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Multe: quando è nullo un verbale?

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Multe: quando è nullo un verbale?

written by Sabrina Mirabelli | 14/11/2020

Illegittimità dei verbali elevati per violazioni al codice stradale: difetti di notifica e vizi di forma, modalità di impugnazione e pagamento della sanzione.

Quando si riceve la notifica di un verbale per violazione al codice della strada il primo impulso è quello di trovare un difetto, un vizio tale da giustificare la proposizione di un’opposizione. In alcuni casi non sussistono motivi validi su cui fondare l’impugnazione e, ahimè, la sanzione è dovuta. In altri, invece, le ragioni esistono e l’opposizione ha buone possibilità di essere accolta.

Una circostanza che legittima la contestazione di una multa è quando è nullo il verbale per mancata notifica nei termini prescritti oppure per la presenza di vizi di forma. Sotto il primo punto di vista affinché un verbale sia legittimo deve essere notificato tempestivamente ovvero nel termine prescritto dalla legge. Per quanto attiene i vizi di forma, che sono quelli relativi alla materiale redazione del verbale, il codice stradale prevede espressamente quali elementi lo stesso deve contenere al fine di garantire al trasgressore l’esercizio del diritto di difesa e la facoltà di pagamento.

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Pertanto, la mancanza di uno solo di tali requisiti inficia la multa e la rende nulla. In entrambe le ipotesi, la nullità non è comunque automatica ma deve essere pronunciata dall’autorità competente (giudice di pace o prefetto). Il trasgressore, quindi, deve opporsi al verbale nei modi e tempi previsti dalla legge altrimenti lo stesso diviene definitivo e non si può più impugnare.

Quando il verbale è nullo per inosservanza del termine di notifica

Il Codice della strada [1] dispone che se un automobilista non osserva una o più norme di comportamento della circolazione stradale commette un illecito amministrativo. La violazione deve, quindi, essere immediatamente contestata dagli agenti accertatori, i quali devono procedere al fermo del trasgressore e consegnargli il verbale.

A questa regola generale fanno eccezione i casi in cui non è concretamente possibile effettuare la contestazione immediata ad esempio per l’impossibilità di raggiungere un veicolo che viaggia a una velocità elevata oppure che esegue un sorpasso vietato [2].

Perciò, se la contestazione immediata non è possibile, il verbale va notificato al trasgressore mediante consegna da parte del postino o dei messi notificatori, entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione. Se tale termine non viene rispettato, l’atto è nullo.

Come si calcola il termine per la notifica del verbale

Il termine dei 90 giorni dall’accertamento della violazione previsto per la notifica del verbale nei casi in cui non sia possibile la contestazione immediata, inizia a decorrere dal giorno successivo all’infrazione.

Nel calcolo vanno conteggiati anche gli eventuali giorni festivi compresi nel periodo. Se il termine scade in un giorno festivo, viene prorogato al primo giorno utile successivo.

Il termine per la notifica è rispettato se gli agenti accertatori consegnano il

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verbale al servizio postale o ai messi notificatori entro i 90 giorni prescritti dal Codice della strada e non quando il plico viene materialmente recapitato al destinatario.

Se il verbale viene consegnato dagli agenti accertatori, alle poste, 70 giorni dopo il rilevamento dell’infrazione, anche se il trasgressore lo riceve dopo i 90 giorni, è valido ed efficace. Viceversa, se viene consegnato dopo i 90 giorni, il verbale è nullo.

Quando la nullità del verbale dipende da vizi di forma

Il verbale è, altresì, nullo quando presenta dei vizi di forma, i quali si possono determinare a seguito di una erronea compilazione e redazione dell’atto da parte degli agenti accertatori.

La ratio di tale previsione è contenuta nell’art. 97 Cost., laddove è previsto che i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Da ciò consegue che qualsiasi atto amministrativo, ivi compresi i verbali redatti per violazioni del codice della strada, devono assicurare la massima trasparenza. In particolare, per questi ultimi è necessario che contengano tutti gli elementi specifici previsti dalla legge, i quali se mancano, viziano l’atto dal punto di vista formale.

Da ciò consegue che i principali vizi formali che comportano la nullità del verbale sono:

l’erronea indicazione delle generalità del conducente;

l’omessa o l’errata indicazione della data, dell’ora e della località nella quale è avvenuta l’infrazione, se ciò pregiudica l’esatta identificazione del fatto;

l’erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo, nelle ipotesi in cui non sia possibile desumerli con certezza in altro modo;

la mancata esposizione dei fatti;

l’errata indicazione della norma violata o della sanzione da pagare;

l’errata o l’omessa indicazione dell’autorità competente a decidere sul ricorso;

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la mancata indicazione circa la possibilità per il trasgressore di ricevere uno sconto del 30% sull’importo totale della multa in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica;

l’incoerenza tra l’infrazione rilevata e le caratteristiche del tratto di strada.

Perché un vizio di forma rende nullo il verbale

Non sempre un vizio di forma rende nullo il verbale. Tale effetto si determina solo quando gli errori o le omissioni sono tali da non consentire al cittadino l’esercizio del diritto di difesa.

Ad esempio, si ha la nullità del verbale quando:

la via indicata è incompatibile con la violazione accertata (si pensi ad una multa elevata per l’accesso in una zona a traffico limitato, sprovvisti dell’apposito pass, ma la via indicata nel verbale non è una strada che ricade in ZTL);

manca l’indicazione del numero civico e la violazione è stata commessa su un tratto di strada abbastanza lungo da non consentire di identificare con precisione il luogo in cui è avvenuta l’infrazione (vedi l’ipotesi di una contravvenzione elevata per il passaggio con il semaforo rosso su una strada che unisce due Comuni e regolamentata da più semafori);

nel verbale sono stati riportati erroneamente la tipologia del veicolo o la targa e, quindi, non è possibile risalire con certezza al mezzo del trasgressore;

l’errore è relativo alla data di rilevamento della violazione e da ciò consegue l’impossibilità per l’interessato di difendersi oppure nella data indicata non era possibile il verificarsi dell’infrazione contestata (ad esempio un divieto di sosta in un giorno di chiusura della strada per mercato rionale).

Quando un vizio di forma rende

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annullabile il verbale

Nei vizi di forma che rendono annullabile il verbale rientrano quegli errori che non ledono il diritto di difesa del trasgressore e sono compensati da altri dati o da informazioni riportati nel verbale stesso.

Ad esempio:

la mancata o errata indicazione della data di nascita del trasgressore può 1.

essere compensata dalla corretta indicazione delle sue generalità, del codice fiscale e della residenza;

l’omessa indicazione della tipologia dell’auto può essere ovviata dalla 2.

corretta indicazione della targa;

l’errore è facilmente rilevabile con la diligenza e la capacità dell’uomo 3.

medio [3];

la mancata o non corretta indicazione della norma violata può essere 4.

compensata da una dettagliata descrizione del fatto e dalla presenza nel verbale, di informazioni sul pagamento in misura ridotta della sanzione. In tal modo, è comunque consentito al trasgressore l’esercizio del diritto di difesa [4].

Come si impugna un verbale illegittimo

Se il verbale è illegittimo per difetto di notifica o per vizi di forma, è possibile impugnarlo, proponendo ricorso:

in autotutela, all’ente che ha emesso il verbale, mediante raccomandata 1.

a/r oppure via pec. Non sono previsti termini per la proposizione di questa tipologia di opposizione ma bisogna fare attenzione a quelli prescritti per il ricorso al prefetto e al giudice di pace perché in caso di rigetto del ricorso in autotutela, se sono decorsi, non sarà più possibile esercitare queste due opzioni. Perciò, il ricorso in autotutela va utilizzato quando il verbale è palesemente illegittimo ad esempio per vizi di forma o quando contiene un’errata valutazione del fatto contestato;

al prefetto, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o 2.

dalla notifica del verbale. Questo tipo di impugnazione è consigliata quando nel verbale si riscontrano difetti o errori che non richiedono una

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valutazione che entri nel merito del caso, considerato che il prefetto svolge un controllo solo formale dell’atto. Il ricorso, che è gratuito, va inoltrato con raccomandata a/r oppure presentato personalmente direttamente all’ente che ha elevato la contravvenzione. Se il prefetto rigetta l’opposizione, è possibile proporre ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto;

al giudice di pace, nel termine di 30 giorni dalla contestazione 3.

immediata o dalla notifica del verbale se non è stato già presentato ricorso al prefetto o non si è proceduto al pagamento della multa. Il ricorso può essere depositato nella cancelleria del giudice del luogo in cui è stata accertata la violazione oppure inviato con raccomandata a/r. E’ ammessa anche la presentazione telematica, accedendo al sito gdp.giustizia.it. La presentazione del ricorso al giudice di pace comporta il pagamento del contributo unificato, il cui importo è commisurato all’ammontare della sanzione contestata. Contro la sentenza del giudice di pace è ammesso l’appello in tribunale.

Cosa fare se il verbale non è nullo

Se l’errore contenuto nel verbale è di piccola entità tale da non determinarne la nullità, al trasgressore conviene pagare la sanzione il prima possibile. La legge prevede che le multe vengano pagate entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di notificazione o di contestazione del verbale.

Se il versamento avviene nei 5 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale, il contravvenzionato usufruisce di uno sconto del 30%.

Se la sanzione viene pagata dopo i 5 giorni e più precisamente nei successivi 55 giorni (in tutto 60 giorni dalla notifica/contestazione della multa), il trasgressore paga una sanzione in misura ridotta, il cui importo è indicato nel verbale.

Dal 61°giorno in poi, la multa va pagata in misura ordinaria. L’importo dovuto diventa, quindi, pari alla metà del massimo della sanzione, che equivale al quadruplo della sanzione minima + la c.d maggiorazione semestrale degli interessi, cioè gli interessi di mora del 10% ogni sei mesi di ritardo.

Se il trasgressore non paga la sanzione l’ente creditore incarica per il recupero della somma, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale provvede a notificare

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la cartella esattoriale.

Nei 60 giorni successivi alla notifica della cartella esattoriale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può:

applicare il fermo dell’auto, che sarà comunque preceduto dalla notifica di un preavviso di almeno 30 giorni, durante i quali il trasgressore potrà decidere di pagare la multa eventualmente anche rateizzandola;

pignorare lo stipendio o la pensione del trasgressore.

Il termine per procedere al fermo o al pignoramento è di 5 anni dalla notifica della cartella esattoriale. La scadenza del termine comporta che l’amministrazione non può più richiedere il pagamento della cartella e il destinatario non è tenuto a pagarla.

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