14 maggio 2019
IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA COSA CAMBIA PER LE IMPRESE
GLI OCRI E IL PROCEDIMENTO
DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
Avv. Alessandro Cainelli
Partner CMA – Caffi Maroncelli e Associati
Bergamo - Milano
Avv. Alessandro Cainelli 2
PROCEDURA DI ALLERTA
È qualcosa di diverso dalla (e che precede la) procedura di composizione assistita della crisi
Procedura che si apre con la segnalazione dello stato di crisi in cui versa il debitore
→ Nel prosieguo vedremo quando si chiude →
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PRESUPPOSTO
per l’apertura della procedura di allerta
= stato di crisi dell’imprenditore
a) CRISI = ˵lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate˶
Art. 2 CCI
˵Definizioni˶
b) INSOLVENZA = ˵lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni˶
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˵Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario (...) rilevabili attraverso appositi indici (...)˶
Art. 13 CCI
Gli indici devono essere tali da dare ˵evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso˶ (o comunque almeno per i sei mesi successivi)
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Ove l’imprenditore si trovi in stato di crisi
INTERNA
a cura di:
• Organi di controllo societari
• Revisore contabile
• Società di revisione
ALLERTA
ESTERNA
a cura di:
• Agenzia delle Entrate
• INPS
• Agente della riscossione
Precisi obblighi di segnalazione
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L’obbligo di segnalazione scatta al ricorrere di determinati indici o indicatori della crisi
Tanto in caso di ˵allerta interna˶ che di ˵allerta esterna˶
L’omessa segnalazione comporta conseguenze negative e responsabilità per chi della segnalazione doveva farsi carico
Vede quali soggetti destinatari della segnalazione, in una
prima fase, il debitore e, in una seconda fase, ove la crisi
non sia ˵rimossa˶, l’OCRI
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OCRI
Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa
art. 2, lettera u), CCI
Cos’è?
Come opera a seguito del ricevimento
della segnalazione?
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OCRI
c/o CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede dell’impresa
COMPITI
a mezzo del referente e del collegio degli esperti
˵ricevere le segnalazioni e gestire il procedimento di allerta˶
(art. 16, comma I, CCI)
˵assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi˶
(art. 16, comma I, CCI)
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dà comunicazione agli organi di controllo della società
Dopo il ricevimento della segnalazione, l’OCRI, attraversi il suo referente (art. 17 CCI)
nomina un Collegio di Esperti, composto da tre soggetti scelti tra quelli iscritti nell’Albo ex art. 356 CCI
sulla base delle designazioni ex art. 17, primo comma, CCI
verificando ˵che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale˶
˵entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all’organismo, a pena di decadenza, l’attestazione della propria indipendenza˶ (art. 17, quinto comma, CCI)
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AUDIZIONE DEL DEBITORE (art. 18 CCI)
˵Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o
dell’istanza del debitore, l’OCRI convoca dinanzi al collegio nominato
ai sensi dell’art. 17 il debitore medesimo nonché, quando si tratta di
società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi,
per l’audizione in via riservata e confidenziale˶
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All’esito dell’audizione del debitore, il Collegio
Dispone l’archiviazione se:
a. non sussiste la crisi;
b. il debitore rientra tra i soggetti ai quali gli strumenti di allerta non si applicano;
c. mancato raggiungimento delle soglie per esposizione rilevante ex art. 15, comma 2, lett. a), b) e c) CCI.
Individua le misure per porre rimedio alla crisi e fissa un termine.
Allo scadere del termine, il debitore:
• Non assume alcuna iniziativa;
• Assume le iniziative concordate e dimostra che la crisi è superata;
• Propone istanza ex art. 19. comma 1, CCI.
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ISTANZA EX ART. 19, COMMA 1, CCI
= inizio del procedimento di composizione assistita della crisi
fissa un termine di tre mesi, prorogabile di massimo altri tre mesi
acquisisce una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa
acquisisce un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali
collabora (?) alla ricerca di una soluzione concordata della crisi di impresa (= accordo con i creditori)
Il Collegio
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Se viene raggiunto un accordo con i creditori
Effetti analoghi a quelli prodotti dal piano attestato di
risanamento con esenzione da revocatoria ex art. 166, comma 3, lett. d) CCI
Possibile pubblicazione nel Registro delle Imprese
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CONCLUSIONE NEGATIVA DEL PROCEDIMENTO
Invita il debitore a presentare, entro 30 giorni, domanda di accesso ad una delle procedure concorsuali di regolazione della crisi o dell’insolvenza (artt.
37 ss. CCI):
Il Collegio
strumenti negoziali stragiudiziali;
strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione;
concordato preventivo;
liquidazione giudiziale.
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SEGNALAZIONE AL P.M.
da parte del referente OCRI Se:
il debitore non compare per l’audizione ex art. 18 CCI;
il debitore non deposita istanza ex art. 19, comma 1, CCI e la crisi non è rientrata o la procedura di allerta non è stata archiviata;
il debitore non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi nei termini ex art. 21, comma 1, CCI
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MISURE PROTETTIVE
Art. 20 CCI
Dopo l’audizione del debitore (art. 18 CCI)
presupposti
Se presentata istanza ex art. 19, comma 2, CCI
Il debitore può chiedere alla Sezione specializzata in materia di imprese (…) le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso
Artt. 54 e 55 CCI (per quanto compatibili)
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I creditori per titolo o causa anteriore all’istanza ex art. 19, comma 1, CCI non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni
esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore.
La domanda può essere pubblicata nel Registro delle Imprese
MISURE PROTETTIVE - segue
Durata = massimo tre mesi prorogabile di tre mesi
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Differimento degli obblighi previsti dalle norme del Codice Civile in materia di riduzione del capitale per perdite oltre 1/3 o al di sotto del limite legale
(art. 2446, commi 2 e 3, c.c.; art. 2447 c.c.; art. 2482 bis, commi 4, 5 e 6, c.c.; art. 2482 ter c.c.)
Non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale
(art. 2484, comma 1, n. 4 c.c.; art. 2545 duodecies c.c.)
MISURE PROTETTIVE - segue
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MISURE PREMIALI
Artt. 24 e 25 CCI
✓ domanda di accesso ad una procedura concorsuale entro sei mesi
✓ istanza ex art. 19, comma 1, CCI entro tre mesi
Presupposto necessario
da quando si verifica la ricorrenza di determinati e specifici indicatori
iniziativa del debitore tempestiva
Debiti scaduti per retribuzioni o verso fornitori Superamento per oltre tre mesi degli
indici
ex art. 13, commi 2 e 3, CCI
Avv. Alessandro Cainelli 20
MISURE PREMIALI - segue
NATURA CONCORSUALE
✓ Raddoppio del termine massimo della proroga per il deposito della proposta di concordato preventivo o
dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti
✓ (…)
All’imprenditore sono riconosciuti benefici cumulabili tra loro di
NATURA FISCALE
✓ Riduzione degli interessi sui debiti tributari
✓ Riduzione delle sanzioni tributarie
NATURA PENALE
Per una serie di reati:
✓ Esclusione della punibilità (se particolare tenuità del danno)
✓ Attenuanti (se
soddisfazione dei creditori chirografari almeno per il 20% e danno complessivo non superiore a € 2.000.000)