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Comune di Foggia. Provincia di Foggia

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Comune di Foggia

Provincia di Foggia

REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI FOGGIA ED ADEGUAMENTO DEI SERVIZI GENERALI E DELLE

INFRASTRUTTURE ESISTENTI

CONTRATTO DI CONVENZIONE 9767/2011.

CONCESSIONARIO:

TAVOLA:

Progetto Finanza di Capitanata

Via Manfredonia n.1 - Foggia

SCALA:

RS.CIM.01

OGGETTO:

MISURE ANTI ASSEMBRAMENTO

E PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA “COVID-19”

DATA: 26 APRILE 2020 IL TECNICO:

Ing. Francesco Paolo CORBO

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MISURE ANTI ASSEMBRAMENTO E PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA “COVID-19” Pagina 1 di 9

CIMITERO DI FOGGIA

MISURE ANTI ASSEMBRAMENTO

E PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA “COVID-19”

AGGIORNAMENTO 26 OTTOBRE 2020

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 24/10/2020 Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 26/04/2020

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.214 del 26/04/2020

SOMMARIO

1. PREMESSA 2

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 2

3. ORARIO DI APERTURA – VARCHI DI ACCESSO 4

4. CONDIZIONI DI ACCESSO 5

5. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALI 5

6. AZIONI DELLA CONCESSIONARIA 7

7. CONCLUSIONI 8

8. ALLEGATI 9

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MISURE ANTI ASSEMBRAMENTO E PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA “COVID-19” Pagina 2 di 9

1. PREMESSA

La relazione ha lo scopo di illustrare le misure da adottare per la prevenzione dei possibili assembramenti che possono verificarsi nel Cimitero Comunale di Foggia e le disposizioni da rispettare per contrastare e contenere il diffondersi del CORONAVIRUS (COVID-19).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il documento è redatto con riferimento alle seguenti disposizioni normative:

 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n.35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare gli articoli 1 e 2, comma1;

 Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n.74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 2020, n.124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

 Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n.35, recante

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MISURE ANTI ASSEMBRAMENTO E PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA “COVID-19” Pagina 3 di 9

«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n.258;

 Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle provincie autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all’allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;

 Delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

 Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull`intero territorio nazionale»;

 Circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 01/04/2020 recante

“Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”.

 Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 214 del

28/04/2020 ad oggetto” D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020

recanti “Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio

nazionale”: Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in

materia di ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in

forma dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da

diporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni sulle

modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga di efficacia delle

ordinanze n.207-209-212/2020.

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MISURE ANTI ASSEMBRAMENTO E PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA “COVID-19” Pagina 4 di 9

3. ORARIO DI APERTURA – VARCHI DI ACCESSO Il Cimitero di Foggia è aperto tutti i giorni:

mattina dalle ore 08.00 alle ore 12.30 pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

In occasione della ricorrenza dei Defunti il Cimitero di Foggia sarà aperto tutti i giorni con orario continuato dalle ore 08.00 alle ore 17.00

Saranno consentiti gli accessi attraverso i seguenti ingressi:

- Ingresso monumentale - Via Manfredonia;

- Ingresso laterale - Via Manfredonia;

- Ingresso laterale - Via Sprecacenere;

- Nuovo ingresso - Via Sprecacenere.

4. CONDIZIONI DI ACCESSO

I visitatori per accedere all’area cimiteriale dovranno essere muniti di mascherina, e preferibilmente guanti.

La permanenza dei visitatori nel cimitero deve essere breve, non superiore a trenta minuti per consentire a tutti i cittadini di far visita ai propri defunti. A tal fine è opportuno che i visitatori non si spostino da una parte all’altra del cimitero.

Per non creare assembramenti i visitatori che accedono alla medesima tomba dovranno essere in numero non maggiore di due persone, sempre nel rispetto del distanziamento sociale.

Saranno temporaneamente limitati e/o impediti gli ingressi nel momento in cui l’affluenza al cimitero pregiudichi le regole di distanziamento sociale.

5. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALI

Nel presente paragrafo sono descritte le disposizioni generali che dovranno

essere rispettate nella struttura cimiteriale.

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MISURE ANTI ASSEMBRAMENTO E PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA “COVID-19” Pagina 5 di 9

Tali disposizioni sono finalizzate all’osservanza delle raccomandazioni di igiene contro il diffondersi del virus emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che consistono in:

1) Lavarsi spesso le mani, anche con soluzione disinfettante

2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3) Evitare abbracci e strette di mano

4) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro

5) Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)

6) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva

7) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 8) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce

8) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

9) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

10) Usare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie

(mascherina) nei luoghi al chiuso (cappelle cimiteriali comunali), ed

all’aperto come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione

individuale igienico-sanitarie

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MISURE ANTI ASSEMBRAMENTO E PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA “COVID-19” Pagina 6 di 9

Le raccomandazioni di cui sopra afferiscono a comportamenti individuali, per i quali è possibile solo fare una campagna di sensibilizzazione quanto più capillare ed assidua possibile.

L’attività di che sarà posta in atto nel Cimitero di Foggia a cura della Società

Concessionaria PFC S.r.l., contribuirà ad invogliare gli utenti ad adottare

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comportamenti coerenti con le misure di contenimento e di prevenzione del contagio.

Tale attività di indirizzo sarà svolta anche attraverso la diffusione nell’intera area cimiteriale di un messaggio sonoro.

6. AZIONI DELLA CONCESSIONARIA

Sono di competenza della Società PFC S.r.l. i seguenti adempimenti:

Esporre le Locandine delle Raccomandazioni emesse dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le locandine dovranno essere immediatamente visibili e collocate in più punti della Cimitero di Foggia.

Rendere disponibili agli utenti dispenser contenenti soluzione disinfettanti per l’igiene delle mani.

I dispenser saranno riempiti ogni giorno e/o ogni volta che si svuotano e posizionati agli ingressi del cimitero, in modo da essere facilmente accessibili.

Reperire e rendere disponibile idoneo personale, in numero adeguato, per vigilare sul corretto comportamento degli utenti del Cimitero di Foggia con riferimento alle misure di contenimento e di prevenzione del contagio da “COVID-19”.

Il personale reperito sarà incaricato di indicare agli utenti il comportamento corretto da tenere per il contenimento e la prevenzione del contagio da

“COVID-19”.

In particolare i cittadini saranno invogliati ad indossare mascherina protettiva, e preferibilmente i guanti, e ad osservare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Inoltre saranno segnalati i rischi di assembramento.

Nel caso in cui si dovessero verificare assembramenti, gli operatori

incaricati dalla Concessionaria dovranno invitare gli utenti, con le

necessarie cautele, ad allontanarsi e a porsi in modo da rispettare la

distanza reciproca di almeno 1 m.

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MISURE ANTI ASSEMBRAMENTO E PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA “COVID-19” Pagina 8 di 9

Diffusione ripetuta ogni mezz’ora di messaggio sonoro indicante agli utenti del Cimitero di Foggia il comportamento corretto da tenere per il contenimento e la prevenzione del contagio da “COVID-19”, il cui testo è il seguente:

NEL RISPETTO DEL DPCM ANTICOVID-19, SI RACCOMANDA DI MANTENERE LA DISTANZA SOCIALE DI ALMENO 1 METRO L’UNO DALL’ALTRO, DI INDOSSARE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MASCHERINE E GUANTI.

RIMANERE ALL’INTERNO DELL’AREA CIMITERIALE IL TEMPO NECESSARIO PER ONORARE I DEFUNTI E NON OLTRE I 30 MINUTI.

EVITARE ASSEMBRAMENTI AI VARCHI DI ACCESSO ALLE CAPPELLE E NELLE ZONE DI TRANSITO OBBLIGATO A SINGOLA PERSONA.

VI RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE E CONFIDANDO NEL RISPETTO DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.”

Procedere alla limitazione o alla chiusura temporanea degli ingressi nel caso in cui l’affluenza al cimitero pregiudichi le regole di distanziamento sociale.

7. CONCLUSIONI

Il sottoscritto ing. Francesco Paolo Corbo, nato a Foggia il 30/10/1966 residente a Troia alla Contrada San Nicola Montecalvello n. 5, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 11918, ha redatto la presente relazione contenente l’aggiornamento delle misure anti assembramento completa delle disposizioni da rispettare per contrastare e contenere il diffondersi del contagio da CORONAVIRUS (COVID-19) nel Cimitero Comunale di Foggia.

Il presente documento dovrà essere distribuito a tutti i soggetti interessati per essere attuato.

Resta inteso che la relazione contenente le misure anti assembramento

completa delle disposizioni da rispettare per contrastare e contenere il

diffondersi del contagio da CORONAVIRUS (COVID-19) nel Cimitero

Comunale di Foggia, potrà subire aggiornamenti e variazioni in funzione

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dell’evolversi della situazione sanitaria nazionale e locale, nonché del quadro normativo di riferimento.

8. ALLEGATI

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020

Circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 01/04/2020

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 214 del 28/04/2020

Segnali contenenti le Raccomandazioni emesse dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Segnali di indicazioni comportamentali.

Foggia, 27 ottobre 2020

Il Tecnico

Ing. Francesco Paolo Corbo

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1

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA Ufficio 4

PROTEZIONE CIVILE

VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA

Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it UFFICIO DI GABINETTO

Sede

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO Via Molise 2 - 00187 Roma

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DL TURISMO

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE ROMA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE ROMA

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E D ELLA RICERCA

ROMA

MINISTERO DELL’INTERNO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELL’AMBIENTE E D ELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI STATUTO ORDINARIO E SPECIALE LORO SEDI

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO

LORO SEDI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)

ROMA

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA’

MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA LORO SEDI

INAIL

P.le Pastore 6, 00144 Roma UTILITALIA – SEFIT

Piazza Cola di Rienzo 80/A – 00192 Roma utilitalia@pec.it

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI

ODONTOIATRI

FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

0011285-01/04/2020-DGPRE-DGPRE-P

(33)

2 FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI

ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA

FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

LORO SEDI

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E D ELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE

ROMA

AZIENDA OSPEDALIERA - POLO

UNIVERSITARIO OSPEDALE LUIGI SACCO MILANO

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE – NAS

SEDE CENTRALE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’

ROMA

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE – IRCCS “LAZZARO

SPALLANZANI”

CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM)

ROMA

ISTITUTO NAZIONALE PER LA

PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTA’(INMP)

ROMA

CONFARTIGIANATO presidenza@confartigianato.it CONFCOMMERCIO

confcommercio@confcommercio.it

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE - ENAC

protocollo@pec.enac.gov.it TRENITALIA

ufficiogruppi@trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA Viale del Policlinico 149/b – 00161 Roma REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA SANITÀ

DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE

COORDINAMENTO INTERREGIONALE

DELLA PREVENZIONE

francesca.russo@regione.veneto.it

coordinamentointerregionaleprevenzione@region e.veneto.it

ROMA

Oggetto: Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione.

Le presenti indicazioni hanno come obiettivo la individuazione di procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione in fase emergenziale determinata dall’epidemia di COVID-19, valide per l’intero territorio nazionale

Talune regioni sono già intervenute con proprie norme di dettaglio e/o con circolari.

Si ritiene peraltro opportuno uniformare il comportamento sull’intero territorio nazionale, anche al fine di ridurre le possibilità di trasmissione del contagio tra aree diverse.

Linee direttrici del presente documento sono:

identificare i percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o c remazione, nonché le cautele da adottare per il personale interessato al trasporto funebre ed attività funebre

evitare le occasioni di “assembramento” per la ritualità dell’addio

potenziare le strutture necroscopiche ricettive di defunti, in relazione ai prevedibili aumenti di mortalità connessi all’evento epidemico, nonché i servizi di sepoltura e di cremazione

Allo stato attuale le norme applicabili a livello statale sono contenute principalmente nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. S i applicano altresì le previsioni delle “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri”

approvate dalla Conferenza Sato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017 (di seguito “linee guida”) e le disposizioni contenute nel Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” e Titolo X-bis: “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario” del d.lgs. n. 81/2008.

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3 A. Natura e durata delle indicazioni emergenziali

Il presente documento è connesso con la situazione emergenziale determinata dall’epidemia di COVID-19. Esso individua le procedure da adottare nel settore funebre, cimiteriale, della cremazione, valide per l’intero territorio nazionale, e da applicare con gradualità, in funzione del livello di mortalità delle singole province interessate e delle dotazioni di strutture cimiteriali e di cremazione presenti.

1. Le indicazioni e le cautele stabilite dal presente documento vanno applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l’attuazione delle indicazioni qui fornite.

3. In tutti i casi di morte nei quali si possa individuare che la persona defunta sia stata affetta da COVID-19 si applicano le cautele specifiche per defunti già adottate in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B).

4. Nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetto da COVID-19, per il principio di precauzione, si adottano le stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B).

B. Precauzioni da adottare in via generalizzata per tutti i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di Covid-19

Premesso che con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio (infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per contatto) e che il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è f onte di dispersione del virus nell'ambiente, è t uttavia utile osservare le seguenti precauzioni:

1. la manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi e materiali biologici infetti.

2. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per gli operatori sanitari - per procedure con analogo livello di rischio - con circolari del Ministero della salute, da ultimo in data 22/2/2020, 17/3/2020 e 29/3/2020. Per questa attività, pertanto, si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l’utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse.

Oltre ad essere garantita un’adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un’accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività (cfr. punto 4 delle Linee guida).

3. Prima dell’arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere all’isolamento del defunto all’interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento. In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia già isolato all’interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, provvede all’incassamento riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante.

4. Sono vietati il cosiddetto trasporto ‘a cassa aperta’, la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento.

5. Dopo l’incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente.

6. Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall’Allegato 1.

7. Secondo quanto previsto da DL 19, non sono consentite cerimonie funebri.

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4 C. Esami autoptici e riscontri diagnostici

1. Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio.

2. L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento.

3. In caso di esecuzione di esame autoptico o riscontro diagnostico, oltre ad una attenta valutazione preventiva dei rischi e dei vantaggi connessi a tale procedura, devono essere adottate tutte le precauzioni seguite durante l’assistenza del malato. Le autopsie e i riscontri possono essere effettuate solo in quelle sale settorie che garantiscano condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica per operatori ed ambienti di lavoro:

sale BSL3, ovvero con adeguato sistema di aerazione, cioè un sistema con minimo di 6 e u n massimo di 12 ricambi aria per ora, pressione negativa rispetto alle aree adiacenti, e fuoriuscita di aria direttamente all’esterno della struttura stessa o attraverso filtri HEPA, se l’aria ricircola. Oltre agli indumenti protettivi e all’impiego dei DPI, l’anatomo-patologo e tutto il personale presente in sala autoptica indosseranno un doppio paio di guanti in lattice, con interposto un paio di guanti antitaglio.

4. È obbligatorio l’impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FFP2 o superiori) associati a dispositivi di protezione di occhi e mucose (visiera o schermo facciale).

5. Si deve evitare l’effettuazione di procedure e l’utilizzo di strumentario che possono determinare la formazione di aerosol.

6. Deve essere evitata l’irrigazione delle cavità corporee; il lavaggio di tessuti ed organi deve essere eseguito utilizzando acqua fredda a bassa pressione, fatta defluire a distanza ravvicinata in modo da evitare la formazione di aerosol ; i fluidi corporei devono essere raccolti per mezzo di materiale assorbente , immesso nelle cavità corporee.

7. Campioni di tessuti ed organi, prelevati per esami istologici, debbono essere immediatamente fissati con soluzione di Zenker, formalina al 10% o glutaraldeide per la microscopia elettronica.

8. Al termine dell’autopsia o del riscontro diagnostico, la sala settoria deve essere accuratamente lavata con soluzione di ipoclorito di sodio o di fenolo.

9. Sono da evitare le manipolazioni non necessarie , così come qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti , conviventi o altre persone diverse da quelle incaricate delle operazioni necessarie e i ndicate dal presente documento.

10. Per maggiori dettagli, riferirsi alla lettera E.

D. Riduzione dei tempi di osservazione e per eseguire il trasporto funebre in cimitero o crematorio 1. Il primo medico intervenuto, se il decesso avviene all’esterno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura,

in attuazione del principio di precauzione, sospende ogni intervento sul defunto, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio. Allerta tempestivamente la struttura territoriale competente per l’intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare. L’allerta è immediata per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC;

2. in caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico, o comunque in luoghi diversi da abitazione, strutture di ricovero e cura, RSA e similari, gli operatori intervenuti sono tenuti ad osservare in ogni caso le precauzioni di massima cautela, per il principio di precauzione, comportandosi come se la persona defunta possa essere portatore asintomatico di COVID-19;

3. se il decesso avviene all’interno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cu ra, il personale sanitario, attenendosi alle istruzioni puntuali della Direzione sanitaria, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio;

4. in caso di decesso presso struttura sanitaria le direzioni di presidio riducono il periodo di osservazione della salma ricorrendo all’accertamento strumentale della morte, ai sensi del D.M. Salute 11 aprile 2008;

5. in caso di decesso al di fuori di strutture sanitarie, i medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica, riducono il periodo di osservazione preferibilmente mediante ausilio di elettrocardiografo o, in caso di indisponibilità dell’elettrocardiografo, al tempo dell’esecuzione della loro visita e consentono il più rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre;

6. luoghi consentiti di destinazione intermedia dei feretri, in caso di difficoltà ricettive di cimiteri e crematori della zona, sono case funerarie o strutture per il commiato, chiese o strutture speciali di sosta a ciò destinate;

7. luoghi di destinazione finale dei feretri sono il cimitero in cui ha diritto di essere sepolto il defunto, un crematorio disponibile per la cremazione;

(36)

5 8. in assenza di volere degli aventi titolo per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione, decorse al

massimo 48 ore dal decesso, la Prefettura può disporre d’ufficio il trasporto funebre, fatta salva una tempistica inferiore disposta dal sindaco (v. OCDPC n.655 del 25 marzo 2020);

9. In caso di decesso sulla pubblica via o in luogo pubblico di cui al punto 2, i defunti sono obbligatoriamente trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria territoriale di riferimento o all’obitorio, secondo le indicazioni ricevute dall’Autorità intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria o sanitaria. Nel caso di decessi in strutture di ricovero e cura, RSA e similari, dopo l’intervento del medico necroscopo, il trasporto è effettuato direttamente verso il cimitero di destinazione o, in caso di assenza di disposizioni degli aventi titolo, verso camera mortuaria cimiteriale come previsto dalla lett. G, punto 4, ove sosteranno fino alla manifestazione di volontà degli aventi titolo, ove verranno gestiti secondo le previsioni dell’art. 4, comma 2 dell’ODCP 655 del 25 marzo 2020.

E. Conferimento al cimitero

1. Onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, stante il divieto di svolgimento di riti funebri, bisognerebbe prevedere che l’arrivo di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio debba essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con l’obiettivo di minimizzare l’assembramento di persone, derivante da diverse sepolture o cremazioni.

F. Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori sul territorio nazionale

1. In ogni crematorio prioritariamente vanno cremati i feretri conseguenti a funerali svolti nel bacino di riferimento stabilito dalla pianificazione regionale. In mancanza di pianificazione regionale il bacino di riferimento di ciascun crematorio è il territorio provinciale.

2. L’esecuzione di altre cremazioni di cadaveri provenienti dall’esterno della provincia, nonché di resti mortali, parti anatomiche, ossa, sono eseguite una volta garantita la prioritaria cremazione dei feretri di cui al paragrafo che precede.

3. Gli organismi competenti possono valutare il rilascio di deroghe ad autorizzazioni precedentemente fornite ove si ritenga necessario che gli impianti di cremazione,operino per l’intero arco della giornata, senza interruzione (H24), e anche in giorni prefestivi e festivi.

4. In caso di fermo impianto di crematorio con due o più forni per motivi di manutenzione, è necessario, qualora tecnicamente possibile, che almeno uno dei forni sia sempre in funzione per garantire la operatività del crematorio.

5. In caso di fermo impianto per motivi di manutenzione è necessario che i gestori dei crematori viciniori siano informati preventivamente di tale sosta, in maniera da sfalsare i fermi impianto tra crematori di area e continuare a garantire una quantità minimale di servizi offerti.

6. Per favorire l’aumento di potenzialità di ciascun impianto e fermo restando il rispetto di tutte le norme di igiene, sicurezza e am bientali, sono consentite soluzioni tecniche per ciascuna cremazione che abbrevino i tempi di esecuzione accelerando l’ignizione del feretro. È altresì da favorire nella cremazione l’uso di bare di essenze lignee facilmente infiammabili.

7. Nella autorizzazione al trasporto funebre per procedere a cremazione si indica il crematorio scelto dagli aventi titolo è opportuno indicare“o qualunque altro crematorio disponibile”.

8. L’uso per il trasporto massivo di feretri a crematori può essere svolto con camion chiuso, anche militare, da disinfettare adeguatamente dopo l ’utilizzo, preferibilmente internamente rivestito di materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

9. Laddove sia necessario ampliare la ricettività dei locali per feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare:

i. le sale del commiato, dove collocare feretri chiusi e disinfettati, aventi le caratteristiche di cui all’Allegato 1;

ii. loculi vuoti, purché la cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato come previsto dall’Allegato 1, lettera B).

G. Cimiteri

1. I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori.

2. Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza.

3. Le esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbero essere rinviate, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero;esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi.

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6 4. In caso di necessità la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, può essere adibita, su

proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario.

5. Andrebbe favorita la disponibilità di loculi vuoti e sepolture vuote necessari a garantire la sepoltura definitiva o temporanea in attesa di cremazione.

6. Andrebbe temporaneamente sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.

7. Nel registro cimiteriale di cui all’art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva, apponendo il codice “Y” (ypsilon).

8. La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica “Y” di cui al comma precedente se eseguite prima di 24mesi da quando si sia proceduto rispettivamente a tumulazione o a inumazione, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero.

9. Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengono eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati.

H. Rifiuti

1. I rifiuti sono trattati nel rispetto delle norme applicabili in base alla natura e, laddove se ne ravvisi la necessità, secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Il Direttore Generale

Dott. Claudio D’Amario*

Dott. Pasqualino Rossi Direttore Ufficio 4

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”

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7 Allegato 1 – Caratteristiche dei feretri e loro confezionamento

A) Inumazione, cremazione e tumulazione stagna duratura

È consentito l’uso di cofani aventi le caratteristiche stabilite, in base alla pratica funebre adottata e alla lunghezza del trasporto funebre, dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sono altresì consentiti cofani conformi ad una delle norme UNI 11520:2014 o nor ma UNI 11519:2014 e successive modifiche od integrazioni, nonché confezionati come previsto dallo standard EN 15017:2019.

B) Tumulazione temporanea in attesa di cremazione, purché entro 30 giorni

Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all’art. 31 de l D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso con non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente).

C) Feretri non conservati in cella refrigerata o stanza refrigerata destinati a inumazione o cremazione Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all’art. 31 de l D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente). In caso di inumazione il materiale assorbente deve anche possedere caratteristiche biodegradanti.

La condizione di temporanea impermeabilità fino alla immissione nel forno è garantita dall’avvolgimento del feretro con materiale poliaccoppiato di polietilene, alluminio e poliestere, di spessore totale non inferiore a 90 micron, rispondente ad una o più delle norme MIL PRF131K classe 1 - NFH 00310 classe 4 - TL 8135-0003-1 – DIN55531-1.

D) Feretri destinati a tumulazione stagna

È consentito solo l’uso di cofano interno di zinco, dello spessore stabilito dalle norme richiamate alla lettera A).

È permesso utilizzare valvole e dispositivi autorizzati di cui all’art. del D.P.R. 285/1990, purché all’interno del feretro sia versato abbondante disinfettante a base di ipoclorito di sodio o a ltri prodotti solidi o l iquidi con analoghe o migliori caratteristiche.

Laddove la pendenza del piano del loculo sia tale da non garantire l’uscita di percolato per eventuale cedimento del cofano di zinco, occorre che siano utilizzate soluzioni appropriate per il contenimento dei liquami.

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 214 del Registro

OGGETTO: D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti

“Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”:

Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in forma dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da diporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga di efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “​Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ​”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente efficacia fino al 4 maggio 2020​;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, avente efficacia dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;

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RAVVISATA l’esigenza di concentrare in un unico testo l’emanazione di disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di:

- ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da diporto, manutenzioni di seconde case;

- prescrizioni per l’isolamento fiduciario delle persone fisiche che fanno ingresso nella regione Puglia al di fuori delle ipotesi previste dal D.P.C.M. vigente;

- proroga di efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020;

CONSIDERATO che l’art.1 comma 1 lett. aa) del D.P.C.M. 26 aprile 2020 consente “..​la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi​”;

VALUTATA l’opportunità di consentire che l’esercizio di ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), sul territorio pugliese, sia assicurato con effetto immediato, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

* * *

CONSIDERATO, che le attività di toelettatura degli animali e dei relativi servizi necessari per il loro benessere (lavaggio, tosatura etc.) risultano necessarie al fine di evitare l’insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario (eccesso di pelo, dermatiti, presenza di parassiti);

RITENUTO, pertanto, di autorizzare tali attività, stante peraltro l’impossibilità di svolgere dette operazioni all’interno delle abitazioni per gli animali di grossa taglia;

* * *

CONSIDERATO CHE, le misure di contenimento di cui ai citati D.P.C.M., per fare fronte all’emergenza sanitaria, come il distanziamento sociale, le

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restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento, continuano ad avere un impatto rilevante sul fabbisogno economico di numerosi nuclei familiari;

EVIDENZIATA la diffusa e consolidata consuetudine da parte di una molteplicità di cittadini pugliesi di dedicarsi all’esercizio della pesca dilettantistica, sia da terra sia dalla barca, anche per far fronte alle esigenze di sostentamento alimentare proprio e familiare (autoconsumo);

VISTO l’art. 6, comma 4, del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone che con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi oggetto di pesca;

VISTO il Decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente “Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”, pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 gennaio 2011, n. 24 con il quale si dispone che chiunque effettui la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare sia tenuto a comunicare l'esercizio dell'attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Decreto direttoriale n.5205 del 4 marzo 2020 con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2022 la validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

CONSIDERATO che l’attività di pesca dilettantistica non solo crea una importante forma di sostentamento per le famiglie ma produce anche effetti benefici sulla salute fisica e psichica delle persone;

CONSIDERATO che nell’ambito delle attività consentite rientra anche il codice ATECO “03 – Pesca ed Acquacoltura”;

RITENUTO, per tali ragioni, di fornire disposizioni applicative al fine di disciplinare lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato Decreto del

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Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni:

a. limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare;

b. svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

c. con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;

d. nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa;

* * *

CONSIDERATO che con riferimento alle imbarcazioni da diporto, sussistono esigenze di tutela dei beni che potrebbero essere esposti a danni in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione;

CONSIDERATO che è, pertanto, necessario consentire spostamenti individuali nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le imbarcazioni di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno;

* * *

CONSIDERATO che i Sindaci della Puglia con apposita Ordinanza hanno chiuso i cimiteri in osservanza delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute con circolare n. 11285 del 01/04/2020;

CONSIDERATO, che è comunque necessario garantire ai cittadini la possibilità di onorare i propri defunti e al tempo stesso adottare le misure idonee ad evitare occasioni di contagio;

CONSIDERATO quindi che è necessario consentire l’apertura dei cimiteri condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle

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caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, con l’obbligo di utilizzo di mascherina e guanti, o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

* * *

CONSIDERATO che il D.P.C.M. attualmente vigente (10 aprile 2020) con efficacia sino al 3 maggio 2020, all’art.1 comma 1 lett.a) dispone il divieto di ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, all’art. 1 comma 1 lett.a), con decorrenza dal 4 maggio 2020, ha eliminato tale divieto, consentendo di spostarsi all’interno del territorio regionale per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

CONSIDERATO, pertanto, che nell’ambito delle situazioni di necessità, con decorrenza dal 4 maggio 2020, va consentito lo spostamento individuale all’interno del territorio regionale per raggiungere le abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case per vacanza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni;

* * *

CONSIDERATO che il D.P.C.M. attualmente vigente (10 aprile 2020) con efficacia sino al 3 maggio 2020, all’art.1 comma 1 lett.a) non consente alle persone fisiche di spostarsi per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza;

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, all’art. 1 comma 1 lett.a), con decorrenza dal 4 maggio 2020, testualmente prevede il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute,

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consentendo tuttavia il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, a differenza delle previsioni del DPCM del 10 aprile 2020;

CONSIDERATO, quindi, che, per effetto di tali disposizioni, con decorrenza dal 4 maggio 2020, è ripristinata la facoltà di “rientro” in Puglia, con conseguente rischio di ingresso incontrollato di potenziali soggetti positivi al virus e di diffusione e aumento del contagio;

VALUTATA l’esigenza di individuare misure idonee a fronteggiare tali rischi, mediante isolamento fiduciario delle predette persone fisiche che, al di fuori delle ipotesi di spostamenti tra regioni disciplinate dal DPCM del 26 aprile 2020, rientrano in Puglia al fine di soggiornarvi continuativamente, con decorrenza dal 4 maggio 2020;

* * *

RITENUTO, infine, di prorogare l’efficacia delle ordinanze n. 207/2020, 209/2020 e 212/2020 aventi ad oggetto disposizioni applicative rispettivamente in materia di stabilimenti balneari, svolgimento in forma amatoriale di attività agricole, strutture ricettive all’aperto, permanendo le esigenze rilevate sino al 17 maggio 2020, data di efficacia di tutte le misure disposte dal DPCM del 26 aprile 2020;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità, fermo restando l’obbligo vigente sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza;

SENTITI, per quanto di rispettiva competenza, il Capo Dipartimento Sviluppo Economico, il Capo Dipartimento Promozione della Salute, il Capo Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, il Capo Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali della Regione Puglia;

emana la seguente O R D I N A N Z A

ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità,

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Art. 1

Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentita la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

Art.2

Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale toelettatura - ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

Art.3

Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è ammesso lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni:

a. limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare;

b. svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;

c. con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;

d. nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa.

Art.4

Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentito lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione da parte del proprietario o del marinaio con

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regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno.

Art.5

Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020 è consentita l’apertura dei cimiteri condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza.

Art.6

Con efficacia dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, è consentito lo spostamento individuale all’interno del territorio regionale per raggiungere le abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case per vacanza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni.

Art.7

Fermo restando quanto stabilito dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 secondo cui ​“è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, ​con efficacia dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia che, al di fuori delle citate ipotesi previste dal D.P.C.M. vigente, fanno ingresso in Puglia per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, al fine di soggiornarvi continuativamente, è fatto obbligo:

- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni con divieto di contatti sociali;

- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

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- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.

Art. 8

L’efficacia delle ordinanze n.207 del 15/04/2020, n.209 del 17/04/2020, n.212 del 21/04/2020 è prorogata sino al 17 maggio 2020.

Art.9

Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge ai sensi dell’art.4 del D.L. n.19/2020.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 28 aprile 2020

Michele Emiliano

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Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

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NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica

Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto

usa la piega del gomito

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico

Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

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9 marzo 2020

1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?

Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da nuovo coronavirus.

2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?

Resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica.

3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?

Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.

4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?

Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

5. Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico di famiglia?

No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone.

6. Come posso proteggere i miei familiari?

Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito

l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.

7. Dove posso fare il test?

I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test ti fornirà indicazioni su come procedere.

8. Dove trovo altre informazioni attendibili?

Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali, delle autorità locali e della Protezione Civile.

salute.gov.it/nuovocoronavirus

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

COSA FARE IN CASO DI DUBBI

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Riferimenti

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