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LEGGE DI BILANCIO 2021 PRINCIPALI NOVITA

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Academic year: 2022

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LEGGE DI BILANCIO 2021 – PRINCIPALI NOVITA’

La presente circolare analizza alcuni dei principali commi della cosiddetta “Legge di Bilancio 2021”.

I commi analizzati introducono importanti novità in tema di imposte dirette e indirette.

Commi da 2 a 7 – Fondo delega riforma fiscale, assegno unico

Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8 miliardi di euro per l’anno 2022 e di 7 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5 miliardi di euro e non superiore a 6 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2022 è destinata all’assegno universale e ai servizi alla famiglia.

Al Fondo sono destinate altresì, a decorrere dall’anno 2022, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell’adempimento spontaneo.

Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate è incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l’anno 2021.

Commi 8 e 9 – Detrazione per redditi di lavoro dipendente

Si prevede la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Commi 36 e 37 – Versamenti del settore sportivo

La legge di bilancio 2021 sospende, dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021, i versamenti delle imposte sul reddito, dell’IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria e delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n.

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2 | 21 600/1973 operate nel periodo sopra indicato, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Commi da 44 a 47 – Tassazione dividendi degli enti non commerciali

Viene introdotto un abbattimento del 50% dell’imponibilità IRES dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR o dalle stabili organizzazioni situate in Italia di enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR, che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti ambiti:

• famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;

• prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;

• ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;

• arte, attività e beni culturali.

Il risparmio d’imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette attività di interesse generale. Sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Le fondazioni bancarie di cui al D.lgs. n. 153/1999 destinano l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione di tale disposizione al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonandola, fino all'erogazione, in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

Comma 50 – Lavoratori impatriati

La legge di bilancio 2021 introduce, all’interno della disciplina dei c.d. “lavoratori impatriati”, di cui

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all’art. 16, D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (“Decreto Internazionalizzazione”) la possibilità, per i soggetti iscritti all'AIRE o i cittadini UE che hanno già trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime in commento, di prolungare il periodo agevolato di cinque periodi d’imposta previo versamento di:

• un importo pari al 10% dei redditi agevolati relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento nel territorio nazionale o nei dodici mesi precedenti il trasferimento ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione;

• un importo pari al 5% dei redditi agevolati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia nei dodici mesi precedenti al trasferimento ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione.

Le somme dovranno essere versate secondo le modalità previste tramite un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Le predette disposizioni non si applicano agli sportivi professionisti.

Commi da 58 a 60 – Detrazioni per interventi edilizi

Il comma 58 disciplina le modifiche apportate in materia di detrazioni fiscali per interventi edilizi, avendo prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine relativo al sostenimento delle spese per l’”ecobonus”, il “bonus ristrutturazioni” ed il “bonus mobili”. Per quest’ultimo il limite di spesa ammissibile è stato elevato ad Euro 16.000,00.

Il comma 59 conferma la possibilità di beneficiare della detrazione del 90% in relazione alle spese inerenti al “bonus facciata” anche se sostenute nel 2021.

Il comma 60, sempre in relazione al “bonus ristrutturazioni”, ha innalzato al 50% la misura della detrazione, avendo riferimento anche agli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Commi da 61 a 65 – Bonus idrico

Con i commi che vanno dal 61 al 64 viene riconosciuto un “bonus idrico” di Euro 1.000,00 alle persone fisiche che sostituiscono i sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto nonché la rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato,

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specificando che tale reddito non risulterà imponibile, né tantomeno rilevante ai fini del computo del valore dell’ISEE.

Al comma 65 viene specificato che modalità e termini per riconoscimento ed erogazione del summenzionato bonus saranno definiti con un decreto ministeriale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

Commi da 66 a 68 – Superbonus del 110%

Ai commi 66, 67 e 68 risulta esser stato prorogato il superbonus 110% fino al 30 giugno 2022 e, solo per i condomìni che al 30 giugno 2022 avranno realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo, fino al 31 dicembre 2022.

Si evidenzia anche che, in riferimento agli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, per le spese sostenute nel 2022, e per gli Iacp, dal 1° luglio 2022, la detrazione andrà ripartita in quattro, e non più cinque, quote annuali di pari importo.

Avendo riguardo all’ambito applicativo dell’agevolazione, saranno ammessi al superbonus gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, nonché quelli inizialmente sprovvisti di attestato di prestazione energetica, purché al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A.

Comma 76 – Bonus verde

Si conferma con il comma 76, anche per il 2021 ed in relazione ad immobili privati adibiti ad uso abitativo, la detrazione del 36% per spese relative ad interventi di sistemazione a verde di aree scoperte fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad Euro 5.000,00 per unità immobiliare.

Comma 83 – Riallineamento e rivalutazione dei beni d’impresa

Ai sensi del comma 83 viene estesa la possibilità di effettuare il riallineamento tra valori civilistici e fiscali anche agli asset immateriali privi di autonomia giuridica, quali l’avviamento e gli altri oneri pluriennali, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Si rammenta che il maggior valore fiscale attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, versando un’imposta sostitutiva del 3%. La quota affrancata, al netto dell’imposta sostituiva, dovrà essere imputata a riserva in sospensione d’imposta.

Tali novità non sono applicabili alla disciplina della rivalutazione per la quale continuano ad essere esclusi dalla definizione di bene rivalutabile quelli non autonomamente identificabili e inscindibili

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rispetto al compendio aziendale (i.e. avviamento e altri oneri pluriennali capitalizzati).

Commi 87 e 88 – Sostegno al settore turistico

Ai commi 87 e 88 il contributo a fondo perduto già attribuito dal decreto “Agosto” alle attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico viene esteso per il 2021 agli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, per i quali viene anche ampliato l’ambito soggettivo, data l’inclusione degli esercenti operativi nei comuni sede di santuari religiosi.

Comma 131 – e-Commerce delle imprese agricole

Il credito d'imposta per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (articolo 3, comma 1, del DL n. 91/2014), è concesso, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell'articolo 3 del DL n. 5/2009, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di 50.000 Euro.

Comma 171 e 172 – Credito d’imposta per Investimenti nel Mezzogiorno

I presenti commi della L. 178/2020 prorogano al 31.12.2022, senza alcuna modifica alla disciplina agevolativa, il credito d'imposta di cui all'art. 1 co. 98 ss. della L. 208/2015, riconosciuto alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa ex art. 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.

L'agevolazione in esame non spetta quindi alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR (interpello DRE Puglia n. 917-753/2020).

Commi da 173 a 176 – Nuove attività nelle ZES del Mezzogiorno

Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali

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(ZES) istituite ai sensi del DL n. 91/2017, l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d'imposta successivi.

Il riconoscimento dell'agevolazione di cui sopra è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione della quale hanno già beneficiato:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno 10 anni;

b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.

Le imprese beneficiarie non devono inoltre essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Commi da 185 a 187 – Credito d’imposta per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno

Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è stato istituito un credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per gli anni 2021 e 2022, nelle seguenti misure:

• nella misura del 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di Euro;

• nella misura del 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di Euro, e

• nella misura del 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro.

Commi da 219 a 226 – Piani individuali di risparmio

Alle persone fisiche titolari del piano individuale di risparmio spetta un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, relativamente agli strumenti finanziari qualificati ai sensi del comma 2-bis, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno 5 anni e il credito d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.

Il credito di cui sopra è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzate ai fini delle imposte sui redditi.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Ai fini della determinazione dei crediti d'imposta previsti dai precedenti commi e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si

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considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.

Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d'imposta non possono essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell'articolo 68 del TUIR e degli articoli 6 e 7 del D.

Lgs. n. 461/1997.

Le disposizioni di cui sopra si applicano ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Commi da 227 a 229 – Baratto finanziario

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1.

La compensazione effettuata mediante tale piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.

Comma 230 – Credito di imposta per la quotazione delle PMI-Proroga

La legge di bilancio 2021 nell’articolo 1 comma 230, modificando l’art. 1 commi 89 e 90 della Legge 205/2017 proroga fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI. Il credito d’imposta (pari a 50% dei costi citati) è utilizzabile in compensazione nei limiti complessivi di:

- 20 milioni di euro per l’anno 2019;

- 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Commi da 233 a 243 – Operazioni di aggregazione aziendale

La norma prevede un incentivo fiscale in caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento che consiste nel consentire, al soggetto risultate dall’operazione di aggregazione aziendale di trasformare le imposte anticipate (c.d. DTA) riferite a perdite fiscali pregresse e a eccedenze ACE non ancora utilizzate in credito d’imposta fruibile in compensazione.

Le aggregazioni aziendali, per poter beneficare di questo incentivo, devono essere deliberate dall’assemblea dei soci, oppure dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

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Non è prevista nessuna specificazione in merito alla natura dei soggetti che possono partecipare ad una aggregazione aziendale usufruendo dell’agevolazione in oggetto. Tuttavia, affinché l’incentivo possa trovare concreta applicazione è necessario che risultino verificate ininterrottamente nei due anni precedenti l’operazione le seguenti condizioni:

- condizione di pre-operatività di tutte le imprese partecipanti all’aggregazione: le società che partecipano alle operazioni devono essere operative da almeno due anni;

- condizione di terzietà tra le imprese partecipati all’aggregazione: alla data di effettuazione dell’operazione e nei due anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n.

1 del Codice civile.

Sono escluse dall’agevolazione le società in stato di dissesto, pre-dissesto o insolvenza.

L’agevolazione consiste nella possibilità di trasformare in credito di imposta utilizzabile in compensazione le attività per imposte anticipate riferite a:

- perdite fiscali pregresse non ancora utilizzate in diminuzione del reddito imponibile, ai sensi dell’art. 84 del TUIR;

- eccedenze ACE non ancora dedotte, né trasformate in credito di imposta, del rendimento nozionale.

La trasformazione in credito di imposta delle DTA deve avvenire, come richiesto dal comma 234, per un quarto alla data di efficacia giuridica dell’operazione e per la restante parte nell’esercizio successivo.

L’importo agevolabile massimo non può superare:

- 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione (ad esclusione del soggetto con le attività di maggior importo);

- 2% della somma di attività oggetto di conferimento.

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non concorrono alla formazione della base imponibile IRES e IRAP e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione (ai sensi dell’art. 17 D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241) oppure ceduti (secondo le procedure dell’art. 43-bis o 43-ter del DPR. 602/1973) o chiesti a rimborso.

Commi 244-247 – Ricapitalizzazione delle imprese di medie dimensioni

È stata prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’articolo 13, comma 1, del D.L. 23/2020 (c.d. decreto Liquidità), prevedendo, al contempo, che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (c.d. mid-cap) non potranno più accedere alle garanzie

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del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale: garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI (si rimanda al comma 209 della Legge di bilancio 2021).

Commi da 381 a 384 – Riduzione del canone di locazione

È stato introdotto un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, a favore del locatore di immobili ubicati nei Comuni “ad alta tensione abitativa” e che siano abitazioni principali del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto fino al 50%

della riduzione del canone e comunque entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Il locatore, per aver diritto al contributo, è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all’Agenzia delle Entrate.

Le modalità applicative dovranno essere definite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in base alle domande presentate.

Commi da 452 a 453 – Trattamento IVA di vaccini anti Covid e kit diagnostici

Con la legge di bilancio 2021, all’articolo 1 commi 452 e 453 viene introdotta l’esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni soggette ad aliquota “zero”) per:

- le cessioni della strumentazione per diagnostica COVD-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione;

- le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione Europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini.

Commi da 536 a 539 – Credito d’imposta per la promozione di competenze manageriali

È stato previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sottoforma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

Il credito è riconosciuto sull’importo delle donazioni effettuate, fino all’importo massimo di donazioni pari a 100.000 euro, fino al:

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- 100% per le piccole e medie imprese;

- 90% per le medie imprese;

- 80% per le grandi imprese.

Con apposito decreto saranno stabile le disposizioni attuative per questa agevolazione e le aliquote di fruizione del credito, al fine di rispettare il tetto di spesa massimo previsto per tale agevolazione.

Commi 583 e 584 – Tax credit cinema

Viene incrementata, di 240 milioni di euro, la dotazione del “Fondo per il cinema e l’audiovisivo”, destinato al finanziamento dei crediti d’imposta concessi dalla L. n. 220/2016 ai vari operatori della filiera cinematografica. Inoltre, viene elevata (dal 30% al 40%) la percentuale massima del credito d’imposta per le imprese di produzione (art. 15 L. n. 220/2016) e distribuzione (art. 16 L.

220/2016) cinematografica.

Commi da 595 a 597 – Locazioni brevi

Il Legislatore interviene sulla disciplina delle c.d. “Locazioni brevi” (locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, con annessa possibilità di servizi accessori, alle quali è applicabile la cedolare secca nella misura del 21%, anche in relazione a contratti stipulati tramite soggetti intermediari gestori di appositi portali telematici) disciplinate dall’art. 4 del D.L. n.

50/2017, disponendo che, a partire dal 2021, detto regime di favore sarà accessibile solo alle persone fisiche proprietarie di immobili che destinino a tale attività al massimo quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Diversamente, qualora il numero di appartamenti concessi in locazione breve dovesse superare il suddetto limite, si configurerebbe, ex lege, l’esercizio di attività imprenditoriale, comportando il disconoscimento del beneficio dell’applicazione dell’imposta sostitutiva al 21%. In parallelo viene istituita la realizzazione di una banca dati che mappa le strutture ricettive che si avvalgono del regime descritto e che abbina a ciascuna uno specifico codice identificativo.

Commi da 599 a 601 – IMU per i settori turismo e spettacolo

È riconosciuta l’esenzione dalla prima rata IMU 2021 ai debitori d’imposta in relazione ad immobili:

• adibiti a stabilimenti balneari, lacuali, fluviali o termali;

• in generale appartenenti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e alle relative pertinenze. Oltre ad immobili adibiti ad agriturismi, villaggi turistici, ostelli, rifugi di

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montagna, colonie marine, affittacamere, bed and breakfast, residence e campeggi (purché i soggetti designati all’assolvimento dell’imposta risultino anche gestori delle attività ivi esercitate).

• rientranti nella categoria catastale D in uso ad imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici e manifestazioni;

• discoteche, sale da ballo, night club (purché i soggetti designati all’assolvimento dell’imposta risultino anche gestori delle attività ivi esercitate).

Comma 602 – Tax credit canoni di locazione – Agenzie di viaggio

Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, istituito dall’art.

28 del c.d. “Decreto Rilancio”, viene esteso, per le imprese turistico ricettive (che già ne godevano fino al 31/12/2020) fino al 30/04/2021, includendo anche agenzie di viaggio e tour operator tra i beneficiari dell’estensione. Pertanto, le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator, potranno usufruire del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo anche per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021, a prescindere dal limite di 5 milioni di ricavi o compensi, che per tali soggetti non è richiesto. Per usufruire del credito, tali soggetti dovranno solo soddisfare la condizione del calo del fatturato o dei corrispettivi in misura almeno pari al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Commi da 608 a 610 – Crediti d’imposta per la filiera della stampa Per il biennio 2021-2022 vengono istituite le seguenti agevolazioni fiscali:

• Con l’introduzione del c. 1-quater dell’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, viene determinata la percentuale (pari al 50%) del credito d’imposta in favore dei soggetti che compiranno investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale. Tale norma opera in deroga rispetto al “Bonus pubblicità”, che ordinariamente si applica nella misura del 75% dei soli investimenti incrementali, sia su testate giornalistiche, sia su televisioni e radio locali. Come conseguenza, per 2021 e 2022, gli investimenti pubblicitari indirizzati a televisioni e radio locali seguiranno la disciplina degli investimenti incrementali (nella misura del 75%), mentre, quelli rivolti ai giornali godranno della disciplina (maggiormente favorevole), degli investimenti compiuti (nella misura del 50%);

• viene prorogato il c.d. “bonus edicole” in favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici oltre che delle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici rivendite situate

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in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. L’importo del credito viene parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita;

• viene prorogato il c.d. “credito d’imposta servizi digitali”, introdotto inizialmente dall’art. 190 del D.L. n. 34/2020, in riferimento al solo 2020, in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato. Si sostanzia in un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

Commi da 631 a 633 – Fondi di investimento esteri

Viene equiparato, a partire dal 01/01/2021, il regime impositivo, in tema di percezione di dividendi e realizzo di capital gain, tra OICR istituiti in Italia (diversi da quelli immobiliari) ed OICR di diritto estero istituiti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni.

In particolare, fin al 31/12/2020, gli OICR di diritto estero subivano sugli utili da partecipazione, distribuiti da emittenti italiani, il prelievo alla fonte contemplato dall’art. 27, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (“D.P.R. n. 600/1973”), in forza del quale, su tali redditi, era applicata una ritenuta, a titolo d’imposta, con aliquota pari al 26 per cento; analogamente, le plusvalenze, derivanti da partecipazioni in società̀ residenti nel territorio dello Stato, qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), TUIR, realizzate da OICR di diritto estero erano soggette all’imposta sostitutiva di cui all’art. 5, D.lgs.. 21 novembre 1997, n. 461, con aliquota pari al 26 per cento.

Con la norma in commento è quindi previsto che tali OICR esteri beneficino, al pari degli OICR Italiani, della esenzione da imposte sui redditi in Italia sui proventi realizzati, tanto in sede di distribuzione di utili da parte di società italiane, quanto in sede di eventuale dismissione delle stesse.

Commi da 651 a 659 – Ecotassa ed Ecobonus

Agli acquirenti e alle immatricolazioni di nuovi veicoli M1 più inquinanti è applicata un’imposta (c.d. ecotassa) ai sensi del co. 1042 ss. dell’art. 1 della L. 145/2018.

Rispetto alla disciplina prevista fino al 2020, per gli acquisti nell’anno 2021, viene eliminata l’applicazione della “ecotassa” ai veicoli con emissioni tra 161 e 190 g/Km e sono diminuiti gli importi per le altre fasce inquinanti.

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L'ecotassa in vigore è pertanto prevista per l'acquisto di un'auto con emissioni di CO2 superiori ai 190 g/km. La tassa si pagherà una tantum all'acquisto della vettura.

Ai sensi dei commi 652 ss. dell’art. 1 della L. 30.12.2020 n. 178, in aggiunta ai contributi previsti dal co. 1031 dell’art. 1 della L. 145/2018, alle persone fisiche e giuridiche che, dall’ 1.1.2021 al 31.12.2021, acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i contributi di seguito illustrati (variabili in funzione dell’eventuale rottamazione contestuale all’acquisto di un veicolo).

I contributi sono riconosciuti per:

- Veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica;

- Con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 Euro IVA esclusa.

I co. 654 e 655, prevedono un contributo di 1.500 Euro per le persone fisiche e giuridiche che, dall’

1.1.2021 al 30.06.2021, acquistano (anche in locazione finanziaria):

- Veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione;

- Con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 Euro al netto dell’IVA.

Il contributo spetta se:

- viene contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima dell’1.1.2011;

- il veicolo emette tra i 61 e 135 gr/Km;

- è praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 Euro.

Il co. 657 prevede il riconoscimento dei seguenti contributi per coloro che acquistano in Italia, dall’1 1.2021 al 30.06.2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica.

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Commi da 708 a 712 – Nautica da diporto

L’art. 1 co. 708 della L. 30.12.2020 n. 178 modifica in modo sensibile la disciplina delle operazioni non imponibili IVA destinate a navi “adibite alla navigazione in alto mare” e destinate all’esercizio di attività commerciali (o della pesca) di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72.

La nuova disciplina consente l’applicazione del regime di non imponibilità IVA alla condizione che il cessionario o committente che intende acquistare beni e/o servizi o importare senza applicazione dell’imposta rilasci una specifica dichiarazione che attesti l’effettiva navigazione in “alto mare” della nave.

La disciplina sarà efficace trascorsi 60 giorni dall’adozione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del provvedimento con il quale sarà approvato il modello per attestare l’effettiva navigazione in “alto mare”.

Comma 713 – Compagnie aeree

L’art. 1 co. 713 della L. 30.12.2020 n. 178 prevede che, in ragione delle restrizioni alla circolazione legate all’emergenza sanitaria da COVID-19, per il 2020 siano considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA di specifiche operazioni, quelle che, ai sensi dell’art. 8-bis del DPR 633/72, rispettavano tale requisito nel 2019.

Commi da 1051 a 1063 – Bonus investimenti

La legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178), all’art. 1 co. 1051 ss., proroga al 2022 e potenzia i crediti d’imposta per la c.d. “Transizione 4.0”, al fine di favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, nonché al fine di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19.

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Le citate modifiche riguardano in particolare:

- il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, originariamente previsto dall’art.

1 co. 184-197 della L.160/2019;

- il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative;

- il credito d’imposta per la formazione 4.0.

Tra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 si segnalano:

- la proroga dell’agevolazione fino al 2022;

- l’ampliamento dell’ambito oggettivo, includendo anche i beni immateriali “ordinari”;

- il potenziamento delle aliquote agevolative e l’incremento dell’ammontare delle spese ammissibili;

- la possibilità di fruire dell’agevolazione per i beni “ordinari” in un’unica quota annuale per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni;

- l’utilizzo del credito d’imposta sin dall’anno dell’investimento e in tre quote costanti.

La nuova agevolazione per gli investimenti in beni strumentali riguarda gli investimenti effettuati già dallo scorso 16.11.2020.

Comma 1064 – Bonus ricerca e sviluppo

L’art. 1 co. 198 - 209 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, per il 2020, un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Le disposizioni attuative di tale agevolazione sono state definite con il DM 26.5.2020.

La L. 30.12.2020 n. 178 (art. 1 co. 1064 lett. a) – b)):

- prevede la proroga al 2022 di tale agevolazione;

- apporta alcune precisazioni in relazione ai costi agevolabili;

- modifica la misura dei crediti d’imposta;

- introduce l’obbligo di asseverazione della relazione tecnica.

Art. 1, comma 1064 - Bonus formazione 4.0 – Il comma 1064, alla lettera i), proroga al 2022 il credito d'imposta per la formazione 4.0 e, la successiva lettera l), chiarisce i costi ammissibili a tale beneficio. Si tratta di una misura, originariamente recata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 ("Legge di Bilancio 2018") che prevede il riconoscimento di un credito di imposta per attività formative svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal "Piano nazionale Industria 4.0" quali, big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber- fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e

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collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Il principale punto di forza del credito d’imposta formazione 4.0 rispetto alle altre misure del piano Transizione 4.0 è la facoltà di fruizione in unica soluzione, non essendo prevista dalla normativa una ripartizione in n quote annuali.

La Legge di Bilancio 2021 introduce una proroga, con modifiche, del credito d’imposta formazione 4.0 ai periodi in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022.

Stando al tenore letterale delle modifiche contenute nella Legge di Bilancio 2021, l’ampliamento delle spese agevolabili si applicherebbe anche “Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020”.

Intensità della misura

La rimodulazione di aliquote e massimali di credito d’imposta in misura inversamente proporzionale alla dimensione d’impresa, introdotta dall’articolo 1, comma 211, L. 160/2019 è confermata anche sul biennio 2021/2022 di proroga dell’incentivo, con una maggiorazione di aliquota nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 17.10.2017.

Dimensione impresa

Aliquota credito d’imposta

Lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati

Limite Credito d’imposta

Piccola impresa 50% 60% 300.000 euro

Media impresa 40% 250.000 euro

Grande impresa 30% 250.000 euro

Commi da 1079 a 1083 –Misure di contrasto alle frodi realizzate con utilizzo di falso plafond IVA

L’intervento normativo intende rafforzare il contrasto alle frodi IVA realizzate mediante l’utilizzo di falso plafond ai sensi del regime previsto per gli “esportatori abituali”, di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. del 26 settembre 1972, n. 633 (“D.P.R. n. 633/1972”).

In specie, viene introdotto un meccanismo automatico di “blocco” delle lettere d’intento emesse da

“falsi esportatori abituali”, vale a dire da soggetti che, all’esito di analisi di rischio e di controlli effettuati dalle autorità preposte, risultano emittenti di lettere d’intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio; in tale caso il Sistema di Interscambio inibisce automaticamente l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA.

La norma rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per stabilire le modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode in esame.

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Comma 1084 – Modifiche all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”)

Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”), tra cui:

- l’inclusione, tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, oltre al fabbricante, del soggetto committente (vale a dire colui che intende vendere a soggetti nazionali i predetti manufatti, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione);

- l’inclusione delle “preforme” tra i manufatti semilavorati assoggettati al tributo;

- l’attenuazione del regime sanzionatorio;

- il differimento dell’efficacia delle disposizioni all’1.7.2021.

Commi da 1087 a 1089 – Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio di acqua potabile.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione:

- le persone fisiche;

- i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;

- gli enti non commerciali.

Ambito oggettivo

Il credito spetta per le spese:

- sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2022;

- per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;

- fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica pari ad Euro 1.000,00 per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, ad Euro 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate.

Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevolazione.

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Commi da 1098 a 1100 – Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro La legge di bilancio modifica e riduce il termine entro cui utilizzare in compensazione (ovvero cedere a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari) il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, anticipandolo al 30 giugno 2021 (originariamente tale termine era stato fissato al 31 dicembre 2021).

A tal proposito si ricorda, che tale credito è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico ed è pari al 60% delle spese sostenute in relazione agli interventi necessari per l’applicazione delle prescrizioni sanitarie fino ad un massimo di euro 80.000,00.

Per approfondimenti si rimanda alla circolare di studio n. 25 del 17 luglio 2020.

Comma 1101 – Accordi preventivi

La legge di bilancio introduce la possibilità di far retroagirne gli effetti degli accordi preventivi, stipulati tra Amministrazione Finanziaria e imprese esercenti attività internazionale, fino a i periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento, sempreché, alla data di sottoscrizione dell’accordo, non sia iniziata un’attività di controllo.

Altra novità introdotta dalla legge di bilancio consiste nel versamento, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di accordo, di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante.

Comma 1102 – Contribuenti minori

La legge di bilancio introduce, per i contribuenti con volume d’affari nell’anno precedente non superiore a 400mila euro (se lavoratori autonomi o imprese di servizi) o a 700mila euro (se esercenti altre attività), la possibilità di annotare le fatture nel registro delle fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Commi 1103 e 1104 – Esterometro

La legge di bilancio prevede la revisione della comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro). A far data dal 1° gennaio 2022:

i. la comunicazione dovrà essere effettuata in via obbligatoria mediante il sistema di interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche;

ii. i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione della fattura o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

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iii. i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che prova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Infine, viene modificata la disciplina sanzionatoria: l’omessa o errata trasmissione dei dati, è punita con una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà (con tetto di 200 euro mensili) se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Comma 1106 – Precompilazione dei documenti IVA

La legge di bilancio prevede che al fine della predisposizione dei documenti rilevanti ai fini IVA (registri, liquidazioni e dichiarazione IVA annuale) da parte dell’Amministrazione Finanziaria, vengono utilizzati oltre ai dati rilevati da fatture elettroniche, operazioni transfrontaliere e corrispettivi giornalieri, anche di quelli presenti in Anagrafe tributaria (dichiarazione dell’anno precedente, comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti).

Comma 1107 – Pubblicità dati Irap

Viene previsto che, allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, devono inviare al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - i dati rilevanti ai fini della determinazione dell’IRAP. Gli stessi saranno inseriti nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it.

Comma 1108 – Bollo sulle fatture elettroniche

Viene precisato con il comma 1108 che, per le fatture elettroniche inviate tramite Sdi, il pagamento dell’imposta di bollo grava in solido su chi effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche quando il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Commi da 1109 a 1115 – Novità in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

A partire dal 01/01/2021 vengono apportate delle modifiche alla disciplina della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Gli interventi in commento impattano come segue:

• memorizzazione elettronica dell’operazione e consegna del documento commerciale (se richiesta dal cliente) vanno effettuate non oltre il momento di ultimazione dell’operazione;

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• differimento, dal 01/01/2021 al 01/07/2021, della possibilità di assolvimento dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi attraverso carte di credito/debito e altre forme di pagamento elettronico, per gli esercenti che si siano dotati di simili attrezzature;

• modifica del regime sanzionatorio delle violazioni commesse in relazione all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare:

- in caso di mancata, non tempestiva, incompleta o non veritiera memorizzazione o trasmissione di dati viene comminata una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, ai sensi del neo introdotto comma 2-bis dell’art. 6 del D.lgs. n. 471 del 1997;

- la medesima sanzione di cui al punto precedente è applicabile in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore telematico. Tuttavia, se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di mancata verifica periodica degli strumenti preposti alle funzioni di memorizzazione e trasmissione, la sanzione si applica da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.000 euro;

qualora le violazioni di cui ai punti precedenti non abbiano inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA è applicabile la sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione, ai sensi del neo introdotto comma 2-quinquies dell’art. 11 del D.lgs. n. 471 del 1997. È preclusa la possibilità che operi il cumulo giuridico;

- riduzione dal 100% al 90% della sanzione irrogata (ai sensi del 3 dell’art. 6 del D.lgs. n.

471 del 1997) in caso mancata o infedele emissione di ricevute/scontrini fiscali e documenti di trasporto oltre che per la mancata annotazione sul registro dei corrispettivi delle operazioni effettuate, e all’irregolare funzionamento dei registratori di cassa;

- è prevista, ai sensi del comma 5 dell’art. 11 del D.lgs. n. 471 del 1997, la sanzione da 1.000 euro a 4.000 euro per l’omessa installazione dei registratori telematici. Mediante l’introduzione del comma 5-bis viene istituita la sanzione da 3.000 a 12.000 euro a seguito della manomissione o alterazione dei registratori telematici (salvo che il fatto costituisca reato);

- la sanzione di cui all’art. 12, comma 2 del D.lgs. n. 471 del 1997, che prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (per un periodo da un mese a sei mesi) al ricorrere della constatazione di violazioni reiterate (4 in cinque anni) o superiori ad importi rilevanti (50.000 euro) è estesa anche alle irregolarità riferibili al mancato od irregolare adempimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;

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- con l’integrazione dell’art. 13, comma 1, lett. b-quater, D.lgs. n. 472/97 è previsto che non è consentito regolarizzare tramite il ravvedimento l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati / incompleti quando la violazione è già stata constatata.

Commi 1122 e 1123 – Rivalutazione terreni e partecipazioni

In continuità con quanto disposto, dapprima, dall’art. 1, commi 693 e 694, della Legge di Bilancio 2020 per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2020, e, successivamente, dall’art. 137 del Decreto Rilancio, per i terreni, sia agricoli che edificabili, e le partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 2020, i commi in oggetto prorogano la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni qualificate e non qualificate non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva, con aliquota pari all’11%.

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

Milano, 20 gennaio 2021 SPADA PARTNERS

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