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AFin Associazione Finanziarie Italiane

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Academic year: 2022

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(1)

AFin  

Associazione Finanziarie Italiane   

MICROCREDITO E FINANZA ALTERNATIVA SOLUZIONI PER CHI NON SI ISCRIVE ALL’ALBO 106

 

L’INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA  PER LE PMI A SUPPORTO DEL 

MICROCREDITO 

   

 

Milano, 17 dicembre 2015 

Guglielmo Belardi 

Presidente del Comitato di Indirizzo 

del RTI gestore del fondo di garanzia per le PMI

 www.fondidigaranzia.it 

Direzione Gestione Agevolazioni Pubbliche 

Coordinamento Promozione e Supporto 

(2)

INDICE

PRESENTAZIONE ……….. 3

SCHEDA MICROCREDITO – AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2015……….. 25

DATI ……… 35

ART. 111 TUB ..……….. 37

DECRETO MEF N.176 DEL 17 OTTOBRE 2014……… 39

DECRETO MISE DEL 24 DICEMBRE 2014……….. 50

DECRETO MISE DEL 18 MARZO 2015……… 53

DISPOSIZIONI BANKITALIA ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI MICROCREDITO…… 56

(3)

Il Fondo di Garanzia per le PMI a supporto del microcredito

Guglielmo Belardi Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale SpA Presidente del Comitato di Indirizzo del RTI gestore del Fondo di Garanzia per le PMI

MICROCREDITO E FINANZA ALTERNATIVA: SOLUZIONI PER CHI NON SI ISCRIVE ALL’ALBO 106

Convegno organizzato da AFIN - Associazione Finanziarie Italiane

(4)

Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI (1/2)

Attualmente l’amministrazione del Fondo è affidata ad un Consiglio, composto da 7 membri, costituito da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa

Il Fondo di garanzia per le PMI viene costituito presso MCC con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) “allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”

Raggruppamento Temporaneo

di Imprese Mandataria

BdM-MCC

Convenzione per la gestione del Fondo

Garanzia di ultima

istanza dello Stato Attenuazione del

rischio di credito, con riduzione

(5)

3

29 Società finanziarie (tra cui leasing

e factoring) e

4 SGR

Consiglio di gestione

442 banche

204 confidi e 9 altri FdG

Soggetti operanti con la garanzia diretta per il tramite di

10.150 accounts

Soggetti operanti con la controgaranzia

per il tramite di 1.080 accounts

Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI (2/2)

(6)

Società finanziarie (tra cui leasing

e factoring) richiedenti

garanzia diretta

Comitato di Indirizzo del RTI

Confidi e altri FdG richiedenti controgaranzia

Team Assistenza

(nei contatti del sito www.fondidigaranzia.it

(7)

5

Ponderazione zero Intersettorialità

Il Fondo interviene a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori economici, ivi compreso l’autotrasporto merci su strada. L’intervento si è rivelato particolarmente efficace nel sostenere le imprese in fase di start up.

L’intervento del Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, che comporta l’“attenuazione del rischio di credito” sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta, azzerando l’assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita.

Escutibilità a prima richiesta

La garanzia, secondo i dettami dell’accordo “Basilea II”,è concessa “a prima richiesta” a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile.

Cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche

Nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dall’Unione Europea.

Procedure snelle

Per accedere al Fondo è necessario presentare le domande on line con tempi medi di istruttoria estremamente contenuti.

Ammissibilità alla garanzia per

qualunque operazione finanziaria

Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all’attività di impresa, può accedere all’intervento del Fondo, con benefici in termini di diversificazione delle fonti finanziarie e di riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese.

Le caratteristiche (1/3)

(8)

La garanzia di ultima istanza dello stato

Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo è pari a zero.

La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo permette ai soggetti finanziatori di ridurre il fabbisogno di capitale ai fini del patrimonio di vigilanza consentendo, a parità di ogni altra condizione, di praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate.

Essa agisce:

nel caso di garanzia diretta;

nel caso di controgaranzia, su garanzia prestata a prima richiesta sul patrimonio del garante.

Le caratteristiche (2/3)

(9)

Garanzia diretta

 E’ concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari (art.107 DL 385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate, imprese di assicurazione.

 Essa è “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.

 Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate in Italia, ad eccezione di quelle con sede legale e/o operativa in Toscana e, per le operazioni inferiori ai 100 mila euro in Abruzzo, e per le operazioni inferiori ai 150 mila euro nelle Marche.

Cogaranzia

(utilizzo abbinato di garanzia diretta e controgaranzia)

 Nei limiti di intervento stabiliti per la garanzia diretta, sullo stesso finanziamento, alla garanzia del confidi può essere abbinata la garanzia diretta.

 Sulla garanzia del confidi può essere richiesta la controgaranzia del Fondo.

 Ciascuna delle due tipologie di intervento è regolata dalla rispettiva disciplina.

Controgaranzia

 E’ concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt. 106 -107 DL 385/93).

 Essa può essere “a prima richiesta”, se il garante di primo livello risponde in solido con il proprio patrimonio, ovvero “sussidiaria”, nel qual caso il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo.

7

Le caratteristiche (3/3)

(10)

L’intervento del Fondo sulle operazioni di microcredito ha lo scopo di favorire la microimprenditorialità nell’accesso alle fonti finanziarie mediante la concessione di una garanzia pubblica per sostenere l’avvio e lo sviluppo delle microimprese (organizzate in forma individuale, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa) e dei professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Le operazioni di microcredito sono caratterizzate essenzialmente dall’erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio da parte dell’intermediario finanziario. L’intervento sulle operazioni di microcredito è incardinato nell’operatività generale del Fondo. Si applicano, pertanto, le previsioni generali del Fondo in materia di tipologie di soggetti beneficiari (professionisti ed imprese), attività ammissibili e regime di agevolazione (autorizzato ovvero de minimis).

Principi Generali

(11)

9

• Professionisti e imprese titolari di partita IVA da non più di 5 anni;

• Professionisti e imprese individuali aventi fino a 5 dipendenti;

• Società di persone, SRL semplificate, cooperative con dipendenti non soci fino a 10 unità;

• Imprese che abbiano avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo fino a 300.000 euro;

• Imprese che abbiano realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, in qualunque modo risulti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo fino a 200.000 euro;

• Imprese che alla data di richiesta di finanziamento presentino un livello di indebitamento fino a 100.000 euro.

Non rientrano tra i soggetti beneficiari le persone fisiche.

La garanzia sulle operazioni di microcredito

I Soggetti Beneficiari

(12)

Sulle operazioni di microcredito non viene effettuata alcuna valutazione di merito di credito da parte del gestore del Fondo.

Tale tipo di valutazione viene, tuttavia, effettuata dall’intermediario ai fini della concessione ed erogazione del finanziamento microcredito

La valutazione delle imprese beneficiarie

(13)

11

Ferme restando le ordinarie modalità di accesso alla garanzia del Fondo da parte dei soggetti richiedenti, i soggetti beneficiari finali possono attivare la procedura di accesso diretto.

I soggetti beneficiari finali possono, anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un soggetto finanziatore, presentare al Gestore del Fondo richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia.

La richiesta di prenotazione è presentata in via telematica, accedendo all’apposita sezione del sito Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) dedicata al microcredito, previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.

Le modalità di effettuazione della registrazione prevedono l’indicazione di nome, cognome, codice fiscale, indirizzo email e numero di telefono della persona da registrare, che può anche non appartenere all’impresa

interessata alla prenotazione.

La garanzia sulle operazioni di microcredito

Le procedura di accesso diretto (1/3)

(14)

Le modalità di effettuazione della prenotazione prevedono l’indicazione del codice fiscale, della denominazione, della natura giuridica e dell’indirizzo email (semplice o PEC) dell’impresa interessata e dell’importo dell’operazione di microcredito (max € 35.000,00).

A seguito della presentazione della richiesta di prenotazione della garanzia, il sistema informativo del Fondo attribuisce automaticamente un codice identificativo alla richiesta di prenotazione e produce la conseguente ricevuta dell’avvenuta prenotazione delle risorse, che il soggetto beneficiario finale deve indicare al soggetto finanziatore al quale intende richiedere il finanziamento.

La prenotazione resta valida per i 5 giorni lavorativi successivi alla data

del suo inserimento sul sistema informativo del Fondo. Entro il predetto

termine, la prenotazione deve essere confermata, a pena di decadenza,

dal soggetto finanziatore prescelto, che attesta di aver ricevuto dal soggetto

Le procedura di accesso diretto (2/3)

(15)

13

La prenotazione conserva la sua validità per i 60 giorni successivi alla data della conferma. Nel caso in cui il soggetto finanziatore intende concedere il finanziamento richiesto al soggetto beneficiario finale, esso, ovvero il confidi garante (nel caso di controgaranzia), deve, entro il predetto termine, inviare al Gestore del Fondo la relativa richiesta di garanzia.

Trascorso tale termine senza che la predetta richiesta di garanzia sia stata presentata, la prenotazione decade e le risorse accantonate rientrano nella disponibilità del Fondo.

Una nuova richiesta di garanzia da parte dell’intermediario potrà tuttavia essere presentata e regolarmente presa in carico da parte del Gestore.

Al fine di agevolare i soggetti beneficiari finali, nella sezione del sito Internet del Fondo dedicata al microcredito, è riportato l’elenco dei soggetti abilitati a operare con il Fondo.

Si rammenta che l’operatività è soggetta alla regolamentazione generale del Fondo e che, pertanto, la richiesta di garanzia o controgaranzia deve essere presentata dall’intermediario richiedente prima della delibera di concessione del finanziamento. È consentita l’adozione della predetta delibera soltanto se la stessa sia condizionata all’intervento del Fondo.

La garanzia sulle operazioni di microcredito

Le procedura di accesso diretto (3/3)

(16)

Le garanzie sulle operazioni di microcredito sono concesse a valere sulle risorse ordinarie del Fondo.

La quota di destinazione, individuata dal DM 24/12/2014 (5% delle risorse ordinarie nazionali del Fondo PMI, con il massimo di € 30 milioni, più le ulteriori disponibilità derivanti da assegnazioni da parte di enti pubblici e privati e istituzioni), rappresenta il plafond entro il quale è possibile acquisire da parte del Gestore le prenotazioni on line.

Nei casi nei quali le prenotazioni on line impegnino l’intero plafond, la procedura on line di prenotazione delle risorse viene sospesa, per essere eventualmente riattivata con le risorse liberate dalle prenotazioni non confermate.

Nei casi di sospensione della procedura di prenotazione on line, le

domande di garanzia sulle operazioni di microcredito presentate, anche in

Le modalità di utilizzo delle risorse (1/2)

(17)

15

È auspicabile che le imprese e i professionisti interessati avviino preventivamente la ricerca della banca o finanziaria vigilata interessata alle operazioni di microcredito ed a effettuare la prenotazione una volta individuato l’intermediario disposto ad accettare la domanda di finanziamento.

Si precisa che l’effettuazione della prenotazione non costituisce condizione necessaria per la presentazione della domanda di garanzia da parte dell’intermediario. In altre parole, l’intermediario accreditato può presentare domanda di garanzia anche senza preventiva prenotazione da parte dell’impresa.

Le operazioni di microcredito

Le modalità di utilizzo delle risorse (2/2)

(18)

acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;

retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;

pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità

professionale e le capacità tecniche e gestionali del professionista,

dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi

alle società di persone e alle società cooperative possono essere

Le finalità dei finanziamenti microcredito (1/2)

(19)

17

Il Decreto MEF 176/2014 prevede una ulteriore finalità del finanziamento (pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post‐universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento).

Tale finalità è stata omessa in quanto esclusivamente riferita a soggetti non ammissibili all’intervento del Fondo.

L'intermediario finanziatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità di cui all’art. 2 del Decreto MEF 176/2014, anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.

La garanzia sulle operazioni di microcredito

Le finalità dei finanziamenti microcredito (2/2)

(20)

L'intermediario finanziatore è tenuto a prestare in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio ai soggetti finanziati:

supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;

formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;

formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;

supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;

I servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio (1/2)

(21)

19

• supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;

• supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

Il Decreto MEF 176/2014 prevede una ulteriore tipologia di servizi ausiliari (supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro).

Tale finalità è stata omessa in quanto esclusivamente riferita a soggetti non ammissibili all’intervento del Fondo (persone fisiche).

L‘operatore di microcredito può affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività. Il contratto deve prevedere, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente all'intermediario l'andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.

La garanzia sulle operazioni di microcredito

I servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio (2/2)

(22)

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario.

Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

• il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;

• lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

L'intermediario finanziatore può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 35.000 euro.

Le caratteristiche dei finanziamenti (1/2)

(23)

21

Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a 7 anni.

Il Decreto MEF 176/2014 contempla la possibilità di concedere operazioni di microcredito di durata superiore a 7 anni, con il massimo di 10 (per il pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o postuniversitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento). Tale finalità è stata omessa in quanto esclusivamente riferita a soggetti non ammissibili all’intervento del Fondo.

Gli operatori di microcredito concludono direttamente i contratti di finanziamento. Per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento, ove non curati direttamente, gli intermediari possono avvalersi esclusivamente di soggetti specializzati nella prestazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio.

La garanzia sulle operazioni di microcredito

Le caratteristiche dei finanziamenti (2/2)

(24)

• Garanzia Diretta sull’80% del finanziamento

• Controgaranzia sull’80% della garanzia del confidi a condizione che quest’ultimo non garantisca più dell’80% del finanziamento

• Intervento a titolo gratuito

• Efficacia contributiva massima pari all’8,70% circa dell’importo garantito (in applicazione del tasso di riferimento comunitario vigente a dicembre 2015)

Le caratteristiche dell’intervento

(25)

Fondo di Garanzia per le PMI – Intervento sulle Operazioni di Microcredito 

 

Situazione all'11 dicembre 2015 

   

Numeri   Finanziamenti  

Prenotazioni  14480     345.360.226,19 

delle quali: 

In attesa di conferma  93          2.150.288,42 

Non confermate  10893     258.648.951,91 

Confermate  3494       84.560.985,86  

delle quali: 

Scadute per decorrenza dei termini  2893       70.928.458,53   Trasformate in domande di garanzia  335          7.285.557,00  In attesa di essere trasformate in domande di garanzia  266          6.346.970,33 

Parametro del Rispetto della Procedura di Prenotazione 

Domande di garanzia su microcredito  893       18.736.038,31   delle quali: 

Con procedura di prenotazione rispettata  335          7.285.557,00  Con procedura di prenotazione attivata e non rispettata  285          5.831.313,31  Presentate fuori procedura di prenotazione  273          5.619.168,00 

Parametro dell'Esito della Domanda 

Domande di garanzia su microcredito  893       18.736.038,31   delle quali: 

Accolte o in proposta favorevole per i prossimi consigli  794       16.622.038,31  

In lavorazione  54          1.075.500,00 

Respinte o rinunciate  44          1.038.500,00 

     

(26)

Fondo di Garanzia per le PMI – Intervento sulle Operazioni di Microcredito 

Utilizzo per regione all'11 dicembre 2015   

Regioni  Controgaranzia  Garanzia Diretta  Totali 

Operazioni  Finanziamenti  Operazioni  Finanziamenti  Operazioni  Finanziamenti 

Abruzzo  20        499.000,00         20        499.000,00  

Basilicata        9        193.000,00   9        193.000,00  

Calabria        11        243.443,00   11        243.443,00  

Campania        121        2.678.935,00   121        2.678.935,00  

Emilia Romagna  1        20.000,00   84        1.885.600,00   85        1.905.600,00  

Friuli Venezia Giulia        7        154.499,31   7        154.499,31  

Lazio  1        25.000,00   101        2.025.200,00   102        2.050.200,00  

Liguria        37        740.000,00   37        740.000,00  

Lombardia  12        255.000,00   59        1.165.635,00   71        1.420.635,00  

Marche  9        176.700,00         9        176.700,00  

Molise        5        69.079,00   5        69.079,00  

Piemonte        42        831.322,00   42        831.322,00  

Puglia        35        691.625,00   35        691.625,00  

Sardegna        27        587.000,00   27        587.000,00  

Sicilia        112        2.213.400,00   112        2.213.400,00  

Trentino        6        108.000,00   6        108.000,00  

Umbria        29        578.000,00   29        578.000,00  

Val d'Aosta        2        50.000,00   2        50.000,00  

(27)

                 

   

   

 

L’INTERVENTO DEL FONDO  DI   GARANZIA PER LE PMI SULLE 

“OPERAZIONI DI MICROCREDITO” 

   

 

   

 

Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale SpA 

 

   

    a cura della 

Direzione Gestione Agevolazioni Pubbliche  Coordinamento Promozione e Supporto 

 

(28)

 

PREMESSA 

 

L’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (di seguito “Fondo”) è volto a  concedere  una  garanzia  pubblica,  assistita  dalla  garanzia  di  ultima  istanza  dello  Stato  Italiano,  su  finanziamenti  rientranti  nella  definizione  di  operazioni di microcredito (ex Decreto MEF n. 176/2014). 

La  concessione  e  l’erogazione  di  detti  finanziamenti  sono  di  esclusiva  competenza degli intermediari finanziari abilitati all’esercizio del credito. 

 

L’INTERVENTO DEL FONDO 

 

O GGETTO E FINALITÀ  

Favorire  la  microimprenditorialità  nell’accesso  alle  fonti  finanziarie  mediante la concessione di una garanzia pubblica per sostenere l’avvio e lo  sviluppo delle microimprese (organizzate in forma individuale, di società di  persone,  di  società  a  responsabilità  limitata  semplificata  o  di  società  cooperativa)  e  dei  professionisti  iscritti  agli  ordini  professionali  o  aderenti  alle  associazioni  iscritte  nell’apposito  elenco  tenuto  dal  Ministero  dello  Sviluppo Economico. 

 

P RINCIPI GENERALI  

Le  operazioni  di  microcredito  sono  caratterizzate  essenzialmente  dall’erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio da parte  dell’intermediario  finanziario.  L’intervento  sulle  operazioni  di  microcredito  è incardinato nell’operatività generale del Fondo. Si applicano, pertanto, le  previsioni  generali  del  Fondo  in  materia  di  tipologie  di  soggetti  beneficiari  (professionisti  ed  imprese),  attività  ammissibili  e  regime  di  agevolazione  (autorizzato ovvero de minimis). 

 

R IFERIMENTI NORMATIVI  

 Art. 111 T.U.B. 

 Decreto MEF n. 176 del 17/10/2014, pubblicato in GURI il 1°/12/2014 

 Decreto MiSE del 24/12/2014, pubblicato in GURI il 3/02/2015 

 Decreto Mise del 18/03/2015, pubblicato in GURI l’11/05/2015 

 Disposizioni  di  Banca  d’Italia  per  l’iscrizione  e  la  gestione  dell’elenco 

(29)

V ALUTAZIONE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE  

Sulle operazioni di microcredito non viene effettuata alcuna valutazione di  merito  di  credito  da  parte  del  Gestore  del  Fondo  (Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  costituito  da  MedioCredito  Centrale,  quale  mandataria,  e  Mediocredito  Italiano,  MPS  Capital  Services,  Artigiancassa  e  ICBPI, quali mandanti). 

 

P ROCEDURA DI ACCESSO DIRETTO  ( PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA

Ferme restando le ordinarie modalità di accesso alla garanzia del Fondo da  parte dei soggetti richiedenti, i soggetti beneficiari finali possono attivare la  procedura di accesso diretto. 

I  soggetti  beneficiari  finali  possono,  anche  prima  della  presentazione  della  richiesta di finanziamento a un soggetto finanziatore, presentare al Gestore  del Fondo richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura  finanziaria della garanzia. 

La  richiesta  di  prenotazione  è  presentata  in  via  telematica,  accedendo  all’apposita  sezione  del  sito  Internet  del  Fondo  (www.fondidigaranzia.it)  dedicata  al  microcredito,  previa  registrazione  e  utilizzo  delle  credenziali  di  accesso rilasciate. 

Le  modalità  di  effettuazione  della  registrazione prevedono l’indicazione di  nome,  cognome,  codice  fiscale,  indirizzo  email  e  numero  di  telefono  della  persona  da  registrare,  che  può  anche  non  appartenere  all’impresa  interessata alla prenotazione. 

Le modalità di effettuazione della prenotazione prevedono l’indicazione del  codice  fiscale,  della  denominazione,  della  natura  giuridica  e  dell’indirizzo  email  (semplice  o  PEC)  dell’impresa  interessata  e  dell’importo  dell’operazione di microcredito (max € 35.000,00). 

A seguito della presentazione della richiesta di prenotazione della garanzia, il  sistema  informativo  del  Fondo  attribuisce  automaticamente  un  codice  identificativo  alla  richiesta  di  prenotazione  e  produce  la  conseguente  ricevuta  dell’avvenuta  prenotazione  delle  risorse,  che  il  soggetto  beneficiario  finale  deve  indicare  al  soggetto  finanziatore  al  quale  intende  richiedere il finanziamento. 

La prenotazione resta valida per i 5 giorni lavorativi successivi alla data del 

suo  inserimento  sul  sistema  informativo  del  Fondo.  Entro  il  predetto 

termine, la prenotazione deve essere confermata, a pena di decadenza, dal 

soggetto  finanziatore  prescelto,  che  attesta  di  aver  ricevuto  dal  soggetto 

beneficiario  finale formale  richiesta di finanziamento. A tal fine, il soggetto 

finanziatore  accede  alla  sezione  microcredito  del  sito  Internet  del  Fondo, 

utilizzando, oltre alle credenziali di accesso rilasciate dal Gestore in sede di 

abilitazione a operare, il predetto codice identificativo. 

(30)

N.B. Anche nel caso in cui l’impresa beneficiaria opti per l’accesso al Fondo  nella  forma  della  controgaranzia  (obbligatorio  nelle  regioni  Abruzzo,  Marche e Toscana e, su tutto il territorio nazionale, per le imprese operanti  nel  settore  agricolo  primario)  la  conferma  della  prenotazione  può  essere  effettuata  soltanto  dal  soggetto  che  finanzia  l’impresa  (banca  o  intermediario finanziario).  

La prenotazione conserva la sua validità per i 60 giorni successivi alla data  della conferma. Nel caso in cui il soggetto finanziatore intende concedere il  finanziamento richiesto al soggetto beneficiario finale, esso, ovvero il confidi  garante (nel caso di controgaranzia), deve, entro il predetto termine, inviare  al Gestore del Fondo la relativa richiesta di garanzia. Trascorso tale termine  senza  che  la  predetta  richiesta  di  garanzia  sia  stata  presentata,  la  prenotazione  decade  e  le  risorse  accantonate  rientrano  nella  disponibilità  del Fondo. 

Una  nuova  richiesta  di  garanzia  da  parte  dell’intermediario  potrà  tuttavia  essere presentata e regolarmente presa in carico da parte del Gestore. 

Al fine di agevolare i soggetti beneficiari finali, nella sezione del sito Internet  del Fondo dedicata al microcredito, è riportato l’elenco dei soggetti abilitati  a operare con il Fondo. 

Si rammenta che l’operatività è soggetta alla regolamentazione generale del  Fondo e che, pertanto, la richiesta di garanzia o controgaranzia deve essere  presentata  dall’intermediario  richiedente  prima  della  delibera  di  concessione  del  finanziamento.  È  consentita  l’adozione  della  predetta  delibera soltanto se la stessa sia condizionata all’intervento del Fondo. 

 

U TILIZZO DELLE RISORSE PER LE OPERAZIONI DI MICROCREDITO  

Le  garanzie  sulle  operazioni  di  microcredito  sono  concesse  a  valere  sulle  risorse ordinarie del Fondo. 

La  quota  di  destinazione,  individuata  dal  DM  24/12/2014  (5%  delle  risorse  ordinarie  nazionali  del  Fondo  PMI,  con  il  massimo  di  €  30  milioni,  più  le  ulteriori  disponibilità  derivanti  da  assegnazioni  da  parte  di  enti  pubblici  e  privati  e  istituzioni),  rappresenta  il  plafond  entro  il  quale  è  possibile  acquisire da parte del Gestore le prenotazioni on line. 

Nei  casi  nei  quali  le  prenotazioni  on  line  impegnino  l’intero  plafond,  la  procedura  on  line  di  prenotazione  delle  risorse  viene  sospesa,  per  essere  eventualmente  riattivata  con  le  risorse  liberate  dalle  prenotazioni  non  confermate. 

Nei  casi  di  sospensione  della  procedura  di  prenotazione  on  line,  le 

(31)

N.B.  È  auspicabile  che  le  imprese  e  i  professionisti  interessati  avviino  preventivamente la ricerca della banca o finanziaria vigilata interessata alle  operazioni  di  microcredito  ed  a  effettuare  la  prenotazione  una  volta  individuato  l’intermediario  disposto  ad  accettare  la  domanda  di  finanziamento. 

Si precisa che l’effettuazione della prenotazione non costituisce condizione  necessaria  per  la  presentazione  della  domanda  di  garanzia  da  parte  dell’intermediario.  In  altre  parole,  l’intermediario  accreditato  può  presentare  domanda  di  garanzia  anche  senza  preventiva  prenotazione da  parte dell’impresa.   

 

G ARANZIA DELLO  S TATO  

L’intervento  del  Fondo  è  assistito  dalla  Garanzia  dello  Stato  ai  sensi  della  Legge  n.  2/2009  e  del  Decreto  MEF  del  25/03/2009.  Il  principale  effetto  di  queste  norme  è  quello  di  riconoscere  attenuazione  del  rischio  di  credito  sulle garanzie concesse dal Fondo.  

Pertanto,  i  soggetti  finanziatori  potranno  applicare  alle  esposizioni  così  garantite la c.d. ponderazione zero. 

 

M ODALITÀ DI INTERVENTO DEL  F ONDO  

Garanzia diretta (non disponibile in Toscana, Marche ed Abruzzo e, su tutto  il  territorio  nazionale,  per  le  imprese  operanti  nel  settore  agricolo  primario), concessa direttamente ai soggetti finanziatori; 

Controgaranzia, concessa ai soggetti garanti. 

 

C OPERTURA DELLA GARANZIA DIRETTA  

Fino all’80% dell’operazione finanziaria. 

 

C OPERTURA DELLA CONTROGARANZIA   

Fino  all’80%  dell’importo  garantito  dal  Confidi  o  altro  fondo  di  garanzia  a  condizione  che  lo  stesso  non  abbia  garantito  più  dell’80%  dell’operazione  finanziaria. 

 

G RATUITÀ  

L’intervento  del  Fondo  sulle  operazioni  di  microcredito  è  completamente  gratuito. 

 

C UMULABILITÀ  

La  garanzia  diretta  e  la  controgaranzia  sono  cumulabili,  sulla  stessa 

operazione,  con  altre  garanzie  pubbliche  nei  limiti  delle  misure  massime 

previste per il Fondo; 

(32)

La  garanzia  diretta  e  la  controgaranzia  sono  cumulabili,  sullo  stesso  investimento, con altri regimi di aiuto. 

 

E FFICACIA AGEVOLATIVA DELL INTERVENTO  (ESL) 

Per  ciascuna  operazione  l’ESL  è  determinata  in  funzione  della  finalità  (liquidità  ovvero  investimento),  della  durata  (max  7  anni),  e  del  tasso  di  riferimento comunitario (1,17% che sviluppa una ESL massima pari all’8,70% 

circa dell’importo garantito).  

 

S OGGETTI RICHIEDENTI  

Possono richiedere la garanzia diretta: 

 le banche; 

 gli intermediari finanziari vigilati; 

 gli operatori iscritti nell’elenco di cui all’art. 111 T.U.B.; 

Possono richiedere la controgaranzia: 

 i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi); 

 gli altri fondi di garanzia gestiti da banche e intermediari finanziari. 

N.B. In relazione alle operazioni di microcredito, i soggetti finanziatori delle  operazioni  ammissibili  alla  controgaranzia  del  Fondo  debbono  comunque  rientrare nelle tipologie previste per i soggetti richiedenti la garanzia diretta. 

Pertanto, agli intermediari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 TUB  (ante  dlgs  141/2010)  non  possono,  ai  soli  fini  dell’intervento  del  Fondo,  essere considerati operatori di microcredito.  

 

     

IL DECRETO MEF 176/2014 E LA DISCIPLINA DEL  FONDO  

 

A MBITO DI APPLICAZIONE  

La parte del Decreto MEF 176/2014 interessata dall’intervento del Fondo è 

quella relativa alla microimprenditorialità, vale a dire quella disciplinata dal 

Titolo I con l’esclusione della finalità dell’inserimento del mercato del lavoro 

da parte delle persone fisiche.  

(33)

 Professionisti e imprese individuali aventi fino a 5 dipendenti; 

 Società  di  persone,  SRL  semplificate,  cooperative  con  dipendenti  non  soci fino a 10 unità; 

 Imprese  che  abbiano  avuto,  nei  tre  esercizi  antecedenti  la  data    di  richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore,  un  attivo  patrimoniale  di  ammontare  complessivo  annuo    fino  a  300.000 euro;  

 Imprese che abbiano realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data  di  richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore,  in qualunque modo risulti, ricavi  lordi  per un ammontare complessivo  annuo fino a 200.000 euro; 

 Imprese che alla data di richiesta di finanziamento presentino un livello  di indebitamento fino a 100.000 euro. 

 

Non rientrano tra i soggetti beneficiari le persone fisiche. 

 

F INALITÀ DEI FINANZIAMENTI  (art. 2 Decreto MEF 176/2014) 

 acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione  di  beni  o  servizi  e  le  merci  destinate  alla  rivendita,  o  di  servizi  strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle  operazioni  di  leasing  e  il  pagamento  delle  spese  connesse  alla  sottoscrizione  di  polizze  assicurative.  I  finanziamenti  possono  essere  concessi anche nella forma di microleasing finanziario; 

 retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; 

 pagamento  di  corsi  di  formazione  volti  ad  elevare  la  qualità  professionale  e  le  capacità  tecniche  e  gestionali  del  professionista,  dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle  società  di  persone  e  alle  società  cooperative  possono  essere  destinati  anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei  soci. 

N.B.  Il  Decreto  MEF  176/2014  prevede  una  ulteriore  finalità  del  finanziamento  (pagamento  di  corsi  di  formazione  anche  di  natura  universitaria  o  post‐universitaria  volti  ad  agevolare  l’inserimento  nel  mercato  del  lavoro  delle  persone  fisiche  beneficiarie  del  finanziamento). 

Tale finalità è stata omessa in quanto esclusivamente riferita a soggetti non  ammissibili all’intervento del Fondo.  

L'intermediario  finanziatore  verifica  l'effettiva  destinazione  dei  finanziamenti alle finalità di cui all’art. 2 del Decreto MEF 176/2014, anche  richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato. 

 

(34)

S ERVIZI  AUSILIARI  DI  ASSISTENZA  E  MONITORAGGIO   (art.  3  Decreto  MEF  176/2014) 

L'intermediario finanziatore è tenuto a prestare, in fase istruttoria e durante  il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza  e monitoraggio ai soggetti finanziati: 

 supporto  alla  definizione  della  strategia  di  sviluppo  del  progetto  finanziato  e  all'analisi  di  soluzioni  per  il  miglioramento  dello  svolgimento dell'attività; 

 formazione  sulle  tecniche  di  amministrazione  dell'impresa,  sotto  il  profilo  della  gestione  contabile,  della  gestione  finanziaria,  della  gestione del personale; 

 formazione  sull'uso  delle  tecnologie  più  avanzate  per  innalzare  la  produttività dell'attività; 

 supporto  alla  definizione  dei  prezzi  e  delle  strategie  di  vendita,  con  l'effettuazione di studi di mercato; 

 supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e  informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato; 

 supporto  all'individuazione  e  diagnosi  di  eventuali  criticità  dell'implementazione del progetto finanziato. 

N.B.  Il  Decreto  MEF  176/2014  prevede  una  ulteriore  tipologia  di  servizi  ausiliari  (supporto  alla  definizione  del  percorso  di  inserimento  nel  mercato  del  lavoro).  Tale  finalità  è stata  omessa in quanto esclusivamente riferita a  soggetti  non  ammissibili  all’intervento  del  Fondo  (persone  fisiche). 

L'intermediario  finanziatore  può  affidare,  con  contratto  da  stipularsi  in  forma  scritta,  i  servizi  ausiliari  di  assistenza  e  monitoraggio,  a  soggetti  specializzati nella prestazione di tali attività. Il contratto deve prevedere, tra  l'altro,  l'obbligo  di  riferire  periodicamente  all'intermediario  l'andamento  delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati. 

 

A MMONTARE  MASSIMO ,   CARATTERISTICHE  DEI  FINANZIAMENTI  E  CANALI  DISTRIBUTIVI  (art. 4 Decreto MEF 176/2014) 

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono  eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite può essere  aumentato  di  euro  10.000,  qualora  il  contratto  di  finanziamento  preveda  l'erogazione  frazionata  subordinando  i  versamenti  successivi  al  verificarsi  delle seguenti condizioni: 

 il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; 

 lo  sviluppo  del  progetto  finanziato,  attestato  dal  raggiungimento  di 

(35)

L'intermediario  finanziatore  può  concedere  allo  stesso  soggetto  un  nuovo  finanziamento  per  un  ammontare,  che  sommato  al  debito  residuo,  non  superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 35.000 euro. 

Il  rimborso  dei  finanziamenti  è  regolato  sulla  base  di  un  piano  con  rate  aventi  cadenza  al  massimo  trimestrale.  La  data  di  inizio  del  pagamento  delle  rate  può  essere  posposta  per  giustificate  ragioni  connesse  con  le  caratteristiche del progetto finanziato. 

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a 7 anni. 

N.B.  Il  Decreto  MEF  176/2014  contempla  la  possibilità  di  concedere  operazioni di microcredito di durata superiore a 7 anni, con il massimo di 10  (per il pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post‐

universitaria  volti  ad  agevolare  l’inserimento  nel  mercato  del  lavoro  delle  persone fisiche beneficiarie del finanziamento). Tale finalità è stata omessa  in  quanto  esclusivamente  riferita  a  soggetti  non  ammissibili  all’intervento  del Fondo. 

Gli intermediari concludono direttamente i contratti di finanziamento. Per la  promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento, ove non curati  direttamente,  gli  intermediari  possono  avvalersi  esclusivamente  di  soggetti  specializzati  nella  prestazione  dei  servizi  ausiliari  di  assistenza  e  monitoraggio. 

 

T ASSO DI INTERESSE  

Al tasso effettivo globale (TEG) delle operazioni di microcredito garantite dal  Fondo, in quanto rientranti nella fattispecie prevista dal Titolo I del Decreto  MEF  176/2014  (microimprenditorialità),  non  si  applica  la  limitazione  prevista dal comma 6, dell’art. 5 del predetto Decreto (80% del TEG medio  praticato sulle operazioni della categoria) poiché tale limitazione è destinata  alle operazioni di cui al Titolo II (inclusione sociale e finanziaria). 

 

C ONTROLLI  

Il  gestore  del  Fondo,  in  sede  di  controllo  a  campione  ovvero  in  sede  di  escussione,  potrà  effettuare  verifiche  sulla  effettiva  rispondenza  dell’operazione  ai  requisiti  previsti  dal  Decreto  MEF  176/2014  sia  in  relazione ai soggetti beneficiari, che sui parametri dell’operazione, che sulla  somministrazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio da parte  dell’operatore di microcredito ovvero del soggetto terzo affidatario. 

 

 

 

 

 

(36)

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste a: 

 

T EAM  A SSISTENZA DEL  R AGGRUPPAMENTO  T EMPORANEO DI  I MPRESE 

G ESTORE DEL  F ONDO  

   

Silvia Lorenzini   Artigiancassa S.p.A. 

Telefono 06 5845228  Cellulare 340 2291143  Rossana Cassetta   Artigiancassa S.p.A. 

Telefono 06 5845419  Cellulare 340 2284183 

Sabrina Presta Artigiancassa S.p.A. 

Telefono 06 5845220  Cellulare 349 0666137 

 

Marzia Ferri 

ICBPI ‐ Capogruppo Istituto Centrale delle Banche  Popolari Italiane  

Telefono 06 45485193  Cellulare 345 5894945  Sabrina Fausta Aloise 

ICBPI ‐ Capogruppo Istituto Centrale delle Banche  Popolari Italiane  

Telefono 06 45485176  Cellulare 348 2809400 

Davide Politano 

ICBPI ‐ Capogruppo Istituto Centrale delle Banche  Popolari Italiane  

Telefono 06 45485178  Cellulare 348 2790165

Michele Farella  Mediocredito Italiano S.p.A.  

Telefono 080 5738848  Cellulare 335 7503462 

Roberto Olivieri  Mediocredito Italiano S.p.A.  

Telefono 06 67127130  Cellulare 338 7591732  Giuseppe Di Fazio  Mediocredito Italiano S.p.A. 

Telefono 06 67127579  Cellulare 366 6228117 

 

Massimo Generali  MPS Capital Services S.p.A.  

Telefono 06 67345358  Cellulare 334 6986879 

Andrea Perfumo  MPS Capital Services S.p.A.  

Telefono 06 67345313  Cellulare 335 7888978 

Luca Bonifazi  MPS Capital Services S.p.A. 

Telefono 06 42048320  Cellulare 334 6743223 

   

 

www.fondidigaranzia.it  

(37)

TESTO UNICO BANCARIO

124

Articolo 111 (1) (Microcredito)

1. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;

b) siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;

c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

2. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;

c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;

d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1 nonché alle attività accessorie e strumentali;

e) presentazione di un programma di attività.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del

___________________

(1) Articolo così sostituito dall’art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 16, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall’art. 3, comma 1, lett. da e) a i), D.Lgs.

19 settembre 2012, n. 169.

(38)

TITOLO V – SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

3-bis. Nel caso di esercizio dell’attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.

4. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l’attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.

5. Il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;

b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;

c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;

d) le informazioni da fornire alla clientela.

5-bis. L’utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.

Articolo 112 (1)

(Altri soggetti operanti nell’attività di concessione di finanziamenti) 1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell’economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.

1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell’albo di cui all’articolo 106 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo

___________________

(1) Articolo così sostituito dall’art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. l) e m), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(39)

— 1 —

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 279 1-12-2014

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 2014 , n. 176 .

Disciplina del microcredito, in attuazione dell’artico- lo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «t.u.b.») e, in particolare l’arti- colo 111, comma 5, in base al quale il Ministro dell’eco- nomia e delle  nanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni attuative dello stesso articolo, disciplinando, tra l’altro,

a) requisiti concernenti i bene ciari e le forme tecni- che dei  nanziamenti;

b) limiti all’ammontare massimo dei singoli  nan- ziamenti, al volume di attività e alle condizioni economi- che applicate;

c) le caratteristiche dei soggetti che bene ciano della deroga prevista dal comma 4 dello stesso articolo;

d) le informazioni da fornire alla clientela;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Banca d’Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 agosto 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 600/

UCL1334 del 29 settembre 2014;

Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri, pervenuto con la nota prot. n. 9259 del 9 ottobre 2014;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

MICROCREDITOPERLAVVIOOLOSVILUPPODIINIZIATIVE IMPRENDITORIALIEPERLINSERIMENTONELMERCATODEL

LAVORO

Art. 1.

Bene ciari e caratteristiche dell’attività

1. Rientra nell’attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l’attività di  nanziamento  nalizzata a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro

autonomo o di microimpresa, organizzata in forma indi- viduale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata sempli cata o di società cooperati- va, ovvero a promuovere l’inserimento di persone  siche nel mercato del lavoro.

2. Sono esclusi i  nanziamenti ai seguenti soggetti:

a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;

b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;

c) società di persone, società a responsabilità limi- tata sempli cata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;

d) imprese che al momento della richiesta presen- tino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali su- periori a quelli previsti dall’articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.

Art. 2.

Finalità dei  nanziamenti

1. La concessione di  nanziamenti è  nalizzata, anche alternativamente:

a) all’acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci de- stinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazio- ni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sot- toscrizione di polizze assicurative. I  nanziamenti pos- sono essere concessi anche nella forma di microleasing

 nanziario;

b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;

c) al pagamento di corsi di formazione volti ad ele- vare la qualità professionale e le capacità tecniche e ge- stionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i  nanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destina- ti anche a consentire la partecipazione a corsi di forma- zione da parte dei soci;

d) al pagamento di corsi di formazione anche di na- tura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone  siche bene ciarie del  nanziamento.

2. L’operatore veri ca l’effettiva destinazione dei  - nanziamenti alle  nalità di cui al comma 1 anche richie- dendo apposita attestazione al soggetto  nanziato.

(40)

Art. 3.

Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio 1. L’operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti

 nanziati:

a) supporto alla de nizione della strategia di svilup- po del progetto  nanziato e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività;

b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il pro lo della gestione contabile, del- la gestione  nanziaria, della gestione del personale;

c) formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività;

d) supporto alla de nizione dei prezzi e delle stra- tegie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato;

e) supporto per la soluzione di problemi legali,  sca- li e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;

f) con riferimento al  nanziamento concesso per le

 nalità indicate all’articolo 2, comma 1, lettera d) , sup- porto alla de nizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;

g) supporto all’individuazione e diagnosi di eventua- li criticità dell’implementazione del progetto  nanziato.

2. In deroga al comma 1, l’operatore di microcredito può af dare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel presente articolo, a soggetti specializ- zati nella prestazione di tali attività. Il contratto prevede, tra l’altro, l’obbligo di riferire periodicamente all’opera- tore l’andamento delle attività svolte e i risultati conse- guiti dai soggetti  nanziati.

Art. 4.

Ammontare massimo, caratteristiche dei  nanziamenti e canali distributivi

1. I  nanziamenti non possono essere assistiti da garan- zie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun bene ciario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di  nanziamento pre- veda l’erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al veri carsi delle seguenti condizioni:

a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;

b) lo sviluppo del progetto  nanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contrat- to e veri cati dall’operatore di microcredito.

2. L’operatore di microcredito può concedere allo stes- so soggetto un nuovo  nanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro.

3. Il rimborso dei  nanziamenti è regolato sulla base di

4. La durata massima del  nanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei  nanziamenti con- cessi per le  nalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) , per i quali la durata è coerente con il piano di forma- zione  nanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

5. Gli operatori di microcredito concludono direttamen- te i contratti di  nanziamento. Per la promozione e il col- locamento dei contratti di  nanziamento, ove non curati direttamente, gli operatori di microcredito possono av- valersi esclusivamente dei soggetti indicati all’articolo 3, comma 2.

TITOLO II

REQUISITIDEIFINANZIAMENTIDESTINATIAPROMUOVERE PROGETTIDIINCLUSIONESOCIALEEFINANZIARIA

Art. 5.

Bene ciari e  nalità dei  nanziamenti

1. Rientra nell’attività disciplinata dal presente capo l’attività di  nanziamento  nalizzata a promuovere pro- getti di inclusione sociale e  nanziaria destinati a persone

 siche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale:

a) stato di disoccupazione;

b) sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;

c) sopraggiungere di condizioni di non autosuf - cienza propria o di un componente il nucleo familiare;

d) signi cativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.

2. I  nanziamenti sono destinati all’acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto  nanziato o di un membro del proprio nucleo fa- miliare, tra cui, a titolo esempli cativo e non esaustivo, spe- se mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la ri- quali cazione energetica, tariffe per l’accesso a servizi pub- blici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energe- tici, spese necessarie per l’accesso all’istruzione scolastica.

3. L’operatore veri ca, anche richiedendo apposite prove documentali, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché l’effettivo utilizzo delle somme cor- risposte per le  nalità di cui al comma 2.

4. L’esposizione di ciascun bene ciario verso il mede- simo  nanziatore non può in alcun momento eccedere il limite di 10.000 euro; i  nanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno una durata massima di cinque anni.

5. I contratti di  nanziamento speci cano espressa- mente la destinazione dei fondi erogati e stabiliscono le forme e le modalità di svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza dei soggetti  nanziati nella gestione del bi- lancio familiare. Tali servizi devono in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la gestione dei

 ussi delle entrate e delle uscite e realizzarsi durante l’in-

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