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Città di Monte Sant Angelo

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Academic year: 2022

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(1)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

Delibera n.

28

Adunanza del

03/10/2002

Oggetto:

MODIFICA REGOLAMENTO PER L’USO IN NATURA DEI BENI DEL COMUNE: ART. 17. NUOVA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA FUNGHI NEI BOSCHI COMUNALI.

L’anno Duemiladue il giorno 03 del mese di ottobre nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale di Monte Sant’Angelo.

In seguito a provvedimenti del Presidente del Consiglio prot. n. 10280 del 25 /9/2002. , che fissava la convocazione ordinaria di detto Consiglio, nei modi e termini di legge sono stati convocati i Consiglieri Comunali mediante avvisi scritti, consegnati a domicilio dei medesimi e contenenti l’elenco degli oggetti da trattarsi, a pubblicare all’Albo Pretorio l’ordine del giorno ed a depositare, con i necessari documenti, le proposte da trattarsi.

Alle ore 16.00 di oggi il Dott. Salvatore Armillotta ha assunto la Presidenza ed ha fatto eseguire l’appello nominale, dal quale sono risultati:

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Nigri Antonio si -- Ciliberti Andrea -- --

Granatiero Francesco si -- Granatiero Giovanni si --

Savastano Matteo -- -- Giordano Luigi si --

Falcone Giuseppe si -- Fusilli Michele si --

Notarangelo Michele si -- Troiano Donato si --

Scirpoli Felice si -- Vergura Luigi si --

Coccia Pasquale si -- Troiano Mario si --

Mazzamurro Antonio si -- De Sio Antonino si --

Armillotta Salvatore si -- Pettinicchio Antonio si --

Totano Vincenzo si -- Col angelo Vito si --

Ricucci Matteo -- --

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI . 21 ASSENTI . SU 21 ASSEGNATI AL COMUNE , COMPRESO IL

SINDACO, E SU 21 ATTUALMENTE IN CARICA.

Assiste il Segreterio Generale del Comune dott. Giovanni Renzulli

Il Presidente, constatato legale il numero dei Consiglieri intervenuti è legale per deliberare, trattandosi di affare che si discute in seduta di Prima convocazione, dichiara aperta la seduta ponendo in discussione l’obietto sopra indicato.

(2)

Luigi Vergura fa rilevare che la frequenza presso i boschi comunali va sempre più aumentando per cui si rende indispensabile affrontare la problematica della raccolta dei rifiuti in quelle zone, magari anche approntando un progetto per i L.S.U.;

Michele Ferosi informa in proposito che sono già stati presi dei contatti con l’Ente Parco Nazionale del Gargano per predisporre degli interventi relativamente ai boschi comunali con eventuali affidamenti a terzi;

Giovanni Granatiero chiede spiegazioni di come avverranno i controlli sul territorio boschivo perché bisogna organizzare gli interventi affinché si possa far rispettare il regolamento;

Donato Troiano fa presente che attuare il regolamento in esame diventa difficoltoso dal punto di vista operativo in quanto bisogna predisporre i permessi ed i controlli ossia dar vita ad una macchina organizzativa che è condizione indispensabile per l’attuazione del regolamento stesso;

Il Sindaco chiarisce che sono in corso degli incontri a livello istituzionale con l’Ente Parco e la Comunità Montana del Gargano per interventi nei boschi ed invita l’Assessore al ramo a farsi portavoce presso gli Enti suddetti al fine di definire il tutto quanto prima;

Il Presidente constatato che nessun altro richiede di intervenire pone ai voti la proposta di deliberazione che viene approvata ad unanimità dei presenti;

Terminata la discussione in merito all’obietto, la proposta viene approvata ad unanimità di voti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

-VISTA e richiamata la D.G.M. n.° 1031 del 02/10/1989, con la quale si modificava la D.G.M. n.°

141 del 26/03/1974, integrando l’art. 17 del regolamento per l’uso in natura dei beni comunali, nel seguente modo:

1) Chiunque può raccogliere gratuitamente, per uso della propria famiglia, nei boschi di questo comune in quantità non superiore a Kg 2 (due);

2) I componenti del nucleo familiare non possono raccogliere cumulativamente più dei 2 (due) Kg stabiliti;

3) È vietato raccogliere funghi per uso di vendita e commercio;

I contravventori saranno puniti con un’ammenda da £. 10.000 a £. 100.000, facendo salvo ogni altro provvedimento previsto dalla legge forestale e da quella penale.

4) E’ fatto obbligo a chiunque intenda raccogliere funghi di usare come contenitore cestini, di qualsiasi foggia e materiale, ma tali da permettere la dispersione delle spore fungine e da evitare il surriscaldamento del prodotto raccolto.

Le infrazioni a tale norma saranno punite con ammenda da € 20.000 a € 50.000, facendo salvo ogni altro provvedimento previsto dalla legge forestale e da quella penale.

5) E’ fatto obbligo di non calpestare e distruggere i prodotti della flora spontanea.

(3)

Le infrazioni a tale norma saranno punite con ammenda da € 20.000 a € 100.000, facendo salvo ogni altro provvedimento previsto dalla legge forestale e da quella penale.

-VISTA la Legge 23 agosto 1993, n.° 352 “ Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;

-VISTO l’art. 4 della precitata Legge 352/’93 che demanda alle Regioni, sentite le Province, i Comuni e le Comunità Montane di determinare la quantità massima, per persona, della raccolta giornaliera di funghi epigei, anche in relazione alle tradizioni, alle consuetudini ed alle esigenze locali e comunque entro il limite di tre chilogrammi complessivi;

-VISTO che la R.P. non ha ancora provveduto agli adempimenti di cui all’art. 4 della legge 252/’93;

-VISTO l’art. 3, lett. b) del DPR 05/06/1995, n.° 97, “Istituzione dell’Ente Parco Nazionale del Gargano“ che consente la raccolta dei funghi nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali”

-VISTA la legge regionale n.° 7 del 28/01/1998: Usi civici e terre collettive, in attuazione della Legge 16/06/1927 n.° 1766 e del R.D. 26.02.1928 n.° 332”;

-VISTO l’art. 16 comma 3 della precitata legge 7/’98 che nei demani collettivi riserva la raccolta dei frutti spontanei del sottobosco, dei funghi e dei tartufi ai titolari dei diritti civici;

-CONSIDERATO che la superficie territoriale coperta da boschi è una delle più estese di tutto il comprensorio garganico e che risulta meta giornaliera di avventori provenienti dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni limitrofe intenti alla raccolta di funghi, anche a scopo di commercio, i quali poco si preoccupano della salvaguardia e della tutela dell’ambiente;

-RITENUTO, pertanto, di dover modificare ed integrare il regolamento per l’uso in natura dei beni del Comune, così come determinato nella D.G.M. n.° 141 del 26/03/1974, limitatamente all’articolo 17, inerente la raccolta dei funghi all’interno dei boschi comunali, nonché regolamentare tale attività per i non residenti nel territorio del Comune di Monte Sant’Angelo, secondo quanto disposto nell’allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-RITENUTO dover provvedere in merito;

-Vista la L.R. 7/’98 e successive modifiche ed integrazioni -Vista la legge 1766 del 1927

-Visto il R.D.332/’28

-ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi 49 del d.lgs.267/2000 del responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

-ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Ragioniere Capo, su riscontro contabile dell’Ufficio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000

(4)

-ACQUISITA l’attestazione di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti resa dal segretario generale ai sensi dell’art.97 comma 4 lettera d del D.Lgs .267/2000

-PRESO atto dell’esito della votazione come innanzi riportato

D E L I B E R A

Per tutto quanto in narrativa che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento

-DI modificare ed integrare il regolamento per l’uso in natura dei beni del Comune, così come riportato e determinato nella D.G.M. n.° 141 del 26/03/1974, limitatamente all’articolo 17, inerente la raccolta dei funghi all’interno dei boschi comunali, nonché regolamentare tale attività per i non residenti nel territorio del Comune di Monte Sant’Angelo, secondo quanto disposto nell’allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI trasmettere copia del regolamento:

1. Al Comando di Polizia Municipale;

2. Ai signori sindaci della Provincia di Foggia per la pubblicazione all’Albo Pretorio;

3. Al Coordinamento Territoriale per l’Ambiente;

4. Ai Comandi Stazione del Corpo Forestale dello Stato.

Il Presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del C.C. e la susseguente pubblicazione in conformità alle leggi ed allo Statuto;

Copia dello stesso dovrà essere continuamente visibile presso l’Ufficio Tecnico Agro forestale comunale;

REGOLARITA' TECNICA f.to ing. Michele Libero CIUFFREDA REGOLARITA’ DELL’ATTO f.to dott. A. RENZULLI

(5)

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTE S. ANGELO

1)- La raccolta dei funghi è consentita su tutto il territorio comunale a persone di età superiore a 14 anni; questi ultimi potranno raccogliere funghi solo se accompagnati da persone adulte. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo personale di raccolta giornaliero consentito.

2)-L’esistenza degli usi civici, conservata nelle consuetudini e nelle tradizioni delle popolazioni residenti titolari dei diritti civici, riguarda anche i prodotti spontanei del bosco, così come rilevato dall’art. 3 della L.R. 7/98.

3)-Ai fini del presente regolamento, in relazione al regime autorizzativo in esso previsto, sono considerati titolari dei diritti civici i cittadini residenti regolarmente iscritti nei registri dell’anagrafe della popolazione residente nel Comune.

4)-Per i cittadini di cui all’art. 3 la raccolta è gratuita. Gli stessi possono raccogliere funghi ogni giorno fino a 3 kg, esibendo, in richiesta degli agenti di controllo, un documento di identità da cui risulta la residenza. I componenti del nucleo familiare non possono raccogliere cumulativamente più di 3 kg stabiliti.

5)-Per i cittadini non residenti la raccolta non è gratuita; le quote di riferimento per la raccolta dei funghi, da parte dei non residenti, sono così identificate:

- € 5,00 per un periodo di raccolta di 1 giorno;

- € 20,00 “ “ “ “ “ “ 7 giorni;

- € 60,00 “ “ “ “ “ “30 giorni.

6)-I cittadini non residenti possono raccogliere funghi fino a 3 kg, esibendo, in richiesta degli agenti di controllo, la ricevuta di avvenuto pagamento su c.c.p. n. 13511712 intestato al Comune di Monte S. Angelo, indicante, pena nullità, il giorno o il periodo di riferimento e la causale.

7)-Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l’apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

8)-E’ vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie, nonchè di calpestare e distruggere i prodotti della flora spontanea.

9)-E’ fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all’atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed areati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5, comma 4, della Legge 23.8.1993 n. 352. E’ vietato l’uso dei contenitori di plastica per il trasporto, compreso reti e similari traforate.

10) -E’ vietata a chiunque la raccolta di funghi per farne oggetto di commercio.

(6)

11) -E’ vietata a chiunque la raccolta dei funghi per motivi selvicolturali, nelle seguenti aree:

a)-nei boschi percorsi da incendio;

b)-nei boschi di nuovo impianto;

c)-nelle aree boscate oggetto di rinfoltimento;

d)-per la tutela e la protezione delle piantine messe a dimora e per consentire la rinnovazione naturale.

12) -Per la violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecunarie:

a)-raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona o nucleo familiare: da € 26,00 ad € 150,00, oltre alla confisca della quantità eccedente;

b)-mancato pagamento per i non residenti della somma di cui all’art. 5: da € 26,00 a € 150,00, oltre al pagamento della somma dovuta per l’esercizio della raccolta di funghi;

c)-mancato porto della ricevuta di versamento: da € 26,00 a € 150,00, purchè venga esibita entro 10 giorni dalla contestazione;

d)-uso di rastrelli, uncini, distruzione volontaria di carpofori fungini di qualsiasi specie, distruzione di flora spontanea, utilizzo di contenitori non rigidi, in plastica o a rete: da € 26,00 a € 150,00;

e)-raccolta di funghi nelle aree di cui all’art. 11: da € 26,00 a € 152,00;

f)-divieti di cui all’art. 10: da € 160,00 a € 1.032,00.

Le sanzioni amministrative pecunarie previste sono cumulabili. E’ fatto salvo ogni altro provvedimento previsto dalla legge forestale e da quella penale. I proventi di cui agli artt. 5 e 12 del presente regolamento saranno destinati, ogni anno, con apposita delibera di Consiglio Comunale, ad opere di tutela ambientale, di miglioramento e manutenzione delle aree boscate.

13) -La vigilanza sull’osservanza del presente regolamento e l’accertamento delle violazioni relative sono affidate agli Agenti di polizia locale, urbana e forestale ed al personale del Corpo Forestale dello Stato.

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