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1) Agente di commercio esonerato dalla comunicazione al centro per l impiego

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Novità fiscali del 10 aprile 2008. In evidenza: rimborsi IVA credito trimestrale e annuale; ristorni cooperative; territorialità IVA: ricerca e sviluppo

Pubblicato il 10 aprile 2008

Indice:

1) Agente di commercio esonerato dalla comunicazione al centro per l’impiego

2) Aziende agricole: Contributi dovuti per l’anno 2008

3) Canone RAI: TV e pagamento dell’abbonamento, denunciati abusi dal Garante

4) Le cessioni di autovetture ritrovate dalle compagnie di assicurazioni sono esenti da IVA

5) Rimborsi IVA credito trimestrale e annuale: Modello TR e modello VR/2008

6) Indennità di fine rapporto – Commissione di studio

7) Disciplina IRES dei ristorni assegnati ai soci di società cooperative

8) Territorialità IVA: Attività di ricerca e sviluppo nel campo dei vaccini

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1) Agente di commercio esonerato dalla comunicazione al centro per l’impiego

Sono esclusi dalla comunicazione obbligatoria presso il centro per l’impiego gli agenti e rappresentanti costituiti sotto forma di società o che per svolgere la propria attività si avvalgono di una autonoma struttura imprenditoriale rispetto al proponente.

Pertanto gli agenti e rappresenti che svolgono la propria attività in forma società sia quelli che svolgono la propria attività nella forma di impresa sono esclusi dalla comunicazione preventiva al centro per l’impiego al momento della stipula del contratto d’agenzia.

Viceversa, se sussiste un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in tal caso si deve effettuare la comunicazione al centro per l’impiego.

Tale precisazione poiché é stato posto il quesito se l’agente di Commercio con partita IVA, iscritto alla Camera di Commercio, con la qualifica di piccolo Imprenditore, e con forma giuridica di Impresa Individuale, sia o meno esonerato dall’obbligo della suddetta comunicazione,

Quindi, per gli agenti che si avvalgono di “autonoma struttura imprenditoriale” non vi é obbligo di comunicazione.

Peraltro, l’agente individuale quando si iscrive alla CCIAA usufruisce della qualifica di piccolo imprenditore, e fruisce di una autonoma struttura imprenditoriale, per cui per l’agente individuale non deve essere effettuata la comunicazione al centro per l’impiego.

(Quesito n. 54/2008 della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro)

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2) Aziende agricole: Contributi dovuti per l’anno 2008

L’Inps ha reso note le tabelle relative ai contributi dovuti per l’anno 2008 dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato.

La legge n. 81/2006 ha previsto la sospensione per il triennio 2006 – 2008 degli aumenti di aliquota contributiva, pertanto anche per il 2008 la contribuzione dovuta per gli operai a tempo indeterminato è rimasta nella misura del 43,9365%.

I contributi per l’ assistenza infortuni sul lavoro, dal 2001, sono, invece, fissati nelle seguenti misure: Assistenza infortuni sul lavoro 10,125% e addizionale infortuni sul lavoro 3,1185%.

L’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale prevista dall’art. 3-ter della legge 438/1992, a carico del lavoratore, deve essere applicata, a decorrere dal 1° gennaio 2008, sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 40.765,00.

(Circolare INPS 07/04/2008, n. 46, in Ipsoa del 08/04/2008)

3) Canone RAI: TV e pagamento dell’abbonamento, denunciati abusi dal Garante

Proibite le pressioni sugli utenti da parte degli ispettori della Rai incaricati di contattare le persone che non risultano abbonate per sollecitare la sottoscrizione del canone televisivo.

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Gli incaricati Rai che svolgono questo servizio per conto della Agenzia delle Entrate devono tenere un comportamento trasparente e fornire agli utenti informazioni chiare sulla propria attività in modo da non ingenerare errori o equivoci sul loro effettivo ruolo.

Al termine di un’istruttoria avviata nei mesi scorsi il Garante privacy ha prescritto all’Agenzia delle Entrate alcune misure per conformare alla normativa i trattamenti di dati effettuati dagli agenti incaricati sulla base della convenzione tra l’Agenzia e la Rai.

Sono numerose le segnalazioni giunte all’Autorità in cui sono emersi comportamenti ritenuti irrituali di agenti Rai che, qualificandosi come “ispettori”, si sarebbero presentati presso le abitazioni e con toni minacciosi e con modalità considerate “inquisitorie” o “intimidatorie”

procederebbero alla ricerca degli evasori del canone televisivo e a sollecitare gli abbonamenti.

Segnalati anche casi in cui i cittadini nel non fornire talune informazioni, sono stati minacciati accertamenti nelle abitazioni.

Pertanto, entro il 30/4/2008 l’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare al Garante le misure necessarie impartite ai suoi agenti affinché i trattamenti dei dati siano conformi al Codice privacy.

L’Agenzia dovrà garantire che gli agenti Rai spieghino chiaramente agli utenti, senza artifici e senza indurli in errore, la loro esclusiva attività di promozione dell’abbonamento televisivo.

Infine, vanno evitate le eventuali pressioni sugli utenti mediante la minaccia di controlli nelle abitazioni.

(NewsLetter Garante per la protezione dei dati personali 07/04/2008, n. 304, in Ipsoa del 08/04/2008)

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4) Le cessioni di autovetture ritrovate dalle compagnie di assicurazioni sono esenti da IVA

Il mandato a vendere rilasciato alla compagnia assicurativa dall’assicurato che sia stato indennizzato del furto dell’auto, successivamente ritrovata, non costituisce surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato e non comporta il passaggio di proprietà dell’autovettura in capo all’assicuratore.

L’istituto assicuratore mandatario acquista solo la titolarità di un mero diritto di credito, esente da IVA.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 31/03/2008, n. 8246, Ipsoa del 08/04/2008)

5) Rimborsi IVA credito trimestrale e annuale: Modello TR e modello VR/2008

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20/03/2008 (prot. 2008/44584) ha approvato la nuova versione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, nonché le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il nuovo modello, da utilizzare a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2008, o a partire dal 1° aprile 2008, sostituisce la precedente versione approvata con il provvedimento del 15 marzo 2007.

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Sono tenuti all’utilizzo del nuovo modello i contribuenti che hanno realizzato, nel corso del trimestre, un’eccedenza d’imposta detraibile di entità superiore a 2.528,28 euro e che intendono richiedere – totalmente o parzialmente – il rimborso dell’eccedenza o l’utilizzo della stessa in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi.

A partire dalle istanze inerenti al secondo trimestre 2008, il modello IVA TR può essere presentato esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati).

Limitatamente alle istanze relative al primo trimestre 2008, la presentazione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente può avvenire direttamente, con rilascio di apposita ricevuta da parte dell’ufficio o mediante spedizione a mezzo raccomandata.

Rimborsi IVA – Istanze on line dal secondo trimestre

In particolare, il D.M. del Ministero Economia e Finanze del 03/03/2008, in G.U.

15/03/2008, n. 64, ha stabilito che dal secondo trimestre 2008, le istanze di rimborso e compensazione dell’eccedenza IVA dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica all’ufficio delle Entrate competente.

Modello TR (trimestrale)

Il modello TR va utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2008, o a partire dal 1/4/2008 ed entro il 30/4/2008.

A partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2008, il modello Iva TR sarà, quindi, soggetto all’obbligo di presentazione esclusivamente in via telematica, come stabilito dal suddetto D.M. del 03/03/2008.

Le istruzioni relative prevedono che il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

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La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

Limitatamente alle istanze relative al primo trimestre 2008, la presentazione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente può avvenire direttamente, con rilascio di apposita ricevuta da parte dell’ufficio, o attraverso spedizione a mezzo raccomandata. In questo caso, il modello si considera presentato il giorno in cui viene consegnato all’ufficio postale.

Il nuovo modello TR contiene le novità introdotte di recente e in particolare è stato ampliato lo spazio relativo alla indicazione del codice di attività a sei cifre imposto dalla nuova classificazione Ateco2007.

Riguardo coloro che hanno diritto al rimborso in via prioritaria (entro tre mesi dalla richiesta), cui è seguita l’emanazione di ulteriori decreti ai fini dell’attuazione della disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 38-bis del DPR n. 633/72, devono indicare nel modello uno specifico codice della relativa casella denominata “Contribuenti ammessi alla erogazione prioritaria del rimborso”:

– Codice 1, riservato ai soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell’ambito di applicazione della lett. a), del co. 6, dell’art. 17;

– codice 2, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, e cioè i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;

– codice 3, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, e cioè i soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi;

– codice 4, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, e cioè i soggetti che producono alluminio e semilavorati.

Soggetti che possono presentare il modello TR

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Possono accedere al rimborso o alla compensazione del credito Iva infrannuale, purchè di importo superiore a € 2.582,28 euro i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) contribuenti che hanno effettuato esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote inferiori a quelle sugli acquisti e sulle importazioni.

Il requisito sussiste se l’aliquota mediamente applicata alle operazioni attive, maggiorata del 10%, risulta inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo, non si tiene conto dei beni ammortizzabili.

L’aliquota media si assume fino alla seconda cifra decimale;

b) contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, DPR n. 633/72 e operazioni equiparate; artt. 40, co. 9, e 58 del D.L. n. 331/93) per ammontare superiore al 25%

di tutte le operazioni effettuate.

La percentuale va arrotondata all’unità superiore;

c) contribuenti che hanno effettuato acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per ammontare superiore a due terzi del totale degli acquisti imponibili.

In questo caso è rimborsabile (o compensabile) soltanto l’imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili;

d) soggetti non residenti che si sono identificati in Italia direttamente o mediante rappresentante fiscale.

Termine di presentazione del modello TR

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Infine, per ciascun modello per la richiesta del rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale, che deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, si hanno le seguenti scadenze:

– 30 aprile per il primo trimestre;

– 31 luglio per il secondo trimestre;

– 31 ottobre per il terzo trimestre.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il relativo software utile per la compilazione del modello TR.

Modello VR/2008 per la richiesta di rimborso del credito IVA annuale

Viceversa, il modello VR/2008 deve essere utilizzato solo dai contribuenti IVA, compresi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, che intendano richiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2007.

Presentazione del modello VR (annuale)

Il modello VR (annuale), differentemente dal quello trimestrale (TR), avvertono le istruzioni ministeriali, deve essere presentato in duplice esemplare direttamente all’agente della riscossione competente territorialmente a partire dal 1° febbraio 2008 e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA anche in forma unificata, e cioè entro il 31 luglio 2008.

Il modello VR vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in esso indicati; pertanto, sono considerati validi i modelli presentati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale IVA ovvero di quella unificata.

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Dall’obbligo di presentazione della garanzia fideiussoria sono esclusi i seguenti soggetti:

– Coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore a euro 5.164,57.

Tale limite va riferito all’intero periodo d’imposta e non alla singola richiesta di rimborso;

– coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati.

Ai fini della verifica del 10% si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la richiesta;

– le imprese cosiddette “virtuose”, ossia quelle imprese che soddisfano determinate condizioni di affidabilità e solvibilità specificatamente indicate nell’art. 38 bis, 7° comma e

seguenti, esclusivamente con riferimento alle richieste di rimborso di cui alle lett. a), b) e d) del terzo comma dell’art. 30.

Tali soggetti devono presentare, unitamente alla richiesta di rimborso, la dichiarazione sostitutiva prevista alla lettera c) del predetto comma 7, dell’art. 38 bis (circ. n. 54 del 4 marzo 1999);

– i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore a euro 258.228,40. Tale limite va riferito a tutti i rimborsi erogati nel corso della procedura concorsuale e non ai singoli periodi d’imposta;

– i soggetti indicati nell’art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito in legge 23

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6) Indennità di fine rapporto – Commissione di studio

In attuazione della Finanziaria 2008, con Decreto del 2/4/2008 è stata istituita una Commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di fine rapporto, con il compito di formulare proposte normative volte a realizzare in via sistematica la riduzione del prelievo fiscale sulle indennità nonché la semplificazione e la razionalizzazione delle vigenti disposizioni e il loro miglior coordinamento con la disciplina della previdenza complementare.

Nel corso dei lavori, la Commissione potrà acquisire, anche attraverso audizioni, i contributi tecnici e le analisi economiche provenienti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, da altri enti, da associazioni o altri soggetti operanti nel settore della previdenza complementare, nonché avvalersi del contributo di esperti appartenenti al mondo professionale e accademico su specifici aspetti e problematiche.

(Ministero dell’Economia e Finanze, nota del 08/04/2008)

7) Disciplina IRES dei ristorni assegnati ai soci di società cooperative

Il ristorno attribuito ai soci delle cooperative mutualistiche è integralmente deducibile.

In particolare, gli importi assegnati ai soci di società cooperative per l’attribuzione del vantaggio

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mutualistico, denominati “ristorni”, sono integralmente deducibili dall’utile netto della cooperativa.

Lo ha precisato la circolare 35/2008, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti, oltre a quelli già dati prima dell’entrata in vigore dell’Ires, con la circolare 53/2002.

In particolare, la nuova circolare ha chiarito che le considerazioni espresse precedentemente restano applicabili anche alla luce del nuovo sistema di tassazione delle società cooperative, che prevede l’assoggettamento a tassazione dell’utile netto nella misura del 20%, per le cooperative agricole e della piccola pesca, e del 30% per le altre cooperative.

L’Agenzia, ha pertanto ribadito l’integrale deducibilità del ristorno dall’utile netto della società cooperativa, indipendentemente dalla circostanza che sia dedotto mediante imputazione a conto economico o attraverso una variazione in diminuzione dal reddito imponibile.

I ristorni rappresentano uno degli strumenti tipici della società cooperativa per l’attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico derivante dall’attività svolta nei loro stessi confronti.

Il vantaggio mutualistico può consistere in un risparmio di spesa, per i beni e servizi che il socio acquista dalla cooperativa, o in una maggiore retribuzione che il socio percepisce per i beni e servizi ceduti alla cooperativa.

La deduzione può avvenire:

– mediante imputazione diretta al conto economico dell’esercizio

– attraverso una variazione in diminuzione dal reddito imponibile.

Il legislatore civilistico ha introdotto negli artt. 2511 e seguenti del Codice civile la distinzione tra

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mutualità prevalente.

Per queste ultime, l’art. 1, comma 460, della Finanziaria 2005, ha stabilito delle percentuali di tassazione pari al 20% (per le cooperative agricole e della piccola pesca) o al 30% (per le altre cooperative) degli utili netti annuali.

A seguito dell’introduzione di tali percentuali di tassazione, si è posta la necessità di chiarire se fosse ancora possibile applicare l’integrale deducibilità dei ristorni dal reddito della società cooperativa ovvero se, prima di tale deduzione, fosse necessario assicurare a tassazione il 20%

o 30% dell’utile netto annuale.

L’agenzia delle Entrate ha precisato, al riguardo, che il ristorno attribuito ai soci è integralmente deducibile dall’utile netto della società cooperativa, indipendentemente dalla modalità scelta per la deduzione del ristorno stesso (imputazione a conto economico o variazione in diminuzione dal reddito imponibile):

– Se il ristorno è imputato a conto economico, le percentuali di tassazione del 20% o del 30% si applicano su un importo (utile netto) già decurtato della quota di ristorno;

– se il ristorno è dedotto attraverso una variazione in diminuzione dal reddito imponibile, l’esclusione dal reddito imponibile della cooperativa opera in via prioritaria rispetto alla tassazione prevista.

A tal fine, si vedano i seguenti esempi che evidenziano le due diverse modalità attraverso le quali la società cooperativa può operare la deduzione dei ristorni e la conseguente neutralità fiscale del metodo contabile adottato.

Esempio n. 1: Deduzione del ristorno con imputazione a conto economico

Si consideri una società cooperativa che realizza un utile lordo pari a 1.000 euro, di cui 600 derivante dall’attività con i soci e 400 derivante dall’attività con i terzi.

Qualora la cooperativa attribuisca ai propri soci un ristorno pari a 200, imputandolo al conto economico, si avrà:

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– un utile netto pari a 800 (1.000 – 200)

– un utile da assoggettare a tassazione pari a 240 (30% di 800)

– un’imposta pari a 66 (240 x 27,5%).

Esempio n. 2: Deduzione del ristorno con variazione in diminuzione dal reddito

Si consideri la medesima cooperativa dell’esempio precedente che decida di dedurre il ristorno mediante una variazione in diminuzione dal reddito imponibile.

In tal caso, la percentuale di tassazione del 30% prevista nel comma 460 della legge finanziaria per il 2005 deve essere applicata solo dopo aver decurtato dall’utile di 1.000 l’importo del ristorno erogato ai soci (200).

Anche in tale ipotesi, quindi, si avrà:

– un utile netto pari a 1.000

– un utile da assoggettare a tassazione pari a 240 (30% di 800)

– un’imposta pari a 66 (240 x 27,5%).

Come si evince dall’esempio, la deduzione del ristorno mediante una variazione in diminuzione dal reddito imponibile della società cooperativa determina la medesima quota di tassazione (66) individuata nell’ipotesi dell’esempio 1, in cui il ristorno è dedotto con imputazione a conto economico.

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(Agenzia delle Entrate, circolare del 09/04/2008, n. 35)

8) Territorialità IVA: Attività di ricerca e sviluppo nel campo dei vaccini

Le prestazioni inerenti lo svolgimento, su commessa, di diverse attività di ricerca e sviluppo rientrano tra le prestazioni aventi ad oggetto servizi scientifici, ed ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lett. b), del D.P.R. n. 633/72 sono territorialmente rilevanti nel luogo di materiale esecuzione e pertanto assoggettabili ad IVA in Italia.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate

Una società italiana (Alfa), operante nel settore della ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di vaccini, ha stipulato un accordo con una società svizzera (Beta), avente ad oggetto lo svolgimento, commessa, di diverse attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, l’attività di ricerca e sviluppo viene finalizzata all’acquisizione di conoscenze scientifiche strumentali alla realizzazione di nuovi vaccini, nonché all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la loro immissione sul mercato.

E’ stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se tali servizi costituiscano prestazioni scientifiche da assoggettare all’IVA, e se, inoltre, l’attività di assistenza fornita alla società svizzera per l’ottenimento dei brevetti industriali relativi ai nuovi vaccini vada considerata una prestazione autonoma ed indipendente o piuttosto costituisca un’attività interna strumentale al risultato finale dell’attività di ricerca e sviluppo.

I chiarimenti

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Secondo l’Agenzia delle Entrate i suddetti servizi sopra richiamati, considerati nel loro complesso, sono riconducibili alle prestazioni di carattere scientifico giacché concretizzano un’attività di ricerca innovativa finalizzata ad accrescere il patrimonio delle conoscenze e delle utilità attualmente disponibili (risoluzione n. 15/2007).

Inoltre, i servizi fatti per ottenere la brevettabilità dei nuovi beni, poiché finalizzati all’applicazione tecnica delle scoperte scientifiche per una concreta realizzazione industriale, possono essere ricompresi all’interno dell’attività di ricerca e sviluppo principale quale attività connessa e strumentale ad essa.

L’attività di ricerca e sviluppo ha, infatti, come finalità economica la realizzazione di nuovi beni, per la quale riveste un’importanza decisiva l’ottenimento dei brevetti necessari per la loro commercializzazione.

In proposito, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia costituisce un’unica operazione ai fini dell’applicazione dell’IVA quando gli elementi o atti di cui si compone la stessa sono così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (sentenza 27 ottobre 2005, causa C-41/04).

Alla luce di tali considerazioni, a parere dell’Agenzia delle Entrate tutte le suddette prestazioni rientrano tra le prestazioni inerenti servizi scientifici e dunque sono territorialmente rilevanti nel luogo di materiale esecuzione e vanno assoggettati ad IVA in Italia (ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lett. b, del D.P.R. n. 633/72).

(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 09/04/2008, n. 138)

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