• Non ci sono risultati.

Proposta della I Commissione permanente AFFARI I STI TUZI ONALI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Proposta della I Commissione permanente AFFARI I STI TUZI ONALI"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

1

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI I STI TUZI ONALI

,

CUL TURA

,

ISTRUZI ONE

,

PROGRAMMAZ IONE E BIL ANCI O (Seduta del 5 luglio 2021)

Relatrice di maggioranza:

J

ESSICA

M

ARCOZZI

Relatrice di minoranza:

M

ARTA

R

UGGERI

__________

sulla proposta di legge n. 59

a iniziativa dei Consiglieri Latini, Marinelli, Mangialardi, Ciccioli, Rossi, Ruggeri, Santarelli, Marcozzi

presentata in data 17 giugno 2021

______

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER IL DIRITTO AL DIVERTIMENTO IN SICUREZZA

________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

2

Testo proposto

Art. 1 (Istituzione)

1. E’ istituita la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza, in memoria delle vit- time della tragedia avvenuta a Corinaldo nel 2018.

2. La Giornata regionale del divertimento in si- curezza è celebrata l’8 dicembre di ogni anno.

Art. 2 (Iniziative)

1. La Regione, in occasione della Giornata re- gionale del divertimento in sicurezza:

a) promuove e organizza iniziative dirette ad infor- mare e sensibilizzare la comunità regionale, e in particolare i giovani, sul tema del diverti- mento in sicurezza, nonché a commemorare le vittime della tragedia di Corinaldo del 2018;

b) sostiene con contributi la realizzazione di inizia- tive connesse alla medesima giornata pro- mosse da associazioni costituitesi al fine di ri- cordare le vittime della tragedia di Corinaldo e di sensibilizzare la comunità tutta verso il tema della salvaguardia della legalità e del diritto al divertimento in sicurezza.

2. L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legi- slativa regionale organizza le iniziative indicate alla lettera a) del comma 1 e determina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi indicati alla lettera b) del medesimo comma.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la spesa di euro 10.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 20

“Fondi e accantonamenti”, Programma 1 “Fondo di riserva”, ed equivalente incremento dello stanzia- mento iscritto a carico della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effet- tuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Testo modificato dalla Commissione

Art. 1 (Istituzione) Identico

Art. 2 (Iniziative) Identico

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di euro 10.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva” e contestuale incremento dello stan- ziamento iscritto nella Missione 01 “Servizi isti- tuzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, dello stato di previ- sione della spesa del bilancio 2021/2023.

3. Per gli anni successivi la spesa è autoriz- zata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effet- tuare le variazioni necessarie ai fini della ge- stione.

Riferimenti

Documenti correlati

15/2008, dopo le parole: “etica e solidale delle Marche.” è aggiunto il seguente periodo: “I rappresentanti delle Università marchigiane sono designati con- giuntamente

c) valorizzare, anche per il tramite di ricerche do- cumentarie, i personaggi, i mastri, le aziende che si sono distinti nel corso della storia rispet- tivamente a livello

Si ritiene che la tipologia di convenzioni stipulabili ai sensi dell’in- tervento proposto si pone come superamento della possibilità di stipulare apposite convenzioni, tra il

34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Re- gione), i consiglieri e i gruppi assembleari regio- nali, nonché gli ordini professionali, gli enti e le

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri. presentata in data 1

(Elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloriche di saltarello) 1.. La Regione promuove interventi finalizzati:. a) allo svolgimento di corsi

Art. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, promuove e sostiene interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza e informa- zione relativi alle

Al secondo periodo del medesimo comma 9 le parole “del dirigente del servizio sanità o del di- rigente del servizio politiche sociali” sono sostitui- te dalle seguenti: “del