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COMUNE di PIETRA LIGURE

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Academic year: 2022

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COMUNE di PIETRA LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Insediamento di una nuova media struttura di vendita alimentare e non alimentare sul lotto di terreno censito al N.C.T. Sez. PL. Foglio 6 mappali 118-1298-1324- 1325-126-1327 attraverso procedura di SUAP ex art. 10 della L.R. n. 10/2012 in variante P.R.G.- Precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2019 - seguito iter e recepim ento delle modifiche di rilievo procedurale apportate alla L.R. n. 10/2012 ed introdotte dalla L.R. n. 1/2020 - adozione azioni conseguenti

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di febbraio alle ore 17:00 in Pietra Ligure, presso la Sede Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30 convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statuarie, si è riunito il consiglio Comunale composto da:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 DE VINCENZI Luigi - Sindaco

2 AMANDOLA Francesco - Consigliere

3 CARRARA Mario - Consigliere

4 CARRARA Paola - Consigliere

5 LISCIO Giovanni - Consigliere

6 FOSCOLO Sara - Consigliere

7 PASTORINO Marisa - Consigliere

8 REMBADO Daniele - Vice Sindaco

9 ROBUTTI Luca - Consigliere

10 ROZZI Silvia - Consigliere

11 SEPPONE Nicola - Consigliere

12 VAIANELLA Maria - Consigliere

13 VIGNONE Michela - Presidente

TOTALE PRESENTI 13

TOTALE ASSENTI 0

Partecipa alla seduta Dott. Vincenzo TREVISANO, nella sua qualità di Segretario Generale.

VIGNONE Michela, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la

seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

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OGGETTO: INSEDIAMENTO DI UNA NUOVA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE E NON ALIMENTARE SUL LOTTO DI TERRENO CENSITO AL N.C.T. SEZ. PL.

FOGLIO 6 MAPPALI 118-1298-1324-1325-126-1327 ATTRAVERSO PROCEDURA DI SUAP EX ART. 10 DELLA L.R. N. 10/2012 IN VARIANTE P.R.G.- PRECEDENTE DELIBERAZIONE D EL CONSIGLIO COMUNALE N. 18/2019 - SEGUITO ITER E RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE DI RILIEVO PROCEDURALE APPORTATE ALLA L.R. N. 10/2012 ED INTRODOTTE DALLA L.R. N. 1/2020 - ADOZIONE AZIONI CONSEGUENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’intervento del Sindaco, Luigi DE VINCENZI, il quale relaziona sulla proposta di deliberazione, di seguito riportata:

"PREMESSO che il 20 febbraio 2017 il Signor Torchio Andrea, quale procuratore speciale della Società LIDL ITALIA S.r.l., con sede in Arcole (VR), Via Augusto Ruffo, n. 36 (P.I. 02275030233), e promissario acquirente del lotto di terreno catastalmente censito alla Sez. PL., Fg. 6, Mapp. 118 – 1298 – 1324 – 1325 – 126 – 1327 (preliminari di vendita depositati presso l'U.T.C.), ha presentato allo Sportello Unico Attività Produttive di questo Comune un'istanza ex art. 10, L.R. n.

10/2012, finalizzata ad ottenere Autorizzazione Unica per la realizzazione di una nuova Media Struttura di Vendita alimentare e non alimentare in variante al P.R.G. Vigente;

DATO ATTO della nota del 24 luglio 2017, prot. n. 22040, con la quale è stato comunicato che il Signor Biancotto Michele, nato a San Donà di Piave (VR) il 20 aprile 1978, domiciliato in Volpiano (TO), Via Venezia, n. 27 (BNCMHL78D20H823Y), è subentrato in qualità di procuratore speciale della Società LIDL ITALIA S.r.l.;

RILEVATO che la zona di intervento, compresa tra Viale Riviera ed il Rio Ranzi, si sviluppa su 6.673,00 mq e, allo stato attuale, in base al vigente P.R.G., ricade -in parte, e per 1.552,46 mq- in zona S - Residenziale Satura e -in parte, e per i restanti 5.120,54 mq- in zona C – Aree edilizie di completamento semi-intensive del vigente P.R.G.;

VISTA la soluzione progettuale integrativa proposta, pervenuta in data 07/12/2020 prot.n. 31308 che prevede la realizzazione di un nuovo manufatto con superficie lorda del piano di terra mq 1.804,30 e di mq 204,18 al piano ammezzato per complessivi mq. 2008,48 di S.L.U., accessibile da Viale Riviera, con ingombro planimetrico pari a 1904,85 mq.

Superficie coperta 1.904,85. Superficie agibile 1.933,48 mq;

VISTA l'istruttoria redatta dall'Ufficio Tecnico e trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive;

RICHIAMATO l'assenso all'attivazione dell'iter autorizzativo alla pratica espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 5 maggio 2017;

DATO ATTO che il progetto comporta una variante urbanistica che prevede l'accorpamento dei lotti di terreno interessati dall'insediamento produttivo, con superficie fondiaria pari a 6.673,00 mq e superficie catastale pari a 6.598,00 mq, in un'unica zona a destinazione commerciale di nuova denominazione “Cc”, da assimilarsi ad una zona D ex D.M. n.

1444/1968;

VISTI i pareri favorevoli espressi, per quanto di competenza, dalla Commissione Edilizia comunale e dalla Commissione Locale del Paesaggio, entrambi datati 21/01/2021, come di seguito riportati:

la Commissione Locale per il Paesaggio, vista la documentazione presentata, esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla variante allo Strumento Urbanistico Generale. Si evidenzia la necessità di prevedere un sistema di alberatura d’alto fusto sia lungo il perimetro sia nelle aree interne destinate a parcheggio, che dovrà essere puntualmente rappresentato in un elaborato grafico specifico. Per quanto attiene il piazzale ed il parcheggio, la commissione ritiene più opportuno utilizzare autobloccanti drenanti con colorazione chiara che riprenda la tonalità delle terre;

la Commissione Edilizia Comunale, vista la documentazione presentata, esprime parere favorevole. Si suggerisce di indicare in convenzione l’obbligo del soggetto attuatore di farsi carico della risoluzione di eventuali criticità nelle manovre di accesso e uscita dei mezzi pesanti, con particolare riferimento alle interferenze con la viabilità pubblica, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, dopo un primo periodo di sperimentazione. Si fa proprio altresì il parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio del 21/01/2021;

VISTI gli aggiornamenti richiesti dalla C.L.P., pervenuti in data 05/02/2021 prot. n.3389/2021;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 a data 9 aprile 2019, a mezzo della quale questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 10, comma 4, L.R. n. 10/2012 allora vigente, “considerato che l'intervento è finalizzato a dare risposta alla crescente domanda di approvvigionamento e diversificazione dell'offerta alimentare e non alimentare, ubicato in un ambito periferico ma facilmente accessibile ed in grado di far fronte al considerevole incremento delle presenze sul territorio comunale nel periodo estivo [e che] il nuovo insediamento produttivo comporterà inoltre la creazione di un significativo numero di nuovi posti di lavoro”, ha deliberato “di esprimere […] preventivo assenso alle

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modifiche da apportare al vigente P.R.G. sottese al progetto e all'adozione della variante urbanistica che prevede l'accorpamento dei lotti di terreno interessati dall'insediamento produttivo, in un'unica zona a destinazione commerciale denominato “Cc”, vista la soluzione integrativa proposta che contiene la seguente proposta di norma urbanistica:

Zona “Cc” - Zona di nuovo complesso insediativo a destinazione commerciale (rif.to art. 13, comma 1, lettera d, della L.R. n. 16/2008 e s.m. e int.)

La zona “Cc” di mq. 6.589,00 si configura come zona commerciale finalizzata all'insediamento, tramite procedura di SUAP, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/2012, di una Media Struttura di Vendita alimentare e non alimentare all'insegna LIDL ITALIA S.r.l.

E’ attuata con la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale di mq 1.904,85 di superficie coperta, di mq.

1804,30 di superficie lorda al piano di terra e mq 204,18 al piano ammezzato per complessivi mq. 20008,48 di S.L.U. e mq. 1.933,48 di Superficie Agibile destinata per mq 1.131,21 a superficie netta di vendita, per mq 358,73 a magazzini e depositi e per mq 443,54 ad usi complementari di servizio dell’attività nel rispetto dei seguenti parametri urbanistico – edilizi cosi come definiti dalla L.R. 16/2008 e ss.mm.ii.:

L.A. (lotto asservibile) mq. 6.589,00

S.L.U. (superficie lorda utile) mq. 2.008,48

S.A. (superficie agibile) mq. 1.933,48

S.C. (superficie coperta) mq. 1.904,85

R.C. (rapporto di copertura) 1/3

H (altezza max. fabbricato al netto dei volumi tecnici e impianti fotovoltaica): ml.8,00

D (distanza tra filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione): ml. 10,00;

Dc (distanza tra filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà): ml. 5,00;

Ds (distanza tra filo di fabbricazione di una costruzione e strade o ciglio): ml. 5,00;

Flessibilità della norma: non costituisce variante alle N.d.A. il discostamento di più o meno il 10% (dieci per cento) dei parametri planoaltimetrici (localizzazione planimetrica e quota di imposta edificio) nel rispetto dei parametri di altezza e dimensione in pianta.

Dotazione minima parcheggio: relativamente alle dotazioni di parcheggio pubblico si rimanda a quanto previsto dal D.M. 1444/68 per la destinazione d’uso prevista, per quelli pertinenziali all’art. 19 della L.R. 16/2018 e ss.mm.ii., entrambi i quali dovranno essere reperiti all’interno dei lotti di proprietà. Per l’attività commerciale la dotazione minima di parcheggio dovrà essere calcolata in conformità alle previsioni di cui al Paragrafo 15 – Criteri Urbanistici (indirizzi generali relativi ai parcheggi per le attività commerciali) di cui al D.C.R. 31/2014 e ss.mm.ii.

RICORDATO che:

l'intervento sarà accompagnato da apposita convenzione urbanistica da sottoscrivere prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica, di cui è depositata bozza presso l'U.T.C. ed i cui contenuti sono stati condivisi dalla

Giunta Comunale nella seduta del 04/02/2021, che

-si rammenta- prevede, a fronte di complessivi € 367.809,40 di oneri dovuti, lo scomputo di € 211.820,98 nell'ambito della realizzazione di opere di interesse pubblico (parcheggi, viabilità e verde pubblico) per complessivi € 352.242,31, come da computo metrico allegato, oltrechè la monetizzazione di € 155.988,42;

in ordine alla variante urbanistica sottesa all'intervento, e pur non configurandosi alcun incremento di valore,

come attestato dalla perizia appositamente redatta dal progettista,

in base al disposto dell'art. 16, co. 4, lett. d ter, D.P.R. n. 380/2001, e dell'art. 38, co. 6, L.R. n. 16/2008, il Soggetto Attuatore corrisponderà -prima del rilascio del titolo abilitativo- al Comune di Pietra Ligure un contributo straordinario di € 250.000,00;

il Soggetto Attuatore si impegna, altresì, a versare -prima del rilascio del titolo abilitativo, e per l'esecuzione dell'intervento in progetto- un contributo ex art. 26 bis, L.R. n. 1/2007, pari ad € 30,00/mq di S.V.;

PRESO ATTO della Conferenza di Servizi in seduta referente svoltasi in data 20 maggio 2019, nel corso della quale la Regione Liguria, esaminati gli elaborati progettuali e le relative integrazioni, ha evidenziato la necessità, per il Comune, di acquisire il parere ex art. 89, D.P.R. n. 380/2001, nonché l'opportunità di specificare le tipologie di pavimentazione drenante/verde delle aree a parcheggio;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 10, c. 5, L.R. 10/2012 allora vigente, la D.C.C. n. 18/2019, unitamente agli atti presentati nel corso della Conferenza di Servizi in seduta referente ed al relativo verbale, sono stati pubblicati sul sito informativo dello SUAP e del Comune di Pietra Ligure, a libera visione del pubblico, per trenta giorni consecutivi (ovverosia, dal 05/06/2019 al 05/07/2019) tutti gli elaborati progettuali;

CONSTATATO che, durante il periodo di deposito a libera visione del pubblico della suddetta documentazione, e -segnatamente- il 28 giugno 2019, sono pervenute -a mezzo pec- le osservazioni dell'Avv. Marco Marcelli, all'uopo incaricato dal Condominio “Mirasole” di Via Moilastrini, n. 32, in persona dell'Amministratrice pro tempore, Signora Giuliana Monti Ferro, e dai proprietari delle unità immobiliari facenti parte del ridetto complesso condominiale, Signori Bussano, Busto, Carolfi, Caviglia, Conca, Duretto, Galloni, Manfredi, Martino, Massobrio, Massucco, Mesenzani, Nurisso, Pessione e Tomasello;

RILEVATO che successivamente a detta pubblicazione, e nel mentre si stavano approntando i successivi passaggi procedimentali dell'avviato iter in parola, con sentenza n. 590 del 3 luglio 2019 il Tar Liguria, in relazione ad una fattispecie analoga (un'autorizzazione unica rilasciata per la costruzione di nuovi manufatti in variante allo strumento

(4)

urbanistico generale), ha affermato che, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, “la verifica di assoggettabilità a VAS […] si impone per tutti gli strumenti di programmazione urbanistica e per le relative modifiche”, precisando che “non si può pervenire a diverse conclusioni sulla base della disciplina regionale in materia”; in particolare, e nell'ottica di dare un'interpretazione costituzionalmente orientata della L.R. n. 32/2012, il Tribunale Amministrativo, richiamando quanto già statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 178 del 4 luglio 2013 circa l'illegittimità del c. 2 dell'art. 3 della L.R. n. 32/2012 (il quale era stato dichiarato, appunto, illegittimo in quanto lesivo della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente), ha chiarito che “anche nel caso di variante urbanistica relativa a piccole aree, l'esonero della procedura di VAS presuppone necessariamente l'espletamento della verifica di assoggettabilità”.

DATO ATTO che poi, a definitivo e conseguente chiarimento del corretto contesto normativo in cui ci si sarebbe dovuti proceduralmente muovere, è intervenuta la L.R. n. 1 del 6 febbraio 2020 (in vigore dal 27 febbraio 2020), la quale, anche alla luce di quanto meglio precisato al “rilevato” di cui supra, ed al fine di rendere la normativa regionale di certo ed ex se coerente con quella nazionale, ha -tra l'altro- modificato l'art. 3, comma 3, L.R. n. 32/2012, sopprimendo il richiamo ai casi indicati nell'Allegato A ed abrogando quest'ultimo, pervenendo così ad ulteriormente consolidare la posizione per cui la verifica di assoggettabilità a VAS non può che essere esperita mediante la fase di redazione/adozione/esame del Rapporto preliminare, con i contenuti ex lege previsti;

RILEVATO inoltre che la L.R. n. 1/2020 è altresì intervenuta sull'art. 10 della L.R. n. 10/2012, comportandone la riscrittura e, con ciò, modificando l'iter procedurale cui sono soggetti quegli interventi (come quello in esame) relativi ad attività produttive comportanti l'approvazione di modifiche agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti; ed infatti la normativa sopravvenuta, peraltro in assenza di una normativa transitoria di coordinamento da applicarsi ai procedimenti in itinere, con riferimento al Procedimento Unico di cui all'art. 10, L.R. 10/2012 ha anticipato -rispetto alla previgente disciplina- la fase di pubblicazione della delibera consiliare di assenso (già esperita nel caso de quo), prevedendo che la ridetta deliberazione venga pubblicata subito (senza lo svolgimento di alcuna Conferenza di Servizi in seduta referente) e, quindi, “depositata per almeno quindici giorni consecutivi a libera visione del pubblico”, entro i quali “gli interessati possono presentare osservazioni”; inoltre, e diversamente da quanto precedentemente statuito, la decisione sulle osservazioni non è demandata alla conferenza di servizi in seduta deliberante, ma è rimessa al Comune che “decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione […] e trasmette alla Regione, per quanto di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla proposta di modifica agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica e la documentazione prevista per le procedure di VAS di cui alla L.R. n. 32/2012”. Solo dopo aver ricevuto le determinazioni regionali, il Responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi “per l'acquisizione delle determinazioni e degli enti competenti a pronunciarsi sul progetto;

PRESO ATTO che medio tempore, sia a fronte delle indicazioni fomite dalla Regione Liguria nel corso della Conferenza tenutasi il 20 maggio 2019, nonché alla luce delle necessità istruttorie-procedimentali indotte dal sopra descritto mutato contesto normativo di riferimento, la Società LIDL ITALIA S.r.l. ha trasmesso una nuova soluaizone progettuale integrativa depositata presso l’Ufficio Tecnico – SUAP composta dai seguenti elaborati grafici:

– Relazione illustrativa delle opere e delle attività;

– Relazione art. 28 legge 10;

– Relazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L.R. 10/2012;

– Relazione Tecnica prestazione energetica;

– Relazione Geologico-tecnica;

– Relazione Tecnica asseverata sul rispetto dei requisiti qualitativi di prestazione di cui al paragrafo 4 della D.C.R. 31/12;

– Studio Organico d’Insieme;

– Schema Assetto Urbanistico;

– Studio impatto Viabilistico;

– Allegati Studio Impatto Viabilistico;

– Relazione manovra ingresso-uscita automezzi;

– Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS;

– Perizia di Stima Variante Urbanistica;

– Valutazione Impatto acustico;

– Dichiarazione caduta dall’alto;

– Documentazione Fotografica;

– Computo Metrico Opere di Urbanizzazione;

– Relazione Tecnica Impatto visivo;

– Bozza di Convenzione;

– Tav. 01i stralci cartografici;

– Tav. 02i variante urbanistica;

– Tav. 03i planimetria stato attuale;

– Tav. 04i sezioni terreno stato attuale;

– Tav. 05i planimetria generale progetto;

– Tav. 06i sezioni terreno progetto;

– Tav. 07i piante progetto;

– Tav. 08i prospetti e sezioni di progetto;

– Tav. 09i LR 25;

– Tav. 10i planimetria di raffronto;

– Tav. 11i raffronto sezioni terreno;

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– Tav. 12i superamento barriere architettoniche;

– Tav. 13i verifica standards e dotazioni pertinenziali;

– Tav. 14i verifica dotazioni parcheggi;

– Tav. 15i planimetrie urbanizzazioni tavola integrativa;

– Tav. 16i particolari urbanizzazioni tavola integrativa;

– Tav. 17i fascia inedificabilità Rio Ranzi;

– Tav. 18i fotoinserimenti;

– Tav. 19i Planimetria verde tavola integrativa;

– Relazione Illustrativa ASL;

– Tav. 01 ASL pianta piano terra;

– Tav. 02 ASL pianta piano copertura;

– Tav. 03 ASL prospetti e sezioni;

– Istanza Esame Progetto Vigili del Fuoco;

– Relazione Illustrativa Vigili del Fuoco;

– Tav. 01 VF inquadramento cartografico;

– Tav. 02 VF planimetria generale;

– Tav. 03 VF pianta piano terra piano primo;

– Tav. 04 VF pianta copertura;

– Tav. 05 VF prospetti e sezioni.

CONSTATATO dunque che l'originaria soluzione progettuale è stata parzialmente modificata ed integrata, seppur senza interessare profili essenziali dell'intervento. Ed invero:

la zona “alloggiamento unità esterne”, in origine collocata a nord del realizzando edificio, è stata spostata ed ubicata in adiacenza al lato ovest del nuovo fabbricato;

l'ingombro del realizzando fabbricato è stato spostato di circa 2,30 m. verso nord-ovest e circa 0,50 m. verso sud- ovest;

come richiesto dalla Regione Liguria in sede di Conferenza di Servizi, si è provveduto ad inserire, lungo tutto il perimetro che delimita il lotto di intervento, quinte verdi piantumate con specie arboree di medio/alto fusto;

le sezioni del progetto sono state estese fino agli edifici circostanti, per meglio evidenziare le distanze intercorrenti tra questi ultimi ed il fabbricato realizzando;

è stata modificata la tipologia della copertura ed eliminato il parcheggio previsto sulla stessa;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dalla Regione Liguria ex art. 89, D.P.R. n. 380/2001 (Prot. n.

PG/2020/15126 a data 16 gennaio 2020), nel quale si afferma che “non si rilevano elementi ostativi alla variante al PRG in oggetto”.

PRESO ATTO della Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 4 febbraio 2021, a mezzo della quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, D. Lgs. n. 152/2006, nonché degli artt. 3 e 8, L.R. n. 32/2012, è stato adottato il “Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS” (pubblicato sul sito internet del Comune di Pietra Ligure per 30 giorni consecutivi, individuando altresì, e sulla base della soluzione progettuale proposta e dei probabili e/o possibili impatti ambientali ad essa conseguenti, i soggetti competenti in materia ambientale (e, quindi, la Regione Liguria);

CONSIDERATO -allo stato incidentalmente- che la portata delle integrazioni medio tempore depositate dalla LIDL ITALIA S.r.l., come sopra precisate, assume decisiva rilevanza anche con riferimento alle valutazioni che sarebbero da compiere con riferimento alle obiezioni mosse con le osservazioni presentate dall'Avv. Marcelli; tale fase valutativa e decisoria, tuttavia, potrà e dovrà essere ri-editata a seguito dell'adozione della presente deliberazione e della conseguente nuova pubblicazione, anche al fine di consentire a chiunque ne abbia interesse di presentare eventuali nuove osservazioni sull'iniziativa in parola così come da ultimo configurata;

PRECISATO altresì che tali suddetti incombenti (di cui al punto che precede) si impongono anche per esigenze di coordinamento del procedimento in itinere alla stregua dei dettami introdotti dalle modifiche normative medio tempore intervenute e sopra descritte;

RITENUTO così che, allo scopo di correttamente proseguire l'iter procedimentale già avviato in relazione all'intervento di cui all'oggetto con la D.C.C. n. 18/2019, coordinandosi con -e recependo- le modifiche normative intervenute, così come in precedenza meglio descritte, ed al fine di riportare ad unità un procedimento che, da un lato, ha dovuto rispondere a regimi normativi diversi e, dall'altro, ha visto anche la presentazione di integrazioni documentali/progettuali che, allo stato, sono sfuggite alla fase di pubblicità, si impone dunque un ri-avvio del ridetto iter dal punto in cui vi è comunanza di disciplina tra i diversi regimi normativi che si sono susseguiti;

CONSIDERATO pertanto che il procedimento in parola necessita di un rinnovato atto di impulso in Consiglio Comunale, accompagnato dal recepimento di tutte quelle integrazioni documentali medio tempore intervenute e depositate, nonché della rinnovazione della fase di pubblicazione;

ACQUISITI nuovamente i pareri favorevoli espressi, per quanto di competenza, della Commissione Edilizia Comunale e dalla Commissione Locale del Paesaggio, entrambi datati 21/01/2021;

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VISTO l'art. 10 della L.R. n. 10/2012, siccome modificato dall'art. 5 della L.R. n. 1/2020;

VISTA la L.R. n. 32/2012, siccome modificata dall'art. 20 della L.R. n. 1/2020;

VISTI:

la L.R. n. 36/1997;

la L.R. n. 16/2008;

il D.Lgs. n. 152/2006;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica, Dott. Renato Falco;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che, alla luce di tutte le intervenute integrazioni documentali, il progetto consiste -e si compone- dei seguenti elaborati depositati presso l’Ufficio Tecnico – SUAP:

 Relazione illustrativa delle opere e delle attività;

 Relazione art. 28 legge 10;

 Relazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L.R. 10/2012;

 Relazione Tecnica prestazione energetica;

 Relazione Geologico-tecnica;

 Relazione Tecnica asseverata sul rispetto dei requisiti qualitativi di prestazione di cui al paragrafo 4 della D.C.R.

31/12;

 Studio Organico d’Insieme;

 Schema Assetto Urbanistico;

 Studio impatto Viabilistico;

 Allegati Studio Impatto Viabilistico;

 Relazione manovra ingresso-uscita automezzi;

 Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS;

 Perizia di Stima Variante Urbanistica;

 Valutazione Impatto acustico;

 Dichiarazione caduta dall’alto;

 Documentazione Fotografica;

 Computo Metrico Opere di Urbanizzazione;

 Relazione Tecnica Impatto visivo;

 Bozza di Convenzione;

 Tav. 01i stralci cartografici;

 Tav. 02i variante urbanistica;

 Tav. 03i planimetria stato attuale;

 Tav. 04i sezioni terreno stato attuale;

 Tav. 05i planimetria generale progetto;

 Tav. 06i sezioni terreno progetto;

 Tav. 07i piante progetto;

 Tav. 08i prospetti e sezioni di progetto;

 Tav. 09i LR 25;

 Tav. 10i planimetria di raffronto;

 Tav. 11i raffronto sezioni terreno;

 Tav. 12i superamento barriere architettoniche;

 Tav. 13i verifica standards e dotazioni pertinenziali;

 Tav. 14i verifica dotazioni parcheggi;

Tav. 15i planimetrie urbanizzazioni tavola integrativa;

Tav. 16i particolari urbanizzazioni tavola integrativa;

 Tav. 17i fascia inedificabilità Rio Ranzi;

 Tav. 18i fotoinserimenti;

Tav. 19i Planimetria verde tavola integrativa;

 Relazione Illustrativa ASL;

 Tav. 01 ASL pianta piano terra;

 Tav. 02 ASL pianta piano copertura;

 Tav. 03 ASL prospetti e sezioni;

 Istanza Esame Progetto Vigili del Fuoco;

 Relazione Illustrativa Vigili del Fuoco;

 Tav. 01 VF inquadramento cartografico;

(7)

 Tav. 02 VF planimetria generale;

 Tav. 03 VF pianta piano terra piano primo;

 Tav. 04 VF pianta copertura;

 Tav. 05 VF prospetti e sezioni;

DI DARE ATTO di impulso all'epigrafato procedimento urbanistico-edilizio, nel rispetto di quanto previsto dal “nuovo”

art. 10, L.R. 10/2012, siccome modificato dall'art. 5 della L.R. 1/2020;

DI FARE PROPRIA la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 4 febbraio 2021, a mezzo della quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, D.Lgs. n. 152/2006, nonché degli artt. 3 e 8, L.R. n. 32/2012, è stato adottato il “ Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS”;

DI APPROVARE la bozza di convenzione allegata ratificata come indicato nel parere della C.E.C. Del 21/01/2021;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 10, comma 6, L.R. 1/2012, che la presente deliberazione, unitamente agli elaborati di progetto, nonché alle integrazioni documentali da ultimo protocollate dal Soggetto Attuatore, siano depositati, a cura degli Uffici Comunali, a libera visione del pubblico, per il periodo di quindici giorni consecutivi, presso la Segreteria, nonché pubblicati sul sito informatico del Comune di Pietra Ligure (www.comunepietraligure.it);

DI RENDERE NOTO che, ai sensi del medesimo comma 6, art. 10, L.R. n. 10/2012, siccome modificato dall'art. 5, L.R. n.

1/2020, chiunque -nel periodo di pubblicazione- può prendere visione degli atti, estrarne copia e presentare osservazioni;

DI COMUNICARE la presente deliberazione all'Avv. Marco Marcelli, in quanto soggetto già intervenuto nel procedimento in esame quale delegato alla presentazione di osservazioni dalla Rag. G. Monti Ferro, Amministratrice p.t. del Condominio Mirasole, nonché dai Signori condomini e proprietari delle unità immobiliari facenti parte del ridetto Condominio;

DI DARE MANDATO al Servizio S.U.A.P. per il proseguio dell’iter approvativo della pratica con particolare riferimento alla verifica di tutte le altre condizioni necessarie per l’ottenimento del provvedimenti finale".

Dopodiché,

VISTI la proposta deliberativa, concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 42 del succitato D.Lgs.n.267/2000;

VISTO l’art. 15 dello Statuto Comunale;

UDITI gli interventi dei Consiglieri, così come riportati nella trascrizione integrale, allegata al presente provvedimento;

RITENUTO di dovere approvare la suddetta proposta;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi per alzata di mano, dei n.13 Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto,

D E L I B E R A

di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

(8)

Successivamente,

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi per alzata di mano, dei n.13 Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto,

D E L I B E R A

di rendere il presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente

eseguibile.

(9)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Firmato digitalmente

VIGNONE Michela

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

Dott. Vincenzo TREVISANO

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