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COLLEGIO DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PAVIA ASSEMBLEA COSTITUTIVA

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COLLEGIO DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PAVIA ASSEMBLEA COSTITUTIVA

CAPO I

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1. - È costituito in Pavia l’Associazione Collegio degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Pa- via, d’ora in avanti per brevità denominata Collegio che raccoglie la tradizione delle Guide date alli Ingegnie- re per andare alle Valli ed alle Paludi del Po del 23 gennaio 1399, che continua l'opera del Collegio degli In- gegneri di Pavia, fondato tra il dicembre 1859 ed il gennaio 1860, nonché del Collegio degli Ingegneri di Pa- via, fondato il 29 gennaio 1921 quale Sezione di Pavia della Associazione Nazionale Ingegneri ed Architetti Italiani, ANIAI. il Collegio raccoglie l’eredità che proviene dal 1859 con la rifondazione del Collegio degli In- gegneri e degli Architetti della Provincia di Pavia avvenuta il 10 novembre 1945. Il Collegio ha come fine l’esercizio di attività interculturali ed interdisciplinari nei campi dell’ingegneria e dell’architettura e delle scien- ze ad essi correlati; è federato all’Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti Italiani, ANIAI.

ART. 2. - II Collegio è una libera Associazione di ingegneri e di architetti che intende perseguire i seguenti scopi:

a) accrescere e migliorare le conoscenze scientifiche, la preparazione professionale e la cultura dei soci.

b) favorire lo scambio di esperienze e la collaborazione fra i soci.

c) contribuire all’evoluzione degli studi, delle ricerche e della legislazione al fine di favorire un’equilibrata crescita morale, culturale e sociale della comunità, con particolare riguardo alle sue valenze territoriali ed ambientali ed alla tutela del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico.

d) esprimere il pensiero collegiale sugli aspetti culturali, tecnici e scientifici dei problemi locali, regionali e na- zionali e cooperare con studi e proposte interdisciplinari alla messa a punto di soluzioni valide e di pubbli- ca utilità.

ART. 3. – Il Collegio, per favorire il conseguimento delle finalità statutarie, intende specialmente:

a) stimolare ed accrescere la partecipazione dei soci alle attività interne ed esterne, formulandone i contenu- ti e le modalità di svolgimento con costante riferimento alla molteplicità dei contributi che ciascun socio può fornire per formazione, professione ed esperienza.

b) promuovere a favore dei soci iniziative ed attività che migliorino la reciproca conoscenza ed il comune apporto alle attività collegiali.

c) ricercare fattivi scambi di attività con Enti ed Associazioni che perseguano analoghe finalità, con le Uni- versità e gli Istituti scientifici;

d) partecipare attivamente all'esame, allo studio ed alla soluzione di problemi di interesse collettivo, ponendo all'attenzione della pubblica opinione e degli organi responsabili le valutazioni e le proposte di propria competenza e sostenendole con forme e mezzi efficaci.

ART. 4. – Il Collegio per conseguire le finalità statutarie:

a) si prefigge di stabilire e mantenere rapporti di collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia e con l’Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Pavia, raccogliendo la pluridecennale tradizione di collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri e quella della più recente vicinanza con l’Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori.

b) auspica di poter fruire delle strutture di segreteria e di quelle operative in genere messe a disposizione da ambedue gli Ordini mediante un regolamento da sottoscriversi ad hoc e da aggiornarsi secondo mo- dalità che saranno dal memorandum stesso previste.

c) auspica di poter stabilire la propria sede presso l’Ordine degli Ingegneri o presso l’Ordine degli Architetti, secondo modalità da stabilirsi nel regolamento richiamato al comma b) che precede.

d) si propone di conformare il proprio statuto alle disposizioni previste per le organizzazioni prive di finalità di lucro mediante i relativi provvedimenti da assumersi entro quattro mesi dall’appro-vazione di questo statuto.

e) si avvale di tutte le opportunità offerte da inserzionisti pubblicitari e sponsor, delle iniziative realizzate dall’Associazione, per beneficiare dei correlati introiti economici che verranno utilizzati per i fini istituzio- nali.

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f) il Collegio è una Associazione senza finalità di lucro.

CAPO II SOCI ART. 5. - I soci si distinguono in:

— soci effettivi;

— soci onorari.

Possono iscriversi come soci effettivi gli ingegneri e gli architetti che abbiano conseguito la laurea in inge- gneria od architettura presso i Politecnici e le Università Italiane, quelli che a norma di legge siano forniti di titoli esteri equipollenti, oppure siano stati abilitati ad esercitare la professione di ingegnere e di architetto in Italia in conformità alle normative vigenti nell’Unione Europea. Per l'iscrizione, la domanda dovrà essere cor- redata di un certificato di iscrizione all'Albo degli Ingegneri o degli Architetti, oppure, in mancanza ed in sosti- tuzione di esso, del certificato di laurea e di analogo titolo.

Le domande di iscrizione vengono vagliate dal Consiglio direttivo; in caso di mancata accettazione l'interes- sato può ricorrere al Comitato dei Probiviri, il giudizio del quale è, in questo caso, inappellabile.

Su deliberazione dell'Assemblea possono essere accettati o chiamati a far parte dell'Associazione in qualità di Soci onorari, ingegneri o architetti o personalità eminenti nel campo scientifico e tecnico, artistico e cultu- rale in generale.

ART. 6. - I soci effettivi sono soci a tempo indeterminato e sono tenuti al pagamento di una quota di prima iscrizione e di una quota associativa annuale, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea.

Il socio effettivo che non versi tempestivamente la rata annuale, dopo due inviti del Tesoriere è deferito al Comitato dei Probiviri per i provvedimenti del caso. Non potrà inoltre esplicare diritto di voto il socio che non sia in regola con il pagamento della quota di associazione per l’anno solare in corso.

I soci onorari, non sono tenuti ai pagamento della quota di iscrizione; non possono essere eletti o nominati nelle cariche ed organi direttivi del Collegio, non hanno diritto di voto, ma godono di tutti gli altri diritti dei soci effettivi.

II socio, sia effettivo che onorario, che intenda ritirarsi dall'Associazione dovrà darne avviso scritto al Presi- dente almeno tre mesi prima che scada l'anno solare in corso. Il socio che non abbia presentato le dimissioni entro il 31 dicembre è considerato associato anche per l’anno successivo ed obbligato a versare la quota associativa annuale.

ART. 7. - I soci effettivi ed onorari possono incorrere nei seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo del Presidente;

b) ammonimento scritto del Presidente;

c) sospensione da ogni attività sociale per un periodo massimo di un anno;

d) espulsione dall'Associazione. I provvedimenti di cui ai punti a) e b) vengono presi dal Consiglio direttivo su iniziativa del Presidente; i provvedimenti di cui ai punti c) & d) sono presi dal Comitato dei Probiviri su segnalazione del Consiglio Direttivo. Contro il richiamo e contro l'ammonimento del Presidente è ammes- so il ricorso al Comitato dei Probiviri; contro i provvedimenti di cui ai punti c) & d) è ammesso il ricorso all'Assemblea. Con la cessazione della qualità di socio cessa ogni diritto sociale dell'uscente.

ART. 8. - Un gruppo di soci effettivi non inferiore a 20 può richiedere, mediante una motivata domanda al Consiglio direttivo, che sia indetto fra isoci un «referendum» su qualsiasi quesito d'importanza sociale.

In caso di rifiuto del Consiglio, questo dovrà renderne conto alla prima Assemblea susseguente a tale do- manda; l'Assemblea deciderà in via definitiva sull'argomento.

CAPO III STRUTTURA

ART. 9. - La struttura organizzativa del Collegio è articolata, con criteri di flessibilità, in quattro settori:

a, conoscenza puntuale che comprende le visite tecniche e l’aggiornamento cognitivo.

b, interessi culturali che ospita l’attività di valenza generale.

c, rapporti con le istituzioni universitarie, che ospita le opportunità di rapporto con lo IUSS, l’Università di Pavia ed il Politecnico di Milano.

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d, comunicazione con i soci e visibilità del Collegio che comprende le modalità di interazione con i soci ed il ruolo di ricerca e di servizio del Collegio.

Al Consiglio Direttivo è demandata la facoltà di modificare, con deliberazione motivata, l’assetto dei quattro settori e le loro finalità di contenuto. Il Consiglio Direttivo può, con delibera motivata, annullare alcuni settori ed istituirne altri, fissandone le finalità di contenuto.

La struttura organizzativa del Collegio ed il Consiglio Direttivo di conseguenza devono assicurare caratteri di flessibilità all’attività collegiale in un contesto operativo che consenta di massimizzare l’interdiscipli-narietà e l’interculturalità delle risorse umane e culturali che i soci rappresentano.

CAPO IV

ORGANI DEL COLLEGIO ART. 10. - Sono Organi del Collegio:

a, l'Assemblea generale dei soci.

b, il Presidente.

c, il Consiglio Direttivo.

d, i Responsabili di ciascun settore.

e, il Comitato dei Probiviri.

f, il Comitato dei Revisori.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i responsabili di settore, il Comitato dei Probiviri ed il Comitato dei Reviso- ri restano in carica per un periodo di quattro anni.

CAPO V

ASSEMBLEA DEL COLLEGIO

ART. 11. - L'Assemblea generale dei soci è composta di tutti gli iscritti: soci effettivi ed onorari.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente una volta ogni anno mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima della riunione ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; ovvero, quando ne sia fatta domanda motivata sottoscritta da almeno venti soci effettivi. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. Trascor- sa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione che sarà valida qualunque sia il numero dei convenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dì voti fra i presenti mediante votazione palese o segreta a seconda del sistema che verrà di volta in volta stabilito dalla Assemblea medesima per alzata di mano.

Solamente per le votazioni concernenti lo statuto si dovrà raggiungere un numero di votanti di almeno un quarto del numero dei soci iscritti al Collegio aventi diritto al voto.

Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante apposita delega scritta.

Ciascun socio non potrà rappresentare più di due Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio in carica ;in sua assenza dal «Vicepresidente Delega- to» ed in assenza anche di questo ultimo, dall'altro Vicepresidente ed ancora in assenza contemporanea an- che del secondo Vicepresidente, dal Consigliere più anziano per iscrizione al Collegio.

Per le votazioni, l'Assemblea nomina due scrutatori in aiuto al Presidente.

Nei casi di omonimia dei nominativi votati, si dovrà indicare oltre al cognome anche II nome ed eventualmen- te anche altri dati di identificazione; in mancanza di tali precisazioni i voti saranno attribuiti al collega di mag- giore anzianità di iscrizione al Collegio ed in caso di parità dì anzianità a quello maggiore di età.

Analogamente si procederà per le nomine nelle cariche sociali in caso di parità di voti e delle altre condizioni statutarie.

ART. 12. - Spetta all'Assemblea generale di:

a) conferire la carica di Presidente onorario.

b) eleggere il Consiglio Direttivo.

c) eleggere il Comitato dei Probiviri.

d) eleggere il Comitato dei Revisori.

e) approvare i bilanci finanziari annuali dell'Associazione.

f) determinare il contributo annuo degli associati, nonché le modalità della riscossione, in base alle proposte del Consiglio Direttivo.

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g) deliberare sul resoconto morale e finanziario del Consiglio Direttivo.

h) deliberare su ogni oggetto che venisse sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o da almeno venti soci a seguito di richiesta scritta;

i) deliberare sulle modifiche allo statuto dell’Asso-ciazione e sulla eventuale formulazione di un regolamento di attuazione, fatte salve le prerogative del Consiglio per le materie di cui all’art.lo 9;

l) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l’attività dell’Associazione;

m) stabilire e determinare le direttive ed i programmi d’ordine generale per l’attuazione delle finalità statuta- rie.

ART. 13. – L’Assemblea generale può conferire per votazione diretta con almeno i 3/4 dei voti rappresentati in Assemblea, il titolo di Presidente onorario ai soci effettivi od onorari che abbiano acquisito eccezionali me- riti nell’organizzazione e nello sviluppo dell’Associazione o di altri Sodalizi ed ordini Professionali, oppure che si siano particolarmente distinti nel campo scientifico, tecnico, artistico o culturale.

Nessun compito spetta ai Presidenti onorari essendo tale qualifica di solo ed esclusivo carattere onorifico.

CAPO VI

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14. - Il Consiglio Direttivo del Collegio è così composto:

a) Membri di rappresentanza degli Ordini.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia nominerà direttamente due membri del suo Consiglio quali consiglieri del Consiglio Direttivo del Collegio. L'Ordine degli Architetti della Provincia di Pavia nominerà di- rettamente due membri del suo Consiglio quali consiglieri del Consiglio Direttivo del Collegio.

b) Membri di rappresentanza dei Sindacati.

I Sindacati di ingegneri e di architetti regolarmente costituiti fra i soci del Collegio nomineranno rispettiva- mente un membro di ciascun Consiglio quale consigliere del Consiglio Direttivo del Collegio.

c) Membri elettivi.

Sono i membri iscritti in conformità alle norme di rappresentanza seguenti:

. tre architetti rappresentanti rispettivamente le tre zone del Pavese, della Lomellina e dell'Oltrepò.

. tre ingegneri rappresentanti rispettivamente le tre zone sopra citate.

. sei iscritti comunque scelti.

Quando un membro del Consiglio decade per qualsiasi motivo dal suo incarico, la sostituzione avverrà se- condo la seguente procedura:

. nel caso di membro elettivo, con il socio che immediatamente segue nella graduatoria dell'ultima Assem- blea elettiva, tenendo conto delle norme statutaria sulle rappresentanze.

. nel caso di membro di rappresentanza degli Ordini o dei Sindacati, con un altro membro del relativo Con- siglio.

Nel caso di vacanza o di dimissioni contemporanee della metà più uno dei membri si provvederà senz'altro, a cura dei consiglieri rimasti, a nuove elezioni entro tre mesi dal verificarsi dell'evento.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni tre mesi, ed inoltre ogni qualvol- ta lo ritenga necessario il Presidente, o sia richiesto da almeno 7 consiglieri.

La convocazione viene fatta mediante avviso scritto diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza la convocazione sarà fatta con qualsiasi mezzo, il più tempestivamente possi- bile in relazione al tempo disponibile.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri.

Le deliberazioni in seno al Consiglio sono prese a maggioranza relativa di voti fra i presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

L'assenza ingiustificata di un membro a tre adunanze consecutive comporta la sua automatica decadenza dalla carica che sarà immediatamente comunicata dal Presidente all'interessato salvo diversa decisione del Consiglio.

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ART. 15. - L'elezione del Consiglio Direttivo è fatta dall'Assemblea generale per mezzo di votazione a sche- da segreta ed a maggioranza relativa; è ammessa la votazione per delega, con il limite massimo di due de- leghe e con le modalità in altre parti indicate, mentre non è consentita la votazione per corrispondenza. Ogni votante potrà dare il proprio voto a nominativi di soci effettivi del Collegio aventi diritto di voto.

Le modalità delle votazioni, il conteggio e lo scrutinio dei voti e le nomine saranno fatte secondo la procedura che segue.

L'elezione dei membri elettivi viene fatta dall'Assemblea elettiva generale contemporaneamente ma separa- tamente con due distinti scrutini a maggioranza relativa.

La composizione e il procedimento di nomina dei membri sono precisate dì seguito:

6 membri:

— n. 1 architetto residente nella zona del Pavese

— n. 1 architetto residente nella zona della Lomellina

— n. 1 architetto residente nella zona dell'Oltrepò

— n. 1 ingegnere residente nella zona del Pavese

— n. 1 ingegnere residente nella zona della Lomellina

— n. 1 ingegnere residente nella zona dell'Oltrepò 6 membri comunque scelti.

Le nomine vengono fatte assegnando prima le rappresentanze di zona in base alla graduatoria dei voti dei residenti nelle singole zone e successivamente completate con gli altri iscritti in base alla graduatoria gene- rale.

Qualora nelle elezioni non venga votato nessun rappresentante di una o più zone per la rappresentanza di tali zone si provvederà alla integrazione con la graduatoria generale dei membri comunque scelti.

Entro otto giorni dal completamento delle elezioni, la Presidenza uscente del Collegio, con modalità sostituti- ve previste dall'ART. 11 o, in difetto, il membro elettivo che ha riportato il maggior numero di voti in assoluto, inviterà i Consigli degli Ordini e dei Sindacati a designare, entro il termine massimo di trenta giorni, i rispettivi membri di rappresentanza. Trascorso tale termine, il Consiglio Direttivo del Collegio entrerà in esercizio an- che se non saranno state completate le designazioni dei membri dì rappresentanza.

Completate le elezioni e le rappresentanze, la Presidenza uscente del Collegio, con le modalità sostitutive di cui al presente articolo, convocherà entro il termine massimo di quindici giorni i membri del nuovo Consiglio Direttivo per l'insediamento.

ART. 16. – Il Consiglio Direttivo provvede:

a) a nominare nel proprio seno: il presidente, due vicepresidenti; un segretario ed un tesoriere;

b) alla gestione dell'Associazione; in particolare, alla compilazione dei resoconti morali e dei bilanci finanziari da sottoporre all'assemblea; all'assunzione e licenziamento del personale di ufficio;

c) a tutte le funzioni statutarie indicendo dei referendum generali fra i soci per ogni importante questione o provvedimento di interesse sociale;

d) a dar corso a proposte pervenute dai Soci per diritto di iniziativa;

e) a promuovere ogni iniziativa che possa giovare moralmente e materialmente all'associazione;

f) a deliberare sull'ammissione dei nuovi soci;

g) alla nomina di rappresentanti del Collegio in seno a Commissioni o Comitati Comunali, Provinciali, Regio- nali o Nazionali o di Enti pubblici o privati che abbiano per scopo la trattazione di argomenti rientranti nelle finalità del Collegio medesimo;

h) alla nomina dei Responsabili di settore.

ART. 17. - Il Presidente dei Collegio rappresenta l'Associazione nei suoi rapporti esterni, provvede all'attua- zione ed osservanza dello statuto e dell'eventuale regolamento, di tutte le deliberazioni sociali e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 18. - I due vicepresidenti del Collegio dovranno essere rispettivamente un ingegnere ed un architetto.

Il Presidente nominerà uno dei due Vicepresidenti quale «Vicepresidente delegato» per lo svolgimento di de- terminate mansioni delegate.

Il «Vicepresidente delegato» sostituirà il presidente in caso di assenza od impedimento e sarà a sua volta sostituito dall'altro Vicepresidente nei casi di sua assenza od impedimento contemporanei all'assenza od im-

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pedimento del Presidente.

ART. 19. - II segretario ha la diretta sorveglianza del personale impiegatizio, redige i verbali delle adunanze, custodisce gli incartamenti sociali e da esecuzione a tutte le pratiche su istruzione del Presidente.

Il Tesoriere tiene i conti, ordina e sorveglia la riscossione degli introiti ed esegue i pagamenti.

CAPO VII

RESPONSABILI DI SETTORE

ART. 20. - Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri due responsabili per ciascuno dei settori di cui all’art.lo 9

I responsabili di settore hanno facoltà di aggregare all’esercizio dell’attività i soci che abbiano manifestato disponibilità.

L’attività di settore viene svolta con ampia autonomia di azione, fermo restando che il Consiglio Direttivo va preventivamente audito per l’approvazione delle proposte operative di settore e tenuto costantemente infor- mato sul progredire dell’attività.

Al responsabile di settore può essere revocato il mandato su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

CAPO VIII

COMITATI DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI

ART. 21. - L'Assemblea generale elettiva del Collegio elegge sempre a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa i tre membri del Comitato dei Probiviri ed i tre membri del Comitato dei Revisori procedendo nella scelta secondo l'ordine della graduatoria delle votazioni senza particolari altre norme.

Le votazioni e la convocazione dei nuovi eletti seguiranno le modalità procedurali previste per il Consiglio Direttivo di cui all'art.lo. 14.

ART. 22. - II Comitato dei Probiviri, costituito da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea generale, elegge nel proprio seno un Presidente e può darsi un proprio regolamento.

Ha il compito di dirimere le divergenze e le questioni tra i Soci, tra questi e l'Associazione e di giudicare e provvedere in ordine alla disciplina ed alle relative sanzioni.

ART. 23. - II Comitato dei Revisori, composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea generale ha il compito di sorvegliare la gestione amministrativa e finanziaria secondo le norme vigenti in materia. Anche i revisori dei conti nominano un loro presidente e possono darsi un proprio regolamento.

CAPO IX

INCOMPATIBILITÀ NELLE CARICHE ART. 24. - Sono reciprocamente incompatibili le cariche sociali seguenti:

a) le cariche di Presidente e di Vicepresidente del Collegio e quelle di responsabile di settore;

b) le cariche di membro del Consiglio Direttivo e quelle di membro del Comitato dei Probiviri e di membro del Comitato dei Revisori;

c) le cariche di membro del Comitato dei Probiviri e quella di membro del Comitato dei Revisori e vicever- sa.

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CAPO X NORME TRANSITORIE

ART. 25. – Tutti gli aderenti al Collegio si impegnano a non adire la giustizia ordinaria in quanto eventuali contrasti sorti tra gli aderenti al Collegio, o tra gli aderenti ed il Collegio stesso, dovranno essere risolti con una procedura conciliativa devoluta al Comitato dei probiviri.

ART. 26. – SCIOGLIMENTO. Il Collegio potrà essere sciolto con delibera assembleare a maggioranza qualificata degli intervenuti all’Assemblea, pari ai 2/3 degli intervenuti, in prima convocazione, ed a mag- gioranza relativa, pari al 51% degli intervenuti, in seconda convocazione. L’Assemblea che delibererà lo scioglimento dovrà nominare un liquidatore che provvederà a tutti gli adempimenti del caso. L’eventuale patrimonio relicto al termine della liquidazione non potrà essere distribuito ai soci, ma dovrà essere devolu- to ad altra Associazione che persegue gli stessi fini oppure ripartito tra gli Ordini Professionali degli Inge- gneri e degli Architetti.

ART. 27. – Entro tre mesi dall’approvazione di questo statuto il Consiglio Direttivo provvederà ad introdur- re, mediante la collaborazione di un esperto, tutte quelle varianti che si rendessero necessarie per rendere lo statuto stesso conforme alla legislazione vigente in tema di organizzazioni private senza finalità di lucro.

ART. 28. – Una volta che il Consiglio Direttivo avrà esaminato ed approvato lo statuto, così come modifica- to secondo l’art.lo 27, verrà indetta entro i 30 gg. successivi un’assemblea straordinaria per l’ap- provazione formale dello statuto definitivo e per gli adempimenti di cui all’art.lo 4/d.

ART. 29. – Il Consiglio Direttivo in carico al momento dell’approvazione del presente statuto manterrà il proprio mandato per portare a termine gli adempimenti di cui agli art.li 27 & 28. A statuto formalmente ap- provato e reso noto ai terzi in forma pubblica, il Consiglio Direttivo provvederà ad indire entro trenta giorni l’assemblea generale elettiva per la nomina degli Organi del Collegio in conformità al nuovo statuto.

ART. 30. – All’entrata in vigore del presente statuto, una volta portati a termine gli adempimenti dell’art.lo 29, sono soci effettivi del Collegio gli ingegneri e gli architetti che ne abbiano i titoli e fatta richiesta ai sensi dell’art.lo 5. In relazione alle tradizioni richiamate all’art.lo 1 ed alle pluridecennali collaborazioni di cui all’art.lo 4/a, il Collegio auspica di poter annoverare tra i proprii soci effettivi un sempre crescente numero di iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia ed all’Ordine degli Architetti pianificatori, pae- saggisti e conservatori della Provincia di Pavia.

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