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COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO (Provincia di Campobasso)

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COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO (Provincia di Campobasso)

Pi P ia an no o T Tr ri i en e nn na al le e p p e e r r l l a a P Pr re e v v en e nz zi io o n n e e d d el e ll l a a C Co or rr ru u zi z i on o ne e e e p pe er r l l a a Tr T ra as s p p ar a re en nz za a - - P PT TP P CT C T

Tr T ri ie e n n ni n io o 2 20 02 2 0- 0 -2 20 0 2 2 2 2

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 06 del 01/02/2020

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Introduzione

Le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 8, legge 190/2012, con i seguenti obiettivi:

 Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione.

 Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione.

 Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione.

 Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell’ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.

Premessa

Il 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (c.d. legge anticorruzione).

Con tale legge lo Stato ha inteso adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), varando una normativa tesa ad implementare l'apparato preventivo e repressivo contro la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione.

La Legge 190/2012 traccia le linee di una politica di contrasto della corruzione che, insieme al rafforzamento delle misure di tipo repressivo, prevede l'introduzione e il potenziamento di misure di prevenzione volte ad incidere in modo razionale sulle occasioni e sui fattori che favoriscono la diffusione della corruzione e gli episodi di cattiva amministrazione.

L'importanza della strategia di prevenzione si impone nel nostro Paese, dove la corruzione non è più aggredibile con la sola repressione penale, implementando un’azione di contrasto diffusa e partecipata all’interno delle amministrazioni.

La Legge 190/2012 non contiene una definizione specifica della "corruzione"; tuttavia, il concetto di corruzione preso a riferimento dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie disciplinata dal Codice penale e sono tali da comprendere anche le circostanze in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - emerga un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Sulla base delle disposizioni normative, a livello nazionale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), il quale è stato approvato dalla C.I.V.I.T. (ora A.N.AC. – Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche) in data 11 settembre 2013.

Successivamente, con determinazione n.12 del 28.10.2015 la stessa Autorità Nazionale

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Anticorruzione ha provveduto ad un primo aggiornamento del predetto Piano, alla luce delle maggiori criticità riscontrate in sede di verifica circa lo stato di attuazione di quanto prescritto dalla normativa sopra richiamata.

Il 3 agosto 2016 l’Anac ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione numero 831 e da ultimi, l’aggiornamento 2017 e l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione con delibere n. 1208 del 22/11/2017 e n. 1074 del 21/11/2018;

Il PNA, come stabilito dall’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, costituisce “un atto di indirizzo” al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche amministrazioni, come definite dall’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001.

A livello locale, la legge 190/2012 impone alle pubbliche amministrazioni la revisione annuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, al fine di aggiornarlo ed integrarlo alla luce di eventuali modifiche normative, di importanti cambiamenti organizzativi interni all’Ente e dell’evoluzione delle misure preventive adottate, analizzando periodicamente il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità del piano.

Il presente aggiornamento, che viene eseguito sul Precedente Piano approvato nell’anno 2019, relativo al triennio 2019-2021, presuppone il coordinamento con quanto previsto nel Codice di Comportamento adottato dal Comune di Montefalcone nel Sannio, formando con esso un corpus organico di norme interne finalizzate alla prevenzione delle illegalità nell'azione amministrativa ed alla diffusione di una cultura improntata sull’etica e sulla trasparenza amministrativa.

L’adozione del piano non viene considerata quale misura “una tantum”, ma come il primo passo di un proc esso che si svolgerà con continuità all’interno dell’Ente. Per far ciò tutti i soggetti coinvolti all’interno dell’ente sono chiamati a svolgere al meglio il proprio ruolo e prestare la massima collaborazione, seppur nell’ambito delle proprie specifiche competenze.

Ai fini del presente aggiornamento annuale, si è altresì tenuto conto di una serie di elementi

rappresentativi del contesto di riferimento in essere e in divenire.

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Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 (come rinnovato dal Foia) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione” che costituiscono “contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del

PTPC

”.

Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC “un valore programmatico ancora più

incisivo

”. Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissa ti dall’organo di indirizzo.

In linea con la programmazione strategica triennale dell’ente, la Giunta comunale ha approvato, con la deliberazione n. 31 del 16 luglio 2019 il Piano dettagliato degli obiettivi/Performance che prevede, tra l’altro, la realizzazione per l’anno 2019, di obiettivi in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Il PEG relativo all’anno 2020 non è ancora stato approvato.

Il contesto di riferimento dell’Amministrazione

Ai fini del presente aggiornamento annuale, si è tenuto conto di una serie di elementi rappresentativi del contesto di riferimento in essere e in divenire.

Si tiene altresì conto, anche se solo parzialmente, delle novità introdotte dal nuovo PNA 2019 approvato dall’ANAC nel novembre 2019.

Contesto esterno:

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare se e come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Amministrazione opera, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Il contesto esterno viene analizzato attra verso un’indagine, condotta sia sotto il profilo socio- economico ed ambientale, sia in relazione ai dati riferiti all’ordine e alla sicurezza pubblica.

L’obiettivo è quello di rappresentare le peculiarità del territorio di riferimento che possono impattare con l'organizzazione dell'Ente condizionandone le dinamiche e i processi organizzativi.

Il Comune di Montefalcone nel Sannio è un comune molisano di circa 1.600 abitanti, in provincia di Campobasso, ai confini con l'Abruzzo.

L’economia si basa, principalmente, sulla coltivazione di vite, produzione di grano e derivati.

Dagli anni Settanta in poi il territorio di Montefalcone nel Sannio ha visto la nascita di complessi industriali a carattere artigianale che per anni hanno impiegato la mano d’opera locale: la FILB – Fabbrica Infissi legno; la Profil Plastic – fabbrica avvolgibili in plastica, la Conf Molise per la produzione abbigliamento ed altre.

Il Comune di Montefalcone nel Sannio è poi proprietario dell’area artigianale/ Industriale “PIP Calderaro” posta a margine della SS 650 “Fondo Valle del Trigno”, interessata, negli anni Novanta, dallo sviluppo di importanti realtà aziendali: “Arredamenti Petti”, “Marmi Rossi” “Lamel Legno” e FIMAC, fonte di impiego per la popolazione locale. A seguito della crisi economica degli ultimi anni e della chiusura di quasi tutte le realtà industriali presenti sul territorio, Montefalcone nel Sannio è stata inserita nell’ area di crisi complessa Campobasso – Boiano.

Il Comune fa parte dell'Associazione Città dell'Olio e de l Movimento “Patto dei Sindaci”.

L’Associazione Città dell'Olio riunisce Comuni, Province, Comunità Montane e Camere di

Commercio a chiara vocazione olivicola e si impegna a promuovere l'olio extravergine di oliva

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quale prodotto fondamentale nella tradizione agricola, alimentare e culturale del nostro Paese e a valorizzare i suoi territori di produzione.

L'Associazione ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare la cultura dell'olivo e dell'olio di oliva di qualità; tutelare e promuovere l'ambiente ed il paesaggio olivicolo; diffondere la storia dell'olivicoltura; garantire il consumatore attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine; attuare strategie di comunicazione e di marketing mirate alla conoscenza del grande patrimonio olivicolo italiano.

Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori.

Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare l'obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020. Le azioni principali che i firmatari del Patto intendono avviare sono molteplici: il risparmio energetico; la creazione di posti di lavoro stabili e qualificati non subordinati alla delocalizzazione; un ambiente e una qualità della vita più sani; un'accresciuta competitività economica e una maggiore indipendenza energetica.

Con delibera di C.C. n. 7 del 29.04.2014, il Comun e ha aderito a “Borghi Autentici d’Italia”, un’Associazione senza scopo di lucro alla quale aderiscono piccoli comuni, enti territoriali ed organismi misti di sviluppo locale (Province, Regioni Unioni di comuni). I “Borghi Autentici” sono impegnati in un percorso, talvolta complesso, di miglioramento continuo della struttura urbana, dei servizi verso i cittadini, del contesto sociale, ambientale e culturale.

Di recente, Montefalcone nel Sannio ha aderito alla compagine sociale del “G.A.L. TRIGNO- CASTELLELCE ”, un partenariato pubblico-privato previsto dalla normativa comunitaria che consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale dell'ambito territoriale di propria competenza sottoscrivendo una quota di partecipazione sul capitale sociale pari a € 450,00.

Per l’analisi dei dati relativi al territorio, alla popolazione, all’economia insediata, agli organismi controllati etc.. si rimanda a quanto riportato nella sezione strategica del DUP 2019-2021.

Negli enti locali, con riferimento allo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, si rinvia ai dati contenuti nelle relazioni periodiche presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati ed in particolare alla "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata"

trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017.

Nello specifico, per quanto concerne il comune di Montefalcone nel Sannio si segnala come il territorio comunale, con riguardo ad episodi di criminalità, sia stato soprattutto interessato da furti in abitazioni e piccoli danneggiamenti a beni pubblici e privati.

Contesto interno

Per l’analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità dell’ente.

Come già descritto nel Piano 2019-2021, l ’attuale struttura organizzativa interna del Comune di Montefalcone nel Sannio versa, al momento in una importante crisi, in quanto è dotata di solo 3 dipendenti a tempo indeterminato (Cat. D, Cat. C e Cat. B) e di un dipendente part-time a tempo determinato (Cat. D).

Le Aree di responsabilità (quattro) sono state affidate, a causa della carenza appena evidenziata,

ai due dipendenti Categoria D ed al Vice Sindaco ed al Sindaco.

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Tale situazione, sebbene momentanea (in quanto è stata avviata la Programmazione del Fabbisogno del personale 2018-2020 e, a giorni, si procederà alla conclusione del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato del nuovo responsabile dell’Area Finanziaria), potrebbe comportare, in assenza della concreta separazione tra potere politico e potere gestionale, la possibilità che possano generarsi situazioni di concreto conflitto.

Va sottolineato che la giunta comunale, nella nuova programmazione 2019-2021, ha autorizzato l’avvio del concorso per la copertura del posto di responsabile dell’Area Tecnica, la cui procedura concorsuale sarà avviata non appena saranno chiariti i nuovi limiti assunzionali emersi del Decreto legge 34/2019 articolo 33 e decreto ministeriale attuativo della norma appena richiamata.

La sede di segretaria comunale è attualmente vacante ed il ruolo di vice segretario è stato affidato al funzionario assegnato all’Area Affari Generali, Risorse umane e Programmazione.

Sempre in ordine al personale, si segnala che anche il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è pubblicato nel sito istituzionale del comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione Disposizioni Generali - Oneri informativi per cittadini e imprese - Regolamenti comunali, analogamente al "Codice di Comportamento del Comune di Montefalcone nel Sannio” approvato con deliberazione di Giunta comunale n.13 del 27.02.2014, e del “Regolamento sulle incompatibilità e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale dipendente” approvato con deliberazione di G.C. n. 28 del 24.04.2014.

In ordine al sistema organizzativo che scaturisce dalle risorse umane a disposizione, avuto riguardo all'ultimo triennio, si evidenzia:

- Sistema delle integrazioni: non si opera attraverso un rigido sistema di riparto delle competenze tra i settori di attività, ma ricorrendo alla condivisione e alla cooperazione;

- Sistema formale: non tutti i regolamenti dell’Ente sono adeguati alla normativa vigente;

- Criticità e patologie- Autorità giudiziaria il personale del Comune di Montefalcone nel Sannio non è stato oggetto di condanne da parte dell'Autorità giudiziaria per fatti di corruzione intesa seconda l'ampia accezione della legge 190/2012;

- Criticità e patologie - Corte dei Conti- Condanne: non ci sono state condanne per danno all'Erario da parte della Corte dei Conti.

L’articolazione degli uffici con relative competenze sono consultabili nel sito web del comune, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Organizzazione, Articolazione degli uffici, a cui si fa esplicito rinvio.

Funzioni di pianificazione, programmazione e valutazione dei risultati

La programmazione dell’ente è articolata in una serie di atti che, per quanto concerne la programmazione finanziaria, costituiscono il cd “sistema di bilancio” che, nel rispetto dei principi contabili dell’Osservatorio operante presso il Ministero dell’Interno, consente di valorizzare le competenze di tutti i soggetti di g overno e di gestione dell’ente:

- il consiglio comunale approva il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) di durata triennale in cui sono indicate le missioni e i programmi dell’Ente; tale strumento strategico ricomprende anche la programmazione triennale dei lavori pubblici e la programmazione triennale del fabbisogno di personale; in termini finanziari essa trova rispondenza negli stanziamenti di bilancio;

- il consiglio comunale approva il bilancio, destinando le risorse finanziarie alla

realizzazione dei vari programmi, in relazione ad interventi di spesa; la giunta comunale

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approva la programmazione esecutiva, declinando i programmi in obiettivi gestionali, aventi i requisiti di cui all’art. 4 del d. lgs. 150/2009, che consentono di assegnare le risorse ai vari responsabili;

- i risultati della gestione finanziaria trovano rappresentazione nel rendiconto, approvato dal consiglio comunale, che consta di una parte relativa alle grandezze finanziarie, una parte relativa al patrimonio ed una parte relativa ai risultati economici della gestione; i risultati della gestione sono, inoltre, valutati e misurati sulla base delle relazioni svolte dal Nucleo di valutazione, in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun responsabile di serviz io, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.

Gli organismi di controllo

L’ente si è prontamente adeguato all’art. 3 del decreto legge n. 174/2012, convertito nella L.

213/2012 e si è dotato di un regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 01.02.2013.

Il sistema dei controlli è così strutturato: a) controllo successivo di regolarità amministrativa:

affidato al segretario comunale, che viene esercitato sugli atti previsti dal citato regolamento sul sistema dei controlli interni; b) controllo di gestione: affidato al responsabile del servizio finanziario; c) controllo sugli equilibri di bilancio: affidato al responsabile del servizio finanziario e svolto a cadenza trimestrale; d) controllo sulle società partecipate: affidato alla responsabilità dei responsabili di settore.

Il Nucleo di valutazione, composto da funzionario esterno nominato con decreto sindacale n. 8 del 27-05-2019, svolge il controllo sull’attività dei responsabili di settore e sul rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza.

Altre variabili di contesto

E’ stato avviato il lavoro di mappatura integrale dei processi organizzativi dell’ente in ott emperanza alle disposizioni dettate dall’ANAC.

Con notevole sforzo della struttura, impegnata quotidianamente nello svolgimento dei gravosi compiti assegnati loro dalla Legge, si sta effettuando un’attenta analisi delle attività svolte dagli uffici.

Pertanto tale aggiornamento annuale del PTPCT può contare su un’analisi del rischio di corruzione e quindi una strategia di prevenzione della corruzione che analizza l’intero complesso delle attività dell’Ente.

Per quanto concerne la valutazione e definizione da parte del RPCT, di una struttura organizzativa appositamente dedicata alle attività relative all'anticorruzione e trasparenza,

“struttura di supporto adeguata”, per qualità del personale e per mezzi tecnici come raccomandata dall’Anac nel PNA 2016, si evidenzia che non vi sono state le condizioni per istituire un apposito uf ficio; l’ente locale è destinatario di molteplici adempimenti amministrativi che la struttura per ragioni oggettive, non sempre è nelle condizioni di poter assumere e svolgere come vorrebbe.

Peraltro si evidenzia che l’Amministrazione comunale di Montefalcone sta individuando soluzioni

alternative che comportano la ridefinizione di alcuni aspetti dell’attuale organizzazione, atte a

garantire la separazione del ruolo del RPCT con quello di Presidente del Nucleo di valutazione

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per dare seguito a quanto racc omandato con atto prot. 96587/2018 dall’Anac.

Il presente Piano, ad intervenuta approvazione da parte della Giunta Comunale, è pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “Amministrazione trasparente” a tempo indeterminato, ferma restando la pubblicazione dei precedenti Piani nella medesima sezione.

In coerenza con quanto stabilito nei Piani Nazionali Anticorruzione 2016 e 2018 per i

“piccoli comuni”, il comune di Montefalcone nel Sannio ha intenzione di avviare un percorso di interventi di semplificazione dell’attuazione della normativa, per evitare che le attività di individuazione e attuazione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione siano intese come un mero adempimento burocratico, piuttosto che come un processo costante e sinergico finalizzato alla ricerca di maggiore funzionalità e - di conseguenza - alla prevenzione di fenomeni.

Considerato che l’esigua dimensione organizzativa, la proiezione esclusivamente locale delle scelte amministrative e la conseguente frammentazione della strategia di contrasto alla corruzione tra le molteplici realtà locali rappresentano gravi ostacoli a un efficace contrasto alla corruzione, è intenzione dell’Amministrazione adottare forme di convenzione con altri Comuni dell’Area, al fine di consentire la realizzazione di un sistema organizzato, realmente concreto ed efficace, di lotta alla corruzione.

Di tal chè tutte le azioni e le misure rappresentate nel seguente piano dovranno essere condivise, quanto prima, con altri Enti di piccole dimensioni insistenti nell’Area, al fine di rendere fattivo l’adempimento prescritto dalla Legge 190/2012.

Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: con decreto del Sindaco n. 1 del 27/01/2020 è stato nominato il dott. Leonardo Giuliano, funzionario a tempo determinato e vice segretario.

L’autorità di indirizzo politico: oltre ad approvare il P.T.P.C. (Giunta Comunale) e nominare il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (Sindaco), adotta gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza: al RPCT spetta proporre all’organo di indirizzo politico l’adozione del piano.

Inoltre, il suddetto responsabile:

- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori esposti alla corruzione;

- verifica l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;

- individua il personale da inserire nei programmi di formazione;

- svolge attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;

- segnala all'organo di indirizzo e al Nucleo di Valutazione le disfunzioni inerenti

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all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

- pubblica sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati dell’attività svolta entro il 15 dicembre di ogni anno;

- trasmette la relazione di cui sopra al Nucleo di Valutazione e all’organo di indirizzo politico oppure, nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull’attività svolta.

tutti i Responsabili P.O. di Aree: sono tenuti a svolgere attività informativa nei confronti del responsabile di cui sopra; partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione; assicurano l’osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, osservano le misure contenute nel presente piano; rendicontano al RPCT circa lo stato di attuazione del Piano, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Il Nucleo di Valutazione: partecipa al processo di gestione del rischio; svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall’amministrazione e sugli eventuali aggiornamenti dello stesso; verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-gestionale;

L’Ufficio Procedimenti Disciplinari: svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza;

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): figura non ancora nominata ma è stata data avvio alla procedura per la sua individuazione a fine anno 2019;

Tutti i dipendenti dell’amministrazione osservano le misure contenute nel presente piano;

segnalano le situazioni di illecito.

Procedura di elaborazione e adozione del PTPCT - Coinvolgimento degli attori esterni Gli attori che hanno partecipato alla stesura del Piano

Il P.T.P.C.T. 2020/2022 è stato elaborato dal Vice Segretario e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con il supporto di tutti i Responsabili delle Aree.

Il comma 9, lettera c) dell’articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul

funzionamento e sull’osservanza del Piano.

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate.

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Evidenziato che

In data 18/01/2020, giusta prot. 345 di pari data, è stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso dell’aggiornamento del piano anticorruzione e trasparenza al fine di permettere ai soggetti portatori di interessi, di fare eventuali segnalazioni;

Preso atto che

rispetto all’Avviso non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti portatori di interesse

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Le aree a rischio e il processo di gestione del rischio

Aree a rischio

Come precisato nei PNA, al fine di pianificare le strategie di prevenzione della corruzione, è opportuno che l’amministrazione esamini attentamente la propria organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento per valutarne la possibile esposizione al fenomeno corruttivo, effettuando un’attenta ricostruzione dei processi organizzativi e l’individuazione delle c.d. aree di rischio.

L’individuazione delle aree di rischio consente infatti, di identificare con sufficiente precisione le attività dell’Ente in relazione alle quali emerge la necessità di prevedere misure di prevenzione e di stabilire la graduazione degli interventi da adottare.

Come è noto l’allegato 2 del P.N.A. 2013 (Delibera Civit 72/2013) individua le seguenti AREE A RISCHIO OBBLIGATORIE

 Acquisizione e progressione del personale (declinata come Gestione delle risorse Umane)

 Affidamento di lavori, servizi e forniture (ora Area Contratti pubblici)

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Alle predette Aree si è ritenuto doveroso aggiungere le ulteriori aree di rischio definite nella determinazione ANAC n. 12/2015 di aggiornamento al PNA 2013, come “aree generali” in quanto a prescindere dalle diverse caratteristiche delle Amministrazioni ed Enti, sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi.

 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

 Incarichi e nomine

 Smaltimento rifiuti

 Pianificazione Urbanistica

Si dà atto che viene rec epita l’indicazione dell’A.n.a.c. (determinazione 12/2015, Parte speciale,

Approfondimenti) di utilizzare

la più ampia definizione di “area di rischio contratti pubblici” in luogo di quella di “affidamento di lavori, servizi e forniture” indicata nel PNA 2013 e sopra riportata, perché ciò consente un’analisi approfondita non solo della fase di affidamento ma anche di quelle successive di esecuzione del contratto.

Di seguito si riporta L’ELENCO DELLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE (Obbligatorie, generali,

specifiche per gli enti locali) considerate:

1. Area Contratti pubblici

2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica altrui senza effetto economico 3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica altrui con effetto economico 4. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

5. Gestione delle risorse umane

6. Controlli, ispezioni e sanzioni

7. Incarichi e nomine

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8. Pianificazione Urbanistica 9. Smaltimento rifiuti

I rischi nei singoli processi

Tutti i rischi connessi ai singoli processi sono riportati nelle allegate tabelle che sono suddivise in Aree di Rischio.

Per ogni processo, quindi, l’Ufficio a provveduto a:

- Fare una breve descrizione del rischio

- Analizzare il livello di rischio ricadente sul processo (valutazione del rischio) - Indicazione delle misure di prevenzione del rischio

- Definizione dei tempi e delle modalità di verifica dell’attuazione del rischio

Descrizione del rischio

Ai fini dell’attività di prevenzione della corruzione, la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi.

Ferma restando la necessità di addivenire ad una completa mappatura ed analitica descrizione dei processi, in questa prima nuova fase, si è tenuto conto delle utili indicazioni riportate nell’allegato 1 al PNA 2019.

Per descrivere in maniera efficace ed esaustiva i singoli processi, sono stati considerati i seguenti elementi:

o elementi in ingresso che innescano il processo – “input”;

o risultato atteso del processo – “output”;

o sequenza di attività che consente di raggiungere l’output – le “attività”;

o responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo;

o tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari);

o vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari);

o risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo);

o interrelazioni tra i processi;

o criticità del processo.

Valutazione del rischio

La fase centrale del Piano si concentra prevalentemente sulla valutazione del rischio del singolo processo al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

In coerenza con quanto stabilito dal P.N.A. 2019, la valutazione del rischio si è concentrata sui singoli processi, o su parte di esse laddove necessario (in tutti quei casi in cui gli eventi rischiosi a livello di processo sono molteplici e il loro trattamento richiede la definizione di misure differenziate e azioni di monitoraggio specifiche) e sono state utilizzate le tecniche suggerite dal Piano.

A titolo esemplificativo, le fonti informative utilizzate sono state le seguenti:

o le risultanze dell’analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti;

o verifica dell’esistenza di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva

gestione accaduti in passato;

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o l e risultanze dell’attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre strutture di controllo interno;

o verifica di segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altra modalità;

o le esemplificazioni elaborate dall’Autorità per il comparto di riferimento;

o il registro di rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa

La valutazione del rischio di un processo, ai fini di una sua esatta definizione, com’è ovvio, richiede una approfondita valutazione di tutti gli elementi che possano – in qualche modo – favorire il verificarsi dell’evento rischioso.

Ai fini della corretta e puntuale valutazione dei rischi a cui possono essere assoggettati i processi gestiti dall’Amministrazione, e seguendo le indicazioni fornite dal PNA 2019, risulta particolarmente rilevante l’analisi di una serie di elementi che devono essere tenuti in conto tra i quali assumono una rilevanza particolare gli indicatori per la stima del rischio (probabilità e impatto)

L’analisi del rischio non può, inoltre, non tener conto anche dei cosiddetti fattori abilitanti che, in relazione ad ogni processo analizzato, possono essere molteplici e combinarsi tra loro.

Il PNA 2019 elenca una serie di Fattori abilitanti, di cui si è tenuto in debito conto nella stesura del presente Piano, e si è ritenuto di dover far riferimento, per la realtà che ci interessa, dei seguenti fattori:

- Carenza di controlli adeguati - Mancanza di trasparenza

- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Monopolio del potere decisionale

- Scarsa responsabilizzazione interna - Eccessiva discrezionalità

Indicatori per la stima del rischio

Nella definizione dei rischi di corruzione a cui possono essere assoggettati i vari processi, particolare importanza deve poi essere data alla scelta del tipo di approccio valutativo che, sempre seguendo le utili indicazioni del PNA 2019, deve essere prevalentemente qualitativo e non quantitativo.

Nell’approccio qualitativo l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell’analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici.

Diversamente, nell’approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare l’esposizione dell’organizzazione al rischio in termini numerici. La nuova metodologia contenuta nel PNA 2019 propone l’utilizzo dell’approccio qualitativo, in luogo dell’approccio quantitativo previsto nell’allegato 5 del PNA 2013.

Il cambio di metodologia suggerito dall’ANAC si basa sulla considerazione cha le amministrazioni

non dispongono di serie storiche su lla frequenza dell’accadimento di fatti di corruzione e,

pertanto, ritiene utile, ai fini che ci interessano, l’utilizzo di tecniche che si basino su valori di

giudizio soggettivo, sulla conoscenza effettiva dei fatti e delle situazioni che influiscono sul

rischio

(13)

Coerentemente all’approccio qualitativo e tenendo comunque conto dei preziosi elementi forniti dai precedenti Piani Nazionali, si è proceduto ad incrociare due indicatori compositi (ognuno dei quali da più variabili) rispettivamente per la dimensione:

- della probabilità - dell’impatto

La probabilità consente di valutare l’eventualità che quell’evento si verifichi in futuro mentre l’impatto valuta il suo effetto qualora il rischio si verifichi, ovvero l’ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), sopra definiti, si è quindi proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l’evento rischioso e il relativo accadimento.

Con riferimento all’indicatore di probabilità sono state individuate una serie di variabili ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente

descrizione

INDICATORE DI PROBABILITA’

N. Variabile Livello Descrizione

1

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l’entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta

immediata all’emergenza

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all’emergenza

Medio

Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all’emergenza

Basso

Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza

2

Rilevanza degli interessi“esterni”:

quantificati in termini di entità del

beneficio economico. Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari

Alto Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari

Medio Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari

Basso

Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante

3

Complessità del processo: misurato attraverso il sovrapporsi di norme

legislative e/o regolamentari e/o pronunce giurisprudenziali che possono confondere

Alto

Il processo è stato oggetto nell’ultimo triennio di osservazioni da parte di organi di controllo ovvero di soggetti esterni che abbiano lamentato disparità di trattamento, errori

(14)

il responsabile dell’istruttoria evidenti nella gestione del processo, etc….

Medio

Il processo articolato ma non si registrano osservazioni da parte di organi di controllo ovvero di soggetti esterni che abbiano lamentato disparità di trattamento, errori evidenti nella gestione del processo, etc….

Basso

Il processo è stato oggetto nell’ultimo triennio di osservazioni da parte di organi di controllo ovvero di soggetti esterni che abbiano lamentato disparità di trattamento, errori evidenti nella gestione del processo, etc….

4

Presenza di “eventi sentinella” o Segnalazioni, reclami per il processo, ovvero procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria o contabile o ricorsi

amministrativi nei confronti dell’Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame

Alto

Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, , gravi segnalazioni interne o esterne, concluso con una sanzione

indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell’ultimo anno

Medio

Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, gravi segnalazioni interne o esterne, indipendentemente dalla

conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni

Basso

Nessun procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell’Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, nessuna , grave segnalazione interna o esterna, negli ultimi tre anni

5

Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità

amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in

autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.

Alto

Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni

Medio Presenza di rilievi tali da richiedere l’integrazione dei provvedimenti adottati

Basso Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni

(15)

INDICATORE DI IMPATTO

N. Variabile Livello Descrizione

1

Impatto sull’immagine dell’Ente:

misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio- televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

Alto

Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva

amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

Medio

Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva

amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

Basso

Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

2

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del

contenzioso dall’Amministrazione

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l’Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici conteziosi che impegnerebbero l’Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

Basso

Il contenzioso generato a seguito del

verificarsi dell’evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo

3

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)

Alto

Il verificarsi dell’evento o degli eventi

rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente molto rilevanti

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi

rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente sostenibili

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi

rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all’Ente trascurabili o nulli

(16)

Una volta definite le variabili dei due indicatori, si è proceduto, anzitutto, ad assegnare ad ogni singolo processo la misura (alta, media o bassa) sia dell’indicatore di probabilità che dell’altro indicatore di impatto, attraverso una operazione di sintesi che ha tenuto conto della maggiore frequenza del livello di rischio (alto, medio, basso) delle variabili considerate.

Si è poi passati ad attribuire il grado definitivo di rischiosità a ciascun processo, articolato su cinque livelli:

- rischio alto - rischio critico - rischio medio - rischio basso - rischio minimo

sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto.

Combinazione valutazioni PROBABILITA’ - IMPATTO

LIVELLO DI RISCHIO

PROBABILITA’ IMPATTO

Alto Alto Rischio ALTO

Alto Medio

Rischio CRITICO

Medio Alto

Alto Basso

Rischio MEDIO

Medio Medio

Basso Alto

Medio Basso

Rischio BASSO

Basso Medio

Basso Basso Rischio MINIMO

Il collocamento di ciascun processo dell’amministrazione, in una delle fasce di rischio, come indicate all’interno della precedente tabella, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ovvero il rischio che è presente nell’organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento

(17)

Le misure per prevenire la corruzione

Il trattamento e la gestione del rischio

(18)

Il trattamento del rischio

Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”.

Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il P.T.P.C. può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

a) la trasparenza, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità quale “sezione” del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;

b) l'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e

procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la

diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;

d) il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

In esito alla valutazione del rischio effettuata nell’anno precedente, per ciascuna Area del PTPC 2020 sono state individuate le misure di prevenzione della corruzione.

Trattamento del rischio

Successivamente all’individuazione del livello di rischio, così come definito anche e soprattutto in funzione dei fattori abilitanti, il Piano elabora una serie di interventi che hanno la finalità principale di evitare che quel rischio venga a compimento.

Tutta la logica del Piano, infatti, in coerenza con quanto suggerisce l’ANAC, è proiettata alla adozione di misure che evitino il verificarsi del fenomeno rischioso legato ad eventi corruttivi, più che al sanzionamento di eventi che si consumano.

Il trattamento del rischio è stato diviso in due fasi:

1. Individuazione delle misure 2. Programmazione delle misure

Individuazione delle misure

Obiettivo della prima fase del trattamento è stato quello di elencare le misure di prevenzione da abbinare ai rischi di corruzione.

Come già ribadito in tutti i PNA e relativi Aggiornamenti adottati dall’ANAC fino ad oggi, le misure

di prevenzione proposte in questa fase non devono essere generiche o astratte, ma devono

indicare in maniera specifica fasi, tempi di attuazione ragionevoli anche in relazione al livello di

rischio stimato, risorse necessarie per la realizzazione, soggetti responsabili, risultati attesi o

indicatori di misurazione, tempi e modi di monitoraggio.

(19)

L’individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta una parte fondamentale del PTPCT di ciascuna amministrazione: le attività di analisi del contesto e di valutazione del rischio sono infatti propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure.

In relazione alla loro portata, le misure possono definirsi “generali” quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull’intera amministrazione o ente; “specifiche” laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all’amministrazione di riferimento.

In questa fase, dunque, l’amministrazione è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

L’obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del pro cesso cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l’elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione collegate a tali rischi.

Il PNA 2019, nella parte III alla quale integralmente si rimanda, ha elencato le principali tipologie di misure che possono essere individuate sia come generali che specifiche.

o controllo;

o trasparenza;

o definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;

o regolamentazione;

o semplificazione;

o formazione;

o sensibilizzazione e partecipazione;

o rotazione;

o segnalazione e protezione;

o disciplina del conflitto di interessi

o regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell’organizzazione, a misure sia “generali” che “specifiche”.

A titolo meramente esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misura “generale” o come misura “specifica”. Essa è generale quando insiste trasversalmente sull’organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell’azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del D.lgs. 33/2013); è, invece, specifica, in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l’analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima “opachi” e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

Con riferimento alle principali categorie di misure, il Piano Nazionale ritiene particolarmente importanti quelle relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna (promozione di etica pubblica) in quanto, ad oggi, ancora poco utilizzate.

La semplificazione, in particolare, è utile laddove l’analisi del rischio abbia evidenziato che i

fattori abilitanti i rischi del processo siano una regolamentazione eccessiva o non chiara (che si

traduce in una eccessiva complessità e/o non corrette interpretazioni delle regole), tali da

(20)

generare una forte asimmetria informativa tra il cittadino/utente e colui che ha la responsabilità/interviene nel processo.

Come raccomanda il PNA, è noto come la corruzione sia spesso causata da un problema culturale, o da assenze di conoscenze delle regole di comportamento; pertanto per incidere su tali tipologie di fattori è utile adoperare misure di sensibilizzazione e di promozione dell’etica, come formazione ad hoc, informazione e comunicazioni sui doveri e gli idonei comportamenti da tenere in particolari situazioni concrete.

L’individuazione delle misure di prevenzione non dovrà essere fatta in maniera astratta e generica: l’indicazione della mera categoria della misura non può, in alcun modo, assolvere al compito di individuare la misura (sia essa generale o specifica) che si intende attuare.

Pertanto la misura deve essere descritta con accuratezza, al fine di far emergere concretamente l’obiettivo che si vuole perseguire e le modalità con cui verrà attuata per incidere sui fattori abilitanti il rischio.

Efficacia delle misure adottate

Al fine di verificare l’effettività delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche, si può fare riferimento ai seguenti parametri:

1. Presenza e grado di realizzazione di precedenti misure e/o controlli: precedentemente alla progettazione di nuove misure di prevenzione è opportuno verificare la presenza di precedenti misure di prevenzione programmate nei Piani degli anni precedenti, valutando caso per caso lo stato di realizzazione e procedendo alla loro modifica e/o integrazione in caso di parziale o mancata attuazione;

2. Capacità di neutralizzare il rischio ed i suoi fattori abilitanti: ciascuna misura di prevenzione deve essere individuata facendo stretto riferimento ai rischi individuati ed ai loro fattori abilitanti;

3. Capacità di realizzazione in termini economici e organizzativi: ciascuna misura di prevenzione deve essere individuata verificando a priori la capacità dell’organizzazione di attuarla in termini di risorse economiche e l’adeguatezza alle caratteristiche organizzative e professionali. Sia la sostenibilità economica, sia quella organizzativa, non possono comunque rappresentare un alibi per giustificare l’inerzia dell’Amministrazione di fronte a dimostrati rischi di corruzione, quindi, l’Allegato 1 al PNA 2019, stabilisce che per ogni processo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace, dando la precedenza a misura con il miglior rapporto costo/efficacia.

Le misure per prevenire la corruzione

Il presente Piano si prefigge di prevenire i fenomeni di corruzione nella più ampia accezione, comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati:

1. assicurando l’esecuzione dei controlli interni;

2. assicurando la massima trasparenza alla propria azione amministrativa;

3. assicurando la rotazione del personale assegnato alle aree e alle attività esposte ad un

maggiore rischio di corruzione;

(21)

4. adottando azioni di formazione per i dipendenti impiegati nelle attività a maggior rischio di corruzione;

5. adottando e aggiornando opportunamente il proprio Codice di Comportamento;

6. provvedendo all’adeguamento dei Regolamenti dell’Ente;

7. applicando il protocollo di legalità;

Le misure del presente Piano costituiscono obbligo ed adempimento obbligatorio, immediatamente efficaci ed attuabili, per tutti i dirigenti e funzionari dell’Ente.

A tal fine, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012 (come modificato dall’art. 41 D.lgs.97/2016), il Responsabile della prevenzione della corruzione comunica al Presidente ed al Nucleo di Valutazione le disfunzioni inerenti l’attuazione delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza, indicando nel contempo all’Ufficio procedimenti disciplinari i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato – o non hanno attuato correttamente – le predette misure.

Oltre alle misure indicate nelle Tabelle allegate, che si riferiscono specificamente ai singoli rischi evidenziati, si intendono realizzare misure di carattere generale che si intendono di seguito riportate:

Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell’ambito del controllo di

gestione

dell’ente.

Inoltre, taluni parametri di misurazione dei termini procedimentali sono utilizzati per finalità di valutazione della performance dei responsabili di Area e del personale dipendente.

Sia il Piano nel suo complesso, sia le Misure in esso contenute, sono oggetto dell’attività di Monitoraggio, la cui periodicità ed il cui grado di approfondimento risentono del grado di rischio dell’attività monitorata.

Come per la formazione del Piano, anche il Monitoraggio avviene tramite il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti i dirigenti dell’Ente e i loro referenti.

I singoli Responsabili apicali trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di ottobre, al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, le informazioni sull’andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative. Essi assicurano di aver rispettato i compiti indicati nel Piano e, in caso negativo, i motivi per i quali non sono stati attuati.

Delle stesse il Responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale.

In tale ambito sono compresi tra gli altri gli esiti del monitoraggio sui:

- tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sui rapporti che intercorrono tra i soggetti - che per conto dell’ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi etc., ed i beneficiari delle stesse, - sulle attività svolte per conto di privati da dipendenti che cessano dal servizio, sulle

autorizzazioni rilasciate ai dipendenti per lo svolgimento di attività ulteriori, sulla

applicazione del codice di comportamento.

(22)

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza verifica annualmente, anche a campione, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti, e in termini più generali l’attuazione delle misure previste dal PTPCT.

Le risultanze del Monitoraggio confluiscono nella Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione circa i risultati dell’attività svolta, Relazione da trasmettere, in base alla più recente normativa, all’Organismo Indipendente di Valutazione e all’Organo di Indirizzo dell’Ente.

La prevenzione della corruzione e i controlli interni: il controllo successivo;

Il controllo successivo di regolarità amministrativa

previsto dall’art. 147 bis, comma 2 del D.lgs. n.

267/2000, come introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito con Legge n. 213/2012 e da apposito Regolamento adottato dal Comune di Montefalcone nel Sannio.

Oggetto del controllo, ai sensi della menzionata disciplina regolamentare, sono le determinazioni che comportano impegno di spesa, gli atti di accertamento delle entrate, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, secondo le modalità operative definite annualmente dal Segretario generale con proprio atto organizzativo.

Il controllo in questione ha le seguenti finalità:

a) accertare il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell’Ente;

b) verificare la correttezza e la regolarità delle procedure;

c) sollecitare l’esercizio del potere di autotutela del dirigente ove vengano ravvisate patologie;

d) migliorare la qualità degli atti amministrativi;

e) collaborare con le singole strutture per l’impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.

Lo svolgimento di tale attività di verifica è attribuita al Segretario Generale, il quale vi provvede attraverso un Organismo interno e composto da funzionari dell’Ente scelti in base alle competenze possedute in materia giuridica ed amministrativa, in materia di appalti pubblici e in materia finanziaria e contabile.

Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione

L’articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.

L’articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione

del personale in cui siano rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.

Tali piani sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.

Questo redige il Programma triennale delle attività di formazione dei funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

L’ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall’articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, per il quale:

“a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche […], per

attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

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