S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
--- I V L E G I S L A T U R A ---
(N. 1309) DI S E GN O DI L E GGE
presentato dal Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste (FERRARI AGGRADI)
di concerto col Ministro dell’Interno (TAVIANI)
col Ministro del Bilancio (PiIERACCINI) col Ministro delle Finanze
(TREMELLONI ) col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)
e col Ministro dei Lavori Pubblici (MANCINI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1965
Autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio I960, n. 739 e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori dell'Italia
settentrionale colpiti da eccezionali calamità naturali
On o r e v o l i Se n a t o r i. — Eccezionali cala
m ità atm osferiche si sono ab b attu te su vasti te rrito ri del Veneto e del Friuli-Venezia Giu
lia, dell’Em ilia, della Lom bardia e del Pie
monte.
I M inisteri dell’interno, dei lavori pub
blici, dell’agricoltura e delle foreste e del
l’in d u stria hanno effettuato un tem pestivo accertam ento dei danni; questi interessa
no u n ’area di circa 500 m ila ettari, riguar
dano so p rattu tto l’agricoltura e presentano aspetti di p artico lare gravità, in alcune zone, sia p er la distruzione a volte presso
ché totale dei raccolti, sia per quanto ri
guarda le s tru ttu re fondiarie e la p erdita dei capitali di esercizio. Danneggiati sono stati pure fabbricati, specialm ente rurali, alcune opere pubbliche e taluni stabilim enti industriali ed artigiani.
Allo scopo di consentire agli im prenditori agricoli, specie a quelli di m odeste capa
cità econom iche di rip ristin are l’efficienza prod uttiva delle proprie aziende, si ravvisa la necessità di u n im m ediato intervento di
re tto ad incoraggiarne e sostenerne l’inizia
tiva.
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) — 2/3/4
Atti Parlam entari — 2 — Senato della Repubblica — 1309
LEGISLATURA IV - 1963^65 — DISEGNI D I LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
A ta l fine, è stato predisposto l'un ito di
segno di legge che viene sottoposto all'esa
m e del Parlam ento. Con esso vengono asse
gnate le dotazioni finanziarie p er rend ere operan ti le norm e recate dalle leggi 21 lu
glio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, che l'esperienza h a dim ostrato idonee a sor
reggere e facilitare le im prese agricole d an neggiate da eventi eccezionali.
Così sarà possibile al M inistero dell’agri
coltura e delle foreste di concedere co n tri
b u ti in conto capitale fino aH'80 p e r cento della spesa necessaria p e r il rip ristin o del
la coltivabilità dei terreni, p e r la ric o stru zione e riparazione delle stru ttu re fondiarie, p e r la ricostituzione di scorte danneggiate o d istru tte, nonché p e r la ricostituzione dei capitali di conduzione.
Allo scopo poi di consentire agli im pren
ditori agricoli danneggiati di proseguire senza soluzione di con tin uità nella coltiva
zione dei loro fondi, il disegno di legge pre
vede la concessione di p re stiti di conduzio
ne a ta sso agevolato, ai term in i e con le m o
dalità previste dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, nell’im porto globale di circa 45 m i
liard i di lire, prevedendone l'am m ortam en
to in cinque anni.
Il provvedim ento h a considerato, altresì, la difficoltà degli im p rend itori agricoli, co
sì duram ente colpiti, di pagare alla scaden
za le ra te dei trib u ti erariali e delle relative sovraim poste e addizionali, ed h a autoriz
zato il lim ite d ’im pegno trenten nale di lire 200 m ilioni l'anno p er il servizio di m utui che le am m inistrazioni ed i consorzi di b o nifica andranno ad accendere con la Cassa depositi e p restiti in surrogazione delle m ancate en tra te conseguenti allo sgravio previsto dall'articolo 9 della citata legge ti. 739.
Per sovvenire a p artico lari stati di disa
gio e p er interventi di carattere assistenzia
le, viene p o sta a disposizione del M inistero dell’interno una som m a di lire 500 milioni.
Viene altresì autorizzato il M inistero dei lavori pubblici a provvedere alla spesa di lire 2.500 m ilioni per interventi strao rd in ari in dipendenza dei danni dei nubifragi in con
fo rm ità alla legge 9 aprile 1955, n. 279.
Il Governo della Repubblica intende, co
sì, dare una m anifestazione di concreta so
lid arietà alle popolazioni colpite nei beni e nelle fonti di red dito da così eccezionali eventi.
A iti Parlam entari — 3 — Senato della Repubblica — 1309
LEGISLATURA IV - 1963--65 — DISEGNI D I LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
È autorizzata la spesa di lire 8,3 m iliardi p er l’attuazione degli interventi previsti dal
l'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calam ità n atu rali o da eccezionali avver
sità atm osferiche verificatesi nel territo rio nazionale dal 14 maggio 1965 alla d a ta di en
tra ta in vigore della presente legge.
Art. 2.
Le agevolazioni creditizie previste dall’ar
ticolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, sono estese a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi dannosi di cui al p re c e dente articolo.
L'autorizzazione di spesa , di cui a lle rtic e lo 2 della legge 14 febbràio 1964, n. 38, è aum entata di lire 1.500 m ilioni p er ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1969, ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad am m ortam ento quinquenna
le, a term ini e con le m odalità stabilite dal
l’articolo 2 della p red etta legge.
Art. 3.
Per l’am m ortam ento dei m utui concessi dalla Cassa depositi e p re stiti alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzato il lim ite d ’im pegno di lire 200 m ilioni p er ciascun esercizio dal 1965 al 1994, di cui Idre 100 m ilioni d estinati aH’am m ortam ento dei m u
tu i dei Consorzi di bonifica nei cui bilanci si determ ini un passivo p e r effetto dello sgravio.
Art. 4.
L’assegnazione strao rd in a ria prevista dal
l’articolo 39 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, rigu ardante l ’approvazione del bilan-
A tti Parlam entari — 4 — Senato della Repubblica — 1309
LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
ciò dello S tato dell’anno 1965, p e r l’integra
zione dei bilanci degli E n ti com unali di as
sistenza, è aum entata di lire 500 milioni.
Art. 5.
Il M inistero dei lavori pubblici è autoriz
zato a provvedere alla spesa di lire 2,5 m i
liard i p e r fa r fro n te alle esigenze determ i
n ate dai nubifragi, verificatisi nel m ese di luglio 1965, in conform ità alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 6, 7, 10, 11 e 14 della legge 9 aprile 1955, n. 279.
Il M inistero m edesim o è autorizzato a provvedere, a to tale carico dello S tato, alla costruzione di case a cara ttere economico p e r le fam iglie non abbienti e non p ro p rie
ta rie rim aste senza te tto .
I co ntrib uti di cui alla lettera g) dell'ar
ticolo 1 della legge 9 aprile 1955, n. 279, no n p o tran n o superare, com plessivam ente, p e r ciascuna u n ità im m obiliare, la som m a di lire 5 milioni.
Art. 6.
L’annualità da versare al Fondo p e r l'ac
quisto di Buoni del tesoro poliennali e per l'am m ortam en to di a ltri tito li di debito pubblico ai sensi dell’articolo 7 del decreto- legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, p e r l'anno 1965, è rid o tta di lire 11 m iliardi.
Art. 7.
All'onere di lire 13 m iliardi derivante dal
l'applicazione della presente legge n ell’anno 1965 si provvede p e r lire 11 m iliardi con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 6 e p er lire 2 m iliardi con corrispondente aliquota delle en trate provenienti dalla gestione di olii di semi surplus condotta p e r conto dello Stato.
II M inistro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con p ro p ri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti p e r l’applicazione della presente legge.
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
--- I V L E G I S L A T U R A ---
(N. 1309) DI S E GN O DI L E GGE
presentato dal Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste (FERRARI AGGRADI)
di concerto col Ministro dell’Interno (TAVIANI)
col Ministro del Bilancio (PIERACCINI) col Ministro delle Finanze
(TREMELLONI ) col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)
e col Ministro dei Lavori Pubblici (MANCINI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1965
Autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio I960, n. 739 e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori dell'Italia
settentrionale colpiti da eccezionali calamità naturali
On o r e v o l i Se n a t o r i. — Eccezionali cala
m ità atm osferiche si sono ab b attu te su vasti te rrito ri del Veneto e del Friuli-Venezia Giu
lia, dell’Em ilia, della Lom bardia e del Pie
monte.
I M inisteri dell’interno, dei lavori pub
blici, 'dell’agricoltura e delle foreste e del
l’in d u stria hanno effettuato un tem pestivo accertam ento dei danni; questi interessa
no u n ’area di circa 500 m ila ettari, riguar
dano so p rattu tto l’agricoltura e presentano aspetti di p artico lare gravità, in alcune zone, sia p er la distruzione a volte presso
ché totale dei raccolti, sia per quanto ri
guarda le s tru ttu re fondiarie e la p erdita dei capitali di esercizio. Danneggiati sono stati pure fabbricati, specialm ente rurali, alcune opere pubbliche e taluni stabilim enti industriali ed artigiani.
Allo scopo di consentire agli im prenditori agricoli, specie a quelli di m odeste capa
cità econom iche di rip ristin are l’efficienza prod uttiva delle proprie aziende, si ravvisa la necessità di u n im m ediato intervento di
re tto ad incoraggiarne e sostenerne l’inizia
tiva.
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) — 2/3/4
Atti Parlam entari — 2 — Senato della Repubblica — 1309
LEGISLATURA IV - 1963^65 — DISEGNI D I LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
A ta l fine, è stato predisposto l'un ito di
segno di legge che viene sottoposto all'esa
m e del Parlam ento. Con esso vengono asse
gnate le dotazioni finanziarie p er rend ere operan ti le norm e recate dalle leggi 21 lu
glio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, che l'esperienza h a dim ostrato idonee a sor
reggere e facilitare le im prese agricole d an neggiate da eventi eccezionali.
Così sarà possibile al M inistero dell'agri
coltura e delle foreste di concedere co n tri
b u ti in conto capitale fino all'80 p e r cento della spesa necessaria p e r il rip ristin o del
la coltivabilità dei terreni, p e r la ric o stru zione e riparazione delle stru ttu re fondiarie, p e r la ricostituzione di scorte danneggiate o d istru tte, nonché p e r la ricostituzione dei capitali di conduzione.
Allo scopo poi di consentire agli im pren
ditori agricoli danneggiati di proseguire senza soluzione di con tin uità nella coltiva
zione dei loro fondi, il disegno di legge pre
vede la concessione di p re stiti di conduzio
ne a ta sso agevolato, ai term in i e con le m o
dalità previste dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, nell’im porto globale di circa 45 m i
liard i di lire, prevedendone l'am m ortam en
to in cinque anni.
Il provvedim ento h a considerato, altresì, la difficoltà degli im p rend itori agricoli, co
sì duram ente colpiti, di pagare alla scaden
za le ra te dei trib u ti erariali e delle relative sovraim poste e addizionali, ed h a autoriz
zato il lim ite d ’im pegno trenten nale di lire 200 m ilioni l'anno p er il servizio di m utui che le am m inistrazioni ed i consorzi di b o nifica andranno ad accendere con la Cassa depositi e p restiti in surrogazione delle m ancate en tra te conseguenti allo sgravio previsto dall'articolo 9 della citata legge ti. 739.
Per sovvenire a p artico lari stati di disa
gio e p er interventi di carattere assistenzia
le, viene p o sta a disposizione del M inistero dell'interno una som m a di lire 500 milioni.
Viene altresì autorizzato il M inistero dei lavori pubblici a provvedere alla spesa di lire 2.500 m ilioni per interventi strao rd in ari in dipendenza dei danni dei nubifragi in con
fo rm ità alla legge 9 aprile 1955, n. 279.
Il Governo della Repubblica intende, co
sì, dare una m anifestazione di concreta so
lid arietà alle popolazioni colpite nei beni e nelle fonti di red dito da così eccezionali eventi.
A iti Parlam entari — 3 — Senato della Repubblica — 1309
LEGISLATURA IV - 1963--65 — DISEGNI D I LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
È autorizzata la spesa di lire 8,3 m iliardi p er l’attuazione degli interventi previsti dal
l'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calam ità n atu rali o da eccezionali avver
sità atm osferiche verificatesi nel territo rio nazionale dal 14 maggio 1965 alla d a ta di en
tra ta in vigore della presente legge.
Art. 2.
Le agevolazioni creditizie previste dall’ar
ticolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, sono estese a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi dannosi di cui al p re c e dente articolo.
L'autorizzazione di spesa , di cui a lle rtic e lo 2 della legge 14 febbràio 1964, n. 38, è aum entata di lire 1.500 m ilioni p er ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1969, ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad am m ortam ento quinquenna
le, a term ini e con le m odalità stabilite dal
l’articolo 2 della p red etta legge.
Art. 3.
Per l’am m ortam ento dei m utui concessi dalla Cassa depositi e p re stiti alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzato il lim ite d ’im pegno di lire 200 m ilioni p er ciascun esercizio dal 1965 al 1994, di cui Idre 100 m ilioni d estinati aH’am m ortam ento dei m u
tu i dei Consorzi di bonifica nei cui bilanci si determ ini un passivo p e r effetto dello sgravio.
Art. 4.
L'assegnazione strao rd in a ria prevista dal
l'articolo 39 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, rigu ardante l ’approvazione del bilan-
A tti Parlam entari — 4 — Senato della Repubblica — 1309
LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
ciò dello S tato dell’anno 1965, p e r l’integra
zione dei bilanci degli E n ti com unali di as
sistenza, è aum entata di lire 500 milioni.
Art. 5.
Il M inistero dei lavori pubblici è autoriz
zato a provvedere alla spesa di lire 2,5 m i
liard i p e r fa r fro n te alle esigenze determ i
n ate dai nubifragi, verificatisi nel m ese di luglio 1965, in conform ità alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 6, 7, 10, 11 e 14 della legge 9 aprile 1955, n. 279.
Il M inistero m edesim o è autorizzato a provvedere, a to tale carico dello S tato, alla costruzione di case a cara ttere economico p e r le fam iglie non abbienti e non p ro p rie
ta rie rim aste senza te tto .
I co ntrib uti di cui alla lettera g) dell'ar
ticolo 1 della legge 9 aprile 1955, n. 279, no n p o tran n o superare, com plessivam ente, p e r ciascuna u n ità im m obiliare, la som m a di lire 5 milioni.
Art. 6.
L’annualità da versare al Fondo p e r l'ac
quisto di Buoni del tesoro poliennali e per l'am m ortam en to di a ltri tito li di debito pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto- legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, p e r l'anno 1965, è rid o tta di lire 11 m iliardi.
Art. 7.
All'onere di lire 13 m iliardi derivante dal
l'applicazione della presente legge n ell’anno 1965 si provvede p e r lire 11 m iliardi con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 6 e p er lire 2 m iliardi con coirrispondente aliquota delle en trate provenienti dalla gestione di olii di semi surplus condotta p e r conto dello Stato.
II M inistro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con p ro p ri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti p e r l'applicazione della presente legge.