AFin
Associazione Finanziarie Italiane
MICROCREDITO E FINANZA ALTERNATIVA SOLUZIONI PER CHI NON SI ISCRIVE ALL’ALBO 106
L’INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI A SUPPORTO DEL
MICROCREDITO
Milano, 17 dicembre 2015
Guglielmo Belardi
Presidente del Comitato di Indirizzo
del RTI gestore del fondo di garanzia per le PMI
www.fondidigaranzia.it
Direzione Gestione Agevolazioni Pubbliche
Coordinamento Promozione e Supporto
INDICE
PRESENTAZIONE ……….. 3
SCHEDA MICROCREDITO – AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2015……….. 25
DATI ……… 35
ART. 111 TUB ..……….. 37
DECRETO MEF N.176 DEL 17 OTTOBRE 2014……… 39
DECRETO MISE DEL 24 DICEMBRE 2014……….. 50
DECRETO MISE DEL 18 MARZO 2015……… 53
DISPOSIZIONI BANKITALIA ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI MICROCREDITO…… 56
Il Fondo di Garanzia per le PMI a supporto del microcredito
Guglielmo Belardi Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale SpA Presidente del Comitato di Indirizzo del RTI gestore del Fondo di Garanzia per le PMI
MICROCREDITO E FINANZA ALTERNATIVA: SOLUZIONI PER CHI NON SI ISCRIVE ALL’ALBO 106
Convegno organizzato da AFIN - Associazione Finanziarie Italiane
Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI (1/2)
Attualmente l’amministrazione del Fondo è affidata ad un Consiglio, composto da 7 membri, costituito da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa
Il Fondo di garanzia per le PMI viene costituito presso MCC con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) “allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”
Raggruppamento Temporaneo
di Imprese Mandataria
BdM-MCC
Convenzione per la gestione del Fondo
Garanzia di ultima
istanza dello Stato Attenuazione del
rischio di credito, con riduzione
3
29 Società finanziarie (tra cui leasing
e factoring) e
4 SGR
Consiglio di gestione
442 banche
204 confidi e 9 altri FdG
Soggetti operanti con la garanzia diretta per il tramite di
10.150 accounts
Soggetti operanti con la controgaranzia
per il tramite di 1.080 accounts
Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI (2/2)
Società finanziarie (tra cui leasing
e factoring) richiedenti
garanzia diretta
Comitato di Indirizzo del RTI
Confidi e altri FdG richiedenti controgaranzia
Team Assistenza
(nei contatti del sito www.fondidigaranzia.it
5
Ponderazione zero Intersettorialità
Il Fondo interviene a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori economici, ivi compreso l’autotrasporto merci su strada. L’intervento si è rivelato particolarmente efficace nel sostenere le imprese in fase di start up.
L’intervento del Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, che comporta l’“attenuazione del rischio di credito” sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta, azzerando l’assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita.
Escutibilità a prima richiesta
La garanzia, secondo i dettami dell’accordo “Basilea II”,è concessa “a prima richiesta” a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile.
Cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche
Nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dall’Unione Europea.
Procedure snelle
Per accedere al Fondo è necessario presentare le domande on line con tempi medi di istruttoria estremamente contenuti.Ammissibilità alla garanzia per
qualunque operazione finanziaria
Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all’attività di impresa, può accedere all’intervento del Fondo, con benefici in termini di diversificazione delle fonti finanziarie e di riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese.
Le caratteristiche (1/3)
La garanzia di ultima istanza dello stato
Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo è pari a zero.
La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo permette ai soggetti finanziatori di ridurre il fabbisogno di capitale ai fini del patrimonio di vigilanza consentendo, a parità di ogni altra condizione, di praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate.
Essa agisce:
nel caso di garanzia diretta;
nel caso di controgaranzia, su garanzia prestata a prima richiesta sul patrimonio del garante.
Le caratteristiche (2/3)
Garanzia diretta
E’ concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari (art.107 DL 385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate, imprese di assicurazione.
Essa è “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.
Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate in Italia, ad eccezione di quelle con sede legale e/o operativa in Toscana e, per le operazioni inferiori ai 100 mila euro in Abruzzo, e per le operazioni inferiori ai 150 mila euro nelle Marche.
Cogaranzia
(utilizzo abbinato di garanzia diretta e controgaranzia)
Nei limiti di intervento stabiliti per la garanzia diretta, sullo stesso finanziamento, alla garanzia del confidi può essere abbinata la garanzia diretta.
Sulla garanzia del confidi può essere richiesta la controgaranzia del Fondo.
Ciascuna delle due tipologie di intervento è regolata dalla rispettiva disciplina.
Controgaranzia
E’ concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt. 106 -107 DL 385/93).
Essa può essere “a prima richiesta”, se il garante di primo livello risponde in solido con il proprio patrimonio, ovvero “sussidiaria”, nel qual caso il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo.
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Le caratteristiche (3/3)
L’intervento del Fondo sulle operazioni di microcredito ha lo scopo di favorire la microimprenditorialità nell’accesso alle fonti finanziarie mediante la concessione di una garanzia pubblica per sostenere l’avvio e lo sviluppo delle microimprese (organizzate in forma individuale, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa) e dei professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Le operazioni di microcredito sono caratterizzate essenzialmente dall’erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio da parte dell’intermediario finanziario. L’intervento sulle operazioni di microcredito è incardinato nell’operatività generale del Fondo. Si applicano, pertanto, le previsioni generali del Fondo in materia di tipologie di soggetti beneficiari (professionisti ed imprese), attività ammissibili e regime di agevolazione (autorizzato ovvero de minimis).
Principi Generali
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• Professionisti e imprese titolari di partita IVA da non più di 5 anni;
• Professionisti e imprese individuali aventi fino a 5 dipendenti;
• Società di persone, SRL semplificate, cooperative con dipendenti non soci fino a 10 unità;
• Imprese che abbiano avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo fino a 300.000 euro;
• Imprese che abbiano realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, in qualunque modo risulti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo fino a 200.000 euro;
• Imprese che alla data di richiesta di finanziamento presentino un livello di indebitamento fino a 100.000 euro.
Non rientrano tra i soggetti beneficiari le persone fisiche.
La garanzia sulle operazioni di microcredito
I Soggetti Beneficiari
Sulle operazioni di microcredito non viene effettuata alcuna valutazione di merito di credito da parte del gestore del Fondo.
Tale tipo di valutazione viene, tuttavia, effettuata dall’intermediario ai fini della concessione ed erogazione del finanziamento microcredito
La valutazione delle imprese beneficiarie
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Ferme restando le ordinarie modalità di accesso alla garanzia del Fondo da parte dei soggetti richiedenti, i soggetti beneficiari finali possono attivare la procedura di accesso diretto.
I soggetti beneficiari finali possono, anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un soggetto finanziatore, presentare al Gestore del Fondo richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia.
La richiesta di prenotazione è presentata in via telematica, accedendo all’apposita sezione del sito Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) dedicata al microcredito, previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.
Le modalità di effettuazione della registrazione prevedono l’indicazione di nome, cognome, codice fiscale, indirizzo email e numero di telefono della persona da registrare, che può anche non appartenere all’impresa
interessata alla prenotazione.
La garanzia sulle operazioni di microcredito
Le procedura di accesso diretto (1/3)
Le modalità di effettuazione della prenotazione prevedono l’indicazione del codice fiscale, della denominazione, della natura giuridica e dell’indirizzo email (semplice o PEC) dell’impresa interessata e dell’importo dell’operazione di microcredito (max € 35.000,00).
A seguito della presentazione della richiesta di prenotazione della garanzia, il sistema informativo del Fondo attribuisce automaticamente un codice identificativo alla richiesta di prenotazione e produce la conseguente ricevuta dell’avvenuta prenotazione delle risorse, che il soggetto beneficiario finale deve indicare al soggetto finanziatore al quale intende richiedere il finanziamento.
La prenotazione resta valida per i 5 giorni lavorativi successivi alla data
del suo inserimento sul sistema informativo del Fondo. Entro il predetto
termine, la prenotazione deve essere confermata, a pena di decadenza,
dal soggetto finanziatore prescelto, che attesta di aver ricevuto dal soggetto
Le procedura di accesso diretto (2/3)
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La prenotazione conserva la sua validità per i 60 giorni successivi alla data della conferma. Nel caso in cui il soggetto finanziatore intende concedere il finanziamento richiesto al soggetto beneficiario finale, esso, ovvero il confidi garante (nel caso di controgaranzia), deve, entro il predetto termine, inviare al Gestore del Fondo la relativa richiesta di garanzia.
Trascorso tale termine senza che la predetta richiesta di garanzia sia stata presentata, la prenotazione decade e le risorse accantonate rientrano nella disponibilità del Fondo.
Una nuova richiesta di garanzia da parte dell’intermediario potrà tuttavia essere presentata e regolarmente presa in carico da parte del Gestore.
Al fine di agevolare i soggetti beneficiari finali, nella sezione del sito Internet del Fondo dedicata al microcredito, è riportato l’elenco dei soggetti abilitati a operare con il Fondo.
Si rammenta che l’operatività è soggetta alla regolamentazione generale del Fondo e che, pertanto, la richiesta di garanzia o controgaranzia deve essere presentata dall’intermediario richiedente prima della delibera di concessione del finanziamento. È consentita l’adozione della predetta delibera soltanto se la stessa sia condizionata all’intervento del Fondo.
La garanzia sulle operazioni di microcredito
Le procedura di accesso diretto (3/3)
Le garanzie sulle operazioni di microcredito sono concesse a valere sulle risorse ordinarie del Fondo.
La quota di destinazione, individuata dal DM 24/12/2014 (5% delle risorse ordinarie nazionali del Fondo PMI, con il massimo di € 30 milioni, più le ulteriori disponibilità derivanti da assegnazioni da parte di enti pubblici e privati e istituzioni), rappresenta il plafond entro il quale è possibile acquisire da parte del Gestore le prenotazioni on line.
Nei casi nei quali le prenotazioni on line impegnino l’intero plafond, la procedura on line di prenotazione delle risorse viene sospesa, per essere eventualmente riattivata con le risorse liberate dalle prenotazioni non confermate.
Nei casi di sospensione della procedura di prenotazione on line, le
domande di garanzia sulle operazioni di microcredito presentate, anche in
Le modalità di utilizzo delle risorse (1/2)
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È auspicabile che le imprese e i professionisti interessati avviino preventivamente la ricerca della banca o finanziaria vigilata interessata alle operazioni di microcredito ed a effettuare la prenotazione una volta individuato l’intermediario disposto ad accettare la domanda di finanziamento.
Si precisa che l’effettuazione della prenotazione non costituisce condizione necessaria per la presentazione della domanda di garanzia da parte dell’intermediario. In altre parole, l’intermediario accreditato può presentare domanda di garanzia anche senza preventiva prenotazione da parte dell’impresa.
Le operazioni di microcredito
Le modalità di utilizzo delle risorse (2/2)
• acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
• retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
• pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità
professionale e le capacità tecniche e gestionali del professionista,
dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi
alle società di persone e alle società cooperative possono essere
Le finalità dei finanziamenti microcredito (1/2)
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Il Decreto MEF 176/2014 prevede una ulteriore finalità del finanziamento (pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post‐universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento).
Tale finalità è stata omessa in quanto esclusivamente riferita a soggetti non ammissibili all’intervento del Fondo.
L'intermediario finanziatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità di cui all’art. 2 del Decreto MEF 176/2014, anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.
La garanzia sulle operazioni di microcredito
Le finalità dei finanziamenti microcredito (2/2)
L'intermediario finanziatore è tenuto a prestare in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio ai soggetti finanziati:
• supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
• formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
• formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
• supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
I servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio (1/2)
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• supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
• supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.
Il Decreto MEF 176/2014 prevede una ulteriore tipologia di servizi ausiliari (supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro).
Tale finalità è stata omessa in quanto esclusivamente riferita a soggetti non ammissibili all’intervento del Fondo (persone fisiche).
L‘operatore di microcredito può affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività. Il contratto deve prevedere, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente all'intermediario l'andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.
La garanzia sulle operazioni di microcredito
I servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio (2/2)
I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario.
Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
• il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
• lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.
L'intermediario finanziatore può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 35.000 euro.
Le caratteristiche dei finanziamenti (1/2)
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Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.
La durata massima del finanziamento non può essere superiore a 7 anni.
Il Decreto MEF 176/2014 contempla la possibilità di concedere operazioni di microcredito di durata superiore a 7 anni, con il massimo di 10 (per il pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o postuniversitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento). Tale finalità è stata omessa in quanto esclusivamente riferita a soggetti non ammissibili all’intervento del Fondo.
Gli operatori di microcredito concludono direttamente i contratti di finanziamento. Per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento, ove non curati direttamente, gli intermediari possono avvalersi esclusivamente di soggetti specializzati nella prestazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio.
La garanzia sulle operazioni di microcredito
Le caratteristiche dei finanziamenti (2/2)
• Garanzia Diretta sull’80% del finanziamento
• Controgaranzia sull’80% della garanzia del confidi a condizione che quest’ultimo non garantisca più dell’80% del finanziamento
• Intervento a titolo gratuito
• Efficacia contributiva massima pari all’8,70% circa dell’importo garantito (in applicazione del tasso di riferimento comunitario vigente a dicembre 2015)
Le caratteristiche dell’intervento
Fondo di Garanzia per le PMI – Intervento sulle Operazioni di Microcredito
Situazione all'11 dicembre 2015
Numeri Finanziamenti
Prenotazioni 14480 345.360.226,19
delle quali:
In attesa di conferma 93 2.150.288,42
Non confermate 10893 258.648.951,91
Confermate 3494 84.560.985,86
delle quali:
Scadute per decorrenza dei termini 2893 70.928.458,53 Trasformate in domande di garanzia 335 7.285.557,00 In attesa di essere trasformate in domande di garanzia 266 6.346.970,33
Parametro del Rispetto della Procedura di Prenotazione
Domande di garanzia su microcredito 893 18.736.038,31 delle quali:
Con procedura di prenotazione rispettata 335 7.285.557,00 Con procedura di prenotazione attivata e non rispettata 285 5.831.313,31 Presentate fuori procedura di prenotazione 273 5.619.168,00
Parametro dell'Esito della Domanda
Domande di garanzia su microcredito 893 18.736.038,31 delle quali:
Accolte o in proposta favorevole per i prossimi consigli 794 16.622.038,31
In lavorazione 54 1.075.500,00
Respinte o rinunciate 44 1.038.500,00
Fondo di Garanzia per le PMI – Intervento sulle Operazioni di Microcredito
Utilizzo per regione all'11 dicembre 2015
Regioni Controgaranzia Garanzia Diretta Totali
Operazioni Finanziamenti Operazioni Finanziamenti Operazioni Finanziamenti
Abruzzo 20 499.000,00 20 499.000,00
Basilicata 9 193.000,00 9 193.000,00
Calabria 11 243.443,00 11 243.443,00
Campania 121 2.678.935,00 121 2.678.935,00
Emilia Romagna 1 20.000,00 84 1.885.600,00 85 1.905.600,00
Friuli Venezia Giulia 7 154.499,31 7 154.499,31
Lazio 1 25.000,00 101 2.025.200,00 102 2.050.200,00
Liguria 37 740.000,00 37 740.000,00
Lombardia 12 255.000,00 59 1.165.635,00 71 1.420.635,00
Marche 9 176.700,00 9 176.700,00
Molise 5 69.079,00 5 69.079,00
Piemonte 42 831.322,00 42 831.322,00
Puglia 35 691.625,00 35 691.625,00
Sardegna 27 587.000,00 27 587.000,00
Sicilia 112 2.213.400,00 112 2.213.400,00
Trentino 6 108.000,00 6 108.000,00
Umbria 29 578.000,00 29 578.000,00
Val d'Aosta 2 50.000,00 2 50.000,00
L’INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI SULLE
“OPERAZIONI DI MICROCREDITO”
Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale SpA
a cura della
Direzione Gestione Agevolazioni Pubbliche Coordinamento Promozione e Supporto
PREMESSA
L’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (di seguito “Fondo”) è volto a concedere una garanzia pubblica, assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato Italiano, su finanziamenti rientranti nella definizione di operazioni di microcredito (ex Decreto MEF n. 176/2014).
La concessione e l’erogazione di detti finanziamenti sono di esclusiva competenza degli intermediari finanziari abilitati all’esercizio del credito.
L’INTERVENTO DEL FONDO
O GGETTO E FINALITÀ
Favorire la microimprenditorialità nell’accesso alle fonti finanziarie mediante la concessione di una garanzia pubblica per sostenere l’avvio e lo sviluppo delle microimprese (organizzate in forma individuale, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa) e dei professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
P RINCIPI GENERALI
Le operazioni di microcredito sono caratterizzate essenzialmente dall’erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio da parte dell’intermediario finanziario. L’intervento sulle operazioni di microcredito è incardinato nell’operatività generale del Fondo. Si applicano, pertanto, le previsioni generali del Fondo in materia di tipologie di soggetti beneficiari (professionisti ed imprese), attività ammissibili e regime di agevolazione (autorizzato ovvero de minimis).
R IFERIMENTI NORMATIVI
Art. 111 T.U.B.
Decreto MEF n. 176 del 17/10/2014, pubblicato in GURI il 1°/12/2014
Decreto MiSE del 24/12/2014, pubblicato in GURI il 3/02/2015
Decreto Mise del 18/03/2015, pubblicato in GURI l’11/05/2015
Disposizioni di Banca d’Italia per l’iscrizione e la gestione dell’elenco
V ALUTAZIONE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE
Sulle operazioni di microcredito non viene effettuata alcuna valutazione di merito di credito da parte del Gestore del Fondo (Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da MedioCredito Centrale, quale mandataria, e Mediocredito Italiano, MPS Capital Services, Artigiancassa e ICBPI, quali mandanti).
P ROCEDURA DI ACCESSO DIRETTO ( PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA )
Ferme restando le ordinarie modalità di accesso alla garanzia del Fondo da parte dei soggetti richiedenti, i soggetti beneficiari finali possono attivare la procedura di accesso diretto.
I soggetti beneficiari finali possono, anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un soggetto finanziatore, presentare al Gestore del Fondo richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia.
La richiesta di prenotazione è presentata in via telematica, accedendo all’apposita sezione del sito Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) dedicata al microcredito, previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.
Le modalità di effettuazione della registrazione prevedono l’indicazione di nome, cognome, codice fiscale, indirizzo email e numero di telefono della persona da registrare, che può anche non appartenere all’impresa interessata alla prenotazione.
Le modalità di effettuazione della prenotazione prevedono l’indicazione del codice fiscale, della denominazione, della natura giuridica e dell’indirizzo email (semplice o PEC) dell’impresa interessata e dell’importo dell’operazione di microcredito (max € 35.000,00).
A seguito della presentazione della richiesta di prenotazione della garanzia, il sistema informativo del Fondo attribuisce automaticamente un codice identificativo alla richiesta di prenotazione e produce la conseguente ricevuta dell’avvenuta prenotazione delle risorse, che il soggetto beneficiario finale deve indicare al soggetto finanziatore al quale intende richiedere il finanziamento.
La prenotazione resta valida per i 5 giorni lavorativi successivi alla data del
suo inserimento sul sistema informativo del Fondo. Entro il predetto
termine, la prenotazione deve essere confermata, a pena di decadenza, dal
soggetto finanziatore prescelto, che attesta di aver ricevuto dal soggetto
beneficiario finale formale richiesta di finanziamento. A tal fine, il soggetto
finanziatore accede alla sezione microcredito del sito Internet del Fondo,
utilizzando, oltre alle credenziali di accesso rilasciate dal Gestore in sede di
abilitazione a operare, il predetto codice identificativo.
N.B. Anche nel caso in cui l’impresa beneficiaria opti per l’accesso al Fondo nella forma della controgaranzia (obbligatorio nelle regioni Abruzzo, Marche e Toscana e, su tutto il territorio nazionale, per le imprese operanti nel settore agricolo primario) la conferma della prenotazione può essere effettuata soltanto dal soggetto che finanzia l’impresa (banca o intermediario finanziario).
La prenotazione conserva la sua validità per i 60 giorni successivi alla data della conferma. Nel caso in cui il soggetto finanziatore intende concedere il finanziamento richiesto al soggetto beneficiario finale, esso, ovvero il confidi garante (nel caso di controgaranzia), deve, entro il predetto termine, inviare al Gestore del Fondo la relativa richiesta di garanzia. Trascorso tale termine senza che la predetta richiesta di garanzia sia stata presentata, la prenotazione decade e le risorse accantonate rientrano nella disponibilità del Fondo.
Una nuova richiesta di garanzia da parte dell’intermediario potrà tuttavia essere presentata e regolarmente presa in carico da parte del Gestore.
Al fine di agevolare i soggetti beneficiari finali, nella sezione del sito Internet del Fondo dedicata al microcredito, è riportato l’elenco dei soggetti abilitati a operare con il Fondo.
Si rammenta che l’operatività è soggetta alla regolamentazione generale del Fondo e che, pertanto, la richiesta di garanzia o controgaranzia deve essere presentata dall’intermediario richiedente prima della delibera di concessione del finanziamento. È consentita l’adozione della predetta delibera soltanto se la stessa sia condizionata all’intervento del Fondo.
U TILIZZO DELLE RISORSE PER LE OPERAZIONI DI MICROCREDITO
Le garanzie sulle operazioni di microcredito sono concesse a valere sulle risorse ordinarie del Fondo.
La quota di destinazione, individuata dal DM 24/12/2014 (5% delle risorse ordinarie nazionali del Fondo PMI, con il massimo di € 30 milioni, più le ulteriori disponibilità derivanti da assegnazioni da parte di enti pubblici e privati e istituzioni), rappresenta il plafond entro il quale è possibile acquisire da parte del Gestore le prenotazioni on line.
Nei casi nei quali le prenotazioni on line impegnino l’intero plafond, la procedura on line di prenotazione delle risorse viene sospesa, per essere eventualmente riattivata con le risorse liberate dalle prenotazioni non confermate.
Nei casi di sospensione della procedura di prenotazione on line, le
N.B. È auspicabile che le imprese e i professionisti interessati avviino preventivamente la ricerca della banca o finanziaria vigilata interessata alle operazioni di microcredito ed a effettuare la prenotazione una volta individuato l’intermediario disposto ad accettare la domanda di finanziamento.
Si precisa che l’effettuazione della prenotazione non costituisce condizione necessaria per la presentazione della domanda di garanzia da parte dell’intermediario. In altre parole, l’intermediario accreditato può presentare domanda di garanzia anche senza preventiva prenotazione da parte dell’impresa.
G ARANZIA DELLO S TATO
L’intervento del Fondo è assistito dalla Garanzia dello Stato ai sensi della Legge n. 2/2009 e del Decreto MEF del 25/03/2009. Il principale effetto di queste norme è quello di riconoscere attenuazione del rischio di credito sulle garanzie concesse dal Fondo.
Pertanto, i soggetti finanziatori potranno applicare alle esposizioni così garantite la c.d. ponderazione zero.
M ODALITÀ DI INTERVENTO DEL F ONDO
Garanzia diretta (non disponibile in Toscana, Marche ed Abruzzo e, su tutto il territorio nazionale, per le imprese operanti nel settore agricolo primario), concessa direttamente ai soggetti finanziatori;
Controgaranzia, concessa ai soggetti garanti.
C OPERTURA DELLA GARANZIA DIRETTA
Fino all’80% dell’operazione finanziaria.
C OPERTURA DELLA CONTROGARANZIA
Fino all’80% dell’importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia a condizione che lo stesso non abbia garantito più dell’80% dell’operazione finanziaria.
G RATUITÀ
L’intervento del Fondo sulle operazioni di microcredito è completamente gratuito.
C UMULABILITÀ
La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sulla stessa
operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure massime
previste per il Fondo;
La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto.
E FFICACIA AGEVOLATIVA DELL ’ INTERVENTO (ESL)
Per ciascuna operazione l’ESL è determinata in funzione della finalità (liquidità ovvero investimento), della durata (max 7 anni), e del tasso di riferimento comunitario (1,17% che sviluppa una ESL massima pari all’8,70%
circa dell’importo garantito).
S OGGETTI RICHIEDENTI
Possono richiedere la garanzia diretta:
le banche;
gli intermediari finanziari vigilati;
gli operatori iscritti nell’elenco di cui all’art. 111 T.U.B.;
Possono richiedere la controgaranzia:
i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi);
gli altri fondi di garanzia gestiti da banche e intermediari finanziari.
N.B. In relazione alle operazioni di microcredito, i soggetti finanziatori delle operazioni ammissibili alla controgaranzia del Fondo debbono comunque rientrare nelle tipologie previste per i soggetti richiedenti la garanzia diretta.
Pertanto, agli intermediari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 TUB (ante dlgs 141/2010) non possono, ai soli fini dell’intervento del Fondo, essere considerati operatori di microcredito.
IL DECRETO MEF 176/2014 E LA DISCIPLINA DEL FONDO
A MBITO DI APPLICAZIONE
La parte del Decreto MEF 176/2014 interessata dall’intervento del Fondo è
quella relativa alla microimprenditorialità, vale a dire quella disciplinata dal
Titolo I con l’esclusione della finalità dell’inserimento del mercato del lavoro
da parte delle persone fisiche.
Professionisti e imprese individuali aventi fino a 5 dipendenti;
Società di persone, SRL semplificate, cooperative con dipendenti non soci fino a 10 unità;
Imprese che abbiano avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo fino a 300.000 euro;
Imprese che abbiano realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, in qualunque modo risulti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo fino a 200.000 euro;
Imprese che alla data di richiesta di finanziamento presentino un livello di indebitamento fino a 100.000 euro.
Non rientrano tra i soggetti beneficiari le persone fisiche.
F INALITÀ DEI FINANZIAMENTI (art. 2 Decreto MEF 176/2014)
acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del professionista, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci.
N.B. Il Decreto MEF 176/2014 prevede una ulteriore finalità del finanziamento (pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post‐universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento).
Tale finalità è stata omessa in quanto esclusivamente riferita a soggetti non ammissibili all’intervento del Fondo.
L'intermediario finanziatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità di cui all’art. 2 del Decreto MEF 176/2014, anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.
S ERVIZI AUSILIARI DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO (art. 3 Decreto MEF 176/2014)
L'intermediario finanziatore è tenuto a prestare, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio ai soggetti finanziati:
supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.
N.B. Il Decreto MEF 176/2014 prevede una ulteriore tipologia di servizi ausiliari (supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro). Tale finalità è stata omessa in quanto esclusivamente riferita a soggetti non ammissibili all’intervento del Fondo (persone fisiche).
L'intermediario finanziatore può affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività. Il contratto deve prevedere, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente all'intermediario l'andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.
A MMONTARE MASSIMO , CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI E CANALI DISTRIBUTIVI (art. 4 Decreto MEF 176/2014)
I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di
L'intermediario finanziatore può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 35.000 euro.
Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.
La durata massima del finanziamento non può essere superiore a 7 anni.
N.B. Il Decreto MEF 176/2014 contempla la possibilità di concedere operazioni di microcredito di durata superiore a 7 anni, con il massimo di 10 (per il pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post‐
universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento). Tale finalità è stata omessa in quanto esclusivamente riferita a soggetti non ammissibili all’intervento del Fondo.
Gli intermediari concludono direttamente i contratti di finanziamento. Per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento, ove non curati direttamente, gli intermediari possono avvalersi esclusivamente di soggetti specializzati nella prestazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio.
T ASSO DI INTERESSE
Al tasso effettivo globale (TEG) delle operazioni di microcredito garantite dal Fondo, in quanto rientranti nella fattispecie prevista dal Titolo I del Decreto MEF 176/2014 (microimprenditorialità), non si applica la limitazione prevista dal comma 6, dell’art. 5 del predetto Decreto (80% del TEG medio praticato sulle operazioni della categoria) poiché tale limitazione è destinata alle operazioni di cui al Titolo II (inclusione sociale e finanziaria).
C ONTROLLI
Il gestore del Fondo, in sede di controllo a campione ovvero in sede di escussione, potrà effettuare verifiche sulla effettiva rispondenza dell’operazione ai requisiti previsti dal Decreto MEF 176/2014 sia in relazione ai soggetti beneficiari, che sui parametri dell’operazione, che sulla somministrazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio da parte dell’operatore di microcredito ovvero del soggetto terzo affidatario.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste a:
T EAM A SSISTENZA DEL R AGGRUPPAMENTO T EMPORANEO DI I MPRESE
G ESTORE DEL F ONDO
Silvia Lorenzini Artigiancassa S.p.A.
Telefono 06 5845228 Cellulare 340 2291143 Rossana Cassetta Artigiancassa S.p.A.
Telefono 06 5845419 Cellulare 340 2284183
Sabrina Presta Artigiancassa S.p.A.
Telefono 06 5845220 Cellulare 349 0666137
Marzia Ferri
ICBPI ‐ Capogruppo Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane
Telefono 06 45485193 Cellulare 345 5894945 Sabrina Fausta Aloise
ICBPI ‐ Capogruppo Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane
Telefono 06 45485176 Cellulare 348 2809400
Davide Politano
ICBPI ‐ Capogruppo Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane
Telefono 06 45485178 Cellulare 348 2790165
Michele Farella Mediocredito Italiano S.p.A.
Telefono 080 5738848 Cellulare 335 7503462
Roberto Olivieri Mediocredito Italiano S.p.A.
Telefono 06 67127130 Cellulare 338 7591732 Giuseppe Di Fazio Mediocredito Italiano S.p.A.
Telefono 06 67127579 Cellulare 366 6228117
Massimo Generali MPS Capital Services S.p.A.
Telefono 06 67345358 Cellulare 334 6986879
Andrea Perfumo MPS Capital Services S.p.A.
Telefono 06 67345313 Cellulare 335 7888978
Luca Bonifazi MPS Capital Services S.p.A.
Telefono 06 42048320 Cellulare 334 6743223
www.fondidigaranzia.it
TESTO UNICO BANCARIO
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Articolo 111 (1) (Microcredito)
1. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
2. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1 nonché alle attività accessorie e strumentali;
e) presentazione di un programma di attività.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del
___________________
(1) Articolo così sostituito dall’art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 16, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall’art. 3, comma 1, lett. da e) a i), D.Lgs.
19 settembre 2012, n. 169.
TITOLO V – SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.
3-bis. Nel caso di esercizio dell’attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.
4. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l’attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.
5. Il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.
5-bis. L’utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.
Articolo 112 (1)
(Altri soggetti operanti nell’attività di concessione di finanziamenti) 1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell’economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.
1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell’albo di cui all’articolo 106 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo
___________________
(1) Articolo così sostituito dall’art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. l) e m), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
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GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 279 1-12-2014
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 ottobre 2014 , n. 176 .
Disciplina del microcredito, in attuazione dell’artico- lo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «t.u.b.») e, in particolare l’arti- colo 111, comma 5, in base al quale il Ministro dell’eco- nomia e delle nanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni attuative dello stesso articolo, disciplinando, tra l’altro,
a) requisiti concernenti i bene ciari e le forme tecni- che dei nanziamenti;
b) limiti all’ammontare massimo dei singoli nan- ziamenti, al volume di attività e alle condizioni economi- che applicate;
c) le caratteristiche dei soggetti che bene ciano della deroga prevista dal comma 4 dello stesso articolo;
d) le informazioni da fornire alla clientela;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Banca d’Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 agosto 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 600/
UCL1334 del 29 settembre 2014;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri, pervenuto con la nota prot. n. 9259 del 9 ottobre 2014;
EMANA
il seguente regolamento:
TITOLO I
MICROCREDITOPERL’AVVIOOLOSVILUPPODIINIZIATIVE IMPRENDITORIALIEPERL’INSERIMENTONELMERCATODEL
LAVORO
Art. 1.
Bene ciari e caratteristiche dell’attività
1. Rientra nell’attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l’attività di nanziamento nalizzata a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro
autonomo o di microimpresa, organizzata in forma indi- viduale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata sempli cata o di società cooperati- va, ovvero a promuovere l’inserimento di persone siche nel mercato del lavoro.
2. Sono esclusi i nanziamenti ai seguenti soggetti:
a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
c) società di persone, società a responsabilità limi- tata sempli cata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
d) imprese che al momento della richiesta presen- tino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali su- periori a quelli previsti dall’articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.
Art. 2.
Finalità dei nanziamenti
1. La concessione di nanziamenti è nalizzata, anche alternativamente:
a) all’acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci de- stinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazio- ni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sot- toscrizione di polizze assicurative. I nanziamenti pos- sono essere concessi anche nella forma di microleasing
nanziario;
b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
c) al pagamento di corsi di formazione volti ad ele- vare la qualità professionale e le capacità tecniche e ge- stionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i nanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destina- ti anche a consentire la partecipazione a corsi di forma- zione da parte dei soci;
d) al pagamento di corsi di formazione anche di na- tura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone siche bene ciarie del nanziamento.
2. L’operatore veri ca l’effettiva destinazione dei - nanziamenti alle nalità di cui al comma 1 anche richie- dendo apposita attestazione al soggetto nanziato.
Art. 3.
Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio 1. L’operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti
nanziati:
a) supporto alla de nizione della strategia di svilup- po del progetto nanziato e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività;
b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il pro lo della gestione contabile, del- la gestione nanziaria, della gestione del personale;
c) formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività;
d) supporto alla de nizione dei prezzi e delle stra- tegie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato;
e) supporto per la soluzione di problemi legali, sca- li e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
f) con riferimento al nanziamento concesso per le
nalità indicate all’articolo 2, comma 1, lettera d) , sup- porto alla de nizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
g) supporto all’individuazione e diagnosi di eventua- li criticità dell’implementazione del progetto nanziato.
2. In deroga al comma 1, l’operatore di microcredito può af dare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel presente articolo, a soggetti specializ- zati nella prestazione di tali attività. Il contratto prevede, tra l’altro, l’obbligo di riferire periodicamente all’opera- tore l’andamento delle attività svolte e i risultati conse- guiti dai soggetti nanziati.
Art. 4.
Ammontare massimo, caratteristiche dei nanziamenti e canali distributivi
1. I nanziamenti non possono essere assistiti da garan- zie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun bene ciario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di nanziamento pre- veda l’erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al veri carsi delle seguenti condizioni:
a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
b) lo sviluppo del progetto nanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contrat- to e veri cati dall’operatore di microcredito.
2. L’operatore di microcredito può concedere allo stes- so soggetto un nuovo nanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro.
3. Il rimborso dei nanziamenti è regolato sulla base di
4. La durata massima del nanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei nanziamenti con- cessi per le nalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) , per i quali la durata è coerente con il piano di forma- zione nanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.
5. Gli operatori di microcredito concludono direttamen- te i contratti di nanziamento. Per la promozione e il col- locamento dei contratti di nanziamento, ove non curati direttamente, gli operatori di microcredito possono av- valersi esclusivamente dei soggetti indicati all’articolo 3, comma 2.
TITOLO II
REQUISITIDEIFINANZIAMENTIDESTINATIAPROMUOVERE PROGETTIDIINCLUSIONESOCIALEEFINANZIARIA
Art. 5.
Bene ciari e nalità dei nanziamenti
1. Rientra nell’attività disciplinata dal presente capo l’attività di nanziamento nalizzata a promuovere pro- getti di inclusione sociale e nanziaria destinati a persone
siche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale:
a) stato di disoccupazione;
b) sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
c) sopraggiungere di condizioni di non autosuf - cienza propria o di un componente il nucleo familiare;
d) signi cativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.
2. I nanziamenti sono destinati all’acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto nanziato o di un membro del proprio nucleo fa- miliare, tra cui, a titolo esempli cativo e non esaustivo, spe- se mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la ri- quali cazione energetica, tariffe per l’accesso a servizi pub- blici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energe- tici, spese necessarie per l’accesso all’istruzione scolastica.
3. L’operatore veri ca, anche richiedendo apposite prove documentali, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché l’effettivo utilizzo delle somme cor- risposte per le nalità di cui al comma 2.
4. L’esposizione di ciascun bene ciario verso il mede- simo nanziatore non può in alcun momento eccedere il limite di 10.000 euro; i nanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno una durata massima di cinque anni.
5. I contratti di nanziamento speci cano espressa- mente la destinazione dei fondi erogati e stabiliscono le forme e le modalità di svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza dei soggetti nanziati nella gestione del bi- lancio familiare. Tali servizi devono in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la gestione dei
ussi delle entrate e delle uscite e realizzarsi durante l’in-