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S T U D I O C A P R A & A S S O C I A T I

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Academic year: 2022

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S T U D I O C A P R A & A S S O C I A T I

Studio Certificato Sistema Qualità ISO 9001:2008

Stradone San Fermo, 20 37121 Verona tel. 045.8030145 r.a. telefax 045.8010778 studio@studiocapraeassociati.it www.studiocapraeassociati.it

Giuseppe Capra Nicola Cappellari

Angela Peretti Costanza Merzari

Mattia Passigato Dottori Commercialisti

Revisori Legali

Maria Eleonora Capra Andrea Pitondo Dottori Commercialisti Valentina Lonardi Dottore in Economia

Silvia Capra Avvocato of Counsel

A member of

www.synergiaconsulting.it

Ai gentili Clienti Loro sedi Circ. n. 9/2015

Oggetto: versamento acconto IMU e TASI anno 2015.

Il prossimo 16 giugno scade il termine per versare gli acconti IMU e TASI relativi all’anno 2015.

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA:

Il versamento riguarda il periodo gennaio – giugno 2015.

Sono tenuti ad effettuare il pagamento dell'IMU in acconto i:

- proprietari (di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli);

- titolari di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) sui suddetti beni immobili;

- titolare del diritto di superficie (superficiario) e del diritto di enfiteusi (enfiteuta);

- utilizzatore degli immobili concessi in leasing (locatario);

- utilizzatore di immobili insistenti su aree demaniali in concessione (concessionario).

FABBRICATI:

La base imponibile IMU per i fabbricati è costituita “dal valore dell’immobile” e va determinata applicando alla rendita catastale rivalutata specifici moltiplicatori distinti per tipologia d’immobile.

TIPOLOGIA DI

IMMOBILE COEFFICIENTE

Fabbricati iscritti in Catasto

rendita catastale rivalutata del 5%

160 per categoria A (esclusa A10), C/2, C/6 e C/7 140 per categoria B, C/3, C/4 e C/5

X 80 per categoria A/10 e D/5 60 per categoria D (escluso D/5) 55 per categoria C/1

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Di seguito vengono riepilogate le novità più importanti riguardanti i fabbricati:

Fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze:

Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare devono contemporaneamente avere la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Si intendono pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali:

• C/2, magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa;

• C/6, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;

• C/7, tettoie chiuse o aperte;

nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali.

Anche per il 2015, l’immobile adibito ad abitazione principale e le sue pertinenze sono stati esentati dal versamento dell’imposta.

Caso Particolare per gli immobili adibiti ad abitazione principale:

Rimangono assoggettate ad IMU, invece, le abitazioni principali di lusso, individuate dalle seguenti categorie catastali:

- A/1 Abitazione di tipo signorile - A/8 Abitazione in ville

- A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Per i suddetti immobili:

 l’aliquota base per questi immobili è il 4‰ e il Comune può deliberare una variazione in aumento o diminuzione del 2‰;

 continua a trovare applicazione la detrazione di € 200, eventualmente aumentata dal Comune fino all’azzeramento dell’imposta dovuta e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 non è prevista l’ulteriore detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale.

Assimilazione all’abitazione principale:

L’assimilazione di un immobile ad abitazione principale può avvenire:

- ex lege:

 per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

 per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

 per la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

per l’immobile, non locato, posseduto dal personale delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- da delibera comunale:

 se posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata;

 se posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia, purché non locata;

 se concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado” (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come “abitazione principale”.

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Altre unità immobiliari:

Per tutte le altre unità immobiliari, a prescindere dal loro utilizzo (unità a disposizione, locata, …) l’aliquota è stata fissata allo 0,76%; i Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione di una percentuale pari allo 0,3% con propria delibera.

Alcuni casi particolari riguardanti i fabbricati:

Immobili di interesse storico / artistico

Per i fabbricati di interesse storico è prevista una riduzione della base imponibile nella misura del 50%, ma è stata abrogata la possibilità di individuare la base imponibile ICI mediante “applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato”.

Fabbricati rurali ad uso abitativo:

Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, in merito all’aliquota IMU applicabile, va fatto riferimento alla disciplina IMU ordinaria.

Tali fabbricati adibiti ad abitazione principale sono quindi esenti dall’imposta.

Fabbricati rurali ad uso strumentale:

Il fabbricato rurale strumentale è esente dal versamento dell’imposta.

Fabbricati inagibili o inabitabili:

Per i fabbricati inagibili è stata disposta la riduzione al 50% della base imponibile IMU e di fatto non utilizzati.

In merito va evidenziato che:

- la limitazione opera per il periodo dell’anno nel corso del quale sussistono tali condizioni;

- l’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dal Comune con perizia a carico del proprietario, ovvero tramite dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000;

- il Comune può disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Immobili “beni merce”:

Il fabbricato rurale strumentale è esente dal versamento dell’imposta fintanto che l’immobile risulta destinato alla vendita e non locato.

Immobili posseduti da Enti Territoriali:

Sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Immobili posseduti da ONLUS:

Sono esenti dall’IMU i gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73 c. 1 l. C del Tuir destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche , ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lett. a) della legge 20 maggio 1985 n. 222.

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TERRENI:

La base imponibile IMU per i terreni è costituita dal reddito dominicale rivalutato applicando specifici moltiplicatori.

Terreno agricolo

Reddito dominicale rivalutato del

25%

x 135

75 per i coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza

agricola Terreno

edificabile Valore venale in comune commercio al 01 gennaio 2015

Aree Fabbricabili:

Per le aree fabbricabili si deve tenere conto del valore venale in commercio alla data del 01.01.2015.

TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI:

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

L’aliquota base della TASI è pari all’1‰ con un massimo pari al 2,5‰ in base alle delibere comunali.

Esempio: per le abitazioni a disposizione non può superare il 10,6‰ (IMU + TASI).

Con riferimento a IMU e TASI, si riepilogano i casi possibili per l’abitazione principale:

ABITAZIONE PRINCIPALE NON DI LUSSO

IMU TASI

ESENTE

max 2,5‰

il Comune può (facoltà) deliberare detrazioni / riduzioni di aliquota max 3,3‰

(2,5‰ + 0,8‰)

se il Comune delibera detrazioni o altre misure che determinino un carico TASI non superiore al carico IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO

IMU TASI

4‰ ± 2‰

con Detrazione

max 2,5‰

il Comune può (facoltà) deliberare detrazioni / riduzioni di aliquota max 3,3‰

(2,5‰ + 0,8‰)

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Scadenze versamento Acconto Tasi pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno 2015:

Si riepilogano di seguito le scadenze:

- 16/06/2015: acconto TASI - 16/12/2015: saldo TASI.

Rapporto Proprietario/Inquilino:

Per quanto riguarda gli immobili concessi in locazione/comodato, i soggetti passivi di imposta TASI sono:

- inquilino/comodatario nella misura compresa tra il 10 e il 30% dell’ammontare dell’imposta riferita all’immobile occupato;

- proprietario per la restante parte.

La percentuale dell’ammontare a carico dell’inquilino viene stabilità dal Comune nel proprio regolamento.

Inquilino/comodatario e proprietario non sono solidalmente responsabili al pagamento quindi il Comune non potrà pretendere l’adempimento da una parte piuttosto che dall’altra.

Per effettuare correttamente il conteggio è necessario tener conto delle variazioni intervenute nel corso del 2015 fino a giugno (acquisti – vendite – nuovi accatastamenti – leasing immobiliari – successioni- valori aree fabbricabili al 01.01.2015). Qualora ci fossero state variazioni non ancora comunicate allo Studio, chiediamo la cortesia di comunicarle al più presto per poter ricalcolare l’acconto inviato in allegato alla presente.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Verona, 4 giugno 2015

Studio Capra & Associati

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