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(1)

C O M U N E D I C O D O G N O

( Provincia di Lodi )

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI BARBIERE E PARRUCCHIERE UOMO/DONNA

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 71 del 28.09.2001

Ripubblicato dal 29.10.2001 al 12.11.2001

Il Segretario Generale Il Sindaco

Vincenzo Filippini Adriano Croce

(2)

DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI BARBIERE E PARRUCCHIERE UOMO DONNA

TITOLO 1 ART.1

SOGGETTI ESCLUSI DAL REGOLAMENTO Sono escluse dal presente regolamento:

a) le attività della lavorazione del capello che non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;

(3)

b) le attività di carattere terapeutico.

TITOLO II

ART.2

SOGGETTI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO

Le figure professionali previste e disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti:

a) BARBIERE –operatori che conferiscono le seguenti prestazioni a so getti maschili :

taglio della barba;

aglio dei capelli t

servizi tradizionalmente complementari;

prestazioni di manicure e pedicure, come previsto dal l'art.9 comma 2 della Legge 1/90.

h) PARRUCCHIERE –operatori che conferiscono le prestazioni seguenti indifferentemente a soggetti maschili e femminili

taglio della barba:

aglio dei capelli' t

servizi tradizionalmente complementari;

prestazioni di manicure e pedicure, come previsto dall'art. 9 comma 2 della Legge 1/90:

colorazione e decolorazione dei capelli : applicazione di parrucche e posticci ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.

TITOLO III ART.3

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E SUOI CONTENUTI

L'attività di barbiere e parrucchiere è autorizzata dall'Amministrazione Comunale, sia che venga svolta in esercizi aperti al pubblico sia in ospedali, ricoveri per anziani o qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita o per pro- mozione di qualche prodotto.

L'apertura, il trasferimento ed il cumulo dell'attività è autorizzata dalla Amministrazione Comunale sentito il parere della Commissione comunale consultiva.

L'attività di barbiere e parrucchiere è consentita solo in sede fissa, salvo che sia esercitata a favore di persone immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese autorizzate.

L'autorizzazione amministrativa è valida per l' intestatario ed i locali in essa indicati, che devono essere conformi a quanto stabilito nel successivo art.11 nei criteri di seguito riportati.

ART.4

(4)

REQUISITI

Le imprese che svolgono l'attività di barbiere o parrucchiere possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 443/85, se trattasi di impresa artigiana.

I titolari di impresa artigiana e, in caso di esercizio della stessa in forma societaria, almeno una dei soci che svolgono professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale

In ogni unità locale della medesima azienda deve essere presente almeno Un addetto in possesso della qualifica professionale.

In caso di società non artigiana deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Questa deve comunque essere in possesso della qualifica professionale per I' attività svolta.

Come previsto dall ' art. 9 comma I della Legge 1/90, l'autorizzazione può essere concessa abbinata all’ attività di estetista nella stessa sede, in conformità di quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di estetista purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o, nel caso di società artigiana, sia rispettato il disposto dell ' art. 3 della Legge 443/85.

ART.5

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione consultiva comunale, prevista dall' arto 2 bis della Legge 161/63, come modificata dalla Legge 1142/70, è nominata dall ' Amministrazione Comunale sulla base delle norma statutarie

Essa è presieduta dal Sindaco o dall' Assessore delegato, ed è così composta:

a) da tre rappresentanti delle categorie artigiane operanti nel territorio comunale proposti dalle Associazioni territoriali dell'artigianato, aderenti alle Confederazioni nazionali e firmatarie dei CCNL;

b) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

c) dal responsabile del Servizio igiene pubblica dell' A,S,L. o da un suo delegato;

d) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o da un suo delegato;

e) da un rappresentante della commissione provinciale per l’artigianato La Commissione dura in carica quattro anni

ART.6

COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti nei seguenti casi:

a) domande di nuove autorizzazioni;

h) domande di trasferimento di esercizi esistenti;

c) domande di modifica o di aggiunta di nuova tipologia in un esercizio preesistente;

d) domande di subingresso in un' attività preesistente, se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione, La Commissione dovrà essere sentita nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.

E' facoltà del Presidente sottoporre all'esame della Commissione argomenti e problematiche che I' Amministrazione Comunale ritiene utili per una corretta gestione del comparto.

Le domande dovranno essere esaminate secondo I' ordine cronologico di presentazione delle stesse ali 'Ufficio Protocollo del Comune e il parere favorevole della commissione, decorsi sei mesi, decade qualora l'interessato non produca alcuna documentazione cui al seguente Art.9 comma 2

ART.7

(5)

FUNZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Per la validità delle riunioni d ella Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto l0 giorni prima della riunione, oppure nei casi urgenti con telegramma 48 ore prima.

I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti, e, a parità, prevale il voto del Presidente.

Alla Commissione partecipa il funzionario responsabile del procedimento dell’ufficio economia –lavoro, con funzione anche di verbalizzante.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata, per oltre tre sedute consecutive di una o più’ rappresentanti di cui alle lettere a) b) c) ed e) del precedente art.5 il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all’Ente che aveva provveduto alla prima designazione

ART.8 RICORSI

Il provvedimento dell’amministrazione Comunale di diniego dell’autorizzazione, conseguente al parere contrario della Commissione, deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla seduta in cui è stato espresso.

Contro il provvedimento dell'amministrazione Comunale che rifiuta l' autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle Leggi vigenti.

TITOLO IV

NORME PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

ART.9

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

La richiesta di autorizzazione per I' attività di barbiere e parrucchiere deve essere indirizzata al Sindaco su carta legale e contenere i, seguenti elementi essenziali:

a) cognome e nome. data e luogo di nascita, residenza del richiedente;

b) precisa ubicazione dei locali d'esercizio.

Il rilascio del titolo autorizzato è subordinato alla presentazione della seguente documentazione che potrà essere fornita successivamente:

a) Codice fiscale o numero di partita I.V.A. per le società

b) qualifica professionale del titolare o dei soci, come previsto dalle Leggi 443/85 e 1142/70 o del direttore dell’

azienda, quando trattasi di società non artigiana;

c) documentazione attestante la disponibilità dei locali:

d) atto di cessione autenticato e regi. strato, in caso di cambio di titolarità;

e) certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A. (per le società);

f) idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciata dal Responsabile del Servizio dell ' Azienda A.S.L.

ART.10

NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI L’AUTORIZZAZIONE

(6)

L'autorizzazione per l'attività di barbiere e parrucchiere è subordinata al parere obbligatorio, ma non vincolante, della Commissione. Tale parere deve essere espresso entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

L' autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all 'attività ed esibita su richiesta degli addetti al controllo, Coloro che esercitano I' attività presso Enti. Istituti. Associazioni o presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell 'autorizzazione ed esibirla agli organi di vigilanza.

ART.11

CRITERI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE- DISTANZE-

L'autorizzazione per l'attivazione di un nuovo esercizio, potrà essere rilasciata solo quando sia stata osservata la distanza prevista fra tale nuovo esercizio e quelli preesistenti e sia stato superato il rapporto che intercorre fra densità della popolazione residente e fluttuante calcolata in 5.000 unità ed il numero delle imprese già in esercizio.

Per quanto riguarda la distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, non potrà essere consentita l’apertura di un nuovo esercizio di fronte od adiacente ad uno già preesistente e dovrà essere osservata la distanza di un esercizio di barbiere o parrucchiere ogni 200 metri lineari.

L’autorizzazione per l’apertura di nuovi esercizi di barbiere o parrucchiere potrà essere rilasciata a condizione che non sia superato il rapporto di un esercizio ogni 700 abitanti considerato anche la popolazione fluttuante da calcolarsi ai sensi del comma 1.Qualora dal rapporto di cui al capoverso precedente risulti una numerazione decimale

l’arrotondamento verrà effettuato per difetto o per eccesso su base matematica.

Per la verifica del ' esistenza delle distanze minime di cui sopra gli accentratori effettueranno le necessarie

misurazioni tra gli ingressi effettivi degli esercizi congeneri secondo la via più breve e comunque nel rispetto delle norme vigenti riferite ai percorsi pedonali.

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere da svolgersi eventualmente in ospedale, ricovero per anziani non è soggetto ai criteri territoriali di cui sopra.

ART.12 INIZIO ATTIVITA’

L'attività deve essere iniziata entro sei mesi dalla comunicazione all'interessato del rilascio dell'autorizzazione.

Se I' attività non è attivata entro i termini, I 'autorizzazione viene revocata d'ufficio con provvedimento che verrà notificato ali 'interessato.

Entro 120 giorni dall'inizio dell'attività dovrà essere prodotto I 'eventuale certificato di iscrizione ali' Albo delle imprese artigiane.

ART.13 MODIFICHE

Ogni modifica strutturale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere autorizzata dalla Amministrazione Comunale, sentito il Responsabile del Servizio A.S.L.

ART.14

CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’

In caso di cessazione definitiva dell'attività il titolare deve consegnare entro 90 giorni al competente Ufficio comunale l'autorizzazione.

(7)

La consegna dell’autorizzazione al competente ufficio comunale può essere prorogata, su richiesta motivata del titolare, per ulteriori 90 giorni.

ART.15

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’

Il titolare di autorizzazione, che intenda sospendere temporaneamente Inattività per un periodo superiore ad un ese deve fare pervenire alI 'ufficio comunale apposita comunicazione almeno dieci giorni prima dell'inizio della m

sospensione stessa.

Il titolare può riattivare in qualsiasi momento l'esercizio dandone tempestiva notizia al Comune e comunque non oltre l'anno dall'inizio del periodo di sospensione.

Il termine di un anno può essere prorogato una sola volta per massimo sei mesi, solo per gravi motivi di salute, debitamente certificati. Qualora il titolare non riattivi entro i termini l' autorizzazione, sarà dichiarata decaduta e ne verrà data comunicazione alI' interessato.

ART.16

TRASFERIMENTO DELLA SEDE

I trasferimenti dell'attività di barbiere e parrucchiere nell'ambito del territorio comunale devono essere autorizzati dall ' Amministrazione Comunale, sentita la competente Commissione e fatto salvo il rispetto delle distanze di cui all’art. 11 c.2

ART.17 SUBINGRESSI

IL trasferimento in gestione o proprietà di un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell’autorizzazione sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale

Il subentrante già in possesso della qualifica professionale alla data dell’atto di trasferimento o, nel caso di subingresso mortis causa, alla data di acquisto del titolo può iniziare l’attività solo dopo aver chiesto l’autorizzazione al comune.

Il subentrante per causa di morte privo della qualifica professionale può ottenere l 'intestazione dell 'autorizzazione, per un periodo di tre anni, ove dimostri che l'attività viene esercitata da persona qualificata. Decorso tale periodo senza che il subentrante comprovi il possesso del requisito soggettivo, I' autorizzazione decade di diritto.

TITOLO V

CARATTERISTICHE DEI LOCALI

ART.18

REQUISITI IGIENICO SANITARI

I locali adibiti all' attività di barbiere e parrucchiere devono avere le caratteristiche previste dal Regolamento comunale di igiene.

ART.19

ATTIVITA’ SVOLTE NEL DOMICILIO DELL’ESERCENTE

(8)

L'attività di barbiere e parrucchiere può essere svolta anche presso il domicilio dell ' esercente a condizione che i locali ed i servizi sanitari siano funzionalmente disgiunti da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

TITOLO VI

ORARI TARIFFE E INDICAZIONI OBBLIGATORIE ART.20

ORARI

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza del

Sindaco, sentito il parere della Commissione C o m u n al e competente e le Organizzazioni Sindacali di categoria.

E' fatto obbligo della esposizione, visibile dall’ esterno, del cartello che riporti gli orari dell'esercizio e le giornate di chiusura settimanale.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse oltre l'orario solo per \'ultimazione delle prestazioni in corso.

ART.21 TARIFFE

Le tariffe devono essere esposte in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, in prossimità della cassa dell’esercizio stesso.

ART.22

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

E’ fatto obbligo do esporre all’interno dell’esercizio l’autorizzazione amministrativa nonché, per le società non artigiane, la qualifica professionale del direttore.

TITOLO VII

CONTROLLI E SANZIONI

ART.23 CONTROLLI

Gli agenti di Polizia Municipale e le forze dell’ordine possono accedere in tutti i locali in cui viene svolta, compresi quelli posti presso il domicilio dell'esercente

ART.24

SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato, sono punite secondo quanto previsto, dalla Legge n. 689 del 1981 e dal presente articolo. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono effettuati secondo quanto previsto dalle Sezioni I e II del Capo 1 della Lg. 24 novembre 1981, n. 689.

Le somme relative ad infrazioni non determinate dalle norme nazionali sono stabilite come segue :

(9)

attività svolta in forma ambulante o non autorizzata da L. 800.000 a L. 1.200.000

trasferimento dell'attività o ampliamento dell'attività non autorizzato da L. 800.000 a L. 1.200.000

omessa esposizione dell'autorizzazione da L. 30.000 a L. 120.000

omessa esposizione dei cartello orari e turni di chiusura da L. 30.000 a L. 120.000

omessa esposizione dei titolo attestante la qualifica da L. 30.000 a L. 120.000

omessa comunicazione di cessata attività all'autorità comunale competente da L. 30.000 a L. 120.000

mancata osservanza degli orari e dei turni di chiusura da L. 1.000.000 a L. 2.000.000

Il Sindaco può determinare la sospensione dell 'attività da 1 a 15 giorni in caso di particolare gravità o di recidiva.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell’arco di un triennio, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

ART.25

DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione decade qualora il titolare non attivi I 'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell '

autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salva in quest'ultimo caso, proroga non superiore a sei mesi per motivi di comprovata necessità.

L'autorizzazione viene revocata qualora vengano meno i presupposti e i requisiti alla sussistenza dei quali è stato subordinato il rilascio dell ' autorizzazione, nonché in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte dalle Autorità competenti o quando venga meno la disponibilità dei locali.

ART.26

ORDINANZA DI CESSAZIONE DI ATTIVITA’

Il Sindaco ordina la cessazione immediata dell' attività di barbiere e parrucchiere quando questa sia svolta senza la prescritta autorizzazione, ovvero nel caso in cui i locali vengano dichiarati non idonei all'esercizio dell 'attività o, quando a seguito di modifiche non autorizzate, non vengano ripristinati entro 180 giorni dalla avvenuta

contestazione.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.27

SALVAGUARDIA ATTIVITA’ ESISTENTI

Gli esercizi di barbiere e parrucchiere attualmente esistenti in misura superiore ai rapporti di cui all’art.11 vengono conservati fino alla cessazione dell’attività da parte degli attuali titolari ,fermo restando la possibilità, per i

medesimi di trasferire i suddetti esercizi mediante cessione di azienda.

(10)

ART.28

COMMERCIO COSMETICI E PRODOTTI PER L’IGIENE E LA CURA DELLA PERSONA

I titolari degli esercizi che intendono vendere anche profumi, cosmetici ed oggetti per l’ igiene e la cura della persona, devono munirsi di autorizzazione al commercio ai sensi della vigente normativa.

Detta autorizzazione non occorre, invece, alle imprese che vendono o comunque cedono alla propria clientela cosmetici strettamente necessari allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità del trattamento in corso.

ART.29

ABROGAZIONE DELLE NORME PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le norme riguardanti la materia contenute in altri regolamenti e disposizioni comunali.

Le imprese già autorizzate a svolgere I 'attività di parrucchiere solo per uomo o solo per donna possono continuare l'attività nei confronti sia dell'uomo che della donna, purché in possesso dei requisiti professionali di cui alla Legge 1142/70 e nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie.

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