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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

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Academic year: 2022

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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

E L’INTEGRITA’

- 2014-2016 - Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. del

1. INTRODUZIONE

1.1 ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE

La struttura organizzativa del Comune di Montagano prevede la presenza del Segretario comunale e di Responsabili con Posizione Organizzativa preposti alle seguenti aree:

- Finanziaria Amministrativa - Tributi Cultura e Servizi Scolastici - Tecnica

L’organigramma ed i curricula saranno consultabili sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente”, così come anche il vigente

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” .

2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA 2.1 DEFINIZIONI

Il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, evidenzia che la stessa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta ed al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013). Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.

La nozione di trasparenza sopra esposta risulta differente da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, che

disciplina una distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse azionabile dinnanzi al giudice (art. 116 cod. proc. amm.).

L’accessibilità totale – ed in primis il c.d. accesso civico così come definito dal D. Lgs. 33/2013 - presuppone, invece, l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le “informazioni pubbliche”, secondo il paradigma della “libertà di informazione”. Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all’azione delle pubbliche

amministrazioni, con il principale “scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”.

Significativa della richiamata differenza di ratio e di conseguente regolamentazione, tra disciplina della trasparenza e disciplina sull’accesso, è la disposizione di cui all’articolo 24, comma 3, della l. n. 241 del 1990, secondo cui “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”, laddove, come si è detto, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del D. L. n. 150

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del 2009, la trasparenza è finalizzata proprio a forme diffuse di controllo sociale dell’operato delle pubbliche amministrazioni e delinea, quindi, un diverso regime di accessibilità alle informazioni.

Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati sulla base di precisi obblighi normativi, in parte previsti dal d. lgs. n. 150 del 2009, in parte da altre normative vigenti.

2.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

- il D. Lgs. 150/2009, che all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli

andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e

imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),della Costituzione”;

- la Delibera n. 105/2010 della CIVIT, “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”: predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di

promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza. Il disposto trova diretta ed immediata applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato mentre, in ragione dell’autonomia costituzionalmente prevista di regioni, province e comuni, costituisce mero atto di indirizzo nei confronti degli enti locali;

- la Delibera n. 2/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”: predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CiVIT a ottobre 2011;

- le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l’“accessibilità totale” del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici;

- la delibera del 02.03.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;

- l’art. 18 “Amministrazione aperta” del D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 (cd. Decreto Sviluppo) prevede che, a far data dal 31 dicembre 2012, siano soggette alla pubblicità sulla rete intranet dell’ente procedente, secondo il principio di accessibilità totale di cui all’art. 11 del d. lgs. 22 ottobre 2009, n. 150, la concessione di:

1. sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese;

2. l’attribuzione di corrispettivi e compensi a persone fisiche, professionisti, imprese, enti privati;

3. e, comunque, i vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art.12 della L. 241/90 a enti pubblici e privati.

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- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il D. L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti

territoriali, nonché di ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate” che ha rivisto, in maniera significativa, la materia dei controlli interni ed esterni sugli enti locali;

- la deliberazione n. 33 della CIVIT in data 18.12.2012 con la quale - in relazione alla prevista operatività a decorrere dal 1° gennaio 2013 degli obblighi in tema di c.d. “amministrazione aperta”, disciplinati dall’art. 18 del D.L. 83/2012 anche per atti per i quali deve essere disposta l’affissione nell’albo – ha ritenuto che l’affissione di atti nell’albo pretorio on line non esonera l’amministrazione dall’obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale nell’apposita sezione

“Trasparenza,valutazione e merito”, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dal DL 83/2012;

- Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il quale:

- effettua un’importante ricognizione coordinata delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico della P.A. (pubblica amministrazione)

- disciplina nuove forme di pubblicità di dati ed informazioni da rendere conoscibili attraverso i siti web istituzionali - configura il c.d. “accesso civico” come espressione diretta di dei principi di pubblicità e di trasparenza

- prevede responsabilità e sanzioni per il mancato/ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2.3 OBIETTIVI

Secondo le disposizioni vigenti, il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni e come tale non comprimibile in sede locale, oltreché un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, dando garanzia in tal modo di piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 del 2009.

Per quanto attiene il buon andamento dei servizi pubblici e la corretta gestione delle relative risorse, la pubblicazione on line dei dati consente a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza dell’azione delle pubbliche amministrazioni, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività.

Si sottolinea che la trasparenza presenta un duplice profilo: in primo luogo, un profilo “statico”, consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti le pubbliche amministrazioni per finalità di controllo sociale. Il profilo “dinamico” della trasparenza è invece direttamente correlato alla performance, della quale si tratta in apposita sezione di questo piano.

Inoltre, accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, c.d. accesso civico, così come fissato dal recente “Decreto Trasparenza” n. 33/2013 ed al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, la disciplina della trasparenza costituisce una forma di garanzia del cittadino, in qualità sia di destinatario delle generali attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici.

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La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.) con le delibere n. 105/2010 e n.

2/2012 ha fornito le Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) e per il suo miglioramento ed aggiornamento.

La bozza del 29.05.2013 delle “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015”, alla luce della L. 6.11.2012, N.190, della delibera CIVIT n.6/2012 e del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, riesamina ed integra le precedenti linee guida delineando il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità come strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato; pertanto, a regime, il termine per l’adozione dei due atti dovrà essere lo stesso.

Le linee guida indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dall’indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione.

2.4 SOGGETTI COINVOLTI - TERMINI DI ADOZIONE DEL PIANO

Il responsabile dell’area tributi è individuato quale “Responsabile della Trasparenza” con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale (Delibera Civit n 2/2012). A tal fine promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell’Ente e si avvale del supporto dei responsabili dei servizi. Il Sindaco del Comune di Montagano ha in tal senso nominato il Sig. Francesco Caterina quale

“Responsabile della Trasparenza”.

Il Nucleo di Valutazione esercita un’attività di impulso nei confronti del politico amministrativo e del Responsabile della Trasparenza per l’elaborazione del programma. Il Nucleo verifica altresì l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità (Delibera Civit n 2/2012).

Ai Responsabili dei Servizi compete la responsabilità dell’individuazione dei contenuti del Programma e l’attuazione delle relative previsioni (Delibera Civit n 2/2012).

La Giunta Comunale approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti.

In relazione a quanto sopra esposto, essendo il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, seppure strettamente collegato, a regime, il termine per l’adozione dei due atti dovrà coincidere ( 31 gennaio 2014 ex art. 1, c.8.1 L. 190/2012).

3. LE INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA E LE INIZIATIVE PER LA LEGALITA’ E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL’INTEGRITA’

3.1 SITO WEB ISTITUZIONALE

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I siti web rappresentano il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui la Pubblica Amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A,

pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza ed integrità, il Comune ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale (http://www.comune.montagano.cb.it) del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità.

Sul sito istituzionale sono in fase di implementazione i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa recentemente entrata in vigore.

Sono altresì presenti informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per il cittadino (ai sensi dei principi e delle attività di comunicazione disciplinati dalla Legge 150/2000) anche per consentire il raggiungimento di una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere dal Comune.

In ragione di ciò il Comune di Montagano continuerà a promuovere l’utilizzo e la conoscenza delle diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei diritti civili e politici.

Nella realizzazione e conduzione del sito sono state tenute presenti le Linee Guida per i siti web della PA (aggiornamento del 29 luglio 2011) previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009 n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché le misure a tutela della privacy richiamate al paragrafo 3.2 della citata delibera CIVIT n.105/2010 e n. 2/2012.

Si conferma l’obiettivo di procedere verso una costante integrazione dei dati già pubblicati, raggruppandoli all’interno della sezione

“Amministrazione Trasparente” secondo i criteri di omogeneità indicati dal recente “Decreto Trasparenza” n. 33/2013.

Per l’usabilità dei dati, i settori dell’Ente devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e gli stakeholders possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.

Le informazioni ed i documenti dovranno essere pubblicati in formato aperto, raggiungibili direttamente dalla pagina presso cui le informazioni di riferimento risultano riportate.

La sezione del sito “Amministrazione Trasparente” sarà organizzata secondo quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013, nel rispetto delle sezioni e sotto- sezioni indicate dall’allegato 1 al decreto legislativo citato.

3.2 LA “BUSSOLA DELLA TRASPARENZA” E LA QUALITÀ DEL SITO

La Bussola della Trasparenza (www.magellanopa.it/bussola) è uno strumento operativo ideato dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione – Dipartimento della Funzione Pubblica per consentire alle Pubbliche Amministrazioni ed ai cittadini di utilizzare strumenti per l'analisi e il monitoraggio dei siti web istituzionali. Il principale obiettivo della Bussola è quello di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni online e dei servizi digitali.

La Bussola della Trasparenza consente di:

1. verificare i siti web istituzionali (utilizzando la funzionalità “verifica sito web”);

2. analizzare i risultati della verifica (rilevando gli indicatori negativi – rossi – ed i suggerimenti evidenziati);

3. intraprendere le correzioni necessarie:

a. azioni tecniche (adeguare il codice, la nomenclatura ed i contenuti all’interno delle sezioni)

b. azioni organizzative/redazionali (coinvolgere i responsabili interessati per l’adeguamento dei contenuti necessari).

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4. Dopo aver effettuato i cambiamenti è possibile verificare nuovamente il sito web, riprendendo, se necessario, il ciclo di miglioramento continuo.

Lo strumento è pubblico e quindi accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare verifiche sui siti web delle pubbliche amministrazioni ed inviare segnalazioni.

Il monitoraggio dei siti web delle PA ideato avviene attraverso un processo automatico di verifica (crawling) che analizza i vari siti istituzionali, accertandone la rispondenza con la normativa in materia aggiornata al D. Lgs. 33/2013, ovviamente in termini di aderenza e compliance

(conformità).

Il processo di crawling, che viene automaticamente avviato ad intervalli di tempo regolari, scansiona ciascun sito e verifica che siano soddisfatti gli indicatori fissati per ciascun contenuto minimo, stabilendo una classifica dei siti più “virtuosi” in termini di trasparenza.

La verifica è condotta sui siti di tutte le pubbliche amministrazioni, prendendo in esame n° 73 obiettivi.

Per un miglioramento più generale del Portale web istituzionale il Comune di Montagano intende, tra l’altro, procedere nelle azioni di digitalizzazione dei servizi, con riferimento alle modalità di attuazione, di fruizione e di accesso lato – utente, oltreché alla verifica ed aggiornamento periodici della piattaforma open-source utilizzata per il Portale web.

Man mano che saranno introdotti ulteriori dati e modifiche al Portale web, e comunque con frequenza almeno semestrale, sarà effettuato un adeguato monitoraggio qualitativo.

3.3 PROCEDURE ORGANIZZATIVE

E’ in corso il consolidamento delle procedure organizzative relative all’iter standardizzato per la pubblicazione di documenti e informazioni sul Portale istituzionale.

Esso concerne la definizione del processo per l’inserimento di dati e informazioni tramite i responsabili degli uffici di riferimento; considerata l’esiguità della dotazione organica si prevede il supporto, con il coordinamento del responsabile della trasparenza, di società esterna che provveda alle funzioni di inserimento ed aggiornamento, occupandosi altresì dell’articolazione della struttura del sito in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia. Quest’ultimo servizio opera quindi in modo trasversale nell’ambito dell’ente, coordinando le funzioni comunicative, anche mediante iniziative di formazione ed aggiornamento mirate (ad es. web writing, semplificazione del linguaggio e dei processi, immagine coordinata, ecc.), garantendo il coordinamento delle attività informative, comunicative e partecipative .

3.4 ALBO PRETORIO ONLINE

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alle procedure informatiche, riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici.

L’art. 32, comma 1, della stessa Legge (con successive modifiche ed integrazioni) ha sancito che “…a far data dall’1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale s’intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti publlici obbligati”.

Il Comune di Montagano ha adempiuto all’attivazione dell’Albo Pretorio on line nei termini di legge; in futuro si impegna in particolare a rispettare i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche “Linee guida” in materia e le recenti norme del Garante della Privacy (c.d. “diritto all’oblio”).

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Come deliberato dalla Commissione CIVIT (Del. N. 33/2012), che opera ai sensi della Legge 190 del 2012 quale Autorità nazionale anticorruzione, per gli atti soggetti alla pubblicità legale all’albo pretorio on line rimane, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalla legge, anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito” (ora “Amministrazione Trasparente”). Dello stesso avviso anche ANCI, nelle linee guida agli Enti locali del 7/11/2012, che così riporta: “…

la pubblicazione degli atti sull’albo pretorio, secondo il vigente ordinamento, non è rilevante ai fini dell’assolvimento degli ulteriori obblighi in materia di trasparenza e di pubblicazione – obbligatoria – dei dati indicati nell’allegato”.

3.5 PIANO DELLE RISORSE ED OBIETTIVI

Posizione centrale nel “Programma per la Trasparenza” occupa l’adozione del “Piano risorse ed obiettivi”, che ha il compito di specificare indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione, criteri di monitoraggio.

Attraverso tale documento, i cittadini possono conoscere e valutare in modo semplice ed oggettivo l’operato degli enti pubblici. La pubblicazione dei dati relativi alla performance rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita, rendendo quindi ancora più utile lo sviluppo di sistemi che garantiscano l’effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire amministrativo.

3.5 GIORNATA DELLA TRASPARENZA

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 2009, ogni ente è tenuto a presentare “il Piano della Trasparenza” alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato del territorio, all’interno di apposite giornate della trasparenza.

Il Comune di Montagano procederà all’organizzazione di tale evento entro il mese di aprile di ogni anno.

Verrà prestata particolare importanza al recepimento dei suggerimenti (sia verbali che scritti) che verranno formulati nel corso della giornata, ai fini della rielaborazione annuale del ciclo della performance, del miglioramento dei livelli di trasparenza e dell’aggiornamento del presente Programma.

In questo processo, il ruolo di promotore spetta al personale comunale, nelle sue diverse articolazioni. L’avvio delle Giornate della Trasparenza dovrà comportare un momento formativo riservato al personale per valorizzare la trasparenza e l’accessibilità come “habitus” della pubblica amministrazione locale.

3.6 DIFFUSIONE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E’ attiva da tempo la casella di PEC istituzionale .

Sul Portale web comunale, in home page e nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale:

comune.montaganocb@legalmail.it

L’utilizzo della p.e.c. ha già consentito di ottimizzare, con importanti economie di scala, una serie di processi amministrativi obbligatori; si intende attivarla anche per la notifica di convocazione di Consiglio comunale a tutti i consiglieri, tradizionalmente effettuata “a mano” da parte del messo comunale.

3.7 INIZIATIVE PER PROMUOVERE LA CULTURA DELLA INTEGRITÀ E L’ATTUAZIONE DELLA L. 190/2012 Il comune di Montagano ha approvato il “Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2014-2016”, composto da 11

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articoli nei quali vengono trattati, oltre all’oggetto ed alle finalità, i compiti del responsabile della prevenzione e della corruzione (Segretario comunale), le procedure di formazione ed adozione del piano, un primo elenco delle attività ad elevato rischio di corruzione, la formazione, il controllo e la prevenzione del rischio, gli obblighi informativi, la rotazione degli incarichi, i compiti del Nucleo di valutazione.

3.8 SEMPLIFICAZIONE DEL LINGUAGGIO

Per favorire l’accessibilità dei contenuti pubblicati occorre anche operare una semplificazione del linguaggio amministrativo, rimodulandolo nell’ottica della trasparenza e della piena comprensione dei testi da parte del cittadino - utente, evitando, per quanto possibile, espressioni burocratiche e terminologie tecniche.

A tal fine, verrà avviato un percorso formativo per il personale comunale, che preveda la trasmissione delle regole base per la produzione di documenti accessibili, chiari, semplici e pertanto comprensibili, nel rispetto del formato richiesto.

3.10 COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS

La pubblicità dei dati inerenti l’organizzazione e l’erogazione dei servizi al pubblico si inserisce strumentalmente nell’ottica del “miglioramento continuo” dei servizi pubblici, connaturata al ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse (stakeholders).

Il Comune di Montagano intende perseguire la partecipazione prevalentemente attraverso:

a) incontri e momenti di ascolto nelle varie frazioni su tematiche rilevanti, su indirizzi da perseguire e sull’attività amministrativa svolta;

b) invio di notiziari su temi e questioni rilevanti per la cittadinanza e l’amministrazione;

c) incontri finalizzati alla verifica dei servizi resi dal Comune ed al confronto con i cittadini sui servizi erogati (es. trasporti, refezione scolastica, assistenza domiciliare …);

d) incontri di analisi - per singole categorie o plenari - sui temi dell’economia locale, distinti per rappresentanze sindacali, responsabili di associazioni;

e) incontri con le associazioni che operano sul territorio nel settore del volontariato e nel settore sportivo;

f) altri incontri.

Anche le Giornate della Trasparenza rappresentano un momento di ascolto e di interscambio di informazioni con la città, utili anche per la presentazione di atti e documenti quali la Relazione sulla Performance e lo stesso Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

3.10 SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Il responsabile della Trasparenza, cura con periodicità almeno semestrale - in concomitanza con la predisposizione dei report sull’andamento degli obiettivi di Piano risorse obiettivi di Gestione - la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti.

Rimangono naturalmente ferme le competenze dei singoli responsabili dei servizi relative all’adempimento dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

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Il Nucleo di Valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti (Delibera CIVIT n. 2/2012) in considerazione del fatto che l’ente coordina il più possibile gli obiettivi del presente Programma con quelli del Piano della Performance.

I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione, anche in relazione al progressivo adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 e del D. Lgs. 33/2013, secondo le scadenze stabilite per gli enti locali.

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità verrà pubblicato sul Portale web comunale, nell’apposita sezione inserita in

“Amministrazione Trasparente”, nella quale verranno inseriti anche i relativi aggiornamenti annuali.

3.12 TEMPI DI ATTUAZIONE

Premesso che la specificazione operativa degli obiettivi sotto riportati è specificato - per ciascun esercizio di competenza - nell’ambito del Piano della performance / Piano Esecutivo di Gestione, anche ai fini del relativo monitoraggio, si prevede la seguente programmazione con riguardo all’attuazione del presente Programma:

Anno 2014

1) Attuazione degli obblighi di pubblicazione come da D.Lgs. 33/2013 entro i termini ivi previsti;

2) Applicazione del sistema di controlli di cui al DL 174/2012 convertito nella legge n.213/2012, entro i termini ivi previsti;

3) Attuazione della Legge 190/2012 entro i termini ivi previsti;

4) Realizzazione della Giornata della Trasparenza annuale;

5) Sviluppo del sistema di rilevazione del livello di soddisfazione del cittadino-utente in relazione all’erogazione di alcuni servizi, con pubblicazione dei risultati ai sensi di legge (D. Lgs. 33/2013);

6) Formazione dell’elenco degli stakeholders presenti sul territorio comunale;

7) Analisi e pianificazione delle azioni per la digitalizzazione dei servizi.

Anno 2015

1) Aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità nei termini di legge;

2) Realizzazione della Giornata della Trasparenza annuale;

3) Studio utilizzo ulteriori applicativi interattivi;

4) Verifica della realizzabilità della piattaforma “open source” utilizzata per il Portale web istituzionale ed eventuale adeguamento;

5) Aggiornamento dell’elenco degli stakeholders presenti sul territorio;

6) Prosecuzione delle indagini sul livello di soddisfazione del cittadino-utente in relazione all’erogazione di altri servizi, con pubblicazione dei risultati ai sensi di legge (D. Lgs. 33/2013).

Anno 2016

1) Aggiornamenti del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità;

2) Realizzazione della Giornata della Trasparenza annuale;

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3) Studio utilizzo ulteriori applicativi interattivi;

4) Aggiornamento dell’elenco degli stakeholders presenti sul territorio;

5) Prosecuzione delle indagini sul livello di soddisfazione del cittadino-utente in relazione all’erogazione di altri servizi, con pubblicazione dei risultati ai sensi di legge (D. Lgs. 33/2013).

3.13 LIMITAZIONI ALLA PUBBLICITÀ DEI DATI

La pubblicazione sui siti istituzionali di alcune tipologie di dati ed informazioni rappresenta la principale forma di attuazione della trasparenza ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del d. lg. n. 150 del 2009, secondo la specifica finalità che ispira l’intero D. Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto

Trasparenza), ossia quella di agevolare il controllo sociale ed incrementare l’efficienza dell’attività amministrativa.

È necessario, in tal senso, delimitare le sfere di possibile interferenza tra disciplina della trasparenza e protezione dei dati personali, in modo da realizzare un punto di equilibrio tra i valori che esse riflettono in sede di concreta applicazione.

Ciò considerato, con riferimento all’impianto normativo esistente, rileva l’art. 26, comma 4, del D. Lgs. 33/2013 che, in relazione all’obbligo di pubblicazione di “atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” dispone che “E’ esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati”.

Ancora, l’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) statuisce: “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale”.

L’esigenza di assicurare una lettura “orientata” della citata disposizione sul piano costituzionale e comunitario induce a ritenere che il diritto dei cittadini di conoscere l’assetto strutturale e il modo di operare delle amministrazioni pubbliche e dei suoi agenti, finalizzato al conseguente controllo sociale sulla res publica, debba essere, comunque, conformato al rispetto del principio di proporzionalità (previsto dagli articoli 3 e 11 del Codice).

Tale principio è volto a garantire che i dati pubblicati ed i modi di pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati, anche alla luce delle delibere del Garante in materia di protezione dei dati personali.

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