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(1)

PROVINCIA DI FERRARA

CONSIGLIO PROVINCIALE

Verbale n. 71/2015 - seduta del 28/10/2015 OGGETTO:

VARIANTE DI ADEGUAMENTO A LEGGE DEL PIANO OPERATIVO DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI FERRARA (POIC) E CONSEGUENTE

ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E ALLE RISERVE REGIONALI.

In data sopraindicata, nella Residenza Provinciale, Castello Estense, si è riunito alle ore

12:30

il Consiglio Provinciale.

Sono presenti alla trattazione del presente argomento n. 7 componenti su 12, assenti n. 5 come di seguito riportato:

Cognome Nome Presenti Assenti

TAGLIANI Tiziano - Presidente ROSSI Nicola - Vice Presidente DI MARTINO Cristiano

FABBRI Marco FIORENTINI Antonio LODI Piero

MINARELLI Nicola

PADOVANI Gianni Michele SORIANI Elisabetta

TOSELLI Fabrizio

VITELLETTI Bianca Maria VIVIANI Diego

X X X X X X

X

X X

X

X X

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri: FABBRI, MINARELLI, VITELLETTI Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. ALESSIO PRIMAVERA

Scrutatori: DI MARTINO, FORENTINI, LODI

Il Presidente pone in trattazione l’argomento sopra indicato.

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Proposta n. 6457/2015

IL CONSIGLIO PROVINCIALE Richiamati:

-

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Ferrara approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 20.01.97 come modificato con le deliberazioni di C.P. n. 101 del 27.10.2004 n. 140/103941 del 17.12.2008, n. 31/15329 del 24.03.2010 e n. 80/63173 del 28.07.2010;

-

la L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e ss.mm.ii.;

-

la L.R. n. 14/99 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114", ed in particolare l’art. 3, c. 5, in base al quale “Le Province provvedono con il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) alla individuazione degli ambiti territoriali sovracomunali, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998 e delle aree di cui all'art. 9, e a definire le scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti e la programmazione della rete distributiva sulla base degli indirizzi della Regione (…..) e delle strategie di sviluppo socio-economico sostenibile”;

-

la deliberazione di C.R. n. 1253/1999 "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14" ;

-

la deliberazione di C. R. n. 1410/2000 “Criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. B, della L.R. 5 luglio 1999, n. 14";

-

la deliberazione di C.R. nn. 173/2001 “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di Pianificazione (L.R. n. 20/2000)”;

-

la deliberazione di C.R. n. 484/2003 “Atto di indirizzo e coordinamento tecnico in materia di strumenti cartografici digitali”;

-

la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", la quale prevede che i piani territoriali siano corredati dallo Studio d'Incidenza;

-

il D. Lgs. n. 152 / 2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

-

la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

Visto il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con legge 24.03.2012 n. 27 il quale, all’art. 1 comma 2 stabilisce quanto segue: “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà;

Richiamato l’atto deliberativo di C.P. nn. 80/63173 del 28.07.2010, di approvazione del Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali della Provincia di Ferrara, ai sensi del D.lgs. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e della

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L.R. 14/99 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo n.

114/1998”;

Dato atto che, mediante il POIC approvato con il succitato atto deliberativo, la Provincia di Ferrara ha posto in essere le due distinte azioni di pianificazione e l’ulteriore azione di programmazione di seguito evidenziate:

1.

individuazione (con contemporaneo adeguamento del PTCP) dei "poli commerciali", ovvero degli insediamenti, nel caso specifico già tutti esistenti ed attivi sul territorio, in cui la presenza del commercio assume uno spessore di sicura importanza almeno provinciale e, quindi, un bacino di utenza e problemi di sostenibilità ambientale ed infrastrutturale conseguenti, consentendone l'ulteriore utilizzo per tutti i tipi di strutture, anche nuove, fino al limite della saturazione della capacità infrastrutturale e della sostenibilità ambientale;

2.

verifica - sulla base delle situazioni preesistenti nella pianificazione urbanistica comunale - in ordine all’idoneità ambientale, infrastrutturale e paesaggistica delle aree da essa individuate come possibili localizzazioni di strutture per il commercio di dimensione superiore al bacino di utenza comunale (o come conferma di strutture analoghe già operanti), con eventuale definizione delle ulteriori necessità di adeguamento infrastrutturale o di mitigazione ambientale;

3.

programmazione della crescita quantitativa dei mq. commerciali insediabili nei "poli commerciali" o nelle grandi strutture di vendita isolate nell'arco di validità (quinquennale) del piano, con:

- assegnazione di un tasso di crescita possibile (range di variazione) pari a 35.000 nuovi mq. di superficie di vendita, al 50% nel Comune di Ferrara ed al restante 50% negli altri comuni del territorio, in aree idonee a sopportare infrastrutturalmente ed ambientalmente tali nuove quantità;

- assegnazione di un 20% di possibile crescita "una tantum" di superfici commerciali in grandi strutture, destinato a favorire la riorganizzazione e la riqualificazione dei poli commerciali esistenti;

Evidenziato che il POIC detta altresì le norme procedurali per il rilascio dei titoli commerciali a seconda delle differenti tipologie di strutture, in ciò semplificando gli adempimenti a carico delle imprese e, contemporaneamente, garantendo uniformità di trattamento a tutto il territorio provinciale;

Considerato che, in ottemperanza al POIC, i Comuni sono tenuti, a loro volta, a porre in essere una propria azione di pianificazione urbanistica ed una propria azione di programmazione, ovvero:

- perimetrazione e regolazione con valore "urbanistico" dei poli commerciali;

- programmazione della "velocità di utilizzo" delle aree già individuate come idonee per il commercio (a scala sovracomunale e/o locale) tramite l’approvazione di PVC (Piani di Valorizzazione Commerciale) o, in alternativa, l’inserimento del capitolo "commercio" direttamente nei POC;

Dato atto che, secondo il disposto del succitato D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con legge 24.03.2012 n. 27, gli elementi di programmazione introdotti e regolati dal POIC e recepiti nel PTCP (intervallo di variazione e similari) su base unicamente economica, ovvero non riconducibili in alcun modo a stringenti ragioni di tutela dei beni primari e dell’utilità sociale prevalente, devono essere eliminati dagli strumenti di pianificazione (o comunque di regolazione) esistenti, vale a dire sia dalla Pianificazione Provinciale sia dai piani comunali che l’avessero già recepita;

Richiamato l’art. 27 bis “ Procedimento per varianti specifiche al PTCP” della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. il quale stabilisce:

-

al comma 1, che Il procedimento da esso disciplinato trovi applicazione “per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti specifiche o tematiche al PTCP“ in una serie di casi, tra i quali quello di

“adeguamento del piano alle disposizioni di legge, statali e regionali, che abbiano valenza territoriale” ;

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- al comma 2 che, in tali casi “In luogo della convocazione della conferenza di pianificazione, la consultazione degli enti che svolgono compiti di governo del territorio, ai fini dell'elaborazione della variante, è svolta in forma scritta. A tal fine, copia della proposta di piano da adottare è inviata, anche attraverso apposito supporto informatico, ai soggetti di cui all'articolo 27, comma 2, all'articolo 14, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4, i quali possono trasmettere i propri contributi istruttori entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento. La Provincia nella adozione e approvazione del PTCP prescinde dall'esame dei contributi presentati tardivamente”;

-

al comma 3, che trovi applicazione l’ “articolo 27, commi da 4 a 13, essendo comunque ridotti della metà i termini per il deposito del piano adottato, per la presentazione di osservazioni e per l'espressione delle riserve e dell'intesa da parte della Regione”;

Vista la deliberazione di G.P. nn. 313/100387 del 27.12.2012, di “Approvazione della documentazione preliminare della variante di adeguamento a legge del Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali della Provincia di Ferrara e del conseguente adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;

Richiamata, altresì, la deliberazione di G.P. n. 2 del 08.01.2014, con la quale si è dato atto:

- della necessità di dare inizio all’iter procedurale finalizzato all’approvazione della variante di che trattasi, secondo quanto previsto dall’art. 27 bis c. 2 della L.R. 20/2000, provvedendo alla trasmissione della documentazione di piano alla R.E.R., alle Province contermini, ai Comuni del Territorio Provinciale e all’Ente di gestione del Parco del Delta del Po, nonché, ai sensi dell’ articolo 14, c. 3, secondo e terzo periodo, e c. 4 della Legge medesima, alle organizzazioni di categoria ed alle parti sociali interessate, già consultate in sede di formazione del POIC vigente;

- della circostanza che, nonostante il lasso di tempo trascorso dall’adozione dell’ atto deliberativo prot.

nn. 313/100387 del 27.12.2012, nessuna modifica necessitava di essere introdotta - né sul piano fattuale né su quello motivazionale - in conseguenza degli aggiornamenti normativi intervenuti nella specifica materia nel corso del 2013, a seguito dell’attività legislativa nazionale e regionale;

Evidenziato che, con il succitato atto deliberativo, si è provveduto a confermare l’approvazione della documentazione preliminare della variante di adeguamento a legge al Piano per gli Insediamenti Commerciali (P.O.I.C.) della Provincia di Ferrara e conseguente adeguamento del P.T.C.P. ai contenuti della stessa, così come di seguito elencata:

- Allegato “A” : Quadro Conoscitivo;

- Allegato “B” : Documento di Piano;

- Allegato “C” : VAS – ValSAT;

- Allegato “D” : Valutazione di Incidenza;

- Allegato “E” : Norme di Attuazione;

- Allegato “F” : PTCP – Relazione (Capitolo 10. Il commercio);

- Allegato “G” : PTCP – Norme di Attuazione (art. 34);

Richiamate le seguenti note di trasmissione della documentazione della Variante di che trattasi, ai fini della consultazione in forma scritta di cui alla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.- art. 27 bis c. 2 , inviate in data 23.01.2014:

- prot. n. 4884: ai competenti Uffici della RER;

- prot. n. 4980: al Parco del Delta del Po e ad Arpa, Sezione Prov.le di Ferrara;

- prot. n. 4981: all’Unione dei Comuni Valli e Delizie;

- prot. n. 4982: all’Unione dei Comuni del Delta del Po;

-

prot. n. 4983: al Comune di Comacchio;

-

prot. n. 4984: all’Unione dei Comuni Terre e Fiumi;

- prot. n. 4985: alle Province di Mantova e Rovigo;

- prot. n. 4986: all’Associazione Intercomunale Alto Ferrarese;

- prot. n. 4987: alle Province di Bologna. Modena e Ravenna;

- prot. n. 4988: ai Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera;

-

prot. n. 4989: alla C.C.I.A.A. di Ferrara;

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(5)

Dato atto che, entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 27 bis c. 2 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. sono stati acquisiti i contributi istruttori di seguito evidenziati:

- nota dell’unione dei Comuni Terre e Fiumi prot. 9749 del 24.02.2014;

- Delibera di G.R. n. 316 del 17.03.2014, recante “Contributo istruttorio della Regione Emilia - Romagna espresso ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 sulla variante del piano operativo insediamenti commerciali (POIC) e del conseguente adeguamento del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Ferrara di recepimento della sopravvenuta legislazione in materia di commercio”;

Vista la deliberazione di C.P. n. 29 del 07.04.2014, di adozione della variante di adeguamento a legge del Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali della Provincia di Ferrara e conseguente adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, composta dalla documentazione di seguito elencata, come opportunamente modificata e aggiornata in recepimento dei contributi istruttori di cui sopra:

- Allegato “A” : Quadro Conoscitivo;

- Allegato “B” : Documento di Piano;

- Allegato “C” : VAS – ValSAT;

- Allegato “D” : Valutazione di Incidenza;

- Allegato “E” : Norme di Attuazione;

- Allegato “F” : PTCP – Relazione (Capitolo 10. Il commercio);

- Allegato “G” : PTCP – Norme di Attuazione (art. 34);

Richiamate altresì le note:

- prot. n. 57614 del 25.08.2014, di trasmissione della suddetta documentazione, su supporto informatico, alla Giunta della RER, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 bis commi 1 e 3 e dell’art. 27 comma 7 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

-

prot. n. 57617 del 25.08.2014, di trasmissione di tale documentazione, ai fini del deposito della variante adottata (art. 27 bis commi 1 e 3 e art. 27 comma 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.), a tutti i Comuni del territorio, alle Province contermini, ai competenti Uffici della RER, al Parco del Delta del Po, ad Arpa Sezione Prov. le di Ferrara, alla C.C.I.A.A. e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

- prot. n. 57645 del 25.08.2014, di comunicazione e deposito del Rapporto Ambientale presso il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della RER, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 13 commi 5 e 6;

Dato atto:

- che l’avviso di avvenuta adozione della variante e di attivazione della relativa procedura di VAS, contenente i riferimenti normativi, l’indicazione degli Enti destinatari del deposito e del termine dello stesso, l’individuazione dei soggetti legittimati a prendere visione della documentazione e dei siti web ove reperirla, è stato pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 276 in data 10.09.2014;

- che il termine per la presentazione delle osservazioni è pertanto venuto a scadenza il 10.10.2014;

Evidenziato che il termine per l’espressione delle riserve Regionali è venuto a sua svolta a scadenza in data 25.10.2014;

Viste le osservazioni complessivamente pervenute, e le riserve espresse dalla RER (con D.G.R. n. 1612 del 13.10.2014 trasmessa in data 30.10.2014) elencate e sintetizzate nel seguente elenco:

data di

arrivo

Protocoll o

Provincia

Proponente

l’osservazione/riserva

Sintesi del contenuto della

osservazione/riserva

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1 08/10/2014 69481 Comune di Ferrara

All’art. 3 co. 3 lett. a): si propone che le grandi strutture con attrazione di livello superiore localizzate dal PTCP siano individuate dal PSC e quindi di inserire le parole “e individuati dal PSC” dopo le parole “localizzati dal PTCP”.

2 “ “ “

All’art. 3 co. 3 lett. b): si propone che le grandi strutture con attrazione di livello inferiore siano localizzate dal PSC in base a quanto previsto dalla L:R: 14/1999 e quindi di sostituire le parole

“riconosciuti idonei dal PTCP-Piano del commercio, previsti da PSC” con le parole

“localizzati dal PSC in coerenza con le indicazioni di natura urbanistica e territoriale del PTCP-POIC”.

3 “ “ “

All’art. 6 co. 3: si propone di cassare le parole

“ai fini dell’opportuna graduazione delle scelte”

perché in contrasto con i principi di libera concorrenza.

4 “ “ “

All’art. 6 co. 3: si propone di inserire in calce all’articolo un “comma 7 – Ulteriori localizzazioni di insediamenti con attrazione di livello inferiore, comunque nel rispetto delle indicazioni di natura urbanistica e territoriale del PTCP-POIC, dovranno essere assoggettate a specifica valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale”.

5 “ “ “

In calce alla “Tabella C – Ambiti idonei per la localizzazione di medie e grandi strutture (rilevanza sovra comunale” si propone di inserire le seguenti parole “Ulteriori localizzazioni di insediamenti di rilevanza sovra comunale, comunque nel rispetto delle indicazioni di natura urbanistica e territoriale del PTCP-POIC, dovranno essere assoggettate a specifica valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale”.

6 “ “ “

All’art. 3 co. 3 lett. c): si propone di cassare le parole “che assumano, ai sensi del co 8 dell’art.

30 della L.R. n. 20/2000, il valore e gli effetti dei Progetti di Valorizzazione Commerciale di aree urbane (PVC), di cui all’art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14”.

7 “ “ “ All’art. 3 co. 3 lett. c): si propone di cassare le

parole “c3) in ogni caso aree con presenza di una singola medio -grande struttura alimentare”.

8 “ “ “ All’art. 3 co. 3 lett. c): si propone di cassare le

parole “di seguito specificate” e le successive lettere d) ed e).

9 “ “ “

All’art. 4 co. 1 si propone di cassare le parole

“è fatto obbligo ai Comuni di attuare gli insediamenti commerciali attraverso PUA in tutte le tipologie ed insediamenti che superino i 1.500 mq di vendita”.

10 “ “ “ All’art. 4 co. 5 si propone di cassare il

riferimento alle lettere d) ed e) del precedente art. 3.

11 “ “ “ All’art. 5 co. 2 si propone di cassare le parole

“l’ammissibilità di” e le parole “è regolata dagli specifici Accordi Territoriali che”.

12 “ “ “ Art. 8: si propone di cassarlo in quanto relativo

ad “insediamenti commerciali affidati alla

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competenza comunale”.

13 “ “ “ All’art. 6 co. 6 : si propone di inserire la

seguente voce “ - ambito via Bologna via Caselli – Ferrara (programmato)”.

14 08/10/2014 69319 Provincia di Ravenna

Osservazione: In tema di valutazione degli impatti ambientali e territoriali della variante in oggetto, poiché alcuni insediamenti commerciali di rilievo sovra comunale sono prossimi al confine con la Provincia di Ravenna, si ritiene utile che in sede di definizione degli strumenti attuativi e delle procedure (es. Accordi territoriali) si coinvolga l’amministrazione provinciale di Ravenna per valutare eventuali impatti sul suo territorio.

15 08/10/2014 69458

Mastragostino Franco per MERCATONE UNO

Si chiede venga eliminato il limite quantitativo di 8.000 mq di superficie di vendita massima sostenibile per l’ambito commerciale di via Ferraresi – Via della Fiera, consentendo al punto vendita “Mercatone Uno” e agli altri operatori commerciali di ampliare la loro superficie di vendita senza ingiustificate limitazioni ed in ogni caso, in subordine, quantomeno sino al valore di 10.000 mq già previsto dalla disciplina regionale vigente (Delibera 1253/1999).

16 09/10/2014 69701 Arpa Ferrara Nessuna osservazione per quanto di competenza.

17 31/10/2014 77018 Regione Emilia Romagna

Nel documento di VAS-ValSAT, al capitolo

“Monitoraggio degli effetti di piano”, tra gli Indicatori di Attuazione vengono citati sia la

“sostenibilità ambientale e territoriale della rete con particolare riferimento al criterio della vicinanza degli esercizi commerciali ai luoghi di residenza della popolazione” sia “il mantenimento del servizio nelle località minori e nelle aree a rischio di desertificazione della rete”; tali indicatori, pur coerenti con le indicazioni del Piano Regionale della Prevenzione, risultano sprovvisti di criteri oggettivi di verifica del raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

18 “ “ “

Non sono state fornite motivazioni sull’eliminazione della Carta “Localizzazione insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovra comunale”presente nel POIC vigente.

19 “ “ “

All’art. 1.4: si chiede di sostituire il comma 1 con il seguente “Per le iniziative di maggiore rilevanza, in particolare quelle interne ai Poli funzionali, il Piano stabilisce che gli accordi territoriali di cui all’art. 15 della legge regionale 20/2000 fissino le condizioni, i vincoli e le compensazioni necessarie per la sostenibilità territoriale e ambientale, e conferiscano priorità nelle procedure attuative a favore dei soggetti che intendano concretamente risolvere, nell’attuazione di insediamenti commerciali rilevanti, i problemi di sostenibilità e che dimostrano il massimo di adesione agli obiettivi prioritari di cui al comma precedente”.

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nell’elenco delle localizzazioni per insediamenti con attrazione di livello inferiore entro il limite di 10.000 mq l’ambito “via Bologna via Caselli”.

21 “ “ “

Tabella B: si chiede di chiarire le ragioni per le quali in tale tabella per tutti gli ambiti viene indicata la superficie massima sostenibile di 10.000 mq.

22 “ “ “

Norme del PTCP art. 34 co. 6 – punto 3: si chiede di sostituire le parole “l’elenco delle medio-grandi strutture alimentari e non alimentari di rilevanza sovra comunale” con il titolo della tabella C delle norme del POIC

“ambiti idonei per la localizzazione di medie e grandi strutture (rilevanza sovra comunale)”.

Preso atto che le osservazioni sono state depositate presso i competenti uffici provinciali, nonché pubblicate, nell’ottica della massima trasparenza e diffusione delle informazioni, sul sito Web dell’Ente, assieme all’intera documentazione di piano e alle riserve regionali;

Dato atto che sulle suddette osservazioni e sulle riserve espresse dalla Giunta Regionale i competenti uffici dell’Ente hanno condotto una puntuale e minuziosa istruttoria, in esito alla quale sono state formulate le proposte di controdeduzione sotto riportate:

-

Osservazione n. 1: Accolta

-

Osservazione n. 2: Accolta

-

Osservazione n. 3: Non accolta in quanto “la opportuna graduazione delle scelte” permette di contemperare gli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale degli strumenti attuativi con gli obiettivi contenuti nel Piano.

-

Osservazione n. 4: Non accolta in quanto l’inserimento proposto risulta ridondante rispetto al testo complessivo.

-

Osservazione n. 5: Non accolta in quanto lo spirito ed i contenuti del Piano sono informati alla necessità di contemperare la localizzazione degli insediamenti con le valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale oltre che di rispettare le indicazioni di natura urbanistica e territoriale della Pianificazione sovra ordinata.

-

Osservazione n. 6: Non accolta perché le leggi citate assumono significato di memento, di mero riferimento normativo e pertanto non costituiscono indebito appesantimento di procedure di pianificazione.

- Per quanto di competenza comunale, risulta evidente che i Piani di Valorizzazione Commerciale debbano essere rapportati/ricompresi nella Pianificazione Operativa Comunale.

-

Osservazione n. 7: Non accolta perché non risulta comprensibile la motivazione addotta al fine della cancellazione del punto C3), essendo la norma di POIC riferita alla classificazione tipologica delle strutture, di cui alla L.R. 14/1999.

-

Osservazione n. 8: Non accolta in quanto nel contesto in cui inserite, rappresentano un richiamo.

-

Osservazione n. 9: Non accolta in quanto la pianificazione sovraordinata (POIC) può intervenire nel porre limiti e obblighi su altri strumenti di pianificazione nonostante essi siano di competenza comunale.

-

Osservazione n. 10: Non accolta, infatti quanto controdedotto alla riserva n. 9 ha valore anche nei confronti di quanto richiesto in merito al comma 5 del medesimo articolo.

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-

Osservazione n. 11: Accolta.

-

Osservazione n. 12: Non accolta, infatti quanto contro dedotto alla riserva n. 9 ha valore anche nei confronti della richiesta di cassazione dell’art. 8.

-

Osservazione n. 13: Accolta.

-

Osservazione n. 14: Accolta.

-

Osservazione n. 15: Limitatamente accolta per quanto di competenza: si è riportata la superficie commerciale massima sostenibile a quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Ferrara pari a 8.500 mq.

-

Riserva n. 17: Si condivide l’osservazione ma si ritiene che la sede più adeguata ad individuare ed introdurre criteri oggettivi di verifica del raggiungimento degli obiettivi dichiarati nel Piano sia quella della “Variante di aggiornamento del POIC dopo la prima fase di attuazione”.

-

Riserva n. 18: In relazione al rilievo effettuato circa la mancanza di motivazioni sull’eliminazione dalla Carta “Localizzazione insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovra comunale”, si evidenzia che detta Carta non è stata affatto eliminata ma soltanto non inserita nella documentazione in quanto non pertinente alla variante specifica. E’ pertanto rimasta invariata e risulterà comunque inserita nella stesura organica finale del Piano.

-

Riserva n. 19: Accolta.

-

Riserva n. 20: Accolta inserendo l’ambito “via Bologna via Caselli” nell’elenco delle localizzazioni per insediamenti con attrazione di livello inferiore, di cui all’Art. 6.6 oltre che all’Art. 34 del PTCP, e riportando la superficie commerciale massima sostenibile a quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Ferrara pari a 8.500 mq.

-

Riserva n. 21: Accolta. Motivazione: si è ritenuto corretto equiparare tutti i centri commerciali esistenti, di fatto tutti con lo stesso format, alla medesima superficie massima ammissibile pari a 10.000 mq. Il precedente dimensionamento era stato computato tenendo conto della non ampliabilità della superficie di vendita alimentare e limitando le altre tipologie al solo incremento del 20% previsto una tantum per interventi di ristrutturazione dall’art. 9 delle norme del POIC. Entrambi i riferimenti sono stati cassati nell’ambito della variante proprio perché non compatibili con le disposizioni di legge sopravvenute.

-

Riserva n. 22: Accolta.

Dato atto che, con deliberazione di C.P. n 70 del 28/10/2015 si è provveduto all’annullamento d’ufficio della deliberazione di C.P. N 44/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-NONIES della L. 241/90 e ss.mm.ii. ; Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale Turismo Programmazione Strategica e Progetti Speciali in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Dato atto che nessun onere di carattere finanziario deriva in capo all’Ente dall’adozione della stessa;

Udita l’illustrazione della proposta di deliberazione da parte dell’Arch Moreno Po Dirigente Settore Pianificazione Territoriale, Turismo, Programmazione Strategica e Progetti Speciali (relazione acquisita agli atti a mezzo di registrazione su supporto informatico secondo quanto previsto dall’art. 21 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio);

Con n. 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA 1. Di controdedurre:

Copia conforme uso amministrativo

(10)

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 c. 8 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., alle riserve formulate dalla Giunta della RER con proprio atto deliberativo n. 1612 del 13.10.2014, provvedendo, laddove necessaria, alla conseguente modifica della documentazione di piano,

- alle osservazioni presentate dai soggetti individuati all’art. 27 c. 6° della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., provvedendo, laddove necessaria, alla conseguente modifica della documentazione di piano,

nel modo di seguito evidenziato:

-

Osservazione n. 1: Accolta

-

Osservazione n. 2: Accolta

-

Osservazione n. 3: Non accolta in quanto “la opportuna graduazione delle scelte” permette di contemperare gli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale degli strumenti attuativi con gli obiettivi contenuti nel Piano.

-

Osservazione n. 4:Non accolta in quanto l’inserimento proposto risulta ridondante rispetto al testo complessivo.

-

Osservazione n. 5: Non accolta in quanto lo spirito ed i contenuti del Piano sono informati alla necessità di contemperare la localizzazione degli insediamenti con le valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale oltre che di rispettare le indicazioni di natura urbanistica e territoriale della Pianificazione sovra ordinata.

-

Osservazione n. 6: Non accolta perché le leggi citate assumono significato di memento, di mero riferimento normativo e pertanto non costituiscono indebito appesantimento di procedure di pianificazione.

- Per quanto di competenza comunale, risulta evidente che i Piani di Valorizzazione Commerciale debbano essere rapportati/ricompresi nella Pianificazione Operativa Comunale.

-

Osservazione n. 7: Non accolta perché non risulta comprensibile la motivazione addotta al fine della cancellazione del punto C3), essendo la norma di POIC riferita alla classificazione tipologica delle strutture, di cui alla L.R. 14/1999.

-

Osservazione n. 8: Non accolta in quanto nel contesto in cui inserite, rappresentano un richiamo.

-

Osservazione n. 9: Non accolta in quanto la pianificazione sovraordinata (POIC) può intervenire nel porre limiti e obblighi su altri strumenti di pianificazione nonostante essi siano di competenza comunale.

-

Osservazione n. 10: Non accolta, infatti quanto controdedotto alla riserva n. 9 ha valore anche nei confronti di quanto richiesto in merito al comma 5 del medesimo articolo.

-

Osservazione n. 11: Accolta.

-

Osservazione n. 12: Non accolta, infatti quanto contro dedotto alla riserva n. 9 ha valore anche nei confronti della richiesta di cassazione dell’art. 8.

-

Osservazione n. 13: Accolta.

-

Osservazione n. 14: Accolta.

-

Osservazione n. 15: Limitatamente accolta per quanto di competenza: si è riportata la superficie commerciale massima sostenibile a quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Ferrara pari a 8.500 mq.

Copia conforme uso amministrativo

(11)

-

Riserva n. 17: Si condivide l’osservazione ma si ritiene che la sede più adeguata ad individuare ed introdurre criteri oggettivi di verifica del raggiungimento degli obiettivi dichiarati nel Piano sia quella della “Variante di aggiornamento del POIC dopo la prima fase di attuazione”.

-

Riserva n. 18: In relazione al rilievo effettuato circa la mancanza di motivazioni sull’eliminazione dalla Carta “Localizzazione insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovra comunale”, si evidenzia che detta Carta non è stata affatto eliminata ma soltanto non inserita nella documentazione in quanto non pertinente alla variante specifica. E’ pertanto rimasta invariata e risulterà comunque inserita nella stesura organica finale del Piano.

-

Riserva n. 19: Accolta.

-

Riserva n. 20: Accolta inserendo l’ambito “via Bologna via Caselli” nell’elenco delle localizzazioni per insediamenti con attrazione di livello inferiore, di cui all’Art. 6.6 oltre che all’Art. 34 del PTCP, e riportando la superficie commerciale massima sostenibile a quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Ferrara pari a 8.500 mq.

-

Riserva n. 21: Accolta. Motivazione: si è ritenuto corretto equiparare tutti i centri commerciali esistenti, di fatto tutti con lo stesso format, alla medesima superficie massima ammissibile pari a 10.000 mq. Il precedente dimensionamento era stato computato tenendo conto della non ampliabilità della superficie di vendita alimentare e limitando le altre tipologie al solo incremento del 20% previsto una tantum per interventi di ristrutturazione dall’art. 9 delle norme del POIC. Entrambi i riferimenti sono stati cassati nell’ambito della variante proprio perché non compatibili con le disposizioni di legge sopravvenute.

-

Riserva n. 22: Accolta.

2. Di trasmettere ai competenti Uffici della R.E.R. per l’espressione dell’intesa e l’ottenimento del contestuale parere ai fini VAS, propedeutici alla definitiva approvazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 27 commi 9 e 10 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., la versione della variante così come modificata e/o integrata in recepimento delle controdeduzioni, composta dalla documentazione di seguito evidenziata:

- Allegato “A” : Quadro Conoscitivo (non modificato);

- Allegato “B” : Documento di Piano;

- Allegato “C” : VAS – ValSAT(non modificato);

- Allegato “D” : Valutazione di Incidenza (non modificato);

- Allegato “E” : Norme di Attuazione;

- Allegato “F” : PTCP – Relazione (Capitolo 10. Il commercio);

- Allegato “G” : PTCP – Norme di Attuazione (art. 34);

- Allegato “H” : POIC – Localizzazione degli insediamenti commerciali Tav 3 (non modificato) nonché le osservazioni pervenute nei termini di legge;

3. Di dare atto che nessun onere di carattere finanziario deriva in capo all’Ente dall’adozione della presente deliberazione.

as/

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE (Dott. Alessio Primavera) (Avv. Tiziano Tagliani)

Copia conforme uso amministrativo

(12)

Copia conforme uso amministrativo

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