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Det n /2020 Class. 117 COMUNE DI CESENA. DETERMINAZIONE n. 1290/2020 SETTORE TUTELA DELL AMBIENTE E DEL TERRITORIO

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COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 1290/2020

SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO

SERVIZIO IGIENE E SANITA’, BENESSERE ANIMALE, ED. AMB., INQUINAMENTO ACUSTICO

Proponente: FINI GIOVANNI

OGGETTO: CANILE INTERCOMUNALE DI CESENA, SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE E DEI SERVIZI COLLEGATI. CIG. 8207173569. IMPEGNO SPESA.

(2)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO Premesso che:

 la delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 19 dicembre 2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP 2020/2024;

 con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 19 dicembre 2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

 con delibera di Giunta Comunale n. 414 del 20 dicembre 2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Investimenti relativi agli anni 2020 – 2022 indicando gli obiettivi da perseguire e assegnando ai Dirigenti le risorse per il conseguimento degli stessi e per lo svolgimento dell’attività gestionale;

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.

Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti- responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente;

Visto il provvedimento del Sindaco P.G.N. 66267/12 dell'8 giugno 2020 che attribuisce al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio e individua le funzioni assegnate;

Dato atto che la Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”:

 all’art. 1 attribuisce ai Comuni, per quanto di competenza, l’attuazione di interventi per la tutela ed il controllo della popolazione canina, al fine di prevenire il randagismo;

 all’art. 2 stabilisce che i Comuni, per il conseguimento degli obiettivi previsti da tale legge, provvedano, singolarmente o in forma associata, a istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti, e garantiscano la presenza ed il funzionamento di strutture pubbliche per il ricovero dei cani;

 all’art. 13 affida ai Comuni, singolarmente o in forma associata, il compito di esercitare la vigilanza sul territorio per prevenire e segnalare i casi di abbandono, di mancata custodia, di maltrattamento degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere nonché di provvedere alla cattura dei cani vaganti e randagi;

 all’art. 20 prevede che nelle strutture di ricovero devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali, deve essere garantita l’assistenza veterinaria per l’effettuazione di interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche, nonché per interventi in caso di urgenza;

 agli articoli 1 e 16 prevedono che i Comuni possano gestire gli interventi per la tutela ed il controllo della popolazione canina, nonché il ricovero e la custodia dei cani, al fine di prevenire il randagismo, avvalendosi della collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate, non aventi fini di lucro;

Considerato che

 l’articolo 4 della Legge 14 agosto 1991 n. 281, così come modificato dal comma 371 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008) prevede che

(3)

“I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile ….” ;

 il Comune di Cesena, fin dal 1994, con successivi e ripetuti atti deliberativi, ha assunto a proprio carico, anche e per conto dei Comuni del Comprensorio Cesenate con i quali sono state di volta in volta stipulate apposite convenzioni, la gestione dei servizi di cattura, ricovero e custodia cani, oltre alla gestione del canile di Rio Eremo, attività delle quali in precedenza si occupava l’U.S.L.;

 la gestione comprensoriale degli interventi per la tutela ed il controllo della popolazione canina randagia e del canile di Rio Eremo comprende anche la pianificazione di interventi per il contenimento del fenomeno del randagismo, con l’incentivazione degli affidi e del contenimento delle nascite, anche presso i privati, per la prevenzione dei casi di abbandono, da realizzarsi mediante un controllo più mirato e sistematico della popolazione canina e attraverso interventi di sensibilizzazione nei confronti dei proprietari di cani rivolti al rispetto degli adempimenti previsti dalla legge;

Considerato che in data 20 febbraio 2018 è stata stipulata una Convenzione, con scadenza 31 dicembre 2020, fra i Comuni del Comprensorio Cesenate, escluso il Comune di Cesenatico, con la quale questi hanno affidato al Comune di Cesena, in qualità di Comune capo fila e proprietario del canile di Rio Eremo, la realizzazione e gestione dei servizi e delle attività di cui trattasi, dandogli contemporaneamente mandato di individuare le modalità di gestione più efficaci ed opportune, ivi compresa la scelta di avvalersi di collaborazioni esterne all’ente;

Considerato inoltre che la gestione del canile intercomunale di Cesena, sito in Via Cesuola n. 1351, e di tutte le attività inerenti ai servizi di accalappiamento, recupero, custodia, mantenimento e cura dei cani abbandonati sul territorio dei Comuni di Cesena, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, Gambettola, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Borghi, Sogliano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto è stata oggetto di una Convenzione con l'Associazione A.C.P.A. di Cesena per il periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2017, prorogata sino al 31 ottobre 2020;

Ritenuto quindi necessario affidare i servizi di gestione del canile intercomunale di Cesena, sito in Via Cesuola n. 1351, e di tutte le attività inerenti al servizio suddetto, ai sensi dell’art. 35 – comma 1 – lettera c) del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, per le seguenti motivazioni:

1) è necessario dotare il Comune di Cesena ed i Comuni aderenti alla suddetta Convenzione di una struttura per la gestione dei cani abbandonati, sequestrati o oggetto di rinuncia da parte dei proprietari;

2) è necessario garantire la continuità del Servizio, in scadenza il 31 ottobre 2020;

Dato atto che la procedura di gara è stata espletata dalla Stazione Unica Appaltante presso l'Unione dei Comuni “Valle del Savio”, come previsto dalla Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni “Valle del Savio” delle funzioni di Stazione Unica Appaltante sottoscritta in data 17 novembre 2015 e divenuta esecutiva il 2 dicembre 2015, ha espletato una procedura di gara per affidare il suddetto servizio per il periodo 1 novembre 2020 – 31 ottobre 2022;

Vista la Determinazione Dirigenziale dell'Unione dei Comuni “Valle del Savio” n. 722 del 20 ottobre 2020 che ha aggiudicato, in via definitiva ed efficace, alla ditta OBIETTIVO

(4)

SOLIDALE Cooperativa Sociale onlus c.f. 04036440404 con sede in Gatteo (FC), Via Petrarca n. 12, in avvalimento con la ditta Associazione Cesenate Protezione Animali (A.C.P.A.) c.f. 90026960402 con sede in Cesena (FC), Via Cesuola n. 1351;

che con determinazione dirigenziale n. 202 del 17 febbraio 2020 è stata prenotata la somma di € 399.995,32, a copertura delle spese del servizio suddetto;

Considerato inoltre che con determinazione dirigenziale n. 720 del 26 giugno 2020 è stata impegnata la seguente somma:

Esercizio Capitolo Art. Somma impegno n.

2020 072050 51 € 66.967,00 2943

Considerato altresì che a seguito dell'espletamento della procedura di gara è risultata economicamente più vantaggiosa l'offerta della ditta OBIETTIVO SOLIDALE Cooperativa Sociale onlus c.f. 04036440404 con sede in Gatteo (FC), Via Petrarca n. 12, in avvalimento con la ditta Associazione Cesenate Protezione Animali (A.C.P.A.) c.f. 90026960402 con sede in Cesena (FC) - Via Cesuola n. 1351, per una somma, comprensiva di oneri per la sicurezza e IVA, pari ad € 399.759,98 suddivisibile secondo il seguente piano economico:

Esercizio Capitolo Art. Somma ditta

2020 072050 51 € 33.313,33 OBIETTIVO SOLIDALE Cooperativa Sociale onlus

2021 072050 51 € 199.879,99 OBIETTIVO SOLIDALE Cooperativa Sociale onlus

2022 072050 51 € 166.566,66 OBIETTIVO SOLIDALE Cooperativa Sociale onlus

Ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/09 convertito in L. 102/09 si attesta che in base all'attuale normativa il programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto sono compatibili con le regole di finanza pubblica;

Preso atto che l’art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 prevede, per ogni lavoro, servizio e fornitura, la costituzione di un fondo da destinare a incentivi per le funzione tecniche in misura non superiore al 2% sull’importo posto a base d’asta ed il vigente

“Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche” approvato con DGC n. 49 del 21 maggio 2019 che prevede un ammontare massimo del 1,1% sull’importo posto a base d’asta al netto dell’IVA, quindi pari ad € 3.606,52 da mettere a disposizione sul fondo degli incentivi in merito ai servizi ed alle forniture in parola;

Visti:

- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito,ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria e riportato in calce alla presente;

(5)

D E T E R M I N A

1. di dare atto che, con Determinazione Dirigenziale dell'Unione dei Comuni “Valle del Savio” n. 722 del 20 ottobre 2020, del Servizio inerente la gestione del canile intercomunale di Cesena, sito in Via Cesuola n. 1351, e di tutte le attività inerenti ai servizi di accalappiamento, recupero, custodia, mantenimento e cura dei cani abbandonati sul territorio dei Comuni di Cesena, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, Gambettola, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Borghi, Sogliano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto e ogni altro cane in entrata nella struttura per il periodo 1 novembre 2020 – 31 ottobre 2022 alla ditta OBIETTIVO SOLIDALE Cooperativa Sociale onlus c.f. 04036440404 con sede in Gatteo (FC), Via Petrarca n. 12, in avvalimento con la ditta Associazione Cesenate Protezione Animali (A.C.P.A.) c.f. 90026960402 con sede in Cesena (FC) - Via Cesuola n. 1351 per una somma, comprensiva di oneri per la sicurezza e IVA, pari ad € 399.759,98 suddivisibile secondo il seguente piano economico:

Esercizio Capitolo Art. Somma ditta

2020 072050 51 € 33.313,33 OBIETTIVO SOLIDALE Cooperativa Sociale onlus

2021 072050 51 € 199.879,99 OBIETTIVO SOLIDALE Cooperativa Sociale onlus

2022 072050 51 € 166.566,66 OBIETTIVO SOLIDALE Cooperativa Sociale onlus

2. impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, per le motivazioni esposte in narrativa, la somma complessiva di € 399.759,98 (IVA e oneri per la sicurezza compresi), così suddiviso:

Esercizio Capitolo Art. ditta

Somma (IVA e oneri per sicurezza compresi)

2020 072050 51 OBIETTIVO SOLIDALE

Cooperativa Sociale onlus € 33.313,33

2021 072050 51 OBIETTIVO SOLIDALE

Cooperativa Sociale onlus € 199.879,99

2022 072050 51 OBIETTIVO SOLIDALE

Cooperativa Sociale onlus € 166.566,66

3. Di annullare la prenotazione 108 del 2021 per la somma residuale non impegnata;

4. Di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.Lg. 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, la somma di € 3.606,52 per la costituzione del fondo stabilito dall’art. 113 del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 e dal vigente “Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche” approvato con DGC n. 49 del 21/05/2019 come segue:

(6)

Esercizio Capitolo Articolo Somma (€) Prenotazione n.

2020 072050 51 2.045,04 988

2022 072050 51 1.561,48 12

5. di dare atto che è stato acquisito il C.I.G. n. 8207173569 che sarà indicato negli atti di liquidazione;

6. di dare atto che la presente determinazione è efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n 50/2016;

7. di procedere all’affidamento del servizio sotto riserva di legge, nelle more del perfezionamento degli atti contrattuali, come stabilito all’art. 7 del Capitolato d’Oneri.

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DETERMINAZIONE N. 1290/2020

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

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