• Non ci sono risultati.

Quesito in ordine all'interpretazione della circolare relativa alle nomine e conferme dei giudici onorari di tribunale.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Quesito in ordine all'interpretazione della circolare relativa alle nomine e conferme dei giudici onorari di tribunale."

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Quesito in ordine all'interpretazione della circolare relativa alle nomine e conferme dei giudici onorari di tribunale.

(Risposta a quesito del 10 luglio 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 luglio 2003, ha adottato la seguente delibera:

“- letta la nota in data 30 maggio 2003 del Presidente del Tribunale di Piacenza con la quale chiede chiarimenti in ordine all’interpretazione della circolare relativa alle nomine e conferme dei giudici onorari di tribunale;

- letto il quesito, in data 26 maggio 2003, con il quale alcuni giudici onorari chiedono al Presidente del Tribunale di Piacenza:

a) se ai giudici onorari di trib unale e ai vice procuratori onorari già in carica alla data del 2 giugno 1999 (triennio 1998 – 2000), la norma dell’art. 42 quinquies, 1° comma, Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 si applichi a partire dal 1° gennaio 2001;

b) se il triennio 2001-2003 debba quindi essere considerato per i predetti magistrati onorari di tribunale il primo dei due mandati previsti dall’art. 42 quinquies, 1° comma, Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

c) se, conseguentemente, a questi stessi giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari debba essere data la possibilità di presentare domanda di conferma nell’incarico anche per il triennio 2004-2006;

- considerato che ai giudici onorari di tribunale nominati con delibera consiliare in data anteriore al 2 giugno 1999, data di entrata in vigore del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, si applica la disciplina previgente (art 32 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) che prevedeva espressamente la durata dell’incarico per un triennio prefissato, anche per coloro che venivano nominati nel corso del medesimo, per cui la scadenza del mandato di nomina è pacificamente stabilita al 31 dicembre 2000, data di cessazione del triennio 1998-2000 (art. 35 d.lgs. 51/98);

- rilevato che con circ. CSM P-11358/2000 del 22 maggio 2000, è stata prevista espressamente la cessazione del mandato di nomina, per coloro che venivano nominati anteriormente alla data del 2 giugno 1999, al 31 dicembre 2000 con possibilità di un’unica conferma (paragrafo III, punto 3);

- rilevato che il triennio 2001 – 2003 deve essere considerato, per coloro che hanno terminato il mandato di nomina il 31 dicembre 2000, mandato di conferma nell’incarico senza possibilità di successive conferme (paragrafo III, punto 3, circ. CSM P-11358/2000);

- visto l’art. 42 quinquies, 1° comma, O.G., il quale disciplina la durata dell’incarico dei giudici onorari di tribunale prevedendo che “la nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta”;

- visti gli artt. 8, delle circ. CSM P-10358/2003 e CSM P-10370/2003 del 26 maggio 2003 e succ. mod.;

d e l i b e r a

di rispondere che i giudici onorari di tribunale, nonché i vice procuratori onorari già nominati anteriormente alla data del 2 giugno 1999 o confermati nell’incarico cesseranno dalle funzioni in data 31 dicembre 2003, senza possibilità di ulteriori proroghe.”

(2)

Riferimenti

Documenti correlati

6, punto 8, della suddetta circolare consiliare il quale stabilisce che: “Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un giudice onorario,

- viste le proposte formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Venezia per

6, punto 8, della suddetta circolare consiliare il quale stabilisce che: “Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un giudice onorario,

- considerato, pertanto, che la dott.ssa Anna Carla POLITO e la dott.ssa Laura BALLARE', primi aspiranti collocati in graduatoria in posizione utile per la nomina (punti

- viste le proposte formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Venezia per

6, punto 8, della suddetta circolare consiliare il quale stabilisce che: “Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un giudice onorario,

- considerato, pertanto, che la dott.ssa Anna DE ROSA (nata il 30 agosto 1985), prima aspirante collocata in graduatoria in posizione utile per la nomina (punti 31),

- viste le proposte formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Venezia per