La proprietà intellettuale e il diritto d’autore
Un’introduzione
1. Creatività e dicotomia idea/espressione
Liceo delle Ar+ di Trento e Rovereto «Vi3oria, Bonpor+, Depero»
2021
1. Millet & Van Gogh
Leibovitz vs. Paramount Pictures (1998)
L’ordine del ragionamento
1. Casi e problemi
2. Il diri2o d’autore e il plagio-contraffazione: il lato oscuro della crea=vità e del ragionamento giuridico
3. Possibili soluzioni ai casi/problemi
1. Zingara vs. Prendi questa mano, zingara
1. Un caso/problema di presunto plagio musicale
• Caso. Il testo di una canzone riproduce due versi ed una parola del titolo di una precedente composizione. Per il resto le due canzoni differiscono. A parte il frammento riprodotto, i testi sono differenti nella forma e nel contenuto (le tematiche sono diverse), come
differente si presenta la musica.
• Problema. Costituisce plagio-contraffazione la riproduzione nel testo di una canzone di due versi ed una parola del titolo di una precedente composizione, quando per il resto del testo nella forma e nel
contenuto e per la musica la nuova canzone differisce dalla precedente?
1. Fondazione Vedova vs. Pierluigi De LuE
1. Un caso/problema
• Caso. Il pi'ore Pierluigi De Lu0 dipinge quadri di arte contemporanea appartenen8 alla corrente della c.d. arte informale e li vende a prezzi
modici tramite un canale televisivo di televendita di una rete televisiva. Tali quadri, di piccole dimensioni, sono compos8 di linee, segni e macchie
sovrapposte di vari colori. Scoperta la televendita, la Fondazione Vedova, riscontra una ne'a somiglianza con i quadri di Emilio Vedova di cui
custodisce la memoria, preceden8 temporalmente e ugualmente compos8 di linee, segni e macchie sovrapposte di diversi colori. I quadri di Vedova sono di dimensioni molto più grandi e vengono vendu8 a prezzi
eleva8ssimi. La Fondazione Vedova agisce in sede civile per plagio- contraffazione, ovvero per violazione dei diri0 economici e morali d’autore, contro De Lu0 e la rete televisiva.
• Problema. Quando si verifica un plagio di un’opera d’arte pi'orica contemporanea?
2. Proprietà intelle.uale e diri.o d’autore (copyright©): the walking dead?
• Un diri2o giovane e controverso
• Un diri2o sempre più incerto e confuso
• La rivoluzione digitale: il diri2o d’autore è moribondo o già morto o è un non morto (Nosferatu, Zombie, Walking dead)?
2. Le tre dimensioni del diritto d’autore
• La legge sul diri2o d’autore e l’interpretazione giuridica (avvoca=, giudici, potere esecu=vo, ecc.)
• Le norme informali
• La pirateria
2. AntecedenH: Venezia, 1469 privilegio di
stampa
1. Kant (1785)
• Immanuel Kant, L’illegi'mità della ristampa dei libri, maggio 1785 (trad. it. M.C. Pievatolo)
• «[…] Ma io credo di aver moAvo di
considerare l'edizione non come il commercio di una merce in proprio nome, bensì come la conduzione di un negozio in nome di un altro, cioè lo scri4ore, e di poter così
rappresentare facilmente e chiaramente l'illegiImità del ristampare»
• L’uso pubblico della ragione
2. Fichte 1793
• M.C. Pievatolo: «L’ar=colo di Fichte uscito sulla Berlinische
Monatsschri. nel 1793 è considerato una pietra miliare nella storia della proprietà intelle2uale. Il suo argomento, infaX, prelude
all’este=ca roman=ca del genio creatore: la cosidde2a originalità
viene infaX intesa come un =tolo che fonda un vero e proprio diri1o di proprietà su un ente immateriale».
2. Folsom v. Marsh, 9. F.Cas. 342 (C.C.D. Mass.
1841)
• Judge Story: «Patents and copyrights approach, nearer than any other class of cases belonging to forensic discussions, to what may be called the metaphysics of law, where the dis=nc=ons are, or at least may be, very sub=le and refined, and, some=mes, almost evanescent»
2. L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diri7o d'autore e di altri diri: connessi al suo esercizio
Art. 1
«Sono prote2e ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di
cara1ere crea7vo che appartengono alla le2eratura, alla musica, alle ar= figura=ve, all'archite2ura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione» […]
Art. 6
«Il =tolo originario dell'acquisto del diri2o di autore è cos=tuito dalla creazione dell'opera, quale par=colare espressione del lavoro
intelle2uale»
2. TRIPs (1994), art. 9.2
«Copyright protec.on shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of opera.on or
mathema.cal concepts as such»
2. Un equilibrio instabile tra pubblico dominio ed esclusiva
Dichiarazione Universale dei Diri0 dell’Uomo, art. 27
«1. Ogni individuo ha diri-o di
prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle ar3 e di partecipare al
progresso scien3fico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diri-o alla protezione degli interessi morali e materiali derivan8 da ogni
produzione scien8fica, le'eraria e
Carta dei Diri0 Fondamentali
dell’Unione Europea, art. 17, par. 2 […]
«2. La proprietà intelle-uale è prote-a»
2. Il problema della musica pop
• Il problema è la ricorrenza del plagio?
• O l’assoluta mancanza di originalità?
2. Il problema dell’arte contemporanea (ad es.
arte appropria5va)
• Un problema specifico che rende molto controverso il caso Vedova è
rappresentato dalla natura dell’arte visiva contemporanea
• Molte forme di arte contemporanea me:ono esplicitamente in discussione i conce; fondamentali sui quali si basa il diri:o d’autoreà appropria=on art (arte appropria=va): ad es. Fondazione
Giacome:= vs. Fondazione Prada e John Baldessari
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3. Una possibile soluzione al problema: Cass., 19 febbraio 2015, n. 3340 (Foro it.)
In tema di plagio di un'opera musicale, la riproduzione di un frammento di una
canzone in un'altra non costituisce di per sé un atto di plagio, occorrendo accertare se il frammento, inserito nel nuovo testo, conservi una identità di significato
poetico-letterario ovvero se, al contrario, evidenzi, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico ed un diverso significato artistico rispetto a quello che aveva nell'opera anteriore (in applicazione di tale principio la suprema corte ha ritenuto che, pur essendo stati riprodotti nella nuova canzone due versi ed una parola del titolo di una precedente composizione, il plagio di quest'ultima non si fosse
verificato, poiché le due canzoni trattavano tematiche differenti e, inoltre, la nuova canzone, per la parte restante dei versi ed il brano musicale, non aveva nulla in comune con la prima sicché anche l'innesto del frammento aveva assunto un del tutto distinto significato poetico letterario).
3. Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039: seconda massima (Foro it.)
• In tema di accertamento del plagio delle opere d'arte figuraCva, anche moderna, il giudice deve procedere ai seguenC accertamenC: a) l'opera originale deve
presentare i cara8eri dell'originalità crea:va, sia pur minima, fermo che la tutela non è riconosciuta all'idea in sé, ma alla sua forma espressiva, aEraverso cui si estrinseca il contenuto del prodoEo intelleEuale; b) il giudizio si fonda su una valutazione complessiva e sinte:ca, non anali:ca, delle opere in confronto, incentrata sull'esame compara:vo degli elemen: essenziali delle opere
medesime, aEraverso il riscontro delle eventuali difformità, dovendosi valutare il risultato globale, o l'effe8o unitario; c) il plagio va escluso allorché le due opere, pur prendendo spunto dalla stessa idea ispiratrice, si differenzino negli elemen:
essenziali, che ne cara8erizzano la forma espressiva; d) di contro il plagio
sussiste allorché, dal confronto, emerge che non vi è scarto seman:co, idoneo a conferire alla seconda un diverso e proprio significato ar:s:co, in quanto dalla prima essa ha mutuato il c.d. nucleo individualizzante o crea:vo, ricalcandone gli elemen: crea:vi, non essendo invece sufficien: elemen: originali di mero de8aglio rispe8o a quelli dell'originale.
3. Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039: seconda massima (Foro it.)
• (nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che, alla stregua di tali principî ed in conformità ad una c.t.u., aveva accertato che taluni dipinti, commercializzati mediante televendita, costituissero plagio di opere di Emilio Vedova, presentando la stessa tecnica, nonché identità della posizione di piani, delle masse
cromatiche, delle proporzioni, mentre le minime differenze erano riferibili non ad una rielaborazione creativa, ma ad esigenze
commerciali, ad es. le dimensioni ridotte, e di semplificazione).
Il diriWo (e la giusHzia)
• Il diri2o non esiste! È un artefa2o mentale
• Il problema dell’interpretazione
• La responsabilità dell’interprete e lo spirito cri=co