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Det n. 725 /2018 Class. 72 COMUNE DI CESENA. DETERMINAZIONE n. 725/2018 SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

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Det n. 725 /2018 Class. 72

COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 725/2018

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO TECNICO DELLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA Proponente: ANTONIACCI EMANUELA

OGGETTO: ACCORDO INTEGRATIVO AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA L. N.

241/1990, ACCESSIVO ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITA’

EDILIZIA ED AGIBILITA’ DELLE UNITA’ IMMOBILIARI DI CUI AL FOGLIO 149 PART 43 SUB 52,53,54,55.

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via Don Minzoni, via Pascoli e via Verdi destinazioni pubbliche (art. 55 delle NdA) e servizi privati di pubblico interesse (art. 61 delle NdA);

IL COMPLESSO immobiliare, censito al foglio149 part. 43 fino all’08.02.2008, era in capo ad un’unica proprietà “Istituto Lega delle Suore della Sacra Famiglia di Modigliana” e vi erano svolte funzioni conventuali e funzioni scolastiche, destinazioni coerenti con il PRG e con il classamento catastale (rispettivamente B1 e B5);

PARTE DEL complesso immobiliare è soggetto a vincolo di tutela di cui agli artt.10-12 del D.Lgs. 42/2004 di cui al Decreto D.R. 10.01.2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

IN DATA 30.11.2006 la proprietà “Istituto Lega delle Suore della Sacra Famiglia di Modigliana” ha avanzato al Comune di Cesena istanza di permesso di costruire, riguardante una porzione dell’immobile comprendente parte dell’edificato e l’intera area cortilizia, per l’ampliamento del plesso scolastico, in deroga all’indice di edificabilità ed all’indice di permeabilità previsti dalle norme di attuazione del PRG vigente;

CON DELIBERA n. 58 del 12.04.2007 la deroga richiesta è stata autorizzata dal Consiglio Comunale;

IN DATA 11.10.2007 la proprietà “Istituto Lega delle Suore della Sacra Famiglia di Modigliana”, ha presentato a questo Comune denuncia di inizio attività, identificata con il n.

1351 dello Sportello Unico dell’Edilizia, riguardante intervento edilizio descritto come

“manutenzione straordinaria”, da realizzare su altra porzione del medesimo immobile;

ALLA PRATICA di cui sopra è stata allegata autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Ravenna richiesta in data 07.05.2007 e rilasciata il 02.10.2007, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 20.01.2004 n. 42, in cui l’intervento è descritto come “ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da convento a uffici”;

IN DATA 07.11.2007 la medesima proprietà “Istituto Lega delle Suore della Sacra Famiglia di Modigliana” ha presentato una ulteriore pratica edilizia, riguardante altra porzione dell’immobile da destinare a studentato, mensa e servizi vari per persone bisognose, su cui era stata richiesta in data 07.08.2007 autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Ravenna , rilasciata il 13.11.2007 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.

20.01.2004 n. 42;

IN DATA 08.02.2008 con atto pubblico del notaio Paolo Giunchi rep. 158958, racc.

55205, l’Istituto Lega delle Suore della Sacra Famiglia di Modigliana, dopo due frazionamenti catastali in data 07.06.2007 ed in data 21.12.2007, ha trasferito la proprietà dell’immobile a quattro diversi soggetti giuridici:

1. COMPAGNIA DEL SACRO CUORE SRL con sede legale in Cesena, via Don Minzoni 57 (codice fiscale e iscrizione nel registro delle Imprese della Provincia di Forlì-Cesena 03680870403) per le porzioni censite al NCEU al foglio 149 part. 43 sub 11, 26, 35, 36 comprendenti parti di fabbricato su via Pascoli angolo via Don Minzoni ai piani terra, primo, secondo, e terzo e l’area cortilizia compresa fra le vie Pascoli, Verdi e Padre Vicinio da Sarsina sulla quale è progettato l’ampliamento

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del complesso scolastico:

2. DIOCESI DI CESENA-SARSINA con sede in Cesena, via Vescovado 9 (Codice fiscale 81002750404) per le porzioni censite al NCEU al foglio 149, part. 43 sub 23 e 24, comprendenti parti di fabbricato su via Don Minzoni ai piani terra, primo, secondo e terzo;

3. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CESENA, con sede legale di Cesena, Corso Garibaldi 18 (codice fiscale 00251310405) per la porzione censita al NCEU al foglio 149 part. 43 sub 22 comprendente parti di fabbricato su via Padre Vicinio da Sarsina 216 ai piani interrato, primo, secondo e terzo;

4. FONDAZIONE AVSI – ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE, con sede in Cesena, viale Carducci n. 86 (Codice fiscale 81017180407) per la porzione censita al NCEU al foglio 149 part. 43 sub 25 comprendente parti di fabbricato su via Padre Vicinio da Sarsina 216 ai piani interrato, terra e primo;

VISTO L’ART. 22 delle NdA del PRG vigente che prescrive che in tutte le nuove costruzioni e nelle demolizioni con ricostruzione ad esclusione degli interventi di ristrutturazione e di ampliamento che non creino nuove unità immobiliari siano reperiti gli standard di parcheggio;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 84 del 12.06.2008 ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con i soggetti proprietari del complesso immobiliare teso a regolare, fra l’altro, l’attuazione degli interventi edilizi nel rispetto delle dotazioni territoriali previste dal PRG vigente;

VISTA LA convenzione sottoscritta in data 17.07.2008 con atto notaio Marco Maltoni, da cui risulta che i parcheggi privati e pubblici riguardanti l’insieme degli interventi edilizi sull’immobile sono previsti ai piani interrati della porzione di fabbricato di proprietà della Compagnia del Sacro Cuore srl, il cui cantiere risulta sospeso per effetto di sequestro giudiziario;

PRESO ATTO che dopo il trasferimento della proprietà ciascun soggetto proprietario è divenuto intestatario di distinti titoli edilizi riguardanti la porzione di immobile di proprietà in modo da circoscrivere in capo a ciascuno la responsabilità dei singoli interventi;

VISTA LA richiesta acquisita al PGN 13998/72 del 10.03.2010 con cui AVSI Fondazione chiede che venga modificata la convenzione sottoscritta, in via principale eliminando l’obbligo di reperire i parcheggi privati, quantificati in mq. 521,00 a carico dell’intervento edilizio, in via subordinata consentendo che i parcheggi vengano reperiti in altre aree,considerata l’attuale impossibilità di completare i parcheggi di interesse previsti in convenzione;

VISTE LE successive note pervenute in data 16.04.2010 PGN 0023448/72 e 25.05.2010 PGN 0033243/72 con le quali viene indicata la possibilità di entrare nella temporanea disponibilità di un’area da adibire a parcheggi ubicata in prossimità dell’immobile di che trattasi e precisamente dell’area censita al foglio 126, particelle 316 di mq. 1419 e 318 di mq. 50 ;

VISTO IL certificato di conformità edilizia ed agibilità rilasciato in data 15.02.2011 n.46, P.G.N. 78599 con validità fino al 09.09.2013, portante in allegato l’accordo ex- art.11 della L.241/90 sottoscritto in pari data, integrativo del provvedimento, in cui si dà atto che l’onere riguardante la disponibilità dei parcheggi privati, il cui assolvimento è necessario al rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità, sia temporaneamente garantito dalla

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DATO ATTO CHE il certificato di che trattasi è stato rinnovato in data 18.07.2013 previa sottoscrizione di nuovo accordo;

CONSIDERATO CHE l’art. 5 del suddetto accordo consente l’ulteriore rinnovo nel caso in cui nel termine di validità non siano determinate le condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 17.07.2008 con atto notaio Marco Maltoni ;

VISTA LA comunicazione acquisita al PGN 53782/72 dell’ 11.05.2018 con cui AVSI trasmette copia del contratto di comodato sottoscritto in data 23.04.2018 con la “Parrocchia di S.Agostino” da cui risulta che l’area censita al foglio 126, particelle 316 di mq. 1419 e 318 di mq. 50 di proprietà della parrocchia medesima è resa disponibile ad AVSI Fondazione per ulteriori anni 3 (tre ), ovvero fino al 14.06.2021, richiedendo nel contempo il rinnovo del certificato di conformità edilizia ed agibilità in scadenza al 12.06.2018;

VISTO l’art. 23 della L.R. 15/2017 come modificato dalla L.R. 12/2017 che disciplina il procedimento di conformità edilizia ed agibilità, prescrivendo che la medesima sia attestata mediante segnalazione certificata;

PRESO ATTO che con due distinti ed idonei procedimenti ( comunicazione di inizio lavori asseverata ) presentati nel corso del 2015 ( 102/UCIL /2015) e del 2017 ( 27/UCILA/2017) AVSI Fondazione ha proceduto a frazionare l’immobile di proprietà senza esecuzione di opere edilizie comunicando la fine dei lavori rispettivamente in data 09.06.2015 ed in data 25.10.2017;

PRESO ATTO altresì che a seguito dei suddetti frazionamenti, del relativo accatastamento e della vendita di una unità immobiliare la proprietà ha assunto i seguenti identificativi catastali: foglio 149 part.43 sub.52,53,54,55;

RITENUTO comunque che - data la particolare modalità di reperimento dei parcheggi pertinenziali – sia necessario corredare la segnalazione da un accordo accessivo che regoli appunto tale modalità;

VISTO l’art. 11della Legge 07 agosto 1990, n. 241, concernente la partecipazione al procedimento amministrativo, prevede la possibilità per l’amministrazione procedente di concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi prevista dalla legge, in sostituzione di questo;

CONSIDERATO che per contemperare gli interessi pubblici con quelli dei soggetti privati e con quelli di altri soggetti privati coinvolti o potenzialmente coinvolgibili è pertanto possibile pervenire alla formalizzazione di specifico accordo ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 241/1990 per integrare i contenuti della segnalazione di conformità edilizia ed agibilità riguardante le unità immobiliari di proprietà di AVSI Fondazione censite al foglio 149 part.43 sub.52,53,54,55;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, con le finalità di cui in premessa, lo schema di accordo procedimentale secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 4-bis della Legge n.

241/1990, allegato al presente provvedimento alla lett.A.

EA/mm

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SETTORE PROPONENTE

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

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