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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.9.2005 COM(2005) 450 definitivo 2005/0179 (COD)

Proposta di

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione:

La Carta europea di qualità per la mobilità

(presentata dalla Commissione)

(2)

RELAZIONE 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Ragioni e obiettivi della proposta

La mobilità è uno dei principali obiettivi delle politiche dell’Unione europea in tema di istruzione e formazione, definito agli articoli 149 e 150 del trattato. Essa non solo aiuta a sviluppare la cittadinanza europea e una coscienza europea accrescendo la comprensione della diversità culturale e linguistica, ma contribuisce anche alla costruzione di uno spazio europeo dell’istruzione e della formazione, secondo l’obiettivo strategico del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000.

Sin dalla loro istituzione i programmi d’istruzione e di formazione dell’UE hanno contribuito in modo sostanziale al conseguimento di questo obiettivo. Il programma Erasmus, grazie al quale più di un milione di giovani ha studiato in un altro Stato membro nel corso degli studi universitari, è un buon esempio di azione emblematica, una delle rare iniziative dell’UE conosciuta da un gran numero di cittadini. Questi programmi, che riguardano scuole, università, l’istruzione e la formazione professionale nonché la formazione per gli adulti1, hanno contribuito allo sviluppo di un senso di “cittadinanza europea”, sia nei partecipanti, sia nel loro ambiente, in genitori, parenti, amici e colleghi di lavoro.

Gli obiettivi della presente proposta sono sostanzialmente i seguenti:

formulare un insieme di principi comuni che consenta di rafforzare l’efficienza e l’efficacia di tutti i tipi di mobilità organizzata a fini di apprendimento;

in particolare, fornire un punto di riferimento a tutte le parti interessate nel contesto del programma integrato sull’apprendimento permanente proposto dalla Commissione per il periodo 2007-2013.

L’adozione della presente proposta dovrebbe condurre a numerosi risultati positivi:

o un ulteriore incentivo alla mobilità a fini di apprendimento, che è importante per lo sviluppo personale, ma consente ai cittadini dell’UE anche di esercitare il diritto fondamentale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

o la mobilità arricchisce l’esperienza dell’apprendimento e promuove il trasferimento delle conoscenze, innalzando il livello globale della qualità dei sistemi d’istruzione e di formazione europei. Questo avvicinerà l’Europa al conseguimento dell’obiettivo di diventare l'economia basata sulla conoscenza più innovativa e più competitiva del mondo;

o ripercussioni positive sono previste anche sul mondo del lavoro, sulla capacità di ricerca a livello europeo e (come indicato sopra) sulla nuova generazione di

1 Il programma Socrates riguarda le scuole (Comenius), l’istruzione superiore (Erasmus) e la formazione per gli adulti (Grundtvig), mentre il programma Leonardo da Vinci è destinato all’istruzione e alla formazione professionale.

(3)

programmi d’istruzione e di formazione proposti dalla Commissione nel 2004.

La presente proposta non mira a definire un quadro normativo vincolante a livello europeo. Anche se il trattato lo consentisse - ma non è questo il caso - sarebbe del tutto inappropriato. Gli Stati membri possono tuttavia ispirarsi alla raccomandazione per intervenire appropriatamente. La raccomandazione per sua natura è destinata a fungere da punto di riferimento, al fine di promuovere la trasparenza e il coordinamento delle iniziative in tema di mobilità e di contribuire a generare un clima di reciproca comprensione.

• Contesto generale

Negli ultimi cinque anni le istituzioni dell’UE hanno adottato una serie di strumenti connessi alla mobilità. I più significativi sono presentati di seguito.

Dopo una riunione informale dei ministri dell’istruzione a Parigi nel settembre 2000 il Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000 ha sostenuto un piano d’azione per la mobilità. Il piano comprende un “pacchetto” di provvedimenti relativi alla mobilità:

iniziative per favorirla, finanziamenti, tipi di mobilità e infine provvedimenti volti a valorizzare i periodi di mobilità e a garantire il riconoscimento dell’esperienza acquisita.

Al piano d’azione è seguita, nel luglio 2001, l’adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori2. La raccomandazione ha creato il contesto per la promozione della cooperazione politica, al fine di accrescere la mobilità nel settore dell’istruzione e della formazione. L’obiettivo era eliminare gli ostacoli alla mobilità nonché assicurare una preparazione migliore e un’accoglienza più efficace all’arrivo, ma viene anche affrontata la questione del riconoscimento dell’esperienza acquisita all’estero.

La Commissione viene inoltre invitata ad istituire un gruppo di esperti degli Stati membri destinato a coordinare l'attuazione della raccomandazione. Il presente progetto di raccomandazione si fonda sul lavoro di tale gruppo, presentato nella relazione biennale del 2004.

Nel febbraio 2002 la Commissione ha adottato un piano d’azione per le competenze e la mobilità3 inteso a promuovere il principio della libera circolazione dei lavoratori, a sottolineare l’importanza della mobilità per la strategia dell’occupazione dell’UE e ad aprire i mercati del lavoro europei, affinché siano accessibili a tutti dal 2005.

Oltre a tutto questo la Commissione organizzerà nel 2006 l’anno europeo della mobilità dei lavoratori, al fine di far conoscere meglio i diversi aspetti legislativi connessi a questo settore, come la trasferibilità dei diritti di pensione, nonché i vantaggi della mobilità per lo sviluppo della carriera dei lavoratori e gli strumenti europei

2 GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.

3 COM(2002) 72 def.

(4)

esistenti a favore della mobilità.

Inoltre la Commissione, nella comunicazione del 2001 intitolata “Una strategia di mobilità per lo spazio Europeo della ricerca”4 e sostenuta dal Consiglio5, ha individuato iniziative concrete a livello comunitario e nazionale volte a sfruttare la mobilità come strumento essenziale per l'evoluzione delle carriere e per la costruzione di uno spazio europeo della ricerca, nonché come premessa per accrescere le capacità e i risultati europei nel settore della ricerca.

Le questioni inerenti alla mobilità sono state integrate in seguito nel programma di lavoro generale “Istruzione e formazione 2010”, che costituisce l’aspetto della Strategia di Lisbona relativo a istruzione e mobilità. Nel quadro di tale programma gli Stati membri e la Commissione cooperano su questioni connesse all’istruzione e alla formazione. La mobilità è esplicitamente menzionata in uno dei 13 obiettivi di tale programma, approvato dal Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002. Nel febbraio 2004 il Consiglio e la Commissione hanno presentato al Consiglio europeo la prima relazione intermedia congiunta6 su tale processo. La relazione sottolinea la necessità di accrescere il livello e la qualità della mobilità nel settore dell’istruzione e della formazione.

Nel contesto della relazione di controllo a norma del programma di lavoro “Istruzione e formazione 2010” il gruppo di esperti istituito a norma della prima raccomandazione ha elaborato una proposta di “Carta di qualità per la mobilità nel settore dell’istruzione e della formazione”, il cui contenuto è stato presentato a Rotterdam alla riunione informale dei ministri dell’istruzione del 12 luglio 2004. La presidenza neerlandese ha concluso dal dibattito che vi era consenso sui principi che potrebbero ispirare gli aspetti qualitativi della mobilità nella nuova generazione di programmi in tema di istruzione7. La raccomandazione proposta, basata in larga misura sui lavori menzionati, presenta in forma sintetica e facilmente comprensibile i principi sopra definiti, integrati da elementi provenienti da altri settori connessi con la mobilità (come il mondo dei giovani). Il termine “Carta” è utilizzato per sottolineare il carattere fondamentale dei principi proposti.

Va osservato che la raccomandazione completa testi esistenti in questo settore, in particolare la Carta europea dei ricercatori8.

• Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta

La raccomandazione proposta integra la raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori.

4 COM(2001) 331 def. del 20.6.2001.

5 Risoluzione del Consiglio del 10.12.2001 - GU C 367 del 21.12.2001.

6 COM(2003) 685 def., Consiglio 6905/04 EDUC 43.

7 http://eu2004.minocw.nl/docs/nl/presidency_conclusions_rotterdam.pdf

8 GU L 75 del 22.3.2005.

(5)

• Coerenza con le altre politiche e con gli obiettivi dell'Unione europea

La proposta è perfettamente coerente con le politiche e gli obiettivi dichiarati dell’Unione europea.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

• Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori consultati e profilo generale di chi ha risposto alla consultazione

La sezione 1 ha descritto il modo in cui il testo è stato preparato e ha definito il ruolo del gruppo di lavoro degli esperti degli Stati membri istituito a norma della raccomandazione del 2001. I membri di tale gruppo, che rappresentano gli Stati membri, dispongono di competenze significative, pertanto non si è ritenuto necessario ricorrere ad esperti esterni.

Sintesi ed esame delle risposte

Vedasi la prima relazione di controllo relativa alla raccomandazione 2001/613/CE.

• Consultazione di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

• Valutazione d'impatto

La necessità della proposta, il suo campo di applicazione e le possibili ripercussioni economiche e sociali sono già stati analizzati e approvati dal gruppo di esperti degli Stati membri e in occasione della riunione dei ministri dell’istruzione a Rotterdam dall'11 al 13 luglio 2004. Non si è ritenuto necessario effettuare un’ulteriore analisi d’impatto.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi dell’azione proposta

La raccomandazione è costituita da dieci orientamenti indirizzati principalmente a alle organizzazioni d’invio e di accoglienza responsabili della mobilità. Tali orientamenti possono essere sintetizzati come segue.

A. Prima della partenza:

assicurarsi che i partecipanti abbiano accesso a fonti affidabili di orientamento e d’informazione sulle possibilità e sulle condizioni della mobilità; definire un piano per l’apprendimento che fornirà un contesto alla mobilità; garantire la preparazione preliminare del partecipante, in particolare la preparazione linguistica e fare in modo che l'esperienza della mobilità contribuisca allo sviluppo personale e professionale.

(6)

B. Durante il soggiorno nel paese ospitante:

fornire ai partecipanti un sostegno linguistico e logistico, comprese informazioni e/o assistenza relative a viaggio, assicurazione, condizioni di residenza, sicurezza sociale, servizi sociali, questioni fiscali, alloggio, ecc.; designare un tutor in grado di fornire sostegno e consulenza ai fini di una buona integrazione del partecipante.

C. Dopo il periodo di mobilità:

assicurare il riconoscimento o la certificazione dei diplomi conseguiti o dei periodi di studio/formazione effettuati; aiutare i partecipanti a reinserirsi nel loro contesto sociale, educativo o professionale, soprattutto dopo una mobilità di lunga durata; valutare i risultati della mobilità al ritorno dei partecipanti e consigliarli sul modo migliore per valorizzare le competenze acquisite all’estero.

D. Osservazioni di carattere generale:

Sapere esattamente chi è responsabile degli interventi relativi alle varie sezioni della raccomandazione.

La Carta va considerata “universale” nel senso che copre tutti i possibili tipi di modalità in campo educativo: apprendimento formale e informale, periodi brevi e lunghi, apprendimento scolastico, universitario e sul posto del lavoro, studenti giovani e adulti, ecc. Per questa ragione il testo è inevitabilmente generico, perciò, data anche la sua brevità, è impossibile coprire tutti i casi. I principi enunciati vanno quindi adattati alle circostanze e, in casi specifici, alcuni punti saranno più o meno rilevanti. I principi contenuti nella Carta offrono un punto di riferimento che va adeguato ai singoli casi.

• Base giuridica

La base giuridica della proposta è costituita dall’articolo 149, paragrafo 4 e dall’articolo 150, paragrafo 4 del trattato. Il primo dei due articoli riguarda l'istruzione, l'altro la formazione professionale. Entrambi consentono al Consiglio e al Parlamento europeo di adottare in codecisione raccomandazioni per il conseguimento dei loro obiettivi, tra i quali figura effettivamente il sostegno alla mobilità (articolo 149, paragrafo 2, secondo trattino, articolo 150, paragrafo 2, terzo trattino).

• Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per il seguente motivo.

Per un singolo Stato membro è difficile gestire la mobilità a causa del suo carattere transnazionale.

L'azione comunitaria realizzerà con maggiore efficacia gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

(7)

Gli Stati membri non possono conseguire gli obiettivi della proposta tanto efficacemente quanto l’Unione europea. Per un singolo Stato membro è difficile cogliere il carattere transnazionale della mobilità.

Il ricorso a uno strumento comunitario non vincolante costituisce un modo efficace per adottare un punto di riferimento europeo riconosciuto al fine di sostenere le organizzazioni di tutti gli Stati membri.

Il testo propriamente detto è limitato agli elementi che possono essere utilmente adottati a livello europeo; per esempio, questioni relative alla composizione e alla provenienza dei finanziamenti e problemi pratici di carattere organizzativo sono lasciati alla competenza dei responsabili a livello degli Stati membri o delle organizzazioni che gestiscono la mobilità.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

• Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti.

Non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi.

Non impone spese né oneri finanziari o amministrativi.

Va osservato che gli Stati membri, attraverso i loro rappresentanti nel gruppo di esperti istituito a norma della raccomandazione del 2001 hanno condiviso questo lavoro e sostenuto la proposta.

• Scelta degli strumenti

Strumento proposto: la raccomandazione.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni esposte di seguito.

La presente proposta costituisce il seguito della prima raccomandazione (2001/613/CE) su questa materia e la Comunità in quel caso ha scelto questo tipo di strumento. Vedasi anche l'articolo 149, paragrafo 4.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

• Spazio economico europeo

L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

(8)

2005/0179 (COD) Proposta di

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione:

La Carta europea di qualità per la mobilità (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4 e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (9),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (10), visto il parere del Comitato delle regioni (11),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (12), considerando quanto segue:

(1) La mobilità in tema di istruzione e formazione è parte integrante della libera circolazione delle persone, una libertà fondamentale sancita dal trattato, nonché uno dei principali obiettivi dell’azione dell'Unione europea nel campo dell’istruzione e della formazione professionale. Si tratta di uno strumento essenziale per la costruzione di uno spazio europeo dell’istruzione e della formazione e per lo sviluppo di una coscienza europea.

(2) Intensificare la mobilità europea e gli scambi a fini di istruzione e formazione costituisce un obiettivo del programma di lavoro inteso a rendere l'Europa l'economia basata sulla conoscenza più innovativa e più competitiva13 da oggi al 2010. Anche l’organizzazione dell’anno europeo della mobilità dei lavoratori nel 2006 contribuirà a favorirne il conseguimento.

9 GU C del , pag. .

10 GU C del , pag. .

11 GU C del , pag. .

12 GU C del , pag. .

13 Strategia di Lisbona, conclusioni della Presidenza, http://www.kbn.gov.pl/is2000/pdf/word5.PDF

(9)

(3) Nel 2001 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una prima raccomandazione14 al fine di agevolare l'iniziativa comunitaria intesa a promuovere la mobilità.

(4) Il lavoro del gruppo di esperti istituito dalla Commissione a norma del punto III.a) della raccomandazione di cui sopra e la prima relazione di controllo, pur evidenziando i progressi compiuti a livello sia nazionale che europeo nel settore della mobilità a fini d’istruzione e di formazione, dimostrano la necessità di concentrarsi non solo sull’incremento della mobilità, ma soprattutto sul miglioramento della sua qualità.

(5) Tale obiettivo può essere conseguito adottando, in forma di raccomandazione, una Carta di qualità per la mobilità, da attuare su base volontaria, che definisca un insieme di principi in questo settore.

(6) La Carta, integrando i principi che sono alla base della mobilità in campo educativo, costituisce un quadro di riferimento che contribuirà ad aumentare gli scambi, a favorire il riconoscimento dei periodi di studio nonché a instaurare una reciproca fiducia tra le autorità, le organizzazioni e tutte le parti interessate alla mobilità.

(7) I vantaggi della mobilità dipendono in larga misura dalla qualità delle disposizioni pratiche: preparazione, sostegno e riconoscimento. Le persone e le organizzazioni coinvolte possono migliorarne sensibilmente il valore attraverso un’attenta pianificazione e un’adeguata valutazione.

(8) È auspicabile che i principi in questione non riguardino solo il periodo della mobilità, ma anche il periodo precedente e quello successivo.

(9) Il piano di apprendimento va definito in anticipo. Inoltre è necessaria una preparazione generale dei partecipanti.

(10) Nel periodo trascorso all’estero la qualità può essere migliorata dall’attribuzione di un tutor al partecipante. Una descrizione chiara e precisa dei corsi e/o delle formazioni seguiti nel paese ospitante e della loro durata contribuirà ad assicurarne il riconoscimento al ritorno.

(11) Tutte le questioni relative ai finanziamenti, in particolare la necessità di chiarire l’entità del sostegno finanziario disponibile e chi sostiene i costi, vanno risolte prima della partenza.

(12) I principi della trasparenza e della buona amministrazione esigono una chiara definizione delle organizzazioni e delle persone responsabili di ogni fase ed iniziativa del programma di mobilità.

(13) Al fine di assicurare la qualità globale della mobilità è opportuno applicare i principi e le raccomandazioni di cui sopra a tutti i tipi di mobilità a fini di apprendimento o di sviluppo professionale: per motivi di istruzione, formazione, apprendimento formale e informale, compreso il volontariato giovanile, periodi di mobilità brevi e lunghi, per

14 Raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 luglio 2001 relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnati e dei formatori, GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.

(10)

l’apprendimento scolastico, universitario e sul posto del lavoro, per studenti giovani e adulti, ecc.

(14) Gli Stati membri possono adattare la Carta in base alle circostanze, ovvero adeguarla a situazioni e programmi specifici. Possono inoltre rendere alcuni punti obbligatori e considerarne altri facoltativi.

(15) Poiché gli obiettivi della presente raccomandazione, estesi a tutti gli Stati membri, possono essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può prendere provvedimenti in conformità del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. Al fine di rispettare anche il principio di proporzionalità, quale definito allo stesso articolo, la presente raccomandazione non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

RACCOMANDANO agli Stati membri di adottare la Carta europea di qualità per la mobilità che figura nell’allegato quale strumento per promuovere lo sviluppo personale e professionale.

INVITANO gli Stati membri ad includere informazioni generali e valutazioni sui provvedimenti presi a seguito delle indicazioni di cui sopra nelle relazioni che essi presenteranno a norma del programma di lavoro “Istruzione e formazione 2010” dal secondo anno successivo all'adozione della presente raccomandazione.

INVITANO la Commissione:

– a continuare a cooperare con gli Stati membri e le parti sociali per consentire lo scambio di informazioni e di esperienze relative all’attuazione dei provvedimenti proposti nella presente raccomandazione.

– a considerare la presente raccomandazione come parte della raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e pertanto ad includere le relazioni biennali nelle relazioni generali relative al programma di lavoro “Istruzione e formazione 2010”.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

(11)

ALLEGATO

1. CARTA EUROPEA DI QUALITÀ PER LA MOBILITÀ

Rafforzata dal piano d’azione per la mobilità15 e dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 luglio 200116, la mobilità ha sempre presentato un notevole interesse per le parti in causa. Tale raccomandazione, di ampia portata, affrontava una gamma di importanti questioni connesse alla mobilità ed era destinata a tutte le persone che possono trarre vantaggio da un periodo di apprendimento all’estero (formale o informale), compresi studenti, insegnanti, formatori, volontari e persone che seguono una formazione. La seconda raccomandazione, di cui la presente Carta è parte integrante, è caratterizzata dalla stessa portata, ma è incentrata sugli aspetti qualitativi della mobilità, secondo la proposta di un gruppo di esperti istituito a norma della prima raccomandazione17. Essa contribuirà a fare in modo che i partecipanti vivano un’esperienza positiva, sia nel paese ospitante, sia in quello d’origine al loro ritorno.

La presente Carta definisce una serie di orientamenti applicabili alle iniziative di mobilità cui partecipano giovani o adulti, ai fini di un apprendimento formale o informale nonché per il loro sviluppo personale e professionale. È stata concepita come un documento base di riferimento, i cui contenuti possono essere adeguati alla durata della mobilità, alle caratteristiche specifiche delle varie attività nel settore dell’istruzione, della formazione e per i giovani, nonché alle esigenze dei partecipanti. Sebbene questi orientamenti sulla qualità riguardino primariamente la mobilità a fini di apprendimento, si ritiene che possano anche essere utili per altri tipi di mobilità, come la mobilità per i lavoratori.

1. Orientamento e informazioni

I potenziali candidati alla mobilità dovrebbero avere accesso a fonti affidabili di orientamento e d’informazione sulle possibilità di mobilità e sulle condizioni alle quali può essere effettuata.

2. Piano di apprendimento

Prima di avviare qualsiasi forma di mobilità a fini educativi e di formazione, andrebbe redatto e approvato un piano di apprendimento da tutti gli interessati, comprese le organizzazioni d’invio e di accoglienza, nonché i partecipanti. Il piano dovrebbe indicare gli obiettivi e i risultati previsti, così come le modalità per conseguirli.

3. Personalizzazione

La mobilità a fini di istruzione e formazione dovrebbe corrispondere il più possibile ai percorsi di apprendimento personali, alle competenze e alla motivazione dei partecipanti, ed essere concepita in modo da svilupparli o da completarli.

4. Preparazione generale

15 Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 14 dicembre 2000, relativa al piano d'azione per la mobilità, GU C 371 del 23.12.2000.

16 GU L 215 dell’8.8.2001, pag. 30.

17 COM(2004) 21.

(12)

La preparazione preliminare dei partecipanti è fondamentale e andrebbe adeguata alle loro esigenze specifiche. Dovrebbe riguardare gli aspetti linguistici, pedagogici, pratici, amministrativi, giuridici, culturali e finanziari, in base alla necessità.

5. Aspetti linguistici

Le competenze linguistiche sono essenziali per un apprendimento efficace. I partecipanti, nonché le organizzazione d’invio e di accoglienza, dovrebbero rivolgere una particolare attenzione alla preparazione linguistica. Le disposizioni prese in tema di mobilità dovrebbero riguardare:

• prima della partenza, una valutazione delle competenze linguistiche e la possibilità di seguire corsi relativi alla lingua del paese ospitante e alla lingua delle lezioni, se diversa;

• nel paese ospitante, sostegno e consulenza linguistica.

6. Sostegno logistico

Ai partecipanti andrebbe fornito un adeguato sostegno logistico. In questo ambito possono rientrare informazioni e sostegno in merito a modalità del viaggio, assicurazione, permessi residenza o di soggiorno, sicurezza sociale, alloggio e qualsiasi altro aspetto pratico, comprese questioni relative alla sicurezza, se rilevanti per il soggiorno.

7. Tutoraggio

L’organizzazione di accoglienza (istituto scolastico, organizzazione giovanile, impresa, ecc.) dovrebbe designare un tutor che aiuti i partecipanti a integrarsi efficacemente nel nuovo contesto e funga da persona di contatto per ottenere ulteriore assistenza.

8. Riconoscimento

Se un periodo di studi o di tirocinio all’estero è parte integrante di un corso di studi o di formazione ufficiale, questo andrebbe menzionato nel piano di apprendimento e i partecipanti andrebbero aiutati ad ottenere un riconoscimento e una certificazione adeguati. Il modo in cui avverrà il riconoscimento andrebbe indicato nel piano di apprendimento. Per altri tipi di mobilità, in particolare quella relativa all’istruzione e alla formazione informali, andrebbe rilasciato un certificato affinché il partecipante possa dimostrare in modo credibile e soddisfacente la propria partecipazione attiva e i risultati dell’apprendimento.

9. Reintegrazione e valutazione

Al ritorno nel paese d’origine i partecipanti andrebbero consigliati su come trarre vantaggio dalle competenze e capacità acquisite durante il soggiorno. Alle persone che rientrano da un periodo di mobilità di lunga durata andrebbe fornita un’assistenza appropriata per reintegrarsi nel contesto sociale, educativo o professionale nel paese d’origine. L’esperienza acquisita dovrebbe essere adeguatamente valutata dai partecipanti e dalle organizzazioni responsabili, per determinare se gli obiettivi del piano di lavoro siano stati conseguiti.

(13)

10. Impegni e responsabilità

Le responsabilità derivanti dai criteri di qualità di cui sopra andrebbero chiaramente definite e comunicate a tutti gli interessati, compresi i partecipanti. Dovrebbero inoltre essere confermate per iscritto, affinché tutte le parti in causa ne siano pienamente consapevoli.

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