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COMUNE DI OSIO SOTTO

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Academic year: 2022

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COMUNE DI OSIO SOTTO

AREA II- PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE -

Responsabile istruttoria: ARTINI ALICE

DETERMINAZIONE N. 455 Reg.Gen. del 05/07/2021

OGGETTO: RIEQUILIBRIO CONTRATTUALE CAUSA COVID-19 PER L'ANNO 2021 DELL'AFFIDO IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE del COMUNE di OSIO SOTTO al concessionario SAN MARCO SPA (CIG 8073739431).

IL RESPONSABILE DELL’AREA II

RICHIAMATA la determinazione n. 75 del 12.02.2020 ad oggetto “PROCEDURA APERTA per l'AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA, TOSAP, TARIG e CCM del COMUNE di OSIO SOTTO - PERIODO 01.04.2020 - 31.03.2023 - NUOVA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME SAN MARCO SPA (CIG 8073739431)”;

RICHIAMATO il contratto sottoscritto in data 30.04.2021, rep. n. 1097;

DATO ATTO che, con la determinazione anzidetta, si aggiudicava l’appalto secondo le seguenti risultanze:

Impresa dichiarata provvisoriamente aggiudicataria

SAN MARCO SPA

Via Gorizia n. 56 – 23900 LECCO

CONDIZIONI di AGGIUDICAZIONE

A] Aggio offerto nel range a base di procedura di affido (13-15%) previsto per le riscossioni di cui all’art. 5, comma 1 lettera a] del C d’O

[riscossione volontaria e coattiva su avvisi di pagamento emessi a nome dei contribuenti già presenti in banca dati per i tributi ICP e TOSAP ed ai contribuenti soggetti a bollettazione per ICP-DPA e TOSAP temporanea, ivi incluse le riscossioni a seguito di attività di accertamento per tardivo e/o parziale e/o omesso versamento dei tributi oggetto di concessione, applicabile anche alle riscossioni per TARIG e CCM (c.d. “accertamento in rettifica”)]

14,5%

(14,5 per cento)

B] Aggio offerto nel range a base di procedura di affido (20-25%) previsto per le riscossioni di cui all’art. 5, comma 1 lettera b] del C d’O

[riscossione volontaria e coattiva esclusivamente a seguito di attività di accertamento portante all’emersione di nuova base imponibile, ovvero dei cespiti imponibili sottratti alla tassazione (c.d. “accertamento d’ufficio” per evasione totale)]

23,4%

(23,4 per cento)

Valore stimato annuo di aggiudicazione (base aggio A] offerto (rif. valore stimato della concessione a base di affido, art. 4 C.d’O. € 31.298,10)

(netto iva 22%)

€ 30.600,00

di cui: Valore stimato annuo di aggiudicazione (base aggio A]) per riscossioni ICP e

DDPPAA (netto iva 22%) € 16.000,00

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Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa di cui: Valore stimato annuo di aggiudicazione (base aggio A]) per riscossioni TOSAP

(netto iva 22%) € 11.100,00

di cui: Valore stimato annuo di aggiudicazione (base aggio A]) per riscossioni TARIG

(netto iva 22%) € 2.000,00

di cui: Valore stimato annuo di aggiudicazione (base aggio A]) per riscossioni CCM

(netto iva 22%) € 1.500,00

DATO ATTO che, tra le ulteriori disposizioni del capitolato di gara, all’art. 5, co 4-5, viene inoltre fissato un importo minimo garantito per ciascun tributo, ossia il valore minimo di incasso che il concessionario deve garantire al comune, salvo compensazione della differenza da parte del concessionario stesso;

DATO inoltre atto, con riferimenti ai tributi di cui trattasi:

 che con la Legge 126/2020 in sede di conversione del Decreto Legge “Agosto” 104/2020 è stata ufficializzata l’estensione dell’esonero, già in precedenza previsto per il periodo 1 Marzo / 30 Aprile dal Decreto “Rilancio” 34/2020, della tassa o del canone di occupazione del suolo pubblico dal 30 Aprile al 15 Ottobre 2020 per gli operatori del commercio su area pubblica;

 che con il DL 104/2020 art. 109, convertito in Legge 126/2020, è stata prorogata fino al 31 dicembre la sospensione della tassa o del canone di occupazione del suolo pubblico per gli operatori di pubblici esercizi, inizialmente operata dal 1° maggio al 31 ottobre a norma della Legge 77/2020, in conversione del Decreto “Rilancio” 34/2020, art. 181;

 che dette sospensioni sono state confermate per i primi tre mesi del 2021 con la conversione in Legge 176/2020 del DL 137/2020, art. 9-ter, c. 2 e 3, sul nuovo canone unico patrimoniale per la parte relativa all’occupazione suolo;

 che dette sospensioni sono state ulteriormente prorogate fino al 30 giugno a norma del DL Sostegni, n.

41 del 22 marzo 2021;

 che dette sospensioni, da ultimo, sono state ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2021 a norma del DL Sostegni Bis, n. 73 del 25 maggio 2021;

 che sempre il DL Sostegni Bis, n. 73 del 25 maggio 2021, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto l’esonero dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021 dal canone, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

DATO ATTO che tra il 2020 e il 2021 è intervenuta la nuova disciplina relativa al canone unico:

o a norma dell’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il “CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA”, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

o a norma dell’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il “CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE”, in sostituzione, per il comune di Osio Sotto, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche del mercato, del canone concessorio del mercato e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO, in proposito, detto canone ha sostituito tutti i previgenti tributi affidati in gestione alla società San Marco Spa per il triennio 01.04.2020-31.03.2023;

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RILEVATO quindi che, nell’ambito delle previsioni di cui al comma 846 e per pari imprescindibile garanzia di continuità nell’erogazione dei servizi e di immediata applicazione delle nuove entrate con mantenimento dell’inerente flusso finanziario, il summenzionato soggetto concessionario subentra di diritto nella gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

RICHIAMATA la DCC n. 2 del 05/02/2021 ad oggetto: “CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE" - ISTITUZIONE ed APPROVAZIONE DISCIPLINA TRANSITORIA”;

RICHIAMATA la DCC n. 13 del 28.04.2021, ad oggetto: “Art. 1, commi 816-845, L. 160/2019 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE”;

RICHIAMATA la DGC n. 62 del 28.04.2021 ad oggetto: “Art. 1, commi 816-845, L. 160/2019 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE”;

DATO ATTO che è stato firmato il 14 aprile 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto parziale, per l’importo di 82,5 milioni di euro, per l’anno 2021, delle risorse del Fondo, istituito dall’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ulteriormente integrate dall’articolo 30 del decreto-legge n. 41 del 2021, di importo complessivo pari a 165 milioni di euro, per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico e per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, e che con successivo provvedimento verrà emanato il riparto della quota restante del fondo, per ulteriori 82,5 milioni di euro, al fine di compensare gli effetti negativi di gettito per i comuni per l’esenzione relativa al periodo dal 1°

aprile 2021 al 30 giugno 2021.

DATO ATTO che ulteriori riparti sono previsti per l’esonero esteso fino al 31 dicembre 2021;

PRESO ATTO dei notevoli impatti economici delle previsioni normative sopra citate, in termini di gettito ordinario per l’ente e in termini di aggio conseguente sul riscosso per il concessionario, unitamente alle ulteriori condizioni che influiranno sulla contrazione del gettito, in particolare le chiusure delle attività economiche destinatarie del canone unico (es. mancate occupazioni temporanee, pubblicità, affissioni ecc.);

DATO ATTO che, nonostante gli esoneri, la società concessionaria è comunque tenuta a garantire la piena operatività dei servizi affidati;

RICHIAMATA la comunicazione ricevuta dalla società San Marco in data 26.05.2021, acquisita al prot. ente n.

8233, nella quale viene richiesta una rinegoziazione contrattuale che tenga conto del mutare delle esigenze in conseguenza della pandemia;

VALUTATE le richieste specifiche pervenute per l’anno 2021, di seguito riportate:

“- nell’anno 2021 compartecipazione di San Marco, per la propria quota di aggio, sulle somme oggetto di ristoro di volta in volta riconosciute al comune dall’Amministrazione Centrale, salvo verifica a conguaglio a fine anno;

- soppressione del minimo garantito che, stante la riduzione degli incassi, per motivi estranei alla volontà del concessionario e riconducibili a condizioni eccezionali ed imprevedibili, comporterebbe per il concessionario non solo un totale annullamento del compenso ma addirittura un esborso ulteriore tale da rendere il contratto assolutamente antieconomico”;

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DATO ATTO di quanto stabilito dall’art. 165 del D. Lgs. 50/2016, che al comma 6 recita quanto segue: “Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario puo’ comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto […]”

DATO ATTO di quanto stabilito dall’art. 175 del D. Lgs. 50/2016, che al comma 1 recita quanto segue: “1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi: […] c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l’ordinaria diligenza; 2) la modifica non alteri la natura generale della concessione […]”;

RICHIAMATA inoltre la recente pronuncia, nel pieno del periodo COVID-19, del TAR Lazio, Sez. II, 3 dicembre 2020, n. 12966 che sottolinea “[…] come l’emergenza epidemiologica in corso [...] comporterà […] effetti nel tempo assolutamente non noti ed imprevedibili, sia per la stazione appaltante che per gli operatori economici, così da poter legittimamente costituire causa di riequilibrio, ai sensi del comma 6 del citato art. 165 ‘mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio’ […] ”

RICHIAMATO il capitolato speciale d’appalto che, ai sensi dell’art. 8, recita: “1. Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate. 2. Sono fatte salve esclusivamente le cause di forza maggiore: per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato, quali, a titolo meramente esemplificativo, terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili”

e ritenuto che l’emergenza sanitaria da COVID-19 possa rientrare a pieno titolo, per analogia di conseguenze, nella categoria degli eventi imprevedibili citati;

RITENUTO che, nell’ottica della surrichiamata normativa e di tutte le citate premesse, le proposte pervenute dalla società San Marco possano ritenersi idonee al riequilibrio contrattuale resosi necessario a seguito dell’emergenza COVID-19 e in particolare:

- la garanzia dell’aggio sulle quote ottenute dall’ente a ristoro degli esoneri del canone va a costituire idonea remunerazione dell’attività comunque quotidianamente svolta dalla società, che persegue la sua azioni di monitoraggio, verifica e bollettazione di quanto consentito, ottemperando alle prescrizioni contrattuali e da capitolato;

- la rinuncia alla richiesta di integrazione del minimo garantito su occupazione suolo pubblico e mercato (rinviata la valutazione invece su ICP e DPA) è idonea a sollevare il concessionario di un onere non generato da sua negligenza o cattiva azione (condizione sottesa alla previsione dell’art. 5 del capitolato), in quanto la riduzione del gettito è ascrivibile a disposizioni normative e a condizioni eccezionali ed imprevedibili, non riconducibili alla società;

RITENUTO pertanto che tali azioni possano costituire a pieno titolo azioni di riequilibrio contrattuale, che non modificano né alterano i termini di gara iniziali, limitandosi a riparametrarli al mutato contesto economico per ripristinare le condizioni in cui il contratto è stato stipulato;

RITENUTO inoltre di provvedere in tale sede ad adeguare gli impegni nei confronti del concessionario alla nuova struttura dei tributi in concessione, confluiti nel canone unico e nel canone mercatale, mantenendo comunque per migliore monitoraggio una suddivisione tra gettito del canone derivante da pubblicità, affissioni, occupazione di suolo e mercato (comprendente i previgenti TOSAP mercato, scomputata dalla TOSAP generale e

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qui compresa, la TARI giornaliera e il canone concessorio), salvo successivo adeguamento in base al monitoraggio in corso d’anno della riscossione e dei ristori che perverranno all’ente;

CON RICHIAMO al decreto del Sindaco N° 22 del 23.12.2020;

VISTO il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con DCC n. 3 del 05.02.2021, dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 163 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

VISTO il PEG 2021/2023, approvato con DGC n. 17 del 10.02.2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., con particolare riguardo ai commi 6 e 8, ed attestato:

- che la spesa in trattazione è esigibile entro il 31.12.2021;

- che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole in materia di Equilibri di bilancio 2021-2023;

IN OSSEQUIO al vigente regolamento comunale di contabilità (DCC n. 36/1997 e s.m.), con particolare riguardo agli art. 43, 44 e 45;

VISTA la L. 136/2010 e smi;

VISTO l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e smi;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, come introdotto dall’art.3, comma 1, lett. d) del DL.174/2012, nonché dell’art.5, comma 3 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni (DCC N.2/2013);

D E T E R M I N A

 DI DARE ATTO che la società San Marco Spa, in qualità di concessionario della gestione dei tributi minori ex Det. 75 del 12.02.2020, subentra di diritto, a norma del comma 846 dell’art. 1 L 160/2019, nella gestione del nuovo canone unico patrimoniale, che sostituisce tutti i previgenti tributi in concessione;

 DI APPROVARE E RECEPIRE ad ogni effetto, nel richiamo degli atti, della normativa e degli ulteriori elementi in premessa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la rinegoziazione, per l’anno 2021, delle condizioni contrattuali della concessione in gestione dei tributi minori, alle seguenti condizioni:

 garanzia dell’aggio contrattuale sulle somme incassate dall’ente a titolo di ristoro delle perdite generate dall’esonero di legge dal pagamento del canone di alcune categorie di contribuenti, per la parte di occupazione suolo;

 soppressione del minimo garantito da capitolato e da contratto sulle occupazioni di suolo e sul mercato (rinviata la valutazione su ICP e DPA), il cui mancato raggiungimento è dettato da condizioni esterne imprevedibili ed eccezionali;

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 DI DARE ATTO che tali azioni possono costituire a pieno titolo azioni di riequilibrio contrattuale, che non modificano né alterano i termini di gara iniziali, limitandosi a riparametrarli al mutato contesto economico per ripristinare le condizioni in cui il contratto è stato stipulato;

 DI ADEGUARE gli impegni complessivamente derivanti dal presente provvedimento alle rinnovate previsioni di entrata attuali e alla nuova suddivisione dettata dai coefficienti del nuovo canone unico, nonché alle rinnovate esigenze di rendicontazione, pari ad annui € 27.420,00 + iva 22% (€ 33.452,40 inclusa iva 22%) con imputazione, secondo esigibilità ex art. 186 comma 6 TUEL, allo stanziamento del bilancio 2021-2023 di seguito specificato (salvo successivo monitoraggio):

Miss.Progr.Tit.Macroaggr. capitolo

PEG ES.bilancio/Peg valore iva inclusa

arrotondato

01.04.1.103 850 2021

€ 19.556,60

per aggio lett. A] su riscossioni ICP e DDPPAA

01.04.1.103 850 2021

€ 2.659,60

per aggio lett. A] su riscossioni TOSAP (ex TOSAP non mercato)

01.04.1.103 850 2021

€ 11.236,20

per aggio lett. A] su riscossioni MERCATO (ex TOSAP mercato, TARIG e CCM)

 DI RISERVARSI la valutazione sulla correttezza dei valori impegnati e delle previsioni di entrata in corso d’anno, sulla base dell’andamento normativo e dei ristori che il Comune riceverà a copertura delle perdite di gettito;

 DI DARE ATTO che la revisione operata è valevole per il solo anno 2021, salvo successive valutazioni in merito all’andamento dell’emergenza sanitaria;

 DI PROVVEDERE all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del D.Lgs 33/2013 e smi;

 DI AVER ASSOLTO agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m., scaturenti dall’affido originario;

 DI AVER ASSOLTO in sede di affidamento originario agli obblighi di verifica della regolarità contributiva, ulteriormente verificati in sede di ogni liquidazione;

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento di spesa diverrà esecutivo ad avvenuta apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 7 del D.Lgs.

267/2000 e s.m.i.

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IL RESPONSABILE DELL’AREA II

Firmato da:

ALICE ARTINI

Codice fiscale: RTNLCA91D62A794I

Valido da: 22-07-2019 09:14:20 a: 22-07-2022 02:00:00 Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT Riferimento temporale 'SigningTime': 05-07-2021 15:58:32 Approvo il documento

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AREA II - SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa, con conseguente esecutività dell’inerente determinazione dalla data odierna.

Il Responsabile dell’Area II

Programmazione Finanziaria e Gestione Risorse

Firmato da:

ALICE ARTINI

Codice fiscale: RTNLCA91D62A794I

Valido da: 22-07-2019 09:14:20 a: 22-07-2022 02:00:00

Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT Riferimento temporale 'SigningTime': 06-07-2021 18:09:01 Approvo il documento

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