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(1)Natura dei permessi e delle licenze di cui all’art

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Academic year: 2022

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(1)

Natura dei permessi e delle licenze di cui all’art. 79 D.Lgs. 267/00 previsti per gli amministratori degli enti locali.

(Risposta a quesito del 7 settembre 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 7 settembre 2011, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la nota in data 16 maggio 2011 con la quale il Presidente della Corte di appello di … chiede di conoscere se i permessi di cui all’art. 79 D.Lgs. 267/2000, usufruiti dal dott. …, debbano considerarsi come congedo straordinario o aspettativa e se debbano essere operate le ritenute del caso."

OSSERVA

il dott. …, giudice del Tribunale di …, è stato nominato assessore, non di origine elettiva, del Comune di ….

Il magistrato, con note in data 26 febbraio 2011 e 28 marzo 2011 indirizzate al Presidente del Tribunale di …, comunicava di essere impegnato il giorno 26 febbraio 2011, per l'intera giornata, ed il giorno 9 marzo 2011 dalle ore 10, quale assessore del Comune di …, sulla base di delega del Sindaco, in attività amministrativa nell'ambito della delega avente ad oggetto i rapporti con enti ed istituzioni.

Il Presidente della Corte di appello di …, in data 19 maggio 2011, ha chiesto a questo Organo se i detti giorni debbono essere considerati come congedo straordinario o aspettativa e se debbono essere operate le ritenute del caso.

L'art. 79 del D.Lgs. 267/2000, recante disposizioni per permessi e licenze degli amministratori degli enti locali, prevede, al comma 3, che "i lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali....hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro". Il comma 4 prevede, poi, che “I lavoratori dipendenti hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti fino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato”. L’art. 80, comma 1, dispone, inoltre, che “Le assenze dal servizio di cui al comma 3 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro”.

Ciò posto, al fine di rispondere al quesito posto dal Presidente della Corte di appello di …, occorre evidenziare che il congedo straordinario di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 3/1957, è istituto del tutto diverso da quello di cui al citato art. 79 del D.Lgs. 267/2000, atteso che il congedo straordinario è previsto esclusivamente per gravi motivi e nel caso in cui l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami. Del pari l'istituto dell'aspettativa, previsto dagli artt. 66, 67 e 68 del citato D.P.R.

disciplina il collocamento in aspettativa esclusivamente nei casi di servizio militare, di infermità o di motivi di famiglia e pertanto esula dalle ipotesi di cui all’art. 79 del D.Lgs. 267/2000.

Alla luce di quanto sopra osservato le ipotesi previste e disciplinate dall’art. 79 appena citato sono del tutto diverse e non riconducibili nelle previsioni di cui agli artt. 37, 66, 67 e 68 del D.P.R. n.

3/1957.

Occorre aggiungere che ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 267/2000 i permessi di cui al comma 3 dell’art. 79 citato sono retribuiti dal datore di lavoro, in misura che, in assenza di diverse espresse previsioni, deve ritenersi intera, contrariamente a quanto previsto per il congedo straordinario, ove il trattamento economico è ad assegni interi con esclusione dell’indennità di cui all’art. 3 della legge 19.2.1981, n. 27 e, ai sensi dell’art. 3, comma 39 della legge 537/93, con riduzione per il primo o unico giorno di assenza di 1/3 degli assegni; inoltre, per l’aspettativa per motivi di salute è prevista la decurtazione dell’indennità giudiziaria.

Tutto ciò premesso

delibera

(2)

di rispondere che le ipotesi previste e disciplinate dall’art. 79 del D.Lgs. 267/2000, recante disposizioni per permessi e licenze degli amministratori degli enti locali, sono del tutto diverse e non riconducibili alle previsioni di cui all’art. 37 D.P.R. 3/1957, per i casi di congedo straordinario, e 66, 67 e 68 dello stesso D.P.R. per i casi di aspettativa.”

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