2011 2011 2011 2011
a cura di
Mauro Nicola e Fabrizio Giovanni Poggiani
12.07.2011, n. 160)
Semestre europeo Prime disposizioni urgenti per l’economia
Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l economia
D.L. 6.07.2011, n. 98, convertito nella L. 15.07.2011, n. 111 (G.U.
16.07.2011, n. 164)
Di i i i i l bili i fi i i
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
Agenzia delle Entrate circolare 4.08.2011, n. 40/E – D.L. n. 98/2011:
imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli
Agenzia delle Entrate circolare 5.08.2011, n. 41/E – D.L. n. 98/2011:
commento alle novità fiscali – primi chiarimenti
Agenzia delle Entrate risoluzione 5.08.2011, n. 82/E – D.L. n. 98/2011: g , codice tributo per chiusura liti fiscali pendenti
Agenzia delle Entrate risoluzione 11.07.2011, n. 72 – D.L. n. 98/2011:
codice tributo per sanzioni su mancata comunicazione cessazione codice tributo per sanzioni su mancata comunicazione cessazione attività ex art. 35, c. 3 D.P.R. n. 633/1972
D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito nella L. 14.09.2011, n. 148 (G U 16 09 2011)
(G.U.16.09.2011)
Indagini finanziarie
Indagini finanziarie
Interposizione fittizia
Società di comodo e in perdita “sistemica”
Normativa
Antieconomicità
Abuso di diritto
Elusione fiscale
Normativa Elusione fiscale
Principio di competenza
Principio di inerenza
Accertamenti immediatamente esecutivi Riscossione
Inasprimento fattispecie rilevanti
Depotenziamento della sospensione condizionale Sanzioni
penali
È istituito, sperimentalmente per il 2011 e il 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di Credito
d’imposta
di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca (compresi gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico).
p per la ricerca scientifica
Il credito di imposta compete in 3 quote annuali, a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012, per l’importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel Art. 1
g triennio 2008-2010.
L’importo degli investimenti in progetti di ricerca è integralmente L’importo degli investimenti in progetti di ricerca è integralmente deducibile dall’imponibile delle imprese.
Ai d t i di l h i 12 i i i l Ai datori di lavoro che, nei 12 mesi successivi al
14.05.2011, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assumendo lavoratori
“svantaggiati” nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo Credito
d’imposta per nuovo lavoro
“svantaggiati” nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), è concesso, per ogni nuovo lavoratore, un credito d’imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 nel
Mezzogiorno
d imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi post assunzione.
Tale credito è concesso per 24 mesi se l’assunzione riguarda Art. 2 Tale credito è concesso per 24 mesi se l assunzione riguarda
lavoratori privi di impiego da almeno 24 mesi.
Calcolo del credito di imposta: differenza tra il numero di Calcolo del credito di imposta: differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato ogni mese e il numero di lavoratori a tempo indeterminato in media occupati nei 12 mesi precedenti al 13.07.2011. p p
Il credito d'imposta per gli investimenti in beni
strumentali nuovi (Visco-Sud) nelle areeCredito d’imposta per
strumentali nuovi (Visco Sud) nelle aree
sottoutilizzate (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna), di cui all’art 1 cc da 271 a 279 L 296/2006 è
per
investimenti nel
Mezzogiorno
all art. 1, cc. da 271 a 279 L. 296/2006, è rifinanziato con Fondi strutturali europei.
Il Ministero dell’Economia stabilisce con proprio
MezzogiornoArt. 2-bis
Il Ministero dell’Economia stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di
finanziamento per ciascuna Regione interessata, la
durata dell’agevolazione, nonché le disposizioni di
attuazione.
presentazione L’incremento della misura della sanzione prevista in caso di presentazione
denuncia in Catasto
L incremento della misura della sanzione prevista in caso di omessa presentazione in Catasto delle denunce di nuova
iscrizione o di variazione di unità immobiliari urbane (da € 1.032 a € 8 264) decorre dal 1 07 2011 (anziché dal 1 05 2011)
Art. 5, c. 15
a € 8.264) decorre dal 1.07.2011 (anziché dal 1.05.2011).
Obblighi di numerazione progressiva e vidimazione previsti da Contabilità
Obblighi di numerazione progressiva e vidimazione previsti da leggi o regolamenti per la tenuta dei libri, repertori e
scritture: sono assolti, se la documentazione è tenuta con strumenti informatici mediante apposizione almeno una digitale
Art. 6, c. 2,
strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore (o di soggetto delegato).
Assenza di registrazioni per un anno: la firma digitale e la lettera f-quater) Assenza di registrazioni per un anno: la firma digitale e la
marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione; da tale apposizione decorre il periodo annuale.
annuale.
Iscrizione Albo imprese
Per avviare l’attività d’impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, l’interessato deve presentare una
dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante artigiane
Art. 6, c. 2,
f )
p q
la comunicazione unica per la nascita dell'impresa.
La dichiarazione determina l’iscrizione all’Albo provinciale lettera f-sexies) delle imprese artigiane e l’annotazione nella sezione
speciale del Registro delle Imprese.
Salvo i casi straordinari di controlli per salute, giustizia e Salvo i casi straordinari di controlli per salute, giustizia e emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato e operato al massimo con cadenza semestrale.
Verifiche fiscali e accessi
La permanenza presso la sede del contribuente, così come l’eventuale proroga, non può superare i 15 giorni lavorativi di effettiva presenza contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in
Art. 7, c. 1, lettera a) e c.
2 l tt )
effettiva presenza contenuti nell arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.
L i l i di t tit i i di d ti bbli i
2, lettera c) La violazione di quanto sopra costituisce, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare.
La Guardia di Finanza, negli accessi presso le imprese, opera, per quanto possibile, “in borghese”.
q p , g
Esclusi i semplificati e gli autonomi, restano confermati i 30 giorni g g
i hi di Ab lit l t i di d ti i ti l’ bbli di carichi di
famiglia Art 7 c 1
Abolito, per lavoratori dipendenti e pensionati, l’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico.
Art. 7, c. 1, lettera b) e c.
2, lettera c)
L’obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati.
D t i i
Abolite le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate in
occasione di ristrutturazioni che beneficiano della detrazione del 36%
Detrazioni 36% e 55%
Art 7 c 2
del 36%.
Abrogato l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera per fruire della detrazione del 36% e del 55%.
Il soggetto beneficiario deve indicare nella dichiarazione dei Art. 7, c. 2,
lettere q) e r)
Il soggetto beneficiario deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo
richiesti ai fini del controllo.
Il regime di contabilità semplificata è esteso a:
Contabilità semplificata
Il regime di contabilità semplificata è esteso a:
a) € 400.000 di ricavi, per le imprese di servizi;
b) € 700.000 di ricavi, per le altre imprese.
È possibile dedurre fiscalmente l’intero costo, per singole Art. 7, c. 1,
lettere d) e i)
p , p g
spese non superiori a € 1.000, nel periodo d’imposta in cui è ricevuta la fattura; i costi, relativi a contratti a corrispettivi
periodici, relativi alla competenza di 2 periodi d’imposta, sono lettere d) e i)
e c. 2, lettera m)
deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio.
La disposizione si applica solo se l’importo del costo indicato
… dubbio …
dal documento di spesa non supera € 1.000.
S È b lit l i i t l ti ( t ) d t
Spesometro Art. 7, c. 1,
lettera e) e c. 2,
È abolita la comunicazione telematica (spesometro) da parte dei contribuenti per acquisti d’importo superiore a € 3.000 in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o
bancomat bancomat.
IL
REGIME
SEMPLIFICATO ILREGIME
SEMPLIFICATOPersone fisiche
ti Impresa Imprese
esercenti impresa comm.le
p familiare
p
coniugali
S.N.C. S.A.S.
S. D.F.
esercenti attività comm.li
E. N. C.
(solo per attività comm.le) Società
di armamento
NO LAVORATORI AUTONOMI
NO LAVORATORI AUTONOMI
Articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973
ATTIVITÀ VECCHIO LIMITE NUOVO LIMITE Prestazioni
di servizi € 309.874,14 € 400.000 Altre
à
€ 516.456,90 € 700.000
attività
RICAVI ATTIVITA’
Ann.
t
Regime contabile
bbl i NOTE
Prestazioni di separata obbl.rio per l’anno succ.
Prestazioni di NOTE
servizi Altre attività
€ 450.000 € 50 000 SI Contabilità ordinaria Anche se il limite dei ricavi complessivi (€ 700.000) non è stato superato è stato superato però il limite riferito all’attività (att. prevalente) € 50.000 SI Contabilità ordinaria superato, è stato superato, però, il limite riferito all attività
prevalente (€ 400.000).
€ 300.000 € 450.000
(att. prevalente) SI Contabilità ordinaria Anche se non è superato il limite relativo all’attività prevalente (€
700.000), è stato superato, però, il limite globale (€ 700.000).
€ 50.000 € 750.000
(att. prevalente) SI Contabilità ordinaria È superato il limite riferito all’attività prevalente (€ 700.000).
€ 350.000
(att prevalente) € 50.000 SI Contabilità
semplificata Non è superato né il limite riferito all’attività prevalente (€
400.000), né il limite complessivo di € 700.000.
€ 50.000 € 500.000
(att. prevalente) SI Contabilità
semplificata
Non è superato né il limite riferito all’attività prevalente (€
700.000), né il limite complessivo di € 700.000.
( p )
IMPRESE MULTIATTIVITA’
RICAVI GLOBALI Ann. Regime NOTE
DELL’ATTIVITA’ separata contabile obbligatorio
per l’anno i successivo
€ 750.000 NO Contabilità
ordinaria È superato il limite riferito alla globalità delle attività (€ 700.000).
C bili à N è il li i if i ll
€ 650.000 NO Contabilità
semplificata Non è superato il limite riferito alla globalità delle attività (€ 700.000).
Informazioni
t l Fi I contribuenti non devono fornire informazioni che siano note al Fisco
Art. 7, c. 1, l tt f)
I contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti previdenziali, ovvero che da questi possono essere
direttamente acquisite da altre Amministrazioni.
lettera f) q
La richiesta per rimborso d’imposta effettuata dal Da richiesta di
rimborso a i
contribuente in dichiarazione può essere modificata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla
presentazione della dichiarazione stessa.
compensazione Art. 7, c. 1,
lettera g)
Le dichiarazioni dei redditi e dell’Irap possono essere integrate per modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza di imposta esclusivamente per la scelta della lettera g)
e c. 2, lettera i)
dell’eccedenza di imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione purché il rimborso non sia stato già erogato presentazione, purché il rimborso non sia stato già erogato.
Termini scadenti il sabato o giorno festivo
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti
l’A i i t i i fi i i h d il
Art. 7, c. 1, lettera h)
e c 2 lettera l)
l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al 1° giorno lavorativo successivo.
e c. 2, lettera l)
Scheda carburante
Abolizione della compilazione della scheda
carburante in caso di pagamento esclusivamente con carte di:
Art. 7, c. 1, lettera l)
e c. 2, lettera p)
a) credito;
b) debito;
c) prepagate.
Divieto di fatturazione di cui all'articolo 21 del DPR 633/1972, salvo alcune eccezioni.
d l l d l b
DPR 444/1997=>per poter documentare le spese per l'acquisto del carburante al fine di beneficiare della detrazione dell'IVA e della deducibilità del costo.
• gli estremi di individuazione del veicolo (casa costruttrice, modello, targa o numero di telaio). A tale proposito con Sentenza del 9 novembre 2005 n. 21769 la Corte di Cassazione ha confermato la necessità che la scheda carburante contenga tutti i dati del veicolo ivi compresa la carburante contenga tutti i dati del veicolo, ivi compresa la targa, per il riconoscimento, ai fini fiscali, dei costi di acquisto del carburante.
• il nome della ditta, la sua denominazione o ragione sociale;
• il nome e cognome se trattasi di persone fisiche;
• il domicilio fiscale;
• il numero di partita Iva del soggetto acquirente il carburante ; il pe iodo di alidità (Anno e mese o Anno e t imest e)
• il periodo di validità (Anno e mese o Anno e trimestre);
• l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia per i soggetti domiciliati all'estero. Per i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, che hanno nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell'art 17 secondo comma del D P R n fiscale ai sensi dell art. 17, secondo comma, del D.P.R. n.
633/1972, la scheda deve contenere gli estremi di individuazione del veicolo, i dati identificativi del soggetto residente all'estero e del rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.
• Numero di chilometri rilevabile dal contachilometri a fine mese oNumero di chilometri rilevabile dal contachilometri a fine mese o
A cura del gestore dell'impianto
• data del rifornimento;
• ammontare del corrispettivo pagato per il rifornimento, al lordo dell'Iva;
• estremi identificativi del gestore dell'impianto di distribuzione (denominazione, ragione sociale o cognome e nome dell'esercente;
• ubicazione dell'impianto di distribuzione;
• firma del gestore che attesti la regolarità del rifornimento di carburante.
Cosa deve risultare dalla registrazioneg
• il mese o il trimestre e il veicolo cui si riferisce la scheda
• il numero come sopra a essa attribuito
• l'ammontare complessivo delle operazioni ovvero, nelle ipotesi di detraibilità dell'imposta afferente l'acquisto del carburante, l'ammontare imponibile complessivo determinato diminuendo il totale mensile o trimestrale determinato diminuendo il totale mensile o trimestrale risultante dalla scheda, della percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e l'ammontare della relativa imposta detraibile calcolato mediante l'applicazione imposta detraibile calcolato mediante l applicazione dell'aliquota all'imponibile scorporato” (così la già citata circolare n. 205/E del 1998, al punto 3.3).
Esclusioni dalla scheda carburante
In caso di indetraibilità soggettiva dell’imposta sul
l i t i è
valore e aggiunto non vi è obbligo di annotazione della scheda carburante nel registro previsto dall’articolo 25 del previsto dall’articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972 (si veda, da ultimo, la circolare 18 giugno 2001 n 59 punto 3 1)
2001, n. 59, punto 3.1).
• gli acquisti di carburante effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione ma non destinati all’autotrazione come ad esempio i motori fissi, i mezzi speciali come i carrelli elevatori, le macchine operatrici come trattori, escavatori, mezzi per spurgo pozzi. Poiché tali veicoli a motore, non abilitati alla circolazione stradale, non possono rifornirsi direttamente presso gli impianti stradali di distribuzione, la documentazione degli acquisti di carburante è costituita dalla fattura di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972;
• gli acquisti di carburante la cui destinazione ad essere utilizzato per autotrazione non possa essere constatata all’atto dell’acquisto;
- gli acquisti di carburante effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione a "self service" e in generale in tutte le ipotesi in cui si distribuzione a self service e, in generale, in tutte le ipotesi in cui si verifica l’impossibilità di certificare gli acquisti stessi per mancanza del personale addetto alla distribuzione.
In caso di mancanza del personale che possa rilasciare il documento fattura a richiesta del cliente, la circolare n. 205 E avverte che
"possono essere utilizzati, a tal fine, i buoni di consegna emessi dalle attrezzature automatiche, da inviare ai gestori per l’adempimento in questione.";
- gli acquisti di olii da gas effettuati presso gli impianti di distribuzione g q g p g p
- dello Stato;
- dello Stato;
- degli Enti pubblici territoriali (ad esempio i Comuni);
i Comuni);
- degli Istituti universitari;
- degli Enti ospedalieri di assistenza e beneficenza.
- gli acquisti di carburante tramite la stipula di particolari contratti di
somministrazione fra il gestore e la propria compagnia petrolifera di prodotti
petroliferi con l’utilizzazione di apposite
"carte aziendali", contratti riconducibili
DL 70/2011
SEMPLIFICAZIONE
ABROGAZIONE
ESCLUSIVAMENTE
SCHEDA CARBURANTI
MONETA
METODOLOGIE MONETA
ELETTRONICA METODOLOGIE
TRACCIABILI
PROBLEMATICHE
ABOLIZIONE ABOLIZIONE
SCHEDA CARBURANTI
ACCERTATIVE
CONTABILI
DOCUMENTO CONTABILE
II.DD. I.V.A.
MOLTEPLICITA’ REGISTRAZIONE
CUMULATIVA
DOCUMENTO CONTABILE
II.DD. I.V.A.
MOLTEPLICITA’ REGISTRAZIONE
CUMULATIVA
ACCERTAMENTO
’ CERTEZZA
IDENTIFICABILITA ’ CERTEZZA
CONSUMI
L’esecutività immediata degli atti di accertamento, che g , decorre dal 1.10.2011, deve essere riferita agli atti
emessi, e non a quelli notificati, da tale data.
La disposizione è applicabile anche ai fini Irap.
Sospensione giudiziale atti esecutivi
p pp p
Non si applica la sanzione (30%) in caso di mancato versamento, nel termine previsto, delle somme richieste con l’avviso di accertamento.
esecutivi Art. 7, c. 1, lettera m)
L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della
riscossione degli atti; la sospensione non si applica alle lettera m)
e c. 2, lettera n)
azioni cautelari e conservative, nonché a ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
Se gli agenti della riscossione, dopo l’affidamento in carico
d li tti di l ti id i
degli atti, vengono a conoscenza di elementi idonei a dimostrare un fondato pericolo per la riscossione, non opera la sospensione.
Le norme sul recupero tramite avviso di addebito con Crediti Inps
Art. 7, c. 2,
valore di titolo esecutivo, emesso dagli uffici dell’Inps, delle somme a qualunque titolo dovute all’Istituto, si
riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali e i t i li i lt ti d li id i t ll
t , c ,
lettera f) assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall’Agenzia delle Entrate, in base alle dichiarazioni dei redditi.
Rateizzazione di debiti tributari
Abolizione, per importi minori, della richiesta per
ottenere la rateizzazione dei debiti tributari derivanti dal t ll d ll di hi i i d ll li id i di dditi derivanti da
avvisi bonari
controllo delle dichiarazioni e dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della
fideiussione per la 1ª rata.
La garanzia occorre solo se le rate successive alla Art. 7, c. 1,
lettera o)
e c. 2, lettera u)
La garanzia occorre solo se le rate successive alla 1ª sono nel complesso superiori a € 50.000.
Le rate possono anche essere di importo decrescente (fermo il numero massimo previsto)
(fermo il numero massimo previsto).
espropriazione adottare ipoteca esattoriale;
esp op a o e immobiliare Art. 7, c. 2,
adottare ipoteca esattoriale;
procedere ad espropriazione immobiliare.
lett. u-bis),
lett. gg-decies) e gg-undecies)
Importo complessivo del debito < € 8.000
Importo complessivo del debito > € 8.000
Agente della riscossione
condizioni congiunte:
Deve notificare al proprietario dell’immobile una preventiva
comunicazione informandolo che sarà
la pretesa su cui si fonda l’ipoteca è contestata in giudizio o è
ancora contestabile;
comunicazione, informandolo che sarà iscritta ipoteca in caso di mancato
pagamento entro 30 giorni delle somme dovute
ancora contestabile;
il debitore è proprietario dell’unità immobiliare adibita a propria abitazione principale
dovute. abitazione principale.
Di t i Elevato a € 10.000 euro il limite di valore dei beni Distruzione
beni
d’impresa Art 7 c 2
e a o a € 0 000 eu o e d a o e de be
d’impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio.
Nessuna modifica circa l’obbligo di inviare la Art. 7, c. 2,
lettera z)
g
comunicazione preventiva (almeno 5 giorni)
all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza.
Riepilogo
Elevato a € 300 l’importo per riepilogare in un solo documento le fatture emesse nel mese; la stessa fatture
mensili
soglia si applica ai fini della registrazione del documento riepilogativo relativo alle fatture ricevute nel mese.
Art. 7, c. 2, lettera aa)
La registrazione del documento riepilogativo è stata estesa alle autofatture emesse nel corso del mese dal cessionario/committente.
L’obbligo di conservazione dei documenti relativi all’introduzione e all’estrazione dei beni dal
deposito Iva riguarda anche i beni estratti Depositi
I
deposito Iva riguarda anche i beni estratti
assoggettati a imposta attraverso la procedura di
autofatturazione o di integrazione della fattura passiva.
Iva
Art. 7, c. 2, lettera cc ter)
L’importatore, ai fini della tassazione dei beni immessi in libera pratica con contestuale introduzione nel
deposito Iva, è obbligato a prestare idonea garanzia
lettera cc-ter) p g p g
commisurata all’imposta non riscossa in dogana.
Il soggetto che procede all’estrazione comunica al gestore del deposito Iva i dati relativi alla liquidazione dell’Iva, anche ai fini dello svincolo della garanzia.
Sarà possibile rideterminare il valore di acquisto delle Sarà possibile rideterminare il valore di acquisto delle p q partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola,
posseduti alla data del 1.07.2011, mediante il Rivalutazione
quote e terreni di
pagamento di un'imposta sostitutiva.
Entro il 30.06.2012 dovrà essere asseverata la perizia e persone fisiche
Art. 7, c. 1,
versata l’imposta sostitutiva.
È prevista la possibilità di detrarre dall’imposta
tit ti d t l’i t ià t i i
lett. t) e c. 2, lett.
dd), d-bis), ee), ff), gg)
sostitutiva dovuta l’imposta già versata in occasione della precedente rivalutazione dei medesimi beni.
Possono avvalersi della rideterminazione del valore Possono avvalersi della rideterminazione del valore
anche le società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità
riacquistato la piena titolarità.
riacquistato la piena titolarità.
coattiva Procedure dal 13.07.2011 e per debiti fino a € 2.000: le coattiva
Art. 7, c. 2,
lett. gg-quinquies)
p
azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall’invio, con posta ordinaria, di 2 solleciti di pagamento.
Entro il 30.09.2011 coloro che possiedono (proprietà o altro diritto reale di godimento) fabbricati rurali o presunti tali possono presentare all’Agenzia del Territorio
Immobili rurali
tali possono presentare, all Agenzia del Territorio, un’istanza di variazione catastale, ai fini del
riconoscimento dei requisiti di ruralità del fabbricato e l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 o D/10 Art. 7, c. 2-bis),
2-ter)
e 2 quater)
l attribuzione all immobile della categoria A/6 o D/10.
Autocertificazione: l’immobile deve possedere,
continuativamente dal 5° anno antecedente a quello di presentazione della domanda i requisiti di ruralità
e 2-quater) presentazione della domanda, i requisiti di ruralità.
Entro il 20.11.2011 l’Agenzia del Territorio, verificati i
requisiti di ruralità, riconosce l’attribuzione della categoria catastale richiesta.
catasta e c esta
Riscossione
f i t
Imposte sui redditi, Irap e Iva: in caso di accertamento frazionata
Art. 7,
c. 2-quinquies)
oggetto di ricorso, le somme dovute a titolo di imposta,
contributi e premi iscritti a ruolo a titolo provvisorio possono essere riscosse immediatamente per 1/3 (in luogo del 50%).
Esclusi gli interessi di mora, gli interessi previsti per il t i i b i l i i d i t ib ti
Interessi legali
versamento, i rimborsi e la riscossione dei tributi possono
essere stabiliti con decreto ministeriale, nei limiti di un punto percentuale di differenza rispetto al tasso di interesse
legale (e non più 3 punti) Art. 7,
c. 2-octies), c. 2-sexies)
legale (e non più 3 punti).
Interessi di mora dovuti nel caso di mancato versamento delle somme entro 60 giorni dalla notifica della cartella di
pagamento o entro il termine per il ricorso: calcolati c. 2 sexies)
e c. 2-septies) pagamento o entro il termine per il ricorso: calcolati
sull’importo iscritto a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie e gli interessi.
Decorrenza: ruoli consegnati a decorrere dal 13 07 2011 Decorrenza: ruoli consegnati a decorrere dal 13.07.2011.
Fino al 31 12 2012 il mutuatario che - prima dell’entrata in Rinegoziazione
contratti di t
Fino al 31.12.2012 il mutuatario che - prima dell entrata in vigore del provvedimento - ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a € 200.000, di mutuo
Art. 8,
6 8
ipotecario di importo originario non superiore a € 200.000, per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la
cc. 6 e 8 ,
rinegoziazione del mutuo, qualora, al momento della richiesta:
presenti un’attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 35.000;
non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.
q ( ) p ;
I di l i i d i ti l Cancellazione
segnalazione ritardi di
In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le
segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni ritardi di
pagamento Art 8-bis)
banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte
dell’istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro Art. 8-bis) deve provvedere alla richiesta di estinzione entro
e non oltre 7 giorni dall’avvenuto pagamento.
A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 6.07.2011, si applica l’aliquota Irap del:
Aliquota Aliquota Irap
Art 23
4,65%, nei confronti di banche e altri enti e società finanziari;
Art. 23, cc. 5 e 6
5,90%, nei confronti delle imprese di assicurazione;
4,20%, nei confronti di società ed enti commerciali che
esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori
costruzione e gestione di autostrade e trafori.
titoli inviati dagli intermediari finanziari è dovuta in base Imposta
di bollo su titoli
titoli inviati dagli intermediari finanziari è dovuta in base alla periodicità e al valore nominale o di rimborso dei titoli.
In particolare, la misura annuale è di:
su titoli Art. 23, c 7
€ 34,20 per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario sia < € 50.000.
c. 7
Persone fisiche
€ 70,00 dal 2011 e € 230,00 dal 2013 se il valore è =/> € 50.000 ma < € 150.000;
€ 240 00 dal 2011 e € 780 00 dal 2013 se il valore è =/> € fisiche € 240,00 dal 2011 e € 780,00 dal 2013 se il valore è =/> €
150.000 ma < € 500.000;
€ 680,00 dal 2011 e € 1.100,00 dal 2013 se il valore è =/>
€ 500 000 Altri
€ 500.000.
Maggiorazione di € 26,40 (art. 13, nota 3-bis tariffa, Parte I D.P.R. n. 642/1972.6 / 9
Imposta Valore titoli al termine 1° trimestre: € 40.000.
di bollo su titoli
i
Valore titoli al termine 1 trimestre: € 40.000.
Maggio 2012 acquisto titoli € 20.000, rivenduti a luglio 2012.
Imposta dovuta esempio
1 Persone
p
1° trimestre: € 8 55 Persone
fisiche
1 trimestre: € 8,55.
2° trimestre: € 17,50.
3° trimestre: € 8,55.
esempio 2
Rendicontazione mensile – valore del deposito: € 30.000.
Imposta dovuta Altri
soggetti
Imposta dovuta
Per i pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, la ritenuta
Ritenuta 4% su bonifici 36%
quali spetta la detrazione d imposta, la ritenuta
d’acconto trattenuta dagli istituti bancari/postali è ridotta dal 10% al 4%.
36%
e 55%
Art. 23,
c. 8 Si tratta degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali si beneficia della detrazione del 36% e degli per i quali si beneficia della detrazione del 36% e degli interventi di risparmio energetico, per i quali si beneficia della detrazione del 55%.
Per i pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, la ritenuta
Ritenuta 4% su bonifici 36%
quali spetta la detrazione d imposta, la ritenuta
d’acconto trattenuta dagli istituti bancari/postali è ridotta dal 10% al 4%.
36%
e 55%
Art. 23,
c. 8 Si tratta degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali si beneficia della detrazione del 36% e degli per i quali si beneficia della detrazione del 36% e degli interventi di risparmio energetico, per i quali si beneficia della detrazione del 55%.
A decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e le g
Poste Italiane, in occasione dell'accredito dei
pagamenti relativi ai bonifici disposti dai
contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o
per i quali spetta la detrazione d'imposta,
devono operare una ritenuta del 10% a titolo di
acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai
destinatari dei bonifici.
Il Provvedimento del 30.6.2010 dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che sono interessati dalla previsione in oggetto solo i bonifici relativi:
bonifici relativi:
alle spese per il recupero del patrimonio edilizio (detrazione IRPEF del 36%, attualmente prevista fino a tutto il 2012);
alle spese per gli interventi di risparmio energetico per le quali il
alle spese per gli interventi di risparmio energetico per le quali il
contribuente beneficia della detrazione del 55%, attualmente
prevista fino a tutto il 2010.
Le imprese che hanno eseguito i lavori di recupero del patrimonio edilizio o finalizzati al risparmio energetico a fronte della loro edilizio o finalizzati al risparmio energetico a fronte della loro fatturazione vedranno accreditarsi una somma al netto della ritenuta d'acconto del 4% operata dall'istituto di credito.
La ritenuta verrà appositamente certificata dal medesimo istituto e La ritenuta verrà appositamente certificata dal medesimo istituto e scomputata in sede di dichiarazione dei redditi dalla liquidazione delle imposte dovute.
T l f ltà i t d ll Ci l 40 d l 2010 è
Tale facoltà, come precisato dalla Circolare n. 40 del 2010, è attribuita anche ai contribuenti che hanno adottato dei regimi speciali di determinazione delle imposte, come quello dei c.d.
“minimi”, nel qual caso lo scomputo è effettuato direttamente
dall'imposta sostitutiva dovuta.
INTERVENTI RECUPERO
10 %
INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
4 %
4 %
R.A.
4%
36% 55%
SOSTITUTI IMPOSTA
BANCHE POSTE S.P.A.
OBBLIGHI SOSTITUTO
MOD. 770 RITENUTA ACCONTO
1039 CERTIFICAZIONE CERTIFICAZIONE BENEFICIARIO
BENEFICIARIO MOD. 770 1039 BENEFICIARIOBENEFICIARIO
IVA 20%
20%
Fonte: Italia Oggi – 26.07.2011 - F.G. Poggianigg gg
La perdita di un periodo d’imposta può essere scomputata dal
ddit d i i di d’i t i i i i i
Riporto
reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
perdite di
impresa
Soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile: la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha
ll f i d li tili d li i i d ti
per
soggetti Ires
concorso alla formazione degli utili degli esercizi precedenti.
La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da
lli di i ll’ t 87 T i l t d l l t h
Art. 23, c. 9
quelli di cui all’art. 87 Tuir, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti.
La differenza potrà, tuttavia, essere scomputata dal reddito
complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito complessivo in misura tale che l imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta,
ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di cui all’art 80 Tuir
eccedenze di cui all art. 80 Tuir.
Perdite realizzate nei primi 3 periodi dalla data di costituzione:
Riporto perdite
di possono essere computate, con le nuove
modalità, in diminuzione del 100% del reddito impresa per
soggetti Ires A t 23
complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi, e per l’intero importo che trova capienza nel reddito Art. 23,
c. 9 imponibile di ciascuno di essi.
A condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva.
Le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori possono dedurre gli
accantonamenti per spese di ripristino e Accantonamento
spese di
ripristino beni
p p p
manutenzione (art. 107, c. 2 Tuir) nel limite dell’1%
del costo dei beni, anziché del 5% come
previsto per le imprese titolari di concessioni ripristino beni
gratuitamente devolvibili
diverse.
Art. 23,
cc. 10 e 11 Decorrenza
Dal periodo di imposta in corso al 6.07.2011
Anche i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, possono essere affrancati, al fine di Riallineamento
valori
partecipazioni
riallineare i valori fiscali e civilistici, assoggettandoli all’imposta sostitutiva del 16%.
partecipazioni di controllo Art 23
La norma esplica effetti per le operazioni effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31.12.2010 sia in quelli precedenti.
ff ’
Art. 23,
cc. 12–15 Nel caso di operazioni effettuate in periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1.01.2011, il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un’unica soluzione ( t il 30 11 2011)
(entro il 30.11.2011).
Periodo d’imposta successivo a Decorrenza effetti
Autovetture
Autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose
È d t ’ ddi i l i l d ll t
“Superbollo”
autoveicolo
È dovuta un’addizionale erariale della tassa
automobilistica, pari a € 10 per ogni Kw di potenza del veicolo superiore a 225 Kw.
M d lità t i i di t P di t d l
autoveicolo Art. 23,
c 21
Modalità e termini di versamento: Provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dal 6 07 2011
c. 21 6.07.2011.
Omesso o insufficiente versamento dell’addizionale:
O esso o su c e te e sa e to de add o a e sanzione del 30% dell’importo non versato.
qualora, per 3 annualità consecutive, il titolare:
Partite Iva inattive
non abbia esercitato attività d’impresa, arti o professioni;
q , p ,
Art. 23, c. 22
non abbia esercitato attività d impresa, arti o professioni;
o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia di Iva, non vi abbia adempiuto.
Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.
I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non
abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività possono sanare la violazione
Sanatoria dichiarazione cessazione
cessazione di attività, possono sanare la violazione versando, entro il 4.10.2011, € 129,00 (codice tributo 8110), purché la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
attività Art. 23,
con atto portato a conoscenza del contribuente.
La procedura di noleggio di autoveicoli è certificata a p ocedu a d o egg o d au o e co è ce ca a fiscalmente mediante fattura (e non tramite ricevuta fiscale).
L’azienda di noleggio è tenuta ad indicare nella fattura Fattura
per
noleggio
gg
emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento.
noleggio autoveicol
i No
ricevuta Art. 23,
c. 42
fiscale
La fattura deve essere consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l’autovettura sia riportata direttamente a un punto noleggio che sia in grado di emettere il documento.
In attesa della riforma fiscale, dal periodo di imposta Regime fiscale
ammortamenti
In attesa della riforma fiscale, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012, con regolamento è rivista la disciplina del regime fiscale
degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla Art. 23,
c. 47
g
base di criteri di semplificazione, che individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.
I t d tt h l t d i i hi l li id i
Introdotta anche nel comparto dei giochi la liquidazione automatica dell’imposta unica, dovuta sulle
scommesse e sui giochi a distanza.
In mancanza di versamento le somme dovute a titolo di Norme in
materia
di gioco In mancanza di versamento, le somme dovute a titolo di imposta unica, di interessi e sanzioni per ritardato od omesso versamento saranno iscritte nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo
di gioco Art. 24
esecutivi a titolo definitivo.
Fonte: Italia Oggi – 9.07.2011 - F.G. Poggiani
per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 Contribuenti
minimi
per il periodo d imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi, solo alle persone fisiche:
minimi Art. 27, cc 1 e 2
che intraprendono un’attività d'impresa, arte o professione;
che l’hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007 cc. 1 e 2
L’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali è ridotta al 5%
addizionali regionali e comunali è ridotta al 5%.
Il regime è applicabile anche oltre il 4° periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività, ma non oltre il periodo di compimento del 35° anno di età.
Nota bene
periodo di compimento del 35 anno di età.
il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività attività artistica professionale ovvero Contribuenti
l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione minimi
Art. 27,
1 2
l attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (eccezione: periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o
cc. 1 e 2
qualora sia proseguita un’attività d'impresa svolta in pratica obbligatoria ai fini dell esercizio di arti o professioni);
q p g p
precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia
ne fuoriesce fermi restando l’obbligo di conservare i Uscita dal
regime dei contribuenti
ne fuoriesce, fermi restando l obbligo di conservare i
documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, è:
contribuenti minimi
Art 27
esonerato dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili (ai fini delle imposte dirette e dell’Iva), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva;
Art. 27, cc. 3–5
nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva;
esente dall’Irap.
Il regime semplificato cessa dall’anno successivo a quello in eg e se p cato cessa da a o success o a que o cui viene meno una della condizioni ex art. 1, c. 96 ovvero si verifica una delle fattispecie ex art. 1, c. 99 L. 244/2007.
È
È possibile l’opzione per il regime contabile ordinario, valida per almeno 3 anni, da comunicare con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Dopo il periodo minimo triennale, l’opzione è valida per ogni anno
li fid j i fid j i b i il i t polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai Confidi, per il versamento rateizzato delle somme se l’importo delle rate successive alla 1^ è superiore a € 50 000 dovute per effetto dell’accertamento con
Definizione accertamento e garanzia
50.000, dovute per effetto dell’accertamento con
adesione, del perfezionamento della definizione e della conciliazione giudiziale.
e garanzia fidejussoria Art 23
Mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla 1^ entro il termine di pagamento della rata successiva:
sono iscritti a ruolo il residuo delle somme dovute e la Art. 23,
cc. 17–20
sono iscritti a ruolo il residuo delle somme dovute e la sanzione del 60% (doppia), sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
Le disposizioni non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data del
Dal 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Studi di
settore
Dal 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31.12 del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore.
Le integrazioni indispensabili per tenere conto degli andamenti Art. 23,
c. 28, lett. a)
Le integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31.03 del periodo d’imposta successivo a quello lett. a) Ufficiale entro il 31.03 del periodo d imposta successivo a quello
della loro entrata in vigore.
Studi di
settore Si applica la sanzione massima (€ 2.065,83) nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore dove Art. 23,
c. 28, lett. b),
dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore, dove tale adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia
provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
spec co to da pa te de ge a de e t ate
Se l’omessa presentazione del modello per la comunicazione Se l omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (sia in sede originaria, sia a seguito dell’invito dell’Agenzia) comporta una dichiarazione dei redditi infedele (con un reddito
una dichiarazione dei redditi infedele (con un reddito
imponibile inferiore a quello accertato o comunque un’imposta inferiore a quella dovuta), la misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% (della maggiore imposta o della Studi di
settore ( gg p
differenza di credito) è elevata del 50% (dal 150% al 300%), che si somma all’ulteriore aumento del 10% della sanzione già
previsto dall’art. 1, c. 2-bis D. Lgs. 471/1997.
Art. 23, c. 28,
l tt b) p g
lett. b), c), e), f)
Analoga maggiorazione è prevista ai fini Iva e Irap.
La maggiorazione non si applica se il maggior reddito La maggiorazione non si applica se il maggior reddito
d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato 10% del reddito d impresa o di lavoro autonomo dichiarato.
Quando è rilevata l’omessa o infedele indicazione dei dati Quando è rilevata l omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore cause d esc us o e o d app cab tà deg stud d setto e non sussistenti, l’ufficio delle imposte determina il reddito
d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere, in tutto o in Studi di
settore p
parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni semplici non corroborate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza Art. 23,
c. 28,
l tt b) (accertamento induttivo).
lett. b), c), e), f)
L di i i i li di i h il i ddit
La disposizione si applica a condizione che il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, sia superiore al 10%
del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato del reddito d impresa o di lavoro autonomo dichiarato.
Rettifica, operata dall’ufficio, nei confronti di contribuenti “congrui” e “coerenti”.
Studi di settore setto e Art. 23,
c. 28, Nella motivazione dell’atto non devono più essere evidenziate lett. d) le ragioni che inducono l’ufficio a disattendere le risultanze degli
studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al
contribuente.
Le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni di norme Le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni di norme tributarie, anche se rideterminate a seguito dell’accoglimento delle deduzioni prodotte dal trasgressore, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso con il
il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento di un importo pari ad 1/3 della sanzione indicata e comunque non inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo
Definizione
sanzioni violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
Atti emessi a decorrere dal 1.10.2011: è obbligatoria l’irrogazione delle sanzioni collegate al tributo cui si
riferiscono, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di sanzioni
Art. 23,
c 29 riferiscono, con atto contestuale all avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
c. 29
Atti di i i d ll i i tifi ti Atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo il 6.07.2011.
Atti notificati prima del 6.07.2011 per i quali sono pendenti i termini per il ricorso
Decorrenza
sono pendenti i termini per il ricorso.
Definizione Per gli atti emessi a decorrere dal 1.10.2011 è obbligatoria sanzioni
Art. 23, c. 29
g g
l’irrogazione delle sanzioni collegate al tributo cui si
riferiscono, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
Accertamenti
esecutivi Il termine per l’entrata in vigore degli accertamenti esecutivi è Art. 23,
c. 30
p g g
prorogato al 1.10.2011 (in luogo del 1.07.2011).
Sanzioni per versamenti entro 15
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni si applica la sanzione del 30%, ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (2%)
entro 15 giorni Art. 23, c 31
ogni giorno di ritardo (2%).
E’ possibile avvalersi del ravvedimento operoso, che
comporta l’ulteriore riduzione della sanzione a 1/10 e, dunque, allo 0 20% per ogni giorno di ritardo
c. 31 allo 0,20% per ogni giorno di ritardo.
Hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore i Hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di Irpeg, Irpef, Ires, Irap e Ilor, anche per i crediti sorti anteriormente al
Privilegio per i crediti dello Stato per
Ilor, anche per i crediti sorti anteriormente al 6.07.2011.
Anche alle sanzioni in materia di imposte dirette è attribuito il privilegio, ora previsto solo per quelle Iva.
Stato per imposte e sanzioni
p g , p p q
Soppressa la previsione che accorda un privilegio Art. 23,
cc. 37-40
Soppressa la previsione che accorda un privilegio speciale sugli immobili siti nel Comune in cui è effettuata la riscossione per le imposte sui redditi immobiliari
immobiliari.
Anteposti ai crediti chirografari i crediti per tributi nel caso in cui vi sia un residuo ricavato dalla vendita degli immobili.
Operatori finanziari emittenti
carte di credito, di debito o prepagate.
Spesometro Art. 23,
c. 41
Comunicano all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva, in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori
finanziari stessi secondo modalità e termini finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per i soggetti già pensionati gli enti previdenziali di Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato per i professionisti, entro 6 mesi dal 6.07.2011, adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l’obbligatorietà dell’iscrizione e della Obbligo di
iscrizione alle
prevedendo l obbligatorietà dell iscrizione e della
contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale.
casse
professionali
p
Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo Art. 18,
c. 11
Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente.
Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica, in ogni caso, il contributo soggettivo minimo. pp g gg
I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo Obbligo di
iscrizione alla
tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata Inps, sono esclusivamente coloro che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato
ll'i i i d iti lbi f i li
gestione
separata Inps
all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti
Art. 18, c. 12
rispettivi statuti e ordinamenti.
Sono fatti salvi i versamenti già
effettuati alla gestione separata Inps.
obbligatorie i cui importi complessivamente superino € Contributo di
perequazione
obbligatorie, i cui importi complessivamente superino € 90.000 lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari a:
perequazione sui
trattamenti pensionistici
5% della parte eccedente l’importo di € 90.000 e fino a € 150.000;
10% per la parte eccedente € 150 000 pensionistici
Art. 18, c. 22-bis)
10% per la parte eccedente € 150.000.
A seguito della riduzione, il trattamento pensionistico complessivo non può essere < € 90 000 lordi annui ) complessivo non può essere < € 90.000 lordi annui.
Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o integrative del trattamento pensionistico
in aggiunta o integrative del trattamento pensionistico obbligatorio.
La trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, al termine La trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, al termine