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CITTÀ DI LANZO TORINESE

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Academic year: 2022

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CITTÀ DI LANZO TORINESE

Via San Giovanni Bosco n. 33 – 10074 Lanzo Torinese (TO)

______________________

Tel. 0123.300427 – Fax 0123.29083

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - Servizio manutenzione -

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Anni 2021-2022

Committente: Comune di Lanzo Torinese

C C A A PI P IT TO OL LA AT TO O S S PE P EC CI I AL A LE E D D’ ’A A PP P PA AL LT TO O

DATA Dicembre 2020

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INDICE

CAPO I.

ART. 1.1 - OGGETTO DELL' APPALTO ART 2.1 - AMMONTARE DELL'APPALTO ART 3.1 - CATEGORIA PREVALENTE ART. 4.1 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 5.1 – DOCUMENTI COSTITUENTI L’APPALTO E INFORMAZIONI ART. 6.1 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

CAPO II ART. 1.2 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

ART. 2.2 - DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO DI APPALTO ART. 3.2 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

ART. 4.2 - COPERTURE ASSICURATIVE ART. 5.2. - CONSEGNA

ART. 6.2 - PROGRAMMA, INIZIO, DURATA E TERMINE DELLE PRESTAZIONI, PENALITA' ART. 7.2 – TERMINE DEL CONTRATTO E SVINCOLO CAUZIONE

ART. 8.2 - PAGAMENTI

ART. 9.2 - MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI ART 10.2 - CONTABILITA’

ART 11.2 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI, LORO INVARIABILITA’ E REVISIONE ART 12.2 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART 13.2 - PRESENZA DELL'APPALTATORE - SORVEGLIANZA ART.14.2 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

ART.15.2 - ORDINE DA TENERSI NELL' ESPLETAMENTO DEL CONTRATTO ART.16.2 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

ART.17.2 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE ART.18.2 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE ART.19.2 – PREZZI NON PREVISTI IN CONTRATTO

ART.20.2 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO ART.21.2 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.

ART.22.2 - SUBAPPALTO

ART.23.2 - MISURE DI SICUREZZA

ART.24.2 - RISPETTO DEI CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO ART.25.2 – CONTRATTO – SPESE – DOMICILIO

ART.26.2 - DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA VIABILITA’

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CAPO I

Art. 1.1 - Oggetto dell'appalto.

Formano oggetto dell'appalto tutte le opere, prestazioni, provviste e noli occorrenti per il lavoro di manutenzione degli impianti elettrici di proprietà comunale: presso edifici (Municipio, Sede distaccata Polizia Municipale, Scuole medie-elementari, scuola materna, Asilo Nido, Biblioteca, Casa di Riposo, Locali comunali quali ATL, Polivalente, Centro di Documentazione, Edificio Via Cibrario n. 33 e Via San Giovanni Bosco n. 17, Cimitero, aree comunali, impianti fotovoltaici, impianti semaforici, ecc..

Elenco Edifici pubblici di proprietà comunale:

EDIFICIO UBICAZIONE

Municipio Via San G. Bosco n. 33

Scuole Elementari-Medie Via Vittorio Veneto n. 2

Biblioteca Via San G. Bosco n. 1

Asilo Nido Via G.B. Savant n. 4 bis

Scuola Materna Via Tesso n. 4

Casa di Riposo Regione Cates n. 36

Salone A.T.L. Via Umberto I° n. 9

Palestra S. Pertini Via Vittime dei Lager sn

Edificio c.le - alloggi Via S. G. Bosco n. 17

Edificio Centro Documentazione Via L. Usseglio n. 6 Edificio c.le Farmacia e alloggi Via Cibrario n. 33 Edificio distaccato caserma VVF Via Uppia n.20 Struttura congressuale polivalente Piazza Rolle

Magazzino C.le Via G. B. Savant sn

Edificio comando dei vigili urbani Via Usseglio n.9

Centro Avis/Centro Anziani Via Vittime dei Lager Nazisti

Ex circondario - uffici Via Umberto I. n. 7

Ex Ospedale Mauriziano Via S. Giovanni Bosco n. 30

Ex scuola di Oviglia Reg. Oviglia Superiore 45

Elenco impianti fotovoltaici di proprietà comunale:

EDIFICIO UBICAZIONE POTENZA

Casa di Riposo Regione Cates n. 36 16,92 kw

Palestra S. Pertini – Scuola Materna Via Vittime dei Lager sn 43,68 Kw - 28 kw Struttura congressuale polivalente Piazza Rolle 15,12 Kw

Gli impianti di illuminazione pubblica sono indicativamente n. 1.000 di cui 250 di proprietà C.le e 750 di proprietà Enel Sole Srl.

Art. 2.1 - Ammontare e durata dell'Appalto.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 19.900,00 (IVA esclusa) così suddivisi su base annua:

a)- Euro 5.300,00 fissi per pronta disponibilità e per lavori di manutenzione di cui all’art. 4 p.to 3 lett. A), su particolari impianti descritti nel prosieguo del capitolato, da assoggettarsi a ribasso.

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b)- Euro 13.600,00 relativi alle prestazioni ordinate dal Comune di Lanzo Torinese di cui all’art. 4 p.to 3 lett. B) e regolarmente svolte dalla ditta; tale importo è da intendersi indicativo e corrispondente alla massima disponibilità annua da impiegare per le manutenzioni di cui all’art. 1 e verrà impiegato e liquidato alla ditta solo in caso di effettiva necessità, senza che la medesima possa avanzare pretese economiche oltre a quelle spettanti per le prestazioni effettuate.

c)- Euro 1.000,00 annui quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

I prezzi unitari applicati al presente appalto sono quelli contenuti nel Prezziario Regionale di riferimento in vigore: Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – edizione 2019 aggiornamento dicembre 2019; qualora, per particolari materiali, i relativi prezzi non siano ricompresi nel predetto prezziario, si assumerà il listino ufficiale della ditta produttrice, con applicazione del ribasso d’asta.

Per quanto riguarda il costo della mano d’opera da applicare si deve fare riferimento al Contratto Provinciale di lavoro (paga + oneri) in vigore al giorno dell’appalto, maggiorati del 24,30% per spese generali e utili; su questa ultima percentuale verrà applicato il ribasso d’asta.

Art. 3.1 - Categoria prevalente.

L’appalto di cui al presente Capitolato, inserito nell’ambito applicativo del D.LGS. 50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda la tipologia delle prestazioni è assimilabile alla categoria OS30 del D.P.R. 207/2010.

Art. 4.1 - Descrizione delle prestazioni.

1. Le prestazioni di cui al presente Capitolato sono tutte quelle atte a garantire la conservazione degli impianti elettrici comunali dal punto di consegna ENEL sino alle destinazioni di utilizzo, presso il Patrimonio Immobiliare del Comune di Lanzo Torinese di cui all’art. 1.

Nel complesso le prestazioni sopra elencate sono riassumibili nelle seguenti categorie:

• Noli mezzi d’opera a attrezzature;

• mano d’opera;

• apparecchiature di comando e protezione;

• trasformatori di potenza;

• quadri;

• tubazione e canalizzazioni;

• cassette e scatole;

• cavi e linee blindate;

• apparecchi di comando e prese;

• impianti speciali;

• corpi illuminanti;

• lampade;

• impianti di terra e protezione antifulmine;

• gruppi elettrogeni e di continuità;

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• apparecchi utilizzatori.

2. Tutte le prestazioni effettuate dovranno, su richiesta della stazione appaltante, essere certificate gratuitamente ai sensi e per gli effetti del DM 37/2008 e s.m.i.; qualora la ditta non rilasci la certificazione di conformità richiesta non vedrà liquidato l’importo della prestazione inerente.

Il lavoro di manutenzione di cui al presente capitolato, retribuito come indicato al precedente art. 2.1, sarà strutturato nel modo seguente:

3.A. Lavoro di pronta disponibilità 24 ore su 24 compresi festivi e lavoro di manutenzione fisso sui seguenti impianti da prestare, anche su semplice richiesta telefonica da parte del Comune di Lanzo Torinese, per interventi e riparazioni urgenti.

Sono altresì ricompresi nell’importo fisso i lavori di manutenzione sui seguenti impianti:

- Pubblica illuminazione mediante la periodica e programmata sostituzione delle lampade o per la sostituzione di lampade e fusibili non funzionanti, che verrà stabilita dalla D.L., con un massimo di n. 40 interventi all’anno; durante tali interventi, a discrezione della D.L. potrà essere attuata la completa sostituzione delle lampade della linea, da registrarsi sull’apposito registro. Viene richiesta comunque la sostituzione delle lampade in almeno quattro strade del Comune indicate dalla D.L.

Resta comunque garantito la verifica mensile di sostituzione lampade bruciate su segnalazione dell’Ufficio Tecnico C.le da effettuarsi perentoriamente entro i primi 5 giorni del mese mediante autocestello omologato ai sensi di legge. Le lampade saranno fornite dal Comune (salvo diversi accordi). Detto intervento viene individuato nel 50% dell’importo previsto per quota fissa (€ 5.300,00) di cui all’art. 2.1 Lett. a);

- Controllo periodico del gruppo di continuità (UPS) ubicato presso la Sede Municipale e del Comando di Polizia Municipale: 2 controlli annuali.

- Preventivi per interventi da effettuarsi ed assistenza tecnica per predisposizione progetti ufficio tecnico;

- Assistenza all’ufficio tecnico per predisposizione progetti ogni qualvolta si renda necessario compreso sopralluoghi Controllo periodico di tutti gli impianti di antifurto ed antintrusione, rilevatori antifumo, interruttori differenziali, presso tutti gli edifici comunali: 2 controlli annuali da riportare apposito registro;

- Controllo periodico degli impianti semaforici e immediata riparazione nel caso di guasti, da compensare solo ed esclusivamente con il prezzo dei materiali di consumo;

- Tenuta e periodica compilazione del registro di manutenzione ordinaria, da sottoporre con cadenza mensile alla D.L.

per la firma;

- Controllo mensile impianto fotovoltaico realizzati: Casa di Riposo - Palestra “S. Pertini” - Scuola Materna e Struttura Polivalente con letture mensili energia prodotta su modello redatto dall’ufficio tecnico C.le e da comunicare perentoriamente entro l’ultimo giorno del mese mezzo e-mail;

- Controllo impianto fotovoltaico da riportare apposito registro con cadenza semestrale/Annuale come da schema redatto dall’ufficio tecnico C.le .

- Controllo periodica (esclusa verifica biennale) degli impianti di messa a terra;

- Controllo sistema di terra parafulmine

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3.B. – Lavoro per interventi vari e riparazioni: richiesti dall’Ufficio Tecnico Comunale concordati preventivamente anche.

mediante perizie tecniche, da contabilizzare con i prezzi di Elenco depurati del ribasso d’asta, e relativo a prestazioni regolarmente svolte dalla ditta; l’importo di cui all’art. 2.1 lett. b) è da intendersi indicativo e corrispondente alla massima disponibilità annua da impiegare per le manutenzioni di cui all’art. 1 e verrà impiegato e liquidato alla ditta solo in caso di effettiva necessità, senza che la medesima possa avanzare pretese economiche oltre a quelle spettanti per le prestazioni effettuate.

Le prestazioni di cui al presente Capitolato dovranno essere espletate sulla base di perizie tecniche e secondo le indicazioni impartite dal Settore Tecnico Comunale e secondo le tempistiche dallo stesso stabilite.

La ditta dovrà sempre avere personale reperibile e, in caso di particolari necessità, essere in grado di fornire un lavoro di pronta disponibilità per effettuare interventi immediati, anche su richiesta verbale o telefonica da parte del Settore Tecnico.

Sono a carico della ditta tutti gli adempimenti in materia di sicurezza, sia per quanto riguarda la responsabilità e gli adempimenti tecnici di cantiere, che per quanto riguarda eventuali comunicazioni da effettuare presso l’ASL competente.

Sono sempre a carico della ditta tutte le operazioni e gli adempimenti anche burocratici necessari per lo smaltimento del materiale di risulta e dei vari rifiuti derivanti dalle varie operazioni lavorative. Nessun rifiuto o materiale di risulta dovrà essere abbandonato nel luogo di lavoro.

Tutti gli interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. e non saranno liquidati interventi eseguiti senza l’approvazione scritta del Settore LLPP. Fatta salva la necessità di eseguire lavori di somma urgenza disposta comunque dal Responsabile del Settore.

Art. 5.1 – Documenti costituenti l’appalto e informazioni.

1. La descrizione delle prestazioni costituenti l’appalto risultano dai seguenti elaborati:

RT- Relazione illustrativa e tecnica;

CSA – Capitolato speciale d’appalto;

SC – Schema di contratto;

SCS – Stima dei costi della sicurezza;

EP - Elenco prezzi della Regione Piemonte – edizione 2018.

2. Prima di presentare offerta le imprese interessate dovranno visionare la documentazione di cui al precedente punto 1, visionare gli impianti oggetto dell’appalto e assumere tutte le informazioni necessarie a riguardo.

Art. 6.1 - Variazione delle prestazioni.

Per quanto applicabile il D.lvo 50/2016, per quanto riguarda le variazioni delle prestazioni costituenti il presente appalto, trattandosi di manutenzione del Patrimonio immobiliare, le medesime verranno gestite dalla D.L. in corso d’opera e recepite sui documenti contabili.

L’appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le prestazioni disposte dalla D.L., senza eccezione alcuna, nel rispetto del presente Capitolato.

Inoltre l'appaltatore non potrà per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni, addizioni, o soppressioni

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rispetto alle previsioni di perizia, sotto la pena di dover eseguire il ripristino, o la modifica a sue spese oltre alla rifusione dei danni all’Amministrazione appaltante.

CAPO II.

Norme amministrative.

Disposizioni generali e particolari riguardanti l'appalto.

Art. 1.2 - Osservanza del Capitolato Generale.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Capitolato Speciale ed in quanto ad esso non contraddicano, si intendono applicabili all'appalto tutte le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato dal Ministero dei LL.PP. con Decreto 19 aprile 2000 n. 145, e nel DPR 207/2010.

Art. 2.2 - Documenti allegati al Contratto d'appalto.

Faranno parte del contratto:

1) Capitolato Speciale d'appalto;

2) Stima costi della mano d’opera;

3) Elenco prezzi della Regione Piemonte – edizione aggiornata.

Art. 3.2 - Cauzione provvisoria e definitiva.

L’offerta per partecipare all’appalto dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo annuo a base di gara, da prestare con le modalità previste dall’art. 93 del D.Lvo 50/2016 e secondo quanto disposto dalla Stazione Appaltante.

L’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% sull’importo contrattuale, con le modalità stabilite dall’art. 103 del D.LGS. 50/2016.

Art. 4.2 – Coperture assicurative.

L’appaltatore è altresì obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni, con validità sino al termine del contratto.

Art. 5.2 - Consegna.

Ad avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui al presente capitolato, e nelle more di stipulazione del contratto, il Comune di Lanzo Torinese potrà, in caso di necessità, disporre l’attivazione del lavoro; si procederà in modo analogo, ad avvenuta stipulazione del contratto, in attesa del perfezionamento dello stesso.

Art. 6.2 - Programma - Inizio, durata e termine delle prestazioni – Penalità.

Il presente appalto avrà validità biennale, con decorrenza dalla data di aggiudicazione, salvo che per motivate e

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dimostrate inefficienze da parte dell’impresa, che comporteranno la risoluzione del contratto.

Il programma delle prestazioni sarà predisposto dalla Direzione dei lavori mediante la prescritta documentazione contabile, salvo in casi di particolare urgenza, per i quali si potrà disporre verbalmente, con successiva regolarizzazione formale.

In caso di ritardo da parte dell’impresa alla tempistica impartita dalla D.L., verrà applicata una penalità giornaliera pari all’uno per mille 1‰ dell’importo contrattuale;

Art. 7. 2 – Termine del contratto e svincolo cauzione.

Alla scadenza del contratto, dopo l’accertamento sul corretto svolgimento dei lavori, si procederà allo svincolo della cauzione definitiva all’uopo prestata.

Art. 8.2 - Pagamenti.

Le prestazioni di cui al presente capitolato verranno liquidate di volta in volta, in seguito all’accertamento sulla regolare esecuzione da parte della direzione lavori da liquidarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura da parte della ditta. Non verranno effettuati pagamenti in acconto.

Gli importi verranno liquidati nel seguente modo:

- per pronta disponibilità e lavori di manutenzione fissi in 2 soluzioni al termine dei 2 semestri;

- oneri per la sicurezza in 2 soluzioni al termine dei 2 semestri;

- lavori straordinari: liquidate di volta in volta a seguito accertamento di regolare esecuzione.

Art. 9.2 – Misurazione delle prestazioni.

La direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute.

Ove l’appaltatore non si prestasse a eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l’appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nella emissione dei certificati di pagamento.

Art. 10.2 – Contabilità.

I documenti amministrativi e contabili per l’accertamento e la liquidazione delle prestazioni sono i seguenti:

- ordine di servizio preventivo redatto dalla D.L., in forma scritta o verbale (Buono d’Ordine);

- foglio di lavoro redatto dalla ditta, controfirmato dal D.L..;

- Atto di liquidazione, previo l’accertamento sulla regolare esecuzione dei lavori.

Art. 11.2 – Disposizioni generali relative ai prezzi, loro invariabilità e revisione.

La revisione prezzi non è ammessa.

Art. 12.2 - Occupazioni temporanee.

Nel presente appalto non è prevista l’attuazione di procedure di esproprio, servitù ed occupazione d’urgenza.

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L'Appaltatore dovrà provvedere autonomamente alle spese attinenti l’occupazione di suolo pubblico per esigenze di cantiere e per tutte le problematiche attinenti alla viabilità. Eventuali provvedimenti di regolamentazione del traffico di competenza comunale dovranno essere tempestivamente richiesti al Comune di Lanzo Torinese; la predisposizione della segnaletica afferente è a esclusivo carico dell’impresa.

Art. 13.2 - Presenza dell'Appaltatore - Sorveglianza.

L'Appaltatore dovrà personalmente sorvegliare e dirigere i lavori e potrà in casi di necessità farsi sostituire in cantiere da persona competente e bene accetta all'Amministrazione appaltante, la quale dovrà restare in permanenza sui lavori ed essere autorizzata a sostituire in tutto o in parte l'Appaltatore ed a firmare per esso.

In ogni caso resterà sempre a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente Capitolato.

Art. 14.2 - Danni di forza maggiore.

I danni dipendenti da cause di forza maggiore dovranno essere denunciati alla D.L. per iscritto dall'Impresa entro 5 giorni dal verificarsi del danno.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L’appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte a evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di lavoro e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimento. L’appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Art. 15.2 - Ordine da tenersi nell’espletamento del contratto.

In linea di massima l'Impresa avrà facoltà di sviluppare il programma delle prestazioni nel modo e nell'ordine che crede più conveniente per darle perfettamente compiute nel termine di tempo prescritto, purché a giudizio della Direzione Lavori, ciò non riesca pregiudizievole per la riuscita ottimale delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

In linea di massima comunque: nessun tratto di trincea dovrà rimanere aperto in attesa di posa tubi, canalette ecc..., ovvero che il riempimento della trincea, lo sgombro di materiale di scavo dalla via ecc.. dovranno essere eseguiti celermente nel medesimo giorno di scavo e solo in certi casi eccezionali il giorno successivo.

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La mancata ed incerta osservanza delle norme fondamentali suddette equivarrà alla constatazione di assoluta incapacità dell'Impresa a condurre lavori del genere, ed in base a ciò essa potrà essere liquidata per imperizia, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori.

L’impresa appaltatrice prima di manomettere il suolo pubblico dovrà provvedere alla richiesta presso gli Enti gestori di pubblici servizi, quali gas, acquedotto, telefono, energia elettrica, illuminazione stradale ecc. della documentazione (planimetrie quotate, profili ecc.) atte ad individuare l'esatta posizione dei servizi esistenti nel sottosuolo ed interferenti con il tracciato di intervento, nonché dell'assistenza in loco dei tecnici dei predetti Enti, onde evitare danneggiamenti ai servizi stessi durante le operazioni di scavo delle trincee e dei reinterri, e in fase di ricerca tubazioni e allacciamenti.

Nel caso di interruzioni - rotture provvedere immediatamente alla sicurezza del cantiere, alla segnalazione all’Ente preposto, alla segnalazione all’utenza e a isolare il cantiere con apposita recinzione e provvedere immediatamente tramite l’ente preposto alla riparazione del guasto .

Art. 16.2 - Spese a carico dell'Appaltatore.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del contratto e degli atti complementari, compresi i diritti di segreteria;

- le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare presunto dell'appalto) e complementari (sull'ammontare degli atti aggiuntivi al contratto), esclusa l'I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione;

- tasse di concessioni di permessi comunali e provinciali, sia per la licenza di costruzione che per l'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico, nonché per licenze temporanee di passi carrabili, ed al pagamento di ogni tassa presente o futura inerente all’esecuzione dei lavori appaltati;

- tutti gli oneri delle certificazioni e dei certificati di conformità di opere e impianti;

- tutti gli adempimenti in materia di sicurezza: responsabilità, adempimenti tecnici di cantiere ed eventuali comunicazioni da effettuare presso l’ASL competente.

La stazione appaltante (nel caso di omissione dell'Appaltatore) si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all'Appaltatore il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti.

Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e l'Appaltatore non provveda, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute, per i titoli sopra indicati, la Stazione appaltante, questa potrà trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di reintegrare la stessa.

Art. 17.2 - Obblighi a carico dell'Appaltatore.

Oltre agli oneri già specificati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:

1) La richiesta presso gli Enti gestori di pubblici servizi, quali gas, acquedotto, telefono, energia elettrica, illuminazione stradale ecc. della documentazione (planimetrie quotate, profili ecc.) atte ad individuare l'esatta posizione dei servizi esistenti nel sottosuolo ed interferenti con il tracciato di intervento, nonché dell'assistenza in loco dei tecnici dei predetti Enti, onde evitare danneggiamenti ai servizi stessi durante le operazioni di scavo

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delle trincee e dei reinterri, e in fase di ricerca tubazioni e allacciamenti. Nel caso di interruzioni provvedere immediatamente alla sicurezza del cantiere, alla segnalazione all’Ente preposto , alla segnalazione all’utenza (nel limite del possibile) isolare il cantiere con apposita recinzione e provvedere immediatamente tramite l’ente preposto alla riparazione del guasto.

2) La pulizia quotidiana del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere.

3) Gli oneri derivanti dalla temporanea occupazione di suolo pubblico e privato; e le relative pratiche necessarie.

4) Le indennità per le occupazioni provvisorie e permanenti delle aree necessarie per il deposito delle materie esuberanti degli scavi e demolizioni, per l'impianto di cantieri sussidiari a quello principale, per opere provvisionali, per strade di lavoro.

5) Il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per danni in conseguenza dei lavori.

6) La costruzione, il regolare mantenimento ed il disfacimento dei ponti di lavoro, delle impalcature e delle costruzioni provvisorie di qualsiasi genere, occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori indistintamente, forniture e prestazioni in genere, nonché per l'incolumità degli operai tutti e per l'incolumità pubblica.

7) L'assicurazione delle opere e delle attrezzature, nonché quella di responsabilità civile verso terzi.

8) L'osservanza delle vigenti disposizioni e di quelle che potessero essere emanate in corso di appalto in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le malattie in genere, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, vecchiaia, tubercolosi.

Nel caso in cui la Direzione Lavori accerti che l'impresa è in arretrato di un mese nell'adempimento degli obblighi assicurativi di cui alle su accennate disposizioni legislative, ne informerà la sede provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

9) L'obbligo di osservare scrupolosamente le vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

10) L'Appaltatore dovrà rispettare tutta la normativa in materia di Sicurezza. Codesti oneri e obblighi sono compresi nel prezzo di contratto e pertanto l'impresa non avrà diritto per essi ad alcun compenso extra.

Per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza l’appaltatore dovrà produrre:

a. Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

b. Piano di sicurezza sostitutivo ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

c. Il direttore tecnico dell’impresa è responsabile del rispetto del piano.

11) Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare tutte le cautele atte a garantire l'incolumità dei lavoratori. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danni ricadrà in toto sull'impresa, restando completamente estranea la Committenza, il D.L , e il personale preposto dalla D.L., pertanto l'Appaltatore si impegna e accetta di firmare al D.L. , "dichiarazione di responsabilità sull'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dichiarazione di manleva."

12) Rispetto dei contratti nazionali di lavoro.

13) Al pieno rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Ditta si obbliga ad applicare integralmente

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tutte le norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti di aziende industriali, edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso.

14) Al pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e al pieno rispetto dei piani di sicurezza.

Si dichiara espressamente che per tutti gli obblighi e oneri sopra specificati, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi di cui all'Elenco Prezzi citato in capitolato.

L'impresa pertanto non avrà diritto a pretendere per essi alcun compenso aggiuntivo di sorta.

Art. 18.2 - Responsabilità dell'Appaltatore.

L'appaltatore è l'unico responsabile nell’espletamento del lavoro nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti. La presenza sul luogo del personale di sorveglianza, le disposizioni impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere s'intendono esclusivamente connessi con la maggior tutela dell'Ente appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore che sussiste in modo pieno ed esclusivo.

In particolare compete all'Appaltatore ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:

1) le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione del lavoro e di direzione del cantiere;

2) le opere provvisionali, armature, disarmi, scavi, reinterri, demolizioni, previdenze antinfortunistiche e ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità del personale e dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale e per evitare qualsiasi danno a pubblici servizi di sopra e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare le cautele ed i provvedimenti necessari a garantire l'incolumità degli operai per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortunio o danni, ricadono sull'Impresa, restando completamente sollevata la Stazione appaltante nonché il personale preposta alla Direzione e sorveglianza dei lavori

Art. 19.2 - Prezzi non previsti in contratto.

Qualora nell’espletamento del contratto sia necessario impiegare prodotti il cui prezzo non sia elencato tra quelli regionali di riferimento, dovrà farsi riferimento al listino ufficiale del prodotto al momento della fornitura, su cui verrà applicato il ribasso d’asta; il prezzo predetto sarà invariabile per tutta la durata dell’appalto.

Art. 20.2 - Definizione delle controversie - Scioglimento del contratto.

Tutte le controversie fra la Stazione appaltante e l'appaltatore, sia durante che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno definite presso il Foro di Torino.

Art. 21.2 - Manutenzione delle opere fino al collaudo.

La manutenzione delle opere fino al collaudo deve essere fatta a cura dell'Impresa che dovrà provvedere ai ripristini, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il normale svolgimento dei servizi delle opere e senza particolari inviti della D.L. Ove l'impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L. dopo lettera raccomandata o ordine di lavoro si provvederà di ufficio e la spesa andrà a debito dell'impresa stessa.

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Art. 22.2 – Subappalto.

La disciplina del subappalto è regolato dal D.Lvo 50/2016.

In sede di offerta l’offerente dovrà indicare le parti di appalto che si intendono eventualmente subappaltare.

Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante.

Art. 23.2 - Misure di sicurezza.

1. Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Piano di Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

L’appaltatore dovrà consegnare all’ente appaltante, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento che determina l’aggiudicazione definitiva, il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (PSS).

Ogni singolo intervento da parte dell’impresa, nell’ambito del lavoro di cui al presente capitolato, dovrà comunque essere valutato di volta in volta, ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in vigore al momento; sono comunque a carico dell’impresa tutti gli adempimenti necessari.

Tutti gli impegni attinenti l’Appaltatore, compreso quello di adeguare il piano di sicurezza alle prescrizioni del D.L., in ogni momento anche durante l’esecuzione dei lavori, per insufficienze del piano non dovranno comportare ulteriori oneri per l’Ente Committente, ma i relativi oneri saranno a completo carico dell’appaltatore. L’appaltatore ha poi l’obbligo di interrompere i lavori in caso di possibile pericolo, contattare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori all’uopo nominato dalla stazione appaltante in caso di obbligo, i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori e quindi dopo avere adeguato o modificato se necessario il piano per la sicurezza (al fine di eliminare il possibile pericolo) riprendere i lavori. I subappalti dovranno adeguarsi a tutte le normative del cantiere, e dipenderanno direttamente dall’appaltatore che rimarrà responsabile di eventuali violazioni alle leggi vigenti. Particolare cautela dovrà essere adottata dall’appaltatore in quanto trattasi di lavori in sede stradale gravi e ripetute violazioni del piano da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa risoluzione contratto.

2. Prima della stipula del contratto l’impresa dovrà produrre, in sola visione, il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.LGS. 81/2008.

Art. 24.2 - Rispetto dei contratti nazionali di lavoro.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo nazionale di lavoro per operai dipendenti di aziende industriali, edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso. Il tutto nel tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. Inoltre si obbliga a rispettare le norme che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di manodopera e di infortunistica, in materia di assunzione (anche obbligatoria di manodopera) e in particolare le norme di cui alla legge 2/4/68 n 482.

Inoltre l’appaltatore si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge 19/3/90 n 55 e s.m.i..

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Al fine di controllare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’impresa appaltatrice nei confronti dei lavoratori dipendenti, la Stazione Appaltante, al momento dell’affidamento e al momento della liquidazione di ogni fattura, provvederà ad effettuare la richiesta agli enti competenti del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento all’impresa delle fatture non sarà effettuato fino a quando non sarà disponibile un documento che attesti la regolarità contributiva. L’impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante per le detrazioni o sospensioni di cui sopra, nè eccezioni a titolo di risarcimento danni. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido della osservanza delle norme medesime da parte dei subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del Subappalto. Per la verifica di quanto sopra, ai sensi dell'art. 18, 7° comma della L.

55/90 l'Appaltatore, indipendentemente da quanto segnalerà la stazione Appaltante, deve denunciare il contratto agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi ed infortunistici, e deve comunicare all'Amministrazione l'avvenuta denuncia entro i termini del predetto articolo.

Art. 25.2 – Contratto – spese - domicilio.

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi pena nullità.

Sono a carico dell’appaltatore le spese per evitare danni alle opere, alle persone e alle cose durante l’espletamento del lavoro e i danni causati a terze persone.

L’appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio presso la sede dell’ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’appaltatore o al capo cantiere dal dirigente del Comune di Lanzo Torinese, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori si considererà fatta personalmente al titolare dell’appaltatore.

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel capitolato speciale e nel capitolato generale operano di pieno diritto, senza obbligo per l’ente appaltante della costituzione in mora dell’appaltatore.

Tutte le spese del successivo contratto, inerenti e conseguenti e comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e del prescritto cartello del cantiere, sono a totale carico dell’appaltatore.

Si accettano espressamente, senza riserva alcuna, le clausole contenute nel presente capitolato speciale e si acconsente a che siano richiamate nel contratto susseguente all’aggiudicazione dell’appalto.

Art. 26.2 - Disposizioni per assicurare la viabilità.

E' vietato alle ditte appaltatrici chiudere il transito su vie senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente appaltante e dell'Ente proprietario della via.

In ogni caso l’impresa dovrà provvedere a proprie spese affinché sia possibile sempre, e comodo, il transito dei pedoni e nel limite del possibile garantito l'accesso dei veicoli alle proprietà private prospicienti il cantiere di lavoro e non venga nel limite del possibile interrotta la circolazione dei veicoli sull'asse viario. Quando l'Ente proprietario della strada non ritenga conveniente e non autorizzi la chiusura del transito la zona lungo i lavori in corso, l'appaltatore dovrà disporre affinché in nessun caso la zona destinata al transito pubblico abbia ad essere

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ingombrata anche con i materiali di deposito provvisorio e con i mezzi di trasporto. L'appaltatore durante e dopo i lavori farà scrostare e spazzare le zone stradali laterali e manterrà sgombra la via dal fango e dall'acqua in modo da non arrecare inconvenienti alla viabilità e provvederà a restituire la dovuta nettezza della via a lavori ultimati.

Quando non sia altrimenti disposto dalla Direzione Lavori, le opere dovranno essere eseguite mantenendo la continuità del transito dei veicoli di ogni genere; non potrà in nessun caso essere ostacolato il passaggio dei pedoni lungo i marciapiedi (sono in casi estremi i pedoni potranno essere deviati sul marciapiede opposto). Nell'esecuzione dei lavori l'Imprenditore dovrà lasciare liberi i passaggi e procurarne di nuovi a proprie spese con tavolati o ponticelli che siano sicuri e muniti di barriere. Inoltre l'Appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni dell'Ente proprietario della Strada, con segnalazioni, impianto semaforico e quanto richiesto dal disciplinare (il tutto senza richiedere oneri aggiuntivi all'ente Appaltante). Nei casi di impossibilità di operare senza la chiusura della strada, occorrerà da parte dell'appaltatore richiederne la chiusura all'Ente proprietario, e dopo averne ottenuta l'autorizzazione procedere secondo il disciplinare.

Durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà provvedere all'installazione a proprie spese degli occorrenti sbarramenti sia frontalmente che lateralmente nelle zone manomesse o ai depositi di materiali e nelle ore notturne provvedere mediante lanterne (o lampade apposite luminose) alla segnalazione dei lavori in corso. Il numero e la disposizione di queste lanterne potrà essere tale che le zone stradali manomesse e qualsiasi ingombro che costituisca ostacolo o pericolo alla viabilità, risultino perfettamente segnalati anche ai veicoli veloci. In ogni modo l'appaltatore sarà tenuto responsabile di qualsiasi incidente che possa verificarsi in dipendenza della mancanza o insufficienza delle predette segnalazioni. Inoltre, durante l'esecuzione dei lavori, l'assuntore dovrà a proprie cure e spese, collocare i regolamentari segnali di preavviso dei lavori in corso. I segnali di preavviso dovranno essere di regola installati a distanza conveniente prima e dopo la zona manomessa; saranno del tipo internazionale per segnale di pericolo generico, inoltre a eventuale posa di impianto semaforico, alla posa di cartellonistica indicativa dei percorsi alternativi ecc…

I cavalletti di sbarramento dovranno essere di due tipi:

1) - altezza m. 1,20 lunghezza m. 1,50, coloritura a fasce inclinate bianche e rosse di cm. 20 di larghezza;

2) - altezza m. 1,20 lunghezza m. 3, coloritura a fasce inclinate bianche e rosse della larghezza sopra indicati.

Sono assolutamente esclusi i cavalletti colorati in maniera diversa da quella sopra indicata. L'assuntore dei lavori dovrà inoltre disporre un lavoro di guardia, a proprie spese, nelle ore notturne e nei giorni festivi per assicurarsi che i segnali siano efficienti e le lanterne rimangano accese durante la notte.

Le prescrizioni su espresse non dispensano l'appaltatore dall'adottare quelle maggiori misure di sicurezza che siano richieste dalla particolare posizione e natura dei lavori, e non implicano responsabilità alcuna per l'Amministrazione appaltante, restando invece sempre l'appaltatore stesso responsabile verso i terzi dei danni eventuali derivanti da segnalazioni deficienti per qualsiasi motivo. Inoltre l'appaltatore durante il corso dei lavori deve provvedere a regolare il traffico con proprio personale o con impianto semaforico, con cartellonistica prescritta dall’Ente proprietario della strada e regolare ed osservare tutte le prescrizioni dettate dall'Ente proprietario della strada.

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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Vincenzo PUGLIESE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993

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