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INTRODUZIONE COSA E L OT 23: SINTESI FRA I VECCHI OT 24 E OT COME FUNZIONA L OT GLI INTERVENTI MIGLIORATIVI AMMESSI DALL INAIL

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INDICE

INTRODUZIONE ... 3

1. COSA E’ L’OT 23: SINTESI FRA I VECCHI “OT 24” E “OT 20” ... 4

2. COME FUNZIONA L’OT23 ... 5

3. GLI INTERVENTI MIGLIORATIVI AMMESSI DALL’INAIL ... 6

4. GLI INTERVENTI MIGLIORATIVI GENERALI DI CUI ALLA LETTERA “A” ... 7

5. GLI INTERVENTI MIGLIORATIVI DI CARATTERE GENERALE ISPIRATI ALLA RESPONSABILITA’ SOCIALE DI CUI ALLA LETTERA “B” ... 8

6. GLI INTERVENTI MIGLIORATIVI TRASVERSALI DI CUI ALLA LETTERA “C” ... 11

7. GLI INTERVENTI MIGLIORATIVI SETTORIALI GENERALI DI CUI ALLA LETTERA “D”………...13

8. GLI INTERVENTI MIGLIORATIVI SETTORIALI DI CUI ALLA LETTERA “E” ... 15

9. CHE COSA E’ “L’OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE” ... 18

10. COME SI CALCOLA L’INDICATORE “LAVORATORI/ANNO” ... 19

CONCLUSIONI E SCADENZA 2021 ... 20

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INTRODUZIONE

L’OT 23 è un’agevolazione fiscale riservata ad imprese considerate virtuose in termini di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Si parta da questa considerazione per illustrare un’opportunità che l’INAIL mette a disposizione di quelle aziende che, nel corso dell’anno, approntano interventi migliorativi rispetto alle tematiche di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori previsti dalla vigente normativa in materia. L’OT 23 rappresenta, quindi, uno sconto su una quota

“dovuta” per legge dalle aziende, una sorta di premio per gli imprenditori che si dimostrano sensibili al tema della sicurezza e che tramutano questa sensibilità in atti concreti. La normativa, infatti, prevede che ogni azienda sia tenuta annualmente a versare all’INAIL, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, una quota assicurativa. Nell’ottica di sussidiarietà e compartecipazione che regge il funzionamento dell’Istituto, infatti, l’INAIL per poter garantire i servizi nel caso di infortunio, malattia professionale o invalidità, richiede il pagamento di una quota a tutte le aziende che operano sul territorio nazionale. Le modalità per l’applicazione delle tariffe ed il pagamento dei premi assicurativi INAIL, approvate con D.M. 27 febbraio 2019, prevedono, oltre all’oscillazione per andamento infortunistico, un’ulteriore oscillazione in riduzione, in favore delle aziende nel corso del primo biennio di attività, nonché delle aziende in attività da più di un biennio, che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia di sicurezza (d. lgs.

n. 81/2008 e specifiche normative di settore). Le condizioni e le caratteristiche specifiche dell’impresa contribuiscono a definire l’ammontare della quota dovuta all’INAIL. Si specifica che il pagamento di questa quota non è un gesto facoltativo, bensì un obbligo di legge. Facendo salvi eventuali distinguo, infatti, la quota assicurativa viene versata da tutte le aziende che operano sul territorio nazionale. Tuttavia, come indicato in precedenza, l’istituto premia quelle imprese che si distinguono sui temi della sicurezza sul lavoro. Una strategia che mira ad arginare il terribile fenomeno degli infortuni (mortali e non) sul luogo di lavoro, triste realtà italiana, che ogni anno interessa centinaia di migliaia di persone, oltre 1000 delle quali, purtroppo rimangono vittime del lavoro. In quest’ottica l’INAIL premia le aziende che, con interventi specifici e mirati, mettono in campo strategie di prevenzione agli infortuni, malattie professionali e interventi di responsabilità sociale. E’ un’impostazione che intende favorire, anziché addirittura spingere ogni impresa a mettere in campo, nelle sue possibilità operative, tutte quelle situazioni e tutti quegli accorgimenti che sono in grado di diminuire le condizioni di rischio per i lavoratori all’interno dell’impresa stessa.

In estrema sintesi, quindi, è un premio concesso a chi si distingue: ecco perché l’OT23 è considerata un’agevolazione, un aiuto nei confronti delle imprese che hanno deciso di sposare una nuova cultura della sicurezza e che traspongono in fatti concreti e in progetti questa nuova cultura. Tra i presupposti applicativi abbiamo, oltre al rispetto del decreto 81/08, anche la regolarità contributiva (DURC). La logica applicata è quella dell’assenza di irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi o comunque sospesi (rif. a DM 30 gennaio 2015 violazioni quali cause ostative). L’INAIL ha provveduto alla pubblicazione dell’istruzione operativa per la compilazione del modello OT23 (nota operativa) nel luglio 2020, con l’aggiornamento annuale, prevedendo la scadenza della presentazione delle domande relative all’anno 2020, all’1 marzo 2021 e aggiornando, rispetto al sistema precedente, soltanto gli interventi di cui alla lettera E1 (vedi in seguito nella sezione 8).

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1. COSA E’ L’OT 23: SINTESI FRA I VECCHI “OT 24” E “OT 20”

Fino all’esercizio finanziato 2018, riferito quindi alla domanda del modello inoltrata nel 2019, si parlava di OT24 e OT20, come modello per richiedere la scontistica all’INAIL da parte di aziende virtuose, che avevano messo in campo iniziativa particolari in direzione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelle imposte dalla normativa vigente.

La materia è stata revisionata nel corso del 2019 con una serie di modificazioni che hanno portato alla definizione finale nell’agosto 2019, quando è stato ufficialmente introdotto il modello OT23, ovvero il nuovo modello che ha sommato (e sostituito) i “vecchi” modelli OT20 e OT24. Il riferimento legislativo che ha “prodotto” la riforma è l’articolo 23 del decreto interministeriale del 27 febbraio 2019 in merito alle “modalità di applicazione delle tariffe dei premi”. In realtà l’OT23 altro non è che un modello, un tempo cartaceo, oggi digitale, ma pur sempre un modello dei tanti che lo Stato chiede alle imprese di compilare.

Lo scopo specifico di questo modello è però quello di ottenere una scontistica significativa sul premio assicurativo INAIL (dal 28 al 5 per cento in seguito ad alcuni parametri specifici illustrati in seguito). E’ una sorta di “domanda” per ottenere un’agevolazione, che si riscontra successivamente sul premio dovuto all’istituto, ricordando che tale premio è dovuto per legge, quindi rappresenta un obbligo per ogni azienda che opera sul territorio nazionale.

Risulta interessante anche chiarire l’acronimo OT 23. La prima lettera (O) sta per “oscillazione”

poiché la scontistica lavora proprio su una dinamica di oscillazione del tasso (dal quale prende spunto la seconda lettera, ovvero la T), quindi la componente letterale di questo documento (OT) sta per “oscillazione del tasso”. E’ infatti l’oscillazione del tasso che determina, a seguito del calcolo, la definizione della scontistica riservata alle aziende che si dimostrano virtuose in termini di interventi migliorativi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, aggiuntivi a quelli già previsti dalla normativa e quindi obbligatori.

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2. COME FUNZIONA L’OT23

Essendo un’agevolazione, la richiesta per la scontistica legata al modello OT 23, deve essere presenta attraverso la redazione della cosiddetta “dichiarazione sostitutiva”.

A redigere tale richiesta e inoltrarle all’istituto (l’INAIL) dovrà essere il datore di lavoro. Tale richiesta tiene conto degli interventi a valere sull’aumento delle condizioni di sicurezza relativi all’anno solare concluso in precedenza rispetto a quello di inoltro della domanda. In sintesi si tratta di tutti quegli adempimenti che sono stati rivolti a migliorare le dinamiche di prevenzione infortuni all’interno dell’impresa richiedente. Per fare un esempio: se la richiesta di scontistica viene inoltrata nel corso del 2021, gli interventi messi a valore devono essere stati effettuati nel corso del 2020.

La scadenza di presentazione della domanda varia ogni anno, ma in linea di massima è fissata entro la fine di febbraio dell’anno che segue gli interventi migliorativi. Per l’esercizio 2020 la scadenza fissata è l’1 marzo 2021.

Non è previsto il recapito di alcun documento cartaceo agli uffici dell’Istituto, poiché, anche per semplificare le modalità di richiesta e trasmissione, l’invio di tale domanda avviene esclusivamente per via telematica.

L’agevolazione è rivolta a tutte le aziende che operano sul territorio nazionale e che sono in regola in termini di regolarità contributiva, regolarità assicurativa, disposizione obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e igiene sul luogo di lavoro. Ovviamente devono essere anche dimostrati gli interventi migliorativi che “valgono” lo sconto sul premio assicurativo.

Non è previsto per l’OT 23, a differenza di quanto accadeva in precedenza per l’OT 20, un periodo minimo di operatività dell’azienda: possono accedere all’agevolazione, quindi tutte le aziende attive che rispettino i requisiti richiesti per la partecipazione. La valutazione degli interventi migliorativi è in funzione della genesi di un punteggio, che si crea a seguito a vari paramenti. Tale punteggio, per fare in modo che l’impresa possa ottenere lo sconto, non deve essere in ogni caso inferiore ai 100 punti.

Importante specificare che gli interventi migliorativi che possono avere peso sulla creazione del punteggio devono essere esclusi da quelli minimi richiesti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. In sintesi: tutto ciò che eccede spontaneamente e non forzatamente gli elementi compresi nel decreto 81/2008, TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

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3. GLI INTERVENTI MIGLIORATIVI AMMESSI DALL’INAIL

La rosa di interventi migliorativi ammessi dall’INAIL è molto ampia. Con il superamento di OT 24 e OT 20, uniti in un unico modello, ovvero l’OT 23, la cui efficacia è già stata verificata nel 2020 sull’esercizio 2019, l’INAIL ha inteso anche spingere la coscienza delle aziende verso l’impostazione di una nuova filosofia di interventi migliorativi, ampliando la rosa di tali interventi e aumentando quegli interventi che rientrano nella sfera della responsabilità sociale delle imprese. Risulta utile sottolineare che se l’azienda supera il punteggio minimo richiesto per accedere all’agevolazione, non beneficia di condizioni vantaggiose aggiuntive. Quindi il raggiungimento dei 100 punti è da considerarsi come soglia utile (oltre che soglia minima) per accedere all’agevolazione.

Per fare un esempio: se la somma degli interventi (oppure anche un singolo intervento significativo) raggiunge la quota di 200 punti, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, nulla cambia per l’azienda.

Per agevolare le aziende nei loro programmi di sviluppo in termini di aumento delle condizioni di sicurezza e salute nel luogo di lavoro, l’Inail ha suddiviso gli interventi utili al raggiungimento del punteggio per l’OT 23 in cinque categorie, ognuna delle quali contraddistinta da una lettera dell’alfabeto. La prima, nella sezione di cui alla lettera A, comprende tutti quegli interventi migliorativi considerati di carattere generale, la seconda (la lettera B) comprende tutti quegli interventi migliorativi che sono a loro volta di carattere generale ma che aprono alla sfera della responsabilità sociale e a quella specifica sfera sono ispirati. Nella sfera della lettera C rientrano gli interventi considerati trasversali, nella lettera D rientrano gli interventi settoriali generali, mentre nella lettera E rientrano i soli interventi settoriali.

In ogni caso tali interventi devono, come detto, essere migliorativi rispetto a tutto ciò che l’azienda ha già messo in atto in ottemperanza alle disposizioni comprese nel decreto 81 del 2008, legge quadro per la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro. Il modulo di domanda legato alla candidatura dell’azienda per l’ottenimento dell’OT 23, ovvero dello sconto sul premio INAIL in funzione dell’oscillazione del tasso, comprende la dicitura e l’illustrazione di tutti gli interventi, suddivisi per lettera. Nella compilazione della domanda il progetto verrà illustrato dall’azienda e tale progetto o tale intervento dovrà necessariamente essere ricompreso negli interventi ammissibili. Soltanto in questo modo sarà possibile far corrispondere un determinato punteggio allo specifico intervento.

La soglia minima (o soglia utile) di 100 punti potrà essere raggiunta con la somma dei punteggi assegnati a diversi interventi, oppure con un unico intervento particolarmente significativo che ottiene un punteggio uguale o superiore ai 100 punti.

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4. GLI INTERVENTI MIGLIORATIVI GENERALI DI CUI ALLA LETTERA “A”

Tali interventi ricadono nella lettera A della domanda relativa all’OT 23. Questa tipologia di interventi può essere realizzata su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le posizioni assicurative territoriali dell’azienda. Gli interventi di carattere generale riguardano quelle azioni che, seppur generali, hanno contribuito all’aumento delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, diminuendo al contempo le fattispecie di rischio per i lavoratori. In particolare si tratta di interventi grazie ai quali:

• A-1 L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato BS OHSAS 18001:07 o UNI ISO 45001:18 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento che operano nel rispetto dei regolamenti EA e IAF

• A-2 L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo la Norma UNI 10617

• A-3 L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (con esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all’adozione ed implementazione del sistema)

• A-4 L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014

• A-5 L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità al Rapporto tecnico UNI TR 11709:2018

• A-6 L’azienda, nell’anno di riferimento, ha partecipato al premio “Imprese per la sicurezza”

- promosso e organizzato da Confindustria e Inail, con la collaborazione tecnica di Associazione Premio Qualità Italia e Accredia - risultando finalista e ha ricevuto la prevista visita in loco da parte del team di valutatori esperti.

• A-7 L’azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme ai requisiti richiesti

• A-8 L’azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a:

LINEE DI INDIRIZZO SGSL – MPI: Per l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro nelle Micro e Piccole Imprese

• A-9 L’azienda ha implementato o mantenuto un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000

• A-10 L’azienda in attuazione dell’Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro del 26 aprile 2007 ha elaborato la relativa dichiarazione e ha conseguentemente attuato specifiche procedure che prevedono: 1. l’attuazione, nell’anno di riferimento, di progetti formativi o informativi di sensibilizzazione dei lavoratori sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro 2. la gestione di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro

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5. GLI INTERVENTI MIGLIORATIVI DI CARATTERE GENERALE ISPIRATI ALLA RESPONSABILITA’

SOCIALE DI CUI ALLA LETTERA “B”

Gli interventi della sezione B sono validi solo se la soglia dei 100 punti è conseguita nell’ambito della stessa sezione

Tali interventi ricadono nella lettera B della domanda relativa all’OT 23. Questa tipologia di interventi può essere realizzata su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le posizioni assicurative territoriali dell’azienda. Sono imputabili a valere sullo sconto del premio (OT 23) della polizza assicurativa INAIL anche gli interventi migliorativi di carattere generale che sono ispirati alla responsabilità sociale d’impresa, ovvero nelle fattispecie in cui:

• B-1 L’azienda ha realizzato modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale (bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, report integrato) asseverati da parte di ente terzo.

• B-2 L’azienda ha seguito la Prassi di Riferimento UNI/PdR 18:2016 “Responsabilità sociale delle organizzazioni – Indirizzi applicativi della UNI ISO 26000”

• B-3 L’azienda ha seguito la Prassi di Riferimento UNI/PdR 49:2018 “Responsabilità sociale nel settore delle costruzioni – Linee guida all’applicazione del modello di responsabilità sociale UNI ISO 26000”

• B-4 L’azienda ha seguito la Prassi di Riferimento UNI/PdR 51:2018 “Responsabilità sociale nelle micro e piccole imprese (MPI) e nelle imprese artigiane, ovvero imprese artigiane - Linee guida per l’applicazione del modello di responsabilità sociale secondo UNI ISO 26000”

• B-5 L’azienda ha adottato principi, temi fondamentali, aspetti specifici di responsabilità sociale, propri della UNI ISO 26000:2010, ed ha conseguentemente implementato e/o mantenuto modelli di Prevenzione Integrata, realizzati attraverso politiche, prassi, procedure integrate di Modelli di Responsabilità Sociale basati sulla UNI ISO 26000:2010 e Sistemi di gestione della SSL (OHSAS 18001, UNI ISO 45001 e Linee Guida UNI INAIL), cui si aggiungano anche altri sistemi di gestione (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EMAS:2009)

• B-6 L’azienda ha implementato o mantenuto principi, temi fondamentali, aspetti specifici di responsabilità sociale, propri della UNI ISO 26000:2010, ed ha conseguentemente privilegiato, nella selezione dei fornitori e/o appaltatori e subappaltatori, anche per quanto attiene la tutela della SSL, quelli che: 1. abbiano seguito criteri di Sustainable Public Procurement (oltre gli obblighi previsti dalla legislazione e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente – 6 giugno 2012 – “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”) 2. abbiano seguito criteri di Green Public Procurement 3. abbiano sottoscritto il codice etico aziendale 4. abbiano acquisito il “Rating di legalità” dell’AGCM – Antitrust 5.

abbiano impiegato lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate, oltre gli obblighi di legge 6. abbiano sottoscritto procedure e/o clausole aziendali anticorruzione 7.

appartengano al “Terzo settore” Ai fini dell’attuazione dell’intervento è richiesta l’attuazione del numero minimo di interventi indicato nelle colonne a destra.

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• B-7 L’azienda ha implementato o mantenuto principi, temi fondamentali, aspetti specifici di responsabilità sociale, propri della UNI ISO 26000:2010, ed ha conseguentemente adottato misure per ridurre i livelli di rischiosità seguendo forme di prevenzione in ottica di genere, attraverso le seguenti attività: 1. segnalazioni di quasi infortuni e/o mancati incidenti distinti per causa, età, provenienza e genere 2. anamnesi lavorativa e accertamenti medico-sanitari differenziati 3. accertamenti medico-sanitari particolari in caso di gravidanza, allattamento, ecc. 4. formazione differenziata specifica 5. programmi di educazione alimentare dedicati 6.

iniziative concordate con la Consigliera di parità regionale e/o provinciale 7. misure di welfare secondario, anche adottate in forma mutualistica mediante organismi paritetici Ai fini dell’attuazione dell’intervento è richiesta l’attuazione del numero minimo di interventi indicato nelle colonne a destra.

• B-8 L’azienda ha implementato o mantenuto principi, temi fondamentali, aspetti specifici di responsabilità sociale, propri della UNI ISO 26000:2010, ed ha conseguentemente adottato politiche, procedure e/o piani operativi di sostegno alle risorse umane, anche per la conciliazione dei tempi vita/lavoro, che prevedano interventi fra i seguenti: 1. agevolazioni per i dipendenti (mutui a tasso agevolato; buoni pasto; mensa interna o esterna in convenzione; asili nido interni o esterni in convenzione; centri estivi in convenzione;

centri/iniziative per periodi non scolastici – 90 giorni – per i figli dei dipendenti; convenzioni con servizi per gli anziani; polizza sanitaria integrativa nel caso di sostegno a malato oncologico o sostegno psicologico, anche post partum; convenzioni con palestre) 2. tipologie di orario flessibile e telelavoro 3. programmi di reinserimento lavorativo 4. formazione continua per lo sviluppo delle professionalità individuali 5. iniziative di rilevazione e monitoraggio del benessere organizzativo e individuale e sportello di ascolto 6. formazione dedicata alle attività di innovazione 7. convenzioni con l’azienda di trasporto locale per la stipula di abbonamenti annuali a tariffa agevolata per i dipendenti aziendali Ai fini dell’attuazione dell’intervento è richiesta l’attuazione del numero minimo di interventi indicato nelle colonne a destra.

• B-9 L’azienda ha implementato o mantenuto principi, temi fondamentali, aspetti specifici di responsabilità sociale, propri della UNI ISO 26000:2010, ed ha conseguentemente adottato politiche, procedure e/o piani operativi per il supporto alla gestione delle differenze e delle diversità, oltre quanto stabilito dalla legislazione di riferimento, che riguardano: 1.

assunzione, assegnazione di mansioni o incarichi, progressione di carriera 2. agevolazione nell’inserimento di disabili e/o minoranze in genere (linguistiche, etniche, religiose, ecc.) 3.

sostegno e/o assistenza in casi di disabilità di parenti e/o affini 4. sostegno nel reinserimento lavorativo di disabili 5. formazione e addestramento specifici Ai fini dell’attuazione dell’intervento è richiesta l’attuazione del numero minimo di interventi indicato nelle colonne a destra.

• B-10 L’azienda ha implementato o mantenuto principi, temi fondamentali, aspetti specifici di responsabilità sociale, propri della UNI ISO 26000:2010, ed ha conseguentemente attuato iniziative di supporto alle PMI (a favore di aziende controllate o partecipate o esterne) per l’adozione di principi, temi fondamentali, aspetti specifici propri della UNI ISO 26000:2010, che generino ricadute lungo la catena del valore sulla SSL, con almeno un intervento fra i seguenti: 1. incentivazione 2. sostegno 3. sgravi anche economici

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• B-11 L’azienda ha implementato o mantenuto principi, temi fondamentali, aspetti specifici di responsabilità sociale, propri della UNI ISO 26000:2010, ed ha conseguentemente sostenuto e promosso un coinvolgimento delle diverse figure aziendali al fine di promuovere la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro secondo una prospettiva di responsabilità sociale con l’attuazione congiunta delle seguenti attività: 1. piani di formazione ed educazione sanitaria oltre gli obblighi previsti dalla normativa vigente (concordati dal Datore di lavoro con Medico Competente e RLS, o RLST o RLS di sito rispetto ad esigenze specifiche) 2. protocolli sanitari dedicati 3. procedure e/o istruzioni operative per la riduzione del rischio lavorativo basate sul Rapporto Tecnico UNI/TR 11542 “Sicurezza – World Class Manufacturing e l’integrazione della sicurezza nei processi produttivi - Indirizzi applicativi”

4. convenzioni con ASL per campagne di: a. prevenzione del fumo b. prevenzione dall’abuso di alcool e sostanze psicotrope c. alimentazione corretta 5. corsi di guida sicura Ai fini dell’attuazione dell’intervento è richiesta l’attuazione del numero minimo di interventi indicato nelle colonne a destra.

• B-12 L’azienda ha implementato o mantenuto principi, temi fondamentali, aspetti specifici di responsabilità sociale, propri della UNI ISO 26000:2010, ed ha conseguentemente operato un continuo processo di coinvolgimento degli stakeholder (punto 2.21 della UNI ISO 26000:2010) nella definizione ed attuazione di politiche interne sociali, ambientali, di sostegno alla comunità, con impatti sulla SSL, attraverso interventi relativi a: 1. sostenibilità (acquisti sostenibili) 2. “life cycle assessment” (approccio del ciclo di vita) 3. “carbon footprint” 4. prevenzione e gestione dei rischi ambientali 5. uso sostenibile delle risorse 6.

utilizzo di fonti di energia rinnovabili 7. formazione continua del personale sulle tematiche ambientali 8. investimenti o partecipazione attiva ad iniziative della comunità con interventi non solo finanziari ma anche di partnership, in ambiti quali: istruzione e formazione, cultura, sport 9. convenzioni con scuole/università per stage e/o borse di studio in materie di RS 10.

partnership con ASL, organizzazioni del terzo settore, cooperative sociali per campagne di a.

prevenzione del fumo b. prevenzione dall’abuso di alcool e sostanze psicotrope c.

alimentazione corretta

• B-13 L’azienda in attuazione dell’Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro del 26 aprile 2007 ha elaborato la relativa dichiarazione e ha conseguentemente attuato specifiche procedure che prevedono: 1. l’attuazione, nell’anno di riferimento, di progetti formativi o informativi di sensibilizzazione dei lavoratori sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro 2. la gestione di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro

• B-14 L’azienda ha implementato o mantenuto un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000

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6. GLI INTERVENTI MIGLIORATIVI TRASVERSALI DI CUI ALLA LETTERA “C”

Tali interventi ricadono nella lettera C della domanda relativa all’OT 23. Questa tipologia di interventi può essere realizzata su tutti i settori produttivi ma non necessariamente attuata in tutte le posizioni assicurative territoriali dell’azienda. L’INAIL annovera fra gli interventi migliorativi meritevoli di punteggio al fine di generare punteggio per lo sconto dell’OT 23, anche interventi trasversali posti in essere dall’azienda nell’annualità precedente a quella in cui viene presentata la domanda. In particolare nei casi in cui:

• C-1 L’azienda ha presentato alla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs.

81/08 e s.m.i. una nuova buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) che è stata validata nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.

• C-2 L’azienda ha adottato una buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) tra quelle validate dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

• C-3 Per le aziende fino a 15 lavoratori è stata effettuata almeno una volta l’anno la riunione periodica di cui all’art.35 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. senza necessità di specifica richiesta da parte del RLS/RLST

• C-4 L’azienda ha raccolto e analizzato sistematicamente i quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro al proprio personale e ha individuato, pianificato e attuato le necessarie misure di miglioramento.

• C-5 L’azienda ha adottato o mantenuto una procedura per la selezione dei fornitori di servizi secondo criteri che riguardano anche la salute e sicurezza sul lavoro; la procedura deve prevedere la verifica, per tutti i fornitori, appaltatori e subappaltatori, della presenza e validità della documentazione relativa alla valutazione dei rischi, della dichiarazione di regolarità contributiva, assicurativa e di conformità alle leggi di igiene e sicurezza sul lavoro e di almeno una delle seguenti condizioni: evidenze di controlli o audit di seconda parte - consegna del curriculum formativo dei lavoratori che lavorano presso l’azienda - formazione, per almeno uno dei dipendenti che lavorano presso l’azienda, come addetto alle emergenze e al primo soccorso

• C-6 L’azienda ha raccolto e analizzato sistematicamente gli infortuni e i quasi infortuni avvenuti in occasione di lavoro agli appaltatori e ai subappaltatori all’interno dei luoghi di lavoro su cui l’azienda stessa ha disponibilità giuridica

• C-7 L’azienda con meno di 50 lavoratori ha adottato o mantenuto una procedura per la verifica dell’efficacia della formazione, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che comprenda test di verifica in forma scritta sia al termine di ciascun intervento formativo sia successivamente secondo una tempistica prestabilita dalla procedura in modo tale che la verifica successiva sia svolta non prima di 2 mesi rispetto alla verifica di fine corso

• C-8 L’azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore, ha effettuato la specifica formazione per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore in proprio possesso (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation)

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• C-9 Il medico competente ha presentato i dati epidemiologici del territorio e del comparto specifico in cui opera l’azienda nell’ambito di un intervento formativo organizzato dal datore di lavoro

• C-10 L’azienda ha fornito un servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico, con particolare riguardo agli spostamenti in orario notturno per la presenza del lavoratore in azienda durante l’orario post serale e pre mattutino.

• C-11 L’azienda ha partecipato, nell’ambito di specifici accordi e convenzioni con gli enti competenti, alla realizzazione di interventi volti al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali in prossimità del luogo di lavoro quali ad esempio impianti semaforici, di illuminazione, attraversamenti pedonali, rotatorie, piste ciclabili, ecc.

• C-12 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E/O ONCOLOGICHE: l’azienda dà attuazione a un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un programma di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori

• C-13 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL’USO DI SOSTANZE PSICOTROPE O STUPEFACENTI O DELL’ABUSO DI ALCOL: sono stati attuati specifici programmi volti all’educazione di migliori stili di vita

• C-14 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE: sono stati installati, su tutti i mezzi aziendali che non ne erano già provvisti, sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale

• C-15 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE: sono stati installati, su tutti i mezzi aziendali che non ne erano già provvisti, dispositivi fissi per la rilevazione e l’allarme in caso di colpo di sonno

• C-16 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO: l’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2019 una analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive

• C-17 L’azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro

• C-18 L’azienda ha fornito un servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico per i lavoratori che operano in orario notturno

• C-19 L’azienda ha attuato interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio rapine, consistenti in almeno una delle seguenti misure: installazione di barriere per impedire il contatto fisico con il lavoratore - installazione di sistemi di videosorveglianza e di sistemi di allarme con chiamata alle forze dell’ordine - miglioramento dell’illuminazione artificiale nella struttura e nelle aree annesse (parcheggi, vie di transito, ecc.)

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7. GLI INTERVENTI MIGLIORATIVI SETTORIALI GENERALI DI CUI ALLA LETTERA “D”

Tali interventi ricadono nella lettera D della domanda relativa all’OT 23. E’ una tipologia di interventi che può essere realizzata soltanto in alcuni settori, ma che produce effetti su tutte le posizioni assicurative territoriali dell’azienda. Anche gli interventi di natura migliorativa cosiddetti “settoriali generali” ricadono nelle casistiche che permettono di generare un punteggio utile ai fini della candidatura dell’azienda allo sconto relativo all’OT 24. In particolare per interventi settoriali generali, si intendono:

• D-1 L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile” o alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile

• D-2 L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 22:2016 per il settore dei servizi ambientali territoriali

• D-3 L’azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a:

LINEE DI INDIRIZZO SGI – AE: Sistema di Gestione Integrato Salute, Sicurezza, Ambiente Aziende Energia

• D-4 L’azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a:

LINEE DI INDIRIZZO SGSL – AA: Sistema di Gestione Salute e Sicurezza Aziende Aeronautiche ad Ala Fissa

• D-5 L’azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a:

LINEE DI INDIRIZZO SGSL – R: Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori per le Aziende dei Servizi Ambientali e Territoriali

• D-6 L’azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a:

LINEE DI INDIRIZZO: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza per i lavori in appalto nella Cantieristica Navale

• D-7 L’azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a:

LINEE DI INDIRIZZO SGSL-GP: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori per le Aziende del settore Gomma Plastica

• D-8 L’azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a:

LINEE DI INDIRIZZO SGSL – GATEF (gas, acqua, teleriscaldamento, elettricità, servizi funerari):

Per l’implementazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nelle Aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori Energia Elettrica, Gas, Acqua

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• D-9 L’azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a:

LINEE DI INDIRIZZO: Per l’applicazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro per l’Industria chimica

• D-10 L’azienda, in attuazione di accordi tra Inail e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità, ha adottato o mantenuto un sistema di gestione conforme a: LINEE DI INDIRIZZO SGSL-AS Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio

• D-11 L’azienda ha adottato un “codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell’autotrasporto (SSA)” ai sensi della delibera n. 14/06 del 27/6/2006 del Ministero dei trasporti e certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei trasporti.

• D-12 L’azienda ha realizzato interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dell’Accordo sottoscritto tra Inail e Federchimica

“Programma Responsible Care”

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8. GLI INTERVENTI MIGLIORATIVI SETTORIALI DI CUI ALLA LETTERA “E”

Tali interventi ricadono nella lettera E della domanda relativa all’OT 23. L’assegnazione del punteggio per questa tipologia di interventi varia in funzione dei settori nei quali vengono applicati e può essere attuata non necessariamente in tutte le posizioni assicurative territoriali dell’azienda.

Si definiscono come “interventi settoriali” e sono quegli interventi che agiscono, su uno specifico settore, sulla diminuzione dei rischi presenti in un’impresa oppure nei processi che quell’impresa attua per il raggiungimento dei suoi scopi. Anche questa tipologia di interventi è funzionale all’acquisizione di uno sconto sull’OT 24, ovvero sulla quota della polizza dovuta all’INAIL per la copertura di eventuali accadimenti di infortuni sul lavoro e malattie professionali. In particolare in questa rosa di interventi rientrano le seguenti casistiche:

• E-1 L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo le norme UNI ISO 45001:18 o BS OHSAS 18001:07 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento che operano nel rispetto dei regolamenti IAF.

• E-2 L’azienda ha effettuato una specifica formazione e informazione dei lavoratori, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, che tiene conto degli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi e ha conseguentemente effettuato prove specifiche per tutti gli scenari incidentali identificati nel piano di emergenza.

• E-3 L’azienda ha attuato un piano di monitoraggio strumentale dei livelli di esposizione dei lavoratori a uno o più agenti chimici, fisici, biologici, oltre a quanto previsto dalla legislazione.

• E-4 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI: è stato realizzato un programma di promozione della salute osteoarticolare e muscolare

• E-5 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI: è stata automatizzata una fase operativa che comportava la movimentazione manuale dei carichi

• E-6 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI: sono stati acquistati ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzelle e dei dispositivi similari.

• E-7 INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE: sono stati effettuati “Fit test”

sui DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione

• E-8 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA LAVORO IN SOLITARIO: sono stati acquistati o noleggiati sistemi di rilevamento “uomo a terra”

• E- 9 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RUMORE: l’azienda ha insonorizzato una o più macchine oppure le ha sostituite con macchine conformi al d.lgs. 17/2010 ovvero alla direttiva 2006/42/CE che presentano un livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A e un livello di potenza acustica ponderata A inferiori. L’intervento non si applica nel caso di acquisto di macchine usate

• E-10 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE: il personale che durante l’attività lavorativa fa uso di veicoli a motore personalmente condotti ha effettuato uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura (il punteggio varia in funzione della percentuale di lavoratori coinvolti)

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• E-11 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE: l’azienda ha installato cronotachigrafi di tipo digitale anche sui mezzi di trasporto per i quali tale dispositivo non è obbligatorio (il punteggio varia in funzione della percentuale di mezzi aziendali coinvolti)

• E-12 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE: l’azienda ha installato una scatola nera-registratore di eventi conforme alla norma CEI 79-56:2009 (il punteggio varia in funzione della percentuale di mezzi aziendali coinvolti)

• E-13 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE: sono stati svolti eventi formativi basati sulla rilevazione degli incidenti stradali occorsi, nell’anno di riferimento ed eventualmente negli anni precedenti, ai dipendenti aziendali sia in occasione di lavoro che in itinere

• E-14 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO MECCANICO: l’azienda ha migliorato il livello di sicurezza di una o più macchine assoggettandole a misure di aggiornamento dei requisiti di sicurezza in conformità al mutato stato dell’arte di riferimento.

• E-15 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO MECCANICO: sono stati adottati dispositivi di protezione progettati per il rilevamento automatico delle persone, utili alla prevenzione di incidenti e infortuni, quali rilevatori di prossimità, rilevatori di movimento, tappeti sensibili e simili

• E-16 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO MECCANICO: l’azienda ha sostituito con analoghe macchine conformi al d.lgs. 17/2010 ovvero alla direttiva 2006/42/CE una o più macchine messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 e conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

• E-17 L’azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito (ad eccezione delle aziende di cui all’art.3 comma 2 del d.m.

10/3/98) e degli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

• E-18 INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEI LAVORI IN QUOTA: l’azienda, su edifici di cui ha la disponibilità giuridica, ha installato ancoraggi fissi e permanenti, destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta.

• E-19 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA POLVERI CONTENENTI SILICE LIBERA CRISTALLINA RESPIRABILE NEL SETTORE CERAMICHE - PIASTRELLE: l’azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori al di sotto del valore di 0,05 mg/m3

• E-20 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA POLVERI CONTENENTI SILICE LIBERA CRISTALLINA RESPIRABILE NEL SETTORE FONDERIE: l’azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori al di sotto del valore di 0,05 mg/m3

• E-21 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA POLVERI CONTENENTI SILICE LIBERA CRISTALLINA RESPIRABILE NEL COMPARTO LAPIDEO: l’azienda ha adottato misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori al di sotto del valore di 0,05 mg/m3

• E-22 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA POLVERI CONTENENTI SILICE LIBERA CRISTALLINA RESPIRABILE NEI LAVORI DI SCAVO DI GALLERIE: l’azienda ha adottato misure

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17 che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori al di sotto del valore di 0,05 mg/m3

• E-23 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO E IN AMBIENTI CONFINATI: l’azienda con meno di 50 lavoratori ha acquistato dispositivi e/o robot atti a eliminare o ridurre la presenza dell’uomo all’interno di ambienti sospetti di inquinamento e/o di ambienti confinati

• E-24 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RUMORE: l’azienda ha insonorizzato uno o più ambienti di lavoro.

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9. CHE COSA E’ “L’OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE”

Una volta che l’azienda ha messo in campo gli interventi riscontrabili nelle precedenti sezioni, che si ritrovano esattamente sul modulo telematico di domanda per ottenere i benefici legati all’OT 23, al raggiungimento della soglia utile per l’assegnazione dell’agevolazione, scatta il meccanismo che calcola la percentuale di sconto maturata in funzione del numero dei lavoratori, quindi delle dimensioni operative dell’azienda. In questo caso si parla di “oscillazione per prevenzione” ovvero quel meccanismo grazie al quale viene definita la variazione del tasso di premio che si applica all’azienda in funzione degli interventi “virtuosi” messi a regime l’anno precedente a quello durante il quale presenta domanda di sconto per il riconoscimento dell’agevolazione OT 23. Importante specificare che non si tratta di una riduzione variabile, ma fissa. In sintesi, raggiunta la soglia dei 100 punti, quindi maturata la possibilità di accedere all’agevolazione, l’azienda ha diritto allo sconto sulla polizza assicurativa dovuta all’INAIL, in funzione del numero di dipendenti. L’indicatore è quello del numero lavoratori/anno e le soglie di sconto sono le seguenti:

• 28 per cento di sconto (fino a 10 lavoratori)

• 18 per cento di sconto (fra gli 11 e fino a 50 lavoratori)

• 10 per cento di sconto (fra i 51 e fino a 200 lavoratori)

• 5 per cento di scontro (oltre 200 lavoratori)

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10. COME SI CALCOLA L’INDICATORE

“LAVORATORI/ANNO”

Per calcolare il parametro dei lavoratori/anno, quindi evincere la percentuale di sconto legata all’OT 23 alla quale l’azienda ha diritto (previa maturazione, grazie ad interventi migliorativi per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, della soglia minima dei 100 punti), bisogna tenere conto che non si tratta esclusivamente del numero dei dipendenti avuti in quell’anno (quello precedente alla domanda di agevolazione).

Quello dei lavoratori/anno è, infatti, un particolare parametro adottato per il sistema tariffario Inail:

si calcola rapportando, anno per anno, le retribuzioni soggette a contribuzione alla retribuzione media annua, sulla base del periodo di osservazione costituito dal primo triennio del quadriennio precedente l'anno nel quale il tasso oscillato deve trovare applicazione, o di un minore periodo, purché non inferiore a un anno, nelle ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni. Il dato è comunicato alla ditta annualmente sul provvedimento 20SM, nella sezione "determinazione del tasso applicato sulla base dei dati del periodo di osservazioni" ed è distinto per ciascun rischio assicurato (Fonte: INAIL).

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CONCLUSIONI E SCADENZA 2021

La scadenza per ottenere i benefici dell’agevolazione legata all’OT 23, relativa all’anno 2020, è fissata per l’1 marzo 2021 e la domanda si riferisce a interventi messi in atto nell’anno precedente, ovvero nel corso dell’anno 2020.

Come più volte indicato, tali interventi, oltre a ricadere nelle 5 sezioni descritte in precedenza, dovranno essere stati aggiuntivi a quegli interventi già previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero il decreto 81/2008.

La presentazione della domanda per ottenere lo sconto sulla polizza dovuta all’INAIL per quanto riguarda infortuni sul lavoro e malattie professionali è certamente un passaggio molto costruttivo e utile per le imprese italiane che dimostrano di avere una certa sensibilità sul tema della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro. Lo sconto sulla polizza, infatti è molto più che significativo (varia da un massimo del 28 per cento per le aziende fino a 10 lavoratori a un minimo del 5 per cento per le aziende con oltre 200 lavoratori. In ogni caso il valore economico assoluto è sempre molto elevato).

L’obiettivo di questa agevolazione è spingere le aziende ad andare oltre il mero rispetto della normativa in materia e invadere positivamente il campo della responsabilità rispetto alla tutela dei propri lavoratori. E’ inoltre uno strategico passaggio in termini di sussidiarietà fra pubblico e privato, poiché spinge il privato a mettere in campo azioni (formalmente non dovute) premianti in funzione del bene comune e della salute pubblica.

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