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GLI OCRI E IL PROCEDIMENTO

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14 maggio 2019

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA COSA CAMBIA PER LE IMPRESE

GLI OCRI E IL PROCEDIMENTO

DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Avv. Alessandro Cainelli

Partner CMA – Caffi Maroncelli e Associati

Bergamo - Milano

(2)

Avv. Alessandro Cainelli 2

PROCEDURA DI ALLERTA

È qualcosa di diverso dalla (e che precede la) procedura di composizione assistita della crisi

Procedura che si apre con la segnalazione dello stato di crisi in cui versa il debitore

→ Nel prosieguo vedremo quando si chiude →

(3)

Avv. Alessandro Cainelli 3

PRESUPPOSTO

per l’apertura della procedura di allerta

= stato di crisi dell’imprenditore

a) CRISI = ˵lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate˶

Art. 2 CCI

˵Definizioni˶

b) INSOLVENZA = ˵lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni˶

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Avv. Alessandro Cainelli 4

˵Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario (...) rilevabili attraverso appositi indici (...)˶

Art. 13 CCI

Gli indici devono essere tali da dare ˵evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso˶ (o comunque almeno per i sei mesi successivi)

(5)

Avv. Alessandro Cainelli 5

Ove l’imprenditore si trovi in stato di crisi

INTERNA

a cura di:

Organi di controllo societari

Revisore contabile

Società di revisione

ALLERTA

ESTERNA

a cura di:

Agenzia delle Entrate

INPS

Agente della riscossione

Precisi obblighi di segnalazione

(6)

Avv. Alessandro Cainelli 6

L’obbligo di segnalazione scatta al ricorrere di determinati indici o indicatori della crisi

Tanto in caso di ˵allerta interna˶ che di ˵allerta esterna˶

L’omessa segnalazione comporta conseguenze negative e responsabilità per chi della segnalazione doveva farsi carico

Vede quali soggetti destinatari della segnalazione, in una

prima fase, il debitore e, in una seconda fase, ove la crisi

non sia ˵rimossa˶, l’OCRI

(7)

Avv. Alessandro Cainelli 7

OCRI

Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa

art. 2, lettera u), CCI

Cos’è?

Come opera a seguito del ricevimento

della segnalazione?

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Avv. Alessandro Cainelli 8

OCRI

c/o CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede dell’impresa

COMPITI

a mezzo del referente e del collegio degli esperti

˵ricevere le segnalazioni e gestire il procedimento di allerta˶

(art. 16, comma I, CCI)

˵assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi˶

(art. 16, comma I, CCI)

(9)

Avv. Alessandro Cainelli 9

dà comunicazione agli organi di controllo della società

Dopo il ricevimento della segnalazione, l’OCRI, attraversi il suo referente (art. 17 CCI)

nomina un Collegio di Esperti, composto da tre soggetti scelti tra quelli iscritti nell’Albo ex art. 356 CCI

sulla base delle designazioni ex art. 17, primo comma, CCI

verificando ˵che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale˶

˵entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all’organismo, a pena di decadenza, l’attestazione della propria indipendenza˶ (art. 17, quinto comma, CCI)

(10)

Avv. Alessandro Cainelli 10

AUDIZIONE DEL DEBITORE (art. 18 CCI)

˵Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o

dell’istanza del debitore, l’OCRI convoca dinanzi al collegio nominato

ai sensi dell’art. 17 il debitore medesimo nonché, quando si tratta di

società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi,

per l’audizione in via riservata e confidenziale˶

(11)

Avv. Alessandro Cainelli 11

All’esito dell’audizione del debitore, il Collegio

Dispone l’archiviazione se:

a. non sussiste la crisi;

b. il debitore rientra tra i soggetti ai quali gli strumenti di allerta non si applicano;

c. mancato raggiungimento delle soglie per esposizione rilevante ex art. 15, comma 2, lett. a), b) e c) CCI.

Individua le misure per porre rimedio alla crisi e fissa un termine.

Allo scadere del termine, il debitore:

Non assume alcuna iniziativa;

Assume le iniziative concordate e dimostra che la crisi è superata;

Propone istanza ex art. 19. comma 1, CCI.

(12)

Avv. Alessandro Cainelli 12

ISTANZA EX ART. 19, COMMA 1, CCI

= inizio del procedimento di composizione assistita della crisi

fissa un termine di tre mesi, prorogabile di massimo altri tre mesi

acquisisce una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa

acquisisce un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali

collabora (?) alla ricerca di una soluzione concordata della crisi di impresa (= accordo con i creditori)

Il Collegio

(13)

Avv. Alessandro Cainelli 13

Se viene raggiunto un accordo con i creditori

Effetti analoghi a quelli prodotti dal piano attestato di

risanamento con esenzione da revocatoria ex art. 166, comma 3, lett. d) CCI

Possibile pubblicazione nel Registro delle Imprese

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Avv. Alessandro Cainelli 14

CONCLUSIONE NEGATIVA DEL PROCEDIMENTO

Invita il debitore a presentare, entro 30 giorni, domanda di accesso ad una delle procedure concorsuali di regolazione della crisi o dell’insolvenza (artt.

37 ss. CCI):

Il Collegio

strumenti negoziali stragiudiziali;

strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione;

concordato preventivo;

liquidazione giudiziale.

(15)

Avv. Alessandro Cainelli 15

SEGNALAZIONE AL P.M.

da parte del referente OCRI Se:

il debitore non compare per l’audizione ex art. 18 CCI;

il debitore non deposita istanza ex art. 19, comma 1, CCI e la crisi non è rientrata o la procedura di allerta non è stata archiviata;

il debitore non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi nei termini ex art. 21, comma 1, CCI

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Avv. Alessandro Cainelli 16

MISURE PROTETTIVE

Art. 20 CCI

Dopo l’audizione del debitore (art. 18 CCI)

presupposti

Se presentata istanza ex art. 19, comma 2, CCI

Il debitore può chiedere alla Sezione specializzata in materia di imprese (…) le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso

Artt. 54 e 55 CCI (per quanto compatibili)

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Avv. Alessandro Cainelli 17

I creditori per titolo o causa anteriore all’istanza ex art. 19, comma 1, CCI non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni

esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore.

La domanda può essere pubblicata nel Registro delle Imprese

MISURE PROTETTIVE - segue

Durata = massimo tre mesi prorogabile di tre mesi

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Avv. Alessandro Cainelli 18

Differimento degli obblighi previsti dalle norme del Codice Civile in materia di riduzione del capitale per perdite oltre 1/3 o al di sotto del limite legale

(art. 2446, commi 2 e 3, c.c.; art. 2447 c.c.; art. 2482 bis, commi 4, 5 e 6, c.c.; art. 2482 ter c.c.)

Non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale

(art. 2484, comma 1, n. 4 c.c.; art. 2545 duodecies c.c.)

MISURE PROTETTIVE - segue

(19)

Avv. Alessandro Cainelli 19

MISURE PREMIALI

Artt. 24 e 25 CCI

✓ domanda di accesso ad una procedura concorsuale entro sei mesi

✓ istanza ex art. 19, comma 1, CCI entro tre mesi

Presupposto necessario

da quando si verifica la ricorrenza di determinati e specifici indicatori

iniziativa del debitore tempestiva

Debiti scaduti per retribuzioni o verso fornitori Superamento per oltre tre mesi degli

indici

ex art. 13, commi 2 e 3, CCI

(20)

Avv. Alessandro Cainelli 20

MISURE PREMIALI - segue

NATURA CONCORSUALE

✓ Raddoppio del termine massimo della proroga per il deposito della proposta di concordato preventivo o

dell’accordo di

ristrutturazione dei debiti

✓ (…)

All’imprenditore sono riconosciuti benefici cumulabili tra loro di

NATURA FISCALE

✓ Riduzione degli interessi sui debiti tributari

✓ Riduzione delle sanzioni tributarie

NATURA PENALE

Per una serie di reati:

✓ Esclusione della punibilità (se particolare tenuità del danno)

✓ Attenuanti (se

soddisfazione dei creditori chirografari almeno per il 20% e danno complessivo non superiore a 2.000.000)

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