• Non ci sono risultati.

CONVENZIONE TRA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONVENZIONE TRA"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

ALLEGATO 2

CONVENZIONE TRA L’ENTE BILATERALE DELLA PESCA (E.BI.PESCA) E L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLE INDENNITA’ PREVISTE DALL’ACCORDO SINDACALE DEL 29 MAGGIO 1990.

.

REP. N. ………

L’Anno …………. il giorno… del mese di… in Roma presso la Direzione Centrale Servizi Istituzionali ex IPSEMA dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

TRA

L’ENTE BILATERALE DELLA PESCA. (di seguito E.BI.PESCA) - con sede legale in Roma

……… nella persona del Presidente……, Cod. Fisc. …..; il quale agisce in nome e per conto e nell’interesse esclusivo del citato ente bilaterale della pesca (giusta delega … se persona diversa dal legale rappresentante) e che presso esso risulta domiciliato ai fini della carica ;

E

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (C.F…) (di seguito INAIL), con sede in Roma, Via San Nicola da Tolentino, 5 nella persona del Direttore della Direzione Centrale Servizi Istituzionali ex IPSEMA dott. Agatino Cariola a ciò delegato giusta delibera n…… del ………. ;

PREMESSA

- Visto il Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 art.7 co.1, convertito con modificazioni, nella L.

30 luglio 2010, n.122, che ha soppresso l’IPSEMA, ed ha attribuito le relative funzioni all'INAIL;

- Vista la L. n. 311/1973 in base alla quale l’INAIL su richiesta delle Associazioni Sindacali può assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti a queste ultime dai propri iscritti;

- Visto l’accordo integrativo del 29/5/1990, confermato in sede ministeriale il 13/6/1990, dove la Federpesca e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca FIT CISL, FLAI CGIL e UILIAS UIL hanno convenuto che dal 1°luglio 1990 ai pescatori dichiarati temporaneamente inabili al lavoro per malattia o infortunio fosse corrisposta un’indennità giornaliera aggiuntiva,

(2)

di integrazione del trattamento economico di legge e che la relativa gestione fosse affidata all’Ente Assicuratore che già provvedeva all’assicurazione obbligatoria;

- - Visto l’art.56 del CCNL per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima del 08/03/2008 cosi come integrato dal CCNL del 20 maggio 2009 ;

- Vista la richiesta presentata all’INAIL dall’EBIPESCA in …..

- Vista l’autorizzazione alla stipula rilasciata dal data Ministero del Lavoro con provvedimento n…. del…

- Visto l’art. 44 del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/1965 così come integrato e modificato dalla L. n. 449/1997 e dalla L. n. 144/1999 e s.m.i.;

- Visto il D.Lgs. n. 241/1997 in materia di riscossione unificata di tributi e contributi così come modificato dal D.Lgs. n. 422/1998 e s.m.i.;

- Visto il D.lgs n.196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali;

- Visto il D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa;

- Vista la Circolare dell’INAIL n. …del ….2011;

- Rilevato che il servizio di riscossione di cui in oggetto non risulta pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell’INAIL ;

- Preso atto che le spese incontrate dall’INAIL per l’espletamento del citato servizio saranno regolarmente rimborsate dall’Ente Bilaterale Pesca (E.BI.PESCA) ;

- Considerato che l’INAIL verrà sollevato da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della presente convenzione ;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Tra le parti come sopra meglio individuate si conviene e si stipula quanto segue :

1) L’E.BI.PESCA affida all’INAIL, che accetta, l’incarico per l’esazione dei premi per l’assicurazione integrativa, di cui all’art. 56 del CCNL del 08/03/2008 citato in premessa, dovuti dalle aziende o imprese della pesca tenute al pagamento dei premi stessi e che svolgono attività per le quali sussiste l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2) L’E.BI.PESCA per l’individuazione delle imprese di cui all’art.1 consegna all’INAIL (Direzione Centrale Servizi Istituzionali ex Ipsema) gli elenchi dalle aziende armatoriali interessate al versamento del premio. L’E.BI.PESCA si assume ogni tipo di responsabilità in ordine alla regolarità degli elenchi consegnati all’INAIL; L’E.BI.PESCA garantisce sotto la propria responsabilità che la delega associativa rilasciata in suo favore è comprensiva della clausola liberatoria di cui al D.lgs n.196/2003 e s.m.i.; l’INAIL è esonerato da qualsiasi

(3)

responsabilità nei confronti delle aziende nel caso di contestazioni effettuate da queste ultime in ordine alla loro inclusione negli elenchi.

3) L’aliquota che l’INAIL applicherà per il calcolo del premio è stabilita dal contratto collettivo nazionale delle imprese di pesca nella misura dello 0,50% della retribuzione imponibile utile ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le indennità di malattia.

4) L’INAIL provvederà all’esazione del premio integrativo abbinandolo sempre all’ordinaria riscossione dei premi dovuti per l’assicurazione infortuni con il sistema dell’autoliquidazione.

L’E.BI.PESCA esonera l’INAIL da qualsiasi obbligo in ordine all’esazione coattiva dei contributi associativi.

5) L’E.BI.PESCA non potrà modificare nel corso dell’anno la misura ed il sistema di determinazione del premio integrativo. Le eventuali variazioni dei predetti elementi a seguito di nuovi accordi dovranno essere notificate all’INAIL con lettera raccomandata entro il 31 ottobre, per potere avere decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo ed avranno decorrenza dal 1° Gennaio dell’anno successivo; per ogni comunicazione concernente il servizio l' E.BI.PESCA si impegna ad utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica: ……..

6) L’E.BI.PESCA si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla sede Centrale dell’INAIL (Direzione Centrale Servizi Istituzionali ex Ipsema) tutti i dati e gli elementi ulteriori e diversi di cui dovesse venire in possesso, che possano comportare una variazione del conteggio per la liquidazione del premio integrativo; nel caso in cui l’E.BI.PESCA non dovesse fornire tali informazioni l’INAIL non assume alcuna responsabilità per i casi in cui i dati contenuti negli elenchi di cui all’art.2 non trovassero corrispondenza con i dati contenuti nei propri archivi.

7) L’INAIL, effettuerà trimestralmente il versamento della contribuzione introitata al netto delle spese e delle imposte di cui al successivo punto 9 sul c/c bancario ….. IBAN ….presso…..via

… Agenzia…. - via….. cap...

8) L’INAIL metterà a disposizione dell’E.BI.PESCA con apposita distinta dettagliata i riferimenti armatoriali degli importi riscossi; l’INAIL è esonerato dall’elaborare e comunicare all’E.BI.PESCA l’elenco delle aziende inadempienti nonché l’importo delle somme non versate ed il periodo contributivo al quale si riferiscono.

9) L’E.BI.PESCA riconosce all’INAIL a titolo di rimborso spese, una percentuale del 4,50%

(quattro e cinquanta per cento) sull’ammontare premi integrativi che saranno riscossi; tale compenso è soggetto all’imposta sul valore aggiunto; l’importo relativo al rimborso spese ed all’IVA sarà trattenuto dall’INAIL all’atto del versamento del premio e risulterà indicato

(4)

nell’apposita distinta di cui all’art. n. 8; l’eventuale variazione della percentuale di rimborso spettante all’INAIL per lo svolgimento del servizio dovrà essere comunicata all’E.BI.PESCA entro il 30 giugno ed avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

10) L’E.BI.PESCA esonera l’INAIL da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della presente convenzione; l’INAIL è inoltre esonerato da ogni responsabilità derivante da errori relativi alla compilazione del modulo di versamento del contributo effettuato dalle aziende.

11) L’E.BI.PESCA e l’INAIL si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, all’acquisizione, trattamento e custodia dei dati contenuti negli elenchi di cui all’art. 2 secondo le modalità previste dal D.lgs n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni nonché all’applicazione della normativa in materia di documentazione informatica e di firma digitale.

12) La convenzione potrà essere sospesa su richiesta dell’E.BI.PESCA per un periodo massimo di due anni con i termini e le modalità individuate nella circolare INAIL n…del ….2011.

13) La presente convenzione ha decorrenza dal …… e scadrà il …… se non verrà disdetta dalle parti entro il 15 Ottobre di ogni anno ; in tal caso la convenzione cesserà di avere efficacia a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

14) La presente convenzione, registrabile in caso d’uso a cura e spese della parte che vi ha interesse, è la precisa e fedele espressione della volontà delle parti ed è composta di n…

pagine compresa la presente e viene stipulata in triplice originale per gli adempimenti di conseguenza.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L’E.BI.PESCA PER L’INAIL Il Presidente Il Direttore Centrale

Riferimenti

Documenti correlati

Nel caso in cui un'Associazione intenda suddividere le aziende ad essa aderenti per dimensione o settore merceologico, alla stessa convenzione possono essere attribuiti più

Umbria DIREZIONE REGIONALE (include: Perugia, SSR, CDPR, CTE, Contarp, SSR, Avvocatura, Foligno, Città di Castello, Castiglione del Lago) Via G.B.. CIVICO CAP

18) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione o di altra documentazione,

Oggetto: Procedura per l’affidamento del servizio di trasporto per ausili e protesi realizzati dal centro protesi di Vigorso di Budrio..

18) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione o di altra documentazione,

piattaforma digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata - ha

vorranno conseguentemente provvedere, nell'ambito delle rispettive province, all'adozione dei decreti di convocazione dei comizi per le elezioni comunali ed

L'art. 96, ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere