutazione della qualità delle prestazioni erogate in termini sia assistenziali che di organizzazione;

- al rispetto delle norme di igiene per lo smaltimento rifiuti e di eventuali rifiuti speciali;

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3 - alla promozione e alla realizzazione di forme di collaborazione con le eventuali associazioni di volontariato

operanti sul territorio;

Art. 5 - Durata della concessione

La durata della concessione della struttura e del servizio di CDD e annessa Casa Famiglia è di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio e che sarà prevista dal contratto.

L'avvio del servizio sarà stabilito previo espletamento da parte di questa Amministrazione e della Ditta aggiudicataria degli adempimenti relativi all'autorizzazione per l'apertura, il funzionamento e l’accreditamento della struttura, in riferimento al Reg. Reg. n. 4/2007 già citato.

Il Comune, verificata la qualità dei servizi prestati ed accertata la sussistenza di ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per altri 3 (tre) anni alle medesime condizioni avvalendosi della procedura negoziata di cui al D. Lgs. n. 50/2016.

In mancanza di accordo sull’eventuale rinnovo, la concessione scadrà di pieno diritto al termine del triennio senza bisogno di disdetta, fatta salva la facoltà di avvalersi della proroga tecnica.

Art. 6 - Destinatari e ricettività

La struttura è dimensionata per ospitare n. 30 utenti diversamente abili (salvo eventuali incrementi previsti dalla normativa regionale) per il Centro Diurno Riabilitativo e n. 4 per la Casa Famiglia per le autonomie, di età compresa tra i 18 e i 64 anni di entrambi i sessi in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Possono accedere al servizio i cittadini disabili, prioritariamente residenti nel territorio dell'Ambito Territoriale n.

11, come indicato in premessa, che versino nelle condizioni di disagio indicate agli artt. 60 e 60 bis del R.R. n.

4/2007, che inoltreranno domanda alla Porta Unica di Accesso presso l'ASL di riferimento, che verificherà i requisiti di accesso mediante l'UVM, ai fini della elaborazione di un piano di assistenza personalizzato (PAI).

Qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva dei servizi in questione, il concessionario avrà l’obbligo di adeguarvisi, senza per questo aver nulla a pretendere da parte dell’Ente concedente.

Art. 7 – Obiettivi e caratteristiche generali del servizio

La ditta aggiudicataria dovrà gestire il servizio con propria organizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

Mentre la Casa Famiglia per le autonomie dovrà funzionare 365 giorni dell’anno e per le 24 ore, il Centro Diurno Socio - Riabilitativo dovrà funzionare 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana, previa verifica dei requisiti di ammissibilità da parte della competente UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) e dovrà integrarsi con la rete dei servizi territoriali, anche per eventuali richieste di intervento sanitario medico-specialistico e psicoterapeutico.

In generale, la ditta aggiudicataria dovrà garantire integralmente, dalla data di inizio del Servizio ed ininterrottamente per tutta la durata della concessione, l'assistenza giornaliera degli ospiti presenti nella struttura, nel pieno rispetto degli standards gestionali e funzionali previsti dalla normativa nazionale e regionale con particolare riferimento ai succitati artt. 60 e 60 bis del Regolamento Regionale n. 4 /2007 e ss. mm. ii.

Il Centro Diurno Socio - Riabilitativo e la Casa Famiglia per le autonomie devono assicurare un elevato grado di assistenza, protezione e tutela, nonché prestazioni riabilitative e sanitarie, finalizzate alla crescita evolutiva delle persone accolte in situazione di compromissione funzionale priva o con limitata autonomia. Il servizio sarà organizzato tenendo conto dei seguenti obiettivi:

 Ridurre il ricorso all’istituzionalizzazione e in particolare, il ricovero improprio in strutture ad elevata intensità assistenziale;

 Promuovere promuovere lo sviluppo, la realizzazione individuale e l’integrazione sociale degli ospioti, al fine di evitare forme di emarginazione;

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 Realizzare attività di carattere assistenziale, educativo e ricreativo;

 Attivare una serie di relazioni sociali che incrementino le occasioni di socialità anche mediante la fruizione di servizi di supporto,

 Favorire un buon clima tra le famiglie ed il sistema dei servizi attivando strumenti di maggiore dialogo orientati a monitorare la condizione dei cittadini disabili;

 Offrire uno spazio di animazione, svago, formazione ed incontro per i cittadini disabili:

 Potenziare la metodologia del lavoro di rete che sia capace di avviare una concreta collaborazione tra i vari attori istituzionali e non;

 Assicurare le funzioni quotidiane, anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale), con proprio personale qualificato e dotato di esperienza specifica;

 Favorire il mantenimento e il recupero dei livelli di autonomia della persona;

 Garantire prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario. assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio;

 Garantire assistenza continua e, per la Casa Famiglia, attività educative indirizzate all’autonomie e allo svolgimento di attività riabilitative mirate all'acquisizione e al mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali;

 Garantire prestazioni di raccordo con i servizi territoriali per l'inserimento socio-lavorativo e per il tutoraggio di percorsi di autonomia e di indipendenza economica;

 Provvedere al servizio di trasporto di tutti gli ospiti del Centro e garantire giornalmente il servizio di trasporto dal domicilio dell’utente verso la struttura e viceversa;

La struttura dovrà rispondere al meglio alle esigenze individuali di vita e ai bisogni del disabile e consentirgli di condividere con altri esperienze di vita quotidiane, onde prevenire l'isolamento, dovrà creare momenti di socializzazione e di relazione che vadano oltre l'ambito familiare. Le attività dovranno comprendere la pianificazione di un'idonea progettualità individuale e di gruppo, l'organizzazione della vita interna nella struttura, la gestione di attività esterne a carattere socio-ricreativo, anche con la collaborazione delle associazioni culturali, ricreative e del tempo libero sul territorio, al fine di agevolare la socializzazione e l'integrazione degli ospiti nel contesto sociale, prevedendo per tale attività l'utilizzo di apposito ed adeguato automezzo di trasporto per gli ospiti della comunità.

La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, impegnarsi ad attivare la rete territoriale con il coinvolgimento di realtà esterne quali volontariato, associazioni di famiglie, ecc.

Potranno essere previste fruizioni parziali, nonché l'apertura del servizio al territorio per attività a carattere formativo e aggregativo, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e realizzare altre attività complementari, integrative e/o collaterali di socializzazione rivolte alla disabilità, nel rispetto della normativa in vigore.

Alla ditta aggiudicataria competeranno, inoltre, le operazioni di pulizia e sanificazione dell'intera struttura e delle attrezzature utilizzate, nonché la fornitura di ogni bene necessario, utile a garantire l'igiene personale degli ospiti e del personale (carta igienica, detergenti, ecc).

Il servizio dovrà prevedere preferibilmente la gestione interna della cucina. Tutte le operazioni di manipolazione, cottura e somministrazione degli alimenti dovranno, comunque, essere effettuate tenendo conto di elevati standard di qualità igienica e nutrizionale.

Le derrate alimentari dovranno essere rispondenti alla migliore qualità e genuinità (produzioni locali, garanzia di tracciabilità della filiera, prodotti di agricoltura biologica, ecc.) I menù e le relative grammature, rispondenti alle necessità degli utenti (anche diete personalizzate per utenti affetti da particolari patologie), dovranno essere affissi in apposita bacheca della struttura.

La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, dotarsi di un sistema di documentazione al fine di realizzare una sistematica attività di verifica e valutazione dei progetti individualizzati e delle iniziative realizzate.

All'attività di valutazione dovranno partecipare tutti i soggetti coinvolti nella gestione del servizio e nella sua fruizione (questionari di gradimento, ecc.).

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5 Annualmente la ditta aggiudicataria dovrà redigere e inviare al Comune dettagliata relazione sull’attività svolta in riferimento al Piano educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara, nonché sugli esiti dell'attività di valutazione svolta.

Nel rispetto delle norme previste in questo articolo, in attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti le attività socializzanti e socio - assistenziali promosse, il Concessionario deve predisporre e consegnare al Comune, entro 30 gg. dalla sottoscrizione del contratto, apposito “Regolamento interno, nonché apposita “Carta dei servizi” , finalizzata ad una più dettagliata descrizione dei servizi e ad una migliore definizione dell’organizzazione del personale, e che stabilisca i diritti degli ospiti e disciplini il comportamento degli stessi, dei loro parenti e conoscenti, e del volontariato.

Art. 8 - Altre attività integrative

Il concessionario può realizzare, nella struttura, in aggiunta alle attività oggetto della concessione, altre attività complementari, integrative e/o collaterali di socializzazione rivolte alla disabilità, nel rispetto della normativa in vigore, compatibili con la destinazione principale della stessa.

Detti servizi possono essere, ad esempio, il prolungamento degli orari di apertura, l’attivazione di servizi ludici estivi e laboratori, l’erogazione di altri servizi innovativi e aggiuntivi, compatibili con quello oggetto della presente concessione. E’ necessario, tuttavia, che essi siano coerenti con i requisiti previsti dal Reg.Reg. n. 4/2007 quanto all’età, al numero dei destinatari, degli ambienti, dell’organizzazione delle attività da garantire, secondo una scansione oraria programmata non sovrapponibile o incompatibile con quella dei centri diurni.

Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale, necessari per la corretta erogazione delle suddette attività, saranno a carico del concessionario.

Il concessionario è tenuto a presentare all’amministrazione concedente un progetto di base dei servizi integrativi offerti e delle modalità organizzative da adottare per renderli compatibili con il principale servizio di CDD e Casa Famiglia.

Art. 9 - Valore stimato della concessione

Il valore della concessione, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 50/16, è calcolato tenendo conto degli introiti derivanti dal pagamento delle rette da parte degli utenti comprensiva della quota sanitaria a carico della ASL e dallo svolgimento di servizi analoghi.

Il valore stimato della concessione è pari a €. 1.524.436,20 + IVA, per il triennio (€. 59.28 (tariffa giornaliera per utente) X 30 utenti X 238 giorni = €. 508.145,40 + Iva x 3 anni), omnicomprensivo, per l’espletamento dei servizi concessi, mentre il valore stimato della concessione in caso di rinnovo è pari ad €. 3.302.945,10 + IVA ( €.

1.524.436,20 X 2 + eventuale proroga tecnica per max mesi 6).

Gli importi sono stati calcolati tenendo conto delle tariffe regionali di riferimento di cui alla delibera regionale n.

3032 del 30.12.2010.

Art. 10 – Canone concessorio

Considerata l’utilità sociale della presenza di un Centro Diurno Riabilitativo per persone diversamente abili con annessa Casa Famiglia per le autonomie sul territorio, il concessionario verserà al Comune di Mola di Bari, a titolo di canone concessorio, il corrispettivo della concessione in uso dell’immobile, così come risultante dall’offerta economica in rialzo sul prezzo del canone complessivo a base d’asta, quantificato in €. 3.390 mensili e così complessivamente €. 122.040,00 per la durata della concessione ( €. 3.390 mensili x 12 mesi x 3 anni).

Il Comune concede in uso al concessionario l’immobile con le attrezzature ed arredi, di cui agli elenchi allegati ad un canone la cui entità tiene conto dell’investimento che l’operatore economico dovrà sostenere per l’integrazione delle attrezzature e degli arredi, degli oneri a suo carico, di cui al successivo art. 13 e 15.

Al Concessionario competono tutte le entrate derivanti dalla gestione delle predette strutture.

Nel presente procedimento di gara non è stata prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per l'assenza di rischi da interferenze.

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Art. 11 - Corrispettivi

Il corrispettivo del contratto di concessione del servizio consiste nel diritto di gestire il servizio e la struttura con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo della gestione.

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l’importo per l’attività di gestione del servizio consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso; pertanto il concessionario provvederà a recuperare le rette direttamente dagli utenti, secondo le tariffe che saranno stabilite annualmente dallo stesso soggetto gestore nei limiti della tariffa media determinata in sede di gara e di quelle massime approvate dalla Regione Puglia, salvo quanto previsto al successivo art. 12.

Art. 12 - Retta mensile

Gli oneri finanziari per la gestione del servizio in concessione, saranno assicurati come segue:

a) onere a carico delle famiglie, pari alla tariffa prevista per ogni servizio dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3032/2010 (BURP n. 14/2011), che sarà riscosso mensilmente direttamente dalla ditta aggiudicataria. La tariffa verrà fatturata alla famiglia al netto dell’eventuale contributo a carico della ASL, del Comune e/o dei buoni servizio di cui alla successiva lett.b) ;

b) Contributo sulla tariffa, erogato attraverso i Buoni Servizio, a cui i nuclei familiari possono accedere attraverso la piattaforma informatica dedicata, in base ai requisiti previsti dagli Avvisi in vigore, approvati dalla Regione Puglia e determinato in relazione alle condizioni economiche dei nuclei richiedenti così come rilevato da attestazione ISEE regolarmente rilasciate ed in corso di validità. La tariffa verrà fatturata all’Ambito, al netto del dell’eventuale contributo a carico della ASL di cui alla successiva lett.c) ;

c) Quota sanitaria a carico dell’Asl BA, pari alla metà del corrispettivo spettante al concessionario, determinato in base all’offerta economica in sede di gara. La tariffa verrà fatturata alla ASL, al netto delle contribuzioni di cui alle precedenti lett. a) e b).

Nel calcolo della tariffa di riferimento regionale non è calcolata la quota da destinare al costo del servizio di trasporto.

L’importo mensile sarà calcolato in base al numero effettivo delle presenze giornaliere degli utenti nell’arco del mese e alla tariffa offerta in gara.

Art. 13 – Compartecipazione pubblica

Il Comune, tramite l’Ambito Territoriale n.11, adotta ogni iniziativa per l’erogazione dei finanziamenti dell’Avviso Pubblico Buoni Servizio di Conciliazione in favore del concessionario.

A tal fine il Concessionario è obbligato a richiedere e ad ottenere dall'ente competente l’iscrizione ovvero l’aggiornamento al catalogo telematico dell'offerta dei servizi per della Regione Puglia.

La compartecipazione pubblica obbliga il concessionario ad utilizzare i finanziamenti pubblici per l’abbattimento delle rette mensili secondo le modalità concordate con il Comune e fissate in convenzione.

Al fine di avere accesso alla compartecipazione pubblica al costo delle rette in favore degli utenti e delle rispettive famiglie, dette tariffe potranno formare oggetto di apposita contrattazione tra il gestore e l’Amministrazione comunale ed essere fissate in apposite convenzioni.

Il concessionario si assume, comunque, il rischio operativo della concessione, come definito dall’art. 3 , comma 1 , lettera zzz) del D. Lgs.n.50/2016 e, per l’effetto, accetta la possibilità che, anche in condizioni operative normali, le variazioni ai costi ed ai ricavi oggetto della concessione incidano anche significativamente sull’equilibrio del piano economico finanziario della stessa.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 165 del medesimo DL n.50/2016, il Comune non assume alcuna responsabilità o oneri nei confronti del concessionario, nel caso in cui detti fondi non venissero erogati o venissero erogati parzialmente per un qualsiasi motivo.

Eventuali contributi pubblici, di qualsiasi natura, finalizzati al mantenimento dell’equilibrio economico finanziario definito dall’art. 3, comma 1, lettera fff) del D.Lgs. n. 50/2016, non potranno superare, in ogni caso, i limiti di cui al già citato art. 165 del vigente codice dei contratti.

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Art. 14 - Utilizzo della struttura

La struttura viene affidata in concessione dotata di impianti fissi, spazi esterni, nello stato in cui si trovano.

Eventuali integrazioni imposte dalle autorità sanitarie ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative e sanitarie risultanti da apposite prescrizioni sono a carico del concessionario.

L’inventario e la descrizione dello stato dei locali saranno effettuati con verbali redatti prima della sottoscrizione del contratto.

Le utenze dovranno essere intestate al concessionario: i costi derivanti dai consumi di acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas metano, spese telefoniche e quant’altro necessario per il funzionamento del servizio sono ad esclusivo carico del concessionario.

Alla scadenza del contratto, il concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. Le attrezzature, i materiali e quant’altro eventualmente acquistato dal concessionario, in sostituzione di quelli esistenti, per l’espletamento del servizio resteranno di proprietà comunale.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti, sulla base dell’effettivo riscontro con gli elenchi degli arredi e attrezzature allegati al contratto. Sarà a carico del concessionario la sostituzione/integrazione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati.

E’ fatto divieto di apportare modifiche, innovazioni o addizioni ai locali e alla loro destinazione, agli impianti esistenti, ad eccezione di quelle necessarie ai fini del rilascio delle autorizzazioni igienico-sanitarie da parte degli organi pubblici competenti, sulla base delle prescrizioni imposte.

Ogni modifica non autorizzata può costituire causa risolutiva, salva la riduzione in pristino.

Art. 15 - Obblighi delle parti Oneri a carico dell’ Amministrazione comunale concedente:

1. la messa a disposizione dei locali e degli arredi come si trovano allo stato di fatto che risulterà nel verbale da redigere in contraddittorio tra le parti;

2. la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti fissi.

Oneri a carico del Concessionario:

Il Concessionario si impegna a svolgere l’attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In particolare provvede a garantire:

1. la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e il raggiungimento degli obiettivi in esso indicati.

2. l’adozione della Carta Servizi e del Regolamento interno.

3. la manutenzione ordinaria dei beni mobili presi in consegna, 4. ogni spesa inerente il personale.

5. la cura e l’igiene personale degli utenti mediante specifici prodotti da fornirsi a cura del concessionario.

6. la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi, dell’arredamento e del materiale, attenendosi alle procedure di Autocontrollo e HACCP previsti dalla vigente normativa.

7. il rinnovo del materiale didattico e ludico obsoleto o danneggiato.

8. la fornitura del materiale di consumo e ludico-pedagogico necessario per l’effettuazione del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, giochi, ecc…).

9. l’approvvigionamento dei pasti, comprese le spese per acquisto di generi alimentari e materie prime anche per eventuali diete speciali o etico-religiose, nonché la fornitura, la sostituzione e integrazione periodica di stoviglie, casalinghi, attrezzature e biancheria.

10. la preparazione e la somministrazione dei pasti e di tutte le attività legate a tale compito (sanificazione locali, riordino ecc.), attenendosi alle procedure di Autocontrollo e HACCP previsti dalla vigente normativa e alle normative previste dal “Pacchetto igiene” (Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04). I campioni dei pasti cucinati e/o somministrati devono essere conservati per 48 ore.

11. le assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità civile del personale e degli utenti;

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8 12. il pagamento delle spese per la fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas metano, raccolta e trasporto dei rifiuti e ogni altra utenza necessaria al funzionamento del servizio. Il concessionario è obbligato a intestare/volturare a proprio nome le utenze

13. gli allacciamenti, i contratti, le volture delle utenze (i relativi contratti dovranno essere oggetto di volturazione, con oneri e spese a carico del concessionario o di stipula di nuovi contratti. Nelle more della volturazione, verranno richiesti al concessionario i rimborsi delle spese che risulteranno ancora a carico del Comune), 14. l’integrazione, la manutenzione e l’eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi che dovessero

risultare necessari, compresi quelli già forniti dal Comune e che, al termine della concessione, resteranno di proprietà del Comune, senza corresponsione di alcun indennizzo.

15. tutti gli oneri fiscali e tributari direttamente o indirettamente connessi e/o conseguenti all’utilizzo dell’immobile (compresa la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, ecc…).

16. la compilazione giornaliera del registro di presenza degli ospiti, annotando giornalmente la presenza e l’assenza degli utenti e l’avvenuto pagamento della retta, inviandone mensilmente copia al Comune di Mola di Bari;

17. un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra concessionario e Comune di Mola di Bari;

18. il pagamento del canone concessorio annuo, da versarsi alla sottoscrizione del contratto, ed entro il 31 gennaio di ogni anno

19. la gestione e introito delle rette mensili.

20. l’osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lvo 81/2008 e s.m.i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione.

21. presentare annualmente rendiconto contabile e relazione sull’andamento del Servizio con riferimento al piano finanziario presentato in sede di gara

22. l’ottenimento di eventuali autorizzazioni amministrative e sanitarie previste dalla legge per servizi aggiuntivi provvedendo a propria cura e spese agli adeguamenti imposti da specifiche prescrizioni emanate dalla ASL anche in considerazione dell’offerta/progetto ( ad es. in caso di cottura pasti).

23. la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale);

Il Concessionario, inoltre, si obbliga a richiedere e ad ottenere dall’Ente competente, l’autorizzazione al funzionamento della struttura di cui alla normativa vigente, garantendo sin da ora di possedere tutti i necessari requisiti per l’ottenimento del provvedimento suddetto e l’iscrizione/aggiornamento al catalogo telematico dell’offerta dei servizi per le persone anziane e per le persone diversamente abili come previsto dalla normativa regionale vigente.

Rimane a carico del concessionario ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato e della vigente normativa.

Art. 15 - Manutenzione ordinaria della struttura

La manutenzione ordinaria della struttura è a carico del concessionario. Tali manutenzioni dovranno essere concordate con l’amministrazione comunale per una valutazione dell’intervento e dovranno essere eseguiti con tempestività.

Si considerano interventi di manutenzione ordinaria quelli necessari al mantenimento dell’efficienza funzionale della struttura.

Particolare attenzione dovrà essere riposta nell’esecuzione degli interventi che possono determinare, se non eseguiti tempestivamente, il decadimento - anche temporaneo - della qualità e dell’efficienza delle attrezzature, relativamente alla sicurezza in senso lato.

Rientrano nel concetto di manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

- pitturazione interna;

- cura e pulizia del giardino, incluso il periodico taglio dell’erba e la potatura degli alberi;

- manutenzione periodica di tutti gli impianti;

È facoltà dell’Amministrazione Comunale:

- vigilare sulla gestione del servizio e compiere gli accertamenti necessari sullo stato di manutenzione della struttura e degli impianti tecnologici;

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9 - intimare l’esecuzione dei lavori necessari per il buon funzionamento del servizio;

- eseguire direttamente i lavori necessari, addebitando le spese al concessionario, in caso di - inottemperanza alle intimazioni di cui sopra.

Art. 16 - Manutenzione straordinaria - Spese utenze e costi di gestione

Al Comune è riservato l'onere della manutenzione straordinaria della struttura e degli arredi. sarà cura della ditta aggiudicataria dare immediata comunicazione della presenza di eventuali inconvenienti o anomalie dell'immobile e/o degli impianti esistenti.

Alcuna modifica alla struttura va apportata senza la preventiva autorizzazione del Comune che si riserva di accedere in qualsiasi momento nella struttura per accertarne il corretto uso e lo stato di conservazione.

Le utenze varie (energia elettrica, acqua, fogna, gas metano, ecc.) per l'utilizzo della struttura e le spese per la gestione delle attività sono tutte a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 17 - Personale

Centro Diurno Riabilitativo per persone diversamente abili

Il Concessionario, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Reg. 4/07 art. 60, come modificato dall’art.27 – comma 3 – del regolamento Reg. n.11 del 7.4.2015 dovrà prevedere almeno il seguente personale:

a) Educatori professionali con almeno tre anni di esperienza nei servizi per diversamente abili in misura di almeno 1 operatore ogni 5 ospiti;

Il Concessionario individuerà l’Educatore, con esperienza nel settore di almeno cinque anni, cui affidare le funzioni di Coordinatore e di referente organizzativo dei servizi oggetto della presente concessione, il quale sarà Responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori, nonché avrà il compito di tenere i collegamenti con il Comune, l’Ambito e i servizi sociali e sociosanitari competenti.

Il coordinatore della struttura deve essere in possesso di laurea in educazione professionale o titolo equipollente, ovvero, solo per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di altro diploma di laurea o di diploma di maturità, con esperienza nel ruolo specifico di durata non inferiore a cinque anni.

b) Una figura di Assistente sociale con presenza programmata per 18 ore settimanali ogni 20 ospiti;

c) Presenza programmata di psicologi, altri operatori sociali, tecnici della riabilitazione e della rieducazione funzionale (es.: logopedisti, musicoterapisti, fisioterapisti);

d) Personale ausiliario nelle ore di apertura del centro, in misura di 1 ogni 15 utenti;

Il Concessionario, trimestralmente, dovrà fornire al Responsabile dell’Ambito una relazione illustrativa dei programmi svolti e dei risultati conseguiti

Le attività di socializzazione ed animazione, le attività culturali e ludico-ricreative, le attività psico- motorie possono essere oggetto di convenzione con i soggetti di cui all’art.21 commi 4 e 5 del R.R. 4/07 e s.m.i..

Possono, inoltre, essere utilizzate altre risorse quali volontari e tirocinanti, che non possono operare in sostituzione del personale.

Casa Famiglia per le autonomie

Il Concessionario, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Reg. 4/07 art. 60bis, dovrà prevedere almeno il seguente personale:

a) due adulti che svolgono funzioni genitoriali

b) personale ausiliario per le funzioni di cura, accudimento e pulizia degli ambienti

c) consulenti dell’area socio psicopedagogica per la progettazione ed il coordinamento delle attività svolte dall’annesso Servizio Formativo alle Autonomie e alle attività ludico ricreative occupazionali connesse per il quale dovranno essere previsti: .

d) un Educatore ogni sette utenti ;

e) un Operatore Socio Sanitario ogni 12 utenti;

f) docenti e maestri d’arte .

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10 Il Concessionario dovrà impegnarsi, inoltre, a ridurre al massimo il turn over degli operatori nella considerazione che la continuità dell'attività svolta dal personale costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo conformemente alle finalità ispiratrici del Servizio in questione.

Tutto il personale addetto al servizio non deve aver subito condanne o avere procedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998 e deve altresì possedere apposita certificazione sanitaria attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività.

Il concessionario garantirà per l’orario di apertura del servizio il rapporto numerico tra educatore/utenti in ottemperanza agli standard di personale previsti dalla vigente normativa.

Prima dell’inizio del servizio il concessionario deve inviare all’Amministrazione l’elenco dettagliato di tutto il personale educativo ed ausiliario, specificandone i dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti da ogni singolo operatore.

In caso di assenza del personale educativo, il concessionario deve garantire le condizioni standard del servizio, provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo, in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa, in modo che non sia alterato il numero delle unità di personale che prestano servizio.

Il concessionario può presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordarne l’ingresso con l’Amministrazione. La stessa Amministrazione può proporre, a sua volta, progetti formativi per tirocinanti. Gli stessi, in ogni caso, possono solo affiancare e non sostituire gli operatori.

Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare dovrà curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento degli operatori.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi (comprovati da polizza infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività da presentarsi al momento della stipulazione del contratto), assistenziali e previdenziali riguardanti il personale sono a carico dell’aggiudicatario.

Il Comune è sollevato da qualsiasi eventuale responsabilità derivante dal mancato adempimento degli obblighi e degli oneri sopra richiamati.

Il Concessionario si impegna, inoltre a:

 assumere a proprio carico le spese connesse agli spostamenti degli operatori per le esigenze del Servizio;

 trasmettere semestralmente al Comune di Mola di Bari, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/00 attestante il regolare versamento di tutti i contributi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici dovuti per legge nonché l'avvenuta regolare retribuzione del proprio personale impiegato nello svolgimento del servizio, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di riferimento;

 esibire in qualsiasi momento su semplice richiesta, le ricevute dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al Servizio. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi assicurativi accertata dall’Ambito o ad esso segnalata dalle competenti autorità, l’Ambito stesso comunicherà al concessionario e all’Ispettorato del Lavoro l’inadempienza accertata e potrà procedere a detrarre fino al 20% dei pagamenti mensili da effettuarsi in corso di erogazione del servizio, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra;

 fornire a tutti gli operatori un tesserino di riconoscimento;

 garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l’utente e la sua famiglia. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione;

 assicurare l’espletamento del servizio, così come previsto nel presente Capitolato; in caso di sciopero del personale o di altri eventi, il Comune di Mola di Bari dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 48 ore.

Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti;

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11

 collaborare con il Comune e l’Ambito per tutte le iniziative che lo stesso Ambito intende realizzare riferite ai servizi oggetto della concessione, mettendo a disposizione i locali della struttura, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative aziendali;

Art. 18 - Garanzia definitiva

Il concessionario deve versare, all'atto della stipulazione del contratto e nelle forme previste dalla legge, la cauzione definitiva nella misura di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto dal presente Capitolato e dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione concedente abbia dovuto avvalersi durante l'esecuzione del contratto.

Art. 19 - Responsabilità

Il concessionario assume il servizio del Centro Diurno Riabilitativo per persone diversamente abili con annessa Casa Famiglia per le autonomie, con annessa la gestione dalla struttura immobiliare sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del Concessionario.

E’ escluso in via assoluta ogni compenso al Concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi e per danni alle opere, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.

Sarà obbligo del Concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Inoltre l’espletamento del servizio aggiudicato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio del Concessionario, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio dato in concessione, per la quale risponderà solo ed esclusivamente il Concessionario, che sarà l’unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell’esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa, o/e all’immobile di proprietà del Comune.

Art. 20 - Polizze assicurative a garanzia

In relazione a quanto disposto in particolare dal precedente art. 19, il concessionario è tenuto a stipulare, con primario istituto assicurativo, obbligatoriamente, apposita/e polizza/e assicurativa/e:

a) a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio, etc.., occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi comunque rientranti nella concessione, restando esonerato da responsabilità il Comune.

Detta polizza deve prevedere che la società di assicurazione si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione all’esecuzione dei servizi assegnati in concessione con annessa gestione della struttura.

La polizza dovrà prevedere l'estensione esplicita ai danni derivanti da intossicazione alimentare ai destinatari del servizio.

Altresì la polizza deve tenere indenne il Comune, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori nonché i terzi per qualsiasi danno che il concessionario possa cagionare per propria responsabilità nell’esecuzione del servizio oggetto della concessione e nella correlata gestione della struttura.

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12 Il massimale della polizza dovrà essere non inferiore a: € 2.000.000,00 per ogni sinistro (decesso, lesioni, danni).

Copia della polizza a dimostrazione dell’avvenuto pagamento del premio, dovrà essere consegnata al Comune.

b) a copertura di rischio locativo per tutta la durata della concessione, a copertura di quanto il concessionario sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per danni agli immobili assegnati in concessione.

In ogni caso il Concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale stabilito nella polizza assicurativa.

c) a copertura del rischio di Infortuni per i dipendenti, relativamente ai rischi professionali, e agli alunni (in questo caso con riferimento alle attività delle scuole e a quelle parascolastiche) .

Nella disciplina dei rapporti di lavoro, la ditta aggiudicataria sarà tenuta al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

Il Comune è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità a riguardo, in particolare da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale dipendente del concessionario impegnato nel servizio.

d) a copertura del rischio di Furti, Incendi e Atti Vandalici in danno della struttura almeno per € 1.000.000,00.

Le polizze assicurative, che dovranno coprire l’intero periodo della concessione, dovranno essere prodotte all’atto della sottoscrizione del contratto o comunque prima dell’avvio delle attività.

Il concessionario si impegna a presentare all’Amministrazione, ad ogni scadenza annuale, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità di pagamento del premio.

Tutti gli obblighi dell’impresa aggiudicataria non cesseranno con il termine dell’appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio. Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune.

Ogni responsabilità per danni che in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

Art. 21 - Verifica e controllo sullo svolgimento del servizio

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto. Eventuali osservazioni verranno contestate per iscritto al Concessionario che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni.

Il concessionario si impegna a fornire all’Amministrazione Comunale ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali.

L’Amministrazione Comunale, tramite personale incaricato ai controlli, ha accesso al Centro Diurno in ogni momento e, pur rispettando l’attività educativa, tale possibilità è intesa anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.

Art. 22 - Inadempienze e penalità

Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni, fossero riscontrate inadempienze alle disposizioni contrattuali complessivamente intese, l’Amministrazione comunale procederà all’applicazione di pene pecuniarie di ammontare variabile da un minimo di €. 500,00 (cinquecento/00) sino ad un massimo di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) a seconda della gravità della contestazione e fatto salvo l’ulteriore addebito delle spese per porre rimedio ai disservizi eventualmente provocati e il risarcimento del maggior danno.

Prima di procedere all’applicazione di penali, il Settore competente contesterà al soggetto aggiudicatario l’addebito, assegnando un termine, mai superiore a dieci giorni (dalla data del ricevimento), per presentare le proprie contro-deduzioni; la penale verrà senz’altro applicata se entro il predetto termine assegnato, il soggetto aggiudicatario non avrà fornito giustificazioni, ovvero qualora le stesse non siano accettabili di fronte alle evidenze constatate.

(13)

13 Le contestazioni, e le diffide ad adempiere, saranno inoltrate con pieno effetto sia via PEC che via fax (al numero ordinariamente utilizzato per le comunicazioni con il soggetto aggiudicatario) o con raccomandata A.R.

L’ammontare delle penali sarà determinato di volta in volta, ad insindacabile giudizio dell’Ambito, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità della violazione, senza pregiudizio alcuno alla facoltà di risolvere il contratto, indicativamente come segue nei seguenti casi:

• inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato e delle clausole contrattuali;

• carenze nell’organizzazione del servizio;

• mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nel capitolato In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell’elencazione precedente, l’Amministrazione comunale si riserva di applicare penalità previa diffida al soggetto aggiudicatario ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a 3 giorni decorrenti dal ricevimento della diffida, o a far immediatamente cessare la violazione.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario si adegui alla diffida, l’Amministrazione comunale applicherà la penale in misura ridotta, mai inferiore all’importo minimo di € 100,00 (cento/00), in considerazione della gravità della violazione e della recidiva. Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto. Non verranno applicate penalità, e relative spese, nel caso di forza maggiore non imputabile o riconducibile al soggetto aggiudicatario. Non sono considerate di forza maggiore eventi quali: scioperi, agitazioni sindacali e meteorologiche (salvo quelle derivanti da gravi calamità naturali).

Art. 23 - Risoluzione anticipata e recesso dal contratto

L’Amministrazione comunale ha facoltà, ai sensi e per gli effetti di cui all’artt. 108 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e all’art. 1456 del codice civile, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del predetto codice, di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, , ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

1. perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente per la gestione;

2. non osservi in maniera reiterata le disposizioni di legge, di regolamento, gli obblighi previsti dal presente capitolato, gli atti deliberatori o le determinazioni dell’Ente;

3. interrompa il servizio senza giusta causa;

4. si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;

5. sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo;

6. violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio o ometta di pagare le retribuzioni dovute;

7. contravvenga al divieto di cessione del contratto e di sub concessione.

8. inosservanza dei divieti di subappalto, cessione di contratto;

9. mancata acquisizione dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi del vigente regolamento regionale entro il termine di mesi n. 6 dalla stipulazione del contratto di concessione.

10. grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie come prescritte da disposizioni legislative, regolamentari e dal presente Capitolato, che determinino la revoca dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi del vigente RR n. 4/2007. 4. interruzione non giustificata totale o parziale delle prestazioni richieste;

11. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

12. gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio o che mettano la stessa a grave rischio;

13. gravi o reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali, formalmente contestate, che abbiano comportato l’applicazione di penalità nel complesso pari o superiori all’importo di € 5.000,00 nel corso del periodo contrattuale;

14. mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;

15. mancato rispetto dei contratti collettivi definitivamente accertato (anche a seguito di procedure di conciliazione);

(14)

14 16. accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode, acclarata con sentenza di condanna passata in

giudicato.

17. fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;

18. quando il soggetto aggiudicatario non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di potere quindi provvedere ad un’adeguata esecuzione dei servizi oggetto della concessione;

19. mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto in tutto o in parte, valersi dello stesso;

20. disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio;

21. violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano la comminatoria di sanzioni penali o amministrative;

22. ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C..

In tali casi l’Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto di concessione comunicando alla ditta, con PEC o con Raccomandata A/R l’avvio del procedimento di risoluzione. Le fattispecie di cui punti 8), 9), 16) e 17) sono da intendersi quali ipotesi di applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all’art 1456 del CC con indicazione della data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti. La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di accertata violazione di disposizioni contrattuali, udite le contro-deduzioni, entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto ad adempiere entro un congruo termine, mai inferiore a 15 giorni, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile. Tutti i termini indicati nel Capitolato e nel contratto, o quelli assegnati a seguito di diffide, saranno da considerarsi essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche ai sensi dell’art.

21 sexsies della Legge 241/1990.

Nelle ipotesi sopraindicate si applicano le norme di cui agli artt. 1453 e segg. del codice civile.

Nel caso di risoluzione del contratto, per i casi previsti dal presente articolo, il concessionario incorrerà nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune.

L’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso di ordinare l’immediata sospensione del servizio nel caso si verifichino violazioni che possano arrecare pregiudizio agli utenti.

Art. 24 - Cessione del contratto e subconcessione

E’ fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio e la struttura sotto pena dell’immediata decadenza della concessione ed incameramento della polizza fideiussoria.

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto di concessione. La cessione si configura anche nel caso in cui il concessionario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui il concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 25 - Valutazione dei rischi da interferenze

Si dà atto che allo stato di fatto non sussistono rischi di interferenze, per cui il servizio in concessione non è soggetto a valutazione dei rischi da interferenze di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. Qualora, durante l’esecuzione del contratto, dovessero essere programmate attività che coinvolgono altri lavoratori, il concessionario dovrà provvedere a redigere il Documento di Valutazione del Rischio Interferenze (DUVRI) provvedendo a produrre un proprio piano operativo.

Il concessionario è tenuto a presentare il piano dei rischi aziendali e ad indicare i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nell’offerta economica.

Art. 26 - Condizioni particolari

La presentazione dell’offerta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme vigenti in materia e di incondizionata loro accettazione, nonchè alla completa accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente Capitolato, dal Bando e dal Disciplinare di gara.

L’avvio del servizio è subordinato all’ottenimento da parte del concessionario delle autorizzazioni di competenza previste dalla normativa vigente anche con riferimento ai servizi aggiuntivi proposti.

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Art. 27 - Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali

Il concessionario si impegna a garantire la riservatezza su dati, fatti o circostanze riguardanti i minori e le loro famiglie, assicurando l’adempimento dello stesso obbligo anche da parte di tutto il proprio personale, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Assume, inoltre, la qualifica di incaricato del trattamento dei dati personali. Il vincolo della riservatezza non potrà essere posto nei confronti del Servizio Sociale Comunale per quanto riguarda i compiti di competenza. Il concessionario deve comunicare al Comune il Responsabile al trattamento dei dati.

Art. 28 - Norme sulla tracciabilità

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, come modificato dalla Legge n. 217 del 17/12/2010 di conversione del D.L. n. 187 del 12/11/2010, i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 29 - Supplente

In caso di fallimento del concessionario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l’amministrazione concedente, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della concessione; l’interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa; l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 30 - Spese contrattuali

Sono a carico del concessionario tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua registrazione nonché per la pubblicazione del bando.

Art. 31 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Bari.

Art. 32 - Altre disposizioni. Rinvii.

Per quanto non convenuto esplicitamente nel presente capitolato si applicano le disposizioni di cui alle leggi e regolamenti vigenti in particolare la L.R. n.19/2006 e il Reg. Reg. n.4/2007 nonché degli atti del Comune ed in particolare della Deliberazione n. 21 del 17.02.2017.

ALLEGATI:

A1. Planimetria dei locali e degli spazi esterni A2. Elenco arredi

Riferimenti

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