• Non ci sono risultati.

LA VALUTAZIONE DELLA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "LA VALUTAZIONE DELLA "

Copied!
49
0
0

Testo completo

(1)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

LA VALUTAZIONE DELLA

C ONTINUITA’ A ZIENDALE

NELL’AMBITO DELLA

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Relatore: Stefano Azzolari

Partner

KPMG S.p.A., Bergamo

Relatore: Fioranna Negri Partner

PKF Italia S.p.A.,

Milano

(2)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

1. La valutazione della continuità aziendale nel processo di revisione il Principio di Revisione n.

570: la responsabilità dell’organo amministrativo e la responsabilità del revisore.

2. Le procedure di valutazione del rischio di continuità aziendale: la valutazione del rischio di continuità, le valutazioni della direzione e le procedure di revisione aggiuntive.

3. Le tipologie di giudizio del revisore in relazione alla continuità aziendale 4. L’informativa in relazione sulla gestione e nota integrativa

5. Alcuni approfondimenti:

- Il Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 e la raccomandazione Consob DEM/90125592 del 6 febbraio 2009

- Il coinvolgimento del revisore nelle procedure previste dalla legge Fallimentare

INDICE

2

(3)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

Il presupposto della continuità aziendale è un principio fondamentale nella redazione del bilancio. In base a tale presupposto, l’impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l’attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o dai regolamenti. Le attività e le passività vengono pertanto contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale.

L’argomento risulta di stretta attualità considerando l’attuale congiuntura economica e le incertezze che ne discendono. Banca d’Italia, Consob e Isvap, già nel 2009, hanno richiamato all’attenzione di tutti i partecipanti al processo di elaborazione delle relazioni finanziarie ad una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento considerati nella loro interezza.

NORMATIVA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Codice Civile articolo 2423bis

IAS 1

PR 570

Documento Banca d’Italia, Consob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 e Comunicazione Consob n. 9012559

PREMESSA

3

(4)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

4

L’art. 2423 bis del Codice Civile stabilisce che:

la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato”.

Si tratta di uno dei principi fondamentali che regge la redazione del bilancio secondo i cosiddetti valori di funzionamento; esso prevede che i valori iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l’azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, in un futuro prevedibile.

Nel caso in cui, viceversa, le prospettive future non rispettino il presupposto della continuità aziendale risulta evidente che le ordinarie valutazioni potrebbero risultare completamente differenti (per esempio, i macchinari di un’azienda produttiva in ipotesi di continuità aziendale sono valutati considerando la vita utile e la recuperabilità mediante l’uso, mentre in ipotesi di liquidazione, sono valutati considerando il valore di realizzo).

A volte tale principio fondamentale è considerato un presupposto indiscusso e non si pone l’attenzione circa la sua appropriatezza. D’altra parte la sua valutazione non sempre è agevole e comporta un’analisi approfondita di tanti aspetti, quantitativi e qualitativi, che diverge da caso a caso.

(5)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

Segue - Normativa e Principi di Riferimento

5

IAS 1

Un altro supporto importante in tema di continuità aziendale si rinviene nei principi contabili internazionali ed in particolare nello IAS 1 (punti 23 e 24) nel quale è statuito che:

nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l’entità non è considerata in funzionamento.

Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado dell’analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso.

Quando l’entità ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato può essere raggiunta senza dettagliate analisi. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale

(6)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

Segue - Normativa e Principi di Riferimento

6

Gli aspetti di maggior interesse espressi dallo IAS 1 riguardano i punti seguenti:

- la direzione deve evidenziare in bilancio eventuali significative incertezze che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento;

- nella valutazione del presupposto della continuità aziendale, la Direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio (periodo richiamato anche nel Principio di Revisione n. 570)

(7)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

7

(8)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

8

Riassumendo quindi, gli Amministratori, qualora riscontrino incertezze che possano comportare dubbi sulla capacità di operare in ipotesi di funzionamento, sono chiamati ad effettuare una valutazione circa l’appropriatezza del presupposto della continuità aziendale e devono fornire le opportune informazioni nelle note al bilancio. Le incertezze devono essere significative ed i dubbi sulla capacità di continuare ad operare devono essere seri.

 La valutazione operata dagli Amministratori con riferimento al “going concern” dell’azienda è essenziale ai fini della rappresentazione “veritiera e corretta” della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in quanto responsabili nei confronti degli azionisti e dei terzi;

 Un’errata valutazione degli Amministratori circa la possibilità di sopravvivenza dell’impresa comporta, per gli Azionisti ed i terzi, un ritardo pregiudizievole nelle azioni di difesa dei propri interessi

In effetti la valutazione del presupposto della continuità aziendale è un processo che più spesso implica un’integrazione di informativa che scaturisce da diverse fonti qualitative e quantitative.

In definitiva, perciò, l’informativa nelle note al bilancio assume fondamentale importanza ed elemento di supporto per il revisore al fine di valutare la coerenza dell’informativa stessa e le conclusioni raggiunte dagli Amministratori circa l’appropriatezza del presupposto della continuità aziendale.

(9)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

continua -

9

Quadro normativo sull’informazione finanziaria

Talvolta il quadro normativo sull’informazione finanziaria prevede esplicitamente che la Direzione effettui una valutazione specifica in merito alla continuità aziendale dell’impresa.

Altre volte nel quadro normativo sull’informazione finanziaria può non essere esplicitamente previsto che la Direzione esprima una valutazione specifica in merito alla continuità aziendale. Tuttavia, essendo il presupposto della continuità aziendale un principio fondamentale per la redazione del bilancio, la Direzione ha comunque la responsabilità di tale valutazione anche se il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile non lo prevede in modo esplicito.

La valutazione della Direzione sul presupposto della continuità aziendale comporta l’espressione di un giudizio, in un dato momento, sull’esito futuro di eventi o circostanze che sono per loro natura incerti. In merito a ciò è opportuno segnalare che:

in generale, il grado di incertezza associato all’esito di un evento o di una circostanza aumenta significativamente quanto più il giudizio formulato dalla Direzione sull’esito di tale evento o circostanza si riferisce ad un futuro lontano;

qualsiasi giudizio sul futuro si basa su informazioni disponibili nel momento in cui il giudizio viene espresso.

Eventi successivi possono contraddire un giudizio che, nel momento in cui era stato espresso, era ragionevole;

la dimensione e la complessità dell’impresa, la natura e le circostanze delle sue attività ed il suo grado di dipendenza nei confronti di fattori esterni, sono tutti elementi che influenzano il giudizio sull’esito di eventi o circostanze future.

(10)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

La responsabilità del Revisore consiste nel:

Valutare l’appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio e,

Considerare se vi siano delle incertezze significative sulla continuità aziendale dell’impresa tali da doverne dare informativa in bilancio

10

(11)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

La sopravvivenza o il fallimento di un’impresa, in difficoltà o meno, non può essere sempre e comunque prevista e molte crisi aziendali sono collegate ad eventi non prevedibili

La responsabilità del revisore è limitata ai compiti che gli sono propri ed è pertanto riconducibile alle evidenze ottenute per effetto delle procedure di revisione svolte Il revisore deve raccogliere sufficienti ed appropriate evidenze circa la capacità dell’impresa di continuare ad operare nel prevedibile futuro (entro i 12 mesi successivi

)

11

E’ opportuno comunque sottolineare che

:

continua -

(12)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

continua -

12

Il revisore non è in grado di predire eventi o circostanze future

che potrebbero comportare il venir meno della continuità aziendale dell’impresa; conseguentemente la mancanza di riferimenti ad incertezze sulla continuità aziendale

nella relazione di revisione non può essere intesa come una garanzia sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come una entità in funzionamento

La presenza di incertezze o, più in generale, di previsioni di eventi e circostanze future, o la mancanza delle stesse, non deve interferire sull’approccio del Revisore che consiste sempre nel vagliare le valutazioni e le elaborazioni effettuate dalla Direzione.

L’aspetto più controverso riguarda il grado di giudizio che il Revisore è chiamato a fornire circa la ragionevolezza di un “Piano industriale”. In linea di massima, più il piano risulta importante ai fini della valutazione del presupposto della continuità aziendale e più il Revisore è chiamato ad entrare nel merito del “Piano” stesso, nella valutazione delle assunzioni, della ragionevolezza delle previsioni, della presenza di elementi probativi di supporto. La responsabilità del Revisore è comunque limitata ad esprimere un apprezzamento sulla valutazione della Direzione circa la continuità aziendale e quindi, più in generale, del bilancio nel suo complesso.

(13)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

13

Analizzare la capacità della società di continuità

aziendale

Individuare i fattori che possono far sorgere problemi di continuità

aziendale

Svolgere procedure di revisione specifiche ed aggiuntive nel caso in cui

esistano dubbi sulla continuità aziendale Esaminare

l’informativa di bilancio ed identificare

il tipo di relazione da emettere

OBIETTIVI del

REVISORE in presenza di

problematiche connesse al

GOING CONCERN

(14)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

Gli eventi o le circostanze che possono comportare rischi per l’impresa connessi all’attività svolta, che presi singolarmente o nel loro complesso possono far sorgere significativi dubbi riguardo il presupposto della continuità aziendale si dividono in:

 Indicatori finanziari

(cash flow storici negativi, difficoltà al rimborso di finanziamenti prossimi alla scadenza, covenants non rispettati, elevati scaduti dei fornitori, etc.)

 Indicatori gestionali

(perdita di fornitori strategici e/o di manager, etc)

 Altri indicatori

(contenziosi rilevanti, modifiche legislative, etc.)

14

(15)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

15

(16)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

- perdita di valori di attività che generano cash flow;

- diminuzione significativa del gross profit;

- diminuzione del patrimonio netto;

- applicazione degli artt. 2446 e 2447 c.c.

2. INDICATORI DI TIPO FINANZIARIO

andamento negativo degli indici economico-finanziari:

variazione negativa del capitale circolante netto (assorbimento del flusso di cassa);

flusso di cassa storico o prospettico (cash flow) negativo;

incapacità di saldare i debiti alle scadenze (esempio mancato versamento dei contributi previdenziali e/o delle ritenute IRPEF);

elevato valore dell’indice di indebitamento (capitale di terzi / capitale proprio)

uno squilibrio della ripartizione dei finanziamenti tra breve e medio lungo termine rispetto alla struttura dell’attivo patrimoniale (elevata dipendenza da finanziamenti a breve termine).

3. ALTRI INDICATORI

incremento anomalo delle rimanenze, rivalutazione di attività, etc.

16

(17)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

inadempienze contrattuali anche in relazione a finanziamenti o altri accordi similari (mancato rispetto dei covenants);

restrizione delle usuali linee di credito (fornitori o banche) e difficoltà, in genere, di ottenere affidamenti presso il sistema bancario;

esistenza di significativi gravami sui beni dell’impresa;

dimissioni di consiglieri e/o di sindaci;

dimissioni di personale dirigenziale chiave senza riuscire a sostituirli;

perdite significative di quote di mercato dovute, per esempio alla perdita di clienti importanti, di punti vendita significativi;

chiusura di rapporti di franchising, o scadenza di concessioni;

problemi ad ottenere forniture da parte di fornitori strategici;

17

(18)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

difficoltà incontrate da aziende similari nel medesimo settore;

nuove leggi con impatti potenzialmente negativi sull’attività svolta dall’Azienda;

mancanza di concessioni basilari per l’attività o autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività svolta dall’azienda e mancato od incerto rinnovo delle stesse;

proposta o minaccia di espropriazione di attività patrimoniali della società a seguito di inadempienze contrattuali o cause promosse da terzi.

non conformità a requisiti stabiliti da un quadro di normative che disciplinano l’operatività dell’azienda (ad esempio quelli imposti dagli organismi di vigilanza per banche, assicurazioni);

18

(19)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

Termine della durata statutaria senza previsioni di prolungamento;

Significative passività potenziali derivanti da cause in corso (legali, fiscali, etc.);

Eventi catastrofici non coperti da adeguata assicurazione.

19

(20)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

20

F ATTORI CHE

L IMITANO IL

R ISCHIO DI

C ONTINUITA A ZIENDALE

la possibilità di incrementare il capitale sociale;

la capacità di ottenere finanziamenti tramite operazioni di leasing, factoring od ulteriori finanziamenti;

la possibilità di cedere attività non strategiche o di rinviare l’acquisto di nuove attività;

la possibilità di ristrutturare l’indebitamento o di dilazionare il rimborso dei finanziamenti.

struttura di costi fissi non preponderante rispetto ai costi variabili tali da consentire di aumentare la marginabilità dei prodotti;

capacità di innovazione dei propri prodotti a favore della marginabilità degli stessi (tecnica, commerciali o di marketing);

possibilità di entrare in mercati alternativi, di reperire nuovi clienti strategici, fare aggregazioni o sottoscrivere contratti di forniture vantaggiosi.

(21)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

21

Le valutazioni della Direzione

Le procedure di revisione aggiuntive Le procedure di valutazione del

rischio di continuità aziendale

(22)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

QUANDO E COME SONO SVOLTE LE PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI “CONTINUITA’ AZIENDALE”?

Comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera (FASE PRELIMINARE)

Procedure per la valutazione del rischio di

continuità aziendale (FASE PRELIMINARE)

Svolgimento delle procedure di revisione sui

rischi specifici (*) (FASE PRELIMINARE E

FINALE)

22 (*)La continuità aziendale può costituire un rischio

specifico (par. N° 33)

(23)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

Nel considerare la valutazione della Direzione, il Revisore considera i seguenti fattori:

• il processo seguito nell’effettuarla;

• le assunzioni su cui si basa la valutazione;

• i piani d’azione futuri della Direzione;

• periodo di riferimento.

Il Revisore deve considerare inoltre se tale valutazione tiene conto di tutte le informazioni pertinenti di cui è venuto a conoscenza a seguito delle procedure di revisione svolte.

Il Revisore deve considerare il medesimo periodo preso a riferimento dalla Direzione per effettuare la propria valutazione con riferimento ad un periodo di almeno 12 mesi.

Se la valutazione della Direzione sulla continuità aziendale dell’impresa copre un periodo inferiore ai dodici mesi dalla data di bilancio, il Revisore deve chiedere alla Direzione di estendere la sua valutazione ad un periodo di almeno dodici mesi dalla data di bilancio.

23

(24)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della Direzione

Il Revisore DEVE richiedere informazioni alla Direzione circa gli eventi o le circostanze a conoscenza della direzione stessa, e dei rischi ad essi connessi sull’attività svolta dall’impresa, afferenti al periodo successivo a quello considerato nella valutazione, che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell’impresa.

Il Revisore non ha la responsabilità di definire altre procedure di revisione oltre all’indagine presso la Direzione per verificare l’esistenza di elementi indicativi di eventi o circostanze che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell’impresa, nel periodo successivo a quello considerato dalla Direzione per la propria valutazione, che, come prima ricordato, non può essere inferiore ai dodici mesi dalla data di bilancio.

24

(25)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

a) esaminare e valutare i piani di azioni futuri della Direzione;

b) ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani della Direzione;

c) raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati per confermare o meno l’esistenza di una incertezza significativa;

d) stabilire se sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la Direzione ha effettuato la propria valutazione.

25

Il Revisore deve:

(26)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

 analisi di bilancio comparative e per scostamenti (conto economico, voci critiche, C.C.N. e cash flow);

 analisi e discussione con la Direzione dei cash flow previsti, della redditività e di altri dati previsionali pertinenti;

 esame e discussione con la Direzione degli ultimi bilanci intermedi disponibili;

 verifica della capacità dell’impresa di evadere gli ordini dei clienti;

 analisi dei tempi medi di pagamento dei fornitori confrontabili con i tempi medi di incarico dei clienti ed esame della corrispondenza, al fine di rilevare se esistono numerose lamentele riguardanti ritardi nel pagamento;

 analisi della posizione finanziaria e dei termini dei prestiti obbligazionari, dei contratti di leasing e dei contratti di finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze (covenants);

 lettura dei verbali delle assemblee degli Azionisti, dei Consigli di Amministrazione, dei comitati esecutivi e degli organi responsabili delle attività di governance ed eventualmente di altri organi rilevanti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie

26

(27)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

 richiesta ai consulenti legali dell’impresa di informazioni sull’esistenza di cause ed altre pretese di terzi e sulla ragionevolezza della valutazione della Direzione circa il loro esito e la stima dei relativi effetti economico-finanziari;

 ottenimento della conferma circa l’esistenza e la possibilità di rendere esecutivi accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario esterno (parti correlate o Azionista) e valutare la capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti e la loro credibilità;

 analisi degli eventi verificatisi successivamente alla data di chiusura del bilancio per identificare quelli che mitigano o influenzano la capacità dell’impresa di mantenersi in funzionamento;

 valutazione dei piani dell’impresa e verifica dei loro presupposti.

27

(28)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

28

Quando l’analisi dei flussi di cassa rappresenta un fattore significativo nel considerare gli esiti futuri di eventi o circostanze, il Revisore deve valutare:

e deve, inoltre, valutare:

del periodo precedente con i risultati storici;

per il periodo corrente con i risultati ottenuti fino al momento della verifica

Il Revisore deve raccogliere tutte le evidenze documentali ritenute necessarie al fine di valutare la ragionevolezza dei presupposti utilizzati come base di riferimento per la redazione del Piano Industriale.

l’attendibilità del sistema informativo dell’impresa che genera tali informazioni

se le assunzioni sottostanti alle previsioni sono adeguatamente supportate

(29)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

29

Non volendo entrare nel merito circa le tecniche di redazione di budget o piani previsionali, alcune considerazioni di massima per la valutazione della ragionevolezza del Piano potrebbero riguardare, per esempio, i seguenti elementi:

verificare il trattamento dei

• gli eventuali ordini in portafoglio,

• l’andamento parziale dei primi mesi dell’esercizio,

• l’andamento storico o stagionale delle vendite,

• la spaccatura per area geografica o tipologia di cliente,

• le eventuali indicazioni previsionali di settore,

• l’impatto delle strategie di vendita o commerciali,

• la presenza di leggi generali o specifiche che possano avere un impatto.

previsione del fatturato

• distinguere costi fissi e variabili e valutarne l’andamento in relazione ai ricavi;

• verificare che le riduzioni di costi si basino su elementi ragionevoli:

a) costi d’acquisto e servizi: prezzi più bassi o fornitori alternativi, nuovi processi, riorganizzazione

produttiva;

b) costi del personale: piani di riduzione fattibili sulla base di accordi definiti o in corso di definizione;

la verifica della

costruzione dei costi

(30)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

30

- verificare il trattamento dei correttivi previsti dal piano: smobilizzo assets, transazioni, rinunce, capitalizzazioni costi pluriennali, etc.;

- valutare eventuali cambiamenti nelle stime: piani ammortamento per processi produttivi modificati, valorizzazione magazzino in relazione a determinate politiche commerciali;

- valutare l’impatto del mancato rispetto di covenants finanziari dei contratti di finanziamento: maggiore onerosità dei finanziamenti o applicazione di una condizione risolutiva e quindi inclusione dell’intero debito da finanziamento come debito a breve termine.

- nel caso di cessioni di assets è opportuno valutare, oltre al valore di realizzo, anche l’effettiva disponibilità e l’effettiva realizzabilità della vendita.

In effetti la valutazione del valore di realizzo di un immobile o di una partecipazione, in presenza di incertezza nel mercato di riferimento e di vincoli di realizzo, non si può fermare all’ottenimento di una semplice perizia di stima ma si dovrebbe basare su elementi maggiormente concreti come, per esempio, presenza di offerte d’acquisto attendibili da parte di terzi, esistenza di un mercato (anche di nicchia) di riferimento, appetibilità dell’asset per il suo valore intrinseco o la sua strategicità, generazione di flussi di cassa da parte dell’asset, presenza di transazioni già avvenute fortemente assimilabili.

(31)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

31

In linea di massima è perciò opportuno che la Direzione assuma un atteggiamento attivo volto a fugare le incertezze esistenti e che tale

atteggiamento si concretizzi in iniziative effettive intraprese o da intraprendere.

Spesso risulta difficile valutare l’esistenza del presupposto della continuità aziendale in presenza di molteplici eventi, spesso concatenati ed incerti, soprattutto nell’attuale contesto di incertezza

generalizzata.

La volontà e la capacità della Direzione costituisce l’elemento di base fondamentale per il Revisore per valutare la continuità dell’impresa

(32)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

Svolgere altre procedure che possono esser rilevanti in considerazione degli eventi e delle condizioni che provocano significative incertezze sulla continuità aziendale.

Ad esempio:

ottenere attestazioni scritte dal management riguardanti i suoi piani per le azioni future;

ottenere da una controparte correlata (azionista) l’impegno a supportare finanziariamente la società;

32

(33)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

33

Infine, nelle situazioni in cui si pone la questione circa la valutazione del presupposto della continuità aziendale, è spesso opportuno aumentare il livello di attenzione rispetto al rischio di frode in bilancio (principio di revisione n. 240).

Solitamente, in questi casi, le aree maggiormente a rischio riguardano:

a. Iscrizione di ricavi gonfiati o non iscrizione di rettifiche di ricavi di competenza (note accredito, sconti, ecc…)

b. Presenza di costi nascosti ma di competenza c. Capitalizzazioni non corrette

d. Mancate svalutazioni o accantonamenti e. Cambiamenti di stime o di principi adottati

f. Iscrizione di incassi anticipati (esempio: Ri.Ba.)

g. Contenziosi o richieste di terzi non valutati adeguatamente

h. Presenza contratti derivati non di copertura o rinnovo degli stessi i. Informativa carente o generica (rischi, covenants, garanzie)

j. Autenticità documentazione prodotta

(34)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

34

Dopo aver svolto le procedure ritenute necessarie, aver esaminato i piani predisposti dalla Direzione ed aver ottenuto le informazioni rilevanti, il Revisore deve valutare se le incertezze relative al presupposto della continuità aziendale sono state fugate in maniera soddisfacente o meno.

In tutti i casi, ovviamente, deve esistere una incertezza significativa legata ad eventi

che, considerati singolarmente o nel loro insieme, possano far sorgere dei dubbi

significativi riguardo alla continuità aziendale. Il punto di partenza è perciò la

valutazione dell’esistenza di un’incertezza significativa che esiste quando la portata

del suo effetto potenziale è tale che, a giudizio del Revisore, si renda necessaria

un’informativa chiara sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza, affinché la

presentazione del bilancio non sia fuorviante.

(35)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

35

(36)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

L’art. 2428 c.c. - nonché l’art. 3 del D.Lgs. N. 87/92 e gli artt. 94 e 100 del D.Lgs. N. 209/05 – richiedono che nella Relazione sulla gestione gli Amministratori forniscano una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta.

Il paragrafo 24 dello IAS 1 precisa che, quando la società ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato può essere raggiunta senza dettagliate analisi. Tuttavia, tale approccio può non essere più valido nell’attuale contesto di crisi economica e finanziaria. Problematiche inerenti i rischi di liquidità e di credito possono creare nuove incertezze ed acuire quelle esistenti. Tale situazione richiede una maggiore attenzione rispetto al passato nel valutare il presupposto della continuità aziendale.

Laddove gli Amministratori ritengano che, pur risultando appropriato l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, sussistano tuttavia rilevanti incertezze, tali da far sorgere dubbi significativi circa la capacità dell’impresa di proseguire la propria attività in continuità aziendale, tali incertezze ed i correlati significativi dubbi dovranno essere chiaramente esplicitati come tali, in aderenza a quanto previsto dal principio contabile IAS 1, paragrafo 23, nelle note esplicative al bilancio (1).

(1) Per quanto riguarda i bilanci bancari, finanziari ed assicurativi, i riferimenti nel presente documento alle note al bilancio devono intendersi come riferimenti alla nota integrativa

36

(37)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

Al fine di migliorare la chiarezza delle relazioni finanziarie, si ritiene che le informazioni relative alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale debbano essere fornite in un’unica sezione, preferibilmente in quella riguardante “L’evoluzione prevedibile della gestione” o “Continuità aziendale”.

Qualora ciò non fosse possibile, dovrebbero essere effettuati opportuni rimandi alle parti del documento contabile in cui sono fornite tali informazioni.

L’informativa chiara può significare che, a seconda dei casi, il bilancio sia predisposto secondo criteri ordinari o alternativi (esempio: liquidatori) e che evidenzi adeguatamente:

i principali eventi che fanno sorgere dubbi significativi circa la capacità dell’impresa di continuare la propria attività;

i piani della Direzione per far fronte a tali eventi e circostanze;

che esiste un’incertezza relativa a tali eventi e che, conseguentemente, l’impresa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale corso della sua attività.

37

(38)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

Per quanto concerne il contenuto delle informazioni relative al presupposto della continuità aziendale, gli Amministratori possono trovarsi al termine dell’esame di fronte a tre scenari:

1. hanno la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed hanno preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale (scenario 1);

2. hanno identificato fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma considerano che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio (scenario 2);

3. considerano che sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale (scenario 3)

38

(39)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

39

(40)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

Il revisore, in caso di dubbi sulla continuità aziendale, deve valutare se il bilancio:

1) descriva adeguatamente le condizioni principali che provocano l’insorgere di dubbi circa la capacità dell’impresa di continuare l’attività nel prevedibile futuro;

2) indichi che vi sono significativi dubbi che l’impresa possa continuare come azienda in funzionamento e quindi sia in grado di realizzare le proprie attività e soddisfare le proprie passività nel normale corso della propria gestione e li descriva dettagliatamente riportando le proprie valutazioni in merito;

3) indichi che non sono incluse rettifiche relative alla realizzabilità ed alla classificazione delle attività o all’importo ed alla classificazione delle passività che possono essere necessarie se l’impresa non fosse in grado di continuare in funzionamento

40

(41)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

Sulla base degli elementi probativi ottenuti, il Revisore deve stabilire se, a suo giudizio, esiste un’incertezza significativa legata ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro insieme, possano far sorgere dei dubbi significativi riguardo alla continuità aziendale dell’impresa.

Un’incertezza significativa esiste quando la portata del suo effetto potenziale è tale che, a giudizio del Revisore, si rende necessaria un’informativa chiara sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza,

affinché la presentazione del bilancio non sia fuorviante.

Incertezza significativa con presupposto della continuità NON appropriato Incertezza significativa con presupposto

della continuità appropriato

41

(42)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

Procedure di revisione conseguenti nel caso siano stati identificati eventi o circostanze tali da far sorgere DUBBI SIGNIFICATIVI

sulla continuità aziendale: pgf.26, 27, 28, 29 PR 570

Il Revisore deve stabilire se a suo giudizio vi sono INCERTEZZE SIGNIFICATIVE

riguardo alla continuità aziendale dell’impresa

Adeguata informativa giudizio senza rilievi e

paragrafo d’enfasi

Inadeguata informativa Giudizio con rilievi o giudizio avverso

Prospettive fondate su “presupposti ragionevoli”

Prospettive fondate su

“presupposti fortemente opinabili”

Adeguata informativa Giudizio positivo e/o paragrafo d’enfasi

Inadeguata informativa Giudizio con rilievi o giudizio avverso

Informativa adeguata Impossibilità di Esprimere un giudizio

Inadeguata Informativa Giudizio avverso Dubbi su presupposto

della continuità aziendale (pgf 35, 36) Presupposto della

continuità aziendale è

Appropriato (pgf 32, 33, 34 PR 570)

Continuità = almeno 12 mesi dalla data di

bilancio

Il PR570 lo definisce un

“caso estremo”: molteplici significative incertezze

42

(43)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

Bilancio predisposto dagli Amministratori sulla base del presupposto della continuità

Il Revisore deve esprimere un giudizio avverso (indipendentemente

dall’informativa data dagli Amministratori in nota integrativa)

Nel caso in cui la Direzione dell’impresa sia giunta alla conclusione che il presupposto della continuità aziendale per la redazione del

bilancio non sia appropriato, il bilancio viene predisposto su basi alternative

Se il Revisore stabilisce che tali basi alternative siano appropriate, egli può

esprimere un giudizio senza rilievi, sempre che sia fornita un’informativa adeguata; in tal caso, tuttavia, può essere opportuno l’inserimento di un paragrafo di enfasi nella relazione del Revisore per richiamare l’attenzione del lettore su tali

basi alternative

43

(44)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

Paragrafo da inserire dopo il giudizio:

Per una migliore comprensione del bilancio d’esercizio, si richiama l’attenzione sui seguenti fatti di rilievo, descritti dagli Amministratori nella relazione sulla gestione ed in nota integrativa:

Il Gruppo sta risentendo notevolmente della crisi economica generale ed in particolare delle difficoltà che riguardano i mercati XXXXX, che costituiscono i principali settori a cui è rivolta la sua produzione. Gli obiettivi economici e finanziari fissati per l’esercizio sono stati solo parzialmente raggiunti e la crisi di mercato si sta protraendo anche nei primi mesi del n+1. Gli Amministratori hanno rilevato nella relazione sulla gestione nel paragrafo “continuità aziendale”

che tale situazione rappresenta una significativa incertezza per il raggiungimento dei target finanziari e reddituali previsti dal Piano Industriale della società e fa sorgere dubbi sulla continuità aziendale della Società.

- continua -

44

(45)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

- segue -

Gli Amministratori hanno quindi ritenuto opportuno predisporre nuovi piani economico-finanziari relativi al periodo n+1-n+2 che includono gli effetti degli interventi previsti per i settori di attività maggiormente toccati dalla crisi per adeguare i costi di produzione e i costi di struttura alle prospettive determinate dal nuovo scenario di mercato.

Gli Amministratori ritengono che le misure previste siano sufficienti al fine di migliorare il risultato operativo del Gruppo, con effetti conseguibili già nel breve periodo, in modo da generare flussi finanziari adeguati per soddisfare le obbligazioni del Gruppo, anche nell’ipotesi del protrarsi della situazione di crisi dei mercati di riferimento nei prossimi mesi. Il bilancio d’esercizio 31 dicembre n è stato pertanto redatto nella prospettiva della continuità aziendale, adottando i principi contabili relativi ad un’impresa in condizioni di funzionamento. Tale presupposto, su cui è conseguentemente basata la ricuperabilità dei valori delle attività iscritte in bilancio, con particolare riferimento alle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dipende dal raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari definiti nei suddetti piani.

45

(46)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

“ (….)

I contratti relativi ai finanziamenti concessi alla società scadono il 19 marzo 20X1 e i relativi debiti diventeranno esigibili a tale data. La società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti. Questa situazione indica l’esistenza di un’incertezza significativa che può far sorgere dei dubbi significativi sulla sua continuità aziendale e, di conseguenza, la società può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale corso della sua attività. L’informativa contenuta nelle note di bilancio non evidenzia tale circostanza”.

A nostro giudizio, ad eccezione dei rilievi evidenziati nel paragrafo precedente, il bilancio (…)”.

46

(47)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

Gli Amministratori, per fronteggiare la situazione di incertezza che si è venuta a creare, stanno elaborando, con il supporto di consulenti esterni, un piano, condizione indispensabile per ottenere dal sistema creditizio l’ulteriore supporto finanziario necessario per permettere al Gruppo di proseguire il piano di dismissione patrimoniale e di riorganizzazione delle attività industriali e continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale. Tale piano sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione verosimilmente entro la fine del corrente mese di XXXX 2012.

Gli Amministratori, dopo aver portato a termine le necessarie verifiche e aver valutato le azioni intraprese, gli effetti che le stesse saranno in grado di produrre e le significative incertezze sopra descritte, hanno ritenuto che sussistano ancora i presupposti per poter confidare nel risanamento del Gruppo, ed hanno quindi l’aspettativa che la Società ed il Gruppo possano avere adeguate risorse per continuare la propria attività in un prevedibile futuro.

- continua -

47

(48)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

-segue –

Per tali ragioni, gli Amministratori hanno adottato il presupposto della continuità aziendale nella preparazione del bilancio della Società.

Alla data odierna non è tuttavia possibile prevedere quali saranno le strategie che saranno definite nel piano in corso di sviluppo, e conseguentemente il loro esito, né la disponibilità degli istituti finanziari a concedere l’ulteriore supporto finanziario necessario affinché la Società ed il Gruppo possano continuare la propria attività in un prevedibile futuro, e la rinuncia alla garanzia costituita dal covenant che insiste su parte dell’indebitamento finanziario. Inoltre, non è possibile prevedere quali potrebbero essere le risultanze dell’impairment test, effettuato dagli Amministratori per verificare la recuperabilità dei valori iscritti nelle immobilizzazioni immateriali, nelle immobilizzazioni materiali e nelle partecipazioni sulla base delle previsioni che verranno riflesse nel nuovo piano in corso di approvazione.

- continua -

48

(49)

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo - Convegno del 26 ottobre 2012 -

-segue –

Quanto sopra descritto evidenzia la sussistenza di molteplici significative incertezze con possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio della Società al 31 dicembre XXXX che non ci consentono di concludere sull’appropriatezza della prospettiva della continuazione dell’attività aziendale e, conseguentemente, sulla capacità della Società e del Gruppo di realizzare le proprie attività e soddisfare le proprie passività nel normale corso della gestione.

A causa della rilevanza delle incertezze descritte nel precedente paragrafo X., non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio della XXXX al 31 dicembre XXXX.

49

Riferimenti

Documenti correlati

Formalizzazione di una procedura per la gestione delle risultanze rilevate da ASL e Vigili del Fuoco durante i controlli presso

“Basi di calcolo premi” con l’indicazione della misura percentuale della riduzione qualora sussistano i requisiti per l’applicazione della riduzione medesima alla rata 2014.

Le “Linee guida in materia di tirocini” approvate, in data 24 gennaio 2013, nell’ambito dell’accordo della Conferenza unificata Stato/Regioni e Province autonome

10 Nella gestione datori di lavoro con dipendenti (Uniemens).. In base all’articolo 6, comma 3, del decreto se per il soggetto di cui si deve verificare la regolarità

a parziale modifica della propria determinazione n.11/2015, a decorrere dal 1° luglio 2015 la Commissione di valutazione istituita presso la Direzione Regionale

Lavoro accessorio. Nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività. Le disposizioni in materia di lavoro accessorio prevedono quale unico ma

Al fine di avere un utile quadro riepilogativo, si riportano, in allegato, le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1997. Nuovo

Per usufruire delle riduzioni, le cooperative agricole e i loro consorzi non operanti in zone di montagna e svantaggiate devono indicare nella dichiarazione