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NOTE TECNICHE. La marcatura CE deve essere apposta a tutti i prodotti che soddisfano, principalmente, una delle condizioni seguenti:

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Guida al percorso normativo e agli obblighi per i costruttori.

1. INTRODUZIONE

La marcatura CE è una patente indispensabile per i prodotti nell’intera Area Economica Europea (EEA).

Essa copre tutti i requisiti tecnici legali trattati dalla specifica tecnica armonizzata pertinente, vigente in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea.

La marcatura CE definisce un campo d’azione comune fornendo ai fabbricanti metodi di prova, procedimenti e criteri di valutazione condivisi da tutti gli stati europei.

L’apposizione del marchio CE presuppone l’idoneità all’uso previsto dei prodotti da costruzione, ovvero tutti i prodotti che sono fabbricati per essere incorporati in maniera permanente in opere edili.

Si presumono idonei all’uso i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i sei requisiti essenziali della direttiva europea ad essi applicabile (Direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE, nota anche come CPD). Pertanto un prodotto è considerato idoneo all’impiego previsto se soddisfa i requisiti essenziali descritti nella specifica norma di prodotto.

La marcatura CE è OBBLIGATORIA e costituisce il sistema al quale tutti i Costruttori di serramenti, facciate continue, chiusure oscuranti, cancelli e porte industriali e da garage, evacuatori di fumo e calore devono uniformarsi per poter vendere il propri prodotti nell’Unione Europea.

La marcatura CE conferma che il prodotto finito è in grado di fornire determinate prestazioni per i requisiti regolamentati in relazione agli impieghi previsti.

Spetta al Costruttore, o al suo rappresentante, con sede nella EEA [Area Economica Europea] la responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto, su un’etichetta applicata al prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento.

La marcatura CE deve essere apposta a tutti i prodotti che soddisfano, principalmente, una delle condizioni seguenti:

• Conformità alle norme nazionali che recepiscono norme europee armonizzate EN, i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE); Le norme europee armonizzate sono elaborate dal CEN (Comitato di Normazione Europeo).

• Conformità al Benestare Tecnico Europeo (ETA) rilasciati sulla base di linee guida (ETAG) pubblicati dall'EOTA (Organizzazione Europea per Benestare Tecnico).

Tra le norme europee armonizzate rivestono particolare importanza le cosiddette norme di prodotto (product standard) che, per ogni merceologia di prodotto sottoposta a marcatura CE, sono da considerarsi norme "quadro".

Le norme di prodotto hanno lo scopo di definire:

• le caratteristiche e le prestazioni dei prodotti indipendentemente dai materiali impiegati;

• le modalità e la sequenza dei test di prova che devono essere eseguiti da parte del produttore o da chi per esso [cfr. § 2.1];

• le modalità di controllo della produzione (factory production control);

• i sistemi di attestazione della conformità;

• le modalità di marcatura CE e di etichettatura del prodotto.

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dei prodotti di cui trattasi.

La marcatura CE sostituisce tutte le eventuali marcature nazionali obbligatorie ma non quelle volontarie purchè non in contrasto e/o in sovrapposizione con il marchio CE. Nessun requisito aggiuntivo può essere imposto a livello di norme tecniche e/o disposizioni legislative cogenti nazionali e/o regionali in materia di edilizia. Eventuali normative nazionali, in contrasto con le norme europee o basate su norme nazionali, devono essere obbligatoriamente modificate.

Un altro riferimento documentale molto importante per la marcatura CE è rappresentato dalla Guidance Paper M Conformity assessment under the Construction Products Directive - Initial Type-testing and Factory Production Control, documento tecnico il cui scopo è quello di svolgere una funzione di guida ed indirizzo nelle procedure di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione alla direttiva 89/106.

La marcatura CE prevede un processo temporale costituito da alcune tappe necessarie per l’entrata in vigore dei documenti normativi.

Per i prodotti per cui la marcatura CE attesta la conformità a norme europee armonizzate (ambito CEN), dopo il voto formale e la pubblicazione della norma di prodotto di riferimento, inizia un periodo di coesistenza, di uno o due anni, durante il quale l’apposizione della marcatura CE è facoltativa e possono coesistere sul mercato prodotti con o senza marcatura CE.

Scaduto il periodo di coesistenza, la marcatura CE diventa obbligatoria, cioè solo prodotti c o n marcatura CE p o t r a n n o essere immessi legalmente sul mercato.

Per i prodotti per cui la marcatura CE attesta la conformità ad un Benestare Tecnico Europeo (ETA - ambito EOTA), il periodo di coesistenza, dura due anni.

Per completezza, si segnala che per avviare la procedura di ottenimento del benestare tecnico (ETA) è necessario rivolgersi all'ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE [Via Lombardia, 49 - 20098 - San Giuliano Milanese MI - tel 0298061] che è l'ente italiano di approvazione (Approval Body) preposto al rilascio di questo tipo di certificazione, oppure presso altri Approval Bodies europei.

Il Prospetto 1 indica per le principali merceologie di prodotti serramentistici il documento tecnico di riferimento (norma di prodotto EN pubblicata dal CEN oppure guida ETAG pubblicata dall'EOTA) a cui gli specifici prodotti dovranno essere conformi e la data di inizio del periodo di obbligatorietà per l'apposizione della marcatura CE.

Prospetto 1 - Tempistica marcatura CE e documenti normativi di riferimento per le principali merceologie di prodotti serramentistici e componenti relativi

Prodotto Documento tecnico-normativo di riferimento Inizio regime transitorio

Inizio regime di obbligatorietà Finestre, portefinestre

e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta al fumo

Ambito CEN

EN 14351-1 Windows and pedestrian doorsets - Product standard, performance characteristics - Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and smoke leakage characteristics but including external fire performance for roof windows

1 Febbraio 2007 2 Febbraio 2009

Porte interne senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta al fumo

Ambito CEN

prEN 14351-2 Windows and pedestrian doorsets - Product standard, performance characteristics - Part 2: Internal pedestrian doorsets without resistance to fire and smoke leakage characteristics

Febbraio 2008 Da confermare

Febbraio 2009 Da confermare

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pedonali con caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta al fumo

- Product standard, performance characteristics - Part 3: Windows and external pedestrian doorsets with resistance to fire and external fire

characteristics

Ottobre 2008 Da confermare

Ottobre 2009 Da confermare

Facciate continue senza incollaggio strutturale del vetro

Ambito CEN

UNI EN 13830 Facciate continue - Norma di prodotto

1 dicembre 2004 2 dicembre 2005

Facciate continue con incollaggio strutturale del vetro e telaio costituito da profilati ossidati ***

Ambito EOTA

ETAG 002 - Parte 1 Guideline for european technical approval for structural sealant glazing systems (SSGS) - Part 2: Supported and unsupported systems

30 giugno 2001 1 luglio 2003

Facciate continue con incollaggio strutturale del vetro e telaio costituito da profilati verniciati ***

Ambito EOTA

ETAG 002 - Parte 2 Guideline for european technical approval for structural sealant glazing systems (SSGS) - Part 2: Coated Aluminium Systems

16 ottobre 2002 17 ottobre 2004

Facciate continue con incollaggio strutturale del vetro e telaio costituito da profilati a taglio termico (verniciati o ossidati) ***

Ambito EOTA

ETAG 002 - Parte 3 Guideline for european technical approval for structural sealant glazing systems (SSGS) - Part 2: Systems incorporating profiles with a thermal barrier

28 febbraio 2003 1 marzo 2005

Cancelli e porte industriali, commerciali e da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco

Ambito CEN

UNI EN 13241-1 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo

1 maggio 2004 2 maggio 2005

Chiusure oscuranti (persiane, tapparelle, ecc.)

Ambito CEN

UNI EN 13659 Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza

1 aprile 2005 2 aprile 2006

Tende

Ambito CEN

UNI EN 13561 Tende esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza

1 marzo 2005 2 marzo 2006

Evacuatori naturali di fumo e calore

Ambito CEN

UNI EN 12101-2 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore

1 aprile 2004 2 settembre 2006

Evacuatori forzati di fumo e calore

Ambito CEN

UNI EN 12101-3 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore

1 aprile 2004 2 aprile 2005

Pareti mobili

Ambito EOTA

ETAG 003 Guideline for european technical approval for internal partition kits for use as non loadbearing walls

31 marzo 2002 1 aprile 2004

Scale prefabbricate Ambito EOTA

ETAG 008 Prefabricated stairs kits 16 ottobre 2002 17 ottobre 2004 Accessori - Dispositivi

antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale °°°°

Ambito CEN

UNI EN 1125 + A1 Accessori per serramenti Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale Requisiti e metodi di prova

1 aprile 2002 2 aprile 2003

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emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta

°°°°

per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta - Requisiti e metodi di prova

1 aprile 2002 2 aprile 2003

Cerniere ad asse singolo solo se applicate in porte di compartimentazione fuoco/fumo,

equipaggiate con dispositivi di autochiusura

Ambito CEN

UNI EN 1935 Accessori per serramenti – Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova.

1 ottobre 2002 2 dicembre 2003

Dispositivi di chiusura controllata delle porte

Ambito CEN

UNI EN 1154 Accessori per serramenti – Dispositivi di chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di prova.

1 ottobre 2003 2 ottobre 2004

Dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte girevoli

Ambito CEN

UNI EN 1155 Accessori per serramenti – Dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte girevoli - Requisiti e metodi di prova.

1 ottobre 2003 2 ottobre 2004

Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte

Ambito CEN

UNI EN 1158 Accessori per serramenti –

Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova.

1 ottobre 2003 2 ottobre 2004

Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di bloccaggio

Ambito CEN

UNI EN 12209 Accessori per serramenti – Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova.

1 dicembre 2004 2 dicembre 2005

Vetro di silicato sodo- calcico

Ambito CEN

UNI EN 572-9 Vetro per edilizia - Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico - Parte 9:

Valutazione della conformità/Norma di prodotto.

1 settembre 2005 2 settembre 2006

Vetro rivestito

Ambito CEN

UNI EN 1096-4 Vetro per edilizia - Vetri rivestiti - Parte 4: Vetri borosilicati -: Valutazione della conformità/Norma di prodotto.

1 settembre 2005 2 settembre 2006

Vetro borosilicato

Ambito CEN

UNI EN 1748-1-2 Vetro per edilizia - Prodotti di base speciali - Parte 1-2: Vetri borosilicati:

Valutazione della conformità/Norma di prodotto.

1 settembre 2005 2 settembre 2006

Vetro ceramica

Ambito CEN

UNI EN 1748-2-2 Vetro per edilizia - Prodotti di base speciali - Parte 2-2: Vetro ceramica - Valutazione della conformità/Norma di prodotto.

1 settembre 2005 2 settembre 2006

Vetro di silicato sodo- calcico indurito termicamente

Ambito CEN

UNI EN 1863-2 2 Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente - Parte 2 - Valutazione della conformità/Norma di prodotto.

1 settembre 2005 2 settembre 2006

Vetro di silicato sodo- calcico di sicurezza termprato

termicamente

Ambito CEN

UNI EN 12150-2 Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente - Parte 2 - Valutazione della conformità/Norma di prodotto.

1 settembre 2005 2 settembre 2006

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calcico di sicurezza indurito chimicamente

silicato sodo-calcico di sicurezza indurito chimicamente - Parte 2 - Valutazione della conformità/Norma di prodotto.

1 settembre 2005 2 settembre 2006

Vetro a matrice alcalina

Ambito CEN

UNI EN 14178-2 Vetro per edilizia - Prodotti di base di vetro a matrice alcalina - Parte 2 - Valutazione della conformità/Norma di prodotto.

1 settembre 2005 2 settembre 2006

Legenda delle sigle:

prEN = progetto di norma tecnica europea EN = norma tecnica europea

UNI EN = norma tecnica europea e recepita da UNI (Ente Italiano di Unificazione)

ETAG = European Technical Approval Guide (Guida per l'ottenimento del Benestare Tecnico Europeo)

*** Per ulteriori approfondimenti sulla marcatura CE delle facciate strutturali si consiglia di consultare il documento tecnico UNCSAAL UX51 La marcatura CE delle facciate continue con incollaggio strutturale dei vetri - Aspetti tecnici.

°°°° Il Decreto 3 novembre 2004 guida all'applicazione di dispositivi di apertura conformi alle UNI EN 1125 oppure alla UNI EN 179.

2. LA MARCATURA CE

La dichiarazione della conformità di un manufatto serramentistico ai requisiti della norma tecnica europea armonizzata di riferimento (norma di prodotto) deve essere dimostrata tramite:

• prove iniziali di tipo (ITT) che, a seconda dei requisiti, richiedono l'esecuzione di calcoli teorici su uno o più modelli campione rappresentativi della gamma di prodotti in conformità ai requisiti della norma europea di prodotto di riferimento. Le prove iniziali di tipo devono essere eseguite solo una volta all'inizio della produzione a marcatura CE.

• Controllo di Produzione di Fabbrica (FPC) sotto la responsabilità del Costruttore.

2.1 Le prove iniziali di tipo

Le prove di laboratorio possono essere eseguite ovunque in Europa presso un’organizzazione opportunamente notificata dai singoli Stati Membri dell’Unione Europea. Un elenco degli organismi notificati, per le varie merceologie di prodotti soggetti a marcatura CE ai sensi della Direttiva Prodotti da Costruzione, è pubblicato sul sito della Comunità Europea http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is.

Per porte interne, chiusure oscuranti e tende le prove iniziali di tipo possono non essere necessariamente eseguite presso organismi notificati. Per tali prodotti è stato infatti previsto dalla Commission Decision of European Communities del 25-01-1999 un livello di attestazione della conformità alle norme di prodotto meno severo in luogo di quanto previsto per gli altri prodotti citati nel presente documento senza caratteristiche di resistenza al fuoco.

Ad oggi, in Italia, le Autorità preposte alla notifica dei laboratori finalizzata alla marcatura CE dei prodotti da Costruzione, hanno appena iniziato a notificare i laboratori italiani preposti ad eseguire le prove sulle facciate continue senza incollaggio strutturale delle vetrazioni nonostante, per questa merceologia, sia già iniziato il periodo transitorio.

Nel caso delle finestre e delle porte esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco nessun governo europeo ha potuto comunque procedere con la notifica dei laboratori del proprio paese in quanto la norma di prodotto di riferimento (prEN 14351-1) non è stata ancora pubblicata.

Qualora il Costruttore fosse dotato di idonee apparecchiature di prova (regolarmente soggette a taratura) è possibile eseguire le prove di tipo utilizzando tali apparecchiature previo accordo e controllo da parte di un ente notificato che ne rimane comunque responsabile.

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Per ogni famiglia di prodotti si sottopone a prova un campione rappresentativo e il risultato della prova può essere esteso a tutte le tipologie di prodotti facenti parte della gamma. L’utilizzo di uno “scenario della situazione più sfavorevole” è in genere un buon modo per definire una gamma di prodotti. Ad esempio, in generale, i risultati di un test di permeabilità all'aria di un serramento a due ante si estendono a serramenti ad un'anta.

La prova iniziale di tipo può essere eseguita direttamente dal Costruttore oppure può essere eseguita da un Fornitore di componenti (per esempio un Produttore di profili in alluminio per serramenti/facciate oppure un Produttore di accessori).

Quando il resoconto di prova iniziale fornito al Costruttore dal Fornitore del sistema deriva da prove condotte da un Organismo Notificato, esso può essere usato ai fini della marcatura CE senza che il Costruttore debba rivolgersi a un Organismo Notificato per controllare il prodotto.

Si delineano pertanto per il Costruttore di serramenti le seguenti possibilità:

1a possibilità, la strada “maestra” consigliata da UNCSAAL: il Costruttore si fa carico di eseguire le prove iniziali di tipo ed è pertanto titolare del resoconto di prova iniziale (ITT). Nel corso della produzione, potrà effettuare, sotto la propria responsabilità, delle varianti rispetto al modello campione sottoposto ai test iniziali di tipo purchè sia in grado di dimostrare che tali varianti non abbiano peggiorato il livello prestazionale inizialmente dichiarato.

2a possibilità, la prova di tipo iniziale a cascata (Cascading ITT): la responsabilità delle prove iniziali di tipo è assunta da un Fornitore di componenti (per esempio profili, accessori, guarnizioni, ecc.) che sono successivamente assemblati dai Costruttori.

Tale Fornitore sottopone un prodotto assemblato utilizzando elementi fabbricati da lui o da altri alle prove di tipo iniziali presso un laboratorio notificato, diviene titolare del resoconto delle prove iniziali di tipo (ITT) e mette successivamente tale resoconto di prova a disposizione del Costruttore. Il Costruttore potrà utilizzare tale resoconto ai fini della marcatura CE senza coinvolgere ulteriormente un Organismo Notificato per controllare il prodotto.

Per trasferire a cascata i risultati dei test deve essere stato stipulato un contratto d'uso dei risultati del test iniziale di tipo tra il Costruttore di serramenti e il Fornitore di componenti.

Il Costruttore potrà utilizzare i risultati di prova alle condizioni e nei limiti stabiliti dal contratto medesimo.

Il contratto pattuito tra il Costruttore e il Fornitore deve espressamente disciplinare ad hoc la trasferibilità a cascata dei risultati del test iniziale di tipo esprimendo, nella fattispecie, i profili di responsabilità connessi al loro utilizzo.

Il Costruttore deve essere inoltre in grado di fornire una prova documentata che la combinazione di componenti che sta utilizzando e il suo metodo di fabbricazione corrispondono a quelli che sono stati sottoposti alle prove iniziali di tipo (ITT). In caso contrario il Costruttore dovrà farsi carico di far eseguire un nuovo test di tipo. Ad esempio, per evitare di dover ripetere l'ITT, la documentazione di prova può essere la copia del rapporto di prova (condotta secondo le norme tecniche europee applicabili) che dimostra che lo stesso componente, usato in sostituzione, è "performante" almeno quanto quello utilizzato per il test iniziale.

Il Fornitore, che mette a disposizione il resoconto delle prove iniziali di tipo ((ITT), deve anche fornire al Costruttore le modalità e le tecniche di assemblaggio, di posa e di utilizzo dei prodotti. Tali istruzioni andranno a far parte integrante del sistema di Controllo di Produzione di Fabbrica (FPC) del Costruttore.

Il Costruttore si assume la responsabilità del corretto assemblaggio del prodotto in conformità alle istruzioni rilasciate dal Fornitore di componenti e rimane responsabile dell'apposizione della Marcatura CE sul proprio

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disposizione il resoconto delle prove iniziali di tipo (ITT).

Nel caso in cui il Costruttore volesse riutilizzare tali risultati in un contesto diverso rispetto a quello in cui i medesimi sono stati originariamente ottenuti, egli potrà procedere in tal senso sostituendo i componenti originali con componenti di equivalente prestazione purché la combinazione e la modalità di montaggio di questi ultimi non alterino le prestazioni di prodotto rispetto a quanto raggiunto in sede di test iniziale di tipo (ITT), senza che questo ultimo debba essere obbligatoriamente ripetuto.

Nel caso in cui il Costruttore proceda alla sostituzione di componenti rispetto a quanto indicato dal test iniziale di tipo, non potranno essere individuati, se non diversamente pattuiti, eventuali e specifici profili di responsabilità del Fornitore di componenti.

3a possibilità, per le chiusure oscuranti, le porte interne e le tende si può utilizzare la soluzione “Shared ITT”, (vedi note Tecniche Alcoa – Specifica CPSE_004).

La soluzione “Shared ITT” consiste nella possibilità, da parte di un singolo fabbricante di utilizzare i risultati ITT ottenuti da altri (un altro fabbricante, oppure da un gammista sotto forma di un servizio fornito agli assemblatori), per giustificare la propria dichiarazione di conformità. In tale contesto l’assemblatore/serramentista rimane responsabile del fatto che il prodotto sia conforme a tutte le disposizioni della CPD, inclusa la progettazione (come principio progettuale/costruttivo) e che il prodotto sia realizzato con materiali, componenti e modalità di assemblaggio dello stesso tipo di quelle utilizzate per produrre il campione.

E’ inoltre necessario, in aggiunta a tutte le informazioni essenziali per confermare che il prodotto realizzato abbia le stesse caratteristiche del campione, che la terza parte (che si fa carico di eseguire i test ITT) abbia espressamente accettato (tramite un accordo che può essere una licenza, un contratto, o altro documento comunque di tipo scritto controfirmato dalle due parti) di trasferire al costruttore (e quest’ultimo abbia espressamente accettato di ricevere) i risultati dei test oltre alle informazioni riguardanti le attrezzature per l’assemblaggio ed il processo di montaggio che dovranno essere considerate nella redazione del piano di controllo della produzione.

E’ fondamentale sottolineare che il serramentista che utilizza i risultati dei test eseguiti da una terza parte accetta tutte le responsabilità previste dalla CPD incluso anche le responsabilità riguardo alla

concezione/progettazione del prodotto .

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Tratto dal documento ”UX 44“

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