• Non ci sono risultati.

Proposta della I Commissione permanente AFFARI I STI TUZI ONALI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Proposta della I Commissione permanente AFFARI I STI TUZI ONALI"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI I STI TUZI ONALI

,

CUL TURA

,

ISTRUZI ONE

,

PROGRAMMAZ IONE E BIL ANCI O (Seduta del 29 novembre 2021)

Relatrice di maggioranza: C

HIARA

B

IONDI

Relatrice di minoranza: M

ARTA

R

UGGERI

__________

sulla proposta di legge n. 23

a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini

presentata in data 24 febbraio 2021

______

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10

“NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E

DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE”

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

2

Testo proposto

Art. 1

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 10/1995) 1. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regio- nale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordina- mento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) dopo le parole: “ciascun consiglio comunale” sono inserite le seguenti: “con deliberazioni assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri comunali,”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 10/1995) 1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 10 della l.r.

10/1995 è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di fusione di due o più Comuni contermini, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, i risultati del referendum sono valutati distintamente per cia- scun Comune nel quale il referendum si è valida- mente svolto, al fine di consentire la fusione tra i soli Comuni contigui nel cui territorio è stata rag- giunta la maggioranza dei voti validamente espressi.”.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Testo modificato dalla Commissione

Art. 1

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 10/1995) 1. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regio- nale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordina- mento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) dopo le parole: “ciascun consiglio comunale” sono inserite le seguenti: “con deliberazioni assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri comunali,”. è aggiunto infine il seguente periodo: “La deliberazione del Con- siglio comunale è assunta con il voto favore- vole dei tre quarti dei consiglieri comunali due terzi dei consiglieri assegnati, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la vota- zione è ripetuta in successive sedute da te- nersi entro trenta giorni e la deliberazione è ap- provata se ottiene per due volte il voto favore- vole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 10/1995) 1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 10 della l.r.

10/1995 è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di fusione di due o più Comuni contermini, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, i risultati del referendum sono valutati distintamente per cia- scun Comune nel quale il referendum si è valida- mente svolto, al fine di consentire la fusione tra i soli Comuni contigui nel cui territorio è stata rag- giunta la maggioranza dei voti validamente espressi”. La votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune inte- ressato, della maggioranza dei voti validi favo- revolmente espressi.”.

Art. 3

(Invarianza finanziaria) Identico

Riferimenti

Documenti correlati

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri. presentata in data 1

(Elenco regionale dei singoli artisti, dei gruppi e delle associazioni folkloriche di saltarello) 1.. La Regione promuove interventi finalizzati:. a) allo svolgimento di corsi

Art. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, promuove e sostiene interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza e informa- zione relativi alle

Al secondo periodo del medesimo comma 9 le parole “del dirigente del servizio sanità o del di- rigente del servizio politiche sociali” sono sostitui- te dalle seguenti: “del

10 (Norme sul riordina- mento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) dopo le parole: “ciascun consiglio comunale” sono inserite le seguenti: “con

10/1995, il criterio per la valutazione dei risultati del referendum consultivo specificando la necessità di tenere conto, distintamente, della volontà espressa

22 (Norme in materia di riqualificazione urbana soste- nibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 22 "Interventi della re- gione per

Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01