• Non ci sono risultati.

(1)Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(1)Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 52 del 06 agosto 2002

Oggetto: Servizio di riscossione dei contributi associativi o per assistenza contrattuale. Legge 4 giugno 1973 n. 311.

QUADRO NORMATIVO

— Legge n. 311/1973 "Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli Enti Previdenziali ;

— Art. 44 del "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" approvato con D.P.R. n.1124/1965 così come integrato e modificato dalla Legge n.

449/1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e dalla Legge n. 144/1999 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli Enti Previdenziali" ;

A.C.

I. P. n. 285

— Decreto Legislativo n. 241/1997 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" così come modificato dal Decreto Legislativo n. 422/1998 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 237/1997, n. 241/1997, n. 460/1997, n. 446/1997 e n.

472/1997" ;

— Legge n. 675/1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ";

— "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

approvato con D.P.R. n. 445/2000 .

PREMESSE

Nel quadro delle iniziative volte al miglioramento dei rapporti con l'utenza, si è proceduto - d'intesa con le rappresentanze nazionali delle Associazioni di categoria - ad una revisione del Servizio di riscossione dei contributi associativi ex L. n. 311/1973 per meglio corrispondere alle condivise esigenze di trasparenza, semplificazione e velocizzazione dei rispettivi adempimenti.

Tale revisione ha riguardato in principal modo le modalità di erogazione del servizio stesso e non la sua struttura di base, rimasta invariata per quanto concerne i sistemi di riscossione, le forme di esazione, l'aggio e le modalità di versamento dei contributi (gli allegati 1 e 2 alla presente circolare debbono intendersi quale mero aggiornamento degli schemi di convenzione in uso da parte dell'Istituto).

Con la presente, si fornisce, pertanto, un quadro completo delle nuove disposizioni riguardanti la materia delle convenzioni per il servizio di riscossione dei contributi associativi o per assistenza contrattuale, sia sotto il profilo amministrativo che sotto l'aspetto tecnico, nonchè i nuovi schemi di stipula approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 6/PP/5143/RCS/PG del 05.06.2002.

Sulla base di tali schemi si procederà, da un lato, al rinnovo di tutte le convenzioni attualmente in essere con le Associazioni di Categoria che hanno formalmente manifestato l'intenzione di continuare a fruire del servizio e, dall'altro, alla stipula di convenzioni "ex novo" con nuove Associazioni che ne facessero richiesta.

DISPOSIZIONI

(2)

A) PROCEDURA PER LA STIPULA DI NUOVE CONVENZIONI

Il servizio può essere assunto dall'Istituto esclusivamente su richiesta presentata dalle Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale per conto proprio o delle organizzazioni regionali o provinciali ad esse aderenti. In caso di richiesta avanzata da un'Associazione provinciale o regionale, l'istanza, contenente i dati dell'Associazione locale, dovrà essere formalmente inoltrata dall'Associazione nazionale o dalla Confederazione di appartenenza.

L'istanza deve essere presentata direttamente alla Direzione Centrale Rischi la quale provvederà al preventivo esame ed all'acquisizione della prescritta autorizzazione ministeriale.

Nella domanda devono essere indicati :

— denominazione e domicilio dell'Associazione che intende stipulare la convenzione ;

— codice fiscale dell'Associazione ;

— generalità del legale rappresentante (data e luogo di nascita, codice fiscale) ;

— numero (anche se approssimativo) delle ditte aderenti tenute al pagamento dei contributi ;

— numero c/c postale o bancario sul quale devono essere versate le somme riscosse;

— indirizzo e-mail dell'Associazione ;

— misura del contributo (punto F) e sistema di riscossione prescelto (punto E).

Alla domanda dovrà essere allegata copia dello Statuto dell'Associazione che intende stipulare, nonché, in caso di contributi per l'assistenza contrattuale, copia del contratto collettivo di riferimento.

Ottenuta l'autorizzazione ministeriale, la Direzione Centrale provvederà direttamente alla stipula della convenzione a carattere nazionale sulla base dello schema di cui all'allegato 1, inviandone successivamente copia a tutte le Sedi interessate dal servizio per il tramite delle relative Direzioni Regionali.

Per la stipula delle convenzioni a carattere provinciale la Direzione Centrale Rischi provvederà ad inoltrare alla Sede competente e, per conoscenza, alla relativa Direzione Regionale copia della richiesta di stipula avanzata dall'Associazione e dell'autorizzazione ministeriale ; la Sede provvederà alla stipula in base allo schema di convenzione di cui all'allegato 2.

La convenzione a carattere nazionale dovrà essere stipulata in tre originali di cui uno da trasmettere, unitamente alla copia di tutti gli atti di pratica (istanza ed autorizzazione ministeriale) alla Direzione Centrale Supporto Organi per l'archivio, uno da tenere agli atti della Direzione Centrale Rischi ed uno da consegnare all'Associazione; la convenzione a carattere provinciale dovrà essere stipulata in quattro originali di cui due da inviare alla Direzione Centrale Rischi (per gli atti e per la successiva trasmissione alla Direzione Centrale Supporto Organi), uno da tenere agli atti della Sede ed uno da consegnare all'Associazione.

La convenzione deve essere sottoposta a registrazione solo in caso d'uso (necessità di produzione in giudizio o di deposito presso le Amministrazioni dello Stato) dalla parte che vi ha interesse a propria cura e spese (bollo e tassa di registrazione nella misura prevista dalla normativa vigente in materia) .

Per ragioni legate a problemi di inserimento in archivio dei dati relativi alla convenzione, la decorrenza della convenzione viene così stabilita :

— per le convenzioni stipulate dal 1° gennaio al 30 agosto la decorrenza sarà il 1°

gennaio dell'anno successivo alla stipula con riscossione in rata e regolazione ;

— per le convenzioni stipulate dal 1° settembre al 31 dicembre la decorrenza sarà il 1° gennaio dell'anno successivo ma per il primo anno la riscossione (per l'intero contributo) avverrà solo in sede di regolazione.

Sulla base delle comunicazioni fornite dalla Direzione Centrale Rischi, ogni Struttura dovrà tenere un apposito elenco con l'indicazione di tutte le convenzioni nazionali nonché di quelle provinciali di propria competenza.

(3)

B) PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DELLE CONVENZIONI GIA' IN ESSERE

A decorrere dal 01.01.2003, l'Istituto non stipulerà più convenzioni a carattere locale o subprovinciale. A tale data dovranno, inoltre, ritenersi disdettate tutte le convenzioni di tale tipo in essere con l'Istituto. Pertanto, le convenzioni locali saranno cessate in archivio al 31.12.2002.

La Direzione Centrale Rischi e le Sedi Provinciali, rispettivamente per le convenzioni a carattere nazionale e per quelle a carattere provinciale, dovranno provvedere alla convocazione delle Associazioni di competenza per il rinnovo delle convenzioni. Per le convenzioni a carattere provinciale la Direzione Centrale Rischi provvederà ad inoltrare un primo elenco delle Associazioni che, dietro monitoraggio delle Confederazioni di appartenenza, siano risultate intenzionate al rinnovo. Sarà comunque necessario che le Sedi acquisiscano, dalle Associazioni provinciali di competenza, un formale atto di disdetta della convenzione e lo inoltrino, per il tramite delle competenti Direzioni Regionali, alla Direzione Centrale Rischi per la conseguente cessazione entro il 30 settembre 2002. In mancanza di tale comunicazione pervenuta all'Istituto entro il citato termine la convenzione verrà considerata ad ogni effetto disdettata e il relativo codice contributo verrà definitivamente cessato negli archivi con decorrenza 31.12.2002.

La convenzione verrà poi stipulata in triplice o quadruplice originale (come indicato al punto A) a seconda del livello della stessa.

In attesa del rilascio di apposita procedura le Sedi dovranno tenere un'evidenza di tutti i dati di cui al punto A) relativi sia alle Associazioni che hanno rinnovato la convenzione sia a quelle che nel frattempo siano state autorizzate alla stipula di una nuova convenzione. Per i dati delle Associazioni che hanno rinnovato o stipulato ex novo convenzioni a livello nazionale, la Direzione Centrale Rischi provvederà ad inoltrare a tutte le Strutture apposita comunicazione.

C) PROCEDIMENTO SUCCESSIVO ALLA STIPULA DI NUOVA CONVENZIONE

A seguito della stipula di una nuova convenzione, questa verrà debitamente numerata e codificata. Oltre al

"codice associazione" (sigla) e al "codice contributo" (alfanumerico) assegnato dalla Direzione Centrale Rischi, verrà attribuito dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi un codice interno (numerico) per la riscossione.

Successivamente, l'Associazione dovrà fornire l'elenco delle aziende tenute al pagamento del contributo associativo con le modalità indicate nella nota tecnica di cui all'allegato 3 della presente circolare. In sede di prima applicazione l'elenco degli aderenti dovrà essere inviato alla/e Sede/i INAIL di competenza per l'inserimento in archivio con le modalità attualmente in uso entro e non oltre il 30 settembre 2002.

Nel caso in cui un'Associazione intenda suddividere le aziende ad essa aderenti per dimensione o settore merceologico, alla stessa convenzione possono essere attribuiti più codici (fino ad un numero massimo di cinque), fermo restando che ogni codice può avere una sola base di calcolo per il contributo associativo e che ogni singolo rapporto assicurativo può prevedere un solo codice di contributo. Nel caso di pluralità di codici il sistema di riscossione deve essere lo stesso.

L'Associazione dovrà poi comunicare oltre all'e-mail di riferimento anche la firma elettronica che userà per le comunicazioni di cui all'allegato 3 della presente circolare.

L'intero procedimento dovrà essere ultimato in tempo utile per l'elaborazione delle basi di calcolo per l'autoliquidazione dell'anno successivo.

D) SERVIZI OFFERTI

Oggetto di riscossione possono essere solamente i contributi associativi dovuti dagli iscritti alle predette organizzazioni a titolo di quota di iscrizione, e quelli per assistenza contrattuale prestata agli iscritti dalle organizzazioni in occasione della stipula o del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro.

Il servizio si limita alla sola attività di riscossione e di rendicontazione. E' esclusa qualunque ipotesi di

(4)

riscossione coattiva del contributo da parte dell'Istituto.

Per il rapporto servizio-aggio si rimanda al successivo punto G.

Non verranno effettuati controlli e verifiche in relazione a quanto riscosso e versato a titolo di contributo associativo se non in casi di comprovata discordanza tra i dati comunicati dall'Istituto e quanto accertato dall'Associazione.

Nel caso di convenzione a carattere provinciale la discordanza dovrà essere verificata con la Sede di competenza.

E) SISTEMA DI RISCOSSIONE

I sistemi di riscossione dei contributi associativi previsti dall'Istituto sono due : autoliquidazione e prestampa. L'Associazione deve indicare espressamente nell'istanza di cui al punto A il sistema di riscossione prescelto.

Autoliquidazione : sulla base dei dati forniti dall'Istituto, ciascun datore di lavoro, sulla scorta delle retribuzioni in suo possesso, determina autonomamente il contributo da versare ;

Prestampa : verrà indicato direttamente l'importo dovuto a titolo di contributo associativo calcolato dall'Istituto utilizzando le basi di calcolo precedentemente comunicate dall'Associazione.

Nel caso della prestampa l'importo sarà così determinato :

— per i contributi relativi alle retribuzioni erogate al personale dipendente, l'importo sarà calcolato sui salari risultanti in archivio riferiti all'anno precedente quello per il quale viene calcolata la regolazione (es. per la regolazione 2000 e la rata 2001 si fa riferimento alle retribuzioni relative al 1999) ;

— per i contributi relativi agli artigiani, l'importo sarà calcolato sulla scorta delle retribuzioni convenzionali presenti in archivio alla data dell'elaborazione.

E' opportuno chiarire i seguenti punti :

— il calcolo del contributo viene fatto sulla base delle retribuzioni certe al momento della stampa delle basi di calcolo ;

— l'elaborazione dei dati è unica e definitiva al momento dell'elaborazione delle basi di calcolo ;

— vi può essere una nuova elaborazione al momento dell'autoliquidazione solo in caso di variazioni acquisite in archivio dopo la stampa del modello per la dichiarazione delle retribuzioni.

F) FORME DI ESAZIONE

Le forme di esazione previste sono le seguenti :

F.E. 01 : aliquota pro mille da applicarsi sulle retribuzioni effettive e convenzionali con eventuale previsione di importo minimo, massimo e quota fissa ;

F.E. 51 : forma di esazione 01 con utilizzo del sistema della prestampa ;

F.E. 03 : aliquota pro mille da applicarsi sulle sole retribuzioni effettive con eventuale previsione di importo minimo, massimo e quota fissa ;

F.E. 53 : forma di esazione 03 con utilizzo del sistema della prestampa ; F.E. 07 : quota fissa per azienda ;

(5)

F.E. 57 : forma di esazione 07 con utilizzo del sistema della prestampa ;

La quota fissa va applicata una sola volta anche in caso di più P.A.T. con lo stesso codice identificativo del contributo.

Il calcolo viene effettuato in base ai seguenti criteri :

— somma delle retribuzioni effettive erogate ai dipendenti e/o delle retribuzioni convenzionali dei componenti del nucleo artigiano ;

— applicazione dell'aliquota pro mille sulla sommatoria delle retribuzioni ;

— confronto dell'importo calcolato con l'eventuale importo minimo e massimo (se non sono presenti minimo e massimo o se l'importo è ricompreso tra essi resta confermato quanto calcolato - se l'importo calcolato è inferiore al minimo viene applicato il minimo - se l'importo è superiore al massimo viene applicato il massimo ) ;

— qualora coesista anche una quota fissa la stessa viene sommata al risultato del calcolo.

Nel caso di riscossione di contributi per l'assistenza contrattuale potranno essere applicate le citate forme di esazione solo ove l'Associazione prenda a base per il calcolo del contributo le retribuzioni effettive e/o convenzionali. Nel caso in cui la base per il calcolo del contributo fosse diversa, il servizio potrà essere effettuato solo con forma di esazione 07-57.

G) ADEMPIMENTI CONTABILI

All'Istituto spetta un rimborso per l'espletamento del servizio, pari al 3% dei contributi riscossi, che deve essere trattenuto al momento del versamento degli stessi all'Associazione.

Ogni ulteriore servizio dovrà essere formalmente richiesto all'INAIL il quale potrà svolgerlo dietro verifica di fattibilità ed analisi dei costi e richiedendo una somma aggiuntiva di rimborso da stabilirsi a seconda del tipo di servizio, della quantità e qualità dello stesso.

L'Istituto si riserva di variare periodicamente la percentuale di rimborso spettante per lo svolgimento del servizio.

Tale variazione verrà comunicata all'Associazione entro il 30 giugno con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Poiché l'aggio è soggetto al regime dell'imposta sul valore aggiunto, andrà contestualmente detratto dall'importo da versare all'Associazione anche tale costo.

In occasione di ogni versamento (acconti e saldo) andrà rilasciata regolare fattura nella quale dovrà essere indicato l'importo riscosso, l'importo trattenuto a titolo di rimborso, l'importo detratto a titolo di IVA e l'importo (netto) versato all'Associazione.

Considerato, pertanto, l'aggio del 3% e l'IVA del 20% relativa all'aggio stesso, dagli importi indicati (tabulato a video) per il versamento del primo acconto (maggio) e per il pagamento del saldo andrà detratto dapprima il 3% ed infine detratto un ulteriore 20% del 3% ottenuto : il risultato sarà l'importo netto da versare all'Associazione ; nel caso di acconto, l'importo netto non dovrà essere comunque inferiore al 90% di quanto visualizzato a video per ogni Associazione di categoria.

I pagamenti degli acconti successivi al primo (luglio - settembre - novembre) andranno effettuati "per differenza" e cioè detraendo dal netto dell'acconto da versare, come sopra calcolato, l'acconto o la somma degli acconti precedentemente versato/i relativo/i alla stessa autoliquidazione.

Dal primo acconto (maggio) potranno essere decurtate le eventuali somme da recuperare relative all'anno precedente.

Dell'eventuale operazione di "recupero" di somme pregresse dovrà essere data comunicazione all'Associazione di categoria.

(6)

Per quanto riguarda gli aspetti relativi ai capitoli utilizzati ed alle operazioni di contabilizzazione riguardanti i contributi associativi, trattandosi di incassi effettuati "per conto" (la cui registrazione sul cap. 202 avviene in modo automatizzato), si dovrà procedere, non appena in possesso del tabulato a video, alla previa registrazione dell'impegno, per un ammontare pari a quello in esso riportato, sul cap. 802 gest. 110.

Il successivo mandato di pagamento, e le contestuali reversali di incasso, saranno contabilizzati nel modo seguente :

- contributi associativi (importo lordo) cap. 802.01 - gest. 110 - solo fase cassa;

- proventi per il servizio di esazione cap. 030.01 - gest. 110 - operazione contestuale;

- IVA sui proventi cap. 205.01 - gest. 110 - operazione contestuale.

H) RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo associativo viene riscosso contestualmente al premio assicurativo.

Il codice interno per la riscossione (relativo al codice contributo) nonché la base per il calcolo del contributo associativo (e il conseguente importo già calcolato dall'Istituto nel caso di prestampa) vengono comunicati alla ditta contestualmente all'invio del mod.10.21 in tempo utile per l'autoliquidazione.

Per il pagamento del contributo, deve essere indicato il codice interno per la riscossione specificato nel mod.10.21, utilizzando un rigo del modello di pagamento diverso per ciascun codice identificativo del contributo e versando l'importo dato dalla somma algebrica di quanto dovuto per regolazione (al netto dell'anticipo) e quanto dovuto per rata.

La compensazione dei contributi tra regolazione passiva e rata può essere eseguita solo con riferimento allo stesso codice.

Le modalità per il calcolo del contributo in caso di sistema di riscossione in autoliquidazione verranno annualmente comunicate dall'Istituto con le basi di calcolo relative all'autoliquidazione stessa.

I) CONSULTAZIONE E TRASMISSIONE DATI - VARIAZIONI

L'Istituto predispone un apposito sistema di consultazione nonché di trasmissione dei dati relativi alla convenzione per via informatica e telematica.

A decorrere dall'01.01.2003, il termine ultimo per le comunicazioni relative a tutte le variazioni (elenco e base di calcolo contributo) è fissato al 15 ottobre di ogni anno con decorrenza dal 1°

gennaio dell'anno successivo.

Per le relative modalità operative si fa rinvio alla nota tecnica di cui all'allegato 3 della presente circolare, nonché a successive istruzioni che l'Istituto si riserva di disporre.

Nel caso di convenzioni già in essere con l'Istituto, tutte le variazioni aventi decorrenza dal 01.01.2003 dovranno essere effettuate, con le modalità in uso fino alla data odierna, entro e non oltre il 30.09.2002 ovvero inoltrando le variazioni dell'elenco degli aderenti presso la/e Sede/i INAIL territorialmente competente/i e le variazioni delle basi di calcolo alla Direzione Centrale Rischi. In caso di variazioni delle basi di calcolo si potrà già utilizzare il modulo di cui all'allegato 4. Si rammenta che tale modulo dovrà essere inoltrato esclusivamente nel caso in cui si intenda procedere a variazioni indicando solo il/i codice/i contributo (alfanumerico) la cui forma di esazione è oggetto di variazione. Non verranno accettati moduli di variazione che risultino non compilati in ogni loro parte.

Si sottolinea che per ogni convenzione stipulata sarà autorizzato il versamento su un unico conto corrente comunicato dall'Associazione (anche in caso di convenzione c.d. multipla ovvero sottoscritta congiuntamente da due o più Associazioni) e che la Sede non provvederà in alcun modo a distribuire l'incassato percentualmente tra più Associazioni (es. tra nazionale e provinciale o tra più provinciali) stipulanti una medesima convenzione.

Per le variazioni relative al conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, l'Associazione dovrà

(7)

comunicare i nuovi dati alle singole Sedi INAIL rientranti nella Provincia di competenza (in caso di convenzioni provinciali) e alla Direzione Centrale Rischi (in caso di convenzioni nazionali).

L) VERSAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE

Il versamento all'Associazione dei contributi riscossi viene effettuato in modo da garantire una certa continuità di flussi e tenendo conto delle esigenze contabili dell'Associazione.

Salvo problemi relativi all'elaborazione dei dati presenti in archivio, pertanto, il versamento dei contributi all'Associazione viene ripartito in quattro momenti :

I° acconto entro Maggio in percentuale non inferiore al 90% di quanto incassato ed

"accoppiato" a tale periodo ;

II° acconto entro Luglio in percentuale non inferiore al 90% di quanto incassato ed

"accoppiato" a tale periodo ;

III° acconto entro Novembre in percentuale non inferiore al 90% di quanto incassato ed

"accoppiato" a tale periodo ;

Saldo finale entro Febbraio dell'anno successivo (comprensivo di rendiconto "analitico").

M) RENDICONTAZIONE

Entro il mese di Febbraio di ogni anno l'Istituto provvede a fornire all'Associazione la rendicontazione di quanto accertato e incassato a titolo di contributo associativo nell'anno precedente.

Per il contenuto del rendiconto e le relative modalità di trasmissione si fa rinvio alla nota tecnica di cui all'allegato 3 della presente circolare, nonché alle successive istruzioni che l'Istituto si riserva di disporre.

Tali modalità operative saranno in funzione a partire dal 2003; pertanto, il rendiconto relativo all'anno 2002 continuerà a seguire le modalità di trasmissione alle Sedi attualmente in uso da parte dell'Istituto con invio alle Associazioni del tabulato analitico finale.

N) SOSPENSIONE/DISDETTA

E' prevista un'opzione sospensione servizio/disdetta convenzione :

- l'Associazione può sospendere il servizio di esazione per un massimo di due anni comunicandolo formalmente entro il 15 ottobre di ogni anno con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo ; l'Istituto ritiene valida la convenzione ma attua la chiusura della validità delle basi di calcolo e dei codici delle singole ditte ; se entro due anni dalla sospensione l'Associazione intende riattivare la convenzione, dovrà comunicarlo entro il 15 ottobre del secondo anno di sospensione con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo, indicando contestualmente le nuove basi di calcolo e trasmettendo nuovamente l'elenco degli aderenti aggiornato alla data della richiesta di riattivazione ; decorsi due anni dalla sospensione senza che sia intervenuta richiesta di riattivazione, l'Istituto ritiene definitivamente disdettata la convenzione.

- L'Associazione può disdire formalmente la convenzione entro il 15 ottobre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo (viene comunque elaborata la regolazione) ; l'Istituto provvede alla chiusura definitiva sia della validità della convenzione sia della validità delle basi di calcolo e dei codici di contributo imputati alle singole aziende ; se l'Associazione vuole utilizzare nuovamente il servizio dovrà aprire un nuovo procedimento inoltrando una nuova richiesta di stipula.

O) ESONERO RESPONSABILITA'

L'INAIL è esonerato da ogni responsabilità in merito :

— Regolarità degli elenchi degli aderenti consegnati dall'Associazione e mancata corrispondenza dei dati forniti con quelli presenti in archivio;

— Riscossione coattiva dei contributi ;

(8)

— Variazioni non apportate per mancanza di comunicazioni effettuate dall'Associazione nei modi e nei termini prescritti nella presente circolare ;

— Responsabilità derivante da errori relativi alla compilazione ed alla trasmissione dei modelli di pagamento ;

— Ogni altra responsabilità verso terzi derivante dallo svolgimento del servizio.

Gli allegati alla presente circolare devono intendersi parte integrante e sostanziale della stessa.

L'Istituto si riserva di emanare sull'argomento ulteriori disposizioni integrative e/o di dettaglio, in particolar modo riguardo alle modalità di visualizzazione su schermo dei dati di cui all'allegato 3.

Ogni ulteriore informazione sul servizio in oggetto potrà essere richiesta alla Direzione Centrale Rischi.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dr. Pasquale ACCONCIA

Riferimenti

Documenti correlati

A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2006, il calcolo dei premi dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle

• Decreto 20 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: "Rivalutazione delle

Stando alla previsione normativa, in tale assetto organizzativo il ruolo cardine è rivestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che svolge funzioni di

Il sistema unificato di riscossione dei crediti pubblici impone uniformità di comportamenti nei confronti dell’utenza esterna, naturalmente per quanto possibile ed

Decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 2003, registrato alla Corte dei Conti il 15 gennaio 2004.. IL DIRETTORE GENERALE

L'accoglimento della richiesta di riduzione è subordinato al pagamento, in via provvisoria, del premio e delle sanzioni ridotte nella misura degli interessi legali dovuti alla data

 Decreto 13 gennaio 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: "Determinazione per l'anno 2003

Le Unità provvederanno affinché sui quotidiani più diffusi e sulla stampa di informazione locale sia riportato il testo dell'unito comunicato stampa (all. La