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Ampliamento Cimitero Comunale Anno Città di Gattinara. Area Tecnica Settore 2 Lavori Pubblici Corso Valsesia Gattinara (VC)

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(1)

C it tà d i G a tt in a ra

(2)

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

ENTE APPALTANTE:

COMUNE DI GATTINARA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(Art. 33 l) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - ANNO 2017 -

Lavori riconducibili alla Categoria OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato

Importo lavori a corpo

€ 100.730,03

di cui:

A. soggetti a ribasso d’asta

€ 99.277,57

B. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

€ 1.452,46

Il Segretario Generale (………)

I ProgettistI

(3)

CONTRATTO DI APPALTO

Fra il COMUNE DI GATTINARA con sede in Gattinara, Corso Valsesia n. 119

nel presente Contratto denominato “Staziona Appaltante”, rappresentata in questo atto dal Sig.

……….………..….. nella sua qualità di ……….………….…………..

e l’Impresa ……….………..……..…...

con sede in ………..………, via ………..…………..……….. n……..…

nel presente Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal Sig.

………....…..…………..……… nella sua qualità di ……….………….………..

P R E M E S S O C H E

- Il Committente intende realizzare le opere necessarie per i lavori di “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – ANNO 2017”.

- Non necessitano particolari permessi in quanto trattasi di mera sostituzione degli attuali macchinari con altri che rispettino le normative vigenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione delle opere, prestazioni e forniture necessarie per la realizzazione delle opere di cui all’allegata “Descrizione delle opere”, secondo le modalità specificate nelle pagine seguenti.

(4)

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1

OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – ANNO 2017”, così come illustrato e previsto dal relativo progetto esecutivo.

L’appalto dei lavori verrà aggiudicato con “Procedura Ristretta” ai sensi dell’art. 61, del D.Lgs. n.

50/2016, da esperirsi ai sensi dell’art. 95, comma 4a) del citato D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta più bassa, inferiore a quello posto a base di gara e determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori, in quanto il corrispettivo è stato determinato “a corpo”. Quindi, sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto, funzionale e funzionante all’uso che ne compete, secondo le condizioni stabilite da questo capitolato speciale d’appalto, con i suoi allegati contrattuali riferiti al successivo articolo 5 e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai suoi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2

FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a € 100.730,03 (Euro centomilasettecentotrenta/03) oltre IVA.

L'importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, ammonta a € 99.277,57 (Euro novantanovemiladuecentosettantasette/57) oltre IVA.

L’importo degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta, ammonta a € 1.452,46 (Euro millequattrocentocinquantadue/46).

Con riferimento agli importi per lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell’appalto, la distribuzione relativa alle categorie di lavoro da realizzare risulta dal seguente prospetto:

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N. d'ordine

DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORO ED ONERI

IMPORTO COMPLESSIVO DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

PERCENTO

1 - Categorie di lavoro da eseguire a corpo

Lavori riconducibili alla Categoria di:

OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato

65,55%

1 STRUTTURE PREFABBRICATE € 66.031,00 65,55%

Lavori riconducibili alla Categoria di:

OG 1: Edifici civili e industriali 33,01%

2 RIMOZIONI € 853,63 0,85%

3 RIVESTIMENTI IN PIETRA E MARMO € 18.429,88 18,30%

4 LATTONERIA € 7.360,10 7,31%

5 CHIAVARDE € 4.480,00 4,45%

6 FINITURA PARETI € 282,96 0,28%

7 IMPIANTI € 1.840,00 1,82%

TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO

D’ASTA € 99.277,57 98,56%

ONERI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI

(NON SOGGETTI A RIBASSO) € 1.452,46 1,44%

TOTALE IMPORTO LAVORI

€ 100.730,03 100,00%

CLASSIFICA DI IMPORTO APPARTENENZA INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE

ai sensi dell’allegato “A’’ art. 61 del DPR 05/10/2010 n. 207

Descrizione Importo Lavori

Percentuale

% CATEGORIA SCORPORABILE E/O SUBAPPALTABILE OPERE SPECIALIZZATE

OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato

Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in

cemento armato normale o precompresso. € 66.031,00 65,55%

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CATEGORIA SCORPORABILE E/O SUBAPPALTABILE OPERE GENERALI

OG 1: Edifici civili e industriali

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

€ 33.246,57 33,01%

ONERI PER LA SICUREZZA

€ 1.452,46 1,44%

TOTALE GENERALE € 100.730,03 100,00%

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo sottoposto a ribasso di cui sopra, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e non oggetto dell’offerta ai sensi del combinato disposto dell’art. 12, commi 1 e 5, primo periodo, del D.lgs.

81/2008.

Gli atti progettuali e quelli allegati al presente capitolato riferiscono giustamente delle opere scorporabili, nonché delle categorie omogenee dei lavori, del rispettivo importo e della percentuale con le quali le stesse concorrono a formare il prezzo dell’appalto.

L’indicazione di dette percentuali è richiesta solamente al fine della corresponsione delle rate d’acconto. Infatti, ricordato che i lavori di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto vengono affidati con contratto stipulato “a corpo”, dette percentuali potranno anche non corrispondere esattamente all’effettivo importo delle opere da eseguirsi, come illustrate negli atti progettuali aventi rilevanza contrattuale e, pertanto, non avranno rilevanza alcuna per ogni e qualsiasi finalità diversa dalla corresponsione delle rate d’acconto. In particolare, in caso di scioglimento anticipato del contratto, tali percentuali non costituiscono diritto per pretendere pagamenti a saldo, in quanto questi andranno definiti in relazione all’effettiva consistenza delle opere realizzate dall’Impresa.

In aggiunta ed a maggiore specificazione di quanto ai commi precedenti, tra Committente ed Appaltatore si conviene che a corrispettivo forfetario onnicomprensivo per l’esecuzione dei lavori e l’assolvimento delle obbligazioni in appalto per dare nel tempo stabilito l’opera compiuta, funzionale e funzionante all’uso che ne compete, l’Impresa riceverà, nei tempi e nei modi stabiliti, il prezzo dell’appalto, come determinato dall’offerta a ribasso dell’Appaltatore che comprenderà ogni costo, utile, onere e/o magistero dell’Impresa, con la sola esclusione dell’I.V.A.. detta somma deve intendersi fissa ed invariabile a tutti gli effetti, anche per le ipotesi di cui all’art. 1664 C.C..

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa, e, pertanto, è soggetta all’imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico di questa Amministrazione, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata da questa Amministrazione su richiesta dell’Appaltatore da effettuarsi prima dell’emissione della fattura.

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Art. 3

STIPULA ED ESECUTORIETA’ DEL CONTRATTO Il contratto verrà stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, del D.lgs. 50/2016.

La stipula del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine di 60 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta esecutività della delibera di aggiudicazione della gara, ma in nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del Procedimento di questa Stazione Appaltante e l’Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambe sottoscritto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

L’Impresa potrà legittimamente rifiutarsi alla firma del verbale di cui al comma precedente solo nel caso in cui dimostri incontrovertibilmente che l’accadimento fattuale sopravvenuto posteriormente alla presentazione della sua offerta, impedisca del tutto l’inizio dei lavori, tenuto anche conto del tempo di impianto del cantiere. Diversamente, l’Impresa non potrà sottrarsi legittimamente alla firma del verbale e, fermo restando l’obbligo in capo all’Amministrazione di rimuovere nel minor tempo possibile ogni impedimento sopravvenuto, dovrà provvedere di conseguenza concordando con questa Stazione Appaltante il programma esecutivo di cui al 10º comma dell’art. 43 Regolamento.

Qualora il superamento degli impedimenti sopravvenuti che impediscono l’immediata esecuzione dei lavori comporti un aumento del tempo utile per il compimento degli stessi superiore all’importo massimo della penale, come stabilito al successivo articolo 20, diviso per l’importo giornaliero della penale stessa, come stabilito nello stesso articolo, non si darà luogo alla firma del contratto e le parti concordano fin d’ora nello scioglimento di ogni reciproco vincolo o obbligazione, con ciò riconoscendo l’impossibilità sopravvenuta ad adempiere senza fatto o colpa di alcuna delle parti convenute, essendo state positivamente esperite tutte le procedure preliminari disposte dalla legge per evitare il verificarsi del fatto lamentato.

L’Impresa verrà invitata alla firma del contratto con almeno 10 giorni di preavviso, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo art. 10, la cui mancata costituzione provoca, fra l’altro, la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione, che si riserva di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione ulteriore.

Qualora l’Impresa non risponda ingiustificatamente all’invito di cui al comma precedente entro il primo giorno lavorativo successivo al termine di cui prima, sarà facoltà di questa Amministrazione di non addivenire alla stipulazione del contratto.

Nei casi in cui è prevista la facoltà dell’Impresa di recedere o di rinunciare al contratto, alla stessa sarà dovuta la restituzione della cauzione, il rimborso delle spese che avesse eventualmente sostenuto per la stipula e registrazione degli atti contrattuali.

Nel caso in cui il recesso legittimo da parte dell’Impresa sussegua alla consegna anticipata dei lavori per comprovati motivi di urgenza, dovrà essere corrisposto all’Impresa il sollecito pagamento di quanto dalla stessa utilmente predisposto e somministrato conformemente al progetto appaltato o su ordine di servizio di questa Stazione Appaltante e, comunque, dietro tempestiva redazione da parte della stessa di un opportuno stato di avanzamento, quale che ne sia il relativo importo, e ciò anche in deroga ad ogni patto in contrario. Ogni altra eventuale rivalsa dovrà farsi valere, se del caso, in sede civile.

Qualora i lavori d’appalto siano già stati consegnati e gli stessi rivestano carattere d’urgenza per motivazioni di pubblica incolumità o tutela dell’ambiente o della salute pubblica, nel caso in caso in cui l’Impresa rifiuti l’adempimento contrattuale senza giustificato motivo, sarà facoltà di questa Amministrazione procedere all’esecuzione dei lavori in economia ed in danno dell’Impresa. In tal caso questa Amministrazione è tenuta alla contabilizzazione dei lavori stessi sulla base dei prezzi unitari di contratto e secondo le modalità di cui al Titolo IX, Capo II del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

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Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l’Appaltatore, mentre per questa Amministrazione lo sarà solo dopo ogni competente approvazione e la successiva registrazione entro 20 giorni presso il competente ufficio del registro (artt. 13 e 14 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di verificare anche in corso d’opera la permanenza dei requisiti per l’affidamento dei lavori. Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti si procederà alla risoluzione del contratto (art. 83 D.lgs. 50/2016, e art. 1672 C.C.).

Art. 4 DEFINIZIONI

Si conviene che le seguenti dizioni, menzionate nel presente Capitolato stanno a indicare rispettivamente:

a) Ente Appaltante o Amministrazione Appaltante è il COMUNE DI GATTINARA.

b) Aggiudicatario o Appaltatore è la Società, l’Impresa o il Consorzio di Imprese con il quale verrà stipulato il contratto

c) Direttore dei Lavori è il professionista a cui l’Ente Appaltante affida tale compito.

d) Legge quadro in materia di lavori pubblici è il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

e) Regolamento è il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Solo articoli non abrogati, per il periodo transitorio”.

f) Capitolato Generale è il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici”.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 5

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Sono parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

− questo Capitolato Speciale d’appalto;

− il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D. Min. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;

− gli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo;

− l’elenco prezzi unitari progettuale;

− il piano sostitutivo di sicurezza del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.lgs. 81/2008;

− il piano operativo di sicurezza, di cui D.lgs. 81/2008, che, redatto dall’appaltatore, verrà allegato al contratto al momento della sua stipula recependo, così, le soluzioni proposte dall’appaltatore, in quanto accettate da questa stazione appaltante;

− il cronoprogramma esecutivo di cui al successivo art. 20, riportante le scadenze previste per i singoli stati di avanzamento dei lavori da liquidarsi in corrispondenza del raggiungimento di un importo di lavori quale quello specificato al successivo art. 23.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma precedente, però, ai soli fini della presentazione dell’offerta e di tutto quanto ne compete, il progetto esecutivo dei lavori in appalto ed i luoghi interessati all’appalto stesso, saranno posti nella disponibilità dei concorrenti con le modalità stabilite da questa Amministrazione nel bando di gara.

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E’ fatto divieto all’Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera di fare od autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografie e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Stazione Appaltante.

Art 6 GARANZIE

Con la firma del contratto l’Appaltatore si impegna alle seguenti garanzie a maggiore specificazione di ogni altra garanzia postagli in capo dalla legge:

art. 6.1 Garanzia di compatibilità normativa ed ambientale

Con la firma del contratto d’appalto, l’Appaltatore assume nei confronti di questa Stazione Appaltante l’obbligazione di eseguire a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite dagli atti di gara e dal progetto esecutivo oggetto del contratto, come eventualmente integrato dalle proposte dell’Appaltatore accettate da questa Amministrazione, in conformità del contratto stesso, nei tempi e nei modi dallo stesso prescritti, avendo sempre debito riguardo alla qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, provvedendo tempestivamente e diligentemente ad esperire le procedure postegli in capo.

In conseguenza di ciò l’appaltatore si impegna ad eseguire i lavori, i servizi e le forniture di cui al precedente art. 1 nel pieno rispetto delle norme che li regolamentano, in quanto cogenti.

A fronte di ciò l’Appaltatore si dichiara pienamente cosciente di non avere alcuna possibilità di invocare il concorso della Stazione Appaltante in qualsiasi conseguenza sopravvenga per il mancato rispetto di norme cogenti, in quanto a fronte di queste la Stazione Appaltante non ha neppure la potestà di disporre diversamente circa gli adempimenti che gli competono.

Per quanto attiene, invece, alle norme che regolamentano senza potere impositivo, ma solo con potere dispositivo l’oggetto dell’appalto, questa Stazione Appaltante concorrerà con le responsabilità dell’Appaltatore solo nel caso in cui, consentendo la norma più comportamenti alternativi, questa Stazione Appaltante abbia imposto all’Appaltatore, con ordine di servizio, uno solo di questi fra tutti quelli sottopostile dall’Appaltatore stesso.

In ogni caso diverso da quello immediatamente sopra ipotizzato, l’Appaltatore non potrà sottrarsi dal surrogare in ambito civile ed amministrativo questa Amministrazione in ogni contestazione le venga sollevata dalle competenti autorità circa il mancato rispetto di ogni norma regolamentante l’oggetto.

art. 6.2 Garanzia del costruttore

A far tempo dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 C.C..

art. 6.3 Garanzia di buona fede

L’Appaltatore si impegna alla formazione, interpretazione ed esecuzione del contratto in buona fede (artt. 1337, 1366 e 1375 C.C.). In conseguenza di ciò, fin dalla presentazione della sua offerta, l’Appaltatore dichiara di non essere a conoscenza di motivi che gli impediscano il pieno ed incondizionato rispetto di ogni obbligazione impostagli con gli atti di gara, con gli atti contrattuali e con tutte le norme negli stessi richiamate, particolarmente al merito delle garanzie di cui ai punti precedenti, che dovrà dimostrare di poter onorare anche con la presentazione in sede di offerta di una documentazione idonea a giustificare le proposte migliorative avanzate ed a porre in un rapporto di causa-effetto le stesse con le garanzie dovute e prestate. Per tali motivi, con la presentazione della propria offerta, l’Appaltatore espressamente si impegna a non addurre motivazioni di privativa industriale o brevetto per esimersi dall’obbligo di cui alla presente garanzia in tutta la procedura di realizzazione di questi lavori, dalla presentazione dell’offerta fino al collaudo provvisorio e particolarmente, a fronte delle competenze affidate al preposto alla

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condotta dei lavori di questa Amministrazione ed all’organo di collaudo dagli artt. 215 e 220 del D.P.R. 207/2010.

Art 7

INTEREPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Il contratto verrà stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, del D.lgs. 50/2016.

In considerazione di ciò e giusto l’art. 10, secondo comma del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, l’Appaltatore è tenuto a realizzare i lavori in appalto, quali risultano dai documenti di cui al precedente art. 5, avendo come unico corrispettivo il prezzo contrattuale e senza alcun compenso aggiuntivo, anche se per dare l’opera compiuta fosse tenuto a maggiori lavori e somministrazioni fino al 20% in più di detto prezzo contrattuale; raggiunto tale limite trova applicazione il terzo comma della stessa norma.

Le disposizioni del Capitolato Generale prevalgono sulle eventuali clausole difformi di contratto e del Capitolato Speciale d’appalto, a meno che ciò non sia stato accettato dall’Appaltatore con le modalità di cui all’art. 1341 C.C..

Durante l’esecuzione dei lavori e nel corso di procedure di risoluzione del contenzioso, la corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1362, 1363, 1366, 1368, primo comma, e 1369 del C.C., con esclusione tassativa di quanto disposto dall’art. 1370 del C.C., in quanto, nello specifico, il contratto è predisposto da questa Amministrazione in forza di legge, giusto quanto disposto dal R.D. n.

827/1924.

In caso di discordanza tra i contenuti del Capitolato Speciale d’appalto e quelli degli elaborati grafici progettuali, l’Impresa si conformerà con lodevole sollecitudine alla decisione che il Direttore dei Lavori di questa Amministrazione assumerà per la migliore riuscita dell’opera.

Art 8

OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

L’appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto e nei documenti che ne formano parte integrante e sostanziale, in particolare dalle prescrizioni e dai pareri della competente Azienda Sanitaria Locale di competenza.

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato e dal contratto, l’appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore:

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Solo articoli non abrogati, per il periodo transitorio”;

- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, d’ora in avanti chiamato Capitolato Generale d’Appalto;

- L. 13/07/1966, n. 615;

- D.P.R. 15/04/1966, n. 322;

- L. 5 novembre 1971, n. 1086;

- D.P.R. 10/09/1982, n. 915 e s.m.i.;

- Direttiva 89/106 CEE riguardante i materiali da costruzione;

- D.P.R. 21/04/1993, n. 246 “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106 CEE relativa ai prodotti da costruzione”;

- D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 "norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche" e s.m.i.;

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- D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpe, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";

L’elenco di cui sopra non è limitativo, essendo l'Impresa tenuta a rispettare, ai sensi del precedente art. 6.1, ogni norma o regolamento vigenti all'atto dell’esecuzione dei lavori e che possa avere potere vincolante in ordine agli stessi sotto qualsiasi aspetto ed in particolare:

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione Piemonte, e nel Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dei presente appalto;

- le normativa cogente l’oggetto dell’appalto emanata dal Min. LL.PP., Min.

dell’Ambiente, dal Corpo Nazionale dei VV.F. del Ministero dell’Interno, dal Comitato Elettrotecnico Italiano, dall’Istituto Italiano per l’Unificazione, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, e da ogni altro ente competente, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificativi e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

- il codice civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655~1677 (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato "C.C." ).

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.lgs. 15/08/1991, n. 277 ed alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).

Gli oneri conseguenti all’applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti alla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari di elenco.

Art 9

QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA APPALTATRICE

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato non è richiesta specifica qualificazione dell’Impresa in quanto l’importo è inferiore ad € 150.000,00.

Art. 10

GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016, preventivamente alla stipula del contratto l’Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto percentuale eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di questa Amministrazione

La garanzia di cui al presente articolo verrà progressivamente svincolate con le modalità di cui al terzo comma dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016.

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Approvato il certificato di collaudo, la garanzia fidejussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fidejussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 11

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

L’importo della garanzia prescritta dal precedente art. 10, ai sensi dell’art.93, comma sette, del D.lgs. 50/2016, è ridotta del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.

Art. 12 SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del concorrente, nel rispetto dell’art. 105 di cui al D.lgs. 50/2016.

Art. 13

RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per l’Esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato può comportare le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

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Art. 14

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Ai sensi del comma 13, dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi;

l’aggiudicatario è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, contestualmente l’emissione degli stati avanzamento lavori e stato finale, la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Art. 15

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L’Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L’Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L’Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la Stazione Appaltante comunicherà all’Impresa appaltatrice e all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.lgs. 50/2016, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione del collaudo finale provvisorio.

Il pagamento all’Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a

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integralmente adempiuti e costituisce onere dell’Impresa produrre la documentazione relativa all’avvenuto accantonamento da parte dell’Ispettorato del lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

Art. 16

ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA

Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma pari ad € 750.730,03 e deve:

PARTITA 1 (Opere di contratto) - € 100.730,03 ribassato in fase di gara:

- prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’Impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.

PARTITA 2 (Opere preesistenti) - € 100.000,00:

- prevedere la copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

PARTITA 3 (Opere da demolizioni e sgombero) - € 50.000,00:

- prevedere la copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

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La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00 e deve:

- prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’Impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante;

- prevedere la copertura dei danni biologici;

- prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a questa Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori la polizza assicurativa di cui al presente articolo i cui massimali di garanzia vengono fin d’ora individuati in € 250.730,03 per i danni ed in € 500.000,00 per la responsabilità civile per danni a terzi.

Le garanzie prestate dall’Appaltatore, di cui al presente articolo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 48, del D.lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 17

CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, avverrà successivamente alla stipula del contratto, previa convocazione dell’esecutore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 del D.lgs.

50/2016. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

E’ comunque consentito procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del citato Decreto:

Tale termine potrà essere prorogato unicamente per consentire all’Appaltatore di acquisire le autorizzazioni ed approvazioni necessarie all’incominciamento dei lavori stessi. Il maggior tempo impiegato per ottenere le autorizzazioni ed approvazioni prescritte per l’incominciamento dei lavori costituirà titolo per l’Appaltatore per richiedere una proroga al tempo utile per il compimento dei lavori solamente nel caso in cui il ritardo stesso non dipenda da suo fatto o colpa, diversamente verrà ricompresso a scomputo del tempo contrattualmente affidato pel compimento dei lavori.

L’effettivo inizio dei lavori, accertato da apposito verbale redatto in contraddittorio, avverrà non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna dei lavori.

Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15;

i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave

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L'Appaltatore deve trasmettere a questa Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Successivamente alla consegna e fino a quando non venga autorizzato l’effettivo inizio dei lavori, sono consentite a tutto rischio dell’Appaltatore le attività connesse con l’impianto di cantiere e con l’approvvigionamento e stoccaggio dei materiali necessari ai lavori.

Art. 18

TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI

Il tempo utile per il compimento delle obbligazioni che l’Appaltatore si è assunto con la firma del contratto è stabilito in 90 giorni (diconsi novanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La consegna dei lavori potrà avvenire solo successivamente la stipula del contratto e subito dopo l’aggiudicazione qualora vi siano ragioni di urgenza certificate dal Responsabile del Procedimento.

Qualora il Responsabile del Procedimento disponga che la consegna avvenga in più volte con successivi verbali di consegna parziale, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori decorrerà dalla data dell’ultimo verbale di consegna, ma il tempo pel compimento di ciascun lavoro previsto dal cronoprogramma contrattuale comincerà a decorrere dalla data del rispettivo verbale di consegna.

Il tempo per la ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo conto delle festività settimanali ed infrasettimanali, delle ferie estive e del normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori.

Il tempo utile come prima fissato potrà essere aumentato in funzione delle proroghe concesse dal Committente su richiesta dell'Impresa, nonché dalle sospensioni dei lavori legittimamente disposte dal Direttore dei Lavori (artt. 24, 25 e 26 D.M. LL.PP. 145/2000).

Ai sensi dell’art 22 del Capitolato Generale d’Appalto, D.M. LL.PP. n° 45/2000, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assuntesi dall’Appaltatore con la firma del contratto per suo fatto o colpa, verrà applicata una penale nella misura dello 1‰ (1euro ogni mille euro) dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori.

L’Impresa dovrà inoltre rimborsare all’Amministrazione le maggiori spese di assistenza sostenuta per il ritardo nella ultimazione dei lavori sia delle singole parti sia dell’opera intera.

In ogni caso, l’importo complessivo della penale applicabile non può superare il 10% del prezzo dell’appalto.

Qualora, ai sensi del terzo comma del presente articolo, il Responsabile del Procedimento abbia disposto che la consegna avvenga in più volte con successivi verbali di consegna parziale, conseguentemente, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori decorre dalla data dell’ultimo verbale di consegna, ma il tempo pel compimento di ciascun lavoro previsto dal cronoprogramma contrattuale comincerà a decorrere dalla data del rispettivo verbale di consegna, il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito e determinato sull’importo delle lavorazioni e/o forniture e somministrazioni in ritardo. In questo caso, la penale verrà applicata sul primo pagamento successivo dal Responsabile del Procedimento, su proposta del Direttore dei Lavori, sentito l’organo di collaudo in corso d’opera.

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Art. 19

SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106 del D.lgs.

50/2016.

Si applicano l’art. 158 del Regolamento Generale e gli artt. 24, 25 e 26 del Capitolato Generale d’Appalto.

L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione dei Lavori purché le domande pervengano tempestivamente e, comunque, prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento.

Art. 20

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

Entro 5 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori cui si riferisce il presente Capitolato Speciale d’appalto, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa e che recepisce anche le modifiche ed integrazioni operate dalle proposte dell’Appaltatore al cronoprogramma contenuto al progetto esecutivo appaltato; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità, o indicazioni erronee, palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

-

per l'intervento, o il mancato intervento, di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante

;

- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;

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- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del D.lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’art. 18, si terrà conto del rispetto delle soglie previste dal programma esecutivo dei lavori, considerate inderogabili in quanto approvate da questa Amministrazione e contrattualmente rilavanti, essendo che il programma esecutivo dei lavori costituisce allegato contrattuale.

Art. 21

INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

- l’esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione e delle strutture, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d’appalto;

- le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 22

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore al tempo, espresso in giorni naturali e consecutivi, risultante dalla divisione dell’importo massimo della penale applicabile per l’importo giornaliero della penale stessa comporterà l’avvio del procedimento per la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 18 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 4 dell’art. 108 della norma citata.

Art. 23

PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto alla concessione di anticipazioni sul prezzo dell'appalto, secondo le norme vigenti, a fronte della prestazione di sufficienti garanzie bancarie o equivalenti.

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I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, in quanto contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al successivo comma 4, la cifra di € 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00); nel calcolo della predetta somma si procederà secondo le percentuali di cui alla tabella seguente:

N.

d'ordine

DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORO ED ONERI PERCENTO 1 - Categorie di lavoro da eseguire a corpo

OPERESPECIALIZZATE

CATEGORIA OS 13: (Strutture prefabbricate in cemento armato)

1 STRUTTURE PREFABBRICATE 65,55%

OPEREGENERALI

CATEGORIA OG 1: (Edifici civili e industriali)

2 RIMOZIONI 0,85%

3 RIVESTIMENTI IN PIETRA E MARMO 18,30%

4 LATTONERIA 7,31%

5 CHIAVARDE 4,45%

6 FINITURA PARETI 0,28%

7 IMPIANTI 1,82%

ONERI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI (NON SOGGETTI A RIBASSO) 1,44%

TOTALE LAVORI 100,00%

e si accrediteranno anche le frazioni in percentuale; nel caso di lavori di modesta entità l’accredito sarà eseguito in rate proporzionali all’avanzamento dei lavori, a descrizione del Direttore dei Lavori.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

− Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 3, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il

………», con l’indicazione della data.

− La Stazione Appaltante provvede all’effettivo pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante l’emissione dell’apposito mandato e l’erogazione del credito dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

− Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 3.

− Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto.

Il pagamento degli oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente all’ammontare dell’importo dei singoli certificati di pagamento relativo ai lavori rispetto all’importo contrattuale sempre riferito ai soli lavori.

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Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori

Art. 24

PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.

Il conto finale è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso da questi al Responsabile del Procedimento entro il termine di cui sopra.

Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi; se l' Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 23, comma 4, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 102, del D.lgs.

50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del C.C..

La garanzia fidejussoria di cui al comma precedente, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Soggetto Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 25

RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito dal precedente articolo 24 per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute fino alla data di emissione di detto certificato.

Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni il termine di cui al comma precedente, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori senza, però, che si dia luogo ad anatocismo.

Qualora l’effettivo pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito dal precedente articolo 24 per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti all’Appaltatore gli interessi moratori, senza, però, che si dia luogo ad anatocismo.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dal precedente art.

24 per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti gli interessi legali sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti all’Appaltatore gli interessi moratori, senza, però, che si dia

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luogo ad anatocismo.

Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. La misura di tale saggio è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del C.C..

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. La corresponsione degli interessi all’Appaltatore ha natura di ricostituzione patrimoniale, per cui lo stesso non può rinunciarvi, in quanto la sua rinuncia costituirebbe rinegoziazione contrattuale, rendendo, così, nullo il contratto d’appalto.

E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quinto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, adire alla Magistratura ordinaria per la risoluzione del contratto, trascorsi inutilmente 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora. Al riguardo le parti convenute nel contratto espressamente rinunciano ad avvalersi della possibilità di promuovere giudizio arbitrale per la risoluzione della vertenza, prevista dall'art. 209, del D.lgs. 50/2016.

Art. 26 REVISIONE PREZZI

Al contratto d’appalto cui si riferisce il presente Capitolato Speciale d’Appalto non si applica la revisione dei prezzi ed il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile. Nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto citato in precedenza, si fa luogo alla compensazione del prezzo contrattuale, in aumento o in diminuzione, per la sola percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle somme accantonate per gli imprevisti e del ribasso d’asta. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto sopra richiamato nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori.

Art. 27

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

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