• Non ci sono risultati.

Det n /2018 Class. 117 COMUNE DI CESENA. DETERMINAZIONE n. 1123/2018 SETTORE TUTELA DELL AMBIENTE E DEL TERRITORIO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Det n /2018 Class. 117 COMUNE DI CESENA. DETERMINAZIONE n. 1123/2018 SETTORE TUTELA DELL AMBIENTE E DEL TERRITORIO"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 1123/2018

SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO

SERVIZIO IGIENE E SANITA’, BENESSERE ANIMALE, ED. AMB., INQUINAMENTO ACUSTICO

Proponente: CARINI PAOLO

OGGETTO: CONVENZIONE FRA COMUNE DI CESENA ED ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI PER L’ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA CUSTODIA E AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA: APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

(2)

RICHIAMATA in premessa la L.R. n. 27 del 7 aprile 2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” che:

 all’art. 2 prevede, fra le competenze dei Comuni, quella di assicurare, d’intesa con le Aziende Unità Sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con associazioni zoofile o animaliste, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio;

 all’art. 13 individua in capo ai Comuni la competenza ad istituire servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina;

 all’art. 14 prevede che per lo svolgimento dei compiti di cui agli artt. 2 e 13 i Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione di personale messo a disposizione a titolo volontario e gratuito da Organizzazioni ed Associazioni protezioniste;

 all’art. 23 precisa che gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari con modalità atte a garantire il benessere degli animali, e che le Aziende Unità Sanitarie Locali, in collaborazione con le Associazioni ed Organizzazioni protezioniste, organizzano ed attuano programmi per la limitazione delle nascite;

 all’art. 29 stabilisce che i Comuni, per favorire i controlli sulla popolazione felina, d’intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali e con la collaborazione delle Associazioni protezioniste, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline; stabilisce inoltre che le Associazioni protezioniste stesse possono ottenere dai Comuni la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione, e che i gatti in libertà, sterilizzati ed identificati con apposito contrassegno a cura dei Servizi Veterinari dell’A.U.S.L., devono essere reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario;

PRESO ATTO CHE:

- in data 4 aprile 2005 è stato stipulato un contratto con il quale il Comune di Cesena concede, per la durata di 60 anni, all’Associazione E.N.P.A. il diritto di superficie di un terreno a Torre del Moro per la realizzazione di una struttura da destinare a gattile e ad affidare la gestione in via prioritaria alla Sezione E.N.P.A. di Forlì-Cesena;

- i lavori di realizzazione del gattile sono terminati nel corso del 2009 e che per tali lavori il Comune di Cesena ha contribuito con una somma complessiva pari ad € 185.000,00;

- che, sin dal 2006, ogni anno il Comune di Cesena ha stipulato Convenzioni con la Sezione E.N.P.A. di Forlì-Cesena per la concessione di un rimborso a parziale copertura delle spese sostenute per la gestione del gattile ed il mantenimento delle colonie feline presenti nel territorio comunale;

- l’Ente Nazionale Protezione Animali – E.N.P.A. è a tutti gli effetti Ente del Terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs 117/2017 e la gestione del gattile di via Pastore 508 a Cesena si fonda principalmente sull’opera dei volontari iscritti a detto Ente di volontariato;

DATO ATTO che, in esecuzione di quanto convenuto fra i sopracitati Enti, nel periodo di validità delle precedenti convenzioni sono stati realizzati diversi interventi, concretizzatisi principalmente nell’aggiornamento dei dati relativi al censimento delle colonie, nella sterilizzazione di un consistente numero di esemplari, e nella prestazione delle necessarie cure zooiatriche ai felini presenti nelle colonie, nel sostentamento in idonee condizioni igienico sanitarie dei gatti ricoverati nella struttura di via Pastore 508 e con il conseguimento di un generale miglioramento delle condizioni di vita dei felini randagi all’interno delle colonie stesse;

DATO ATTO

(3)

- che la precedente convenzione ha avuto scadenza il 31.12.2017 e che la stessa è stata oggetto di specifico approfondimento in quanto la struttura, nel tempo, è diventata riferimento per numerosi altri Comuni e, pertanto, si è reso necessario rideterminare i costi attribuibili al Comune di Cesena, definitivamente certificati dal Commissario ENPA con proprie note PGN 78277 del 06/07/2018 e PGN 80171 del 11/07/2018 e ciò ha impedito di formalizzare in data precedente una convenzione relativa alle attività per l’anno 2018;

- che ENPA, in continuità con gli anni precedenti ed in conformità a quanto previsto dagli obblighi normativi in precedenza richiamati, ha comunque gestito i gatti presenti in struttura e in colonia in pendenza della conclusione delle verifiche di cui sopra in prospettiva della definizione dei rapporti convenzionali riferiti all’anno 2018 in continuità con la convenzione relativa all’anno 2017, garantendo in tal modo la prosecuzione di un pubblico servizio reso nell’interesse del Comune di Cesena;

RITENUTO, pertanto, anche a seguito dei definitivi esiti delle procedure sopra descritte, proseguire nelle attività volte a contenere l’aumento della popolazione felina randagia, per la tutela degli animali stessi e per evitare l’insorgenza di rischi di carattere igienico-sanitario per la popolazione, valutando tale finalità perseguibile attraverso:

a) la gestione della struttura di via Pastore 508 che, nel rispetto dell’autorizzazione sanitaria, si occupa dei gatti che provengono temporaneamente dalle oasi e colonie feline, di quelli che non possono essere rimessi in libertà e di quelli che necessitano di cure specifiche;

b) la prosecuzione dell’attività di censimento, controllo e sostentamento delle colonie feline – aggiornamento dei dati già acquisiti ed inserimento delle nuove colonie accertate;

c) la sterilizzazione del maggior numero possibile di esemplari di sesso femminile e, qualora se ne ravvisi la necessità, anche di sesso maschile;

d) il generale mantenimento di un miglior standard qualitativo delle condizioni di vita degli animali all’interno delle oasi e colonie feline;

DATO ATTO che ENPA è divenuta, a seguito dello sviluppo del progetto del gattile, l’Associazione di riferimento per garantire sul territorio comunale di Cesena il benessere animale in quanto proprietaria della struttura di Via Pastore 508, dotata di autorizzazione sanitaria valida, presso la quale possono essere gestiti anche i gatti da sottoporre a cure mediche provenienti dalle colonie;

PRESO ATTO della relazione previsionale PGN 80171 del 11/07/2018 con cui ENPA ha delineato le attività che intende perseguire per conto del Comune di Cesena nell’anno 2018, in continuità con gli anni precedenti, relativamente alla gestione del gattile, delle colonie feline e dei gatti incidentati;

RITENUTO stanziare quale spesa massima ammissibile a parziale copertura delle attività di cui in parola la somma di €. 15.000,00, convenendo con il gestore delle attività la possibilità di operare soluzioni organizzative e gestionali atte a ridurre nella misura massima possibile i costi e le spese per l’esecuzione delle attività nel perseguimento costante di obiettivi di massima efficacia ed efficienza e riferendo la spesa ammissibile a rimborso all’intera annualità in corso tenendo conto della protrazione di fatto del rapporto con ENPA anche successivamente alla data del 31.12.2017 in ragione della necessità e dell’obbligo di normativamente previsto per il Comune di Cesena di garantire senza soluzione di continuità idonei servizi per la tutela del benessere felino;

RITENUTO ammettere a rendiconto le seguenti spese riferibili alla quota parte del Comune di Cesena:

(4)

a) spese per acquisto di materiale per l’igiene e la pulizia delle colonie;

b) spese per farmaci e cure zooiatriche e veterinarie;

c) spese per l’acquisto di prodotti per l’alimentazione degli animali;

d) spese per le utenze del gattile;

e) rimborso spese di viaggio su base chilometrica agli associati che abbiano utilizzato mezzi propri nel territorio del comune di Cesena (rendicontati con apposita dichiarazione);

f) spese generali di funzionamento ed organizzazione imputabili alla presente convenzione ed eventuali spese oggettivamente non documentabili, nel limite massimo del 20% rispetto alle spese rimborsate. Le eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente/Commissario della Sezione Provinciale Forlì-Cesena dell’E.N.P.A. che ne attesti la veridicità; l’importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata. Non sarà rimborsata la quota annua che ENPA sostiene per la Concessione del Diritto di Superficie della struttura.

Il contributo massimo erogabile a parziale rimborso delle spese sostenute e rendicontate da ENPA messo a disposizione dal Comune per l’anno 2018 sarà di € 15.000;

RITENUTO pertanto approvare lo schema di convenzione che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario impegnare a favore dell’E.N.P.A. la spesa relativa alla succitata convenzione per l’anno 2018, per complessivi € 15.000,00 (quindicimila/00), prevista al cap. 072150 art. 07 “Contributi ad enti ed associazioni di volontariato per popolazione canina e felina” del Bilancio 2018;

DATO ATTO che il sottoscritto, responsabile del procedimento, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012, di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi;

DATO ATTO infine che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n.

102/2009, in base all’attuale normativa il programma dei pagamenti delle spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria e riportato in calce alla presente;

D E T E R M I N A

1. DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, alla stipula di una convenzione con l’Ente Nazionale Protezione Animali ONLUS – Sezione Provinciale di Forlì - Cesena, per la realizzazione di un programma finalizzato al contenimento della popolazione felina randagia per l’anno in corso, secondo lo schema allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A” per l’anno 2018;

2. DI DARE ATTO di ammettere a rendiconto le seguenti spese riferibili alla quota parte del Comune di Cesena:

a) spese per acquisto di materiale per l’igiene e la pulizia delle colonie;

(5)

b) spese per farmaci e cure zooiatriche e veterinarie;

c) spese per l’acquisto di prodotti per l’alimentazione degli animali;

d) spese per le utenze del gattile;

e) rimborso spese di viaggio su base chilometrica agli associati che abbiano utilizzato mezzi propri nel territorio del comune di Cesena (rendicontati con apposita dichiarazione);

f) spese generali di funzionamento ed organizzazione imputabili alla presente convenzione ed eventuali spese oggettivamente non documentabili, nel limite massimo del 20% rispetto alle spese rimborsate. Le eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente/Commissario della Sezione Provinciale Forlì-Cesena dell’E.N.P.A. che ne attesti la veridicità; l’importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata. Non sarà rimborsata la quota annua che ENPA sostiene per la Concessione del Diritto di Superficie della struttura.

Il contributo massimo erogabile a parziale rimborso delle spese sostenute e rendicontate da ENPA messo a disposizione dal Comune per l’anno 2018 sarà di € 15.000;

3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 26/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, per le motivazioni esposte in narrativa, la somma complessiva di € 15.000,00 (quindicimila/00) imputando la spesa, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, come segue:

ESERCIZI O

Capitolo/Articol o

Importo Ente beneficiario

2018 072150/07

€ 15.000,00

dell’Ente Nazionale Protezione Animali ONLUS – Sezione Provinciale di Forlì – Cesena

4. DI DARE ATTO che:

 Le spese verranno liquidate ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;

 Ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito con Legge n. 102/09, in base all’attuale normativa il programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto sono compatibili con le regole di finanza pubblica.

(6)

DETERMINAZIONE N. 1123/2018

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

Riferimenti

Documenti correlati

RITENUTO quindi opportuno, per le motivazioni sopra esposte, avviare una procedura per esplorare la disponibilità delle aziende a fornire il

VISTO il preventivo riguardante il passaggio di proprietà della roulotte, pervenuto con email del 19/11/2020 presentato dalla ditta AGENZIA PRATICHE AUTO NISI PATRIZIA, C.so

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. 85012/309 del 31/07/2017 che attribuisce alla sottoscritta l’incarico di titolare

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. 85012/309 del 31/07/2017 che attribuisce alla sottoscritta l’incarico di titolare

4) DI DARE ATTO altresì che responsabile del procedimento ex art. Paolo Zanfini – Responsabile di posizione organizzativa del Settore Biblioteca Malatestiana, Cultura e Turismo,

-di dare atto che, con successivo atto, si procederà alla nomina della Commissione giudicatrice delle proposte pervenute e alla definizione della

OGGETTO: PREMIO MALATESTA NOVELLO XI EDIZIONE. IMPEGNI DI SPESA.. LA DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECA MALATESTIANA, CULTURA E

CONSIDERATO CHE in data 02/07/2020 si è verificato un sinistro stradale tra il veicolo Fiat Punto targa DD 910 LT ed il veicolo di proprietà comunale Fiat Panda targa CC 755 WR,