Facoltà di Architettura
C.d.L. Magistrale in Architettura (Restauro)
Esercizio professionale
a.a. 2013/2014 parte 3
Arch. Armando Bueno Pernica
arm.bueno@gmail.com studiobueno.jimdo.com
Le slides seguenti rappresentano un primo approccio metodologico ai temi del corso che verranno trattati nel corso delle lezioni in aula. Non costituiscono, pertanto, trattazione esaustiva della materia, per lo studio della quale si rimanda ai testi didattici fondamentali ed alla normativa di riferimento. L’uso non autorizzato delle informazioni qui contenute non è consentito, salvo citazione
della fonte.
BOZZA DI LAVORO
Fasi e figure professionali
• Le fasi di realizzazione di un’opera o lavoro pubblici e le principali figure professionali tecniche coinvolte:
– Programmazione RUP
– Progettazione RUP‐Progettista‐CSP
– Affidamento RUP‐DT
– Esecuzione RUP‐DL‐CSE‐DT
– Collaudo RUP‐Collaudatori
RUP ‐ Norme
• Articolo 10 del D.Lgs. 163/2006 (Codice)
– Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
• Articoli 9 e 10 del D.P.R. n.207/2010 (Regolamento) (già artt. 7 e 8 DPR 554/99)
– Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
– Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
• Articoli 89, 90, 93, 99 e 101 D.Lgs 81/08 (già D.Lgs 494/96) – Obblighi del committente e del responsabile dei lavori – Notifica preliminare
– Obblighi di trasmissione
Il RUP, nominato dall’Amministrazione aggiudicatrice, deve essere:
Tecnico di ruolo (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, … anche un funzionario amministrativo, ma con un adeguato supporto tecnico esterno) in possesso di abilitazione all’esercizio della professione ovvero, quando l’abilitazione non sia prevista, funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
Può svolgere anche le funzioni di progettista e direttore dei lavori, se non si tratta di opere speciali o di speciale complessità e di importo superiore a 500.000 Euro.
Con una sufficiente esperienza nel campo dei lavori pubblici, per svolgere i seguenti compiti:
In fase di programmazione, per verificare la conformità ambientale, paesistica,
territoriale ed urbanistica degli interventi, per sovrintendere agli accertamenti ed alle indagini preliminari necessarie per la verifica della fattibilità tecnica ed economica
In fase di affidamento della progettazione, per verificare la predisposizione dei bandi di gara e le successive procedure, per assumere i compiti di responsabile dei lavori ai fini della sicurezza ex D.Lgs 81/08 e s.m.i. e per effettuare le conseguenti verifiche
In fase di progettazione preliminare, per verificare il rispetto delle indicazioni contenute nei documenti preliminari e di fattibilità
In fase di progettazione definitiva ed esecutiva, per verificare il rispetto delle indicazioni contenute nei documenti preliminari e di fattibilità e nel progetto
preliminare, nonché il piano della sicurezza e coordinamento ed il piano generale di sicurezza
In fase di aggiudicazione dei lavori, per garantire la conformità a legge dei bandi di gara
In fase di esecuzione dei lavori, per vigilare sul buon andamento dei lavori e del cantiere e adottare tutti gli atti opportuni e necessari
RUP – Chi è
Il Regolamento stabilisce i compiti fondamentali (art.9):
• 1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un RUP, nominato dalle AA nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5 del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire
nell’elenco annuale di cui all’articolo 128, comma 1, del codice;
per lavori di importo inferiore a 100.000 euro, il RUP è
nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.
• 2. Il RUP provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di
legge in materia.
Compiti del RUP
Compiti del RUP
In via generale:
a) Formula proposte e fornisce dati e informazioni per la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali,
nonché per ogni altro atto di programmazione di contratti di servizi e forniture e per la predisposizione dell’avviso di pre‐informazione;
b) Cura in ciascuna fase il controllo sui livelli di prestazione di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) Cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) Segnala eventuali disfunzioni, ritardi e impedimenti nella attuazione degli interventi;
e) Accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) Fornisce all’AA i dati e le informazioni relativi alle fasi di attuazione necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo;
g) Propone all’AA la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) Propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza dei servizi ai sensi della legge 241/90, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla‐osta, assensi,
comunque denominati.
Compiti del RUP
Durante la fase dell’affidamento:
• Art.90, co.6 – Il RUP deve accertare e certificare i casi per cui è
possibile affidare la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché lo svolgimento di attività tecnico‐amministrative connesse alla progettazione ai soggetti di cui al co.1, lett.d) liberi professionisti, e) società di professionisti, f) società di ingegneria, g) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti sub d), e) ed f), h) consorzi stabili di società di professionisti e di ingegneria.
• Art.91, co.2 – Gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di 100.000 euro possono essere affidati, a cura del RUP, ai soggetti di cui all’art.90, co.1, lett. d), e), f), g) ed h) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo la procedura ex art.57, co.6 e l’invito è rivolto ad almeno 5 soggetti, ove sussistano aspiranti idonei in tal numero.
– Co.4 – Il RUP accerta che non sussistano particolari ragioni contrarie all’affidamento al medesimo soggetto della
progettazione definitiva ed esecutiva.
Compiti del RUP
Durante la fase della progettazione:
• Art.93, co.2 – Il RUP qualora ritenga che le prescrizioni di cui ai commi 3, progetto preliminare, 4, progetto definitivo, e 5, progetto esecutivo, siano insufficienti o eccessive, in rapporto alla specifica tipologia e dimensione dei lavori, provvede ad integrarle ovvero a modificarle.
• Art.96, co.3 – Il RUP può motivatamente ridurre, d’intesa con la
competente Soprintendenza archeologica, i livelli di progettazione nonché i contenuti della progettazione.
– Co.7 – Il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni culturali, stipula un accordo con l’AA per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il RUP.
• Art.112, co.3 – Il RUP prima dell’approvazione del progetto e in
contraddittorio con il progettista, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente al progetto definitivo o preliminare.
• Art.203, co.4 – Il RUP verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo.
Durante l’esecuzione del contratto:
• Art.119, co.1 – La esecuzione dei contratti è diretta dal RUP o da altro soggetto nei casi stabiliti dal Regolamento.
– Co.2 – Per i lavori il Regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il RUP può coincidere con il DL (v. art. 9, co. 4, Reg.);
– Co.3 – Per i servizi e le forniture il Regolamento individua quelli di particolare
importanza, per qualità ed importo, per i quali il DE deve essere un soggetto diverso dal RUP (v. art. 300, co. 2, Reg.).
• Art.125, co.2 – Per ogni acquisizione in economia le SA operano attraverso un RUP.
– Co.3 – Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri, o noleggiati, e con personale proprio, o assunto per l’occasione, sotto la direzione del RUP;
– Co.7 – I fondi necessari per i lavori in economia possono essere anticipati dalla SA con mandati intestati al RUP, con obbligo di rendiconto finale;
– Co.8, 2° periodo , e co.11, 2° periodo – Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del RUP;
• Art.132, co.1, lett.e) – Il RUP dà immediata comunicazione all’Osservatorio e al progettista ove si verifichi il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione.
• Art.205, co.3 – Il RUP può disporre varianti in aumento rispetto l’importo originario di contratto entro il limite del 10 per cento, qualora vi sia disponibilità nel quadro economico tra le somme a disposizione della SA.
Compiti del RUP
Durante la fase contenziosa, ove questa si verifichi, dapprima per provvedere alla risoluzione del contratto:
• Art.135, co.1 – Il RUP valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto ove, nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’applicazione di una misura di prevenzione ex legge 1423/56 o sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nonché per violazione degli obblighi attinenti la sicurezza del lavoro.
• Art.136, co.1 – Quando il DL accerta che dai comportamenti dell’appaltatore vi sia grave inadempimento contrattuale tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al RUP una relazione particolareggiata, documentata, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’appaltatore.
– Co.2 – Su indicazione del RUP il DL formula la contestazione degli addebiti,
assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare le controdeduzioni al RUP.
– Co.3 – Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto inutilmente il termine assegnato, la SA su proposta del RUP dispone la risoluzione del contratto.
– Co.5 – Il DL, scaduto il termine assegnato per compiere i lavori in ritardo, in contraddittorio con l’appaltatore e alla presenza di due testimoni compila un processo verbale degli effetti dell’intimazione impartita e lo trasmette al RUP.
– Co.6 – La SA sulla base del verbale, qualora l’inadempimento permanga, su proposta del RUP, delibera la risoluzione del contratto.
Compiti del RUP
Ancora durante la fase contenziosa, per provvedere alla risoluzione del contratto:
• Art.137, co.1 – Il RUP in caso di inadempimento nei contratti a cottimo, dichiara la risoluzione del contratto, previa
ingiunzione del DL.
• Art.138, co1 – Il RUP, nel comunicare la risoluzione del
contratto, dispone che il DL curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, l’inventario dei materiali, macchinari e mezzi d’opera e la presa in consegna.
• Poi nella fase transattiva:
• Art.239, co.3 – Il dirigente competente (nella transazione) sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dall’aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di
transazione all’aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
Compiti del RUP
E nella fase di esame e valutazione delle riserve iscritte in corso d’opera per la formulazione dell’accordo bonario:
• Art.240, co.3 – Il DL dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.
– Co.4 – Il RUP valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore.
– Co.5 – Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a 10 milioni di euro il RUP promuove la costituzione di una apposita commissione affinché
formuli, acquisita la relazione riservata del DL e dell’organo di collaudo, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta di accordo bonario.
– Co.6 – Nei contratti di cui al co.5 il RUP promuove la costituzione della
commissione al ricevimento del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
– Co.7 – La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro 10 giorni dalla comunicazione del DL di cui al co.3, da parte del RUP al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente con contestuale indicazione del componente di propria competenza.
– Co.8 – La commissione è formata da 3 componenti nominati, rispettivamente, uno dal RUP, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati. Il RUP designa il componente di propria competenza nell’ambito dell’AA o dell’EA o di altra PA in caso di carenza di
organico.
– Co.12 – Sulla proposta della commissione si pronunciano, entro 30 giorni,
dandone comunicazione entro tale termine al RUP, il soggetto che ha formulato le riserve ed i soggetti di cui al co.1, AA ed EA, ovvero loro concessionari.
Compiti del RUP
Ancora nella fase di esame e valutazione delle riserve iscritte in corso d’opera per la formulazione dell’accordo bonario:
• Co.13 – La proposta di accordo bonario, qualora il soggetto che ha formulato le riserve non provvede alla nomina del componente, è formulata dal RUP, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di 20 giorni assegnato all’altra parte per la nomina del componente la commissione.
• Co.14 – Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a 10 milioni di euro la costituzione della commissione da parte del RUP è facoltativa e il RUP può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione è promossa comunque al ricevimento del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
• Co.15 – Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a 10 milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal RUP.
• Co.17 – Dell’accordo bonario accettato viene redatto verbale a cura del RUP, sottoscritto dalle parti.
• Co.21 – Qualora siano decorsi i termini di cui all’art.141, 6 mesi
dall’ultimazione dei lavori per l’esecuzione del collaudo e 3 mesi per il certificato di regolare esecuzione, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al RUP istanza per l’avvio dei procedimenti di accordo bonario.
• Art.253, co.32 – Ai fini dell’applicazione dell’art.240, accordo bonario, i contratti per i quali l’individuazione dell’affidatario sia già intervenuto alla data di entrata in vigore della legge 166/02, la proposta di accordo bonario è formulata dal RUP secondo la
Compiti del RUP
Nonché nella fase del collaudo:
• Art.141, co.4, 2° periodo – Per le AA i tecnici, per lo svolgimento delle operazioni di collaudo, sono nominati nell’ambito delle proprie strutture, salvo carenza accertata e certificata dal RUP.
• Co.8 – Il RUP esercita, nel caso di lavori in concessione, anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
Peraltro, interviene nella procedura di scelta del promotore e di valutazione della proposta nel caso di finanza di progetto (project financing):
• Art.153, co.4, punto a) – Le AA entro 15 giorni dalla ricezione della proposta del promotore, provvedono alla nomina e comunicazione al promotore del nominativo del RUP.
• Art.154, co.1 – Ove necessario il RUP concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma d’esame e valutazione della proposta presentata.
Ed anche nella conferenza dei servizi:
• Art.168, co.3 – Qualora il RUP verificata la fondatezza dell’istanza di
partecipazione alla conferenza dei servizi, accolga la richiesta, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all’interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell’avvenuta consegna.
Compiti del RUP
Nel caso dei beni culturali , vengono attribuiti ulteriori compiti
:• Art.199, co.1 – La SA, previo provvedimento motivato del RUP,
applica la disciplina dei servizi o delle forniture per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, archivi, biblioteche o altri
luoghi di interesse culturale o la manutenzione ed il restauro dei giardini storici, anche se il valore economico dei lavori di
installazione o di adeguamento dell’immobile risulti superiore.
• Art.200, co.1 – I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alla tutela dei beni culturali, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti altre categorie di
lavori, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal RUP, non rendano necessario l’affidamento congiunto.
– Co.2 – E’ consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del RUP che ne indichi le
caratteristiche distintive, i lavori riguardanti beni sottoposti a tutela ex d.lgs 42/2004.
• Art.202, co.7 – Il RUP, per i lavori indicati nell’art.198 (beni
culturali), valuta l’entità dei rischi connessi alla progettazione ed esecuzione e può determinare in quota parte l’ammontare della
Compiti del RUP
Per lo svolgimento di tutti questi compiti e responsabilità viene attribuito un compenso, da ripartire, però, tra le diverse figure partecipanti al procedimento attuativo:
• Una somma non superiore al 2 per cento (prima 1%, poi 1,5%, poi 2% poi 0,5% ora 2% al lordo degli oneri accessori) dell’importo
posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell’amministrazione, è ripartita, con le modalità ed i criteri previsti in contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il RUP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della DL, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite del 2 per cento, è stabilita in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. Le quote parti corrispondenti a prestazioni non svolte da personale interno, costituiscono economie.
• Il 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di
pianificazione comunque denominato è ripartito tra i dipendenti che lo abbiano redatto.
RUP ‐ Compensi
All’art.10, co. 7, il Regolamento prevede (dulcis in fundo):
• Al RUP si applicano le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti ‐ Responsabilità erariale per danno accertato o valore perduto) e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (regolamento di
procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti ‐ giudizio sui conti e di responsabilità), nonché l'articolo 2 della legge 14
gennaio 1994, n.20 (giudizi di conto – estinzione della
responsabilità decorsi 5 anni dal deposito dei conti), in quanto compatibili.
• Naturalmente restano ferme le responsabilità disciplinari previste dall’ordinamento dell’Amministrazione di
appartenenza, nonché le responsabilità civile e penale.
RUP ‐ Sanzioni
In sostanza, il RUP di lavori, servizi e forniture deve essere in possesso delle seguenti professionalità, necessarie per lo svolgimento dell’incarico ricevuto:
Esperto in materie economiche
Esperto in materie finanziarie
Esperto in materie giuridiche
Esperto in materie ambientali
Esperto in materie urbanistiche
Esperto in materia di sicurezza del lavoro e nei cantieri
Esperto in materie amministrative
Esperto in materie sanitarie
Esperto in materie igieniche
Esperto nella conoscenza della continua evoluzione della legislazione e della normativa europea, statale, regionale, provinciale e comunale
Esperto nella conoscenza della continua evoluzione della normativa tecnica specifica (cemento armato, antisismica, prevenzione
incendi,UNI, CEI, antinfortunistica, ecc.)
E quant’altro … (sic!)