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Proposta della I Commissione permanente AFFARI I STI TUZI ONALI

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Academic year: 2022

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(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI I STI TUZI ONALI

,

CUL TURA

,

ISTRUZI ONE

,

PROGRAMMAZ IONE E BIL ANCI O (Seduta del 29 novembre 2021)

Relatrice di maggioranza: C

HIARA

B

IONDI

Relatrice di minoranza: M

ARTA

R

UGGERI

__________

sulla proposta di legge n. 23

a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini

presentata in data 24 febbraio 2021

______

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10

“NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E

DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE”

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

2

Testo proposto

Art. 1

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 10/1995) 1. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regio- nale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordina- mento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) dopo le parole: “ciascun consiglio comunale” sono inserite le seguenti: “con deliberazioni assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri comunali,”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 10/1995) 1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 10 della l.r.

10/1995 è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di fusione di due o più Comuni contermini, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, i risultati del referendum sono valutati distintamente per cia- scun Comune nel quale il referendum si è valida- mente svolto, al fine di consentire la fusione tra i soli Comuni contigui nel cui territorio è stata rag- giunta la maggioranza dei voti validamente espressi.”.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Testo modificato dalla Commissione

Art. 1

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 10/1995) 1. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regio- nale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordina- mento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) dopo le parole: “ciascun consiglio comunale” sono inserite le seguenti: “con deliberazioni assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri comunali,”. è aggiunto infine il seguente periodo: “La deliberazione del Con- siglio comunale è assunta con il voto favore- vole dei tre quarti dei consiglieri comunali due terzi dei consiglieri assegnati, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la vota- zione è ripetuta in successive sedute da te- nersi entro trenta giorni e la deliberazione è ap- provata se ottiene per due volte il voto favore- vole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 10/1995) 1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 10 della l.r.

10/1995 è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di fusione di due o più Comuni contermini, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, i risultati del referendum sono valutati distintamente per cia- scun Comune nel quale il referendum si è valida- mente svolto, al fine di consentire la fusione tra i soli Comuni contigui nel cui territorio è stata rag- giunta la maggioranza dei voti validamente espressi”. La votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune inte- ressato, della maggioranza dei voti validi favo- revolmente espressi.”.

Art. 3

(Invarianza finanziaria) Identico

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10 (Norme sul riordinamento ter- ritoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) è aggiunto in fine il seguente periodo: “La deliberazione del

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