ATTI ASSEMBLEARI — XI LEGISLATURA — COMMISSIONI
1
REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa
Proposta della I Commissione permanente
AFFARI I STI TUZI ONALI
,
CUL TURA,
ISTRUZI ONE,
PROGRAMMAZ IONE E BIL ANCI O (Seduta del 5 luglio 2021)Relatrice di maggioranza:
J
ESSICAM
ARCOZZIRelatrice di minoranza:
M
ARTAR
UGGERI__________
sulla proposta di legge n. 59
a iniziativa dei Consiglieri Latini, Marinelli, Mangialardi, Ciccioli, Rossi, Ruggeri, Santarelli, Marcozzi
presentata in data 17 giugno 2021
______
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER IL DIRITTO AL DIVERTIMENTO IN SICUREZZA
________
ATTI ASSEMBLEARI — XI LEGISLATURA — COMMISSIONI
2
Testo propostoArt. 1 (Istituzione)
1. E’ istituita la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza, in memoria delle vit- time della tragedia avvenuta a Corinaldo nel 2018.
2. La Giornata regionale del divertimento in si- curezza è celebrata l’8 dicembre di ogni anno.
Art. 2 (Iniziative)
1. La Regione, in occasione della Giornata re- gionale del divertimento in sicurezza:
a) promuove e organizza iniziative dirette ad infor- mare e sensibilizzare la comunità regionale, e in particolare i giovani, sul tema del diverti- mento in sicurezza, nonché a commemorare le vittime della tragedia di Corinaldo del 2018;
b) sostiene con contributi la realizzazione di inizia- tive connesse alla medesima giornata pro- mosse da associazioni costituitesi al fine di ri- cordare le vittime della tragedia di Corinaldo e di sensibilizzare la comunità tutta verso il tema della salvaguardia della legalità e del diritto al divertimento in sicurezza.
2. L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legi- slativa regionale organizza le iniziative indicate alla lettera a) del comma 1 e determina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi indicati alla lettera b) del medesimo comma.
Art. 3
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la spesa di euro 10.000,00.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 1 “Fondo di riserva”, ed equivalente incremento dello stanzia- mento iscritto a carico della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effet- tuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.
Testo modificato dalla Commissione
Art. 1 (Istituzione) Identico
Art. 2 (Iniziative) Identico
Art. 3
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di euro 10.000,00.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva” e contestuale incremento dello stan- ziamento iscritto nella Missione 01 “Servizi isti- tuzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, dello stato di previ- sione della spesa del bilancio 2021/2023.
3. Per gli anni successivi la spesa è autoriz- zata con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effet- tuare le variazioni necessarie ai fini della ge- stione.