• Non ci sono risultati.

Proposta della I Commissione permanente AFFARI I STI TUZI ONALI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Proposta della I Commissione permanente AFFARI I STI TUZI ONALI"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

1

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI I STI TUZI ONALI, CUL TURA, ISTRUZI ONE, PROGRAMMAZ IONE E BIL ANCI O (Seduta del 10 maggio 2021)

Relatore di maggioranza:

C

ARLO

C

ICCIOLI

Relatore di minoranza:

A

NDREA

B

IANCANI __________

sulla proposta di legge n. 21

a iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Marinelli, Marcozzi, Rossi, Latini

presentata in data 17 febbraio 2021

______

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2008, N. 15 “DISCIPLINA DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO (CREL)”

________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

2 Testo proposto

Art. 1

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 15/2008) 1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regio- nale 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consi- glio regionale dell’economia e del lavoro (CREL)) la parola: “ventisette” è sostituita dalla parola:

“trentanove”.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 sono inserite le seguenti:

“a bis) tre rappresentanti delle organizzazioni sin- dacali della dirigenza medica e delle profes- sioni sanitarie;

a ter) due rappresentanti delle organizzazioni sin- dacali della scuola;”.

3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 la parola: “due” è sostituita dalla parola: “tre”.

4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 è inserita la seguente:

“d bis) un rappresentante dei soggetti che gesti- scono servizi pubblici locali;”.

5. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 la parola: “tre” è sostituita dalla parola: “quattro”.

6. Alla lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 le parole: “un rappresentante”

sono sostituite dalle parole: “tre rappresentanti”.

7. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 le parole: “dell’Unione delle Camere di commercio delle Marche” sono sostituite dalle pa- role: “della Camera di commercio delle Marche”.

8. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 è aggiunta la seguente:

“l bis) due rappresentanti delle Università marchi- giane.”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 15/2008) 1. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 15/2008 dopo le parole: “che rivestono nelle stesse, cariche direttive.” sono inserite le parole: “I rappresentanti, di cui alle lettere a bis) e a ter) del comma 1 dell’ar- ticolo 2, sono designati congiuntamente da orga- nizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale diverse da quelle che provvedono alle

Testo modificato dalla Commissione

Art. 1

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 15/2008) 1. Identico

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 sono inserite le seguenti:

“a bis) identica

a ter) due rappresentanti un rappresentante delle organizzazioni sindacali del corpo docente della scuola;”.

2 bis. Alla lettera b) del comma 1 dell’arti- colo 2 della l.r. 15/2008 la parola: “tre” è sosti- tuita dalla parola: “quattro”.

3. Identico

4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 è inserita la seguente:

“d bis) un rappresentante dei soggetti che gesti- scono servizi pubblici locali delle associazioni rappresentative dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici locali;”.

5. Identico

6. Identico

7. Identico

8. Identico

Art. 2

(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 15/2008) 1. Identico

(3)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

3 designazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma e sono scelti tra soggetti che rivestono nelle stesse, cariche elettive.”, le parole: “Il rappre- sentante di cui alla lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 2 è designato” sono sostituite dalle pa- role: “I rappresentanti di cui alla lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 2 sono designati” e le parole:

“dall’Unione delle camere di commercio delle Mar- che” sono sostituite dalle parole: “dalla Camera di commercio delle Marche”.

2. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 15/2008, dopo le parole: “etica e solidale delle Marche.” è aggiunto il seguente periodo: “I rappresentanti delle Università marchigiane sono designati con- giuntamente dalla Conferenza dei Rettori delle medesime Università.”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della l.r.

15/2008 è inserito il seguente:

“4 bis. Qualora le designazioni pervenute risul- tino superiori al numero dei rappresentanti previsti per ciascuna categoria dall’articolo 2, il Presidente dell’Assemblea legislativa invita le categorie inte- ressate ad effettuare le designazioni congiunte ai sensi del comma 4, fissando il termine entro il quale provvedere. Decorso tale termine il Presi- dente, sentito l’Ufficio di presidenza, procede alla individuazione dei rispettivi rappresentanti.”.

4. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 15/2008 le parole: “i due terzi” sono sostituite dalle parole:

“il 60 per cento”.

5. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 15/2008 è sostituito dal seguente:

“6. I componenti del CREL restano in carica fino alla data del decreto di nomina dei nuovi compo- nenti.”.

6. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della l.r.

15/2008 è aggiunto il seguente:

“6 bis. La partecipazione ai lavori del CREL è gratuita e non comporta la corresponsione di in- dennità o gettoni di presenza.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 15/2008, dopo le parole: “etica e solidale delle Marche.” è aggiunto il seguente periodo: “I rappresentanti delle Università marchigiane sono designati con- giuntamente dalla Conferenza dei Rettori delle medesime Università.”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della l.r.

15/2008 è inserito il seguente:

“4 bis. Qualora le designazioni pervenute risul- tino superiori al numero dei rappresentanti previsti per ciascuna categoria dall’articolo 2, il Presidente dell’Assemblea legislativa invita le categorie inte- ressate ad effettuare le designazioni congiunte ai sensi del comma 4, fissando il un termine, non su- periore a trenta giorni dall’invito, entro il quale provvedere. Decorso tale termine il Presidente, sentito l’Ufficio di presidenza, procede alla indivi- duazione dei rispettivi rappresentanti.”.

4. Identico 5. Identico

6. Identico

Art. 2 bis

(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 15/2008) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r.

15/2008 è inserito il seguente:

“2 bis. Il CREL delibera con la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di quoziente decimale si effettua l’arrotonda- mento all’unità superiore.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r.

15/2008 è inserito il seguente:

“3 bis. Il CREL può riunirsi in modalità tele- matica.”.

(4)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

4 Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale completa la rappresentanza del CREL così come integrata ai sensi dell’articolo 1 di questa legge entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla le- gislazione vigente.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Re- gione.

Art. 3

(Disposizioni transitorie) Identico

Art. 4

(Invarianza finanziaria) Identico

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza) Identico

Riferimenti

Documenti correlati

Si ritiene che la tipologia di convenzioni stipulabili ai sensi dell’in- tervento proposto si pone come superamento della possibilità di stipulare apposite convenzioni, tra il

34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Re- gione), i consiglieri e i gruppi assembleari regio- nali, nonché gli ordini professionali, gli enti e le

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri. presentata in data 1

(Elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloriche di saltarello) 1.. La Regione promuove interventi finalizzati:. a) allo svolgimento di corsi

“c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di pro- prietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione,

Art. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, promuove e sostiene interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza e informa- zione relativi alle

“1 bis. 76 re- cante “Misure urgenti per la semplificazione e l’in- novazione digitali”), i Comuni, al fine di favorire il massimo utilizzo e la riqualificazione del patrimo-

Al secondo periodo del medesimo comma 9 le parole “del dirigente del servizio sanità o del di- rigente del servizio politiche sociali” sono sostitui- te dalle seguenti: “del