• Non ci sono risultati.

DELLA REPUBBLICA IV LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "DELLA REPUBBLICA IV LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

--- I V L E G I S L A T U R A ---

(N. 1309) DI S E GN O DI L E GGE

presentato dal Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste (FERRARI AGGRADI)

di concerto col Ministro dell’Interno (TAVIANI)

col Ministro del Bilancio (PiIERACCINI) col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI ) col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro dei Lavori Pubblici (MANCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1965

Autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio I960, n. 739 e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori dell'Italia

settentrionale colpiti da eccezionali calamità naturali

On o r e v o l i Se n a t o r i. — Eccezionali cala­

m ità atm osferiche si sono ab b attu te su vasti te rrito ri del Veneto e del Friuli-Venezia Giu­

lia, dell’Em ilia, della Lom bardia e del Pie­

monte.

I M inisteri dell’interno, dei lavori pub­

blici, dell’agricoltura e delle foreste e del­

l’in d u stria hanno effettuato un tem pestivo accertam ento dei danni; questi interessa­

no u n ’area di circa 500 m ila ettari, riguar­

dano so p rattu tto l’agricoltura e presentano aspetti di p artico lare gravità, in alcune zone, sia p er la distruzione a volte presso­

ché totale dei raccolti, sia per quanto ri­

guarda le s tru ttu re fondiarie e la p erdita dei capitali di esercizio. Danneggiati sono stati pure fabbricati, specialm ente rurali, alcune opere pubbliche e taluni stabilim enti industriali ed artigiani.

Allo scopo di consentire agli im prenditori agricoli, specie a quelli di m odeste capa­

cità econom iche di rip ristin are l’efficienza prod uttiva delle proprie aziende, si ravvisa la necessità di u n im m ediato intervento di­

re tto ad incoraggiarne e sostenerne l’inizia­

tiva.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) — 2/3/4

(2)

Atti Parlam entari — 2 — Senato della Repubblica 1309

LEGISLATURA IV - 1963^65 DISEGNI D I LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A ta l fine, è stato predisposto l'un ito di­

segno di legge che viene sottoposto all'esa­

m e del Parlam ento. Con esso vengono asse­

gnate le dotazioni finanziarie p er rend ere operan ti le norm e recate dalle leggi 21 lu­

glio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, che l'esperienza h a dim ostrato idonee a sor­

reggere e facilitare le im prese agricole d an ­ neggiate da eventi eccezionali.

Così sarà possibile al M inistero dell’agri­

coltura e delle foreste di concedere co n tri­

b u ti in conto capitale fino aH'80 p e r cento della spesa necessaria p e r il rip ristin o del­

la coltivabilità dei terreni, p e r la ric o stru ­ zione e riparazione delle stru ttu re fondiarie, p e r la ricostituzione di scorte danneggiate o d istru tte, nonché p e r la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Allo scopo poi di consentire agli im pren­

ditori agricoli danneggiati di proseguire senza soluzione di con tin uità nella coltiva­

zione dei loro fondi, il disegno di legge pre­

vede la concessione di p re stiti di conduzio­

ne a ta sso agevolato, ai term in i e con le m o­

dalità previste dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, nell’im porto globale di circa 45 m i­

liard i di lire, prevedendone l'am m ortam en­

to in cinque anni.

Il provvedim ento h a considerato, altresì, la difficoltà degli im p rend itori agricoli, co­

sì duram ente colpiti, di pagare alla scaden­

za le ra te dei trib u ti erariali e delle relative sovraim poste e addizionali, ed h a autoriz­

zato il lim ite d ’im pegno trenten nale di lire 200 m ilioni l'anno p er il servizio di m utui che le am m inistrazioni ed i consorzi di b o ­ nifica andranno ad accendere con la Cassa depositi e p restiti in surrogazione delle m ancate en tra te conseguenti allo sgravio previsto dall'articolo 9 della citata legge ti. 739.

Per sovvenire a p artico lari stati di disa­

gio e p er interventi di carattere assistenzia­

le, viene p o sta a disposizione del M inistero dell’interno una som m a di lire 500 milioni.

Viene altresì autorizzato il M inistero dei lavori pubblici a provvedere alla spesa di lire 2.500 m ilioni per interventi strao rd in ari in dipendenza dei danni dei nubifragi in con­

fo rm ità alla legge 9 aprile 1955, n. 279.

Il Governo della Repubblica intende, co­

sì, dare una m anifestazione di concreta so­

lid arietà alle popolazioni colpite nei beni e nelle fonti di red dito da così eccezionali eventi.

(3)

A iti Parlam entari 3 Senato della Repubblica 1309

LEGISLATURA IV - 1963--65 DISEGNI D I LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 8,3 m iliardi p er l’attuazione degli interventi previsti dal­

l'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calam ità n atu rali o da eccezionali avver­

sità atm osferiche verificatesi nel territo rio nazionale dal 14 maggio 1965 alla d a ta di en­

tra ta in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le agevolazioni creditizie previste dall’ar­

ticolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, sono estese a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi dannosi di cui al p re c e ­ dente articolo.

L'autorizzazione di spesa , di cui a lle rtic e ­ lo 2 della legge 14 febbràio 1964, n. 38, è aum entata di lire 1.500 m ilioni p er ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1969, ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad am m ortam ento quinquenna­

le, a term ini e con le m odalità stabilite dal­

l’articolo 2 della p red etta legge.

Art. 3.

Per l’am m ortam ento dei m utui concessi dalla Cassa depositi e p re stiti alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzato il lim ite d ’im pegno di lire 200 m ilioni p er ciascun esercizio dal 1965 al 1994, di cui Idre 100 m ilioni d estinati aH’am m ortam ento dei m u­

tu i dei Consorzi di bonifica nei cui bilanci si determ ini un passivo p e r effetto dello sgravio.

Art. 4.

L’assegnazione strao rd in a ria prevista dal­

l’articolo 39 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, rigu ardante l ’approvazione del bilan-

(4)

A tti Parlam entari 4 Senato della Repubblica 1309

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ciò dello S tato dell’anno 1965, p e r l’integra­

zione dei bilanci degli E n ti com unali di as­

sistenza, è aum entata di lire 500 milioni.

Art. 5.

Il M inistero dei lavori pubblici è autoriz­

zato a provvedere alla spesa di lire 2,5 m i­

liard i p e r fa r fro n te alle esigenze determ i­

n ate dai nubifragi, verificatisi nel m ese di luglio 1965, in conform ità alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 6, 7, 10, 11 e 14 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

Il M inistero m edesim o è autorizzato a provvedere, a to tale carico dello S tato, alla costruzione di case a cara ttere economico p e r le fam iglie non abbienti e non p ro p rie­

ta rie rim aste senza te tto .

I co ntrib uti di cui alla lettera g) dell'ar­

ticolo 1 della legge 9 aprile 1955, n. 279, no n p o tran n o superare, com plessivam ente, p e r ciascuna u n ità im m obiliare, la som m a di lire 5 milioni.

Art. 6.

L’annualità da versare al Fondo p e r l'ac­

quisto di Buoni del tesoro poliennali e per l'am m ortam en to di a ltri tito li di debito pubblico ai sensi dell’articolo 7 del decreto- legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, p e r l'anno 1965, è rid o tta di lire 11 m iliardi.

Art. 7.

All'onere di lire 13 m iliardi derivante dal­

l'applicazione della presente legge n ell’anno 1965 si provvede p e r lire 11 m iliardi con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 6 e p er lire 2 m iliardi con corrispondente aliquota delle en trate provenienti dalla gestione di olii di semi surplus condotta p e r conto dello Stato.

II M inistro del tesoro è autorizzato a prov­

vedere con p ro p ri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti p e r l’applicazione della presente legge.

(5)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

--- I V L E G I S L A T U R A ---

(N. 1309) DI S E GN O DI L E GGE

presentato dal Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste (FERRARI AGGRADI)

di concerto col Ministro dell’Interno (TAVIANI)

col Ministro del Bilancio (PIERACCINI) col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI ) col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro dei Lavori Pubblici (MANCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1965

Autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio I960, n. 739 e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori dell'Italia

settentrionale colpiti da eccezionali calamità naturali

On o r e v o l i Se n a t o r i. — Eccezionali cala­

m ità atm osferiche si sono ab b attu te su vasti te rrito ri del Veneto e del Friuli-Venezia Giu­

lia, dell’Em ilia, della Lom bardia e del Pie­

monte.

I M inisteri dell’interno, dei lavori pub­

blici, 'dell’agricoltura e delle foreste e del­

l’in d u stria hanno effettuato un tem pestivo accertam ento dei danni; questi interessa­

no u n ’area di circa 500 m ila ettari, riguar­

dano so p rattu tto l’agricoltura e presentano aspetti di p artico lare gravità, in alcune zone, sia p er la distruzione a volte presso­

ché totale dei raccolti, sia per quanto ri­

guarda le s tru ttu re fondiarie e la p erdita dei capitali di esercizio. Danneggiati sono stati pure fabbricati, specialm ente rurali, alcune opere pubbliche e taluni stabilim enti industriali ed artigiani.

Allo scopo di consentire agli im prenditori agricoli, specie a quelli di m odeste capa­

cità econom iche di rip ristin are l’efficienza prod uttiva delle proprie aziende, si ravvisa la necessità di u n im m ediato intervento di­

re tto ad incoraggiarne e sostenerne l’inizia­

tiva.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) — 2/3/4

(6)

Atti Parlam entari — 2 — Senato della Repubblica 1309

LEGISLATURA IV - 1963^65 DISEGNI D I LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A ta l fine, è stato predisposto l'un ito di­

segno di legge che viene sottoposto all'esa­

m e del Parlam ento. Con esso vengono asse­

gnate le dotazioni finanziarie p er rend ere operan ti le norm e recate dalle leggi 21 lu­

glio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, che l'esperienza h a dim ostrato idonee a sor­

reggere e facilitare le im prese agricole d an ­ neggiate da eventi eccezionali.

Così sarà possibile al M inistero dell'agri­

coltura e delle foreste di concedere co n tri­

b u ti in conto capitale fino all'80 p e r cento della spesa necessaria p e r il rip ristin o del­

la coltivabilità dei terreni, p e r la ric o stru ­ zione e riparazione delle stru ttu re fondiarie, p e r la ricostituzione di scorte danneggiate o d istru tte, nonché p e r la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Allo scopo poi di consentire agli im pren­

ditori agricoli danneggiati di proseguire senza soluzione di con tin uità nella coltiva­

zione dei loro fondi, il disegno di legge pre­

vede la concessione di p re stiti di conduzio­

ne a ta sso agevolato, ai term in i e con le m o­

dalità previste dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, nell’im porto globale di circa 45 m i­

liard i di lire, prevedendone l'am m ortam en­

to in cinque anni.

Il provvedim ento h a considerato, altresì, la difficoltà degli im p rend itori agricoli, co­

sì duram ente colpiti, di pagare alla scaden­

za le ra te dei trib u ti erariali e delle relative sovraim poste e addizionali, ed h a autoriz­

zato il lim ite d ’im pegno trenten nale di lire 200 m ilioni l'anno p er il servizio di m utui che le am m inistrazioni ed i consorzi di b o ­ nifica andranno ad accendere con la Cassa depositi e p restiti in surrogazione delle m ancate en tra te conseguenti allo sgravio previsto dall'articolo 9 della citata legge ti. 739.

Per sovvenire a p artico lari stati di disa­

gio e p er interventi di carattere assistenzia­

le, viene p o sta a disposizione del M inistero dell'interno una som m a di lire 500 milioni.

Viene altresì autorizzato il M inistero dei lavori pubblici a provvedere alla spesa di lire 2.500 m ilioni per interventi strao rd in ari in dipendenza dei danni dei nubifragi in con­

fo rm ità alla legge 9 aprile 1955, n. 279.

Il Governo della Repubblica intende, co­

sì, dare una m anifestazione di concreta so­

lid arietà alle popolazioni colpite nei beni e nelle fonti di red dito da così eccezionali eventi.

(7)

A iti Parlam entari 3 Senato della Repubblica 1309

LEGISLATURA IV - 1963--65 DISEGNI D I LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 8,3 m iliardi p er l’attuazione degli interventi previsti dal­

l'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calam ità n atu rali o da eccezionali avver­

sità atm osferiche verificatesi nel territo rio nazionale dal 14 maggio 1965 alla d a ta di en­

tra ta in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le agevolazioni creditizie previste dall’ar­

ticolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, sono estese a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi dannosi di cui al p re c e ­ dente articolo.

L'autorizzazione di spesa , di cui a lle rtic e ­ lo 2 della legge 14 febbràio 1964, n. 38, è aum entata di lire 1.500 m ilioni p er ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1969, ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad am m ortam ento quinquenna­

le, a term ini e con le m odalità stabilite dal­

l’articolo 2 della p red etta legge.

Art. 3.

Per l’am m ortam ento dei m utui concessi dalla Cassa depositi e p re stiti alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzato il lim ite d ’im pegno di lire 200 m ilioni p er ciascun esercizio dal 1965 al 1994, di cui Idre 100 m ilioni d estinati aH’am m ortam ento dei m u­

tu i dei Consorzi di bonifica nei cui bilanci si determ ini un passivo p e r effetto dello sgravio.

Art. 4.

L'assegnazione strao rd in a ria prevista dal­

l'articolo 39 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, rigu ardante l ’approvazione del bilan-

(8)

A tti Parlam entari 4 Senato della Repubblica 1309

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ciò dello S tato dell’anno 1965, p e r l’integra­

zione dei bilanci degli E n ti com unali di as­

sistenza, è aum entata di lire 500 milioni.

Art. 5.

Il M inistero dei lavori pubblici è autoriz­

zato a provvedere alla spesa di lire 2,5 m i­

liard i p e r fa r fro n te alle esigenze determ i­

n ate dai nubifragi, verificatisi nel m ese di luglio 1965, in conform ità alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 6, 7, 10, 11 e 14 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

Il M inistero m edesim o è autorizzato a provvedere, a to tale carico dello S tato, alla costruzione di case a cara ttere economico p e r le fam iglie non abbienti e non p ro p rie­

ta rie rim aste senza te tto .

I co ntrib uti di cui alla lettera g) dell'ar­

ticolo 1 della legge 9 aprile 1955, n. 279, no n p o tran n o superare, com plessivam ente, p e r ciascuna u n ità im m obiliare, la som m a di lire 5 milioni.

Art. 6.

L’annualità da versare al Fondo p e r l'ac­

quisto di Buoni del tesoro poliennali e per l'am m ortam en to di a ltri tito li di debito pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto- legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, p e r l'anno 1965, è rid o tta di lire 11 m iliardi.

Art. 7.

All'onere di lire 13 m iliardi derivante dal­

l'applicazione della presente legge n ell’anno 1965 si provvede p e r lire 11 m iliardi con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 6 e p er lire 2 m iliardi con coirrispondente aliquota delle en trate provenienti dalla gestione di olii di semi surplus condotta p e r conto dello Stato.

II M inistro del tesoro è autorizzato a prov­

vedere con p ro p ri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti p e r l'applicazione della presente legge.

Riferimenti

Documenti correlati

Il presente disegno di legge, già presen- tato nel corso della XVII legislatura, cerca di garantire trasparenza e pubblicità nell’am- bito delle fondazioni o alle

Vengono poi stabilite, al paragrafo 2, le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell’industria della difesa e della politica degli

– Il presente disegno di legge intende autorizzare alla ratifica della Convenzione internazionale per il con- trollo e la gestione delle acque di zavorra e dei

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche alle professioni sanita- rie tecniche, della prevenzione, della riabili- tazione e della professione

Le disposizioni della presente legge di applicano a decorrere dalla legislatura suc- cessiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore, ai fini

Scopo, portata e motivi del provvedimento L’Accordo tra il Governo della Repub- blica Italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori

Per quanto attiene al settore strettamente culturale, oltre a promuovere e favorire ini- ziative e collaborazioni in ambito artistico- culturale, attraverso

Per ovviare alle molteplici disfunzioni che abbiamo sommariamente descritto ed effet- tuare anche da noi quel trasparente bilancia- mento tra indipendenza e responsabilita` del