IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica nella forma di governo italiana
La Costituzione nella parte IIa al titolo II°, dall’articolo 83 all’articolo 91, tratta del Presidente della Repubblica.
Elezione e permanenza in carica del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre rappresentanti di ciascuna Regione, designati dai rispettivi Consigli regionali.
Dura in carica sette anni e la sua elezione è a scrutinio segreto con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti nelle prime tre votazioni, mentre è sufficiente la maggioranza assoluta nelle successive votazioni.
Il Presidente della Repubblica entra in carica dopo il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione, di fronte al Parlamento in seduta comune senza i rappresentanti delle Regioni.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la riunione per l’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle Camere nuove.
Per il Presidente della Repubblica è fatto divieto di procedere allo scioglimento delle Camere nell’ultimo semestre del suo mandato (semestre bianco). La legge costituzionale 1/1991 ha modificato tale disposizione consentendo al Presidente della Repubblica, durante il semestre bianco di sciogliere le Camere nella sola ipotesi di ingorgo costituzionale, cioè quando le Camere nello stesso periodo esauriscono il loro mandato.
Il mandato presidenziale può essere interrotto per : decadenza (per incompatibilità o ineleggibilità)
destituzione (sanzione penale erogata dalla Corte Costituzionale) impedimento permanente (prolungato stato di malattia grave)
impedimento temporaneo (viaggi all’estero, lungo periodo di cattivo stato di salute) In questi casi le funzioni presidenziali vengono esercitate dal Presidente del Senato, organo supplente del Presidente della Repubblica.
Le garanzie di autonomia e le responsabilità del Presidente della Repubblica
Al Presidente della Repubblica, per consentire l’esercizio delle proprie funzioni in piena autonomia, la Costituzione garantisce il duplice privilegio di:
1. restringimento della responsabilità penale per atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni ai solo casi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione
2. l’assunzione di responsabilità per gli atti presidenziali da parte dei ministri che li controfirmano
Per quanto attiene al primo punto fuori del mandato (prima e dopo) il Presidente della Repubblica risponde come un normale cittadino. Durante il mandato presidenziale non
potrà essere sospeso dall’esercizio delle sue funzioni dall’autorità giudiziaria ordinaria, ma solo dalla Corte Costituzionale su esplicita richiesta del Parlamento. Mentre può rendere testimonianza presso l’autorità giudiziaria con il privilegio che tale testimonianza sia assunta nella sede in cui esercita le funzioni di Capo dello Stato.
Per assicurare il libero esercizio delle funzioni presidenziali, la Costituzione assicura al Presidente della Repubblica un assegno personale ed una dotazione (denaro, beni mobili ed immobili), destinata agli apparati organizzativi della Presidenza per il miglior espletamento delle funzioni presidenziali.
Gli apparati organizzativi sono diretti dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica che sovrintende a tutti gli uffici e servizi della presidenza; è nominato e revocato dal Presedente della Repubblica.
Le funzioni del Presidente della Repubblica e quelle proprie del Governo
Il Presidente della Repubblica, in quanto organo monocratico rappresentativo dell’unità dello Stato è particolarmente impegnato con il Governo per i suoi complessi rapporti dovuti essenzialmente all’emanazione degli atti:
adozione nella forma di atti presidenziali dei più rilevanti atti governativi
necessità che tutti gli atti presidenziali siano controfirmati dai ministri proponenti
La legge 13 del 1991 ha cercato di ridurre gli atti governativi adottati nella forma di DPR, formando una elencazione:
nomine della massime cariche dello Stato e delle forze armate
scioglimento anticipato dei Consigli provinciali e comunali
decisioni dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica
annullamento degli atti amministrativi illegittimi
gli atti di indirizzo e coordinamento delle attività regionali
Tutti gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dai ministri proponenti che se ne assumano la responsabilità. Tale controfirma è una forma di controllo da parte del Governo sugli atti del Presidente della Repubblica, controllo speculare a quello che il Presidente della Repubblica esercita sugli atti governativi.
Gli atti presidenziali di esclusiva competenza del Presidente della Repubblica, in ordine ai quali il Governo non fa altro che un semplice controllo:
nomina dei cinque giudici costituzionali
nomina dei senatori a vita
autorizzazione alla presentazione di disegni di legge governativi
rinvio di leggi al parlamento non promulgate
messaggi alle Camere
Vi sono anche atti complessi (oltre a quelli governativi e presidenziali) dove la funzione presidenziale è preminente, ma il Governo o il Presidente del Consiglio dispone di un autonomo potere di valutazione:
decreto dello scioglimento anticipato delle Camere
decreto di nomina di un nuovo Presidente del Consiglio
In caso di conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato si ricorre alla Corte Costituzionale.
I singoli poteri del Presidente della Repubblica
Analizziamo i poteri del Presidente della Repubblica rispetto al corpo elettorale, al Parlamento, al Governo, alla magistratura ed alla Corte costituzionale
I poteri del Presidente della Repubblica rispetto al corpo elettorale
I poteri del Presidente della Repubblica rispetto al corpo elettorale sono molto ridotti.
L’indizione della data delle elezioni e dei referendum è un’attività in sostanza vincolata dalle disposizioni costituzionali e legislative e comunque nella sua discrezionalità bisogna tenere conto delle esigenze del Governo in ordine al regolare svolgimento delle attività elettorali.
I poteri del Presidente della Repubblica rispetto al Parlamento
I poteri del Presidente della Repubblica rispetto al Parlamento sono:
nomina dei senatori a vita
nomina a senatore a vita a cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario
messaggi formali al Parlamento
il più solenne e libero potere di stimolo del Presidente della Repubblica nei confronti del Parlamento
messaggio di rinvio di una legge al Parlamento e promulgazione delle leggi messaggio motivato con il quale il Presidente della Repubblica rinvia in Parlamento una legge esaminata in sede di promulgazione, con il quale si chiede il riesame per presunti motivi di illegittimità costituzionale o di grave inopportunità in relazione a principi o valori costituzionali. Questo potere è temporaneo in quanto se il testo della legge è votato dalle Camere in modo identico il Presidente della Repubblica deve procedere alla promulgazione.
rinvio delle leggi a Camere sciolte
è un potere inopportuno in quanto le Camere hanno la piena capacità di deliberare in materia ed un vero e proprio rifiuto di promulgazione sarebbe un illecito costituzionale
convocazione straordinaria delle Camere
è un potere del Presidente della Repubblica che attiene alle sue funzioni di garanzia e di stimolo. Questa convocazione straordinaria di una delle Camere può essere disposta anche dal Presidente della Camera o dalla richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
scioglimento anticipato delle Camere
il potere del Presidente della Repubblica di sciogliere anticipatamente una o ambedue le Camere è dovuto ad uno stato di disfunzionalità politica ed istituzionale. Il Presidente della Repubblica per tale atto è obbligato a sentire il parere dei Presidente delle Camere.
I poteri del Presidente della Repubblica rispetto al Governo
Bisogna distinguere tra quelli che sono veri e propri poteri presidenziali sul Governo da quelli che sono atti governativi nella forma di DPR che il Presidente della Repubblica adotta nell’esercizio delle sue funzioni di controllo.
Un vero e proprio potere del Presidente della Repubblica è rappresentato dalla risoluzione della crisi di governo nominando il presidente del Consiglio dei ministri e su proposta di questo i ministri.
Il potere di formare il nuovo Governo si manifesta da parte del Presidente della Repubblica con l’espletamento di alcuni istituti come: le consultazioni, l’incarico, il mandato esplorativo, la formazione del Governo.
le consultazioni
al fine di acquisire opinioni per consentire una scelta che possa realisticamente consentire al nuovo Governo di conseguire la fiducia parlamentare, il Presidente della Repubblica convoca i presidenti dei gruppi parlamentari, i segretari dei partiti, i presidenti della Camera e del Senato, gli ex presidenti della Repubblica.
l’incarico
l’incarico a formare il Governo è affidato dal Presidente della Repubblica ad un esponente politico che reputa idoneo ad assumere l’incarico di Presidente del Consiglio.
Dopo la verifica delle reali possibilità di dar vita ad un nuovo Governo, attraverso una serie di consultazioni, il Presidente del Consiglio incaricato accetta o rinuncia all’incarico.
il mandato esplorativo
è un istituto utilizzato dal Presidente della Repubblica in caso della necessità di una ulteriore indagine fra i gruppi parlamentari, al fine di acquisire ulteriori informazioni sulle possibili vie di superamento della crisi (insoluta), nominando un’alta carica dello Stato (in genere il Presidente di una Camera)
la formazione del Governo.
l’accettazione dell’incarico da parte del Presidente del Consiglio incaricato di formare il nuovo Governo e la nomina dei ministri si conclude con il giuramento nelle mani del Capo dello Stato. È interessante notare che la controfirma sul DPR delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri dimissionario e la nomina del nuovo è sottoscritta dal nuovo Presidente del Consiglio.
Tra i poteri del Presidente della Repubblica è da annoverare il potere di:
autorizzazione di presentazione dei disegni di legge governativi alle Camere
l’emanazione degli atti normativi del Governo.
Si è formata una opinione diffusa che il Presidente della Repubblica possa apporre agli atti normativi del Governo rilievi di illegittimità costituzionale o di grave inopportunità, per cui rinvia al Governo i testi non emanati, unitamente ai relativi rilievi. Il Governo deve inviare al Presidente della Repubblica i decreti legislativi 20 giorni prima della scadenza della delega.
Altri poteri che riguardano il Presidente della Repubblica sono:
il potere estero: accreditamento dei rappresentanti diplomatici esteri – ratifica dei trattati internazionali – la dichiarazione dello stato di guerra
il potere militare: comando delle forze armate – presidenza del Consiglio supremo della difesa (formato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal capo di stato maggiore della difesa e da cinque ministri: esteri, difesa, interni, economia e industria)
Anche il potere in tema di riduzione delle sanzioni penali dopo la legge costituzionale
amnistia. La stessa concessione della grazia viene concessa su proposta del ministro di Giustizia.
I poteri del Presidente della Repubblica rispetto alla magistratura
Nell’elenco degli atti amministrativi adottati nella forma di DPR troviamo gli atti di nomina di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi e militari. Inoltre il Presidente della Repubblica è anche Presidente del Consiglio Superiore della magistratura, per cui tutti i provvedimenti che riguardano i magistrati sono adottati in conformità delle deliberazioni del CSM con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal ministro della Giustizia.
I poteri del Presidente della Repubblica rispetto alla Corte Costituzionale
Il potere di nomina, da parte del Presidente della Repubblica, di cinque giudici costituzionali, soggetta alla controfirma del Presidente del Consiglio, ha la finalità di valorizzare l’indipendenza della Corte Costituzionale, in quanto i criteri adottati per la nomina dei giudici dovrebbero essere diversi da quelli adottati dai gruppi parlamentari.