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Superbonus, comunicazione di sconto in fattura o cessione crediti: scadenza prorogata al 31 marzo

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Academic year: 2022

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Prot. n. 2021/51374

Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020

1.1. Il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui al punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020, per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, è prorogato al 31 marzo 2021.

Motivazioni

L’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) ha previsto che, per il Superbonus di cui all’articolo 119 dello stesso Decreto e le detrazioni spettanti per gli altri interventi edilizi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, ivi compresi banche e altri intermediari finanziari.

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In attuazione del citato articolo 121, comma 7, del Decreto Rilancio, nonché dell’articolo 119, comma 12, del medesimo Decreto, il punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020 ha stabilito che la comunicazione dell’opzione debba essere inviata telematicamente alla stessa Agenzia entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Come previsto dal richiamato punto 4.1 del provvedimento dell’8 agosto 2020, la procedura telematica per inviare la comunicazione è stata resa disponibile il 15 ottobre 2020;

pertanto, per le spese sostenute nell’anno 2020, la comunicazione dell’opzione può essere inviata dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021.

In proposito, gli operatori, i consulenti e le relative associazioni di categoria hanno richiesto la proroga del suddetto termine del 16 marzo 2021, in modo da avere tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020, che non è stato possibile inviare progressivamente e dunque nel frattempo si sono accumulate.

Tanto premesso, con il presente provvedimento si dispone che le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi, relativamente alle spese sostenute nel 2020, possano essere inviate fino al 31 marzo 2021.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

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Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 326047 del 12 ottobre 2020.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 22 febbraio 2021

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente

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