INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale soc. coop.
Via Cividina, 9 – 33035 Martignacco (UD) Tel.: 0432.678442 - Fax: 0432.658844
Email:info@bccfc.it Sito internet:www.bccfc.it
Registro delle Imprese della CCIAA di. Udine n. 00249930306 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 275.80 - cod. ABI 08637.1
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IPOTECARIA ORDINARIA
L’Apertura di credito ipotecaria ordinaria è un affidamento a medio/lungo termine regolato in c/c sotto forma di finanziamento garantito da ipoteca, preferibilmente di 1° grado, su immobili senza vincolo di destinazione.
Su questo conto corrente deve essere collegato obbligatoriamente un conto corrente ordinario di appoggio per il giro delle competenze.
Sul conto non possono esser agganciati servizi e/o eseguite operazioni ad eccezione di giroconti di addebito e/o accredito sul conto ordinario di appoggio.
Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.
CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G: 7,4%
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
TASSI
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido
entro fido:
EURIBOR 6 MESI (360 GG) (Attualmente pari a: 0,18%) + 5 punti perc.
Massimo: 14,5%
Valore effettivo attualmente pari a: 5,18%
T.A.E.: 5,28149%
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido
EURIBOR 6 MESI (360 GG) (Attualmente pari a: 0,18%) + 5 punti perc.
Massimo: 14,5%
Valore effettivo attualmente pari a: 5,18%
T.A.E.: 5,28149%
Parametro di indicizzazione Euribor 6 mesi lettera (media mensile mese precedente), rilevabile giornalmente su "IL SOLE 24 ORE"
Commissione onnicomprensiva sull'accordato (percentuale annua calcolata in maniera proporzionale rispetto all'importo ed alla durata dell'affidamento)
fino a € 5.000,00: 1%
oltre: 2%
CAPITALIZZAZIONE
Capitalizzazione dare TRIMESTRALE
Capitalizzazione avere TRIMESTRALE
Riferimento calcolo interessi ANNO CIVILE
SPESE
Spese per la stipula del contratto
Spese collegate all'erogazione del credito € 0,00
Imposte e tasse presenti e future a carico del cliente
Informativa pre-contrattuale € 0,00
Spese assicurative
Obbligatoria a carico del cliente l'assicurazione dell'impianto contro i danni da incendio, caduta del fulmine e scoppio presso compagnia di gradimento della Banca.
Spese per la gestione del rapporto
Imposta di bollo
Imposta di bollo € 34,20 per le persone fisiche nei casi in cui è obbligatoria per legge
Imposta di bollo € 100,00 per i soggetti diversi da persona fisica
Spese fisse - Trimestrali € 30,00
Costo riga FLUSSI ELETTRONICI: € 2,00
OPER.SPORTELLO: € 2,50
Spese produzione estratto conto € 2,00
Spese invio estratto conto
POSTA: € 1,50
CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 1,50 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00
Spese produzione scalare € 2,50
Spese invio scalare
POSTA: € 1,50
CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 1,50 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 Commissione di istruttoria veloce (CIV):
- per i consumatori, per sconfinamenti inferiori o pari a € 500,00 se di durata non superiore a 7 giorni consecutivi (per un massimo di una volta per ciascun trimestre)
€ 0,00
- per sconfinamento oltre la franchigia di cui sopra € 30,00 - limite massimo della CIV applicabile per trimestre € 300,00
Spese per liquidazione RAPPORTO NON AFFIDATO: € 0,00
RAPPORTO AFFIDATO: € 0,00
Spese estinzione € 0,00
Spese invio comunicazioni ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria
POSTA: € 2,00
CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 2,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00
Spesa estrattino allo sportello € 2,00
Commissione su prelievi allo sportello € 0,00
Invio raccomandata dormienti € 4,50
Spese collegate al rinnovo del credito € 0,00
Variazione/restrizione ipoteca € 140,00
Aliquota DPR 601 0,25%
Altre spese
Perizia tecnica per immobile di civile abitazione
(a cura dei periti convenzionati) Massimo: € 300,00
Perizia tecnica per immobile diverso da civile abitazione (a cura dei periti convenzionati)
0,15% sul valore della perizia (min. 250,00 € - max 2.500,00 €) Successive ispezioni, accertamenti, verifiche Massimo 150,00 € ciascuno
Adempimenti notarili Secondo il tariffario notarile
L'applicazione dei tassi sopra esposti viene effettuata fatto salvo il rispetto del tasso soglia ai sensi della legge sull'usura.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in succursale e sul sito internet della banca:
www.bccfc.it.
SPESE PER RICHIESTE VARIE Ricerche d’archivio, per ogni foglio
(oltre alle spese reclamate da corrispondenti e/o da soggetti terzi)
€ 1,00 Attestazione rilasciata per pagamento di interessi attivi
e passivi € 25,00
Attestazione rilasciata per sussistenza/certificazione di
crediti e debiti € 70,00
Comunicazioni effettuate per errori su deleghe tributi € 7,50 Comunicazioni per spese di sollecito per addebito su
conto non capiente € 7,50
Attestazione rilasciata per certificazioni di bilancio per
Società di Revisione Massimo: € 350,00
Rilascio di altri documenti
(per esempio lettere di referenze) € 10,00
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Data Valore
01.01.2015 0,18%
01.12.2014 0,19%
01.11.2014 0,19%
ASSICURAZIONI
POLIZZA INFORTUNI CLIENTI
L’assicurazione infortuni correntisti è compresa nel pacchetto, ed è operante in favore:
delle persone fisiche intestatarie e/o cointestatarie, compresi anche i titolari di ditte individuali, di rapporti con l’Istituto;
delle persone fisiche socie di società di persone a nome dei quali siano intestati rapporti nominativi.
Rischi assicurati:
L’assicurazione copre gli infortuni professionali ed extraprofessionali, subiti dagli intestatari e/o cointestatari del rapporto nominativo, che provochino morte o invalidità permanente superiore al 58%, in caso di saldo creditore, o superiore al 55%, in caso di saldo debitore.
Le prestazioni:
I capitali assicurati in casi di infortunio si intendono stabiliti in:
Per ciascun cliente, qualunque sia il saldo creditore alle ore 24.00 del giorno dell’infortunio.
€ 3.000,00
In caso di saldo debitore, alle ore 24.00 del giorno dell’infortunio, in presenza di un unico rapporto, indipendentemente dal numero degli intestatari.
In caso di cointestazione la prestazione è ridotta in relazione al numero dei contestatari.
Fino ad un massimo di
€ 20.000,00
In caso di saldo debitore, alle ore 24.00 del giorno dell’infortunio, in presenza di più rapporti con uno o più intestatari.
In caso di cointestazione la prestazione è ridotta in relazione al numero dei contestatari.
In caso di saldo debitore alle ore 24.00 del giorno dell’infortunio che provochi la morte di entrambi i coniugi non separati e in presenza di figli minori conviventi e unici beneficiari.
Fino ad un massimo di
€ 40.000,00
Limiti di età:
L’assicurazione vale per persone di età NON superiore ad 80 anni.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.
Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. 60. giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
Reclami, ricorsi e mediazione
I reclami devono essere inviati alla Banca per iscritto con una delle seguenti modalità:
Lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale soc. coop. – Ufficio Reclami - via Cividina, n. 9 – 33035 – Martignacco (UD)
In via informatica all’indirizzo e-mail della banca:info@bccfc.it
Consegnati allo sportello della succursale presso cui è intrattenuto il rapporto, dietro rilascio di ricevuta.
La Banca risponde al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internetwww.conciliatorebancario.it
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Tasso di interesse debitore Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi
Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Commissione di Istruttoria Veloce
(CIV)
Commissione determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, applicabile in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.
La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la Banca svolge un’istruttoria veloce di seguito elencati:
- addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente; in tali ipotesi la commissione di istruttoria veloce viene applicata avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
La commissione di istruttoria veloce non è dovuta nei rapporti con i consumatori quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti:
1) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l’ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro
2) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.
Il beneficio delle esclusioni si applica per un massimo di una volta per ciascuno dei trimestri di cui si compone l’anno solare.
La CIV non si applica inoltre quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca o, sebbene sia stata fatta un’istruttoria, lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.
Commissione onnicomprensiva sull’accordato
Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente ed alla durata dell’affidamento. La periodicità di applicazione è trimestrale
(tasso annuo effettivo globale) TAEG
Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso.
(tasso effettivo globale medio) TEGM
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).
Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi.