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Cod. Determ: DTND46078 (I) Pag. 1. Registro Generale n del 2016 Reg. del Settore n. 100 / 2016 CITTA' DI COSENZA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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Registro Generale n. 2212

del 2016 Reg. del Settore n. 100 / 2016

CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE

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Oggetto: Computo ferie maturate dal dipendente "dati omessi a tutela della privacy" - Impegno e liquidazione -

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CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 2212

del 2016 Reg. del Settore n. 100 / 2016

Settore 1 - PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE _________

Silvana Cannataro

_____________________________________

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Computo ferie maturate dal dipendente "dati omessi a tutela della privacy" - Impegno e liquidazione -

Il F.F. Direttore

Premesso che con nota del 31/10/2016, l’avv. Ugo Dattis Dirigente del 3° Dipartimento Economico Finanziario, del 12° Settore Programmazione e Risorse Finanziarie ed ad interim Dirigente del Settore Tributi,del Settore Cultura e del Settore Personale Controllo di Gestione, in considerazione dell’imminente collocamento a riposo previsto per il 01/12/2016, e in considerazione della circostanza che per motivate e documentate esigenze di servizio non ha potuto fruire delle ferie, né potrà fruirne per l’impossibilità oggettiva di esaurire le ferie maturate nel breve periodo a disposizione rimasto fino alla conclusione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età (riforma Fornero), ha chiesto la quantizzazione della somma che gli sarà dovuta, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di pagamento sostitutivo per le ferie non fruite,

Fatto presente che nel nostro ordinamento il diritto alle ferie gode di una tutela rigorosa, di rilievo costituzionale, visto che l’art. 36 della Costituzione, terzo comma, prevede testualmente che il lavoratore ha diritto al riposto settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi;

Visto l’art. 17 del C.C.N.L. - Area della Dirigenza del 10/04/1996 il quale, al comma 8, ricalcando il principio costituzionale secondo cui le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile, dispone che le stesse non sono monetizzabili, fatta salva l’ipotesi, disciplinata dal successivo comma 13, della cessazione dal rapporto di lavoro qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio;

Evidenziato che ai sensi della vigente normativa in proposito l’ente può corrispondere al dirigente il compenso per ferie non godute, solo all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e solo se le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio;

Visto che il d.l. 95 del 2012, convertito nella legge 135/2012, finalizzato alla riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica all’art. 5, comma 8, ha statuito che: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate

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dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi: La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamenti e raggiungimento del limite di età”.

Precisato che il Dipartimento della F.P. con nota n. 40033 dell’8/10/2012, condivisa dal Mistero dell’Economia e delle Finanze, ha fornito alcune indicazione ai fini dell’esatta portate e delle modalità applicative della sopra citata disciplina legislativa;

Che le indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica e dal Ministero in un certo modo mitigano l’estensione del rigore applicativo della legge;

Che, nello specifico il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che il divieto di monetizzazione opera certamente in relazione a tutti quei casi in cui vengono in considerazione vicende estintive del rapporto di lavoro alle quali il dipendente, in qualche modo, concorre attivamente mediante il compimento di atti, (dimissioni, recesso), oppure attraverso comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto, (pensionamento, licenziamento disciplinare, mancato superamento del periodo di prova).

Che, in tali casi, infatti, proprio la prevedibilità dell’evento e/o la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione del rapporto) consente l’adozione di tutte le iniziative necessarie per assicurare, nei giusti tempi, la fruizione del diritto alle ferie, compatibilmente con le esigenze del lavoratore e quelle organizzative dell’amministrazione.

Che, pertanto, la circostanza che vengono in considerazione ipotesi che, comunque, di per sé, non sono oggettivamente in grado di impedire, in modo assoluto, la fruizione delle ferie da parte del dipendente, consente la sicura riconduzione delle stesse nell’ambito applicativo dell’art. 5, comma 8, della legge n. 135/2012, in coerenza con quella finalità perseguita di repressione degli abusi nel ricorso alla monetizzazione e di conseguente automatica riduzione della spesa.

Che, in tali circostanze l’applicazione del divieto di monetizzazione trova la sua giustificazione applicativa proprio nel comportamento attivo del dipendente;

Fatto presente, tuttavia, che la deroga al divieto di monetizzazione non è né automatica né generale, ma che secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, essa può ritenersi ammissibile solo in presenza delle condizioni specificamente a tal fine previste dal contratto collettivo o dalla legge come presupposti legittimanti a monetizzazione e nel rispetto delle corrispondenti previsioni in materia di trasporto di ferie dall’anno di maturazione a quello successivo.

Che, pertanto, la monetizzazione delle ferie può essere possibile solo nel caso di non fruizione di tali istituti per indifferibili ragioni di servizio, come recitano le previsioni contrattuali;

Dato atto che a causa dell’organico dirigenziale dell’ente sottodimensionato e dell’impossibilità dettata dal divieto normativo di procedere a nuove assunzioni, il succitato dirigente ha dovuto sopperire a carenze d’organico ed è stato destinatario di decreti sindacali di assegnazione di direzione di ben 5 strutture contemporaneamente, per cui, per esigenze connesse all’espletamento delle molteplici e delicate funzioni attribuite, è stato obbligato a garantire la presenza in servizio non riuscendo conseguentemente fruire delle ferie maturate;

Fatto presente che, l’avv. Ugo Dattis in coerenza con la normativa vigente e al fine di garantire lo smaltimento delle ferie accreditate ha ripetutamente e per tempo avanzato richieste per azzerare le ferie accreditate in vista del previsto collocamento a riposo per come risultante dalla documentazione probatoria, conservata in atti nel fascicolo personale;

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Che le richieste avanzate per la fruizione delle ferie sono state sempre rigettate, da parte dei soggetti individuati all’art. 39, comma 4, dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per esigenze connesse alla funzionalità degli uffici diretti;

Dato atto, quindi, che nel caso in specie, pur se la modalità con cui si determina la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente è prevedibile (collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti previsti dalla riforma Fornero) e, quindi, si sarebbe potuta programmare una pianificazione atta a consentire lo smaltimento delle ferie maturate e maturabili, per come dal dirigente in parola effettuato, la responsabilità gravante sul dirigente che riveste un ruolo partecipativo essenziale nell’ambito dell’organizzazione dell’ente, non sostituibile e la cui assenza avrebbe creato gravi disservizi all’apparato organizzativo, fa diventare la forma di cessazione del rapporto di lavoro anomalo;

CONSIDERATO, pertanto, che non risponde alla ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n.95 del 2012 il caso sopra citato che diversamente opinabile, comporterebbe alla preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore di fruire delle ferie maturate e non godute per ragioni di servizio;

Verificato che il dirigente alla data del presente provvedimento risulta aver maturato 163 giorni di ferie + 3 giorni imputabili alla legge 937/77;

Che a questi 163 giorni se ne andranno ad aggiungere altri 2 giorni che il dirigente maturerà nel corrente mese di novembre;

Evidenziato, altresì che dei giorni 163 + 3 giorni legge 937 accreditati, solo n. 17 giorni potrebbero essere ancora fruibili considerato che i 3 giorni della legge 937/77 devono essere obbligatoriamente fruiti;

Fatto presente che l’avv. Dattis per improcrastinabili impegni familiari di cui ha già dato comunicazione al Sindaco, all’assessore di riferimento e al Segretario Generale, dal prossimo 4 novembre dovrà necessariamente assentarsi fino al 14/11/2016;

Evidenziato tuttavia che, il perdurare delle esigenze organizzative e di servizio che si auspica di poter soddisfare al più presto con l’assunzione di personale dirigenziale ai sensi dell’art. 110 del d.lgs 267/2000, di cui è già stato pubblicato il relativo bando e di cui si è in attesa di determinazione da parte della Funzione Pubblica, non consentono di poter concedere al dirigente in parola l’opportunità di fruire da qui al 01/12/2016 (data del suo irrevocabile collocamento a riposo) parte delle ferie ancora fruibili;

Considerato che, per i motivi suesposti, all’atto del collocamento a riposo, essendo soddisfatti i presupposti normativi che consentono la liquidazione del pagamento sostitutivo delle ferie non fruite, si dovrà procedere in favore del dipendente alla corresponsione dell’indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non fruiti per esigenze di servizio quantificati in n. 160 giorni, proprio per la ragione che il dipendente è stato impedito ed è impedito a fruire delle ferie da fatti indipendenti dalla sua volontà, per come risultante dagli atti custoditi nel fascicolo personale;

RITENUTO che, sulla base delle previsioni sancite dai CCNL e dalle considerazioni riportate nelle note del Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il pagamento, alla data del collocamento a riposo, delle ferie maturate e non godute dal dipendente per motivi di servizio;

Visti i conteggi allegati predisposti dall’ufficio paghe dai quali si evince il corrispettivo che dovrà essere erogato al dipendente, a titolo di pagamento sostitutivo delle ferie, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro;

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Tanto premesso;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune, VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D.

Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 1107 del 16/06/2016, è stato disposto il collocamento a riposo del dirigente di ruolo avv. Ugo Dattis, a far data dal 01/12/2016;

di dare atto che il collocamento a riposo del dirigente previsto per il 01/12/2016 è irrevocabile in quanto il dirigente in questione ha raggiunto i limiti massimi di mantenimento in servizio previsti dalla riforma Fornero;

di dare atto che la cessazione del rapporto di lavoro è condizione indispensabile per poter legittimamente procedere alla monetizzazione delle ferie non godute, come disposto dalla su riportata normativa;

di impegnare sui sotto riportati capitoli di bilancio corrente la somma di € 64.431,15 necessaria a liquidare al dipendente avv, Ugo Dattis l’indennità sostitutiva per le ferie maturate non fruite e/o fruibili alla data del collocamento a riposo per come segue:

per € 23.608,98 sul capitolo 210/1;

per € 25.091,82 sul capitolo 255/0;

per € 11.590,79 sul capitolo 220/1 per € 4.139,56 sul capitolo 251/1

di procedere, e, solo a collocamento a riposo avvenuto, alla liquidazione di quanto risultante dai conteggi allegati in favore del dirigente avv. Ugo Dattis;

di precisare che l’eventuale fruizione di ulteriori giorni di ferie rispetto a quelli previsti e quantizzati determinerà l’adozione di successivo provvedimento per il ricalco di quanto spettante;

Mandare copia del presente atto agli uffici di competenza.

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Da Inviare al Nucleo Controllo Gestione

ELENCO ALLEGATI

1 - Nota - richiesta del 31.10.2016 2 - generico - conteggi ufficio paghe

Il F.F. Direttore

Cosenza __________ _____________________________________

Silvana Cannataro

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria Cosenza 02/11/2016 _____________________________________

UGO DATTIS

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