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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

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Academic year: 2022

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ORDINE DEGLI ARCHITETTI,

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Al sig. Sindaco del Comune di Camaiore Piazza S.Bernardino 1

55041, Camaiore

Prot. 1393 del 26/10/2020

Osservazioni alle previsioni ed alla disciplina del Piano Operativo

La sottoscritta:

Nome Patrizia …...Cognome Stranieri...

Studio in Lucca, via S. Croce n. 64, telefono………0583 492159………. N. fax……0583 490629……

e-mail……segreteria@architettilucca.it………

In qualità di Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lucca, con sede a Lucca, via S. Croce n° 64

Presa visione del Piano Operativo adottato con Delibera Consigli Comunale n° 25 del 23,07,2020 al fine di apportare il proprio contributo alla formazione del nuovo strumento urbanistico del Comune di Camaiore, presenta le seguenti osservazioni:

Premessa

Nello spirito di collaborazione volto alla miglior formulazione del nuovo Piano Operativo del Comune di Camaiore si sottopongono alcuni temi di approfondimento che potrebbero costituire un valore aggiunto per la efficace attuazione delle previsioni urbanistiche del Piano utili al miglioramento della qualità del patrimonio architettonico e urbanistico del territorio comunale.

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Pur apprezzando la qualità generale del Piano Operativo si rilevano alcuni elementi che necessitano di una ulteriore analisi utile a rendere maggiormente chiare e definite alcune previsioni attraverso la definizione di discipline di tutela degli elementi caratterizzanti il territorio e, contestualmente, incrementando le possibilità di riqualificazione del patrimonio edilizio.

1 - Rapporto tra Piano Strutturale e Piano Operativo adottato

Il Passaggio dal Regolamento Urbanistico vigente al Piano Operativo adottato è stato accompagnato dalla prioritaria redazione della Variante generale al Piano Strutturale che appare come un elemento di eccellente qualità nella definizione del riconoscimento della struttura insediativa di Camaiore e di tutto il territorio comunale.

Nell’analizzare i contenuti del Piano Operativo si nota una semplificazione della disciplina operativa se comparata agli obiettivi e alle disposizioni del Piano Strutturale che, lo ricordiamo, assume un ruolo strategico nell’indirizzare anche la tutela del territorio comunale in conformità al Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico Regionale.

Si nota in particolare una non perfetta connessione tra le discipline del Piano Operativo adottato e gli approfondimenti del quadro conoscitivo Piano Strutturale. A titolo esemplificativo, si evidenzia che non appare evidente nel Piano Operativo adottato la differenziazione delle previsioni in relazione ai morfotipi dell’urbanizzazione contemporanea così come articolati nel Quadro conoscitivo del PS o, per fare un altro esempio, la differenziazione delle discipline sul patrimonio edilizio esistente in relazione ai diversi obiettivi definiti per le singole UTOE dal PS.

Per quanto si apprezzi la semplificazione delle discipline dovuta ad un ridotto numero di zonizzazioni si ritiene che le varie parti di città necessitino di una più articolata differenziazione dovuta alle specifiche caratteristiche delle varie parti della città coerentemente alla ricchezza di dettagli del Piano Strutturale.

1a. - Considerato che nel P.S. Approvato è stato proposto un dimensionamento per ogni UTOE, che al il P.O. sono state allegate le tavole della mobilità e della Rigenerazione urbana, in scala 1:

10.000 da cui è difficile delineare concretamente l'inserimento delle previsioni di progetto nel contesto attuale, si chiede che possano essere specificati i criteri qualitativi che hanno consentito di operare in modo univoco le scelte di nuova edificazione e nuovi standard nel P.O., concretizzati nelle proposte elencate nelle Schede Norma e in generale i criteri stabiliti per gli interventi oggetto di copianificazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 della L.R.

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rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte anche evitando il nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future …”.

1b.- Si chiede che venga specificato la comparazione del dimensionamento per UTOE rispetto a quello indicato nell'allegato Q.P. 4b del Piano Strutturale, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della L. R.

65/2014.

1c.- Si richiede che si possa articolare meglio la disciplina del patrimonio edilizio esistente così da misurarsi maggiormente con gli obiettivi e le discipline del Piano Strutturale con particolare riferimento alla articolazione dei morfotipi della III invariante del PIT PPR dettagliati nel QC del PS.

2 - Miglior contestualizzazione delle previsioni

Sulla scorta delle considerazioni espresse al precedente punto 1 si rileva che la zonizzazione del Piano Operativo adottato, nella sua semplicità, definisce regole che valgono per molte parti del territorio senza approfondire il livello di articolazione delle possibilità connesse alla specifica classificazione degli edifici. Ad esempio si rileva come nel territorio afferente alle zone A1b di Lido di Camaiore il Piano Operativo adottato stabilisce una norma di tutela che equipara tutto il patrimonio edilizio esistente ivi presente limitando in modo sostanziale le possibilità di intervento.

Per quanto il nostro Ordine professionale apprezzi la volontà di tutelare il patrimonio edilizio esistente si ritiene che sarebbe opportuno approfondire la conoscenza della composizione architettonica degli edifici afferenti a queste zone affinché possa differenziarsi maggiormente la disciplina utile alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Si ritiene che per la migliore gestione del territorio si debba garantire la possibilità di intervenire anche mediante interventi di sostituzione edilizia per gli immobili che sono privi di qualità edilizia seppur inseriti in un tessuto storicizzato.

Considerato inoltre che tra gli “Obiettivi specifici di orientamento generale e strategico” del Piano Strutturale approvato riguardanti l'UTOE 1 di Lido di Camaiore” si annovera:

- la definizione di previsioni in grado di assicurare la corretta gestione degli insediamenti di recente formazione, in via prioritaria attraverso la caratterizzazione tipo – morfologica e il conseguente miglioramento prestazionale, con l’adeguamento, il rinnovo e – se necessario – la sostituzione del patrimonio edilizio, nonché con il contestuale recupero e/o riqualificazione egli

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spazi e dei manufatti pertinenziali, comunque assicurando il mantenimento di un corretto equilibrio tra spazio aperto ed involucro edilizio;

Sempre in merito alla miglior contestualizzazione delle previsioni urbanistiche rispetto al contesto in cui esse si inseriscono si rileva come la disciplina che riguarda le possibilità di ampliamento ammesso sugli edifici esistenti di 40 mq. non si misuri nel Piano Operativo con le diverse caratteristiche dei vari contesti o con le caratteristiche dimensionali dell’edificio da cui si genera l’ampliamento.

2a.- Si richiede un approfondimento sulla classificazione del patrimonio edilizio che permetta la articolazione della disciplina volta sia alla tutela degli elementi di valore effettivo presenti nei tessuti edilizi, sia volta a liberare le possibilità di intervento utile al rinnovo e alla riqualificazione effettiva del patrimonio edilizio esistente privo di valore materiale anche mediante interventi di edilizia ricostruttiva e/o sostituzione edilizia garantendo però il rispetto delle caratteristiche tipologiche che caratterizzano anche i tessuti storicizzati come quello di Lido di Camaiore.

Si suggerisce pertanto di procedere ad una classificazione puntuale degli edifici, ai sensi dell'art. 95 comma 5 lett. b) in quanto, applicando categorie di intervento conservative in modo generalizzato all’area, senza distinguere gli immobili di scarso valore storico e tipologico, si ostacola la possibilità procedere ad una efficace riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

2b. - Si chiede di ampliare le categorie di intervento per gli immobili nelle zone “A” fino alla sostituzione edilizia, subordinando l'intervento al rispetto di criteri riguardanti sia l'analisi preventiva della qualità architettonica dell'edificio attraverso un rilievo ed una relazione storico critica, sia le caratteristiche progettuali (riordino del lotto, mantenimento del morfotipo), ricordando che tale intervento non sarà un intervento diretto ma oggetto di piano di recupero, in accordo recente aggiornamento normativo di cui all'art. 10 della Legge 120/2020 ( conversione del Decreto Semplificazione 76/2020) che modifica il D.P.R. 380/2001, integrandolo con l'art. 2-bis, comma 1-ter.

2c. - Si chiede in ogni caso che l’obiettivo volto a conservare l’immagine identitaria dei luoghi e la salvaguardia del rapporto spazi verdi/spazi coperti, sia perseguito introducendo nel Piano strategie adeguate e alternative all’indirizzare le trasformazioni attraverso il solo strumento delle categorie di intervento fornite dal Testo Unico dell’Edilizia.

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Il Piano Operativo adottato correttamente ridefinisce le discipline del territorio rurale anche alla luce del rinnovato quadro normativo e disciplinare definito dalla L.R. 65/2014 e dal PIT-PPR.

Analizzando le cartografie e le discipline del Piano Operativo si rileva l’assenza della definizione delle pertinenze del patrimonio edilizio nel territorio rurale. Le discipline del piano affidano ad una misura lineare (30m) la definizione del limite entro il quale possano essere ammessi interventi edilizi pertinenziali; tale scelta, che ricalca quanto già presente nel Regolamento Urbanistico anche se con una misura più contenuta, potrebbe essere superata definendo precisamente il profilo dell’area che effettivamente afferisce alla pertinenza edilizia dell’edificato sparso.

3a. - Si chiede di valutare l’opportunità di perimetrare le pertinenze dell’edificato sparso nel territorio rurale anche in considerazione della nuova schedatura puntuale del patrimonio edilizio del territorio aperto definendo così un nuovo elemento progettuale del piano che prefiguri gli spazi ove sono ammessi gli interventi pertinenziali.

3b. - Si chiede pertanto che le pertinenze dell’edificato sparso siano identificate dalla cartografia del PO facendo riferimento ai caratteri del paesaggio agrario e delle preesistenze storiche, funzionali, infrastrutturali, etc.

4 - Disposizioni puntuali

Si riportano di seguito ulteriori istanze puntuali volte al miglioramento dell’attuazione del Piano Operativo.

4a - La complessa lettura e l’ampio ventaglio delle “dimensioni minime” delle unità immobiliari, in particolare degli alloggi residenziali, restano troppo legate al tipo di intervento edilizio consentito, ripetendo in modo pedissequo la vigente disciplina edilizia. Si richiede invece di valutare se non sia più utile limitare la quantità dei parametri dimensionali al rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche già presenti nel tessuto edilizio, così da preservare gli aspetti identificativi dei vari contesti.

4b - L’ampliamento del patrimonio edilizio esistente, “una tantum”, consentito negli agglomerati di antica formazione (A3) e negli insediamenti recenti (B) senza il controllo di un indice di copertura che consenta di mantenere la riconoscibilità dei caratteri del tessuto edilizio e dell’assetto insediativo. Si richiede di verificare l’opportunità di inserire uleriori parametri “di controllo” delle trasformazioni nelle zone maggiormente pregiate.

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4c - La realizzazione di piscine/impianti sportivi, anche a uso pertinenziale privato, sembra consentita in modo troppo generico pure per gli edifici di valore monumentale posti nei centri e agglomerati di antica formazione (A3) e per i contesti inedificati/non trasformati nel tessuto urbano (H1). Si richiede di valutare l’eventuale esclusione o limitazione di tali manufatti nelle aree di valore storico;

4d. Si richiede di valutare attentamente la possibilità di consentire la destinazione d’uso direzionale negli insediamenti appartenenti all’area APEA delle Bocchette (D3).

4d - In merito all'articolo 28 per quanto concerne le zone D4, Si richiede di valutare l’opportunità di sostituire il riferimento alla superficie con quello riferito al Volume come previsto dal Regolamento Urbanistico.”

5 – Rigenerazione

Sulla scorta del passaggio epocale che la cittadinanza si trova a vivere, nella consapevolezza che niente sarà più come prima, diventa ancor più importante ripensare gli spazi sia domestici che sociali (condomini, vicinato, quartiere, residenze specialistiche, scuole...). Mai come in questo tempo ci si è potuti rendere conto dell’influenza che lo spazio ha sui suoi abitanti laddove non solo gli ambienti siano improntati alla salubrità, atossicità, al benessere acustico, ergonomico, termico ed igrometrico, ma anche sotto il profilo percettivo e psicologico. Abbiamo toccato con mano quanto la carenza di spazi ed opportunità abbia ricadute in termini di salute e di economia soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Abbiamo anche visto quanto il mondo dell’associazionismo e dei gruppi informali attivi nelle comunità, sia stato fondamentale per dare supporto in quelle situazioni dove le istituzioni difficilmente riuscivano ad arrivare durante la crisi.

In una visione multiscalare il governo del territorio deve prevedere, e non ostacolare, progetti leggeri e flessibili; deve perseguire strategie elastiche che non precludano adattamenti, opportunità ed il ricomporsi di nuovi scenari in una prospettiva di equilibri dinamici mutevoli; deve permettere di valorizzare, anche in autogestione, tutto quello che può essere assimilato ai beni comuni e ricompreso, in sintesi, nel concetto di paesaggio sia esso rurale od urbano.

Sottolineiamo l’importanza della Rigenerazione intesa come strumento in grado di restituire anche socialità e capace di assicurare quella qualità territoriale ed ambientale che difficilmente può essere assicurata attraverso strumenti vecchi, né provvedimenti di straordinarietà e profilo

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sottolinea (vedi rischio di abusare del “Modello Genova”). La Rigenerazione non dovrebbe essere applicata, o non soltanto applicata a singoli perimetri in cartografia ma dovrebbe piuttosto avere a disposizione strumenti in grado di rispondere con intelligenza territoriale dove emergono fragilità e bisogni, accompagnando e creando le condizioni favorevoli per il cambiamento, passando sempre da processi partecipativi. La Rigenerazione ha bisogno di molti attrezzi non potendo esprimersi attraverso categorie edilizie di intervento che, come sappiamo, sono scolpite in modo analitico e rischiano piuttosto di “omologare” ed ingessare le dinamiche creative del territorio.

A tal fine proponiamo l’introduzione di alcuni strumenti che possano funzionare da catalizzatori per pratiche di resilienza territoriale:

5a. - Forme di decontribuzione per gli interventi di rigenerazione da attuare mediante lo strumento della “convenzione”, che però può essere uno strumento troppo rigido per una pratica che debba adattarsi alla fluidità delle dinamiche sociali attuali. Alcune delle pratiche elencate potrebbero essere attuate anche attraverso “accordi” come già previsto a Camaiore dal

“Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale nella gestione e manutenzione di beni comunali per le attività di manutenzione obbligatoria” o in ogni caso con altre modalità pattizie più flessibili o meno onerose;

5b.- Prevedere lo scomputo del contributo di costruzione per i costi sostenuti da progetti che prevedano progettazione partecipata e/o concorsi di architettura, volti a favorire la partecipazione e la qualità architettonica;

5c.- Decontribuzione e sgravi per gli interventi in bioedilizia che seguono protocolli e certificazioni consolidati (ad es. protocollo ITACA o altri), che introducono dispositivi ed approcci che riducono le emissioni clima-alteranti, il riciclo delle acque e perseguono la sostenibilità ambientale ad ampio raggio e la riqualificazione energetica dell’edificio;

5d. - Possibilità di procedere con l’autocostruzione e l’autorecupero così come previsto dalle Linee Guida regionali (DGR n. 215/2013);

5e.- Prevedere la redazione di un piano del verde che monitori l'apparato arboreo esistente e contenga, tra gli altri, elementi volti a valorizzare e favorire l’uso di aree verdi e spazi interclusi consentendo parchi gioco diffusi, attrezzature sportive autogestite, campi da gioco, orti condivisi, giardinaggio urbano collettivo, parchi urbani e scuole e asili nel verde.

5f. - Prevedere di inserire nel PO la ricettività attraverso Rifugi escursionistici già previsti dalla legislazione sul Turismo.

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5g.- Favorire il Riuso Temporaneo 1 di volumi dismessi o inutilizzati favorendo in particolare i soggetti che si propongono con finalità sociali, culturali e di innovazione, prevedendo deroghe alla destinazione, per un periodo concordato, senza che che il riuso formalizzi un cambio di destinazione per il futuro;

Il presidente pro tempore dell'Ordine degli Architetti PPC di Lucca

1 Estratto da LR n.24/ 2017 Emilia Romagna, art 16:

Art. 16: Usi temporanei: 1. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali, il Comune può consentire l’utilizzazione temporanea di tali edifici, per usi diversi da quelli consentiti.

L’uso temporaneo può riguardare sia immobili privati che edifici pubblici, per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico e non comporta il mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari interessate. Esso, in assenza di opere edilizie, è attuato senza titolo abilitativo.

2. I criteri e le modalità di utilizzo degli spazi di cui al comma 1 da parte del soggetto gestore sono specificati con apposita convenzione. Il Comune individua il gestore di edifici pubblici attraverso apposito bando o avviso pubblico.

3. Nel caso di bandi rivolti ai soggetti riferibili al terzo settore per l’assegnazione di immobili e spazi di cui al comma 1, i soggetti gestori devono comunque essere individuati tra quelli iscritti agli specifici registri previsti dalla normativa vigente.

4.Il Consiglio comunale disciplina gli usi temporanei nel regolamento edilizio ed approva una

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