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convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85 modifica alcune disposizioni fiscali in materia di trasferte con riflessi anche sui criteri per la determinazione della base imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale.

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Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 38 del 10 luglio 1995

Oggetto: Computo della retribuzione imponibile. Indennità di trasferta all'estero.

Il Decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85 modifica alcune disposizioni fiscali in materia di trasferte con riflessi anche sui criteri per la determinazione della base imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale.

In particolare le modifiche che interessano l'Istituto sono quelle contenute nel terzo comma dell'articolo 33 con il quale viene aumentato a lire 150.000 l'importo fiscalmente esente da imposta per le trasferte all'estero.

Come è noto - cfr. circolari 50/1989 e 58/1991 - l'indennità corrisposta per le trasferte all'estero è esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Di conseguenza le indennità corrisposte ai lavoratori italiani inviati all'estero sono esenti da contribuzione per un importo pari a lire 150.000 giornaliere, ridotte di un terzo in caso di rimborso delle spese sostenute.

Rimane confermato che l'eventuale eccedenza va assoggettata totalmente a contribuzione.

Il nuovo importo dell'esenzione decorre dalla data del 25 febbraio 1995.

Restano invariate le istruzioni relative alla esenzione al 50% dell'indennità di trasferta, nel caso in cui quest'ultima sia svolta sul territorio nazionale.

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