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CITTA DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

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CITTA’ DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO

DEL VERDE PUBBLICO E

PRIVATO

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INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1. Finalità

Articolo 2. Oggetto

Articolo 3. Compiti del Comune Articolo 4. Rapporti con altre strutture Articolo 5. Il cittadino

Articolo 6. Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde Articolo 7. Classificazione del verde pubblico e privato

Articolo 8. Alberi monumentali e autorizzazioni Articolo 9. Alberi monumentali su aree private Articolo 10. Valorizzazione degli alberi monumentali Articolo 11. Alberi di interesse cittadino e autorizzazioni Articolo 12. Divieti

Articolo 13. Autorizzazioni

Articolo 14. Parchi e giardini comunali Articolo 15. Giardini e parchi storici Articolo 16. Verde d’arredo urbano

Articolo 17 Aree verdi libere, attrezzate e non, dedicate al gioco

Articolo 18. Aree verdi libere, attrezzate e non, dedicate agli animali da affezione

Articolo 19. Fruizione delle aree verdi, attrezzate e non, dedicate agli animali da affezione Articolo 20. Alberate

Articolo 21. Aree boschive urbane Articolo 22. Forestazione condivisa

Articolo 23. Affidamento in convenzione di aree verdi pubbliche Articolo 24. Progetto orti urbani

Articolo 25. Progetto aree verdi e orti nelle scuole

Articolo 26. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Articolo 27. Aree verdi in concessione

Articolo 28. Autorizzazione occupazione suolo pubblico Articolo 29. Zona protezione albero (ZPA)

Articolo 30. Protezione degli alberi

Articolo 31. Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche Articolo 32. Obblighi e divieti nelle aree di cantiere

Articolo 33. Deroghe

Articolo 34. Abbattimento degli alberi

Articolo 35. Criteri di riferimento delle potature Articolo 36. Divieto di capitozzatura

Articolo 37. Vegetazione e viabilità pubblica

Articolo 38. Manutenzione e pulizia di canali, cunette, fossi e siepi Articolo 39. Manutenzione ordinaria di aree verdi e/o inedificate Articolo 40. Intervento fitosanitario

Articolo 41. Salvaguardia fitosanitaria Articolo 42. Impiego di prodotti fitosanitari

Articolo 43. Interventi contro gli insetti pericolosi e fastidiosi

Articolo 44. Lotta contro la processionaria e le altre forme parassitarie

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TITOLO II LA PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO Articolo 45. Criteri generali

Articolo 46. Progettazione di aree a verde Articolo 47. Scelta delle specie

Articolo 48. Caratteristiche delle piante all’impianto Articolo 49. Distanze dai confini

Articolo 50. Distanze e modalità per i nuovi impianti e sostituzioni Articolo 51. Verde pensile

Articolo 52. Verde per parcheggi

Articolo 53. Criteri per la progettazione e l’allestimento di parchi e aree gioco Articolo 54. Indicatori dei livelli di esercizio

TITOLO III SANZIONI E VIGILANZA Articolo 55. Definizione delle sanzioni Articolo 56. Vigilanza e controlli Articolo 57. Entrata in vigore

Allegato 1: Sanzioni Amministrative

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TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Il regolamento ha come finalità la realizzazione e la conservazione del verde cittadino e stabilisce le regole per una corretta difesa delle piante e dell'ambiente nel pieno rispetto della biodiversità ed in osservanza degli indirizzi dell’Unione Europea, delle leggi Nazionali e Regionali.

Gli operatori pubblici e privati ed i cittadini osservano rigorosamente i principi fondamentali affermati nell’art.9 della Costituzione e le norme contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e nelle altre fonti di rango primario e secondario attualmente vigenti.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina:

a) la progettazione, la gestione e le norme comportamentali per la fruizione del verde pubblico del territorio comunale;

b) le modalità di tutela, manutenzione e ripristino del verde pubblico e privato.

ARTICOLO 3 – COMPITI DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale:

a) realizza e tutela il patrimonio arboreo ed arbustivo, le aiuole, le aree a prato e ogni spazio verde cittadino, garantendone la pulizia, la sicurezza e la stabilità nel tempo;

b) provvede ad individuare, catalogare, quantificare e valorizzare il proprio patrimonio verde pubblico; definisce ed approva le linee guida per assicurare gli standard minimi per la manutenzione del verde;

c) svolge un'attività d'informazione e di sensibilizzazione ed ha il compito, attraverso le responsabilità istituzionali preposte, di interagire con i cittadini singoli ed associati, informandoli delle modificazioni regolamentari che potrebbero essere adottate dall'ente, sia con riferimento all'estrinsecazione di volontà propria, sia in esecuzione di provvedimenti legislativi emessi da altri organismi;

d) promuove ogni forma di partecipazione del cittadino, singolo od associato, alle attività di tutela e valorizzazione del verde, nonché alla progettazione di nuove aree verdi, coinvolgendolo con forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata;

e) informa la cittadinanza degli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione), mediante comunicati stampa, sito internet, opuscoli illustrativi e cartellonistica di cantiere;

f) stipula appositi protocolli d'intesa con soggetti che svolgono attività coerenti con le finalità indicate dal presente articolo.

ARTICOLO 4 – RAPPORTI CON ALTRE STRUTTURE

Secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e dalle direttive della Regione e dal presente regolamento, l’ufficio competente del Comune di Campobasso coopera con le altre strutture preposte al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione

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Comunale.

ARTICOLO 5 – IL CITTADINO

Il cittadino è tenuto a salvaguardare il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico – ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica.

La gestione di un bene comune, di impatto immediato come quello delle aree destinate a verde pubblico, è oggetto privilegiato di rendicontazione sociale, in coordinamento con le direttive discendenti dalle linee guida dell'Ente e dalla normativa nazionale ed europea.

ARTICOLO 6 – SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE

Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.

L'Amministrazione promuove iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza e a diffondere le conoscenze sulle molteplici funzioni benefiche degli alberi:

ecologico-ambientale, climatica, igienico-sanitaria, termoregolatrice, di riduzione dell’inquinamento acustico, protettiva e di tutela dei suoli, ricreativa, estetica, paesaggistica.

ARTICOLO 7 – CLASSIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Il Verde Pubblico esistente nel Comune di Campobasso è così classificato:

a) alberi monumentali;

b) alberi di interesse cittadino;

c) parchi e giardini comunali;

d) giardini e parchi storici;

e) verde d'arredo urbano;

f) aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;

g) aree verdi libere, attrezzate e non, destinate agli animali da affezione;

h) aree alberate;

i) aree boschive.

ARTICOLO 8 –ALBERI MONUMENTALI E AUTORIZZAZIONI

Le caratteristiche e le modalità di individuazione ed aggiornamento degli elenchi degli alberi monumentali esistenti nel territorio cittadino sono stabiliti dalla Legge 14 gennaio 2014 n. 10 e dal Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 ottobre 2014, nonché dalla normativa regionale di riferimento, disposizioni alle quali si rinvia espressamente.

Il Comune si attiva per la tutela degli alberi monumentali, assolvendo agli adempimenti di cui alla sopra richiamata normativa, sia per l’individuazione e la catalogazione (secondo le schede contenute nel D.M.), che per la tutela e la salvaguardia, a norma dell'articolo 9 del D.M. sopra richiamato.

Il regime di tutela degli alberi monumentali è stabilito dalla normativa vigente e l’abbattimento può avvenire per esigenze di pubblica incolumità e per motivi fitosanitari, previo accertamento documentato, con metodologie di valutazione specifiche, da parte di tecnici esperti, nonché l’acquisizione del parere dei Carabinieri forestali. In caso di comprovato pericolo per la pubblica incolumità, i provvedimenti urgenti sugli alberi monumentali sono assunti dalla competente

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autorità del Comune e comunicati al Carabinieri forestali.

Per gli alberi per i quali risulta il vincolo di cui all'art. 136, comma 1, lett.

a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. ed int., l'abbattimento o altro intervento è autorizzato dal Comune solamente dopo aver accertato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative ed avuto il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio, ai sensi delle norme contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, adottato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n°42.

Per gli alberi monumentali e vincolati ai sensi del D. Lsg. 42/2004, interni ai centri abitati, successivamente al loro abbattimento, si deve procedere al ripristino del sito e quindi al reimpianto di nuovi alberi.

ARTICOLO 9 – ALBERI MONUMENTALI SU AREE PRIVATE

Per quanto attiene agli alberi monumentali siti in aree private è fatto obbligo ai proprietari di rimuovere eventuali cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

In caso d'inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno, o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari addebitando le spese al privato proprietario.

ARTICOLO 10 – VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Gli alberi inseriti nell'elenco comunale degli alberi monumentali devono essere segnalati in loco riportando idonea dicitura, il tutto a norma delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia.

Il Comune, gli enti gestori delle aree naturali protette e le associazioni possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi monumentali o tutelati, al fine di divulgarne la conoscenza nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

ARTICOLO 11 – ALBERI DI INTERESSE CITTADINO E AUTORIZZAZIONI

E' istituito presso il competente assessorato l'elenco degli “Alberi di interesse cittadino”, il cui censimento avviene d'ufficio o su richiesta di inserimento avanzata da un qualunque cittadino o da associazioni. L'iscrizione avviene sempre previo accertamento della ricorrenza dei presupposti e delle caratteristiche arboree, da parte dell'ufficio comunale competente, in contraddittorio con il proprietario dell'albero, nel caso di proprietà privata.

Tra gli alberi di interesse cittadino possono rientrare:

a) gli alberi con una circonferenza del tronco, misurata ad un'altezza di 130 cm da terra, di almeno 120 cm;

b) gli alberi di altezza pari o superiore a 12 metri;

c) gli alberi che, pur non raggiungendo le dimensioni prescritte a causa delle caratteristiche intrinseche alla specie e/o alla varietà, sono comunque di interesse;

d) gli alberi costituiti da diversi fusti che si dipartono dalla stessa ceppaia (policormici), aventi come somma complessiva delle circonferenze prese su ciascun fusto, misurata a 130 cm da terra, d i 180 cm;

e) gli alberi appartenenti a specie rare nel contesto urbano e di particolare pregio.

All'atto del loro inserimento nell'elenco, gli alberi devono essere rilevati, descritti e cartografati.

Chiunque abbia intenzione di effettuare un qualunque intervento avente lo scopo di modificare la struttura, la forma o le caratteristiche dell’esemplare arboreo (potatura drastica), o intenda abbattere un albero di interesse cittadino o, comunque, avente le caratteristiche previste nel presente regolamento, ancorché non formalmente inserito nell'elenco comunale, deve richiederne autorizzazione

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al Comune. L'ufficio competente, se lo riterrà necessario, potrà avvalersi della consulenza di esperti del settore (dottori agronomi, forestali, periti agrari, ecc. iscritti all'albo professionale).

L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza; in caso contrario la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta.

L'autorizzazione ha una validità di anni 1 a partire dalla data di rilascio (o del maturato silenzio assenso) e dovrà essere tenuta a disposizione sul luogo dell'intervento durante lo svolgimento dello stesso per eventuali controlli da parte del Comune.

Qualora l'autorizzazione riporti particolari prescrizioni (es. la ripiantumazione in sostituzione di soggetti abbattuti), gli interventi relativi dovranno essere eseguiti nell'arco dello stesso periodo di validità dell'autorizzazione.

Gli interventi devono essere effettuati preferibilmente nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile, secondo le modalità stabilite dalle "Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale" in vigore, salvo casi di particolare urgenza o di pubblica utilità.

Nel caso di richiesta di concessione edilizia, ristrutturazione e autorizzazione edilizia che comporti l’eliminazione di alberi di interesse cittadino, è necessario che detta istanza sia allegata ai progetti di rilievo planimetrico dell'area che evidenzi gli alberi esistenti, nonché la loro georeferenziazione.

In generale, comunque, in qualsiasi intervento edilizio la progettazione e le modalità di esecuzione dei lavori devono tenere conto della presenza di alberi classificati o classificabili tra quelli di interesse cittadino, in particolare per la salvaguardia degli apparati radicali e della chioma, la quale potrà essere potata secondo le disposizioni impartite da un tecnico competente degli uffici comunali, se presente, o da un consulente abilitato, a tale scopo interpellato.

L'Amministrazione Comunale, nel caso di autorizzazione all'abbattimento, richiede al proprietario di piantumare a sue spese altri alberi in sostituzione di quelli eliminati, specificandone la specie e la dimensione, ovvero approva il progetto di ristrutturazione dello spazio verde del proprietario con firma del proprio tecnico abilitato.

ARTICOLO 12 – DIVIETI

Qualunque intervento sugli alberi monumentali o protetti è vietato senza la preventiva autorizzazione, secondo le modalità previste nella legislazione nazionale e regionale di riferimento, sopra richiamata.

Ai sensi del presente Regolamento è, altresì, vietato:

a) abbattere, incendiare, danneggiare o rimuovere gli alberi di interesse cittadino o comunque quelli che, ancorché non censiti, hanno le caratteristiche per essere catalogati di interesse cittadino a norma del presente regolamento.

Per gli stessi alberi è fatto divieto:

b) di procedere a capitozzatura (eliminare il cimale) o a scalvatura;

c) di procedere a scavi, impermeabilizzazione del terreno o affastellamento di materiali ad una distanza inferiore al raggio come specificato in tabella:

CIRCONFERENZA DEL FUSTO RAGGIO DI RISPETTO DA CM 120 FINO A CM 240 Pari a m 3

DA CM 240 FINO A CM 360 Pari a m 5 OLTRE CM 360 Pari a m 8

d) di diffondere a terra sostanze nocive per le piante protette;

e) di utilizzare gli stessi alberi quali sostegni per cavi aerei, transenne, ripari, recinzioni ed altro.

Per danneggiamento si intende qualsiasi azione, diretta o indiretta, dolosa o colposa, che provochi anomalie fisiologiche e/o alterazioni morfologiche tali da predisporre la pianta a patologie o stress, ad esempio potature scorrette,

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ferite, lesioni, riporti di terra sulle radici, inquinamento del suolo, ristagni idrici, scavi, compattamenti del terreno, ecc.

Il dirigente comunale competente può concedere deroghe ai divieti di cui al precedente comma, lettera b) su presentazione di richiesta motivata e corredata da perizia tecnica, quando esistono seri rischi di incolumità pubblica o non sia possibile operare con nessun’altra tecnica che eviti l’immediato abbattimento dell’albero.

In deroga ai divieti di cui sopra, potranno essere autorizzate le eliminazioni di alberi di interesse cittadino o aventi le relative caratteristiche, ancorché non censiti, nei casi seguenti:

a) le piante risultino essere oggetto di patologie che rendano impossibile la loro conservazione, oppure risultino in condizioni di precarietà statica, tale da costituire pericolo per cose e persone;

b) le piante presentino uno sviluppo vegetativo irrimediabilmente compromesso per cause naturali (es. vento, neve), o per cause antropiche (es. errate potature eseguite nel passato, ferite da automezzi, eccessivo costipamento del terreno);

c) per sostituzione graduale di alberi in un popolamento coetaneo o para- coetaneo, maturo o stramaturo;

d) per eliminazione di specie esotiche nell’ambito di un intervento di rinaturalizzazione;

e) per eliminazione di specie estranee al contesto in interventi di ripristino storico;

f) gli alberi siano situati a distanza troppo ravvicinata da confini di proprietà o da edifici;

g) per diradamento del numero di piante perché aduggiate o soprannumerarie;

h) per comprovata necessità di procedere a scavi o a drastiche modifiche della chioma che lesionerebbero gli alberi in modo irrimediabile;

i) nel caso in cui, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, venga presentata un’ipotesi di ristrutturazione dello spazio verde ove sorgono le piante che si intendono eliminare; in tal caso la ristrutturazione dovrà essere approvata dagli uffici competenti e la realizzazione dell’intervento dovrà essere eseguita entro un anno dalla data di notifica dell'autorizzazione, unita all'approvazione, e sarà oggetto di verifica e controllo da parte del Comune.

j) le piante siano interessate da patologie trasmissibili che pregiudichino in modo certo la vita di altre piante, o per le quali sussistano norme di lotta obbligatoria mediante abbattimento.

Nei succitati casi il richiedente può allegare, alla domanda di autorizzazione, u n a relazione tecnica, perizie, progettazioni e quant'altro riterrà opportuno fornire, purché vengano prodotte da un professionista specializzato in materie botaniche: perito agrario, dottore agronomo, dottore in scienze forestali, architetto paesaggista, tecnico botanico.

Le operazioni non previste nel presente comma sono libere, sono soggette unicamente a comunicazione al Comune, senza pagamento di alcun diritto di istruttoria.

ARTICOLO 13 – AUTORIZZAZIONI

Le richieste di autorizzazione contemplate per ogni singola pratica presuppongono il pagamento delle spese di istruttoria da parte del richiedente, determinate in sede di approvazione del presente regolamento in € 25,00. Tale importo potrà essere variato successivamente, su ogni singola pratica, con deliberazione di Giunta comunale.

Resta ferma la possibilità del Dirigente dell'ufficio comunale competente di richiedere, al soggetto istante, perizie tecniche da parte di professionisti abilitati o altra documentazione integrativa nei casi in cui l’istruttoria risulti particolarmente complessa per la presenza di fattori come, ad esempio, inclinazione del tronco di oltre 15% rispetto all’asse, evidenti stati di seccume sulla chioma, costolature sul tronco, cavità del tronco, apparato radicale parzialmente rescisso, oppure in altri casi di particolare rilevanza dell'intervento.

Sono esentati dalla richiesta di autorizzazione:

a) gli interventi eseguiti direttamente o per conto della Amministrazione Comunale;

b) gli interventi obbligatori in seguito a sentenza giudiziaria;

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c) gli interventi atti a scongiurare immediati pericoli a persone e cose;

d) gli interventi all'interno di aziende vivaistiche, frutteti produttivi e frutteti familiari;

e) gli enti di ricerca o universitari operanti nel settore botanico o florovivaistico.

In ogni caso, gli interventi sugli alberi di interesse cittadino o che, ancorché non censiti, posseggano le relative caratteristiche, possono essere tempestivamente effettuati in caso di immediato pericolo per la pubblica e privata incolumità ed al fine di scongiurare le conseguenze pericolose che deriverebbero da un tardivo intervento. In questo caso, il privato che esegue l'intervento urgente ne dà motivata comunicazione al Comune, allegando l a documentazione fotografica, per il tramite del servizio della Polizia Municipale che eserciterà i dovuti controlli, trasmettendo la comunicazione ricevuta con gli allegati anche all'ufficio comunale competente nella specifica materia.

Sono esentati dalla richiesta di autorizzazione gli interventi su aree agricole anche non direttamente interessate dalle coltivazioni.

ARTICOLO 14 – PARCHI E GIARDINI COMUNALI

Il Comune realizza, manutiene e rende fruibili parchi e giardini.

Ai fini di cui al comma 1 vengono considerati “ giardini” i terreni di piccole dimensioni, specialmente se recintati o delimitati da siepi, muri e simili, coltivati con piante ornamentali e fiori, sorgenti su aree di proprietà o disponibilità comunale.

Ai fini di cui al comma 1 sono considerati “ parchi” i terreni di medie o grandi dimensioni, comprendente boschi o prati, piante ad alto fusto e aiuole inframmezzate da vialetti e stradine, aventi scopo di svago e ricreazione, specialmente se recintati o delimitati da siepi, muri e simili, coltivati con piante ornamentali e fiori, sorgenti su aree di proprietà o disponibilità comunale.

ARTICOLO 15 – GIARDINI E PARCHI STORICI

Il Comune individua e censisce i giardini e i parchi storici esistenti nel territorio comunale, siano essi pubblici o privati, riservando agli stessi tutte le tutele previste dalle leggi regionali e nazionali.

Il Comune si attiva per la tutela e la valorizzazione dei giardini e dei parchi storici e delle aree vincolate di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale, sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, presenti su tutto il territorio comunale.

Un “giardino storico” o parco storico” è una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico o artistico, presenta un interesse pubblico.

Come tale è considerato come un monumento. Esso può essere rappresentato da una villa, da un parco o d a un giardino che abbia interesse artistico o storico anche in riferimento alle bellezze naturali ivi esistenti.

Il riconoscimento dello status di giardino o parco storico avviene da parte del Comune e ai sensi del presente regolamento con l'iscrizione nell'apposito

"Archivio dei giardini e parchi storici", tenuto dal Ministero competente per la tutela del patrimonio paesaggistico.

Al fine di tutelare i giardini e i parchi storici, il Comune di Campobasso si coordina con la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e del Paesaggio.

I giardini e i parchi storici di proprietà comunale sono monitorati dall’ufficio competente, che è tenuto a far rispettare le seguenti prescrizioni:

- è vietata la realizzazione di opere, come costruzioni interrate o altro, che coinvolgano una quota superiore al 20% della superficie verde o una pari quota del patrimonio arboreo radicato sull'area del giardino o del parco storico. Il vincolo di tutela è riferito non solo al patrimonio verde, ma anche agli elementi d'arredo eventualmente presenti nell'area (per esempio fontane, panchine, vasi, cordoli d'aiuole, recinzioni, cancelli, ecc.). Ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc. deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in

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una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie;

- i giardini e i parchi storici devono essere opportunamente segnalati mediante l'apposizione di corrette indicazioni di tipo turistico;

- il Comune, gli enti gestori, i proprietari dei giardini e d e i parchi storici e le associazioni possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione dei giardini al fine di divulgarne la conoscenza, nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

ARTICOLO 16 – VERDE D'ARREDO URBANO

Sono definite “Verde d'arredo urbano” le aree verdi di piccole dimensioni, di pertinenza di edifici comunali, il cui utilizzo è limitato all'utenza di tali edifici, nonché le aree provviste di aiuole fiorite e siepi, le cui finalità sono soprattutto di carattere estetico-ornamentale, quali ad esempio aiuole, verde spartitraffico, rotatorie e fioriere. Il verde d'arredo urbano include anche le aree verdi attrezzate e non, che per caratteristiche, posizione e dimensioni risultano d'uso locale e vicinale.

ARTICOLO 17 – AREE VERDI LIBERE, ATTREZZATE E NON, DEDICATE AL GIOCO

E' definita “Area verde libera, non attrezzata, dedicata al gioco” l'area di libero accesso destinata ad attività ludiche o di socializzazione; è definita

“Area verde libera, attrezzata, dedicata al gioco” l’area di libero accesso attrezzata da strutture di ricreazione fisse o mobili.

Ogni struttura installata nelle aree a verde attrezzato deve essere accompagnata dalle istruzioni sull'uso di ciascuna di esse.

Nelle aree verdi attrezzate destinate al gioco per i bambini, che siano delimitate o no, e in prossimità delle attrezzature ludiche e ricreative, è interdetto l'accesso ai cani e agli altri animali da compagnia, anche se legati al guinzaglio e/o forniti di museruola.

I predetti divieti devono essere segnalati mediante appositi cartelli.

ARTICOLO 18 – AREE VERDI LIBERE, ATTREZZATE E NON, DEDICATE AGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

Nei parchi o nelle aree verdi della città possono essere individuate aree, attrezzate o non, dedicate al gioco, allo sgambamento e alla socializzazione degli animali d’affezione.

E' definita “Area verde libera non attrezzata, dedicata agli animali d'affezione”

l'area di libero accesso dedicata al gioco, allo sgambamento e alla socializzazione degli animali d’affezione; è definita “Area verde libera attrezzata, dedicata agli animali d'affezione” l'area di libero accesso, caratterizzata dalla presenza di strutture fisse o mobili, e finalizzata ad attività rivolte al gioco, allo sgambamento ed alla socializzazione degli animali d’affezione.

Dette aree devono essere opportunamente recintate.

Il Comune di Campobasso si riserva la facoltà di affidare a soggetti terzi la gestione delle aree dedicate agli animali da affezione.

Il Comune di Campobasso può autorizzare all'interno delle aree in oggetto iniziative finalizzate alla promozione di un corretto ed equilibrato rapporto uomo-animale.

ARTICOLO 19 – FRUIZIONE DELLE AREE VERDI, ATTREZZATE E NON, DEDICATE

AGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

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All’interno delle aree di sgambamento riservate ai cani:

1. l’accesso è libero e consentito dalle ore 6.00 alle ore 23.30;

2. è necessario chiudere sempre il cancello di ingresso;

3. sono ammessi cani di tutte le taglie e razze, in regola con le vaccinazioni e i trattamenti antiparassitari previsti dalla normativa nazionale;

4. non è consentito l’accesso alle femmine in calore o ai cani convalescenti;

5. i cani potranno essere lasciati liberi (senza guinzaglio e non in braccio), sempre e comunque con la supervisione del proprietario/conduttore, che non potrà allontanarsi e lasciare incustodito il proprio cane;

6. tutti i frequentatori dovranno aver cura di mantenere le aree pulite da deiezioni o altri rifiuti, nonché evitare il danneggiamento delle eventuali attrezzature presenti;

7. previa verifica della presenza di altri cani, è necessario che il proprietario/conduttore del cane verifichi, sentiti i rispettivi proprietari, la compatibilità caratteriale e comportamentale di questi con il proprio;

8. è consentito l’ingresso a cani poco socievoli, dal carattere aggressivo o troppo vivaci solo se l’area risulta vuota; in caso contrario, sarà cura dei proprietari/conduttori dei cani già presenti all’interno dell’area di garantire l’alternanza, e quindi l’accesso del cane “poco socievole”, dopo un tempo di attesa massima di 20 minuti;

9. nel limite del possibile, dovranno essere evitati latrati e comportamenti eccessivamente vivaci in grado di arrecare disturbo ai presenti o alle abitazioni vicine all’area di sgambamento;

10.ogni danno a cose, persone o cani è a carico esclusivo del proprietario/

detentore, che è tenuto a rispettare attentamente il presente regolamento, il cui estratto dovrà essere affisso all’interno dell’area;

11.non è consentito introdurre cibo, né per cani, né per persone;

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è vietato l’ingresso ai minori di anni 14 se non accompagnati.

L’inosservanza delle predette norme comporterà l’applicazione delle sanzioni previste nell’Allegato 1 del presente regolamento. Al raggiungimento di numero tre sanzioni comminate al medesimo frequentatore dell’area, a quest’ultimo sarà inibito, con specifico atto di diffida, l’accesso all’area di sgambamento per un periodo di anni uno.

ARTICOLO 20 – ALBERATE

E' definita “Alberata” ogni fila d'alberi che sia stata piantata lungo una strada, un viale o un corso d’acqua al fine di migliorarne l'aspetto ed il decoro.

Le alberate costituiscono elemento fondamentale del decoro cittadino e sono pertanto un patrimonio da tutelare, difendere e rinnovare.

ARTICOLO 21– AREE BOSCHIVE URBANE

Sono definite “Aree boschive urbane” quelle aree verdi naturali, semi naturali o artificiali formate dall'insieme della vegetazione arborea ed arbustiva compresa nell’ambito urbano e suburbano, che ha valore ecologico sia come core area che come corridoio ecologico per le specie animali e vegetali. Occupano una superficie minima di 500 m2 e hanno un grado di copertura arboreo-arbustiva maggiore del 10%.

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Al fine di tutelarne e preservarne gli habitat naturali, all’interno delle predette aree boschive comunali è fatto assoluto divieto:

- di accedere e transitare con veicoli a motore (quad, fuoristrada, automobili, motocicli), anche su sentieri, percorsi e camminamenti non asfaltati; sono esenti dal divieto i mezzi di soccorso, di assistenza sanitaria e veterinaria, i mezzi delle forze di polizia e addetti alla vigilanza, nonché quelli regolarmente ed espressamente autorizzati;

- di esercitare l'attività di campeggio, caravanning e sosta al di fuori delle aree appositamente attrezzate;

- di accendere fuochi al di fuori delle aree appositamente attrezzate o di compiere qualunque altra operazione che possa arrecare danno o pericolo d'incendio nelle vicinanze di boschi, siepi, o altro tipo di vegetazione, oltre che intralcio al transito degli escursionisti;

- di danneggiare la vegetazione arborea e arbustiva presente, nonché calpestare i suoli forestali durante il periodo successivo ad eventuali tagli boschivi autorizzati;

- di abbattere o sradicare piante in piedi, ancorché secche o seccaginose, di tagliare i rami secchi delle piante radicate, di danneggiare in qualsiasi modo il suolo e il soprassuolo;

- di raccogliere i prodotti del sottobosco oltre i limiti previsti per legge;

- di limitare il libero deflusso delle acque nei deviatori e nei fossi laterali, occludendoli o danneggiandoli;

- di apportare o spargere fango, detriti o materiale di qualsiasi specie, anche se di natura organica, sui sentieri e nelle loro immediate vicinanze.

Sul territorio comunale sono individuate le seguenti aree boschive di particolare pregio:

“Foce”, “Collina San Giovannello”, “Bosco di V. Conte Rosso/S. Prov. n. 57” (F.

n. 135, p.lla 419), “Bosco Faiete”, “Monte Vairano” (F. n. 63, p.lle 148,61, 62, 116), “Collina Monforte”.

Monte Vairano e Collina Monforte sono definiti SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai sensi della normativa europea e nazionale di settore e da esse tutelati insieme alle loro specie animali e vegetali.

ARTICOLO 22 – FORESTAZIONE CONDIVISA

L’Amministrazione comunale offre la possibilità ai cittadini che ne facciano richiesta, singoli o associati, di piantare un albero o un arbusto nelle aree pubbliche del territorio comunale. La richiesta potrà essere avanzata all’Amministrazione come donazione della pianta alla città, oppure in occasione di particolari eventi (nascite, decessi, ricorrenze di vario tipo, ecc), cui associare la pianta che verrà messa a dimora. La concessione del sito di impianto sarà rilasciata a seguito di istruttoria a cura del Servizio verde pubblico del Comune di Campobasso e disciplinata da specifico regolamento.

ARTICOLO 23 – AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE

Al fine di perseguire il miglioramento della qualità e della consistenza del verde pubblico, il Comune di Campobasso può affidare, attraverso la formula dell’”adozione”, la manutenzione di aree e spazi verdi di proprietà o di gestione comunale a cittadini, condomìni, imprese, associazioni, enti, istituzioni scolastiche, circoli ed altri soggetti privati o pubblici che vi abbiano interesse.

Coloro che si impegnano ad adottare detti spazi verdi hanno l’obbligo di mantenere,

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conservare e migliorare le aree pubbliche sulla base di convenzioni all’uopo stipulate.

ARTICOLO 24 – PROGETTO ORTI URBANI

Al fine di offrire la possibilità di produrre una parte del proprio fabbisogno quotidiano di ortaggi in maniera ecologicamente e socialmente sostenibile, il Comune di Campobasso concede in comodato d’uso aree di verde pubblico urbano a cittadini o associazioni. Dette aree vengono denominate ”Orti Urbani”.

La concessione dell’area sarà rilasciata a seguito di istruttoria a cura del Servizio verde pubblico del Comune di Campobasso e disciplinata da specifico regolamento.

Coloro che si impegnano a coltivare un orto urbano hanno l’obbligo di mantenerne decoro e funzione sociale, sulla base della convenzione all’uopo stipulata.

ARTICOLO 25 – PROGETTO AREE VERDI E ORTI NELLE SCUOLE

Il Comune di Campobasso promuove le iniziative e i progetti, intraprese da ogni istituto scolastico di ogni ordine e grado, finalizzate a favorire l’apprendimento e la conoscenza nei bambini e nei ragazzi dell’importanza delle aree verdi e/o del funzionamento e della gestione di un orto didattico. Le scuole dovranno comunque mettere a disposizione lo spazio in cui realizzare l’esperienza di giardinaggio od orticoltura didattica e dovranno impegnarsi a promuovere la fruizione delle proprie aree esterne.

ARTICOLO 26 – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Comune si riserva di predisporre linee d'indirizzo che integrino il complesso normativo in tema di conservazione della vegetazione arbustiva, arborea ed erbacea e degli spazi verdi, ed effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree, in proprio o mediante affidamento a terzi dei servizi/lavori.

Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il direttore dei lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce la corretta esecuzione degli interventi. In caso di mancata osservanza del presente regolamento, egli provvede ad inviare una segnalazione all’ufficio comunale competente che, effettuati gli opportuni controlli, stabilisce le operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale corrispettivo economico, da addebitare all'impresa, compensativo del danno biologico prodotto.

Qualora i lavori colturali previsti dal presente articolo non vengano eseguiti in modo corretto, o come indicato dall’ufficio competente, all'impresa esecutrice dei lavori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista.

ARTICOLO 27 – AREE VERDI IN CONCESSIONE

I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde d’uso collettivo (cimiteri, scuole, Azienda Sanitaria Ospedaliera, chiese e conventi, impianti sportivi, aree militari, aree industriali, Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio del Molise, la Provincia di Campobasso) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del presente regolamento. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi sono in carico al concessionario gestore, che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell’articolo n. 2051 del Codice Civile, con l’obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente regolamento. I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti all’approvazione dell’ufficio comunale competente.

Per qualsiasi intervento edificatorio all’interno dell’area verde pubblica

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oggetto di concessione, valgono le prescrizioni dettate dal presente regolamento. Per intervento edificatorio s’intende ogni intervento, permanente o temporaneo (tettoie, recinzioni, ecc.), di manutenzione ordinaria o straordinaria dei sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo, da parte di concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica.

ARTICOLO 28 – AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Tutte le richieste di occupazione di suolo pubblico che interessino un’area a verde dovranno essere inoltrate al Servizio verde pubblico del Comune che dovrà esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante.

ARTICOLO 29 – ZONA PROTEZIONE ALBERO (ZPA)

Si definisce Zona Protezione Albero (ZPA) la distanza minima dal tronco che deve essere rispettata per evitare danni nel breve periodo (riduzione dell’apparato radicale, danneggiamenti vari diretti al tronco e alle branche) e nel medio- lungo periodo, di solito causati da agenti biotici di stress o agenti di malattia, che invadono le piante portandole alla morte.

La ZPA deve essere calcolata in relazione alla circonferenza del fusto secondo la seguente formula ZPA = circonferenza*17/3,14=circonferenza*5,4.

L’ufficio competente può aumentare l’area della ZPA per gli alberi monumentali o per altra motivata esigenza.

ARTICOLO 30 – PROTEZIONE DEGLI ALBERI

Nelle aree sottostanti e circostanti le ZPA (Zona Protezione Albero), o sulle piante stesse, è vietato:

a) lo sversamento o lo spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, oli, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;

b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;

c) l’impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;

d) lo scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi, allo scopo di preservare l’integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e, qualora sia necessaria la loro rimozione, questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;

e) il causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;

f) l’affissione diretta con chiodi, l’apposizione di cavi - ad esclusione di quelli a scopo ornamentale e comunque debitamente autorizzati -, filo di ferro o materiale inestensibile sulle piante. In caso di eventi o manifestazioni a carattere temporaneo, comunque di durata non superiore ai 30 giorni, le alberature con circonferenza di almeno 70 cm (misurata a 1 metro dal suolo) potranno essere utilizzate come sostegno per cavi o tiranti di attrezzature o allestimenti scenici, esclusivamente mediante applicazione di occhielli di corda ai tronchi o ai rami. Gli occhielli di corda dovranno essere opportunamente applicati al di sopra di bendaggi in tessuto o in gomma morbida, atti a proteggere le parti di tronchi e rami da abrasioni o danneggiamenti di qualsiasi natura.

g) il riporto o l’asporto di terreno, il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere e di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali; inoltre, è vietato l’interramento d’inerti o di materiali d’altra natura, che vari il piano di

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campagna;

h) il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell’apparato radicale stesso;

i) il costipamento e la vibratura.

Alla base delle alberature, sulle banchine, sulle superfici pavimentate contraddistinte da superfici ampiamente impermeabilizzate, ai lati delle strade e nelle aree di parcheggio, deve sempre essere previsto uno spazio libero, non pavimentato, di terreno permeabile che permetta u n regolare sviluppo, l a crescita e l a funzionalità degli apparati radicali, nonché una riduzione dei danni dovuti all’accrescimento delle radici nelle adiacenti superfici pavimentate.

Le aiuole destinate alle alberature stradali devono essere le più ampie possibili, con fondo drenante, né costipato e né cementato, sufficientemente profondo, che preveda la possibilità di un’estensione laterale degli apparati radicali delle piante nello spazio sottostante le superfici pavimentate.

Al fine di garantire un utile incremento della superficie permeabile non pavimentata, in assenza di vincoli di altra natura, l’aiuola destinata alle alberature può essere ampliata in senso longitudinale mantenendo inalterata la larghezza minima indicata.

Le migliori condizioni di sviluppo e adattamento degli alberi si ottengono destinando loro un’aiuola continua della stessa larghezza indicata, libera da pavimentazioni, inerbita o ricoperta di materiale inerte con funzione drenante (ghiaia, ciottoli, ecc.).

ARTICOLO 31 –INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO IN PROSSIMITÀ DELLE ALBERATURE PUBBLICHE

Gli scavi per la posa in opera dell’impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali.

Le radici più grosse dovranno essere sottopassate dalle tubazioni mediante l e lavorazioni a mano e l’utilizzo di spingitubo, al fine di non provocare ferite, e dovranno essere protette dal disseccamento mediante d e l l a juta regolarmente inumidita.

Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni nei lavori, gli scavi dovranno essere provvisoriamente riempiti, o comunque mantenuti umidi, ed in ogni caso le radici dovranno essere protette con un’apposita stuoia e mantenute umide.

Nel caso di pericolo di gelo, le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere provvisoriamente coperte con materiale isolante.

I lavori di livellamento nell’area radicale sono da eseguirsi a mano.

Analogamente, tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

ARTICOLO 32 – OBBLIGHI E DIVIETI NELLE AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti che possano evitare di danneggiare o compromettere la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso.

La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma e all’apparato radicale.

Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, la protezione dovrà interessare il fusto d e i singoli alberi fin dal colletto attraverso l’impiego

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di tavole in legno o in altro idoneo materiale, dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull’intera circonferenza, previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale).

In caso di necessità, andrà essere protetta anche la chioma dell’albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

Per quanto riguarda le richieste di autorizzazione riguardanti aree interessate da interventi edilizi, queste dovranno essere corredate da documentazione fotografica di tutti gli alberi che sorgono nel lotto edificabile con relativo rilievo planimetrico.

Nei nuovi insediamenti residenziali, durante l’esecuzione dei lavori, le aree destinate alle opere attinenti il verde pubblico (sistemazione dei terreni, impianto di alberature e arbusti, semina dei tappeti erbosi, impianti irrigui, viabilità interna, illuminazione pubblica e arredi) dovranno essere opportunamente preservate al fine di mantenere i terreni qualitativamente integri.

In tali aree è fatto obbligo di conservare inalterate le caratteristiche fisiche e strutturali del suolo ed è altresì vietato l’interramento, anche temporaneo, del materiale di cantiere e qualsiasi altro tipo di discarica.

ARTICOLO 33 – DEROGHE

Eventuali deroghe alle distanze minime indicate nel presente regolamento potranno essere concesse dall’ufficio comunale competente, previa documentata e provata motivazione.

Sono ammissibili deroghe in occasioni di lavori nel sottosuolo che interessino canalizzazioni e cavidotti già esistenti nei seguenti casi:

a) per scavi necessari sia alla manutenzione ordinaria e straordinaria che al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità ricadenti all’interno delle ZPA;

b) per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o per la manutenzione straordinaria di un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;

c) per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.

Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi saranno effettuati a mano, previa messa in evidenza dell’apparato radicale interessato, con soffiatori ad alta pressione od aspiratori, allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la protezione o la potatura e disinfezione.

Sono ammissibili deroghe, su prescrizione e autorizzazione scritta del Servizio verde pubblico, rispetto al divieto di transito dei mezzi. Qualora non si possa evitare di transitare all’interno dell’area di pertinenza, la superficie di terreno interessata dovrà essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale dovranno essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.

ARTICOLO 34 – ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI

E’ fatto obbligo al proprietario di un albero di provvedere al suo abbattimento nei seguenti casi:

a) per disposizione dell’autorità giudiziaria;

b) per ragioni di pubblica utilità su disposizione delle autorità amministrative competenti;

c) in caso di grave ed imminente pericolo per l’incolumità delle persone.

Al di fuori dei succitati casi, non è consentito l’abbattimento di alberi che abbiano una circonferenza del tronco, ad un metro dal suolo, uguale o superiore a 60 centimetri senza l’autorizzazione dell’ufficio comunale competente.

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ARTICOLO 35 – CRITERI DI RIFERIMENTO DELLE POTATURE

La potatura è un intervento che riveste carattere di straordinarietà, che va eseguita con la dovuta accortezza, essendo la stessa orientata a mantenere piante sane, piacevoli alla vista.

L’ufficio comunale competente, sentito un tecnico botanico, programma opportunamente le periodiche potature delle alberate, al fine di garantire il contenimento delle chiome ed impedire possibili danni all’incolumità pubblica e privata.

Le potature di alberi e siepi saranno comunque limitate il più possibile, al fine di consentire la possibilità di rifugio per l’avifauna e la chirotterofauna;

in ogni caso, da ogni esemplare arboreo non potrà essere rimosso più del 30% delle sue foglie.

Gli interventi di potatura saranno programmati in inverno, in tarda primavera o estate e, comunque, al di fuori della stagione di nidificazione degli uccelli (da marzo a luglio).

E’ compito dell’ufficio comunale competente valutare i casi nei quali la potatura, non eseguita a regola d’arte, costituisca un danno per il patrimonio verde e segnalare i casi alle competenti autorità.

ARTICOLO 36 – DIVIETO DI CAPITOZZATURA

Salvo espressa deroga rilasciata dall’ufficio comunale competente, previa acquisizione di un parere tecnico botanico, è fatto divieto di praticare la capitozzatura.

ARTICOLO 37 – VEGETAZIONE E VIABILITÀ PUBBLICA

I proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo delle aree sulle quali insista la vegetazione hanno il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la stessa non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti. In particolare essi dovranno assicurare la visibilità e la fruibilità della segnaletica degli specchi riflettenti e della carreggiata. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà privata ed estendersi su fondo pubblico solo quando l’aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 metri rispetto al piano di calpestio.

In caso di caduta di alberi su suolo pubblico, i proprietari o possessori sono tenuti a una loro tempestiva rimozione, dandone avviso agli uffici comunali preposti. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro rami o apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo o di difficoltà per il transito veicolare e/o pedonale, dovranno essere opportunamente potati, o nel caso rimossi, a cura e a spese dei proprietari o possessori, che dovranno anche risarcire eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico. Proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo rispondono in solido dell’adempimento.

ARTICOLO 38 – MANUTENZIONE E PULIZIA DI CANALI, CUNETTE, FOSSI E SIEPI

Al fine di prevenire i fenomeni di allagamento, smottamento e frane a seguito di precipitazioni piovose, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni siti nel territorio comunale devono ripristinare i solchi di scolo, ovvero dotare i fondi di canali ben regimati, con pendenze tali da consentire il convogliamento e/o lo smaltimento delle prime acque meteoriche.

Nei casi di fondi limitrofi o frontisti a strade di uso pubblico, i proprietari o possessori devono evitare l’invasione dei marciapiedi, delle sedi stradali e delle cunette da parte di arbusti, rami o altra vegetazione, nonché che terra e detriti costituiscano occasione di pericolo per pedoni ed autoveicoli, rispettando i limiti del terreno asservito alla strada.

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In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, fermo restando l’applicazione di sanzioni più gravi, verrà comminata ai trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 oltre all’addebito delle spese per gli interventi sostitutivi effettuati dall’Amministrazione comunale. Proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo rispondono in solido dell’adempimento.

ARTICOLO 39 – MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI E/O INEDIFICATE

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, sia rurali che urbani adiacenti ad abitazioni private, strade, piazze, viali, marciapiedi ed aree pubbliche, devono assicurare il decoro e la perfetta pulizia dei luoghi con un minimo di due cicli di lavoro da effettuarsi, il primo, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, ed il secondo entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno.

Gli interventi riguardano:

a) il taglio dell’erba e della vegetazione in generale, la rimozione dello sfalcio e dei rifiuti;

b) la regolazione delle siepi, i l taglio dei rami delle alberature e l a rimozione dello sfalcio e dei rifiuti;

c) il taglio delle radici ed in generale delle parti arboree che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o ai luoghi sottoposti al pubblico passaggio.

I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogni qualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.

Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, fermo restando l’applicazione di sanzioni più gravi, verrà comminata ai trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 oltre all’addebito delle spese per gli interventi sostitutivi effettuati dall’Amministrazione comunale.

Proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo rispondono in solido dell’adempimento.

Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, dovranno essere rimossi a cura e a spese dei proprietari, che dovranno anche risarcire il Comune delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate dalle radici saranno ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.

Il Sindaco può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.

Prima di procedere all'abbattimento degli alberi di cui ai precedenti due paragrafi, dovrà essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti manifestatisi. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere la piantumazione compensativa, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

È fatto obbligo ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di effettuare la manutenzione ai fabbricati rurali ed ai muri di contenimento del terreno fronteggianti le strade.

È fatto obbligo della pulitura e ripristino delle ripe, delle cunette/zanelle, delle scarpate laterali delle strade e dei fossi ristretti o aboliti, per la caduta di terra o altro materiale; è fatto, altresì, obbligo della sistemazione degli stessi in modo tale da impedire franamenti del corpo stradale e allagamenti della carreggiata con disagi e pericoli per la circolazione stradale.

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19 ARTICOLO 40 – INTERVENTO FITOSANITARIO

Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci, sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie e alle avversità delle piante.

Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esse esplichino, in maniera ottimale, la loro funzione ecologica ed ornamentale.

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell’ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

a) la scelta di specie adatte al contesto bioclimatico locale, al sito e all’effettivo spazio disponibile;

b) l’impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;

c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;

d) l’adeguata preparazione dei siti d’impianto;

e) il rispetto delle ZPA indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse dal calpestio.

Tali indicazioni pongono l’accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità di difesa naturale della pianta stessa, rendendola maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari.

ARTICOLO 41 – SALVAGUARDIA FITOSANITARIA

Per ciò che riguarda tutti i nuovi impianti arborei, arbustivi ed erbacei, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dovranno conservare e rendere disponibile la dichiarazione certificativa dell’assenza da malattie o patologie, relativa a ogni specie, (vedi cancro colorato: Platanus, ecc.) per i controlli disposti dall’ufficio comunale competente. È altresì cura del fornitore conservare copia del passaporto fitosanitario. In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l’Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l’esecuzione di specifici interventi fitosanitari e l’abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili.

I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti dovranno essere realizzati ricorrendo preferibilmente a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche a tossicità bassa o nulla per l’uomo, per la fauna e la flora selvatica. I trattamenti chimici dovranno essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile, all’endoterapia. Le concimazioni dovranno essere eseguite con sostanze in quantità e con modalità tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto del suolo e delle acque. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dovranno dimostrare di aver ottemperato alle misure di lotta obbligatoria previste dall’autorità competente.

ARTICOLO 42 – IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando si riscontra e si documenta l’impossibilità del ricorso a tale strumento d’intervento, dovranno essere usati preferibilmente fitofarmaci a basso impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

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In caso di disponibilità saranno da preferire i prodotti endoterapici.

In caso di utilizzo di fitofarmaci, si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:

a) efficacia nella protezione delle piante ornamentali;

b) registrazione in etichetta per l’impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;

c) bassa tossicità per l’uomo e per gli animali;

d) scarso impatto ambientale;

e) assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;

f) rispetto delle normative vigenti in materia;

L’impiego di detti prodotti dovrà essere effettuato da ditte specializzate o preventivamente autorizzate dall’ufficio competente del Comune di Campobasso.

E’ fatto obbligo alle ditte interessate d i effettuare trattamenti di questo tipo informando preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata dall’intervento.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell’intervento, dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l’organismo utilizzato, l’elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche che, potendo interferire negativamente sull’attività dello stesso, dovranno essere vietate. Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli saranno fornite e qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata. E’ vietato, salvo specifica autorizzazione, l’utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn (ex I e II classe tossicologica) all’interno del perimetro urbano.

E’ vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l’attività degli insetti pronubi.

In attuazione delle disposizioni attualmente vigenti, è vietato l’uso di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva “glifosato”.

ARTICOLO 43 – INTERVENTI CONTRO GLI INSETTI PERICOLOSI E FASTIDIOSI

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo d’aree aggredite da insetti pericolosi e fastidiosi sono tenuti a darne comunicazione immediata alle competenti autorità comunali e sanitarie seguendo ed attuando le prescrizioni da esse indicate.

L’ufficio comunale competente, di concerto con l’autorità sanitaria, definisce il protocollo di contrasto e provvede a darne adeguata comunicazione ed informazione a tutti i soggetti interessati, con le modalità ritenute più idonee ed efficaci.

ARTICOLO 44 – LOTTA CONTRO LA PROCESSIONARIA E LE ALTRE FORME PARASSITARIE

La lotta contro la processionaria del pino, “Traumatocampa pityocampa”, è obbligatoria.

Nelle aree in cui la presenza dell’insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo, avvalendosi della Polizia Municipale o delle altre autorità competenti, la struttura comunale prescrive le modalità di intervento della lotta obbligatoria.

Gli interventi prescritti ai sensi del comma precedente saranno effettuati a cura e a spese dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo,

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responsabili in solido delle piante infestate entro sette giorni dalla notifica del provvedimento.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo, fermo restando l’applicazione di sanzioni più gravi, verrà comminata ai trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 oltre all’addebito delle spese per gli interventi sostitutivi effettuati dall’Amministrazione comunale.

Le lotte parassitarie obbligatorie per le piante ornamentali attualmente riguardano il cancro colorato del platano ed il colpo di fuoco batterico, e vengono realizzate in applicazione di quanto previsto nei rispettivi decreti del Ministero delle Politiche Forestali.

TITOLO II: LA PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 45 – CRITERI GENERALI

Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri:

a) scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella fascia climatica dell’area della collina sannita ed utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;

b) rispetto della biodiversità in ambito urbano;

c) rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali;

d) corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;

e) scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;

f) diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;

g) ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;

h) facilità di manutenzione;

i) rispetto della funzione estetica del verde;

j) adozione delle precauzioni che consentono una più accurata gestione delle stesse;

k) adozione di tecniche e pratiche rientranti tra quelle raccomandate dall’ingegneria naturalistica.

ARTICOLO 46 –PROGETTAZIONE DI AREE A VERDE

La progettazione del verde pubblico, sia d’iniziativa pubblica che privata, nell’ambito d’interventi urbanistici esecutivi, ovvero d’interventi edilizi diretti limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente regolamento e degli strumenti urbanistici vigenti e tale conformità deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica allegata al progetto, unitamente all’analisi ambientale (condizioni pedoclimatiche) e all’analisi dell’utenza (scopi e funzioni della realizzazione), per poter valutare le potenzialità del sito e definire l’impianto vegetazionale e il relativo piano di manutenzione.

Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale (aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai maggiori corsi d’acqua, aree

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