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LETTERA CIRCOLARE

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Alle Direzioni regionali e territoriali del lavoro Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione II

Attività di interpello, consulenza e affari legali

All'INAIL Direzione centrale Rischi

Oggetto: D.L. n. 145/2013 - lavoro "nero", sospensione dell'attività imprenditoriale, durata media dell'orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali - importi sanzionatori.

Si comunica a codeste Direzioni che l'art. 14 del D.L. n. 145/2013, in vigore dal 24

dicembre u.s., ha fra l'altro previsto un aumento degli importi delle sanzioni connesse all'impiego

di lavoratori "in nero", alla violazione delle disposizioni in materia di durata media dell'orario di lavoro, di riposi giornalieri e settimanali nonché un aumento delle "somme aggiuntive" da versare per la revoca del prov\'edimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

In particolare è stato previsto che:

- l'importo delle sanzioni amministrative connesse all'impiego di lavoratori "in nero" di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) è aumentato del 30%. Inoltre, in tali ipotesi, è stata esclusa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.

124/2004;

- l'importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14, comma 4 lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008 è aumentato del 30%;

- gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003 - con esclusione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 1, del medesimo Decreto - sono decuplicate. Trattasi delle sanzioni previste per la violazione dell'art. 4,

LORO SEDI Ep.c. All'INPS Direzione centrale Vigilanza, Prevenzione e

Contrasto ali 'economia sommersa

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comma 2 (durata media dell'orario di lavoro), dell'art. 7, comma 1 (riposi giornalieri) e dell'art. 9, comma 1, (riposi settimanali) del D.Lgs. n. 66/2003.

Ciò premesso si ritiene opportuno chiarire quanto segue.

I nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (pari ora ad euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e ad euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) - in quanto mere "somme aggiuntive" - trovano applicazione in

relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre u.s., anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.

Quanto alle violazioni in materia di impiego di lavoratori "in nero", di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali poste in essere dal 24 dicembre, si ritiene opportuno che la notificazione dei relativi verbali - attesa peraltro la possibilità che la stessa notificazione può effettuarsi entro il termine di 90 giorni dalla definizione degli accertamenti, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981 - venga effettuata dopo la conversione in legge del D.L. n.

145/2013. Solo successivamente alla definitiva efficacia della disposizione contenuta nell'art. 14

del D.L. sarà infatti possibile commisurare con certezza i relativi importi sanzionatori.

Le medesime violazioni in materia di impiego di lavoratori "in nero", di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali poste in essere prima del 24 dicembre saranno invece soggette alla disciplina sanzionatoria (ivi compresa la procedura di diffida per quanto concerne la ed. maxisanzione per lavoro "nero") già prevista prima dell'intervento del D.L.

Si fa riserva di fornire più puntuah chiarimenti successivamente alla conversione in legge del citato D.L. n. 145/2013.

n. 145/2013.

Il Dirigente (Dott. Danil(rf«

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