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I L’Amministrazione deve proporreal dirigente un contrattoindividuale “a norma”, a garanziadel lavoratore

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Numero 3/2017

Rubrica legale

IL CONTRATTO INDIVIDUALE. COME E PERCHÉ

L’Amministrazione deve proporre al dirigente un contratto

individuale “a norma”, a garanzia del lavoratore

a cura diMauro Gnaccarini

Responsabile Ufficio Legale

I

l fatto che, in numerosissime ammi- nistrazioni sanitarie, si dia luogo a una “applicazione distorta degli isti- tuti contrattuali normo-economici” – co- sì come già oggetto delle nostre stigma- tizzazioni sui numeri precedenti di que- sta rubrica – è diretta conseguenza, an- che e non poco, della diffusa assenza dei contratti individuali (C.I.), ovvero della presenza di contratti così denominati, ma per nulla conformi al dettato con- trattuale nazionale; ciò accade nonostan- te il CCNL abbia sancito l’obbligo del C.I. fin dal testo dell’8/6/2000, allor- quando con l’art. 13 venne anche stabi- lito quali dovevano essere i contenuti e quale il metodo corretto per la stipula- zione del medesimo contratto. Ogni Am- ministrazione sanitaria ha dunque l’ob- bligo – da oltre 17 anni – di proporre al dirigente un contratto individuale che risulti “a norma” e sia perciò strumento di garanzia per il lavoratore (nel caso per il dirigente veterinario).

Invero, per molti anni, il lavoratore stes- so poteva non cogliere la rilevanza del

C.I. quale strumento di tutela, in primo luogo, della propria posizione lavorativa, giacché la stipulazione dei contratti col- lettivi nazionali con regolare cadenza (sebbene ritardata sulle scadenze natu- rali) garantiva una periodica e costante revisione di tutto il sistema di tutele che in modo rilevante già venivano appre- state a tale livello di contrattazione; re- siduando peraltro la possibilità di ag- giungere peculiarità e correttivi eventual- mente opportuni anche a livello locale in sede di CCIA. Invece, gli ultimi lunghi anni in cui non è stato più possibile nem- meno accedere alla contrattazione col- lettiva di cui avevamo ben diritto (cfr.

Corte Cost. n. 178/2015), hanno visto l’attuazione di un processo di trasferi- mento alla legge ordinaria di numerosi istituti normoeconomici che prima erano oggetto di trattativa (il cosiddetto pro- cedimento di “rilegificazione” del rap- porto di lavoro, in spregio e contraddi- zione rispetto all’invocata privatizzazio- ne del pubblico impiego); sicché il diri- gente pubblico, nel SSN in particolare,

è stato sottoposto a una congerie di provvedimenti a carattere vessatorio, perché da un lato gli stessi venivano ino- pinatamente a disapplicare le giuste tu- tele prima previste dal nostro CCNL, dall’altro veniva a residuare ben poca possibilità di arginare un crescente po- tere datoriale messo sine cura dai Go- verni nella disponibilità di manager che, in molti casi, si sono invero dimostrati assai carenti nella vision sanitaria; op- pure, probabilmente non sono affatto li- beri dalla politica, tanto da essere co- stretti ad interessarsi esclusivamente ai profili economici tanto da porre, conse- guentemente, attenzioni men che margi- nali, rispetto a un importante sistema di relazioni con i lavoratori prima esistente;

che, anche e soprattutto tramite il siste- ma di partecipazione sindacale, garan- tiva invece una reciproca soddisfazione, a tutto beneficio di un’efficienza opera- tiva, ora invece minata dalla palpabile disaffezione che l’assenza di confronto ha indotto nella maggior parte dei di- pendenti delle PP.AA. .

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37 Di fronte a tale situazione non è quindi

più possibile tralasciare qualsivoglia ele- mento di tutela comunque ancora esi- stente e vigente; tra questi, la possibilità di sottoscrivere un contratto individuale che in primo luogo è dovuto e che oggi diventa indubbiamente anche un’esigen- za ineludibile; sempre che tale atto - bi- laterale (vd. infra) - risulti “a norma” e non venga invece strumentalmente e il- legittimamente utilizzato da una sola parte per tentare di privare ulteriormente l’altra di prerogative di legge. Sicché la sottoscrizione di un C.I. “a norma” può diventare oggi un’importante strumento di tutela per ogni dirigente del SSN (ve- terinario e no), naturalmente qualora venga redatto secondo le indicazioni del richiamato CCNL che, perciò, ci accin- giamo sinteticamente a illustrare; evi- denziando “per ciascuna” quale ne è la rilevanza rispetto a possibili “compor- tamenti vessatori” di controparte.

Le obbligatorie caratteristiche del C.I., in termini di metodo, merito e contenuti, come già accennato sono descritte dal- l’art. 13 del CCNL 8/6/2000 di categoria;

il quale, per quanto qui di interesse, te- stualmente recita al comma 4: «Il con- tratto individuale che è regolato da di- sposizioni di legge, normative comunita- rie e dal presente contratto richiede la forma scritta. In esso sono comunque in- dicati: a) tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato);

b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo deter- minato; c) area e disciplina di apparte- nenza; d) incarico conferito e relativa ti- pologia tra quelle indicate nell’art. 27, obiettivi generali da conseguire, durata dell’incarico stesso che è sempre a termi- ne, modalità di effettuazione delle veri- fiche, valutazioni e soggetti deputati alle stesse; e) il trattamento economico com- plessivo corrispondente al rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle - voci del trattamento fondamentale di cui all’art. 35 lett. A) e dalle - voci del trattamento economico accessorio di cui all’art. 35 lett. B) ove spettanti; f) inden- nità di esclusività del rapporto nella mi- sura spettante; g) periodo di prova ove previsto; h) sede di destinazione». Di par- ticolare rilievo è anche quanto indicato

al comma 12 che recita «Nel corso del rapporto di lavoro, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale [...]

è preventivamente comunicata al dirigen- te per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di tren- ta giorni», nonché al comma 13 che re- cita «Nella stipulazione dei contratti in- dividuali le aziende non possono inserire clausole peggiorative dei CCNL o in con- trasto con norme di legge». Dobbiamo infine rammentare quanto ulteriormente disposto dall’art. 24 comma 6 CCNL 3/11/2005 che recita «Il contratto è sot- toscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga sta- bilita dalle parti. In mancanza di consen- so da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al con- ferimento dell’incarico e le parti riassu- mono la propria autonomia negoziale».

Analizziamo perciò il significato e la por- tata delle diverse disposizioni.

Il contratto di lavoro è innanzi tutto un

“contratto”, vale a dire che si tratta dell’accordo di due (o più) parti per co- stituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (C.C.

Art. 1321); nessuna delle parti può per- tanto imporne unilateralmente la sotto- scrizione all’altra, come del resto il suc- citato CCNL prevede. La complessità dei contenuti, testimoniata anche dalla previsione per la quale il lavoratore ha 30 giorni per decidere, impone inoltre che il datore di lavoro sottoponga la pro- posta di CI al lavoratore e che soltanto dalla formalizzazione di tale proposta decorrano i suddetti termini per la sot- toscrizione. È quindi di inaudita gravità l’atteggiamento adottato da talune am- ministrazioni che osteggiano tale previ- sione, chiamando il dipendente a pren- dere visione del C.I. e a sottoscriverlo seduta stante. Il dipendente dovrebbe anzi attivarsi, appena ricevuta - come d’uopo - la bozza/proposta, per verificare che i contenuti dell’atto siano conformi al CCNL e alla legge (vd. sopra art. 13) e siano chiari e comprensibili quanto ne- cessita perché l’atto stesso risulti ragio- nevolmente esente da qualsivoglia insidia interpretativa. Vedremo di seguito gli ef- fetti di un’eventuale mancata sottoscri- zione.

Quanto ai contenuti, come recita il CCNL devono essere indicati nel C.I. la data di inizio del rapporto di lavoro (as- sunzione) e la sua tipologia (nonché il termine se a tempo determinato). Devo- no poi essere indicati l’area e la discipli- na di appartenenza; e già qui occorre già prestare attenzione. Infatti, nell’ambito della dirigenza medica e veterinaria, per la seconda in particolare, occorre avere ben presente che il suddetto requisito non è soddisfatto dall’indicazione del Servizio (struttura o unità operativa), che invece deve avvenire in riferimento all’incarico (vd. infra); il CCNL richiede invero che il C.I. riporti l’Area discipli- nare di appartenenza, cioè “Sanità Ani- male” o “Igiene A.O.A.” o “Igiene A.P.Z.” (o anche “S.A. e I.A.P.Z.” per gli accessi precedenti l’istituzione del terzo servizio veterinario), in conformità con il titolo abilitante all’accesso al SSN con- seguito in sede concorsuale, nonché l’eventuale specifica disciplina fra quelle elencate per ciascuna area disciplinare dal vigente D.M. 30/1/1998, specie se nominalmente non corrispondente con la denominazione dell’area disciplinare.

Quanto illustrato assume rilievo, sia in relazione ad eventuali mobilità interne o esterne, sia con riferimento al regime delle responsabilità, giacché l’area disci- plinare di accesso, confermata nel C.I., vincola il dirigente alle prestazioni pro- prie di quell’area e determina per contro responsabilità peculiari laddove il diri- gente svolga funzioni invece non appar- tenenti a quella stessa area (vd. quanto in merito già prospettato più volte in nu- meri precedenti di questa rubrica); e ap- pariranno immediatamente evidenti an- che i risvolti gestionali, operativi e di di- ritto inerenti l’effettuazione degli inter- venti emergenziali che caratterizzano l’istituto della pronta disponibilità.

Il Servizio (struttura o unità operativa) cui il dirigente è assegnato deve invece essere indicato nella parte riguardante lo specifico incarico attribuito; infatti l’incarico che viene assegnato al dirigente con il C.I., sempre secondo la disciplina dell’art. 28 CCNL 8/6/2000, deve neces- sariamente essere descritto sotto tutti i profili che lo caratterizzano, poiché l’as- senza anche di uno solo dei seguenti ele-

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menti ne inficerebbe la possibile corretta valutazione al termine dello stesso con tutte le eventuali ingiuste conseguenze e potrebbe nondimeno essere causa di il- legittimità, discriminazioni e contenziosi.

Il C.I. deve pertanto riportare, a detto fine e come minimo: a) l’allocazione dell’incarico in termini di disciplina e correlato Servizio, sicché ne consegua chiaramente quale sarà il soggetto valu- tatore di prima istanza (Direttore/Re- sponsabile di struttura immediatamente sovraordinato), considerato che una va- lutazione condotta da persona diversa risulterebbe illegittima per incompetenza perlomeno giuridica; b) la denominazio- ne dell’incarico e la tipologia dello stesso ai sensi dell’art. 27 CCNL 8/6/2000, giacché a quest’ultima, unitamente a quanto al punto seguente, si correla la retribuzione cd. di posizione; c) la fascia o il punteggio attribuito all’incarico nel sistema di valorizzazione aziendale degli incarichi così come regolamentato in conformità ai criteri che devono prece- dentemente essere stati fissati in sede di trattativa integrativa; d) le funzioni pro- prie dell’incarico e i correlati obiettivi cosiddetti “di mandato” (che nulla han- no a che vedere con gli obiettivi annuali cosiddetti “di budget” cui consegue la retribuzione di risultato), poiché sul con- seguimento/soddisfacimento di tale

“mandato” dovrà pertanto e principal- mente vertere la verifica/valutazione a scadenza incarico, seppure unitamente agli ulteriori complessivi profili di re- sponsabilità dirigenziale individuati dalla legge e dal CCNL, quali la “condotta del dirigente” (non le eventuali ravvisate re- sponsabilità disciplinari! - vd. art. 5.2 CCNL 6/5//2010 - sequenza) e il conse- guimento degli obiettivi annuali “di bud- get”; e) la durata e la scadenza dell’in- carico, tenuto conto che è prerogativa datoriale fissare la durata entro un ter- mine mai inferiore a tre anni e non su- periore a cinque (da 5 a 7 anni nel caso della struttura complessa), e che la du- rata è requisito di tutto rilievo giacché la scadenza determina sia il momento della verifica (che l’Amministrazione de- ve attivare nel trimestre precedente alla scadenza stessa – ! – e alla quale si cor- rela pure l’accertamento circa l’assolvi-

mento della formazione obbligatoria in ragione dei periodi triennali definiti dalla CNFC), sia la data fino alla quale la re- tribuzione complessivamente propria dell’incarico stesso dovrà comunque es- sere onorata, anche qualora eventuali ri- strutturazioni comportassero il venir me- no dell’incarico in questione; f) tutte le voci del trattamento economico spettan- ti, sia di parte fondamentale sia di parte accessoria (art. 35 CCNL 8/6/2000) - compresa l’indennità di esclusività, con particolare evidenza per la retribuzione di posizione complessivamente spettante in quanto propria dell’incarico stesso, quindi esattamente suddivisa nelle sue diverse componenti (minima unificata, eventuale differenza sui minimi, variabile aziendale), con espressa clausola di ade- guamento di ciascuna voce alle variazio- ni che dovessero sopravvenire per effetto di nuova contrattazione collettiva nazio- nale o integrativa aziendale, tenuto conto che le formule di rinvio ad altri atti si prestano invece pericolosamente alle suc- citate insidie interpretative ; g) la sede di destinazione. E si tratta di un’indica- zione tanto obbligatoria quanto di fon- damentale importanza, poiché l’affer- mazione udita presso talune amministra- zioni circa la decadenza di tale previsio- ne, in relazione alla presunta libertà di parte datoriale di attivare la mobilità se- condo unilaterale opportunità, è desti- tuita di qualsivoglia fondamento. Anzi (vd. la specifica rubrica sul precedente numero, ma qui si deve - in sintesi - ri- petere): la mobilità, quantunque l’incon- cepibile rilegificazione degli istituti con- trattuali ne abbia ridotto taluni vincoli, consentendo una maggiore attivazione dell’istituto, e ampliando altresì la frui- bilità geografica dello stesso da parte del datore di lavoro pubblico (e non priva- to!), è procedimento che deve comunque essere svolto nel rispetto delle tuttora compatibili e pertanto vigenti previsioni contrattuali; in particolare con l’osser- vanza di quelle dettate dal CCNL 10/2/2004 artt. 16 e 17, dovendosi poi applicare - ove pertinente e se legittimo - quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del D.L. 90/2014 (conv. L. 114/2014) che recita: «Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, i

dipendenti possono essere trasferiti al- l’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui so- no adibiti”); tutto chiaramente a partire - appunto! - dalla sede cui sono adibiti i lavoratori; che nel nostro caso è la “se- de di assegnazione” indicata nel C.I. Così che la mancata indicazione di quest’ul- tima nel C.I. renderebbe impossibile l’at- tivazione legittima e corretta di qualsi- voglia mobilità, ma nondimeno rende- rebbe assai critico anche ogni necessario corretto calcolo nei casi di trasferta o trasferimento, con tutti i possibili danni che il dirigente verrebbe conseguente- mente a subire.

In ultimo, esaminiamo l’eventualità di una mancata sottoscrizione, da parte del dirigente e per sua volontà, del C.I. pro- posto dall’Amministrazione. Si tratta so- stanzialmente del caso in cui il dirigente abbia ravvisato la presenza di “irrego- larità” o “mancanze” (omissioni, clau- sole capestro, clausole peggiorative ri- spetto a quanto stabilito dal CCNL ecc.) nelle previsioni del contratto individuale proposto; ma potrebbe anche darsi il ca- so in cui il dirigente non ritenga “accet- tabile” l’incarico proposto per i conte- nuti e/o per le peculiarità dello stesso (vd. sopra i diversi elementi caratteriz- zanti) in rapporto, nel caso, anche agli aspetti economici oltre che normativi prospettati (riduzione della retribuzione, mancato riconoscimento delle funzioni effettivamente svolte, ecc....). In entrambi i casi si deve supporre che il dirigente in- tenda avviare un contraddittorio fino anche ad approdare al contenzioso le- gale, proprio per avere ragione delle il- legittimità ravvisate e dei danni even- tualmente correlati. Quindi, nel caso e secondo il tenore letterale del succitato art. 24, l’incarico non verrebbe assegnato e le parti di fatto resterebbero nella po- sizione di partenza. Ciò potrebbe deter- minare, fino all’eventuale successiva sti- pula di un CI, effetti a valere esclusiva- mente sulla retribuzione di posizione, che verrebbe tutt’al più limitata alla quo- ta corrispondente alla minima unificata,

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comunque garantita dal CCNL, mentre potrebbe essere sospesa l’erogazione del- la quota aziendale, salvo che prosegua (come di norma invece accade) lo svol- gimento delle funzioni precedenti, cui al- lora deve però corrispondere anche il mantenimento della correlata retribu- zione di posizione complessivamente già attribuita, ivi compresa la parte variabile.

Non sarebbero invece mai legittime eventuali riduzioni sulle voci indennitarie retribuite a valere sul fondo cd. “del di- sagio”, laddove lo svolgimento di fun- zioni o la sussistenza di situazioni che danno tipicamente luogo contrattual- mente a tale retribuzione non vengono certo meno in relazione alla mancata at- tribuzione di uno specifico incarico. E nemmeno sarebbero legittime eventuali decurtazioni sulla retribuzione di risul- tato, salvo che la contrattazione integra- tiva aziendale avesse posto delle corre- lazioni specifiche e inscindibili fra la ti- pologia e il correlato peso di taluni obiet-

tivi annuali e il livello dell’incarico at- tribuito al dirigente. Prospettati i possi- bili effetti sulle retribuzioni in caso di mancata sottoscrizione del CI, appare pertanto evidente come resti invero e sempre consigliabile - ogni volta che le criticità ravvisate nel testo non appaiano invalicabili e inemendabili, - sottoscri- vere comunque il C.I. proposto, proprio affinché, con l’affidamento di un incari- co, la posizione lavorativa risulti in ogni caso regolata, eventualmente anche in maniera non del tutto legittima; in tal caso aggiungendo però una - necessaria - dichiarazione olografa unilaterale, sem- pre possibile e lecita sopra e prima della sottoscrizione autografa, circa le even- tuali riserve che si ritiene porre in ordine a parti specifiche del contratto che non vengono condivise (per ragioni di ille- gittimità) e per le quali l’Amministrazio- ne non intendesse modificare il testo pro- posto, nonostante una formale richiesta che perciò il dirigente deve aver presen- tato negli indicati termini fissati dal

CCNL per la valutazione del CI mede- simo. Si tratterebbe in ogni modo di un momento particolare e delicato, nel qua- le sarebbe parimenti consigliabile una consulenza legale, che il nostro ufficio e i nostri legali forniscono comunque in convenzione, sempre e a tutti gli iscritti, a condizione che vengano contattati in tempo utile.

L’auspicio dello scrivente è che questa breve disamina di un così importante istituto contrattuale, “vivo e vegeto”, consenta a ciascuno di valutare le pos- sibili (invero paiono diffuse) inadem- pienze delle diverse amministrazioni sa- nitarie, in modo tale che - con soli 17 anni di ritardo (sic!) - in tutto il Paese sia dato di poter fruire ovunque di un Contratto Individuale non “a caso” ma

“a norma”, innanzi tutto a garanzia del lavoratore; una, rilevante, fra le garanzie che possiamo e oggi - a maggior ragione - dobbiamo pretendere, opponendoci ad ogni tentativo di elusione e senza alcuna esclusione.

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