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CORSO AGENTI VIGILATORI. AICIG FEDERDOC JESI 14 maggio 2019

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(1)

AICIG – FEDERDOC JESI – 14 maggio 2019

CORSO AGENTI VIGILATORI

(2)

Legge 21 dicembre 1999 n. 526

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999

Art . 14

• Il 1° comma stabilisce che:

- «il MIPAAF è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa».

- «L'attività di controllo di cui all'art. 10 del … Reg. CEE n. 2081/92 … è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del MIPAAF…».

• I commi da 2 a 14 dettano la disciplina relativa agli ORGANISMI PRIVATI AUTORIZZATI

Vengono indicati i requisiti che devono possedere (comma 2), le modalità e procedure per

ottenere l'autorizzazione e viene stabilito che «la vigilanza sugli organismi di controllo privati

autorizzati è esercitata dal MIPAAF e dalle regioni o province autonome per le strutture

ricadenti nel territorio di propria competenza» (comma 12).

(3)

Art. 14

• Il comma 15 stabilisce i compiti e le funzioni dei CONSORZI DI TUTELA.

- «I consorzi di tutela delle DOP … hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni.

- Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 10 del citato Reg. CEE n. 2081/92 e all'art. 14 del citato Reg. CEE n. 2082/92.

- I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente

comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi

vigenti ….

(4)

Art. 14

- Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) ….;

c) ….;

d) collaborano, secondo le direttive impartite dal MIPAF, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP … da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge;

tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio.

Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni,

può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente

di pubblica sicurezza…».

(5)

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 12 ottobre 2000

Collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP

«attività … da svolgersi prevalentemente alla

commercializzazione» (art.1, secondo comma)

(6)

D.M. 12 ottobre 2000

Dette attività consistono:

a) nella verifica che le produzioni tutelate, per le quali sia completata l'attività di certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato, rispondano ai requisiti qualitativi previsti dai disciplinari;

b) nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti e/o commercializzati sul

territorio dell'Unione europea, che con false indicazioni sull'origine, la

specie la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano

ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni

DOP …».

(7)

D.M. 12 ottobre 2000

Gli agenti vigilatori dei consorzi:

- per svolgere dette attività devono essere muniti della qualifica di agenti di pubblica sicurezza (art. 3);

- non possono effettuare attività di verifica sugli

organismi di controllo, né possono svolgere attività di

autocontrollo sulle produzioni (art. 1, terzo comma).

(8)

D.M. 12 ottobre 2000

Il coordinamento delle attività è affidato all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale Repressione Frodi territorialmente competente per ogni DOP.

Detto ufficio elabora col Consorzio annualmente un programma dei controlli da effettuarsi, contenete indicazioni circa il numero dei campioni da prelevare, i controlli da espletare sulle produzioni similari, i laboratori dove effettuare le analisi dei campioni.

Il programma viene poi trasmesso all'Ispettorato centrale

Repressione Frodi e alla Direzione Generale delle Politiche

Agricole ed Agroindustriali Nazionali.

(9)

D.M. 12 ottobre 2000

Il Consorzio deve trasmettere periodicamente un rendiconto dell'attività svolta all'ufficio di riferimento, nonché informarlo tempestivamente circa operazioni non pianificate e «sulle segnalazioni ricevute in ordine ad eventuali attività svolte in violazione dell'art. 14, comma 15, lettera d) della legge n.

526/1999, relativamente alle fasi di produzione e trasformazione».

Il costo delle analisi dei campioni prelevati dai consorzi di tutela

nell'ambito della loro collaborazione all'attività di vigilanza grava sui

bilanci dei consorzi medesimi (art. 4).

(10)

Le Irregolarità AMMINISTRATIVE

Decreto Legislativo 19.11.2004, n. 297 (c.d. Decreto Sanzioni)

ART. 8 – COMPETENZA DEGLI AGENTI VIGILATORI

Il 1° comma dell’art. 8 del Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297 dispone che:

«Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli

agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza,

legati ad uno o più Consorzi di tutela … da un rapporto di lavoro,

sono addetti all'accertamento delle violazioni di cui agli artt. 1,

2 e 5».

(11)

ART. 1 – USO COMMERCIALE diretto o indiretto, della denominazione, del segno distintivo o del marchio

RIFERIMENTO FATTISPECIE PSECUNIARIAANZIONE SAANZIONILTRE

Art. 1

USO COMMERCIALE

DIRETTO O INDIRETTO,

della denominazione, del segno distintivo

o del marchio

1° comma

salva l’applicazion e delle norme

penali vigenti

a) per prodotti comparabili non aventi diritto alla denominazione per:

1) mancato assoggettamento all’organismo di controllo: 3.000-20.000 € 1) mancato ottenimento certificazione: 2.500-16.000 € 1) violazione disciplinare di produzione: 2.000-13.000 €

sanzione accessoria dell’inibizione all’uso della denominazione protetta per

le quantità accertate + eventuale pubblicazione del

provvedimento a spese del soggetto sanzionato.

mancato rispetto inibizione:

50.000 €.

[accertamento: Ispettorato Centrale Repressione Frodi,

Comando Carabinieri Politiche Agricole e Corpo Forestale dello Stato – Art. 1

Decreto 1.12.2005

in caso di reiterazione, sanzioni aumentate di 3 volte b) per prodotti non comparabili: 500 -3.500 €

(sfruttamento indebito della reputazione della DOP)

c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nella

etichettatura, nella presentazione o nella pubblicit il riferimento alla DOP:

2.500-16.000 €

La violazione in questione non sussiste:

1) quando gli utilizzatori sono autorizzati dal Consorzio di tutela riconosciuto e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio;

2) quando il riferimento alla denominazione è riportato solo tra gli ingredienti

2° comma

detenzione per la commercializzazione o l’immissione al consumo di prodotti privi dell’indicazione della DOP, già certificati conformi ad essa

100 € per ogni chilo o frazione di prodotto rinvenuto

Art. 7, 1° comma

Art. 7, 2° comma 3° comma

(12)

ART. 2 – DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE, della denominazione, del segno distintivo o del marchio

RIFERIMENTO FATTISPECIE SANZIONE

PECUNIARIA

Art. 2

DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE

DELLA DENOMINAZIONE

DEL SEGNO DISTINTIVO O DEL MARCHIO

1° comma

modifica, per la commercializzazione o l’immissione al consumo, della DOP, del segno distintivo o del marchio registrati

per un prodotto conforme: 3.000-15.000 € salva l’applicazione delle norme penali vigenti

2° comma

usurpazione, imitazione, evocazione di una DOP, segno distintivo o marchio nella designazione e presentazione del prodotto, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali

<genere>, <tipo>, <metodo>, <alla maniera>,<imitazione> o simili: 2.000-13.000 € salva l’applicazione delle norme penali vigenti

3° comma

utilizzo di:

- indicazioni false o ingannevoli sulla provenienza, origine, natura o qualità essenziali del prodotto;

- indicazioni non conformi a quanto indicato nel disciplinare e nelle relative disposizioni attuative;

- recipienti che possono indurre in errore sull’origine

sulle confezioni o sull’imballaggio, nella pubblicità, nell’informazione

ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti: 3.000-20.000 € salva l’applicazione delle norme penali vigenti

4° comma

qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore

sulla vera origine dei prodotti: 3.000-20.000 € salva l’applicazione delle norme penali vigenti

5° comma

marchio di impresa che riproduce od evoca una DOP (salvo il caso dell’art. 14 Reg. 2081/92) o contraffazione del segno distintivo, del marchio o altro sigillo o simbolo che ha costituito oggetto di registrazione ai sensi del reg. 2081/92 o detenzione o uso di tale

segno distintivo, marchio o altro sigillo o simbolo contraffatti: 5.000-50.000 € salva l’applicazione delle norme penali vigenti

6° comma

uso in pubblicità o informazione ai consumatori di espressioni dirette a garantire o affermare lo svolgimento di attività di controllo o

vigilanza su una DOP da parte di soggetto non autorizzato dal MIPAAF: 50.000 € salva l’applicazione delle norme penali vigenti

ALTRE SANZIONI

sanzione accessoria dell’inibizione del comportamento sanzionato +

eventuale pubblicazione del provvedimento a spese del

soggetto sanzionato

mancato rispetto inibizione:

50.000 €

[accertamento: Ispettorato Centrale Repressione Frodi, Comando Carabinieri Politiche Agricole e Corpo Forestale dello Stato – Art. 1

Decreto 1.12.2005]

in caso di reiterazione, sanzioni aumentate di 3 volte

Art. 7, 1° comma

Art. 7, 2° comma 7° comma

(13)

ART. 5 – TUTELA DEI CONSORZI INCARICATI

RIFERIMENTO FATTISPECIE SANZIONE

PECUNIARIA

ALTRE

SANZIONI

Art. 5 TUTELA DEI

CONSORZI INCARICATI

1° comma

uso della DOP nella ragione o denominazione sociale di organizzazione diversa dal Consorzio dalla data di pubblicazione del decreto:

26.000 €

+ inibizione uso della ragione o denominazione

sociale (sanzione accessoria)

2° comma

soggetti privati non immessi nel sistema di controllo che svolgano attività rientranti fra quelle attribuite dalla legge ai Consorzi di tutela senza il preventivo consenso del Consorzio:

10.500 €

in caso di reiterazione, sanzioni aumentate

di 3 volte

Art. 7, 2° comma

(14)

Caratteristiche dell’attività degli agenti vigilatori

Il 2° comma dell’art. 8 del Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297 prevede che l’attività degli Agenti vigilatori «è equiparata a quella prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 13 della Legge 24.11.81, n. 689. (modif. sist. penale)»

- Art. 13 L. 24.11.81 n. 689 - Capo I - Sez. II (Atti di accertamento):

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose o luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono

formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il

codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

(15)

Legge 11 agosto 2014, n0 116

L’istituto della DIFFIDA

Con la Legge 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, è stato introdottol’istituto della DIFFIDA:

Presupposto:

- violazioni per le quali è prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria;

- che siano accertate per la prima volta e

- che siano sanabili, ovvero, errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.

Caratteristiche:

l'incaricato, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo.

Esito:

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato, l'incaricato procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In tale ipotesi è esclusa l'applicazione del pagamento in misura ridotta.

(16)

Decreto MIPAAF 1.12.2005 – disposizioni procedurali in applicazione del D. Lgs. 19.11.2004, n. 297

• nell’accertamento delle violazioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, gli agenti vigilatori procedono anche su segnalazione della Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari del Mipaaf (cfr. art. 1, comma 2);

• nel verbale di contestazione deve essere riportata anche l’indicazione delle modalità per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (cfr. art. 2);

devono fare pervenire il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'Ispettorato centrale repressione frodi, che è competente per l'emanazione dell’ordinanza- ingiunzione (cfr. art. 3).

L’ordinanza-ingiunzione emanata dall’ICQRF deve contenere:

- contestazione della violazione;

- indicazione della possibilità del pagamento in misura ridotta;

- indicazione del termine entro il quale può essere proposta opposizione;

- avvertenza che il ricorso deve essere proposto innanzi alla Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale istituita presso il Tribunale territorialmente competente.

(17)

Le Irregolarità di natura PENALE

Legge 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo Sviluppo e l’internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

Questa legge contiene la riforma della disciplina penale dei diritti di proprietà industriale.

In particolare, l’articolo 15 ha apportato alcune modifiche al Codice Penale:

- ha sostituito l’art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;

- ha sostituito l’art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;

- ha inserito l’art. 474-bis c.p. – Confisca;

- ha inserito l’art. 474-ter c.p. – Circostanza aggravante;

- ha inserito l’art. 474-quater c.p. – Circostanza attenuante;

- ha inserito l’art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;

- ha inserito l’art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

- ha inserito l’art. l’art. 517-quinquies c.p. – Circostanza attenuante.

(18)

Art. 517 – quater codice Penale

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli:

474-bis, confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando ciò non è possibile, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

474-ter, secondo comma: reclusione fino a tre anni e della multa fino a € 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

517-bis, secondo comma: se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 3 mesi, ovvero la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell’attività commerciale nello stabilimento o nell’esercizio stesso.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

(19)

LE CONSEGUENZE DI QUANTO ACCERTATO

➢ Accertamento di illeciti AMMINISTRATIVI per le violazioni previste dagli artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 297/2004, anche nel caso siano state rilevate sul web nel corso dell’attività di monitoraggio online:

- gli agenti vigilatori che abbiano la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, provvedono direttamente alla contestazione della violazione ai sensi dell’art. 14 della legge 24 novembre n. 689 e, sussistendone i presupposti, ad applicare l’istituto della diffida.

inoltre, come disposto dall’articolo 17 della legge 689/81, presentano rapporto all’Autorità amministrativa competente, con la prova delle avvenute contestazioni e notificazioni.

- se gli agenti vigilatori non hanno la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, segnalano le irregolarità accertate all’Ufficio territorialmente competente, ovverosia quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

➢ Accertamento di illeciti di natura PENALE nel corso dell’attività di vigilanza di mercato:

gli agenti vigilatori provvedono a redigere e ad inoltrare apposita notizia di reato

all’Autorità giudiziaria competente, trasmettendone copia al Direttore dell’Ufficio

territoriale competente, previa autorizzazione della medesima Autorità.

(20)

Ulteriori specifiche contenute nel Programma dei controlli sul formaggio Grana Padano DOP per l’anno 2019

➢ Oggetto degli accertamenti sarà il prodotto già certificato dalla struttura di controllo autorizzata dal Mipaaf.

➢ Le ditte oggetto di verifica e la loro distribuzione geografica nell’ambito del territorio nazionale, saranno individuate in rapporto alla maggiore e/o minore presenza del prodotto D.O.P. sul territorio stesso, tenendo conto di eventuali precedenti ed in particolare di quelle per le quali l’Organismo di Certificazione abbia rilevato non conformità classificate “gravi” nel Piano dei Controlli.

➢ Le verifiche saranno svolte nella fase di commercializzazione su tutto il territorio nazionale secondo criteri di imparzialità ed obiettività.

➢ Qualora il Consorzio accerti irregolarità concernenti il prodotto commercializzato o sorgano indizi di comportamenti illeciti, l’ispezione potrà essere estesa a ciascun operatore della filiera, compresa la fase di produzione, d’intesa con l’Ufficio territoriale competente.

➢ Nel corso dell’attività saranno controllati anche i prodotti comparabili e non comparabili con il prodotto DOP o IGP, eventualmente contrassegnati con nomi, segni e marchi mendaci, idonei ad evocare, imitare o usurpare la denominazione registrata GRANA PADANO DOP.

(21)

Ulteriori specifiche contenute nel Programma dei controlli sul formaggio Grana Padano DOP per l’anno 2019

➢ Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consorzio provvederà, a trasmettere all’Ufficio territoriale competente ed alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari dell’ICQRF il resoconto dell’attività di vigilanza svolta nell’anno precedente, comprensivo dell’elenco analitico delle ditte controllate, il numero dei campioni prelevati, le irregolarità amministrative accertate, le notizie di reato trasmesse all’Autorità giudiziaria e ogni altra notizia ritenuta utile, unitamente a una breve relazione.

➢ In caso di messaggi pubblicitari irregolari su siti esteri o su marketplace quali eBay/Alibaba/Amazon, il Consorzio inoltrerà la segnalazione (comprensiva di screenshot e motivazioni della non rispondenza al disciplinare) all’Ufficio territoriale competente, che attiverà le necessarie procedure.

Per poter procedere contro un uso illecito del nome protetto sul web, occorre necessariamente che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- l’azienda venditrice (o l’inserzionista, nel caso di marketplace quali eBay/Alibaba/Amazon) ha sede in un Paese dove vige la tutela giuridica delle DOP o IGP;

- il prodotto è venduto in un Paese dove ci sia tutela giuridica delle DOP o IGP.

(22)

Grazie!

Alessandro Chiarini a.chiarini@granapadano.com

info@granapadano.it www.granapadano.it

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